Marzo 2010 Numero - Anaci
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LA RESPONSABILITÀ PENALE<br />
DELL’AMMINISTRATORE<br />
CONDOMINIALE<br />
(nella dottrina e nella giurisprudenza)<br />
Giulio Benedetti<br />
- Il fondamento della responsabilità giuridica<br />
dell’amministratore condominiale nella dottrina e<br />
nella giurisprudenza.<br />
La dottrina civilistica prevalente afferma che l’amministratore<br />
condominiale è un mandatario e che il<br />
fondamento della sua responsabilità ivi dimora, tuttavia<br />
tale orientamento dottrinale sostiene che, a differenza<br />
del semplice mandatario, l’amministratore ha un potere<br />
immediato diretto ed indipendente dall’assemblea condominiale,<br />
sul condominio in quanto l’art. 1135, ultimo<br />
comma, del codice civile afferma “l’amministratore<br />
non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,<br />
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso<br />
deve riferirne nella prima assemblea.” Ne consegue che,<br />
specialmente per tutti gli interventi anche tecnologici i<br />
quali attengono alla materia della sicurezza delle persone,<br />
degli animali e delle cose, l’amministratore predetto<br />
deve intervenire immediatamente, a fronte di pericoli<br />
imminenti, per assicurare la tutela della pubblica incolumità<br />
in quanto, a fronte di tale dovere, la dottrina<br />
penalistica afferma che, come altre figure professionali<br />
(il medico, l’infermiere, l’incaricato del pronto soccorso,<br />
l’amministratore pubblico, il pubblico funzionario,<br />
il vigile del fuoco, l’appartenente alle forze dell’ordine,<br />
il tecnico abilitato ed incaricato delle verifiche di sicurezza<br />
del gas, dell’elettricità, dell’impianto termico,<br />
degli ascensori, dell’acqua potabile …..), è garante<br />
della sicurezza pubblica e privata in quanto nei suoi<br />
confronti di applica l’art. 40, secondo comma, del codice<br />
penale ovvero: “non impedire un evento, che si ha<br />
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”<br />
Pertanto a fronte del potere diretto di intervento sui beni<br />
condominiali l’amministratore condominiale assume la<br />
responsabilità giuridica del proprietario dei medesimi<br />
10<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
almeno fino a quanto assicuri e disponga la realizzazione<br />
dei lavori urgenti per rimuovere il pericolo cagionato<br />
dagli stessi. Invero il nostro ordinamento giuridico non<br />
ammette che nelle more della convocazione o della<br />
decisione dell’assemblea condominiale un terzo possa<br />
riportare un danno cagionato non solo dal pericolo condominiale<br />
non rimosso, ma anche aumentato dall’inattivo<br />
trascorrere del tempo senza che non sia individuabile<br />
un responsabile dei colpevoli ritardi ed omissioni.<br />
Quindi per stabilire i criteri di imputabilità della responsabilità<br />
civile, penale ed amministrativa dell’amministratore<br />
del condominio occorre riferirsi non soltanto<br />
alla normativa di sicurezza delineata dal legislatore<br />
nelle leggi speciali, ma anche e principalmente dalla<br />
giurisprudenza che ha indicato dei principi generali che<br />
interessano direttamente la casistica inerente la tutela<br />
dei soggetti attori della vita nel condominio.<br />
- I principi della giurisprudenza tradizionale.<br />
Le seguenti sentenze hanno stabilito dei principi fondamentali<br />
per quanto riguarda la responsabilità penale<br />
dell’amministratore del condominio.<br />
- 1) “La responsabilità penale dell’amministratore di<br />
condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />
capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire<br />
un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale<br />
a cagionarlo “per rispondere del mancato impedimento<br />
di un evento e, cioè, necessario, in forza di tale norma,<br />
l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo<br />
detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e<br />
quindi anche dal diritto privato e, specificamente da una<br />
convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come<br />
è del rapporti di rappresentanza volontaria intercorrente<br />
fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass.,