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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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to, la successione di contratti, le modalità di determinazione<br />

del corrispettivo e infine i diritti e doveri del collaboratore. Di<br />

particolare interesse, la disciplina dettata per le ipotesi di gravidanza,<br />

malattia o infortunio. In tali casi <strong>il</strong> rapporto rimane<br />

sospeso, senza erogazione del corrispettivo per tutta la durata<br />

della sospensione. In caso di malattia o infortunio, tuttavia, la<br />

sospensione del rapporto non comporta la proroga della durata<br />

del contratto, che si estingue comunque alla scadenza prestab<strong>il</strong>ita.<br />

In caso di gravidanza, invece, è prevista anche una proroga<br />

della scadenza pattuita per un periodo di 180 giorni.<br />

6. Contratti a “causa mista” – apprendistato e contratto di<br />

inserimento<br />

Il nostro ordinamento riconosceva due schemi contrattuali<br />

aventi contenuto formativo: <strong>il</strong> contratto di apprendistato e <strong>il</strong><br />

contratto di formazione e lavoro. Accanto ai due contratti di lavoro<br />

subordinato sopra menzionati, dobbiamo segnalare anche<br />

altre iniziative aventi contenuto formativo – che però non costituiscono<br />

veri rapporti di lavoro – indirizzate esclusivamente<br />

all’acquisizione di conoscenze da parte del lavoratore: i contratti<br />

di inserimento in azienda senza retribuzione e a fini di tirocinio<br />

formativo e di orientamento (c.d. stage), regolati attualmente<br />

dall’articolo 18 della Legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 14 /1998.<br />

Questo istituto non è stato intaccato dalla riforma anche se l’articolo<br />

60 del D.Lgs. n. 76/ 003 inserisce una nuova tipologia di<br />

“stage”, <strong>il</strong> tirocinio estivo di orientamento che va ad aggiungersi<br />

ai tirocini già esistenti.<br />

Per quanto riguarda, invece, l’apprendistato ed <strong>il</strong> contratto di<br />

formazione e lavoro, la loro regolamentazione è stata oggetto di<br />

r<strong>il</strong>evanti modifiche che muovono dall’intento di operare una più<br />

netta distinzione tra la funzione formativa vera e propria e quella<br />

di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.<br />

7. Apprendistato<br />

Il contratto di apprendistato era disciplinato, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o generale,<br />

dagli artt. 130- 134 del codice civ<strong>il</strong>e e, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o<br />

speciale, dalla Legge n. 5/1995 (modificata ed integrata da interventi<br />

legislativi successivi). L’art. della legge citata definisce<br />

l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro, in for-

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