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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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tratti di tipo “flessib<strong>il</strong>e”, imprese e lavoratori avrebbero potuto<br />

“scegliere” forme di attività che per modalità di esecuzione,<br />

orario di lavoro o altre caratteristiche avrebbero dovuto meglio<br />

adattarsi alle esigenze di ciascuno e favorire, quindi, l’ingresso<br />

nel mondo del lavoro di persone che hanno bisogno di coniugare<br />

i tempi lavorativi con quelli dedicati alla famiglia, all’apprendimento<br />

o ad altri scopi.<br />

vediamo ora più in dettaglio quali sono le novità introdotte dalla<br />

riforma.<br />

1. La somministrazione di lavoro<br />

Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto mediante<br />

<strong>il</strong> <strong>quale</strong> un soggetto – somministratore – mette a disposizione<br />

di un altro soggetto – ut<strong>il</strong>izzatore – uno o più lavoratori che<br />

prestano la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed<br />

<strong>il</strong> controllo dell’ut<strong>il</strong>izzatore stesso.<br />

Come si può desumere si tratta di ipotesi in cui <strong>il</strong> tradizionale<br />

rapporto tra datore di lavoro e lavoratore viene sostituito da un<br />

più complesso rapporto “tr<strong>il</strong>aterale” tra datore di lavoro/somministratore,<br />

lavoratore e azienda ut<strong>il</strong>izzatrice delle prestazioni.<br />

Questo schema non è una novità in quanto già con <strong>il</strong> precedente<br />

“pacchetto Treu” (Legge n. 196/1997) era stato legittimato <strong>il</strong> c.d.<br />

lavoro interinale. Tuttavia <strong>il</strong> lavoro temporaneo era caratterizzato<br />

da un’intrinseca transitorietà oltre che dal necessario riferimento<br />

a casi specifici – previsti dalla legge e dalla contrattazione<br />

collettiva – che ne consentivano la stipula.<br />

Ora, invece, <strong>il</strong> contratto di somministrazione può essere stipulato<br />

a termine (come avveniva con “vecchio” lavoro interinale) a<br />

fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo<br />

o sostitutivo, ma anche a tempo indeterminato (c.d. staff leasing)<br />

nei casi tassativamente previsti dalla legge (salva l’apertura alla<br />

contrattazione collettiva) ed elencati nell’art. 0, comma 3 del<br />

D.Lgs. n. 76/ 003. Si tratta, in linea di massima, di una serie<br />

di attività che non costituiscono <strong>il</strong> “core business” dell’azienda e<br />

che – sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 76/ 003 – sono state<br />

spesso oggetto di appalti di servizi, con tutti i limiti di cui alla<br />

Legge n. 1369/1960 (“divieto di interposizione di manodopera”),<br />

legge la cui abrogazione (art. 85 comma 1) costituisce un altro<br />

dato saliente dell’intervento riformatore. Lo scopo che si intende<br />

perseguire attraverso l’introduzione di tali modifiche normative<br />

è quello attribuire al sistema produttivo nuove possib<strong>il</strong>ità di<br />

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