18.06.2013 Views

Marzo 2010 Numero - Anaci

Marzo 2010 Numero - Anaci

Marzo 2010 Numero - Anaci

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

la sanzione non può essere comunque<br />

inferiore a euro 2.000.<br />

Detta sostituzione non è ammessa<br />

quando il reato ha avuto un<br />

contributo causale nel verificarsi<br />

di un infortunio sul lavoro da cui<br />

sia derivata la morte ovvero una<br />

lesione personale che abbia comportato<br />

l’incapacità di attendere<br />

alle ordinarie occupazioni per<br />

un periodo superiore a quaranta<br />

giorni.<br />

Il reato si estingue, decorsi tre<br />

anni dal passaggio in giudicato<br />

della sentenza che ha operato la<br />

sostituzione, a condizione che<br />

l’imputato non abbia commesso<br />

ulteriori reati previsti dall’art.<br />

589, secondo comma, c.p. (omicidi<br />

colposi commessi con violazione<br />

delle norme di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro) e<br />

dall’art. 590, terzo comma, c.p.<br />

(infortuni commessi con violazione<br />

delle norme di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro).<br />

Anche in questo caso viene premiata<br />

l’avvenuta regolarizzazione<br />

delle situazioni pericolose in<br />

fase dibattimentale su richiesta<br />

dell’imputato al giudice, con<br />

l’esclusione dei casi più gravi<br />

che impediscono l’eliminazione<br />

o la rimozione delle cause lesive<br />

o pericolose del reato.<br />

- L’estinzione agevolata degli<br />

illeciti amministrativi a seguito<br />

di regolarizzazione ed il potere<br />

di disposizione.<br />

Sempre al fine di ottenere l’effettiva<br />

messa in sicurezza delle<br />

situazioni pericolose il d.lvo n.<br />

106/2009 prevede le seguenti<br />

norme.<br />

L’art. 301 bis per il quale, in<br />

tutti i casi di inosservanza degli<br />

obblighi puniti con sanzione<br />

pecuniaria amministrativa,<br />

il trasgressore, al fine di estinguere<br />

l’illecito amministrativo,<br />

Problemi della sicurezza<br />

è ammesso al pagamento di una<br />

somma pari alla misura minima<br />

prevista dalla legge qualora<br />

provveda a regolarizzare la<br />

propria posizione non oltre il<br />

termine assegnato dall’organo di<br />

vigilanza mediante il verbale di<br />

primo accesso ispettivo.<br />

L’art. 302 – bis afferma che gli<br />

organi di vigilanza impartiscono<br />

disposizioni esecutive ai fini<br />

dell’applicazione delle norme<br />

tecniche e della buona prassi,<br />

laddove volontariamente adottate<br />

dal datore di lavoro e da questi<br />

espressamente richiamate in<br />

sede ispettiva, qualora ne riscontrino<br />

la non corretta adozione e<br />

salvo che il fatto non costituisca<br />

reato. Avverso tali prescrizioni<br />

è ammesso il ricorso gerarchico,<br />

entro trenta giorni, con eventuale<br />

richiesta di sospensione dell’esecutività,<br />

all’autorità gerarchicamente<br />

sovraordinata.<br />

Tale prescrizione è un ordine legalmente<br />

dato dall’Autorità per<br />

ragioni di sicurezza pubblica o<br />

d’igiene e la sua trasgressione è<br />

punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.<br />

con l’arresto fino a tre mesi o<br />

con l’ammenda fino ad euro 206.<br />

Il sistema della disposizione poi<br />

è espressamente vietato nella<br />

materia penale delle contravvenzioni<br />

sul lavoro dall’art. 25 del<br />

d.lvo n. 758/1994 che afferma:<br />

“per le contravvenzioni non si<br />

applicano le norme vigenti in<br />

materia di diffida e di disposizione”.<br />

Notasi che l’art. 1 della legge<br />

n. 317 del 21/6/1986 (attuazione<br />

della direttiva n. 83/189/CEE<br />

relativa alla procedura d’informazione<br />

nel settore delle norme<br />

e delle regolamentazioni definisce:<br />

- “norma: una specifica tecnica<br />

approvata da un organismo riconosciuti<br />

ed abilitato ad emanare<br />

atti di normalizzazione, la cui<br />

l’amministratore<br />

osservanza non sia obbligatoria<br />

ed appartenente ad una delle<br />

categorie: norme internazionali,<br />

norme europee, norme nazionali.”<br />

- “regola tecnica: una delle specifiche<br />

tecniche o uno degli altri<br />

requisiti la cui osservanza è obbligatoria<br />

per la commercializzazione<br />

o l’utilizzazione di un<br />

prodotto sul territorio nazionale<br />

e le disposizioni legislative, regolamentari<br />

ed amministrative<br />

degli Stati membri intese a vietare<br />

la fabbricazione, la commercializzazione<br />

o l’utilizzazione di<br />

un prodotto.<br />

L ‘art. 69, primo comma lettera<br />

a), del d.lvo n. 81/2008 (novellato<br />

dal d.lvo n. 106/2009)<br />

definisce attrezzatura di lavoro:<br />

“qualsiasi macchina, apparecchio,<br />

utensile o impianto, inteso<br />

come il complesso di macchine,<br />

attrezzature e componenti necessari<br />

all’attuazione di un processo<br />

produttivo, destinato ad essere<br />

usato durante il lavoro.”<br />

L’art. 71, primo comma, del<br />

d.lvo n. 81/2008 afferma che il<br />

datore di lavoro mette a disposizione<br />

dei lavoratori attrezzature<br />

conformi ai requisiti previsti<br />

dall’art. 70, idonee ai fini della<br />

salute e sicurezza e adeguate al<br />

lavoro da svolgere o adattate<br />

a tali scopi che devono essere<br />

utilizzate conformemente alle<br />

disposizioni legislative id recepimento<br />

delle direttive comunitarie.<br />

L’innovazione contemplata<br />

dall’art. 302 bis è di rendere immediatamente<br />

cogenti le norme<br />

di buona tecnica in materia di<br />

apparecchiature e di sicurezza<br />

sul lavoro e di tutela del lavoratore<br />

e precipuamente quelle contemplate<br />

a titolo esemplificativo<br />

dai seguenti testi normativi che<br />

hanno attuato nel nostro ordinamento<br />

direttive europee:<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!