19.06.2013 Views

Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Superando gli schemi tipici dei rapporti di lavoro subordinato,<br />

infatti, essi hanno consentito a imprese ed enti pubblici di far<br />

fronte a molteplici esigenze organizzative con costi più bassi e<br />

procedure più fac<strong>il</strong>i da gestire.<br />

Così nel corso del 00 sono stati quasi due m<strong>il</strong>ioni e mezzo gli<br />

iscritti all’apposita Gestione separata costituita presso l’INPS (ai<br />

sensi dell’art. Legge n. 335/1995) per tutti i collaboratori coordinati<br />

e continuativi non coperti da altre forme di previdenza.<br />

In questo contesto si inserisce la c.d. riforma Biagi, che si propone<br />

di rivedere la disciplina del lavoro “parasubordinato” (definizione<br />

che ricomprende la generalità dei rapporti di collaborazione<br />

che si concretino in una “prestazione di opera continuativa<br />

e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere<br />

subordinato” ai sensi dell’art. 409 cod. procedura civ<strong>il</strong>e),<br />

muovendo dall’intento di correggere l’uso ritenuto distorto che<br />

di tale strumento era stato fatto “ in funzione elusiva o frodatoria<br />

della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato” (così<br />

si legge nel Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, pubblicato<br />

nell’ottobre 001).<br />

Lo spirito “repressivo” della riforma si riflette, pertanto sulla<br />

nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 76/ 003, così che “i<br />

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente<br />

personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art.<br />

409, n. 3 c.p.c. (codice di procedura civ<strong>il</strong>e) devono essere<br />

riconducib<strong>il</strong>i a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro<br />

o fasi di esso” pena la loro trasformazione in rapporti di lavoro<br />

subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, la prestazione<br />

del collaboratore non può più essere genericamente ricondotta<br />

all’attività del committente o a un ramo di essa (ad esempio:<br />

consulenza per lo sv<strong>il</strong>uppo delle attività commerciali della società<br />

committente), ma deve riferirsi a uno specifico progetto o<br />

programma di lavoro o fasi di essi “determinati dal committente<br />

e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato”<br />

(ad esempio: sv<strong>il</strong>uppo di uno specifico prodotto, implementazione<br />

di una particolare metodologia di lavoro).<br />

Per quanto concerne la durata del rapporto essa dovrà essere<br />

“determinata” o “determinab<strong>il</strong>e” (art. 6 D.Lgs. n. 76/ 003) in<br />

relazione allo sv<strong>il</strong>uppo del progetto; in mancanza di un termine<br />

preciso, quindi, i rapporti di collaborazione a progetto “si<br />

risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma<br />

o della fase che ne costituisce oggetto” (art. 67, comma<br />

1). vengono, inoltre, dettate una serie di disposizioni riguardanti<br />

i requisiti di forma del contratto, la risoluzione del rappor-<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!