Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana
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“esternalizzazione” di alcune attività e quindi di una maggiore<br />
flessib<strong>il</strong>ità ed elasticità della struttura dell’impresa.<br />
In continuità con la previgente normativa sul lavoro interinale<br />
risulta, invece, confermata la scelta di identificare in modo preventivo<br />
e non derogab<strong>il</strong>e la “professionalità” dei fornitori di manodopera.<br />
Non si può trattare di imprese qualunque: somministratori<br />
di lavoro possono essere soltanto strutture aziendali, denominate<br />
Agenzie per <strong>il</strong> lavoro, munite di apposita autorizzazione<br />
e requisiti specifici previsti dalla legge. A tale proposito è <strong>il</strong> caso<br />
di ricordare che, nel quadro delle novità introdotte dal D.Lgs. n.<br />
76/ 003 e riguardanti la disciplina del mercato del lavoro in generale,<br />
le “Agenzie per <strong>il</strong> lavoro” si differenziano rispetto a quelle<br />
di cui alla Legge n. 196/1997 (pacchetto Treu) per l’ampliamento<br />
delle attività facoltizzate, non più limitate al solo lavoro interinale,<br />
ma estese ad ogni forma di somministrazione di lavoro. Le<br />
Agenzie per <strong>il</strong> lavoro sono soggetti che possono operare a tutto<br />
campo, poiché, ottenute le necessarie autorizzazioni, potranno<br />
svolgere attività di somministrazione a tempo indeterminato e<br />
determinato, di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro<br />
(collocamento), di ricerca e selezione del personale, di supporto<br />
alla ricollocazione del personale (c.d. outplacement).<br />
2. Il lavoro part-time<br />
Uno degli obiettivi del D.Lgs. n. 76/ 003 è quello di rendere più<br />
flessib<strong>il</strong>e la disciplina del lavoro a tempo parziale – già radicalmente<br />
riformata dal D.Lgs n. 61/ 000 e poi integrata dal D.Lgs.<br />
n. 100/ 001 – così da aumentare la diffusione di tale tipologia di<br />
lavoro e incrementare l’occupazione femmin<strong>il</strong>e, dei giovani e dei<br />
soggetti di età compresa tra i 55 e i 65 anni.<br />
Si è ritenuto, infatti, che la precedente normativa rendeva difficoltoso<br />
<strong>il</strong> ricorso al lavoro part-time a causa di numerose “rigidità”<br />
e “formalismi” nella stessa contenuti.<br />
Il decreto legislativo non abroga né sostituisce integralmente la<br />
previgente disciplina, limitandosi ad apportare alcune modifiche<br />
nell’ambito della preesistente struttura.<br />
In particolare, è stato liberalizzato <strong>il</strong> ricorso al “lavoro supplementare”<br />
(lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto<br />
individuale ma entro <strong>il</strong> limite del tempo pieno): secondo la formulazione<br />
originaria del D.Lgs. n 61/ 000, <strong>il</strong> datore di lavoro<br />
poteva ricorrere al lavoro supplementare soltanto “previo consenso<br />
dell’interessato” e unicamente nel caso in cui questa facol-<br />
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