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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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“esternalizzazione” di alcune attività e quindi di una maggiore<br />

flessib<strong>il</strong>ità ed elasticità della struttura dell’impresa.<br />

In continuità con la previgente normativa sul lavoro interinale<br />

risulta, invece, confermata la scelta di identificare in modo preventivo<br />

e non derogab<strong>il</strong>e la “professionalità” dei fornitori di manodopera.<br />

Non si può trattare di imprese qualunque: somministratori<br />

di lavoro possono essere soltanto strutture aziendali, denominate<br />

Agenzie per <strong>il</strong> lavoro, munite di apposita autorizzazione<br />

e requisiti specifici previsti dalla legge. A tale proposito è <strong>il</strong> caso<br />

di ricordare che, nel quadro delle novità introdotte dal D.Lgs. n.<br />

76/ 003 e riguardanti la disciplina del mercato del lavoro in generale,<br />

le “Agenzie per <strong>il</strong> lavoro” si differenziano rispetto a quelle<br />

di cui alla Legge n. 196/1997 (pacchetto Treu) per l’ampliamento<br />

delle attività facoltizzate, non più limitate al solo lavoro interinale,<br />

ma estese ad ogni forma di somministrazione di lavoro. Le<br />

Agenzie per <strong>il</strong> lavoro sono soggetti che possono operare a tutto<br />

campo, poiché, ottenute le necessarie autorizzazioni, potranno<br />

svolgere attività di somministrazione a tempo indeterminato e<br />

determinato, di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro<br />

(collocamento), di ricerca e selezione del personale, di supporto<br />

alla ricollocazione del personale (c.d. outplacement).<br />

2. Il lavoro part-time<br />

Uno degli obiettivi del D.Lgs. n. 76/ 003 è quello di rendere più<br />

flessib<strong>il</strong>e la disciplina del lavoro a tempo parziale – già radicalmente<br />

riformata dal D.Lgs n. 61/ 000 e poi integrata dal D.Lgs.<br />

n. 100/ 001 – così da aumentare la diffusione di tale tipologia di<br />

lavoro e incrementare l’occupazione femmin<strong>il</strong>e, dei giovani e dei<br />

soggetti di età compresa tra i 55 e i 65 anni.<br />

Si è ritenuto, infatti, che la precedente normativa rendeva difficoltoso<br />

<strong>il</strong> ricorso al lavoro part-time a causa di numerose “rigidità”<br />

e “formalismi” nella stessa contenuti.<br />

Il decreto legislativo non abroga né sostituisce integralmente la<br />

previgente disciplina, limitandosi ad apportare alcune modifiche<br />

nell’ambito della preesistente struttura.<br />

In particolare, è stato liberalizzato <strong>il</strong> ricorso al “lavoro supplementare”<br />

(lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto<br />

individuale ma entro <strong>il</strong> limite del tempo pieno): secondo la formulazione<br />

originaria del D.Lgs. n 61/ 000, <strong>il</strong> datore di lavoro<br />

poteva ricorrere al lavoro supplementare soltanto “previo consenso<br />

dell’interessato” e unicamente nel caso in cui questa facol-<br />

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