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Marzo 2010 Numero - Anaci

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DOMANDA ATTRIBUZIONE<br />

CODICE FISCALE<br />

(VARIAZIONE DATI)<br />

di Pietro Abbiati<br />

Tasse e guai<br />

Anche il condominio ha il suo nuovo modello.<br />

Come noto, il condominio, quale ente di gestione non commerciale, non sfugge all’Amministrazione<br />

pubblica e deve trovare la sua iscrizione all’Anagrafe Tributaria.<br />

A tale fine è stato istituito il modello AA-5/6, allo scopo di consentire all’amministratore del<br />

condominio di acquisire il riconoscimento fiscale dell’ente amministrato.<br />

L’attribuzione del numero di codice fiscale risponde al principio della pubblicità di cui al<br />

DPR 29 settembre 1973, n°605 e, nel contempo, consente allo stesso condominio, di assumere la<br />

posizione di parte contraente, in un negozio che svolge effetti nell’ambito delle imposte sul reddito.<br />

Il nuovo modello: AA5/6, deve essere utilizzato da soggetti che, in quanto non esercitano attività<br />

d’impresa o commerciale, né pongono in essere prestazioni di lavoro autonomo (quindi soggetti non<br />

obbligati alla richiesta del numero di partita IVA), sono tuttavia destinatari di fattura d’addebito.<br />

Sono tipici: la fornitura di combustibile per riscaldamento, la gestione del servizio energia e<br />

l’esecuzione di opere di manutenzione.<br />

Il modello, oltre ad assumere una veste tipografica più completa, sana anche una lacuna<br />

burocratica che, soprattutto con riferimento al modello 770 semplificato, ha causato, a volte,<br />

difficoltà in sede di trasmissione con la telematica.<br />

In passato è successo che, verificandosi la nomina di nuovo amministratore sconosciuto<br />

all’Agenzia delle Entrate (fino al 20 dicembre 2009 non era obbligatoria alcuna segnalazione),<br />

il modello 770 era respinto dall’Agenzia, per non conformità tra il contenuto del modello di<br />

dichiarazione e l’archivio anagrafico.<br />

Con il nuovo modello, che prevede la trasmissione anche al verificarsi di variazioni rispetto<br />

alla posizione originaria (quindi anche nel caso di cambio dell’amministratore del condominio),<br />

l’aggiornamento è garantito e trova, sempre, coincidenza tra il codice fiscale del condominio e<br />

quello dell’amministratore in carica (all’epoca della trasmissione) inseriti nel 770 e quelli noti<br />

all’Agenzia delle Entrate.<br />

Per il condominio, la compilazione del modello originario prevede l’inserimento delle seguenti<br />

notizie:<br />

l’amministratore<br />

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