Marzo 2010 Numero - Anaci
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PRESCRIZIONE BREVE PER I CREDITI PERIODICI (STRAORDINARI)<br />
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 947 del 20 gennaio <strong>2010</strong>, ha precisato che, in<br />
riferimento al rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione breve quinquennale, prevista<br />
per i crediti periodici dall’art.2948 C.C., riguarda non solo la retribuzione ordinaria, ma<br />
anche il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione,<br />
nonchè le retribuzioni per festività nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito<br />
di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua<br />
applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto a detto rapporto<br />
ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.<br />
Risposte in pillole<br />
Domanda<br />
Un dipendente della nostra struttura è stato assunto con un contratto a tempo determinato,<br />
volevo sapere se è previsto in preavviso e di quanto per interrompere il rapporto lavorativo.<br />
Si tenga presente che il dipendente è assunto al livello terzo livello del contratto collettivo<br />
degli amministratori condominiali<br />
Risposta<br />
In riscontro al suo quesito inerente il periodo di preavviso di un contratto a tempo determinato,<br />
la disciplina normativa applicabile al tipo di contratto in questione non prevede l’istituto del<br />
preavviso così come, invece, disposto per i contratti a tempo indeterminato. Allo stesso<br />
modo, di conseguenza, non è neanche prevista l’indennità sostitutiva del preavviso per quel<br />
lavoratore che si dimetta per giusta causa.<br />
Infatti, il rapporto di lavoro a tempo determinato può cessare: durante o alla scadenza del<br />
periodo di prova (se previsto), alla scadenza del termine del rapporto, per giusta causa, per<br />
accordo delle parti, per causa di forza maggiore (es. chiusura dell’azienda).<br />
Non è invece ammesso il recesso, inteso come dimissioni e/o licenziamento, che non<br />
sia supportato da una giusta causa ex art. 2119 cod. civ., e neppure il licenziamento per<br />
giustifi cato motivo tanto oggettivo quanto soggettivo.<br />
Una nota<br />
Problemi del lavoro<br />
A proposito di PATTO di PROVA<br />
Il patto di prova serve alle parti per valutare la convenienza della stipulazione del contratto<br />
defi nitivo: l’art. 2096 c.c. prevede infatti che “l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono<br />
rispettivamente tenuti a consentire e fare l’esperimento che forma oggetto del patto di<br />
prova”<br />
Secondo un pressocchè costante orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro e il<br />
lavoratore, se possono prorogare il periodo di prova stabilito al momento dell’assunzione<br />
del lavoratore, non possono, comunque, superare i limiti massimi previsti dalla legge (si<br />
tratta, in particolare dei limiti stabiliti per gli impiegati “privati” dall’art. 4 della legge n. 1825<br />
del 1924) o dalla contrattazione collettiva di categoria. La giurisprudenza ha, invece, accolto<br />
orientamenti contrastanti in ordine alla legittimità o meno delle clausole dei contratti collettivi<br />
c.d. di diritto Comune, che prevedono periodi di prova più lunghi di quelli previsti nei contratti<br />
collettivi estesi “erga omnes” dalla legge n. 741 del 1959.<br />
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l’amministratore