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Marzo 2010 Numero - Anaci

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sposto dall’articolo 1130, primo comma n. 4), del codice<br />

civile. In particolare la sentenza trascura completamente<br />

gli argomenti della difesa dell’amministratore<br />

che escludeva la sua responsabilità in ordine all’incendio<br />

di una canna fumaria di proprietà del singolo condomino.<br />

Invece il ragionamento della Suprema Corte<br />

parte dall’assunto per cui allorquando venga all’amministratore<br />

una condotta omissiva che abbia cagionato<br />

l’evento, sulla base dei principi stabiliti dalla Sentenza<br />

delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.<br />

27/2002 (ud. 10 luglio 2002, ric. Franzese) nella materia<br />

delle responsabilità colposa medica, occorre che<br />

il giudice definisca e descriva con precisione nel corpo<br />

della motivazione, al fine di stabilire la responsabilità<br />

dell’imputato in ordine al reato colposo attribuitogli, la<br />

sussistenza dei seguenti elementi logici e fattuali:<br />

- a) il nesso causale può essere ravvisato, alla stregua<br />

del giudizio controfattuale condotto sulla base di<br />

una generalizzata regola di esperienza o di una legge<br />

scientifica – universale o statistica – si accerti che,<br />

ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta<br />

doverosa impeditivi dell’evento “hic et nunc”, questo<br />

non si sarebbe verificato ma in epoca significativamente<br />

posteriore o con minore intensità lesiva;<br />

- b) non è consentito dedurre automaticamente dal<br />

coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica<br />

la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria<br />

sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve<br />

verficarne la validità nel caso concreto, sulla base delle<br />

circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così<br />

che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia<br />

altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti<br />

giustificata e processualmente certa la conclusione<br />

che la condotta omissiva è stata condizione necessaria<br />

12<br />

Osservatorio del diritto<br />

Milano - Palazzo Reale<br />

l’amministratore<br />

dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità<br />

razionale” o “probabilità logica”;<br />

- c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza<br />

del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso<br />

causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza<br />

disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />

della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti<br />

nella produzione dell’evento, comportano la<br />

neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e<br />

l’esito assolutorio del giudizio;<br />

- d) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità,<br />

è assegnato il compito di controllare restrospettivamente<br />

la razionalità delle argomentazioni giustificative<br />

– la cosiddetta giustificazione esterna – della<br />

decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice<br />

di merito come elementi di prova, alle interferenze<br />

formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le<br />

conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto<br />

giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di<br />

merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio<br />

di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da<br />

provare.<br />

Ne consegue che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<br />

con la predetta sentenza hanno eliminato qualsiasi<br />

interpretazione che individui il nesso causale su dati<br />

statistici oppure su criteri valutativi a struttura probabilistica<br />

e propende per l’affermazione di tale nesso ove<br />

sia “giustificata e processualmente certa la conclusione<br />

che la condotta omissiva del medico è stata condizione<br />

necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado<br />

di credibilità razionalità o probabilità logica.”<br />

Alla luce di tali principi la sentenza n. 39959/09 sostiene<br />

che il giudice, nel caso trattato, per affermare<br />

la penale responsabilità dell’imputato, deve procedere<br />

ad un duplice accertamento: - individuare<br />

la condotta in concreto esigibile<br />

in relazione alla sua posizione<br />

di garanzia quale amministratore del<br />

condominio;<br />

- accertare se, una volta posta in<br />

essere la condotta così individuata,<br />

e secondo la contestazione colposamente<br />

omessa, l’evento non si sarebbe<br />

verificato e ciò al fine di poter<br />

giungere alla conclusione che la sua<br />

condotta, esclusa l’interferenza di<br />

fattori alternativi, sia stata condizione<br />

necessaria dell’evento con “alto o<br />

elevato grado di credibilità razionale”<br />

o “probabilità logica” (ovvero il<br />

cosiddetto giudizio controfattuale).

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