Marzo 2010 Numero - Anaci
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Sez. 3, Sent. 332 del 11/5/1967, ud. 24/2/1967.)<br />
- 2) “In tema di omissione di lavori in costruzioni che<br />
minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso<br />
di mancata formazione della volontà assembleare che<br />
consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo,<br />
sussiste a carico del singolo condominio l’obbligo giuridico<br />
di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente<br />
dell’attribuibilità al medesimo dell’origine della<br />
stessa.” (C.Cass., Sez. 1, sent. 15759 del 13/4/2001,<br />
c.c. 6/2/2001).<br />
La sentenza è assai importante per tutti i lavori necessari<br />
per assicurare la incolumità sia pubblica che<br />
condominiale. Invero è noto che la sicurezza costa e<br />
pertanto assai sovente i condomini, al fine di evitare<br />
che l’assemblea deliberi le somme di denaro per<br />
eseguire le opere opportune, facciano mancare il loro<br />
numero (le cosiddette teste) o le maggioranze previste<br />
dal codice civile. A volte tale comportamento trova il<br />
suo fondamento su un concetto errato di impunità giuridica<br />
dei soggetti assenti all’assemblea condominiale<br />
e sull’affidamento che i provvedimenti e le diffide di<br />
sicurezza dell’autorità competente saranno notificati<br />
soltanto all’amministratore. La sentenza afferma invece<br />
una responsabilità solidale dei condomini di fronte ai<br />
loro comportamenti omissivi che pregiudichino il principio<br />
fondante del nostro ordinamento giuridico ovvero<br />
quello del “neminem laedere”. In particolare laddove i<br />
condomini non si presentino all’assemblea deputata alla<br />
decisione sugli interventi urgenti ed indifferibili, oppure<br />
votino contro l’adozione degli stessi, l’amministratore,<br />
per tutelarsi, potrà comunicare all’autorità compente il<br />
verbale assembleare contenente il nome degli assenti o<br />
Osservatorio del diritto<br />
Il cortile del Palazzo di Brera, Milano<br />
l’amministratore<br />
dei contrari per l’adozione, in ossequio della predetta<br />
sentenza, nei loro confronti delle ordinanze contingibili<br />
ed urgenti la cui inosservanza è sanzionata penalmente<br />
dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a tre mesi o con<br />
l’ammenda fino ad euro 206.<br />
- 3) “La responsabilità penale dell’amministratore del<br />
condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />
capoverso dell’art. 40 cod. pen., che stabilisce che<br />
“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico<br />
di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del<br />
mancato impedimento di un evento è, cioè, necessaria,<br />
in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico<br />
di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da<br />
qualsiasi ramo del diritto, e quindi dal diritto privato, e<br />
specificamente da una convenzione che da tale diritto<br />
sia prevista e regolata com’è nel rapporto di rappresentanza<br />
volontaria intercorrente fra il condominio e<br />
l’amministratore. (C.Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 4676 del<br />
14/3/1975 ud, dep. il 14/4/1976, Rv. 133429.).<br />
- 4) “Sussiste la “legittimatio ad causam” e “ad processum”<br />
dell’amministratore del condominio, senza bisogno<br />
di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a<br />
tutela di beni condominiali, giacchè i poteri gli vengono<br />
direttamente dalla legge e precisamente dall’art. 1130<br />
n. 4 del cod. civ. che gli pone addirittura come dovere<br />
proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi<br />
inerenti alle parti comuni dell’edificio, potere<br />
– dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi<br />
ed urgenti ma esteso a tutti gli atti mirati a mantenere<br />
l’esistenza e la pienezza o integrità di tali diritti. Nel caso<br />
trattato l’amministratore del condominio aveva agito<br />
nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi<br />
dei loro immobili nella condotta<br />
fognaria dell’edificio condominiale.”<br />
(C. Cass. Civ, Sez. 2,<br />
Sent. n. 6494 del 6/11/1986, Rv.<br />
448662).<br />
- La sentenza della Corte di<br />
Cassazione, Quarta Sezione<br />
penale, Sent. n. 39959 del<br />
15/10/2009, ud. 25/9/2009.<br />
La sentenza sopra citata sostiene<br />
che è pacifico principio giurisprudenziale<br />
l’affermazione secondo<br />
cui l’amministratore del<br />
condominio è titolare di un obbligo<br />
di garanzia in relazione alla<br />
conservazione delle parti comuni<br />
dell’edificio secondo quanto di-<br />
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