[pdf] Microsoft Word - 2862 - Capitolato tecnico - Policlinico S.Orsola ...
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3.10.5 Controlli sul conglomerato cementizio<br />
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal capitolo 11 del DM 14 gennaio 2008.<br />
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto<br />
specificato nel suddetto capitolo 11 del DM 14 gennaio 2008.<br />
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.<br />
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,<br />
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).<br />
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera<br />
dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.<br />
Al fine di verificare la rispondenza delle opere eseguite alle specifiche e agli standard prefissati, l'Appaltatore<br />
dovrà eseguire o far eseguire tutte le prove e i controlli previsti dalle presenti prescrizioni, così come quelli<br />
integrativi richiesti dal Direttore dei Lavori in base a motivate esigenze tecniche. .<br />
Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni, compresi quelli necessari<br />
per il prelievo, confezionamento, trasporto dei campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche chimiche e<br />
meccaniche, nonché i costi di esecuzione di queste ultime a cura di Laboratori Ufficiali o Autorizzati, si<br />
intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.<br />
Le prove di carico prescritte dalle specifiche contrattuali o dai documenti di progetto o richieste dal Direttore<br />
dei Lavori in base a motivate esigenze tecniche o dal Collaudatore, così come quelle previste dalle leggi<br />
vigenti, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutti i tipi di prova l'Appaltatore dovrà<br />
fornire i tecnici, le maestranze, le attrezzature, predisporre le eventuali opere provvisionali e i ponteggi in<br />
quantità e tipologie adeguate all'esecuzione delle prove medesime.<br />
Prima della effettuazione delle prove il progettista dovrà concordare la disposizione ed il tipo delle<br />
apparecchiature, degli strumenti e dei materiali da utilizzare, al fine di garantire la operatività e la precisione<br />
richiesta controllando anche lo stato delle tarature.<br />
L’Appaltatore dovrà assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, la completa accessibilità sia alle opere<br />
da collaudare che agli strumenti di misura.<br />
Per consentire l' esecuzione delle prove previste in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei<br />
lavori, l' Appaltatore dovrà fare riferimento a uno o più laboratori attrezzati. Le prove previste ai sensi della<br />
Legge 1086 e relativi decreti di attuazione dovranno essere effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o<br />
Autorizzati.<br />
Nel caso d'esecuzione di opere che, per effetto di operazioni successive, risultassero inaccessibili o<br />
comunque non più ispezionabili, prima di procedere con le operazioni successive l'Appaltatore dovrà darne<br />
informazione al Direttore dei Lavori; nel caso in cui l' Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore<br />
dei Lavori potrà richiedere, a cura e spese dell'Appaltatore, la messa a nudo delle parti occultate o che<br />
vengano rese comunque accessibili le opere preventivamente non ispezionate.<br />
3.10.6 Altre indicazioni sulle modalita’ di esecuzione per il cemento armato normale<br />
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute<br />
nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 14 gennaio 2008. In particolare:<br />
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei<br />
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.<br />
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida<br />
per almeno tre giorni.<br />
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune<br />
cautele.<br />
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente<br />
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.<br />
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:<br />
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;<br />
- manicotto filettato;<br />
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la<br />
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la<br />
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua<br />
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.<br />
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6<br />
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 4.1.6.1.4 del DM 14 gennaio<br />
2008. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.<br />
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