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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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3. Il lavoro ripartito<br />

Il lavoro ripartito (c.d. job sharing) è una tipologia contrattuale<br />

nata negli Stati Uniti d’America nel corso degli anni ’60 per far<br />

fronte ad esigenze di flessib<strong>il</strong>ità del mercato del lavoro.<br />

In seguito lo job sharing si è diffuso in Europa (in particolare nel<br />

Nord), dove la regolamentazione è, però, sempre stata soggetta a<br />

vincoli rigidi ovvero ha rappresentato una soluzione alternativa<br />

“difensiva” nel caso di crisi aziendale.<br />

In Italia <strong>il</strong> lavoro ripartito, già previsto dalla contrattazione collettiva<br />

del settore terziario, è stato disciplinato per la prima volta<br />

dalla circolare ministeriale n. 43 del 1998 che, allo scopo di legittimare<br />

una prassi diffusa nel mercato del lavoro, ne riconosceva<br />

la compatib<strong>il</strong>ità con l’ordinamento italiano anche in assenza di<br />

una disciplina specifica, rimandando a quella generale in materia<br />

di lavoro subordinato (nei limiti di compatib<strong>il</strong>ità), ovvero<br />

alla contrattazione collettiva.<br />

Ora <strong>il</strong> D.Lgs. n. 76/ 003 – Titolo v artt. 41/45 – definisce <strong>il</strong> lavoro<br />

ripartito come “uno speciale contratto di lavoro mediante <strong>il</strong><br />

<strong>quale</strong> due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica<br />

e identica obbligazione lavorativa”. Pertanto, i contraenti sono<br />

da una parte <strong>il</strong> datore di lavoro e dall’altra non un unico lavoratore<br />

ma due: ciascuno di essi svolge una “quota di lavoro”,<br />

ma resta direttamente e personalmente responsab<strong>il</strong>e dell’adempimento<br />

dell’intera prestazione. Ai prestatori di lavoro è inoltre<br />

attribuita la facoltà di decidere, un<strong>il</strong>ateralmente ed in qualsiasi<br />

momento, di effettuare sostituzioni tra di loro, nonché di modificare<br />

consensualmente la collocazione temporale dell’orario di<br />

lavoro. In sostanza, i lavoratori sono liberi di determinare come<br />

e quando ripartirsi la prestazione lavorativa, con <strong>il</strong> solo obbligo<br />

di garantire l’esecuzione dell’intera obbligazione e di informare<br />

<strong>il</strong> datore di lavoro (con cadenza almeno settimanale) dell’orario<br />

cui ciascuno di essi è tenuto.<br />

Il modello adottato dal legislatore nel disciplinare tale tipologia<br />

contrattuale è quello di una sorta di regolamentazione quadro<br />

della fattispecie, la cui definizione degli aspetti specifici è demandata<br />

alle parti, non solo in sede di contrattazione collettiva,<br />

ma anche e soprattutto come espressione della volontà dei contraenti<br />

(datore di lavoro e coobbligati).<br />

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