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Marzo 2010 Numero - Anaci

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LA RESPONSABILITÀ PENALE<br />

DELL’AMMINISTRATORE<br />

CONDOMINIALE<br />

(nella dottrina e nella giurisprudenza)<br />

Giulio Benedetti<br />

- Il fondamento della responsabilità giuridica<br />

dell’amministratore condominiale nella dottrina e<br />

nella giurisprudenza.<br />

La dottrina civilistica prevalente afferma che l’amministratore<br />

condominiale è un mandatario e che il<br />

fondamento della sua responsabilità ivi dimora, tuttavia<br />

tale orientamento dottrinale sostiene che, a differenza<br />

del semplice mandatario, l’amministratore ha un potere<br />

immediato diretto ed indipendente dall’assemblea condominiale,<br />

sul condominio in quanto l’art. 1135, ultimo<br />

comma, del codice civile afferma “l’amministratore<br />

non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,<br />

salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso<br />

deve riferirne nella prima assemblea.” Ne consegue che,<br />

specialmente per tutti gli interventi anche tecnologici i<br />

quali attengono alla materia della sicurezza delle persone,<br />

degli animali e delle cose, l’amministratore predetto<br />

deve intervenire immediatamente, a fronte di pericoli<br />

imminenti, per assicurare la tutela della pubblica incolumità<br />

in quanto, a fronte di tale dovere, la dottrina<br />

penalistica afferma che, come altre figure professionali<br />

(il medico, l’infermiere, l’incaricato del pronto soccorso,<br />

l’amministratore pubblico, il pubblico funzionario,<br />

il vigile del fuoco, l’appartenente alle forze dell’ordine,<br />

il tecnico abilitato ed incaricato delle verifiche di sicurezza<br />

del gas, dell’elettricità, dell’impianto termico,<br />

degli ascensori, dell’acqua potabile …..), è garante<br />

della sicurezza pubblica e privata in quanto nei suoi<br />

confronti di applica l’art. 40, secondo comma, del codice<br />

penale ovvero: “non impedire un evento, che si ha<br />

l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”<br />

Pertanto a fronte del potere diretto di intervento sui beni<br />

condominiali l’amministratore condominiale assume la<br />

responsabilità giuridica del proprietario dei medesimi<br />

10<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

almeno fino a quanto assicuri e disponga la realizzazione<br />

dei lavori urgenti per rimuovere il pericolo cagionato<br />

dagli stessi. Invero il nostro ordinamento giuridico non<br />

ammette che nelle more della convocazione o della<br />

decisione dell’assemblea condominiale un terzo possa<br />

riportare un danno cagionato non solo dal pericolo condominiale<br />

non rimosso, ma anche aumentato dall’inattivo<br />

trascorrere del tempo senza che non sia individuabile<br />

un responsabile dei colpevoli ritardi ed omissioni.<br />

Quindi per stabilire i criteri di imputabilità della responsabilità<br />

civile, penale ed amministrativa dell’amministratore<br />

del condominio occorre riferirsi non soltanto<br />

alla normativa di sicurezza delineata dal legislatore<br />

nelle leggi speciali, ma anche e principalmente dalla<br />

giurisprudenza che ha indicato dei principi generali che<br />

interessano direttamente la casistica inerente la tutela<br />

dei soggetti attori della vita nel condominio.<br />

- I principi della giurisprudenza tradizionale.<br />

Le seguenti sentenze hanno stabilito dei principi fondamentali<br />

per quanto riguarda la responsabilità penale<br />

dell’amministratore del condominio.<br />

- 1) “La responsabilità penale dell’amministratore di<br />

condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />

capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire<br />

un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale<br />

a cagionarlo “per rispondere del mancato impedimento<br />

di un evento e, cioè, necessario, in forza di tale norma,<br />

l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo<br />

detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e<br />

quindi anche dal diritto privato e, specificamente da una<br />

convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come<br />

è del rapporti di rappresentanza volontaria intercorrente<br />

fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass.,

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