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Marzo 2010 Numero - Anaci

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lavoro la pena della reclusione<br />

va da due a cinque anni, mentre<br />

nel caso di morte di più persone<br />

e di lesioni di una o più persone<br />

si applica la pena che dovrebbe<br />

infliggersi per la più grave delle<br />

violazioni commesse aumentata<br />

fino al triplo, ma la pena non<br />

può superare gli anni dodici),<br />

vale a dire di omicidio colposo<br />

commesso con la violazione<br />

delle norme antinfortunistiche e<br />

sulla tutela dell’igiene e della salute<br />

sul lavoro si applica all’ente<br />

una sanzione pecuniaria non inferiore<br />

a 250 quote e non superiore<br />

a 500 quote. Nel caso di<br />

condanna per il predetto delitto<br />

si applicano all’ente le sanzioni<br />

interdittive previste dall’articolo<br />

9, comma secondo, del d.lvo n.<br />

34<br />

Problemi della sicurezza<br />

231/2001 per una durata non inferiore<br />

a tre mesi e non superiore<br />

ad un anno;<br />

- c) per quanto riguarda l’ipotesi<br />

del delitto previsto dall’art. 590,<br />

terzo comma, c.p. (lesioni colpose<br />

commesse con violazione<br />

della normativa per la prevenzione<br />

degli infortuni su lavoro<br />

e la cui pena per le lesioni gravi<br />

è della reclusione da tre mesi<br />

a un anno o della multa da euro<br />

500 a euro 2.000 e la pena<br />

per le lesioni gravissime è della<br />

reclusione da uno a tre anni)<br />

commesso con violazione delle<br />

norme antinfortunistiche e sulla<br />

tutela dell’igiene e della salute<br />

sul lavoro si applica all’ente una<br />

sanzione pecuniaria non superiore<br />

a 250 quote. Nel caso di<br />

Palazzo Reale di Milano visto dal tetto del Duomo di Milano<br />

l’amministratore<br />

condanna per il predetto delitto<br />

si applicano all’ente le sanzioni<br />

interdittive previste dall’articolo<br />

9, comma secondo, del d.lvo n.<br />

231/2001 per una durata non<br />

superiore a sei mesi.<br />

Sempre al fine di rendere la<br />

nuova disciplina meno affittiva<br />

e maggiormente preventiva<br />

delle violazioni della sicurezza<br />

del lavoro il testo unico sulla<br />

sicurezza del lavoro prevede due<br />

ipotesi premiali.<br />

La prima è quella contemplata<br />

dall’art. 302 che prevede la<br />

definizione delle contravvenzioni<br />

punite con la sola pena<br />

dell’arresto. In tali casi l’imputato<br />

può chiedere al giudice di<br />

sostituire la pena da irrogare per<br />

le contravvenzioni punite con<br />

la sola pena dell’arresto con il<br />

pagamento di una somma non<br />

inferiore a 8.000 euro e non<br />

superiore a 24.000 euro a condizione<br />

di avere previamente verificato<br />

l’eliminazione di tutte le<br />

irregolarità, delle fonti di rischio<br />

e delle eventuali conseguenze<br />

dannose del reato.<br />

Tale definizione agevolata non<br />

è consentita;<br />

- quando la violazione abbia<br />

avuto un contributo causale nel<br />

verificarsi di un infortunio sul<br />

lavoro;<br />

- quando il fatto è stato commesso<br />

da un soggetto che abbia già<br />

riportato una condanna definitiva<br />

per la violazione delle norme<br />

relative alla prevenzione degli<br />

infortuni sul lavoro, ovvero per i<br />

reati di cui agli articoli 589 e 590<br />

del codice penale limitatamente<br />

all’ipotesi di violazione delle<br />

norme relative alla prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro:<br />

Qualora il giudice consenta la<br />

sostituzione della pena dell’arresto<br />

con quella pecuniaria il<br />

reato si estingue decorsi tre anni<br />

dal passaggio in giudicato della

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