Comunicato Ufficiale n. 42 del 18 aprile 2013 - FIGC-Napoli

Comunicato Ufficiale n. 42 del 18 aprile 2013 - FIGC-Napoli Comunicato Ufficiale n. 42 del 18 aprile 2013 - FIGC-Napoli

18.06.2013 Views

TORNEO PULCINI A 7 – GIR. E GARE DEL TORNEO PULCINI A 7 -NA- GARA RINASCITA CORALLINI – LEUCOPETRA DEL 13/4/2013 Letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della Società LEUCOPETRA. In applicazione dell’art. 53 comma 2 N.O.I.F. nonché dell’art. 17 comma 3 C.G.S. DELIBERA Di infliggere per rinuncia alla LEUCOPETRA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 25,00 relativa alla seconda rinuncia. GARE DEL 15/4/2013 A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDA Euro 25,00 LEUCOPETRA Vedi delibera giudice sportivo. TORNEO PULCINI A 6 – GIR. E GARE DEL TORNEO PULCINI A 6 -NA- GARA S.SEBASTIANO CALCIOMAZZEO – LIONS FOOTBALL CERCOLA DEL 15/4/2013 Letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della Società LIONS FOOTBALL CEROLA. In applicazione dell’art. 53 comma 2 N.O.I.F. nonché dell’art. 17 comma 3 C.G.S. DELIBERA Di infliggere per rinuncia alla LIONS FOOTBALL CERCOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 25,00 relativa alla seconda rinuncia. GARE DEL 15/4/2013 A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDA Euro 25,00 LIONS FOOTBALL CERCOLA Vedi delibera giudice sportivo. GARE DEL TORNEO PULCINI MISTI A 6 -NA- TORNEO PULCINI MISTI A 6 – GIR. I GARA ATLETICO ERCOLANO – REAL TURRIS DEL 15/4/2013 Letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della Società ATLETICO ERCOLANO. In applicazione dell’art. 53 comma 2 N.O.I.F. nonché dell’art. 17 comma 3 C.G.S. DELIBERA Di infliggere per rinuncia alla ATLETICO ERCOLANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 10,00 relativa alla prima rinuncia. GARE DEL 15/4/2013 A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDA Euro 10,00 ATLETICO ERCOLANO Vedi delibera giudice sportivo. TORNEO PULCINI A 5 – GIR. E GARE DEL TORNEO PULCINI A 5 -NA- GARA BRUXIANVILLE – MAURIZIO LANZARO DEL 13/4/2013 Letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della Società MAURIZIO LANZARO. In applicazione dell’art. 53 comma 2 N.O.I.F. nonché dell’art. 17 comma 3 C.G.S. DELIBERA Di infliggere per rinuncia alla MAURIZIO LANZARO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 10,00 relativa alla prima rinuncia. GARE DEL 15/4/2013 A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDA Euro 10,00 MAURIZIO LANZARO Vedi delibera Giudice Sportivo. F.I.G.C. L.N.D. C.R. CAMPANIA Delegazione Provinciale Napoli C.U. n. 42 del 18 aprile 2013 1080

COMUNICAZIONI SETTORE ATTIVITÀ DI BASE CORSI CONI-FIGC I Corsi per “Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale”, realizzati in collaborazione con il C.O.N.I. (meglio conosciuti come corsi CONI-FIGC), vengono riconfermati nel programma e nelle modalità di svolgimento, anche per la stagione sportiva 2012/2013. Pertanto il Coordinamento Federale della Campania in collaborazione con il Comitato Regionale Campania e le Delegazioni Provinciali L.N.D. – F.I.G.C., indice ed organizza, due corsi, uno per la provincia di Napoli e uno per la provincia di Salerno, che termineranno entro il mese di giugno 2013. Allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica, il bando con la relativa domanda di iscrizione al corso, da presentare a mano presso gli uffici dell’Attività di Base delle Delegazioni Provinciali di appartenenza, entro le ore 18:00 di martedì 30 aprile 2013. VERIFICHE GARE Nella giornata del 13 aprile 2013 sono state verificate le seguenti gare: - Esordienti a 7: ERREDI CALCO – VILLARICCA Nella giornata del 14 aprile 2013 sono state verificate le seguenti gare: - Pulcini a 7: C.E G. OLIVIERO – CLUB NAPOLI Nella giornata del 15 aprile 2013 sono state verificate le seguenti gare: COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RIUNIONE DEL 25 MARZO 2013 – DELIBERE DEPOSITATE L’8 APRILE 2013 Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentis, avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; a.b. Oreste Alfano, Rappresentante A.I.A. 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. MONTERUSCELLO – GARA SPORT VILLAGE / POL. D. MONTERUSCELLO DEL 10.02.2013 – ALLIEVI PROVINCIALI – FASCIA B La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, in due distinte udienze, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante proponeva ricorso avverso il provvedimento del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – S.G.S. n. 33 del 14.02.2013, con il quale è stata inflitta, a carico del calciatore Minucci Salvatore Cristiano, la sanzione della squalifica fino al 14.08.2013. La reclamante si duole della decisione adottata in prime cure, in quanto il labiale del calciatore Minucci Salvatore Cristiano sarebbe stato male interpretato, in quanto egli non aveva profferito frasi ingiuriose e non aveva attinto, con sputi, il direttore di gara. Invero, l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa C.D.T., ha confermato il contenuto del referto di gara, ovvero che il predetto sig. Minucci Salvatore Cristiano, dopo l’espulsione, usava nei suoi confronti frasi ingiuriose, profferendo un particolare epiteto, e gli aveva sputato, attingendolo. Pertanto, considerato che le dichiarazioni arbitrali sono chiare, precise e non contraddittorie ed, altresì, che il comportamento del calciatore Minacci Salvatore Cristiano è particolarmente rilevante dal punto di vista disciplinare, sia in ciò che è stato profferito che per la gravità del gesto, trattandosi di giovane calciatore, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale deve considerarsi equa e proporzionata. P.Q.M DELIBERA Di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pol. D. Monteruscello. F.I.G.C. L.N.D. C.R. CAMPANIA Delegazione Provinciale Napoli C.U. n. 42 del 18 aprile 2013 1081

COMUNICAZIONI SETTORE ATTIVITÀ DI BASE<br />

CORSI CONI-<strong>FIGC</strong><br />

I Corsi per “Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale”, realizzati in collaborazione con il C.O.N.I.<br />

(meglio conosciuti come corsi CONI-<strong>FIGC</strong>), vengono riconfermati nel programma e nelle modalità di<br />

svolgimento, anche per la stagione sportiva 2012/<strong>2013</strong>.<br />

Pertanto il Coordinamento Federale <strong>del</strong>la Campania in collaborazione con il Comitato Regionale Campania e le<br />

Delegazioni Provinciali L.N.D. – F.I.G.C., indice ed organizza, due corsi, uno per la provincia di <strong>Napoli</strong> e uno<br />

per la provincia di Salerno, che termineranno entro il mese di giugno <strong>2013</strong>.<br />

Allegato al presente <strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong>, si pubblica, il bando con la relativa domanda di iscrizione al corso, da<br />

presentare a mano presso gli uffici <strong>del</strong>l’Attività di Base <strong>del</strong>le Delegazioni Provinciali di appartenenza, entro le<br />

ore <strong>18</strong>:00 di martedì 30 <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong>.<br />

VERIFICHE GARE<br />

Nella giornata <strong>del</strong> 13 <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong> sono state verificate le seguenti gare:<br />

- Esordienti a 7:<br />

ERREDI CALCO – VILLARICCA<br />

Nella giornata <strong>del</strong> 14 <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong> sono state verificate le seguenti gare:<br />

- Pulcini a 7:<br />

C.E G. OLIVIERO – CLUB NAPOLI<br />

Nella giornata <strong>del</strong> 15 <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong> sono state verificate le seguenti gare:<br />

COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE<br />

RIUNIONE DEL 25 MARZO <strong>2013</strong> – DELIBERE DEPOSITATE L’8 APRILE <strong>2013</strong><br />

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentis, avv. Antonio Gambacorta,<br />

dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti; a.b. Oreste Alfano, Rappresentante A.I.A.<br />

22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. MONTERUSCELLO – GARA SPORT VILLAGE /<br />

POL. D. MONTERUSCELLO DEL 10.02.<strong>2013</strong> – ALLIEVI PROVINCIALI – FASCIA B<br />

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona <strong>del</strong> suo <strong>del</strong>egato, in due distinte udienze, la società, che<br />

aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva<br />

l’infondatezza <strong>del</strong>l’atto di impugnazione. Invero, la reclamante proponeva ricorso avverso il provvedimento <strong>del</strong><br />

<strong>Comunicato</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>del</strong> C.R. Campania – S.G.S. n. 33 <strong>del</strong> 14.02.<strong>2013</strong>, con il quale è stata inflitta, a carico <strong>del</strong><br />

calciatore Minucci Salvatore Cristiano, la sanzione <strong>del</strong>la squalifica fino al 14.08.<strong>2013</strong>. La reclamante si duole<br />

<strong>del</strong>la decisione adottata in prime cure, in quanto il labiale <strong>del</strong> calciatore Minucci Salvatore Cristiano sarebbe<br />

stato male interpretato, in quanto egli non aveva profferito frasi ingiuriose e non aveva attinto, con sputi, il<br />

direttore di gara.<br />

Invero, l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa C.D.T., ha confermato il contenuto <strong>del</strong> referto di gara, ovvero<br />

che il predetto sig. Minucci Salvatore Cristiano, dopo l’espulsione, usava nei suoi confronti frasi ingiuriose,<br />

profferendo un particolare epiteto, e gli aveva sputato, attingendolo. Pertanto, considerato che le dichiarazioni<br />

arbitrali sono chiare, precise e non contraddittorie ed, altresì, che il comportamento <strong>del</strong> calciatore Minacci<br />

Salvatore Cristiano è particolarmente rilevante dal punto di vista disciplinare, sia in ciò che è stato profferito che<br />

per la gravità <strong>del</strong> gesto, trattandosi di giovane calciatore, la decisione <strong>del</strong> Giudice Sportivo Territoriale deve<br />

considerarsi equa e proporzionata. P.Q.M<br />

DELIBERA<br />

Di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto <strong>del</strong>la società Pol. D.<br />

Monteruscello.<br />

F.I.G.C. L.N.D. C.R. CAMPANIA Delegazione Provinciale <strong>Napoli</strong> C.U. n. <strong>42</strong> <strong>del</strong> <strong>18</strong> <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong><br />

1081

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!