19.06.2013 Views

Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tà fosse prevista nel contratto collettivo applicato in azienda. La<br />

nuova normativa permette espressamente al datore di lavoro di<br />

richiedere <strong>il</strong> lavoro supplementare, anche in assenza di specifica<br />

previsione nel contratto collettivo, a condizione che vi sia <strong>il</strong> consenso<br />

del lavoratore. A fronte, dunque, del consenso del dipendente<br />

ed in assenza di specifiche disposizioni collettive pare che<br />

<strong>il</strong> datore di lavoro possa ricorrere in modo del tutto <strong>il</strong>limitato al<br />

lavoro supplementare, concordando con <strong>il</strong> lavoratore l’ammontare<br />

della maggiorazione per l’ulteriore attività prestata.<br />

Inoltre, la normativa <strong>oggi</strong> modificata aveva introdotto per la<br />

prima volta la possib<strong>il</strong>ità per <strong>il</strong> datore di lavoro di variare la distribuzione<br />

dell’orario di lavoro a tempo parziale. Tale facoltà<br />

era, però, subordinata al consenso del lavoratore, al riconoscimento<br />

a favore dello stesso di una maggiorazione economica,<br />

a un preavviso di 10 giorni riducib<strong>il</strong>e a 48 ore dalla contrattazione<br />

collettiva, <strong>il</strong> tutto nell’ambito dei limiti e delle condizioni<br />

espressamente previsti dagli stessi contratti collettivi. Tutto ciò<br />

unitamente al fatto che soltanto pochi contratti collettivi avevano<br />

regolamentato tali clausole e al fatto che era espressamente<br />

consentita la sola modifica della collocazione temporale e non<br />

anche quella della durata della prestazione di lavoro, rendeva<br />

estremamente diffic<strong>il</strong>e avvalersi delle c.d. clausole elastiche. La<br />

nuova normativa cerca, quindi, di liberalizzare ulteriormente<br />

l’ut<strong>il</strong>izzo di dette clausole, operando, tra l’altro, una distinzione<br />

tra clausole flessib<strong>il</strong>i (che consentono di modificare la collocazione<br />

temporale della prestazione lavorativa) e clausole elastiche<br />

(che permettono la variazione in aumento della prestazione<br />

lavorativa).<br />

Il D.Lgs. n. 76/ 003 prevede, infatti, che <strong>il</strong> datore di lavoro può<br />

concordare direttamente con <strong>il</strong> dipendente l’apposizione di tali<br />

clausole anche in assenza di specifiche disposizioni dei contratti<br />

collettivi e pur nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso decreto<br />

legislativo.<br />

Ulteriori novità riguardano la trasformazione del rapporto di lavoro<br />

part-time. Infatti, è ora possib<strong>il</strong>e trasformare <strong>il</strong> rapporto di<br />

lavoro da tempo pieno a tempo parziale a fronte di un accordo<br />

scritto tra le parti convalidato esclusivamente dalla competente<br />

Direzione provinciale del lavoro, senza più bisogno di assistenza<br />

da parte di un componente della rSA (rappresentanza sindacale<br />

aziendale). viene, poi, abolito l’obbligo per <strong>il</strong> datore di convertire<br />

<strong>il</strong> rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo parziale che avessero<br />

fatto apposita domanda di trasformazione a tempo pieno,<br />

in caso di nuove assunzioni (<strong>il</strong> c.d. diritto di precedenza).<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!