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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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Allegato 4<br />

LA LeGGe 30/2003<br />

Con la Legge 14 febbraio 003, n. 30, nota anche come “Legge<br />

Biagi” (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato<br />

del lavoro) <strong>il</strong> Parlamento ha autorizzato <strong>il</strong> governo ad emanare,<br />

nell’arco dei prossimi anni, alcuni decreti legislativi contenenti<br />

misure volte a riformare <strong>il</strong> mercato del lavoro. Gli obiettivi e i<br />

principi guida di questa riforma sono stati chiaramente indicati<br />

nel “Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia” (ottobre<br />

00 ), e successivamente condivisi dalle trentanove organizzazioni<br />

sindacali e datoriali firmatarie del “Patto per l’Italia” (luglio<br />

00 ). Al fine di dare attuazione a tali principi, recepiti dalla<br />

Legge n. 30, è stato emanato <strong>il</strong> Decreto legislativo 10 settembre<br />

003, n. 76, in vigore dal 4 ottobre 003. Il Titolo I – “Disposizioni<br />

generali” – si occupa di puntualizzare le finalità e <strong>il</strong> campo<br />

di applicazione del D.Lgs. n. 76/ 003 e di dettare le definizioni<br />

di alcuni termini che vengono poi analiticamente esaminati,<br />

istituto per istituto, dal decreto. Innanzitutto si precisa che non<br />

rientrano nel campo di applicazione della riforma le pubbliche<br />

amministrazioni ed <strong>il</strong> loro personale, per le quali si continuano<br />

ad applicare le norme precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs.<br />

n. 76/ 003.<br />

La normativa si “autodefinisce” attuativa delle direttive contenute<br />

nella Legge delega (Legge n. 30/ 003), ed espressamente si<br />

colloca all’interno degli orientamenti comunitari in materia di<br />

occupazione e apprendimento permanente e dichiara le proprie<br />

finalità nell’aumentare l’occupazione e promuovere la qualità e la<br />

stab<strong>il</strong>ità del lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà<br />

e dignità del lavoratore (di cui allo Statuto dei lavoratori)<br />

e alle disposizioni sulla parità dei sessi. Le finalità enunciate dall’articolo<br />

1 si ispirano, quindi, alle indicazioni delineate a livello<br />

comunitario, nell’ambito della cosiddetta “Strategia europea per<br />

l’occupazione” e riguardano da un lato l’incremento dei livelli<br />

occupazionali attraverso la creazione di un mercato del lavoro<br />

efficiente e trasparente, dall’altro la necessità di introdurre nuove<br />

“misure” flessib<strong>il</strong>i di svolgimento dell’attività lavorativa che<br />

consentano di adattare l’organizzazione del lavoro ai mutamenti<br />

dell’economia ed all’esigenza delle imprese di competere sul<br />

mercato internazionale.<br />

Si è ritenuto, inoltre, che attraverso l’introduzione di nuovi con-<br />

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