Marzo 2010 Numero - Anaci
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lavoro la pena della reclusione<br />
va da due a cinque anni, mentre<br />
nel caso di morte di più persone<br />
e di lesioni di una o più persone<br />
si applica la pena che dovrebbe<br />
infliggersi per la più grave delle<br />
violazioni commesse aumentata<br />
fino al triplo, ma la pena non<br />
può superare gli anni dodici),<br />
vale a dire di omicidio colposo<br />
commesso con la violazione<br />
delle norme antinfortunistiche e<br />
sulla tutela dell’igiene e della salute<br />
sul lavoro si applica all’ente<br />
una sanzione pecuniaria non inferiore<br />
a 250 quote e non superiore<br />
a 500 quote. Nel caso di<br />
condanna per il predetto delitto<br />
si applicano all’ente le sanzioni<br />
interdittive previste dall’articolo<br />
9, comma secondo, del d.lvo n.<br />
34<br />
Problemi della sicurezza<br />
231/2001 per una durata non inferiore<br />
a tre mesi e non superiore<br />
ad un anno;<br />
- c) per quanto riguarda l’ipotesi<br />
del delitto previsto dall’art. 590,<br />
terzo comma, c.p. (lesioni colpose<br />
commesse con violazione<br />
della normativa per la prevenzione<br />
degli infortuni su lavoro<br />
e la cui pena per le lesioni gravi<br />
è della reclusione da tre mesi<br />
a un anno o della multa da euro<br />
500 a euro 2.000 e la pena<br />
per le lesioni gravissime è della<br />
reclusione da uno a tre anni)<br />
commesso con violazione delle<br />
norme antinfortunistiche e sulla<br />
tutela dell’igiene e della salute<br />
sul lavoro si applica all’ente una<br />
sanzione pecuniaria non superiore<br />
a 250 quote. Nel caso di<br />
Palazzo Reale di Milano visto dal tetto del Duomo di Milano<br />
l’amministratore<br />
condanna per il predetto delitto<br />
si applicano all’ente le sanzioni<br />
interdittive previste dall’articolo<br />
9, comma secondo, del d.lvo n.<br />
231/2001 per una durata non<br />
superiore a sei mesi.<br />
Sempre al fine di rendere la<br />
nuova disciplina meno affittiva<br />
e maggiormente preventiva<br />
delle violazioni della sicurezza<br />
del lavoro il testo unico sulla<br />
sicurezza del lavoro prevede due<br />
ipotesi premiali.<br />
La prima è quella contemplata<br />
dall’art. 302 che prevede la<br />
definizione delle contravvenzioni<br />
punite con la sola pena<br />
dell’arresto. In tali casi l’imputato<br />
può chiedere al giudice di<br />
sostituire la pena da irrogare per<br />
le contravvenzioni punite con<br />
la sola pena dell’arresto con il<br />
pagamento di una somma non<br />
inferiore a 8.000 euro e non<br />
superiore a 24.000 euro a condizione<br />
di avere previamente verificato<br />
l’eliminazione di tutte le<br />
irregolarità, delle fonti di rischio<br />
e delle eventuali conseguenze<br />
dannose del reato.<br />
Tale definizione agevolata non<br />
è consentita;<br />
- quando la violazione abbia<br />
avuto un contributo causale nel<br />
verificarsi di un infortunio sul<br />
lavoro;<br />
- quando il fatto è stato commesso<br />
da un soggetto che abbia già<br />
riportato una condanna definitiva<br />
per la violazione delle norme<br />
relative alla prevenzione degli<br />
infortuni sul lavoro, ovvero per i<br />
reati di cui agli articoli 589 e 590<br />
del codice penale limitatamente<br />
all’ipotesi di violazione delle<br />
norme relative alla prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro:<br />
Qualora il giudice consenta la<br />
sostituzione della pena dell’arresto<br />
con quella pecuniaria il<br />
reato si estingue decorsi tre anni<br />
dal passaggio in giudicato della