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Marzo 2010 Numero - Anaci

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Sez. 3, Sent. 332 del 11/5/1967, ud. 24/2/1967.)<br />

- 2) “In tema di omissione di lavori in costruzioni che<br />

minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso<br />

di mancata formazione della volontà assembleare che<br />

consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo,<br />

sussiste a carico del singolo condominio l’obbligo giuridico<br />

di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente<br />

dell’attribuibilità al medesimo dell’origine della<br />

stessa.” (C.Cass., Sez. 1, sent. 15759 del 13/4/2001,<br />

c.c. 6/2/2001).<br />

La sentenza è assai importante per tutti i lavori necessari<br />

per assicurare la incolumità sia pubblica che<br />

condominiale. Invero è noto che la sicurezza costa e<br />

pertanto assai sovente i condomini, al fine di evitare<br />

che l’assemblea deliberi le somme di denaro per<br />

eseguire le opere opportune, facciano mancare il loro<br />

numero (le cosiddette teste) o le maggioranze previste<br />

dal codice civile. A volte tale comportamento trova il<br />

suo fondamento su un concetto errato di impunità giuridica<br />

dei soggetti assenti all’assemblea condominiale<br />

e sull’affidamento che i provvedimenti e le diffide di<br />

sicurezza dell’autorità competente saranno notificati<br />

soltanto all’amministratore. La sentenza afferma invece<br />

una responsabilità solidale dei condomini di fronte ai<br />

loro comportamenti omissivi che pregiudichino il principio<br />

fondante del nostro ordinamento giuridico ovvero<br />

quello del “neminem laedere”. In particolare laddove i<br />

condomini non si presentino all’assemblea deputata alla<br />

decisione sugli interventi urgenti ed indifferibili, oppure<br />

votino contro l’adozione degli stessi, l’amministratore,<br />

per tutelarsi, potrà comunicare all’autorità compente il<br />

verbale assembleare contenente il nome degli assenti o<br />

Osservatorio del diritto<br />

Il cortile del Palazzo di Brera, Milano<br />

l’amministratore<br />

dei contrari per l’adozione, in ossequio della predetta<br />

sentenza, nei loro confronti delle ordinanze contingibili<br />

ed urgenti la cui inosservanza è sanzionata penalmente<br />

dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a tre mesi o con<br />

l’ammenda fino ad euro 206.<br />

- 3) “La responsabilità penale dell’amministratore del<br />

condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />

capoverso dell’art. 40 cod. pen., che stabilisce che<br />

“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico<br />

di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del<br />

mancato impedimento di un evento è, cioè, necessaria,<br />

in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico<br />

di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da<br />

qualsiasi ramo del diritto, e quindi dal diritto privato, e<br />

specificamente da una convenzione che da tale diritto<br />

sia prevista e regolata com’è nel rapporto di rappresentanza<br />

volontaria intercorrente fra il condominio e<br />

l’amministratore. (C.Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 4676 del<br />

14/3/1975 ud, dep. il 14/4/1976, Rv. 133429.).<br />

- 4) “Sussiste la “legittimatio ad causam” e “ad processum”<br />

dell’amministratore del condominio, senza bisogno<br />

di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a<br />

tutela di beni condominiali, giacchè i poteri gli vengono<br />

direttamente dalla legge e precisamente dall’art. 1130<br />

n. 4 del cod. civ. che gli pone addirittura come dovere<br />

proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi<br />

inerenti alle parti comuni dell’edificio, potere<br />

– dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi<br />

ed urgenti ma esteso a tutti gli atti mirati a mantenere<br />

l’esistenza e la pienezza o integrità di tali diritti. Nel caso<br />

trattato l’amministratore del condominio aveva agito<br />

nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi<br />

dei loro immobili nella condotta<br />

fognaria dell’edificio condominiale.”<br />

(C. Cass. Civ, Sez. 2,<br />

Sent. n. 6494 del 6/11/1986, Rv.<br />

448662).<br />

- La sentenza della Corte di<br />

Cassazione, Quarta Sezione<br />

penale, Sent. n. 39959 del<br />

15/10/2009, ud. 25/9/2009.<br />

La sentenza sopra citata sostiene<br />

che è pacifico principio giurisprudenziale<br />

l’affermazione secondo<br />

cui l’amministratore del<br />

condominio è titolare di un obbligo<br />

di garanzia in relazione alla<br />

conservazione delle parti comuni<br />

dell’edificio secondo quanto di-<br />

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