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Marzo 2010 Numero - Anaci

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Sentenze<br />

esercizio di attività pericolosa che rende necessaria una puntuale attività di coordinamento e che non<br />

può considerarsi rischio specifico ( tale da comportare la esclusione di responsabilità del committente)<br />

quello derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo<br />

lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza. Alla stregua di<br />

tali considerazioni, la Corte ha affermato che i committenti avrebbero concordare con la impresa e<br />

misure da adottare per evitare incidenti nel caso di utilizzazione dell’impianto tra gli intervalli della<br />

manutenzione. Del resto, la sentenza n. 30857 del 2006 aveva affermato: “In tema di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore non<br />

esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per<br />

qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che<br />

quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle<br />

norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini<br />

dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde delle conseguenze dell’infortunio eventualmente<br />

determinatosi”. È per queste ragioni che si ripete costantemente il suggerimento di ricorrere<br />

a professionisti che indaghino sulla esistenza di circostanze che espongano a rischi particolari e che<br />

vigilino sull’operato delle imprese, anche prescindendo da particolari obblighi.<br />

1088<br />

Responsabilità civile. Responsabilità dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni per la cattiva<br />

manutenzione delle strade.<br />

La presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni,<br />

quali proprietari delle strade del demanio comunale, anche se tali beni siano oggetto di un uso<br />

diretto da parte dei cittadini. Non si può sostenere che l’affidamento della manutenzione stradale in<br />

appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo in questione al comune, per<br />

assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di adempimento.<br />

Deve ritenersi pertanto, che l’esistenza di un contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità<br />

del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051<br />

c.c. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1691<br />

Intorno a taluni edifici condominiali vi sono aree che, pure essendo di proprietà comunale, sono<br />

particolarmente frequentate dagli abitanti del plesso edilizio. Allorché si verificano cadute o altri<br />

infortuni, si discute se anche per il Comune valga la presunzione di responsabilità che è disciplinata<br />

dall’articolo 2051 c.c. a carico del “custode” e cioè di chi eserciti il potere di governo sulle cose e<br />

sia così chiamato a controllarle ed a ridurne la capacità lesiva. In passato si è dubitato che tale responsabilità<br />

sia invocabile anche nei confronti del Comuni, ma la nota sentenza n. 156 del 10.5.1999<br />

della Corte costituzionale ha posto fine ad ogni dubbio ed ha sancito che la responsabilità presunta<br />

non sia applicabile alla Pubblica Amministrazione soltanto quando “sul bene di sua proprietà non<br />

sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di<br />

terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli<br />

utenti”. Ora, la Corte di Cassazione ha confermato l’insegnamento appena riferito ed ha confermato<br />

anche la esistenza di precisi obblighi di vigilanza in capo ai Comuni.<br />

26<br />

l’amministratore

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