Marzo 2010 Numero - Anaci
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testo unico (relativo alle aziende<br />
che svolgano le attività pericolose<br />
consistenti nelle aziende<br />
industriali descritte nell’articolo<br />
2 del d.lvo 17/8/1999 n. 334<br />
soggette all’obbligo di notifica<br />
o di rapporto, nelle centrali termoelettriche,<br />
negli impianti o installazioni<br />
previste dagli articoli<br />
7, 28 e 33 del d.lvo 19/3/1995 n.<br />
230, nelle aziende per la fabbricazione<br />
ed il deposito separato<br />
di esplosivi, poveri e munizioni,<br />
nelle industrie estrattive con oltre<br />
50 lavoratori, nelle strutture<br />
di ricovero e cura pubbliche e<br />
private con oltre 50 lavoratori)<br />
che punisce (con l’arresto da<br />
sei mesi a un anno e sei mesi)<br />
il datore di lavoro che omette la<br />
valutazione dei rischi e l’adozione<br />
del documento di valutazione<br />
previsto dall’art. 17, comma<br />
primo lettera a), ovvero che lo<br />
Problemi della sicurezza<br />
adotta in assenza degli elementi<br />
di cui alle lettere a), b), d) e f)<br />
dell’art. 28 e dalle lettere q) e<br />
z) dell’art. 18 o che non provvede<br />
alla nomina del responsabile<br />
del servizio di prevenzione e di<br />
protezione ai sensi dell’art. 17,<br />
comma 1 lettera b), salvo il caso<br />
previsto dall’art. 34 (consistente<br />
nello svolgimento diretto da parte<br />
del datore di lavoro dei compiti<br />
di protezione e di prevenzione<br />
dai rischi) è prevista per<br />
l’ente la sanzione pecuniaria in<br />
misura pari a 1.000 quote (l’importo<br />
di una quota è fissato dal<br />
giudice in base alle condizioni<br />
economiche dell’ente e l’importo<br />
di una quota va da un minimo<br />
di euro 258 ad un massimo di<br />
euro 1,549 secondo quanto stabilito<br />
dagli articoli 10 e 11 del<br />
d.lvo n. 231/2001). Nel caso di<br />
condanna per il predetto delitto<br />
l’amministratore<br />
si applicano all’ente le sanzioni<br />
interdittive previste dall’articolo<br />
9, comma secondo, del d.lvo n.<br />
231/2001 (e consistenti nell’interdizione<br />
dall’esercizio dell’attività<br />
nella sospensione o nella<br />
revoca delle autorizzazioni,<br />
delle licenze o delle concessioni<br />
funzionali alla commissione<br />
dell’illecito, nel divieto di contrattare<br />
con la pubblica amministrazione,<br />
nell’esclusione da<br />
finanziamenti o da agevolazioni<br />
e l’eventuale revoca di quelli già<br />
concessi, nel divieto di pubblicazione<br />
di beni o servizi) per una<br />
durata non inferiore a tre mesi e<br />
non superiore ad un anno;<br />
- b) per quanto riguarda l’ipotesi<br />
di reato del delitto previsto<br />
dall’art. 589 c.p. (omicidio<br />
colposo sanzionato nel caso di<br />
violazione delle norme sulla<br />
prevenzione degli infortuni sul<br />
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