Marzo 2010 Numero - Anaci
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sposto dall’articolo 1130, primo comma n. 4), del codice<br />
civile. In particolare la sentenza trascura completamente<br />
gli argomenti della difesa dell’amministratore<br />
che escludeva la sua responsabilità in ordine all’incendio<br />
di una canna fumaria di proprietà del singolo condomino.<br />
Invece il ragionamento della Suprema Corte<br />
parte dall’assunto per cui allorquando venga all’amministratore<br />
una condotta omissiva che abbia cagionato<br />
l’evento, sulla base dei principi stabiliti dalla Sentenza<br />
delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.<br />
27/2002 (ud. 10 luglio 2002, ric. Franzese) nella materia<br />
delle responsabilità colposa medica, occorre che<br />
il giudice definisca e descriva con precisione nel corpo<br />
della motivazione, al fine di stabilire la responsabilità<br />
dell’imputato in ordine al reato colposo attribuitogli, la<br />
sussistenza dei seguenti elementi logici e fattuali:<br />
- a) il nesso causale può essere ravvisato, alla stregua<br />
del giudizio controfattuale condotto sulla base di<br />
una generalizzata regola di esperienza o di una legge<br />
scientifica – universale o statistica – si accerti che,<br />
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta<br />
doverosa impeditivi dell’evento “hic et nunc”, questo<br />
non si sarebbe verificato ma in epoca significativamente<br />
posteriore o con minore intensità lesiva;<br />
- b) non è consentito dedurre automaticamente dal<br />
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica<br />
la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria<br />
sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve<br />
verficarne la validità nel caso concreto, sulla base delle<br />
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così<br />
che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia<br />
altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti<br />
giustificata e processualmente certa la conclusione<br />
che la condotta omissiva è stata condizione necessaria<br />
12<br />
Osservatorio del diritto<br />
Milano - Palazzo Reale<br />
l’amministratore<br />
dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità<br />
razionale” o “probabilità logica”;<br />
- c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza<br />
del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso<br />
causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza<br />
disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />
della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti<br />
nella produzione dell’evento, comportano la<br />
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e<br />
l’esito assolutorio del giudizio;<br />
- d) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità,<br />
è assegnato il compito di controllare restrospettivamente<br />
la razionalità delle argomentazioni giustificative<br />
– la cosiddetta giustificazione esterna – della<br />
decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice<br />
di merito come elementi di prova, alle interferenze<br />
formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le<br />
conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto<br />
giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di<br />
merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio<br />
di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da<br />
provare.<br />
Ne consegue che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<br />
con la predetta sentenza hanno eliminato qualsiasi<br />
interpretazione che individui il nesso causale su dati<br />
statistici oppure su criteri valutativi a struttura probabilistica<br />
e propende per l’affermazione di tale nesso ove<br />
sia “giustificata e processualmente certa la conclusione<br />
che la condotta omissiva del medico è stata condizione<br />
necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado<br />
di credibilità razionalità o probabilità logica.”<br />
Alla luce di tali principi la sentenza n. 39959/09 sostiene<br />
che il giudice, nel caso trattato, per affermare<br />
la penale responsabilità dell’imputato, deve procedere<br />
ad un duplice accertamento: - individuare<br />
la condotta in concreto esigibile<br />
in relazione alla sua posizione<br />
di garanzia quale amministratore del<br />
condominio;<br />
- accertare se, una volta posta in<br />
essere la condotta così individuata,<br />
e secondo la contestazione colposamente<br />
omessa, l’evento non si sarebbe<br />
verificato e ciò al fine di poter<br />
giungere alla conclusione che la sua<br />
condotta, esclusa l’interferenza di<br />
fattori alternativi, sia stata condizione<br />
necessaria dell’evento con “alto o<br />
elevato grado di credibilità razionale”<br />
o “probabilità logica” (ovvero il<br />
cosiddetto giudizio controfattuale).