Marzo 2010 Numero - Anaci
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Sentenze<br />
esercizio di attività pericolosa che rende necessaria una puntuale attività di coordinamento e che non<br />
può considerarsi rischio specifico ( tale da comportare la esclusione di responsabilità del committente)<br />
quello derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo<br />
lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza. Alla stregua di<br />
tali considerazioni, la Corte ha affermato che i committenti avrebbero concordare con la impresa e<br />
misure da adottare per evitare incidenti nel caso di utilizzazione dell’impianto tra gli intervalli della<br />
manutenzione. Del resto, la sentenza n. 30857 del 2006 aveva affermato: “In tema di prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore non<br />
esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per<br />
qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che<br />
quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle<br />
norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini<br />
dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde delle conseguenze dell’infortunio eventualmente<br />
determinatosi”. È per queste ragioni che si ripete costantemente il suggerimento di ricorrere<br />
a professionisti che indaghino sulla esistenza di circostanze che espongano a rischi particolari e che<br />
vigilino sull’operato delle imprese, anche prescindendo da particolari obblighi.<br />
1088<br />
Responsabilità civile. Responsabilità dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni per la cattiva<br />
manutenzione delle strade.<br />
La presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni,<br />
quali proprietari delle strade del demanio comunale, anche se tali beni siano oggetto di un uso<br />
diretto da parte dei cittadini. Non si può sostenere che l’affidamento della manutenzione stradale in<br />
appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo in questione al comune, per<br />
assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di adempimento.<br />
Deve ritenersi pertanto, che l’esistenza di un contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità<br />
del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051<br />
c.c. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1691<br />
Intorno a taluni edifici condominiali vi sono aree che, pure essendo di proprietà comunale, sono<br />
particolarmente frequentate dagli abitanti del plesso edilizio. Allorché si verificano cadute o altri<br />
infortuni, si discute se anche per il Comune valga la presunzione di responsabilità che è disciplinata<br />
dall’articolo 2051 c.c. a carico del “custode” e cioè di chi eserciti il potere di governo sulle cose e<br />
sia così chiamato a controllarle ed a ridurne la capacità lesiva. In passato si è dubitato che tale responsabilità<br />
sia invocabile anche nei confronti del Comuni, ma la nota sentenza n. 156 del 10.5.1999<br />
della Corte costituzionale ha posto fine ad ogni dubbio ed ha sancito che la responsabilità presunta<br />
non sia applicabile alla Pubblica Amministrazione soltanto quando “sul bene di sua proprietà non<br />
sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di<br />
terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli<br />
utenti”. Ora, la Corte di Cassazione ha confermato l’insegnamento appena riferito ed ha confermato<br />
anche la esistenza di precisi obblighi di vigilanza in capo ai Comuni.<br />
26<br />
l’amministratore