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Marzo 2010 Numero - Anaci

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la sostituzione dell’impianto di climatizzazione<br />

invernale.<br />

Non per comodità o vantaggio, ma per obiettivo<br />

senso logico, chi scrive sceglie l’equiparazione tra<br />

contratto di servizio energia plus e l’intervento di<br />

riqualificazione energetica dell’edificio.<br />

Trova così soluzione il primo interrogativo,<br />

stabilendo che la detrazione non può superare<br />

l’importo di €.100.000,00 che (così dice l’Agenzia<br />

delle Entrate) deve essere attribuito alla singola<br />

unità immobiliare in misura corrispondente alla<br />

quota di spettanza dei millesimi di proprietà.<br />

Al secondo quesito, vale a dire al come si<br />

concretizza il principio di cassa, la risposta è<br />

già contenuta nel combinato disposto del D.Lgs.<br />

n°115/2008, art.2 del DM 19 febbraio 2007 e della<br />

Circolare 31 maggio 2007, n°36 dell’Agenzia<br />

delle Entrate.<br />

Il D.Lgs. n°115/2008, al titolo II dell’allegato II,<br />

al contratto di servizio energia , conferisce<br />

la stessa validità del contratto di locazione<br />

finanziaria.<br />

Il DM, al comma 2 dell’art.2, prevede che,<br />

nel caso di esecuzione dell’intervento mediante<br />

contratto di locazione finanziaria, la detrazione<br />

compete all’utilizzatore e non alla società<br />

concedente.<br />

Dato il parallelismo tra contratto di servizio<br />

energia plus e intervento di risparmio energetico,<br />

il pagamento del corrispettivo del primo segue le<br />

stesse regole e consente le stesse agevolazioni del<br />

secondo.<br />

A questo punto è necessario individuare la<br />

competenza annuale della detrazione, premettendo<br />

che, data l’attribuzione della detrazione al<br />

condomino-utilizzatore finale, l’entità della<br />

detrazione è commisurata al costo sostenuto<br />

dall’impresa concedente che, in questo caso,<br />

corrisponde al fornitore del servizio.<br />

Malgrado il silenzio in materia, si ritiene che<br />

la detrazione, nel rispetto dell’importo massimo<br />

di legge, possa corrispondere al costo sostenuto<br />

Tasse e guai<br />

l’amministratore<br />

dalla società concedente (fornitrice del servizio)<br />

nell’anno tributario.<br />

Ne discende essere indispensabile che, la stessa<br />

società concedente rilasci, all’amministratore<br />

del condominio, apposita dichiarazione annuale<br />

ove è indicata l’entità della spesa sostenuta e il<br />

pagamento, eseguito nello stesso periodo annuale,<br />

dallo stesso amministratore condominiale con<br />

bonifici bancari.<br />

Riesaminando la risoluzione dell’Agenzia delle<br />

Entrate n°3/<strong>2010</strong>, occorre informare della presenza<br />

di altra risposta data alla Regione istante.<br />

Si tratta dell’influsso che svolge l’eventuale<br />

erogazione di contributo da parte di Ente regionale<br />

o locale.<br />

Sovvertendo la regola generale, in base<br />

alla quale all’eventuale erogazione di somme<br />

dalla Regione, per l’esecuzione di interventi<br />

per il risparmio energetico (ad esempio, per<br />

la sostituzione di centrale termica con caldaia<br />

a condensazione), consegue la riduzione della<br />

detrazione dall’imposta o l’assoggettamento, del<br />

beneficio dell’incasso del contributo regionale,<br />

a tassazione separata (a seconda che l’incasso<br />

da parte del condominio avvenga nello stesso<br />

anno del sostenimento della spesa o negli anni<br />

successivi), in questa fattispecie, subentra la non<br />

cumulabilità.<br />

E’ quindi imposta una scelta.<br />

Infatti, la possibilità di beneficiare della<br />

detrazione d’imposta, è esclusivamente<br />

quella dell’importo, corrispondente alla quota<br />

millesimale, della spesa, sostenuta dalla società<br />

appaltatrice, pagata dal condomino e rimborsata<br />

dall’amministratore alla società, limitatamente<br />

alla parte non coperta da incentivi riconosciuti,<br />

per lo stesso intervento, dalle Regioni o dagli Enti<br />

locali.<br />

In poche parole, la detrazione può essere<br />

l’effetto della spesa sostenuta o, in via alternativa,<br />

quello del contributo incentivante erogato dalla<br />

Regione o dal Comune.<br />

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