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Marzo 2010 Numero - Anaci

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Con la Gazzetta Ufficiale del 5 marzo <strong>2010</strong> è stato<br />

pubblicato il decreto legislativo n.28 del corrente<br />

anno, che ha introdotto nel nostro ordinamento<br />

il nuovissimo istituto della mediazione civile e<br />

commerciale.<br />

Si tratta, indiscutibilmente, di una incisiva<br />

novità che potrà modificare notevolmente non<br />

soltanto la disciplina dei rapporti all’interno del<br />

condominio e le relazioni tra locatori ed inquilini.<br />

Ove la riforma trovi applicazione efficiente,<br />

potrebbe addirittura passare di moda la celebre<br />

frase “mi faccia causa”, che da sempre indica<br />

quanto indicato la difficile la strada della controversia<br />

giudiziale, anche per chi abbia ragione.<br />

La mediazione servirà infatti a ridurre il<br />

carico degli arretrati dei nostri Tribunali e, quindi<br />

potrà portare l’effetto di rendere possibili decisioni<br />

rapide per i processi che, dopo il vano esperimento<br />

del tentativo di mediazione, arriveranno<br />

davanti al Magistrato.<br />

Dal marzo del 2011, prima di agire davanti<br />

al Giudice ci si potrà (o ci si dovrà) avvalere di<br />

un sostanziale filtro, che potrà rappresentare un<br />

monito ed una forte barriera per comportamenti<br />

troppo disinvolti e troppo confidenti nelle lungaggini<br />

della nostra Giustizia.<br />

Benché da molto tempo all’interno di <strong>Anaci</strong><br />

si discuta del processi di mediazione e della loro<br />

importanza, già ben conosciuta e sondata in altri<br />

paesi, appare opportuno ricordare in primo luogo<br />

la nozione stessa dell’istituto della “mediazione”,<br />

da non appiattire secondo lo schema della mera<br />

“conciliazione”, che da noi è già stata sperimentata<br />

tante volte e senza concerti risultati.<br />

Con il termine mediazione si allude alla<br />

attività svolta da un soggetto, diverso dai contendenti<br />

ed imparziale, che sia destinata ad assistere<br />

i litiganti allo scopo di definire una controversia.<br />

Osservatorio del diritto<br />

DAL 2011 IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE<br />

PROPOSITIVA DIVENTERÀ OBBLIGATORIO<br />

NELLE CAUSE CONDOMINIALI E LOCATIZIE<br />

Eugenio A. Correale<br />

14<br />

l’amministratore<br />

Non sempre la mediazione ha quale fine il<br />

raggiungimento di un accordo amichevole.<br />

Il terzo, chiamato ad intervenire intromettendosi<br />

tra le parti svolge la propria funzione<br />

chiarendo a ciascuno il contenuto e l’ambito della<br />

sua pretesa o della sua prospettazione difensiva,<br />

può completare il proprio compito anche con la<br />

formulazione di una proposta, che le parti possono<br />

accettare o meno, ma non liberamente e senza<br />

patire conseguenze.<br />

Vi sono quindi due fasi distinte:<br />

1. in un primo tempo il mediatore si adopera<br />

per aiutare le parti a trovare una intesa<br />

amichevole;<br />

2. se il tentativo di conciliazione non riesce,<br />

si passa alla seconda fase. Il mediatore<br />

formula una proposta di conciliazione che<br />

le parti possono accettare o rifiutare, accollandosi<br />

però precise responsabilità.<br />

Infatti, se dopo il vano tentativo di mediazione<br />

le parti vanno davanti al Giudice e<br />

la causa si conclude con un risultato che<br />

“corrisponda integralmente” alla soluzione<br />

prospetta dal conciliatore chi non ne<br />

aveva accettato le indicazioni potrà essere<br />

condannato alle spese legali sostenute<br />

dal’altra parte, anche se vince la causa.<br />

Inoltre, se nel rifiuto saranno ravvisati gli<br />

estremi della lite temeraria, il Tribunale<br />

potrà condannare al pagamento di una<br />

multa il cui importo sarà pari al contributo<br />

unificato dovuto per la iscrizione a ruolo.<br />

Dovremo quindi abituarci a nuove parole<br />

ed a nuovi adempimenti, dei quali lo stesso decreto<br />

fornisce la nozione, poiché (art. 1) si intende<br />

per:

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