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Marzo 2010 Numero - Anaci

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stenziale: mentre il danno morale<br />

incide sullo stato d’animo, il danno<br />

esistenziale consiste in qualsiasi<br />

pregiudizio di natura non<br />

meramente emotiva ed interiore<br />

ma oggettivamente accertabile,<br />

che altera in maniera notevolmente<br />

apprezzabile le abitudini<br />

del danneggiato, la sua personalità,<br />

i suoi assetti relazionali, che<br />

peggiora la qualità della sua vita,<br />

che incide sulla sua serenità sia<br />

nell’ambito lavorativo che familiare,<br />

che lo costringe a comportamenti,<br />

a scelte e a stili di vita<br />

diversi, quanto all’espressione e<br />

realizzazione della sua personalità<br />

nel mondo esterno, rispetto<br />

a quelli che avrebbe adottato se<br />

il comportamento lesivo non ci<br />

fosse stato.<br />

Il danno esistenziale non consiste<br />

dunque in meri dolori e sofferenze<br />

ma deve avere determinato<br />

concreti cambiamenti in senso<br />

peggiorativo nella qualità della<br />

vita del soggetto danneggiato.<br />

La sopra riportata definizione<br />

del concetto e dei presupposti<br />

del danno esistenziale, elaborata<br />

nell’ambito di una controversia<br />

di lavoro, è contenuto nella pronunzia<br />

emessa dalla Cassazione<br />

a Sezioni Unite in date 24 marzo<br />

2006 n. 6572 ed è stata confermata<br />

in numerose altre sentenze (12<br />

giugno 2006, n. 13546 n. 2546 del<br />

6 febbraio 2007 n. 4260 / 2007; n.<br />

5221 / 2007; n. 11278 / 2007; n.<br />

26561 / 2007).<br />

Vi è però a dire che la materia del<br />

danno esistenziale è stata oggetto<br />

di una importantissima sentenza<br />

resa dalle Sezioni Unite della<br />

Cassazione in data 11 novembre<br />

2008 n. 26972, sentenza con la<br />

quale sono stati sanciti i seguenti<br />

principi.<br />

Fuori dai casi determinati dalla<br />

legge il danno non patrimoniale<br />

Osservatorio del diritto<br />

è risarcibile solo se sia accertata<br />

la lesione di un diritto inviolabile<br />

della persona: deve cioè sussistere<br />

una ingiustizia costituzionalmente<br />

qualificata.<br />

Sulla base di tale principio già<br />

fissato dalle citate sentenze n.<br />

8827 e n. 8828 del 2003, con<br />

la sentenza in esame le Sezioni<br />

Unite ritengono che non si debba<br />

considerare il danno esistenziale<br />

come autonoma categoria di danno,<br />

e che solo a fini descrittivi,<br />

come ad esempio nel caso di<br />

lesione del diritto alla salute (art.<br />

32 Cost.), si impiega il nome di<br />

“danno biologico”, oppure nel<br />

caso di lesione dei diritti della<br />

famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.),<br />

si utilizza la sintetica definizione<br />

di “danno da perdita del rapporto<br />

parentale”.<br />

Ugualmente le Sezioni Unite, con<br />

la sentenza n. 26972 / 2008 in<br />

esame, hanno escluso dalla tutela<br />

risarcitoria, invocata a titolo di<br />

danno esistenziale, i pregiudizi<br />

consistenti in disagi, fastidi, disappunti,<br />

ansie ed in ogni altro tipo<br />

di insoddisfazione concernente<br />

gli aspetti più disparati della vita<br />

quotidiana che ciascuno conduce<br />

nel contesto sociale.<br />

Le Sezioni Unite hanno ribadito<br />

che al di fuori dei casi determinati<br />

dalla legge ordinaria, solo la<br />

lesione di un diritto inviolabile<br />

della persona concretamente individuato<br />

è fonte di responsabilità<br />

risarcitoria non patrimoniale e<br />

che non vale per dirli risarcibili,<br />

invocare diritti del tutto immaginari,<br />

come il diritto alla qualità<br />

della vita, allo stato di benessere,<br />

alla serenità: in definitiva il diritto<br />

ad essere felici.<br />

Le liti bagatellari<br />

Rileva la Suprema Corte con la<br />

citata sentenza n. 26972/2008 che<br />

l’amministratore<br />

il risarcimento di pretesi danni<br />

esistenziali è stato frequentemente<br />

richiesto ai giudici di pace ed<br />

ha dato luogo alla proliferazione<br />

delle cosiddette liti bagatellari.<br />

Con tale formula si individuano<br />

le cause risarcitorie in cui il danno<br />

è futile o irrisorio, (non poter<br />

più urlare allo stadio, fumare o<br />

bere alcolici) ovvero, pur essendo<br />

oggettivamente serio, è tuttavia,<br />

insignificante o irrilevante per il<br />

livello raggiunto (come avviene<br />

nel caso del graffio superficiale<br />

dell’epidermide, del mal di testa<br />

per una sola mattinata conseguente<br />

ai fumi emessi da una fabbrica,<br />

del disagio di poche ore cagionato<br />

dall’impossibilità di uscire<br />

di casa per l’esecuzione di lavori<br />

stradali di pari durata).<br />

La gravità dell’offesa costituisce<br />

requisito ulteriore per l’ammissione<br />

a risarcimento dei danni<br />

non patrimoniali alla persona<br />

conseguenti alla lesione di diritti<br />

costituzionali inviolabili.<br />

La lesione deve eccedere una certa<br />

soglia di offensività, rendendo<br />

il pregiudizio tanto serio da essere<br />

meritevole di tutela in un sistema<br />

che impone un grado minimo<br />

di tolleranza.<br />

Il filtro della gravità della lesione<br />

e della serietà del danno attua<br />

il bilanciamento tra il principio<br />

di solidarietà verso la vittima, e<br />

quello di tolleranza, con la conseguenza<br />

che il risarcimento del<br />

danno non patrimoniale è dovuto<br />

solo nel caso in cui sia superato<br />

il livello di tollerabilità ed il<br />

pregiudizio non sia futile. Diversamente,<br />

insegna la Suprema<br />

Corte, ogni persona inserita nel<br />

complesso contesto sociale deve<br />

accettare in virtù del dovere della<br />

tolleranza che la convivenza<br />

impone (art. 2 Cost.) i pregiudizi<br />

connotati da futilità.<br />

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