Marzo 2010 Numero - Anaci
Marzo 2010 Numero - Anaci
Marzo 2010 Numero - Anaci
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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />
La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />
l’amministratore<br />
INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI<br />
La Villa Reale, oggi sede della Civica Galleria d’Arte Moderna di Milano<br />
ANACI<br />
Anno XXXV - n. 3 - <strong>Marzo</strong> <strong>2010</strong> - 3 Euro<br />
35° ANNO
l’amministratore<br />
anno xxxv<br />
n. 3 - <strong>Marzo</strong> <strong>2010</strong><br />
Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />
a diffusione nazionale<br />
Viale Sabotino, 22<br />
20135 Milano<br />
Tel. 02/58.32.21.22<br />
Fax 02/58.32.21.00<br />
Posta elettronica:<br />
anacimilano@anaciservizi.it<br />
Sito internet:<br />
www.anacimilano.it<br />
DIRETTORE RESPONSABILE<br />
Dario Guazzoni<br />
COMITATO DI REDAZIONE<br />
Pietro Abbiati<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
Marina Figini<br />
Cristoforo Moretti<br />
PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI<br />
<strong>Anaci</strong> Milano<br />
Viale Sabotino, 22<br />
20135 Milano<br />
Tel. 02/58.32.21.22<br />
Fax 02/58.32.21.00<br />
STAMPA<br />
Grafiche Casali<br />
20089 Quinto dè Stampi<br />
di Rozzano (Milano)<br />
Viale Isonzo 40/1/2<br />
Tel. 02/8240480<br />
AUTORIZZAZIONE<br />
Tribunale di Milano<br />
376 del 22/12/75<br />
Associato all’Unione<br />
Stampa Periodica Italiana<br />
Copyright - Nessuna parte<br />
del contenuto di questa rivista<br />
può essere pubblicata senza<br />
autorizzazione scritta dell’editore<br />
Sommario<br />
L’AMMINISTRATORE - N. 3 - MARZO <strong>2010</strong><br />
35° ANNO<br />
nell’occhio del ciclone<br />
DARIO GUAZZONI pag.5<br />
rumori molesti nel condominio e danni risarcibili<br />
MARINA FIGINI pag.7<br />
la responsabilità penale<br />
dell’amministratore condominiale<br />
GIULIO BENEDETTI pag.10<br />
dal 2011 il tentativo di mediazione propositiva<br />
diventerà obbligatorio nelle cause condominiali<br />
e locatizie<br />
EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.14<br />
umanitaria<br />
PINUCCIO DEL MENICO pag.18<br />
le 9 delegazioni dell’anaci in provincia pag.21<br />
sentenze<br />
EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.24<br />
il quartiere senza auto<br />
STEFANO FUMAGALLI pag.28<br />
il sistema processuale sanzionatorio<br />
GIULIO BENEDETTI pag.32<br />
ripartitori – comfort ed efficienza energetica<br />
negli edifici esistenti<br />
ANTONIO DE MARCO pag.39<br />
prevenzione incendi: l’esperto risponde<br />
MARIO ABATE pag.43<br />
domanda attribuzione<br />
codice fiscale<br />
PIETRO ABBIATI pag.45<br />
servizio energia <br />
PIETRO ABBIATI pag.47<br />
le circolari dell’inps<br />
VINCENZO DI DOMENICO pag.50<br />
filo diretto pag.58<br />
le tabelle pag.60<br />
l’amministratore<br />
3
editoriale<br />
NELL’OCCHIO DEL CICLONE<br />
Ebbene si, da qualunque parte si guardi l’immobile<br />
(l’ottantacinque percento della proprietà immobiliare<br />
è condominio) la figura dell’amministratore,<br />
cioè la nostra professione nel bene e, talvolta purtroppo,<br />
nel male balza sempre alla ribalta: non solo nelle riunioni<br />
condominiali, ma anche nella vita sociale, nella quotidianità.<br />
Non sapevamo, non ritenevamo di essere così…<br />
importanti. Siamo dei cani sciolti, non abbiamo un ordine<br />
professionale, non abbiamo un elenco, non abbiamo<br />
un registro.<br />
In Parlamento stanno per essere approvate e regolate ufficialmente<br />
le più strane attività professionali, alle quali<br />
comunque facciamo tanto di cappello.<br />
Ma degli amministratori neppure lontanamente si parla:<br />
nel senso di darci una regolamentazione ufficiale che dia<br />
anche sicurezza alla nostra clientela che per ogni stabile ci<br />
affida cifre che spesso superano i centomila euro.<br />
Eh si! Perché come sappiamo noi tutti che gestiamo la<br />
cassa condominiale; e come sanno i nostri amministrati<br />
che leggono le cifre del rendiconto (perché molti, ve lo<br />
assicuriamo, nemmeno le leggono e cadono dal mondo<br />
delle nuvole) un immobile dove ci sia un riscaldamento<br />
centralizzato e dove ci sia un dipendente portiere regolarmente<br />
inquadrato, anche se formato da una quindicina<br />
di condomini movimenta cifre attorno ai centomila euro!<br />
Scusate se è poco.<br />
Centomila o similari che, per fortuna, confluiscono sui<br />
conti correnti condominiali intestati a ciascun immobile.<br />
Eh si! Perché il conto corrente condominiale sebbene<br />
non sancito da nessuna normativa di Legge consente anche<br />
all’amministratore una certa tranquillità; quella cioè<br />
di non far figurare la “commistione” cioè la mescolanza dei<br />
quattrini propri con quelli della clientela che amministra.<br />
Immagino i lettori non del ramo (e ve ne sono molti) e lo<br />
ripetiamo dozzine di volte agli allievi più o meno giovani<br />
che frequentano i nostri corsi cosa succederebbe agli eredi<br />
di un amministratore deceduto e sul cui conto personale<br />
fossero “commistati” i quattrini degli stabili amministrati.<br />
Si sarebbero mescolati quattrini di proprietà diverse e<br />
gli eredi avrebbero un compito diabolico nel discernere<br />
e nel dimostrare quali quattrini personali; quali dei vari<br />
condominii.<br />
Ebbene, siamo sempre alla ribalta; siamo negletti chè nessuno<br />
ci riconosce ufficialmente, ma siamo indispensabili.<br />
Ed ora dopo la nostra collaborazione con il Comune di<br />
Milano sullo spacchettamento della tariffa rifiuti (che ha<br />
quasi paralizzato un quinquennio or sono i nostri uffici<br />
per diversi mesi); dopo la collaborazione - anche se non<br />
brillantissima - per il problema dei graffiti; l’amministrato-<br />
l’amministratore<br />
re immobiliare, di condominio viene tirato pesantemente<br />
in ballo, alla ribalta per il problema dell’abusivismo degli<br />
immobili; nell’irregolarità delle affittanze in alcuni quartieri<br />
di Milano venuti alla ribalta per fatti delittuosi. La<br />
nostra vita professionale, ormai cinquantennale et ultra,<br />
ricorda che anticamente nelle portinerie esisteva il registro<br />
degli inquilini sul quale ad ogni trasloco il portiere o<br />
la portiera registrava le entrate, le uscite, le nascite (benevenute),<br />
le morti (purtroppo) degli abitanti.<br />
Non si parlava allora lontanamente di PRIVACY (erano<br />
gli anni sessanta) ed il registro venne abolito dall’allora<br />
Ministro degli Interni Mario Scelba, democristiano.<br />
Negli stabili milanesi continua più o meno frequente il<br />
ricambio di inquilini e condomini che forse solo negli stabili<br />
ove esiste il portiere fisso (e talvolta neppure in essi)<br />
si riesce a conoscere.<br />
Figuriamoci invece negli stabili ove il portiere non esiste,<br />
diventa diabolico conoscere anche per gli stessi abitanti<br />
non solo le generalità dei vicini, ma la stessa composizione<br />
dei nuclei famigliari.<br />
Tutto fila liscio quando le fedine penali degli abitanti sono<br />
immacolate; quando però le fedine penali di alcuni o<br />
di molti abitanti non sono “nulle” cioè pulite; allora si la<br />
vita degli altri coabitanti diventa ardua, pesante, invivibile.<br />
L’amministratore di condominio (sempre nell’occhio<br />
del ciclone!) non conosce gli inquilini dei condomini<br />
ché nessun obbligo di legge glielo impone.<br />
L’obbligo di rendere nota l’affittanza spetta invece al proprietario<br />
che affitta, il quale dopo la morte tragica di Moro<br />
parlamentare democristiano nell’anno 1978 ha l’obbligo<br />
nelle quarantotto ore dall’affittanza di rendere noto<br />
al Commissariato di zona, il nominativo del conduttore<br />
inquilino e la tipologia dell’affittanza con addirittura il numero<br />
di porte di accesso alla unità immobiliare affittata.<br />
Ora pare che il Comune di Milano (al quale sempre<br />
ANACI dà la propria collaborazione) con riferimento ad<br />
alcuni episodi di pesantissima violenza accaduti nella zona<br />
di via Padova, voglia tirarci in gioco obbligandoci a segnalare<br />
abitanti sospetti, oltre che fatti vicini alla delittuosità.<br />
L’amministratore sinceramente non ha la bacchetta magica<br />
nell’individuare gli abitanti dell’immobile amministrato;<br />
detta bacchetta magica spetta al proprietario immobiliare<br />
che loca il negozio, il box, l’appartamento, l’ufficio.<br />
L’amministratore collaborerà a fronte di una precisa richiesta<br />
dei condomini a preparare una lettera, che i condomini<br />
firmeranno e che l’amministratore invierà al Comune<br />
di Milano ed al Commissariato di zona. Questo si,<br />
ma nulla più!<br />
Dario Guazzoni<br />
5
<strong>Anaci</strong>: Consiglio siglio Provin Provinciale di Milano<br />
CONSIGLIERI PROVINCIALI<br />
Appezzato Ap Appezzato Juri<br />
Azzaro Alf Alfonso nso so<br />
Bandiera Band era ra Francesco FFrancesco<br />
Bandiera Ba Bandiera Umberto<br />
Buonavitacola Giorgio<br />
Calvio Calv lvio Gianfranco<br />
Campagnoli Ca C mpagnoli Alma<br />
Caruso Giu Giuseppe iuse s ppe<br />
Caruso Leonardo<br />
Cerrini Carlo<br />
Corazza Gianfranco Gianfranco<br />
De Angelis Zucca Anna Anna<br />
Didoni Fabio<br />
Organigramma<br />
Nazionale<br />
Presidente:<br />
Pietro Membri (Milano)<br />
Segretario: Segretario io:<br />
Umberto U berto Anitori (Roma)<br />
Tesoriere: iere:<br />
Giuseppe Gi Giuseppe Merello (Genova)<br />
ORGANIGRAMMA<br />
ORG<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Presidente: dente:<br />
Agostino o Lombardi (B (BG (BG)<br />
Vice Presidente:<br />
Claudio Bianchini (MI)<br />
Segretario:<br />
Monica Rusconi (SO)<br />
Tesoriere:<br />
Francesca Salvetti (BS)<br />
6<br />
Presidente: Guazzoni Dario<br />
Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />
Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />
Tesoriere: Abbiati Pietro<br />
Donzelli LLuigi i<br />
Faini Guido o<br />
Frisenna senna Paolo<br />
Lionetti Giuseppe<br />
Palmisano VVitantonio ta onio<br />
Pasi Pa Mauro<br />
Pasi Paolo<br />
Ronchi Silvia Silvi via<br />
Sandrini Sa S ndrini Fabio<br />
Sozzi Alfredo<br />
Vanzini Vanz nzin ini i Maurizio<br />
Zoccoli Bruno<br />
ANACI<br />
Associazione Nazionale AAmministratori<br />
Condominial Condominiali e Immobiliari<br />
CONSULENZE CONSULE IN SEDE<br />
LEGALI: LEG martedì artedì 14,30 - 16,30<br />
Avv. Luca Saccomani<br />
giovedì 14,30 14 1 30 - 16,30<br />
Avv. Av Avv Marina Figini<br />
venerdì 17,00 - 18,30<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale Corre real ale<br />
Avv. Ermes Gallone Gal allo lone ne<br />
DEL LAVORO: LA LAVO VOR giovedì ed 17,00 ,00 - 18,30<br />
Dott. Vincenzo Di Domenico<br />
FISCALE: Ve VVenerdì nerd rdì 17 17.00 - 18.30<br />
Dott. Pietro Abbiati<br />
Per appuntamenti appuntamenti in sede<br />
prenotarsi pr p en i al numero telefonico o ico c 02 5583<br />
58322122 8322 2212 122<br />
La rivista della Sezione Provinciale<br />
di Milano della <strong>Anaci</strong><br />
(Associazione ssoc ocia iazione i Nazionale Amministrato<br />
Amministratori tori ri Condominiali Con omi mini niali e Immobiliari)<br />
11 numeri 30 euro<br />
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ANACI MILANO MILA<br />
02 58322122 - R.A.<br />
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anacimilano@anaciservizi.it<br />
imilano@anaciservizi.it<br />
l’amministratore
La recente sentenza della Corte<br />
di Cassazione n. 25820/09 depositata<br />
il 10 dicembre 2009 riporta<br />
l’attenzione alla questione, sempre<br />
attuale, dei rumori molesti nel<br />
condominio e della risarcibilità<br />
dei danni dagli stessi conseguenti.<br />
La sentenza appena citata è stata<br />
pronunciata ad esito finale di un<br />
giudizio nel quale la Corte d’Appello<br />
aveva ordinato al condomino<br />
di installare in modo strutturalmente<br />
stabile una superficie<br />
di materiale fonoassorbente sulla<br />
pavimentazione adibita a piano di<br />
calpestio del suo appartamento in<br />
modo da riportare entro i limiti<br />
della normale tollerabilità le immissioni<br />
rumorose nel sottostante<br />
appartamento.<br />
La Corte d’Appello aveva peraltro<br />
rigettato la domanda, avanzata<br />
dal condomino sottostante, di<br />
risarcimento dei danni alla salute<br />
per essere la stessa domanda sfornita<br />
di adeguata prova.<br />
La Cassazione ha confermato tale<br />
statuizione enunciando i seguenti<br />
principi.<br />
Danni risarcibili e prove<br />
necessarie<br />
I meri “fastidi” che normalmente<br />
derivano dalle immissioni moleste<br />
non possono essere equiparati<br />
alla specifica compromissione<br />
Osservatorio del diritto<br />
RUMORI MOLESTI NEL<br />
CONDOMINIO E DANNI<br />
RISARCIBILI<br />
Marina Figini<br />
patologica della salute.<br />
La Suprema Corte ha richiamato il<br />
proprio consolidato orientamento<br />
per il quale da un lato “il diritto<br />
al risarcimento del danno conseguente<br />
alla lesione di un diritto<br />
soggettivo non è riconosciuto con<br />
caratteristiche e finalità punitive,<br />
ma in relazione all’effettivo<br />
pregiudizio subito dal titolare del<br />
diritto leso” dall’altro lato “non è<br />
consentito l’arricchimento se non<br />
sussista una causa giustificatrice<br />
dello spostamento patrimoniale<br />
da un soggetto ad un altro”.<br />
Da ciò deriva che, anche quando<br />
il danno è riconosciuto nella sua<br />
sussistenza, resta “la necessità<br />
della prova di un concreto pregiudizio<br />
economico ai fini della<br />
determinazione quantitativa e<br />
della liquidazione del danno per<br />
equivalente pecuniario (Cass.<br />
12 giugno 2008 n. 15814)” in<br />
quanto “il danno non patrimoniale,<br />
costituendo pur sempre un<br />
danno-conseguenza e non già un<br />
danno-evento, deve essere specificamente<br />
allegato e provato ai<br />
fini risarcitori”.<br />
Si ricorda che per “danno evento”<br />
si intende il danno che si<br />
identifica con lo, stesso evento<br />
dannoso, senza necessità di prove<br />
specifiche.<br />
Nella fattispecie arrivata all’esame<br />
della Suprema Corte il condo-<br />
l’amministratore<br />
mino che chiedeva il risarcimento<br />
del danno aveva prodotto certificazione<br />
medica attestante un<br />
generico stato d’ansia che nulla<br />
attestava in ordine ad una eventuale<br />
patologia del paziente e<br />
soprattutto in merito alla esistenza<br />
di un nesso di casualità tra la<br />
stessa e le immissioni denunciate<br />
come moleste ed intollerabili.<br />
Tale documentazione non è stata<br />
ritenuta valida, in quanto il condomino<br />
avrebbe dovuto provare<br />
una specifica compromissione<br />
patologica della salute non basata<br />
esclusivamente sulle proprie dichiarazioni.<br />
Giova a questo punto ricordare<br />
al lettore i concetti basilari di<br />
immissioni, danno non patrimoniale<br />
e danno esistenziale nonchè<br />
il contenuto della importante<br />
sentenza n. 26972/2008 Sezioni<br />
Unite della Cassazione.<br />
Immissioni<br />
L’articolo 844 codice civile dispone<br />
che il proprietario di un<br />
fondo (espressione che va pacificamente<br />
intesa come qualsiasi<br />
bene immobile) non può impedire<br />
le immissioni di fumo o di<br />
calore, le esalazioni, i rumori, gli<br />
scuotimenti e simili propagazioni<br />
derivanti dal fondo del vicino se<br />
non superano la normale tollerabilità,<br />
avuto anche riguardo alla<br />
7
condizione dei luoghi.<br />
L’elenco di immissioni appena<br />
riportato non ha carattere esaustivo<br />
né esclusivo: la norma è infatti<br />
suscettibile di interpretazione<br />
estensiva, ed è applicabile anche<br />
nell’ambito del condominio, ambito<br />
nel quale il soggetto che<br />
subisce l’immissione può invocare<br />
la applicazione di un’altra<br />
norma, e precisamente di quella<br />
eventualmente contenuta nel Regolamento<br />
contrattuale.<br />
Al soggetto che subisce le immissioni<br />
“intollerabili” è riconosciuta<br />
una triplice tutela: a) la richiesta<br />
di cessazione della immissione;<br />
b) la richiesta di risarcimento<br />
del danno subito in conseguenza<br />
della immissione; c) la richiesta<br />
di indennizzo per il diminuito<br />
valore della proprietà.<br />
Danno non patrimoniale<br />
Esistono due categorie di danno:<br />
l’una derivante da inadempimento<br />
di obbligazioni assunte da un<br />
soggetto nei confronti di un altro<br />
in forza di specifici impegni e/o<br />
accordi (responsabilità contrattuale),<br />
l’altra che prescinde da<br />
qualsiasi obbligazione e/o impe-<br />
8<br />
Osservatorio del diritto<br />
La Casa Silvestri, già Fontana, a Milano<br />
gno contrattuale (responsabilità<br />
extracontrattuale) e che deriva<br />
dai “fatti illeciti” ossia da qualunque<br />
fatto doloso (ossia compiuto<br />
con intenzione) o colposo (ossia<br />
compiuto senza intenzione ma<br />
con negligenza, imperizia, imprudenza)<br />
che cagiona ad altri un<br />
danno ingiusto (articoli da 2043 a<br />
2059 codice civile).<br />
Il danno non patrimoniale rientra<br />
nella categoria della responsabilità<br />
extra contrattuale ed è disciplinato<br />
dall’art. 2059 c.c. a norma<br />
del quale il danno non patrimoniale<br />
deve essere risarcito solo<br />
nei casi determinati dalla legge;<br />
si ricorda che l’unico caso previsto<br />
dalla legge è quello derivante<br />
da reato.<br />
Il danno non patrimoniale differisce<br />
dal danno patrimoniale<br />
che incide sulla sfera economica<br />
del soggetto, da quantificarsi sulla<br />
base sia della perdita subita,<br />
danno emergente, sia sulla base<br />
del mancato guadagno, lucro cessante.<br />
La giurisprudenza ha individuato,<br />
nell’ambito del danno non<br />
patrimoniale le figure del danno<br />
morale (che incide sulla sfera<br />
l’amministratore<br />
psico-fisica del soggetto) e del<br />
danno biologico (costituito dalla<br />
lesione temporanea o permanente<br />
alla salute intesa come integrità<br />
psicofisica della persona suscettibile<br />
di accertamento medicolegale<br />
che esplica una incidenza<br />
negativa sulle attività quotidiane<br />
e sugli aspetti dinamico relazionali<br />
della vita del danneggiato,<br />
indipendentemente da eventuali<br />
ripercussioni sulla sua capacità di<br />
produzione di reddito.<br />
La Cassazione è andata oltre, ponendo<br />
in primo luogo il principio<br />
che devono ritenersi risarcibili<br />
lesioni di interessi costituzionalmente<br />
garantiti quali l’integrità<br />
fisica (art. 32 Costituzione), i<br />
diritti inviolabili dell’uomo sia<br />
come singolo che nelle formazioni<br />
sociali (art. 2 Costituzione),<br />
anche se dette lesioni non contengono<br />
i presupposti del riconoscimento<br />
del danno non patrimoniale<br />
ai sensi dell’art. 2059 codice<br />
civile.<br />
Di conseguenza la Cassazione<br />
ha ritenuto che il danno morale<br />
non esaurisce l’ambito del danno<br />
non patrimoniale costituendone<br />
un mero aspetto, e ne ha svincolato<br />
la risarcibilità dalla ricorrenza<br />
del reato; il danno non patrimoniale<br />
costituisce categoria ampia<br />
e comprensiva di ogni ipotesi in<br />
cui risulti leso un valore inerente<br />
la persona e cioè in presenza<br />
di una ingiustizia costituzionalmente<br />
qualificata (Cassazione 31<br />
maggio 2003 sentenze n. 8827 e<br />
8828, Cass. 21/10/2005 n. 20355,<br />
20/10/2005 n. 20323, 19/10/2005<br />
n. 20205, 15/01/2005 n. 729).<br />
Danno esistenziale<br />
Partendo dai suindicati principi,<br />
la giurisprudenza ha indicato il<br />
seguente concetto di danno esi-
stenziale: mentre il danno morale<br />
incide sullo stato d’animo, il danno<br />
esistenziale consiste in qualsiasi<br />
pregiudizio di natura non<br />
meramente emotiva ed interiore<br />
ma oggettivamente accertabile,<br />
che altera in maniera notevolmente<br />
apprezzabile le abitudini<br />
del danneggiato, la sua personalità,<br />
i suoi assetti relazionali, che<br />
peggiora la qualità della sua vita,<br />
che incide sulla sua serenità sia<br />
nell’ambito lavorativo che familiare,<br />
che lo costringe a comportamenti,<br />
a scelte e a stili di vita<br />
diversi, quanto all’espressione e<br />
realizzazione della sua personalità<br />
nel mondo esterno, rispetto<br />
a quelli che avrebbe adottato se<br />
il comportamento lesivo non ci<br />
fosse stato.<br />
Il danno esistenziale non consiste<br />
dunque in meri dolori e sofferenze<br />
ma deve avere determinato<br />
concreti cambiamenti in senso<br />
peggiorativo nella qualità della<br />
vita del soggetto danneggiato.<br />
La sopra riportata definizione<br />
del concetto e dei presupposti<br />
del danno esistenziale, elaborata<br />
nell’ambito di una controversia<br />
di lavoro, è contenuto nella pronunzia<br />
emessa dalla Cassazione<br />
a Sezioni Unite in date 24 marzo<br />
2006 n. 6572 ed è stata confermata<br />
in numerose altre sentenze (12<br />
giugno 2006, n. 13546 n. 2546 del<br />
6 febbraio 2007 n. 4260 / 2007; n.<br />
5221 / 2007; n. 11278 / 2007; n.<br />
26561 / 2007).<br />
Vi è però a dire che la materia del<br />
danno esistenziale è stata oggetto<br />
di una importantissima sentenza<br />
resa dalle Sezioni Unite della<br />
Cassazione in data 11 novembre<br />
2008 n. 26972, sentenza con la<br />
quale sono stati sanciti i seguenti<br />
principi.<br />
Fuori dai casi determinati dalla<br />
legge il danno non patrimoniale<br />
Osservatorio del diritto<br />
è risarcibile solo se sia accertata<br />
la lesione di un diritto inviolabile<br />
della persona: deve cioè sussistere<br />
una ingiustizia costituzionalmente<br />
qualificata.<br />
Sulla base di tale principio già<br />
fissato dalle citate sentenze n.<br />
8827 e n. 8828 del 2003, con<br />
la sentenza in esame le Sezioni<br />
Unite ritengono che non si debba<br />
considerare il danno esistenziale<br />
come autonoma categoria di danno,<br />
e che solo a fini descrittivi,<br />
come ad esempio nel caso di<br />
lesione del diritto alla salute (art.<br />
32 Cost.), si impiega il nome di<br />
“danno biologico”, oppure nel<br />
caso di lesione dei diritti della<br />
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.),<br />
si utilizza la sintetica definizione<br />
di “danno da perdita del rapporto<br />
parentale”.<br />
Ugualmente le Sezioni Unite, con<br />
la sentenza n. 26972 / 2008 in<br />
esame, hanno escluso dalla tutela<br />
risarcitoria, invocata a titolo di<br />
danno esistenziale, i pregiudizi<br />
consistenti in disagi, fastidi, disappunti,<br />
ansie ed in ogni altro tipo<br />
di insoddisfazione concernente<br />
gli aspetti più disparati della vita<br />
quotidiana che ciascuno conduce<br />
nel contesto sociale.<br />
Le Sezioni Unite hanno ribadito<br />
che al di fuori dei casi determinati<br />
dalla legge ordinaria, solo la<br />
lesione di un diritto inviolabile<br />
della persona concretamente individuato<br />
è fonte di responsabilità<br />
risarcitoria non patrimoniale e<br />
che non vale per dirli risarcibili,<br />
invocare diritti del tutto immaginari,<br />
come il diritto alla qualità<br />
della vita, allo stato di benessere,<br />
alla serenità: in definitiva il diritto<br />
ad essere felici.<br />
Le liti bagatellari<br />
Rileva la Suprema Corte con la<br />
citata sentenza n. 26972/2008 che<br />
l’amministratore<br />
il risarcimento di pretesi danni<br />
esistenziali è stato frequentemente<br />
richiesto ai giudici di pace ed<br />
ha dato luogo alla proliferazione<br />
delle cosiddette liti bagatellari.<br />
Con tale formula si individuano<br />
le cause risarcitorie in cui il danno<br />
è futile o irrisorio, (non poter<br />
più urlare allo stadio, fumare o<br />
bere alcolici) ovvero, pur essendo<br />
oggettivamente serio, è tuttavia,<br />
insignificante o irrilevante per il<br />
livello raggiunto (come avviene<br />
nel caso del graffio superficiale<br />
dell’epidermide, del mal di testa<br />
per una sola mattinata conseguente<br />
ai fumi emessi da una fabbrica,<br />
del disagio di poche ore cagionato<br />
dall’impossibilità di uscire<br />
di casa per l’esecuzione di lavori<br />
stradali di pari durata).<br />
La gravità dell’offesa costituisce<br />
requisito ulteriore per l’ammissione<br />
a risarcimento dei danni<br />
non patrimoniali alla persona<br />
conseguenti alla lesione di diritti<br />
costituzionali inviolabili.<br />
La lesione deve eccedere una certa<br />
soglia di offensività, rendendo<br />
il pregiudizio tanto serio da essere<br />
meritevole di tutela in un sistema<br />
che impone un grado minimo<br />
di tolleranza.<br />
Il filtro della gravità della lesione<br />
e della serietà del danno attua<br />
il bilanciamento tra il principio<br />
di solidarietà verso la vittima, e<br />
quello di tolleranza, con la conseguenza<br />
che il risarcimento del<br />
danno non patrimoniale è dovuto<br />
solo nel caso in cui sia superato<br />
il livello di tollerabilità ed il<br />
pregiudizio non sia futile. Diversamente,<br />
insegna la Suprema<br />
Corte, ogni persona inserita nel<br />
complesso contesto sociale deve<br />
accettare in virtù del dovere della<br />
tolleranza che la convivenza<br />
impone (art. 2 Cost.) i pregiudizi<br />
connotati da futilità.<br />
9
LA RESPONSABILITÀ PENALE<br />
DELL’AMMINISTRATORE<br />
CONDOMINIALE<br />
(nella dottrina e nella giurisprudenza)<br />
Giulio Benedetti<br />
- Il fondamento della responsabilità giuridica<br />
dell’amministratore condominiale nella dottrina e<br />
nella giurisprudenza.<br />
La dottrina civilistica prevalente afferma che l’amministratore<br />
condominiale è un mandatario e che il<br />
fondamento della sua responsabilità ivi dimora, tuttavia<br />
tale orientamento dottrinale sostiene che, a differenza<br />
del semplice mandatario, l’amministratore ha un potere<br />
immediato diretto ed indipendente dall’assemblea condominiale,<br />
sul condominio in quanto l’art. 1135, ultimo<br />
comma, del codice civile afferma “l’amministratore<br />
non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,<br />
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso<br />
deve riferirne nella prima assemblea.” Ne consegue che,<br />
specialmente per tutti gli interventi anche tecnologici i<br />
quali attengono alla materia della sicurezza delle persone,<br />
degli animali e delle cose, l’amministratore predetto<br />
deve intervenire immediatamente, a fronte di pericoli<br />
imminenti, per assicurare la tutela della pubblica incolumità<br />
in quanto, a fronte di tale dovere, la dottrina<br />
penalistica afferma che, come altre figure professionali<br />
(il medico, l’infermiere, l’incaricato del pronto soccorso,<br />
l’amministratore pubblico, il pubblico funzionario,<br />
il vigile del fuoco, l’appartenente alle forze dell’ordine,<br />
il tecnico abilitato ed incaricato delle verifiche di sicurezza<br />
del gas, dell’elettricità, dell’impianto termico,<br />
degli ascensori, dell’acqua potabile …..), è garante<br />
della sicurezza pubblica e privata in quanto nei suoi<br />
confronti di applica l’art. 40, secondo comma, del codice<br />
penale ovvero: “non impedire un evento, che si ha<br />
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”<br />
Pertanto a fronte del potere diretto di intervento sui beni<br />
condominiali l’amministratore condominiale assume la<br />
responsabilità giuridica del proprietario dei medesimi<br />
10<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
almeno fino a quanto assicuri e disponga la realizzazione<br />
dei lavori urgenti per rimuovere il pericolo cagionato<br />
dagli stessi. Invero il nostro ordinamento giuridico non<br />
ammette che nelle more della convocazione o della<br />
decisione dell’assemblea condominiale un terzo possa<br />
riportare un danno cagionato non solo dal pericolo condominiale<br />
non rimosso, ma anche aumentato dall’inattivo<br />
trascorrere del tempo senza che non sia individuabile<br />
un responsabile dei colpevoli ritardi ed omissioni.<br />
Quindi per stabilire i criteri di imputabilità della responsabilità<br />
civile, penale ed amministrativa dell’amministratore<br />
del condominio occorre riferirsi non soltanto<br />
alla normativa di sicurezza delineata dal legislatore<br />
nelle leggi speciali, ma anche e principalmente dalla<br />
giurisprudenza che ha indicato dei principi generali che<br />
interessano direttamente la casistica inerente la tutela<br />
dei soggetti attori della vita nel condominio.<br />
- I principi della giurisprudenza tradizionale.<br />
Le seguenti sentenze hanno stabilito dei principi fondamentali<br />
per quanto riguarda la responsabilità penale<br />
dell’amministratore del condominio.<br />
- 1) “La responsabilità penale dell’amministratore di<br />
condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />
capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire<br />
un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale<br />
a cagionarlo “per rispondere del mancato impedimento<br />
di un evento e, cioè, necessario, in forza di tale norma,<br />
l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo<br />
detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e<br />
quindi anche dal diritto privato e, specificamente da una<br />
convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come<br />
è del rapporti di rappresentanza volontaria intercorrente<br />
fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass.,
Sez. 3, Sent. 332 del 11/5/1967, ud. 24/2/1967.)<br />
- 2) “In tema di omissione di lavori in costruzioni che<br />
minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso<br />
di mancata formazione della volontà assembleare che<br />
consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo,<br />
sussiste a carico del singolo condominio l’obbligo giuridico<br />
di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente<br />
dell’attribuibilità al medesimo dell’origine della<br />
stessa.” (C.Cass., Sez. 1, sent. 15759 del 13/4/2001,<br />
c.c. 6/2/2001).<br />
La sentenza è assai importante per tutti i lavori necessari<br />
per assicurare la incolumità sia pubblica che<br />
condominiale. Invero è noto che la sicurezza costa e<br />
pertanto assai sovente i condomini, al fine di evitare<br />
che l’assemblea deliberi le somme di denaro per<br />
eseguire le opere opportune, facciano mancare il loro<br />
numero (le cosiddette teste) o le maggioranze previste<br />
dal codice civile. A volte tale comportamento trova il<br />
suo fondamento su un concetto errato di impunità giuridica<br />
dei soggetti assenti all’assemblea condominiale<br />
e sull’affidamento che i provvedimenti e le diffide di<br />
sicurezza dell’autorità competente saranno notificati<br />
soltanto all’amministratore. La sentenza afferma invece<br />
una responsabilità solidale dei condomini di fronte ai<br />
loro comportamenti omissivi che pregiudichino il principio<br />
fondante del nostro ordinamento giuridico ovvero<br />
quello del “neminem laedere”. In particolare laddove i<br />
condomini non si presentino all’assemblea deputata alla<br />
decisione sugli interventi urgenti ed indifferibili, oppure<br />
votino contro l’adozione degli stessi, l’amministratore,<br />
per tutelarsi, potrà comunicare all’autorità compente il<br />
verbale assembleare contenente il nome degli assenti o<br />
Osservatorio del diritto<br />
Il cortile del Palazzo di Brera, Milano<br />
l’amministratore<br />
dei contrari per l’adozione, in ossequio della predetta<br />
sentenza, nei loro confronti delle ordinanze contingibili<br />
ed urgenti la cui inosservanza è sanzionata penalmente<br />
dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a tre mesi o con<br />
l’ammenda fino ad euro 206.<br />
- 3) “La responsabilità penale dell’amministratore del<br />
condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />
capoverso dell’art. 40 cod. pen., che stabilisce che<br />
“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico<br />
di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del<br />
mancato impedimento di un evento è, cioè, necessaria,<br />
in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico<br />
di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da<br />
qualsiasi ramo del diritto, e quindi dal diritto privato, e<br />
specificamente da una convenzione che da tale diritto<br />
sia prevista e regolata com’è nel rapporto di rappresentanza<br />
volontaria intercorrente fra il condominio e<br />
l’amministratore. (C.Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 4676 del<br />
14/3/1975 ud, dep. il 14/4/1976, Rv. 133429.).<br />
- 4) “Sussiste la “legittimatio ad causam” e “ad processum”<br />
dell’amministratore del condominio, senza bisogno<br />
di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a<br />
tutela di beni condominiali, giacchè i poteri gli vengono<br />
direttamente dalla legge e precisamente dall’art. 1130<br />
n. 4 del cod. civ. che gli pone addirittura come dovere<br />
proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi<br />
inerenti alle parti comuni dell’edificio, potere<br />
– dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi<br />
ed urgenti ma esteso a tutti gli atti mirati a mantenere<br />
l’esistenza e la pienezza o integrità di tali diritti. Nel caso<br />
trattato l’amministratore del condominio aveva agito<br />
nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi<br />
dei loro immobili nella condotta<br />
fognaria dell’edificio condominiale.”<br />
(C. Cass. Civ, Sez. 2,<br />
Sent. n. 6494 del 6/11/1986, Rv.<br />
448662).<br />
- La sentenza della Corte di<br />
Cassazione, Quarta Sezione<br />
penale, Sent. n. 39959 del<br />
15/10/2009, ud. 25/9/2009.<br />
La sentenza sopra citata sostiene<br />
che è pacifico principio giurisprudenziale<br />
l’affermazione secondo<br />
cui l’amministratore del<br />
condominio è titolare di un obbligo<br />
di garanzia in relazione alla<br />
conservazione delle parti comuni<br />
dell’edificio secondo quanto di-<br />
11
sposto dall’articolo 1130, primo comma n. 4), del codice<br />
civile. In particolare la sentenza trascura completamente<br />
gli argomenti della difesa dell’amministratore<br />
che escludeva la sua responsabilità in ordine all’incendio<br />
di una canna fumaria di proprietà del singolo condomino.<br />
Invece il ragionamento della Suprema Corte<br />
parte dall’assunto per cui allorquando venga all’amministratore<br />
una condotta omissiva che abbia cagionato<br />
l’evento, sulla base dei principi stabiliti dalla Sentenza<br />
delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.<br />
27/2002 (ud. 10 luglio 2002, ric. Franzese) nella materia<br />
delle responsabilità colposa medica, occorre che<br />
il giudice definisca e descriva con precisione nel corpo<br />
della motivazione, al fine di stabilire la responsabilità<br />
dell’imputato in ordine al reato colposo attribuitogli, la<br />
sussistenza dei seguenti elementi logici e fattuali:<br />
- a) il nesso causale può essere ravvisato, alla stregua<br />
del giudizio controfattuale condotto sulla base di<br />
una generalizzata regola di esperienza o di una legge<br />
scientifica – universale o statistica – si accerti che,<br />
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta<br />
doverosa impeditivi dell’evento “hic et nunc”, questo<br />
non si sarebbe verificato ma in epoca significativamente<br />
posteriore o con minore intensità lesiva;<br />
- b) non è consentito dedurre automaticamente dal<br />
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica<br />
la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria<br />
sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve<br />
verficarne la validità nel caso concreto, sulla base delle<br />
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così<br />
che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia<br />
altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti<br />
giustificata e processualmente certa la conclusione<br />
che la condotta omissiva è stata condizione necessaria<br />
12<br />
Osservatorio del diritto<br />
Milano - Palazzo Reale<br />
l’amministratore<br />
dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità<br />
razionale” o “probabilità logica”;<br />
- c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza<br />
del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso<br />
causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza<br />
disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />
della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti<br />
nella produzione dell’evento, comportano la<br />
neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e<br />
l’esito assolutorio del giudizio;<br />
- d) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità,<br />
è assegnato il compito di controllare restrospettivamente<br />
la razionalità delle argomentazioni giustificative<br />
– la cosiddetta giustificazione esterna – della<br />
decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice<br />
di merito come elementi di prova, alle interferenze<br />
formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le<br />
conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto<br />
giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di<br />
merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio<br />
di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da<br />
provare.<br />
Ne consegue che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<br />
con la predetta sentenza hanno eliminato qualsiasi<br />
interpretazione che individui il nesso causale su dati<br />
statistici oppure su criteri valutativi a struttura probabilistica<br />
e propende per l’affermazione di tale nesso ove<br />
sia “giustificata e processualmente certa la conclusione<br />
che la condotta omissiva del medico è stata condizione<br />
necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado<br />
di credibilità razionalità o probabilità logica.”<br />
Alla luce di tali principi la sentenza n. 39959/09 sostiene<br />
che il giudice, nel caso trattato, per affermare<br />
la penale responsabilità dell’imputato, deve procedere<br />
ad un duplice accertamento: - individuare<br />
la condotta in concreto esigibile<br />
in relazione alla sua posizione<br />
di garanzia quale amministratore del<br />
condominio;<br />
- accertare se, una volta posta in<br />
essere la condotta così individuata,<br />
e secondo la contestazione colposamente<br />
omessa, l’evento non si sarebbe<br />
verificato e ciò al fine di poter<br />
giungere alla conclusione che la sua<br />
condotta, esclusa l’interferenza di<br />
fattori alternativi, sia stata condizione<br />
necessaria dell’evento con “alto o<br />
elevato grado di credibilità razionale”<br />
o “probabilità logica” (ovvero il<br />
cosiddetto giudizio controfattuale).
Con la Gazzetta Ufficiale del 5 marzo <strong>2010</strong> è stato<br />
pubblicato il decreto legislativo n.28 del corrente<br />
anno, che ha introdotto nel nostro ordinamento<br />
il nuovissimo istituto della mediazione civile e<br />
commerciale.<br />
Si tratta, indiscutibilmente, di una incisiva<br />
novità che potrà modificare notevolmente non<br />
soltanto la disciplina dei rapporti all’interno del<br />
condominio e le relazioni tra locatori ed inquilini.<br />
Ove la riforma trovi applicazione efficiente,<br />
potrebbe addirittura passare di moda la celebre<br />
frase “mi faccia causa”, che da sempre indica<br />
quanto indicato la difficile la strada della controversia<br />
giudiziale, anche per chi abbia ragione.<br />
La mediazione servirà infatti a ridurre il<br />
carico degli arretrati dei nostri Tribunali e, quindi<br />
potrà portare l’effetto di rendere possibili decisioni<br />
rapide per i processi che, dopo il vano esperimento<br />
del tentativo di mediazione, arriveranno<br />
davanti al Magistrato.<br />
Dal marzo del 2011, prima di agire davanti<br />
al Giudice ci si potrà (o ci si dovrà) avvalere di<br />
un sostanziale filtro, che potrà rappresentare un<br />
monito ed una forte barriera per comportamenti<br />
troppo disinvolti e troppo confidenti nelle lungaggini<br />
della nostra Giustizia.<br />
Benché da molto tempo all’interno di <strong>Anaci</strong><br />
si discuta del processi di mediazione e della loro<br />
importanza, già ben conosciuta e sondata in altri<br />
paesi, appare opportuno ricordare in primo luogo<br />
la nozione stessa dell’istituto della “mediazione”,<br />
da non appiattire secondo lo schema della mera<br />
“conciliazione”, che da noi è già stata sperimentata<br />
tante volte e senza concerti risultati.<br />
Con il termine mediazione si allude alla<br />
attività svolta da un soggetto, diverso dai contendenti<br />
ed imparziale, che sia destinata ad assistere<br />
i litiganti allo scopo di definire una controversia.<br />
Osservatorio del diritto<br />
DAL 2011 IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE<br />
PROPOSITIVA DIVENTERÀ OBBLIGATORIO<br />
NELLE CAUSE CONDOMINIALI E LOCATIZIE<br />
Eugenio A. Correale<br />
14<br />
l’amministratore<br />
Non sempre la mediazione ha quale fine il<br />
raggiungimento di un accordo amichevole.<br />
Il terzo, chiamato ad intervenire intromettendosi<br />
tra le parti svolge la propria funzione<br />
chiarendo a ciascuno il contenuto e l’ambito della<br />
sua pretesa o della sua prospettazione difensiva,<br />
può completare il proprio compito anche con la<br />
formulazione di una proposta, che le parti possono<br />
accettare o meno, ma non liberamente e senza<br />
patire conseguenze.<br />
Vi sono quindi due fasi distinte:<br />
1. in un primo tempo il mediatore si adopera<br />
per aiutare le parti a trovare una intesa<br />
amichevole;<br />
2. se il tentativo di conciliazione non riesce,<br />
si passa alla seconda fase. Il mediatore<br />
formula una proposta di conciliazione che<br />
le parti possono accettare o rifiutare, accollandosi<br />
però precise responsabilità.<br />
Infatti, se dopo il vano tentativo di mediazione<br />
le parti vanno davanti al Giudice e<br />
la causa si conclude con un risultato che<br />
“corrisponda integralmente” alla soluzione<br />
prospetta dal conciliatore chi non ne<br />
aveva accettato le indicazioni potrà essere<br />
condannato alle spese legali sostenute<br />
dal’altra parte, anche se vince la causa.<br />
Inoltre, se nel rifiuto saranno ravvisati gli<br />
estremi della lite temeraria, il Tribunale<br />
potrà condannare al pagamento di una<br />
multa il cui importo sarà pari al contributo<br />
unificato dovuto per la iscrizione a ruolo.<br />
Dovremo quindi abituarci a nuove parole<br />
ed a nuovi adempimenti, dei quali lo stesso decreto<br />
fornisce la nozione, poiché (art. 1) si intende<br />
per:
a) mediazione: l’attività, comunque<br />
denominata, svolta da un terzo imparziale<br />
e fi nalizzata ad assistere due o più soggetti<br />
sia nella ricerca di un accordo amichevole<br />
per la composizione di una controversia,<br />
sia nella formulazione di una proposta per<br />
la risoluzione della stessa;<br />
b) mediatore: la persona o le persone fi siche<br />
che, individualmente o collegialmente,<br />
svolgono la mediazione rimanendo prive,<br />
in ogni caso, del potere di rendere giudizi<br />
o decisioni vincolanti per i destinatari del<br />
servizio medesimo;<br />
c) conciliazione: la composizione di una<br />
controversia a seguito dello svolgimento<br />
della mediazione;<br />
d) organismo: l’ente pubblico o privato,<br />
presso il quale può svolgersi il procedimento<br />
di mediazione ai sensi del presente<br />
e) registro: il registro degli organismi istituito<br />
con decreto del Ministro della giustizia ai<br />
sensi dell’articolo 16 del decreto, nonché,<br />
sino all’emanazione di tale decreto, il<br />
registro degli organismi istituito con il<br />
decreto del Ministro della giustizia 23<br />
luglio 2004, n. 222.<br />
I FUTURI ORGANISMI ED I MEDIATORI, SEM-<br />
PRE ABILITATI, CHE DOVRANNO ESSERE ISCRITTI NE-<br />
GLI SPECIALI ELENCHI<br />
Evidentemente, interessa in primo luogo<br />
stabilire cosa siano gli organismi, il cui elenco sarà<br />
tenuto presso opportuni registri.<br />
La legge specifica (art. 16) che potranno<br />
svolgere le funzioni in discorso gli enti pubblici o<br />
privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza<br />
e che siano abilitati a costituire organismi deputati<br />
il procedimento di mediazione.<br />
La formazione del registro e la sua revisione,<br />
l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione<br />
degli iscritti, nonché la determinazione<br />
delle indennità spettanti agli organismi saranno<br />
disciplinati con appositi decreti del Ministro della<br />
giustizia, di concerto, relativamente alla materia<br />
del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico<br />
e, sino all’adozione di tali decreti si applicheranno<br />
le disposizioni dei decreti del Ministro<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio<br />
2004, n. 223.<br />
Sempre presso il Ministero della giustizia sarà<br />
istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei<br />
formatori per la mediazione.<br />
I consigli degli ordini degli avvocati possono<br />
istituire organismi presso ciascun tribunale,<br />
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i<br />
locali loro messi a disposizione dal presidente del<br />
tribunale.<br />
Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al<br />
registro a semplice domanda.<br />
I consigli degli ordini professionali possono<br />
istituire, per le materie riservate alla loro<br />
competenza, previa autorizzazione del Ministero<br />
della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di<br />
proprio personale e utilizzando locali nella propria<br />
disponibilità.<br />
Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi<br />
istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della<br />
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di<br />
commercio, industria, artigianato e agricoltura<br />
sono iscritti al registro a semplice domanda,<br />
nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui<br />
all’articolo 16.<br />
È evidente la necessità che i rappresentanti della<br />
categorie particolarmente interessate dalla riforma<br />
tempestivamente si occupino delle novità che<br />
ne conseguono e partecipino alle iniziative che<br />
immancabilmente saranno attuate.<br />
I PRIMI CENNI SULLA PROCEDURA E I TERMINI PER<br />
LE IMPUGNATIVE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI<br />
La domanda di mediazione deve essere<br />
presentata mediante deposito di apposita istanza<br />
presso uno degli organismi iscritti negli speciali<br />
registri.<br />
In caso di più domande relative alla stessa<br />
controversia, la mediazione si svolge davanti<br />
all’organismo presso il quale è stata presentata la<br />
prima domanda.<br />
L’istanza deve indicare l’organismo al quale<br />
ci si intende rivolgere, le generalità delle parti,<br />
l’oggetto e le ragioni della pretesa.<br />
All’atto del conferimento dell’incarico,<br />
l’avvocato è tenuto a informare per iscritto il<br />
proprio assistito della possibilità di avvalersi<br />
del procedimento di mediazione disciplinato<br />
15
dal presente decreto e delle agevolazioni fi scali<br />
previste dalla legge<br />
Sarà possibile adoprare anche forme<br />
telematiche.<br />
Gli atti ed i provvedimenti relativi al<br />
procedimento di mediazione sono esenti<br />
dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa<br />
o diritto.<br />
Inoltre, chi verserà la indennità dovuta al<br />
mediatore potrà fruire di una detrazione di imposta<br />
sino a € 500,00.<br />
La legge ha previsto che le parti possano<br />
ricorrere volontariamente alla mediazione, anche<br />
nei casi nei quali non vi sia particolare obbligo.<br />
Inoltre, potrà essere lo stesso Giudice ad<br />
indicare tale strada, allorché ritenga che la natura<br />
della controversia e delle questioni lo suggerisca.<br />
Ancora più interessante appare la mediazione,<br />
che è defi nita espressamente come obbligatoria,<br />
perché il suo mancato esperimento renderà<br />
improcedibile la causa nelle seguenti materie:<br />
- condominio;<br />
- diritti reali;<br />
- divisione;<br />
- successioni ereditarie;<br />
- patti di famiglia;<br />
- locazione;<br />
- comodato;<br />
- affitto di aziende;<br />
- risarcimento del danno derivante dalla<br />
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità<br />
medica e da diffamazione con<br />
il mezzo della stampa o altro mezzo di<br />
pubblicità;<br />
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;<br />
Per allontanare preoccupazioni infondate, si precisa<br />
che il tentativo di mediazione non è obbligatorio:<br />
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa<br />
l’opposizione, fino alla pronuncia sulle<br />
istanze di concessione e sospensione della<br />
provvisoria esecuzione;<br />
b) nei procedimenti per convalida di licenza<br />
o sfratto, fino al mutamento del rito di cui<br />
all’articolo 667 del codice di procedura<br />
civile;<br />
16<br />
Osservatorio del diritto<br />
l’amministratore<br />
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia<br />
dei provvedimenti di cui all’articolo<br />
703, terzo comma, del codice di procedura<br />
civile;<br />
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali<br />
di cognizione relativi all’esecuzione<br />
forzata;<br />
e) nei procedimenti in camera di consiglio;<br />
f) nell’azione civile esercitata nel processo<br />
penale;<br />
g) per le istanze cautelari (esempio, ricorso ex<br />
art. 700 cpc.<br />
Il procedimento di mediazione deve durare quattro<br />
mesi e quindi non costituirà seria barriera per la<br />
effettiva instaurazione del procedimento contenzioso.<br />
Il verbale di conciliazione, costituirà titolo esecutivo<br />
dopo essere stato omologato con decreto del<br />
Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha<br />
sede l’organismo abilitato.<br />
Risulterà importante anche il verbale dal quale<br />
risulti il tentativo risulti vano.<br />
Infatti, in tal caso, il mediatore darà atto non soltanto<br />
delle ragioni del mancato accordo ma anche<br />
della sua proposta conciliatoria.<br />
Come si è detto, se la decisione che chiuderà la<br />
causa avanti al Magistrato avrà contenuto che corrisponda<br />
integralmente alla proposta del mediatore<br />
chi aveva rifiutato tale indicazione non avrà diritto<br />
alla rifusione delle spese neppure se avrà vinto la<br />
causa.<br />
In caso di lite temeraria chi abbia rifiutato la proposta<br />
del mediatore potrà essere condannato ad<br />
una multa di importo pari al contributo unificato<br />
necessario per la iscrizione a ruolo.<br />
Poiché le impugnazioni di delibera assembleare<br />
devono essere proposte nel termine perentorio<br />
di trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137 c.c., si<br />
deve ricordare che dal momento della comunicazione<br />
alle altre parti, la domanda di mediazione<br />
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda<br />
giudiziale.<br />
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce<br />
anche la decadenza per una sola volta,<br />
ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale<br />
deve essere proposta entro il medesimo termine di<br />
decadenza, decorrente dal deposito del verbale di<br />
mancato accordo.
“LA SOLUZIONE SU MISURA PER I PICCOLI DISLIVELLI”<br />
IRE.DA. & C. srl<br />
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UMANITARIA<br />
Pinuccio Del Menico<br />
Si chiama “housing sociale” ed è la<br />
panacea di tutti i mali del settore casa,<br />
magari in coppia con il “project<br />
financing”. In pratica case messe in<br />
vendita o in affitto a prezzo moderato<br />
e costruite con il contributo<br />
dei privati. L’evoluzione della specie<br />
che, nel nostro caso, sono le case<br />
popolari.<br />
Ma si tratta di una storia che Milano<br />
ha già visto e persino raccontato<br />
in numerose pubblicazioni e che ci<br />
riporta a quell’anno così spesso citato<br />
di questi tempi: il 1906. L’anno<br />
dell’Esposizione Internazionale che<br />
adesso si chiama Expo e che allora ci<br />
lasciò in ricordo solamente il Civico<br />
Acquario. Anzi no, pur se le due cose<br />
non hanno avuto un collegamento<br />
diretto. Ecco la storia.<br />
C’era una volta un ricco imprenditore<br />
che si chiamava Prospero Moisè<br />
Loira. Era nato a Mantova nel 1814<br />
da genitori di religione ebraica. Fin<br />
da giovane, con il fratello Angelo, si<br />
dedicò al commercio. Prima quello<br />
del legname a Trieste, poi in Egitto<br />
dove accumularono una ingente<br />
fortuna in qualità di fornitori di<br />
materiale per la costruzione delle<br />
ferrovie. Scelse Milano per trascorrervi<br />
la vecchiaia e per promuovere<br />
il miglioramento delle condizioni di<br />
vita dei lavoratori attraverso la formazione<br />
professionale, l’istruzione<br />
e le forme cooperative di tipo mazziniano.<br />
Insomma non regalava un<br />
pesce, ma insegnava a pescare.<br />
Il Loria, allo scopo, costituì la società<br />
Umanitaria che venne poi istituita<br />
nel 1893, un anno dopo la<br />
sua morte, forte di una lascito di<br />
18<br />
Vita associativa<br />
10 milioni di lire e di alcune aree<br />
edificabili.<br />
Milano allora era una città in piena<br />
espansione demografica che mostrava<br />
i primi segnali di uno sviluppo<br />
industriale con una società composta<br />
da pochi benestanti e troppe<br />
famiglie arrivate dalla provincia alla<br />
ricerca di un benessere che i più<br />
fortunati concretizzavano in 2 lire<br />
di salario giornaliero, dei quali<br />
tre quarti se ne andavano in generi<br />
alimentari.<br />
Il censimento del 1901 contò<br />
491.640 abitanti dei quali oltre<br />
280.000 appartenevano alla classe<br />
operaia. Famiglie che vivevano in<br />
case malsane, prive di servizi, acqua<br />
e fognature e comunque in locali<br />
sovraffollati. Così l’Umanitaria decise<br />
di costruire il primo villaggio<br />
operaio della città su di un terreno<br />
allora in piena campagna e che oggi<br />
si chiama via Solari. Era il 1905<br />
quando partirono i lavori per realiz-<br />
l’amministratore<br />
1907 - Scuola di Ebanisti<br />
zare il progetto firmato dall’architetto<br />
Giovanni Broglio, l’architetto<br />
dei poveri perché realizzò più di<br />
40 quartieri popolari a Milano ed<br />
anche perché nacque povero. A soli<br />
15 anni lavorò come manovale<br />
frequentando nello stesso tempo la<br />
scuola edile prima di conseguire la<br />
laurea al Politecnico. Visse, come<br />
lui stesso raccontò, in una casa che<br />
ospitava 10 persone in due locali.<br />
Sette dormivano in un’unica camera<br />
di 25 mq. con il servizio latrina in<br />
fondo alla ringhiera.<br />
Ed allora ecco i criteri che ispirarono<br />
il suo progetto per le case dei lavoratori:<br />
scale con non più di 15 inquilini<br />
ai piani superiori, locali con<br />
almeno una superficie di 8 mq., una<br />
latrina per ogni alloggio, corpi di<br />
fabbrica di non più di 4 piani e distribuiti<br />
per permettere abbondante<br />
circolazione dell’aria.<br />
Il 29 marzo 1906 le prime famiglie<br />
entrarono nel complesso di via
Solari 54. Più di mille persone presero<br />
possesso di ben 240 appartamenti<br />
trasportando personalmente<br />
a mano e sui carretti le loro poche<br />
cose. Tra di loro molti i romagnoli<br />
fuggiti dalla loro terra a seguito<br />
dell’alluvione.<br />
E il loro dialetto si diffuse nei negozi<br />
realizzati al piano terra delle case:<br />
la latteria, la calzoleria, la macelleria,<br />
il ciclista. Proibita invece la vendita<br />
del vino ritenuto non educativo.<br />
Insomma cominciò a vivere un<br />
quartiere modello, tanto che venne<br />
presentato anche all’Esposizione<br />
Internazionale del Sempione (adesso<br />
l’Expo) ed arrivò a vincere un<br />
concorso per l’abitazione modello al<br />
quale parteciparono 52 concorrenti.<br />
Il 18 ottobre 1908 venne inaugurata<br />
la “Casa del bambino” alla presenza<br />
di Maria Montessori che ispirò<br />
il metodo di insegnamento. Era<br />
aperta ai bimbi da tre ai sei anni.<br />
Poco dopo l’apertura dei bagni pubblici<br />
con acqua fredda e calda, ma<br />
senza servizio biancheria. Costo:<br />
25 centesimi per il bagno, 15 per<br />
®<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Vita associativa<br />
la doccia.<br />
Venne istituita l’associazione inquilini<br />
che creò la biblioteca e l’università<br />
popolare che si riuniva nella sala<br />
del teatro, ma anche squadre volanti<br />
che accompagnavano a casa gli<br />
abitanti la sera tardi per proteggerli<br />
dalle aggressioni delle bande che<br />
operavano nella zona. La più temuta<br />
dai residenti che percorrevano il<br />
tratto tra Porta Macello (ora la circonvallazione)<br />
e L’Umanitaria era la<br />
banda della “Scopola”.<br />
Si creò il civico corpo musicale ed<br />
anche la cooperativa ristorante, la<br />
farmacia e la compagnia filodrammatica,<br />
la società alpinistica e il<br />
gruppo amici dell’arte.<br />
Arrivò la Grande Guerra e nel salone<br />
si succedevano gli incontri con<br />
politici più o meno interventisti.<br />
Un giorno il sindacalista Filippo<br />
Corridoni, favorevole all’intervento,<br />
continuamente rimbeccato dalle<br />
donne, rispose loro così: “Avete<br />
paura della pellaccia dei vostri figli<br />
che non vale nemmeno due soldi”.<br />
Le donne presero a colpirlo con cia-<br />
l’amministratore<br />
batte e zoccoli inseguendolo fino in<br />
via Bergognone.<br />
L’episodio ebbe vasta eco ed il giornale<br />
“Il popolo d’Italia” definì il<br />
quartiere la “casa delle scimmie”.<br />
Poi il fascismo con attentati ed aggressioni<br />
in tutta Milano e Provincia.<br />
Anche all’Umanitaria arrivarono<br />
qualche volta camion pieni di fascisti,<br />
ma non poterono mai entrare<br />
causa della guardia montata dagli<br />
inquilini giorno e notte. Il regime<br />
istituì quindi la squadra del buon<br />
costume per controllare il comportamento<br />
dei giovani. Ben presto<br />
venne però sciolta così come tutte<br />
le altre forme di associazionismo del<br />
quartiere. Venne risparmiata solo la<br />
cooperativa ed il dopolavoro.<br />
Quindi la lotta di liberazione, il dopoguerra<br />
e la rinascita anche delle<br />
fabbriche della zona: CGE, Ansaldo,<br />
Riva, Loro-Parisini, Osram e<br />
una storia che dopo qualche generazione<br />
dovrebbe concludersi con il<br />
classico: e vissero tutti felici e contenti.<br />
Oggi, perché domani è un altro<br />
giorno... si vedrà.<br />
19
LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO<br />
Calvio Gianfranco<br />
Paolo Frisenna<br />
Palmisano Vitantonio<br />
Caruso Leonardo<br />
Buonavitacola Giorgio<br />
Faini Guido<br />
Vanzini Maurizio<br />
Vai Claudio<br />
Corazza Gianfranco
Vita associativa<br />
Le 9 delegazioni<br />
dell’<strong>Anaci</strong> in provincia<br />
Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />
di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />
relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />
gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />
Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />
per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />
Il teleriscaldamento è un servizio, a<br />
disposizione di tutti i cittadini e di<br />
tutte le attività industriali, commerciali,<br />
terziarie che insistono sull’area<br />
sottesa dalla rete, costituito da una<br />
centrale di produzione e da una rete<br />
di distribuzione di acqua calda o surriscaldata<br />
per uso riscaldamento, sanitario<br />
e per il raffrescamento di edifici,<br />
con opportune macchine frigorifere.<br />
I vantaggi ambientali sono costituiti<br />
Vivere il divertimento in sicurezza. È<br />
questo l’obiettivo dell’amministrazione<br />
comunale di Tribiano che, in collaborazione<br />
con gli operatori del territorio,<br />
ha dato il via a un’iniziativa per aiutare<br />
i più giovani a ballare senza «sballare».<br />
«Ubriachiamoci di musica» è questa<br />
l’iniziativa che i rappresentanti del comune<br />
hanno inaugurato quest’anno: un<br />
appuntamento per almeno una domenica<br />
al mese da gennaio a fi ne aprile.<br />
LEGNANO - Gianfranco Calvio - Via Siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />
principalmente da:<br />
• Riduzione inquinanti emessi da<br />
impianti di riscaldamento su area<br />
omogenea;<br />
• Annullamento emissione inquinanti<br />
puntuale;<br />
• Risparmio energetico.<br />
Si riporta una carta della città nella<br />
quale è identificato il tracciato delle<br />
dorsali: AMGA Legnano Spa quale<br />
azienda strumentale del Comune di<br />
MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686<br />
Durante questi appuntamenti, la discoteca<br />
«New discorsi 2000» di via XXIV<br />
Maggio, a seguito degli accordi stipulati<br />
con il Comune, bandisce l’alcol a tutti,<br />
compresi gli adolescenti che hanno già<br />
compiuto 16 anni. È importante far<br />
capire alle generazioni più giovani che<br />
è possibile divertirsi anche senza far<br />
ricorso di alcol e stupefacenti. Secondo<br />
le statistiche, infatti, sono sempre più i<br />
giovani che associano al divertimento<br />
l’amministratore<br />
Legnano, gestore dell’impianto e delle<br />
reti provvede, con periodicità, ad attivare<br />
delle campagne commerciali per<br />
l’allaccio al servizio. Chiunque ritenga<br />
di essere interessato, può consultare<br />
il sito www.amga.it e/o contattate comunque<br />
l’Azienda all’indirizzo teleriscaldamento@amga.it,<br />
che provvederà<br />
ad informare circa le condizioni di fruizione<br />
del servizio oltreché gli sviluppi<br />
previsti della rete.<br />
elementi dannosi, che danno dipendenza<br />
e che spesso sono all’origine di tanti<br />
problemi. Non da ultimo i continui<br />
incidenti mortali che sono sempre più<br />
spesso al centro delle cronache e che vedono<br />
nel ruolo di vittime proprio i più<br />
giovani. «Ubriachiamoci di musica è il<br />
messaggio che vogliamo lanciare ai nostri<br />
giovani – ha dichiarato il sindaco di<br />
Tribiano – un’esperienza che speriamo<br />
sia loro d’aiuto anche nella vita».<br />
21
Con Deliberazione di Giunta Comunale<br />
n.161 del 13 marzo 2009, è stato approvato<br />
il piano di vendita di quattro alloggi<br />
ubicati fuori dal territorio di Cinisello<br />
Balsamo, di edilizia residenziale pubblica<br />
di proprietà dell’Amministrazione Comunale.<br />
Il giorno 31 marzo <strong>2010</strong> alle ore<br />
15.00, presso la sala riunioni del Settore<br />
lavori Pubblici a Cinisello Balsamo, Via<br />
Giordano 3, avrà luogo l’asta pubblica.<br />
Gli alloggi oggetto d’asta sono ubicati<br />
Vita associativa<br />
SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787<br />
Neanche il tempo per far cessare l’eco<br />
delle polemiche sulla riqualificazione<br />
delle aree ex-Falck Concordia e Unione<br />
a seguito del crack del Gruppo Zunino,<br />
che spunta l’In. Caltagirone a chiedere<br />
alla Giunta Comuale un ripensamento<br />
sulla edificazione dell’area ex-Vulcano.<br />
Facendo perno su una convenzione sottoscritta<br />
con il Comune di Sesto che<br />
avrà valore fino al 2012, l’immobiliarista<br />
romano stà facendo pressione perchè essa<br />
CINISELLO BALSAMO - Leonardo Caruso - Via Vittoria, 7 - Tel. 02/66014056 - Fax 02/66014056<br />
È balzato nella cronaca nazionale l’inquinamento<br />
del fi ume Lambro che lambisce<br />
diversi comuni della provincia di Milano<br />
a partire da Lambrate sino all’imbocco<br />
sul Po ad Orio Litta. La marea nera si<br />
sta allontanando da Milano, ma l’emergenza<br />
ambientale continua, mentre i<br />
danni reali si capiranno solo a calamità<br />
conclusa. Nei comuni limitrofi al fi ume<br />
oramai nero intanto sono in molti a<br />
domandarsi quando fi nirà l’emergenza,<br />
sia innanzitutto ulteriormente prorogata,<br />
ma soprattutto profondamente rivisitata,<br />
a suo favore, con una bella variante. Caltagirone<br />
sostiene che la mancata crescita<br />
della Città è dovuta al fatto che si è prevista<br />
l’edificazione di solo terziario, del<br />
quale non c’è un effettivo bisogno dopo<br />
la crisi. Ovvio che Caltagirone vede con<br />
ottica molto più appetibile per la propria<br />
organizzazione un progetto residenziale<br />
che, sempre a suo dire, avrebbe più ri-<br />
nel Comune di Desio (Lotto 1-2 e 3:<br />
Via Monsignore Castelli 10/12), e nel<br />
Comune di Cormano (Lotto 4: Via Po<br />
61). Per potere partecipare all’asta i concorrenti<br />
dovranno far pervenire le off erte<br />
all’uffi cio Protocollo del Comune di Cinisello<br />
Balsamo, Piazza Confalonieri 6,<br />
pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del<br />
giorno 30 marzo, mediante raccomandata<br />
del servizio postale, agenzia di recapito<br />
autorizzata o consegna a mano. L’aggiu-<br />
e cosa comporterà tutto questo per i<br />
singoli comuni, ma soprattutto se mai<br />
sarà fatta veramente giustizia, rispetto a<br />
un danno ambientale che dopo l’emergenza<br />
iniziale non deve essere dimenticato.<br />
E mentre il materiale inquinante<br />
scorre rapido verso la foce del Po, nei<br />
tratti limitrofi a Melegnano del fi ume<br />
Lambro, le chiazze oleose continuano a<br />
galleggiare mentre cordoni e cuscinetti<br />
assorbenti continuano a impregnarsi di<br />
chiesta commerciale e permetterebbe di<br />
pensare ad una Grande Sesto di 115.000<br />
abitanti (oggi circa 80.000) con un progetto<br />
globale di realizzazione di alloggi,<br />
infrastrutture, strade, fognature, acquedotti<br />
ecc che lo legherebbe alla Città per<br />
anni. Un goloso business, non c’è che<br />
dire, al quale la Giunta sestese difficilmente<br />
saprà dire di no. Ma la Città saprà<br />
prepararsi per tempo a reggere un tale<br />
incremento di cittadini?<br />
dicazione sarà defi nitiva, ad unico incanto,<br />
e verrà fatta a favore del concorrente<br />
che ha presentato l’off erta più vantaggiosa<br />
almeno pari al prezzo base dell’asta,<br />
con esclusione delle off erte in ribasso.<br />
Il bando integrale è affi sso all’Albo Pretorio<br />
del Comune di Cinisello Balsamo,<br />
pubblicato sul sito internet www.<br />
comune@cinisello-balsamo.mi.it e nel<br />
bollettino uffi ciale della Regione Lombardia<br />
(BURL) – Serie Inserzioni.<br />
MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196<br />
Le case dell’acqua di Trezzano sul Naviglio:<br />
nel Parco Primo Maggio è in funzione,<br />
da un paio d’anni, una delle prime<br />
case sull’acqua in provincia di Milano. È<br />
stata realizzata in questa posizione anche<br />
per creare un punto d’incontro e socialità<br />
come un tempo si faceva alle fontane<br />
pubbliche. È stato un successo; tantissime<br />
persone vi si recano ogni giorno<br />
per dissetarsi o portare a casa acqua di<br />
rete naturale o gasata, refrigerata, acqua<br />
22<br />
come spiega l’etichetta, oligominerale<br />
e di ottima qualità. Di recente è stata<br />
aperta una seconda casa dell’acqua al<br />
Parco di via Gramsci, su richiesta di tante<br />
persone che vivono al quartiere Zingone,<br />
senza dubbio di più facile accesso con le<br />
auto e comprendente anche la vendita di<br />
latte crudo, con un servizio autogestito<br />
dal produttore, un’azienda agricola di<br />
Cisliano. L’Amministrazione comunale,<br />
per incentivare l’utilizzo di contenitori<br />
un nero color pece, in una costante<br />
attività di assorbimento, che non si sa<br />
ancora quando terminerà. In attesa di<br />
verifi che dettagliate dello stato delle falde<br />
in vista di un’opera di bonifi ca fi nalizzata<br />
a ripristinare uno stato di normalità anche<br />
nei tratti Lodigiani di Lambro e Po,<br />
rimane sotto osservazione con un po’ di<br />
desolazione questo fi ume, sebbene non<br />
sia mai stato limpido, ma semmai grigio,<br />
ora però lo ritroviamo nero come la pece.<br />
TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />
l’amministratore<br />
in vetro più igienici ed ecologici, ha<br />
distribuito migliaia di bottiglie dobate<br />
dalla vetreria Bormioli di Trezzano. Di<br />
negativo si segnalano invece a Trezzano<br />
ormai da troppo tempo, seri disguidi<br />
dovuti alla mancata illuminazione di<br />
intere vie e zone per guasti che incredibilmente<br />
non vengono riparati, specie<br />
al quartiere Zingone. L’Amministrazione,<br />
continuamente interpellata, non riesce<br />
a dare esaustive risposte nel merito.
Vita associativa<br />
CORMANO - Paolo Frisenna - Via Gramsci 44 - Tel. 02/66302392 - Fax 02/66309166<br />
Stop al futuro inceneritore del Villaggio<br />
Ambrosiano. Lo ha deciso l’amministrazione<br />
comunale di Paderno<br />
Dugnano che nei giorni scorsi ha revocato<br />
il permesso di costruire alla<br />
società Eldap, proprietaria delle aree di<br />
via Beccaria (ex Tonolli), nelle quali era<br />
stata avanzata da Paderno Energie la<br />
richiesta di costruire un nuovo inceneritore.<br />
I cittadini di Cormano si sono<br />
I Comuni di Bresso, Cormano e Cusano<br />
Milanino stanno esplorando nuove<br />
forme di collaborazione nell’ambito<br />
del progetto “Insieme per crescere”.<br />
È in corso tra il Comune di Cormano<br />
e quello di Bresso un’attenta valutazione<br />
del “progetto sicurezza” che<br />
tenga conto dell’esperienza maturata<br />
dai singoli comuni per sviluppare una<br />
proposta in grado di assicurare un<br />
maggiore presidio sul territorio da<br />
mobilitati per impedire la costruzione<br />
dell’inceneritore, organizzando presidi<br />
sul posto e petizioni con raccolta di<br />
firme per ottenere il maggior numero<br />
possibile di adesioni. Sia il comitato<br />
Quartiere Molinazzo di Cormano, sia<br />
il comitato cittadini di Paderno Dugnano<br />
si sono interessati con continue<br />
riunioni con la cittadinanza per contrastare<br />
il progetto dell’inceneritore<br />
BRESSO - Maurizio Vanzini - Via Vittorio Veneto, 1/B - Tel. 02/6195126<br />
parte degli agenti di polizia locale che<br />
tenga conto delle caratteristiche e delle<br />
esigenze degli enti promotori così<br />
da garantire la presenza sul territorio<br />
di pattuglie congiunte con compiti di<br />
prevenzione e per singole iniziative.<br />
Si sta poi verificando la possibilità di<br />
realizzare uno sportello energia unico<br />
per i tre enti. Infine, è di questi giorni<br />
la decisione dei Comuni di Bresso e<br />
Cusano di avvalersi di un’unica figura<br />
“l’amministratore”<br />
La pubblicità su questa rivista è curata<br />
direttamente dalla Sezione Provinciale<br />
di Milano della <strong>Anaci</strong> - Viale Sabotino, 22<br />
20135 - Milano<br />
che avrebbe avuto conseguenze negative<br />
per la salute dei cittadini di Paderno<br />
Dugnano e di tutti i comuni limitrofi.<br />
Nel territorio circostante esistono<br />
abitazioni per oltre 30.000 persone.<br />
L’inceneritore comunque sarebbe sorto<br />
in un area già fortemente penalizzata<br />
da sostanze inquinati derivanti dal forte<br />
congestionamento dovuto all’inteso<br />
traffico veicolare.<br />
per la Segreteria Generale. Infatti il<br />
Comune di Bresso sarà Capofila di<br />
una convenzione che prevede l’utilizzazione<br />
della figura del Segretario<br />
Generale insieme al Comune di Cusano.<br />
Il nuovo Segretario Generale<br />
riceverà a breve l’incarico, anche per<br />
il Comune di Bresso, subito dopo<br />
l’approvazione da parte del Consiglio<br />
Comunale della Convenzione con il<br />
Comune di Cusano Milanino.<br />
ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421<br />
Seduta straordinaria del consiglio comunale<br />
di Gaggiano per tre punti di<br />
particolare interesse. È stata approvata<br />
in via definitiva la delibera concernente<br />
la variante, “immediatamente esecutibile”,<br />
che prevede circa 32.000 metri cubi<br />
di edificabile nella frazione di Bonirola.<br />
Ci sono stati commenti negativi da parte<br />
della minoranza ricordando in oltre<br />
il passaggio della variante da 20.000 a<br />
32.000 metri cubi prevedendo così un<br />
aumento del 60%, peggiorando così gli<br />
standard qualitativi in quanto mancano<br />
zone verdi per fare da cuscinetto tra l’industriale<br />
e il residenziale. Ma l’assessore<br />
della maggioranza ha affermato che “pareri<br />
altamente qualificati considerano<br />
pienamente legittima la procedura”. Vi<br />
è stata inoltre una moderata riduzione<br />
sia della spesa corrente sia degli investimenti,<br />
che da 600.000 euro passano a<br />
444.000 euro. Meno spese straordinarie<br />
“senza inficiare minimamente i servizi<br />
fondamentali della comunità”. L’alienazione<br />
di un terreno comunale ha<br />
permesso all’amministrazione di ottenere<br />
un avanzo di 620.000 euro, denaro<br />
inaspettato, che in periodo di recessione<br />
economica e di tagli da parte dello Stato<br />
ai comuni (non solo l’ICI), farà sicuramente<br />
comodo in futuro. Approvato<br />
finalmente dopo dieci anni dalla sua<br />
nascita anche il regolamento ISEE.<br />
Tel. 02/58322122 - Fax 02/58322100<br />
l’amministratore<br />
23
Sentenze<br />
La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />
per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />
1085<br />
Condominio. Barriere architettoniche. Distanze legali.<br />
Se in un edificio condominiale risulti impossibile la realizzazione di opere dirette al superamento<br />
delle barriere architettoniche nel rispetto delle distanze legali prescritte dagli artt. 873 e 907 c.c.,<br />
la realizzazione di tali opere potrà derogare dal limite di tre metri dalle aperture, vedute o da altre<br />
costruzioni esistenti nel condominio, soltanto se tra esse e i manufatti preesistenti si frappongano<br />
parti comuni e se le innovazioni possano essere eseguite senza danneggiare apprezzabilmente singoli<br />
condomini. Tribunale di Roma, sezione quinta, sentenza del 21 ottobre 2009<br />
Opportunamente, il Tribunale di Roma ha integralmente richiamato la disciplina detta dalla Legge 13<br />
del 1989 ed ha ricordato che dalla stessa deriva un duplice presupposto, dal quale non si può prescindere<br />
neppure quando si tratti di adeguare l’edificio alle esigenze dei portatori di handicap. Nel caso<br />
di specie, si trattava di due rampe, che per la verità erano pure risultate non del tutto idonee alla loro<br />
conveniente utilizzazione. Il Tribunale ha ricordato che ai sensi dell’art. 3 della L. n. 13 del 9 gennaio<br />
1989, “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi<br />
...”, ma sussiste l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tra<br />
le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà<br />
o di uso comune. Nel caso di specie si è dovuto constatare che non sussistevano aree di proprietà o<br />
di uso comune che si interponessero fra le opere realizzate e gli appartamenti di proprietà esclusiva<br />
degli altri condomini. Sopra tutto, è stato evidenziato che, sebbene la legge n. 13/1989 preveda astrattamente<br />
una deroga all’applicazione della normativa sulle distanze, tale deroga non può legittimare la<br />
compressione del diritto di proprietà esclusivo spettante al singolo condomino attraverso una permanente<br />
menomazione dei poteri di godimento normale della cosa, mentre l’innovazione deve attuarsi<br />
in modo da non danneggiare sensibilmente i singoli condomini. Infine, i giudici hanno anche rilevato<br />
che le rampe non risultavano l’unica soluzione tecnicamente funzionale al superamento della barriera<br />
architettonica costituita dal dislivello fra marciapiede ed androne, potendosi raggiungere lo stesso<br />
risultato con l’installazione di un servoscala elettrico.<br />
1086<br />
Responsabilità civile. Piscine. Utilizzazione abusiva della piscina inagibile.<br />
Deve escludersi la responsabilità di un condominio, quale custode di una piscina, per la morte di una<br />
persona introdottasi abusivamente nel complesso, in un periodo di tempo in cui la piscina era ina-<br />
24<br />
l’amministratore
Sentenze<br />
gibile e l’accesso era vietato anche agli stessi condomini. Cassazione civile, sezione terza, sentenza<br />
del 28 ottobre 2009, n. 22807<br />
Interessa prendere le mosse ricordando che in primo grado il condominio era stato condannato e<br />
che solo la Corte di Appello aveva riconosciuto la impossibilità di pervenire alla affermazione di<br />
responsabilità di quest’ultimo. Interessa ricordare, inoltre, che per respingere le pretese degli eredi<br />
del defunto il condominio ha dovuto offrire una impressionante serie di argomenti. In primo luogo, è<br />
stato necessario dimostrare che la piscina era chiusa ed era anche debitamente recintata, così che per<br />
accedervi era necessario superare due cancelli. Quindi, il condominio ha dimostrato di non avere mai<br />
tollerato l’uso uso abusivo della piscina da parte di estranei e che l’impianto era addirittura chiuso ed<br />
inagibile. Ancora, la Corte ha ritenuto necessario sottolineare che il defunto fosse pessimo nuotatore,<br />
che si era avventurato senza alcuna autorizzazione. In definitiva, si registra volentieri la decisione,<br />
che non deve fare dimenticare i rischi insiti nella gestione di una piscina, anche quando l’impianto<br />
sia chiuso.<br />
1087<br />
Responsabilità penale. Locazione di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Diritto<br />
di prelazione e diritto alla indennità per la perdita dell’avviamento.<br />
In tema di sicurezza sul lavoro, l’utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche,<br />
quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività “rischiose” oggetto<br />
dell’obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l’infortunio del<br />
lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l’appaltante - che aveva continuato<br />
ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l’appaltatore - che aveva disattivato i<br />
sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere<br />
utilizzato per le normali attività d’impresa). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 30 <strong>Marzo</strong><br />
2007) Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 5 marzo 2009, n. 14440<br />
In apparenza, la fattispecie esaminata dai Giudici è lontana dalla materia condominiale. La lettura<br />
delle motivazioni offerte dalla Corte Suprema è però utile poiché induce a ricordare che i temi della<br />
sicurezza del lavoro non consentono soluzioni semplicistiche e vietano autoassoluzioni fondate su<br />
schematismi tanto facili quanto pericolosi. Così è a dire per chi assuma che soltanto chi sia datore di<br />
lavoro possa essere responsabile per gli infortuni patiti dal lavoratore subordinato. Nel caso di specie<br />
l’assioma è stato smentito due volte. Una prima volta poiché i figli dell’imprenditore sono stati condannati<br />
poiché costoro “di fatto” gestivano l’impresa congiuntamente col padre, circostanza accertata<br />
poiché alcuni testi hanno riferito che i medesimi davano “direttive e indicazioni al personale”. La<br />
seconda smentita è maturata poiché sono state respinte le tesi dei committenti, i quali avevano sostenuto<br />
di non dover rispondere della morte del dipendente dell’imprenditore, sia perché non svolgevano<br />
attività rischiosa; sia perché si trattava di rischi specifici dell’attività svolta dall’appaltatore. Intessa<br />
evidenziare che la Corte ha demolito la prima affermazione asserendo che non esiste attività economico<br />
produttiva che sia esente da rischi anche minimi nel suo svolgimento e che anche le attività<br />
meramente intellettuali presentano sia pur modesti margini di rischio. Inoltre, la sentenza ha sostenuto<br />
che l’utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche di per sé costituisce<br />
l’amministratore<br />
25
Sentenze<br />
esercizio di attività pericolosa che rende necessaria una puntuale attività di coordinamento e che non<br />
può considerarsi rischio specifico ( tale da comportare la esclusione di responsabilità del committente)<br />
quello derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo<br />
lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza. Alla stregua di<br />
tali considerazioni, la Corte ha affermato che i committenti avrebbero concordare con la impresa e<br />
misure da adottare per evitare incidenti nel caso di utilizzazione dell’impianto tra gli intervalli della<br />
manutenzione. Del resto, la sentenza n. 30857 del 2006 aveva affermato: “In tema di prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore non<br />
esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per<br />
qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che<br />
quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle<br />
norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini<br />
dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde delle conseguenze dell’infortunio eventualmente<br />
determinatosi”. È per queste ragioni che si ripete costantemente il suggerimento di ricorrere<br />
a professionisti che indaghino sulla esistenza di circostanze che espongano a rischi particolari e che<br />
vigilino sull’operato delle imprese, anche prescindendo da particolari obblighi.<br />
1088<br />
Responsabilità civile. Responsabilità dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni per la cattiva<br />
manutenzione delle strade.<br />
La presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni,<br />
quali proprietari delle strade del demanio comunale, anche se tali beni siano oggetto di un uso<br />
diretto da parte dei cittadini. Non si può sostenere che l’affidamento della manutenzione stradale in<br />
appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo in questione al comune, per<br />
assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di adempimento.<br />
Deve ritenersi pertanto, che l’esistenza di un contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità<br />
del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051<br />
c.c. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1691<br />
Intorno a taluni edifici condominiali vi sono aree che, pure essendo di proprietà comunale, sono<br />
particolarmente frequentate dagli abitanti del plesso edilizio. Allorché si verificano cadute o altri<br />
infortuni, si discute se anche per il Comune valga la presunzione di responsabilità che è disciplinata<br />
dall’articolo 2051 c.c. a carico del “custode” e cioè di chi eserciti il potere di governo sulle cose e<br />
sia così chiamato a controllarle ed a ridurne la capacità lesiva. In passato si è dubitato che tale responsabilità<br />
sia invocabile anche nei confronti del Comuni, ma la nota sentenza n. 156 del 10.5.1999<br />
della Corte costituzionale ha posto fine ad ogni dubbio ed ha sancito che la responsabilità presunta<br />
non sia applicabile alla Pubblica Amministrazione soltanto quando “sul bene di sua proprietà non<br />
sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di<br />
terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli<br />
utenti”. Ora, la Corte di Cassazione ha confermato l’insegnamento appena riferito ed ha confermato<br />
anche la esistenza di precisi obblighi di vigilanza in capo ai Comuni.<br />
26<br />
l’amministratore
IL QUARTIERE SENZA<br />
AUTO<br />
Stefano Fumagalli<br />
Si arriva solo con un veloce tram<br />
direttamente dal centro della città.<br />
Una volta scesi ci si accorge<br />
che manca qualcosa, si nota subito,<br />
c’è qualcosa che non torna.<br />
Non ci sono le auto.<br />
Siamo a Friburgo, Germania meridionale,<br />
nel quartiere Vauban,<br />
dimostrazione concreta che una<br />
città diversa è possibile. Qui si<br />
mescolano tutte le più moderne<br />
teorie di mobilità sostenibile,<br />
energie rinnovabili e spazi comuni,<br />
dove a dettare legge sono<br />
le persone invece che le cose, il<br />
verde invece che le macchine. Il<br />
quartiere occupa un’area di circa<br />
38 ettari di una ex caserma militare.<br />
Ripresa dalla città nel 1992,<br />
l’area è stata sottoposta ad una<br />
28<br />
Fantasia o realtà?<br />
Varie ed eventuali<br />
straordinaria riqualificazione, e<br />
dal 2001 arrivano i primi abitanti<br />
sino ai 5500 attuali. La filosofia<br />
di chi ha scelto di venire in questo<br />
colorato quartiere periferico<br />
è ben chiara. Intanto più della<br />
metà di chi ha preso casa qui<br />
ha venduto la propria auto. Una<br />
statistica rivela che nei primi<br />
mesi di vita del nuovo quartiere<br />
era il 50% dei residenti ad aver<br />
rinunciato all’auto: nel 2009 la<br />
stessa era cresciuta fino a toccare<br />
un 70% di abitanti che hanno<br />
deciso di vivere senza un’auto<br />
di proprietà. Le macchine infatti<br />
non sono certo le benvenute, anzi<br />
è vietato il parcheggio per le<br />
auto. E’ possibile transitare nella<br />
via centrale e in pochissime vie<br />
laterali, ma è vietato lasciare<br />
il veicolo in fermata. Le strade<br />
invece che per lunghe file di veicoli<br />
fermi sono state utilizzate<br />
per ricavare ulteriori spazi per il<br />
verde, spazi gioco per bambini e<br />
piste ciclabili. Ci si muove spesso<br />
in bicicletta a Vauban, magari<br />
Le villette del quartiere sono concepite all’insegna del risparmio energetico<br />
l’amministratore
con un comodo carrellino attaccato<br />
dietro per trasportare borse<br />
o acquisti. I posti di lavoro, pensati<br />
di concerto con la costruzione<br />
delle case, sono a distanza<br />
ridotta; moltissimi abitanti del<br />
quartiere vanno a lavorare a piedi<br />
o in bicicletta.<br />
E se l’auto fosse necessaria? E<br />
se proprio non se ne potesse fare<br />
a meno? A Vauban il servizio<br />
di car-sharing è efficientissimo<br />
e consente di utilizzare un’auto<br />
solo per il tempo necessario. Un<br />
risparmio per il portafoglio e per<br />
lo spazio: niente garage, niente<br />
auto in strada vittima immobile<br />
di intemperie, niente bollo-auto,<br />
niente giri infiniti per cercare un<br />
posto dove parcheggiare. Esperimento<br />
perfettamente riuscito: gli<br />
<br />
<br />
Varie ed eventuali<br />
abitati sono cresciuti e tutti hanno<br />
felicemente constatato che<br />
senza auto si può vivere lo stesso,<br />
anzi: si sta persino meglio.<br />
Ma i tedeschi, si sa, sono molto<br />
precisi. E visto che non volevano<br />
lasciare nulla al caso hanno<br />
pensato che un risparmio sulle<br />
auto e una maggiore attenzione<br />
alla mobilità non avrebbe avuto<br />
molto senso se poi le case non<br />
fossero state costruite secondo la<br />
stessa filosofia. Detto fatto. Le<br />
piccole palazzine, i caseggiati e<br />
le villette del quartiere Vauban<br />
sono concepiti secondo logiche<br />
di risparmio energetico e rispetto<br />
dell’ambiente. Case a basso<br />
consumo o case passive, ovvero<br />
capaci di non consumare energia<br />
se non quella prodotta da fonti<br />
<br />
rinnovabili. Collettori solari e<br />
pannelli fotovoltaici ricoprono<br />
tutte le case e garantiscono buona<br />
parte dell’energia necessaria.<br />
Le facciate sono spesso ricoperte<br />
di legno per mantenere all’interno<br />
quanto più calore possibile<br />
e evitare di riscaldare troppo<br />
gli ambienti nelle giornate più<br />
calde.<br />
Questo è solo un esempio, forse<br />
un quartiere dedicato agli stravaganti<br />
e agli eco-fondamentalisti,<br />
penseranno molti. Sia come sia.<br />
Di certo qualcuno ci ha provato<br />
e ha messo in gioco la comodità<br />
presunta per la vivibilità. La<br />
scommessa è stata vinta abbondantemente.<br />
Ora si tratta solo di<br />
replicarla.<br />
-<br />
<br />
<br />
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previsto dal d.lvo<br />
9/4/2008 n. 81 e integrato dal<br />
d.lvo 3/8/2009 n. 106 in materia<br />
di norme di sicurezza e di tutela<br />
dei lavoratori.<br />
- La conservazione della disciplina<br />
del d.lvo n. 758/1994 nel<br />
nuovo sistema di sicurezza sul<br />
lavoro.<br />
L’art. 301 del d.lvo n.81/2008<br />
salva le disposizioni del d.lvo<br />
19/12/1994 n. 758 e prevede<br />
che la disciplina di tale decreto<br />
legislativo si applichino alle<br />
contravvenzioni in materia di<br />
igiene, salute e sicurezza del<br />
lavoro previste dal testo unico<br />
per le quali sia prevista la<br />
pena alternativa dell’arresto o<br />
dell’ammenda. In particolare il<br />
d.lvo n. 758/1994 prevede (art.<br />
20) che allorquando l’organo di<br />
vigilanza riscontri la violazione<br />
della normativa di sicurezza sul<br />
lavoro irroghi delle prescrizioni<br />
di sicurezza ed un termine per il<br />
loro adempimento. Se il violatore<br />
adempie alle predette prescrizioni<br />
entro il termine stabilito<br />
è ammesso a pagare il quarto<br />
dell’importo massimo dell’ammenda<br />
stabilita per ogni singola<br />
violazione e pertanto l’avvenuto<br />
adempimento alle prescrizioni<br />
ed il pagamento delle sanzioni<br />
in forma ridotta nel termine previsto<br />
estingue il reato. Durante il<br />
periodo necessario per l’adem-<br />
Problemi della sicurezza<br />
IL SISTEMA PROCESSUALE<br />
SANZIONATORIO<br />
Giulio Benedetti<br />
32<br />
pimento delle prescrizioni l’art.<br />
23 del d.lvo n. 758/1994 prevede<br />
che il procedimento sia sospeso<br />
e non decorra la prescrizione del<br />
reato, ma in caso contrario, ovvero<br />
quando le prescrizioni non<br />
siano ottemperate e l’ammenda<br />
non sia pagata, il procedimento<br />
penale riprende il suo corso ordinario<br />
e il pubblico ministero<br />
può promuovere l’azione penale<br />
nelle forme prescritte dal codice<br />
di procedura penale.<br />
Tale sistema è mantenuto dal<br />
d.lvo n. 106/2009 che amplia il<br />
dettato dell’art. 301 prevedendo<br />
che le norme del d.lvo n.<br />
758/1994 possa applicarsi anche<br />
alle contravvenzioni punite<br />
con la sola ammenda e non più<br />
soltanto, come in precedenza,<br />
al quelle punite con la pena alternativa<br />
dell’arresto o dell’ammenda.<br />
La novità consente al<br />
soggetto che ha violato le norme<br />
di sicurezza di ricorrere a detto<br />
istituto più vantaggioso di quello<br />
previsto dall’oblazione contemplata<br />
dall’art. 162 c.p. in quanto<br />
in tale caso l’estinzione del reato<br />
si ottiene con il pagamento della<br />
terza parte del massimo della<br />
pena stabilita per la legge per<br />
la contravvenzione commessa,<br />
oltre le spese id procedimento.<br />
Invece l’art. 21 del d.lvo n.<br />
758/1994 prevede l’estinzione<br />
del reato con il pagamento di<br />
una somma pari al quarto del<br />
massimo dell’ammenda stabilita<br />
per la contravvenzione commessa.<br />
Tuttavia per essere ammessi<br />
l’amministratore<br />
al predetto pagamento gli articoli<br />
20 e 21 del d.lvo n. 758/1994<br />
prevedono che l’organo di vigilanza<br />
irroghi la contravventore<br />
delle prescrizioni, ai sensi<br />
dell’art. 55 c.p.p., per eliminare<br />
le conseguenze pericolose o lesive<br />
del reato. Una volta che l’organo<br />
di vigilanza abbia accertato<br />
l’ottemperanza alle prescrizioni<br />
ammette il violatore al pagamento.<br />
Pertanto la differenza tra<br />
l’istituto dell’oblazione per le<br />
contravvenzioni che prevedono<br />
la sola pena dell’ammenda e<br />
quello sopra esaminato dell’art.<br />
301 del d.lvo n. 81/2008 novellato<br />
dal d.lvo n. 106/2009 è che<br />
in questo caso la sanzione che<br />
il violatore deve pagare è minore<br />
(un quarto della ammenda<br />
contro un terzo), ma prevede<br />
l’adempimento di prescrizioni di<br />
sicurezza, a volte molto onerose<br />
economicamente, ed il controllo<br />
dell’avvenuto adempimento.<br />
- Il sistema sanzionatorio del<br />
d.lvo n. 81/2008.<br />
Al fine di adeguare le pene al<br />
caso concreto, nonché all’entità<br />
ed alla gravità del reato presupposto,<br />
l’art. 300 del d.lvo n.<br />
81/2008 unico modifica l’art. 25<br />
– septies del d.lvo n. 231/2001<br />
nel modo seguente:<br />
- a) per quanto riguarda l’ipotesi<br />
di reato di cui all’art. 589<br />
c.p, ovvero di omicidio colposo<br />
commesso con violazione<br />
dell’art. 55, comma secondo del
testo unico (relativo alle aziende<br />
che svolgano le attività pericolose<br />
consistenti nelle aziende<br />
industriali descritte nell’articolo<br />
2 del d.lvo 17/8/1999 n. 334<br />
soggette all’obbligo di notifica<br />
o di rapporto, nelle centrali termoelettriche,<br />
negli impianti o installazioni<br />
previste dagli articoli<br />
7, 28 e 33 del d.lvo 19/3/1995 n.<br />
230, nelle aziende per la fabbricazione<br />
ed il deposito separato<br />
di esplosivi, poveri e munizioni,<br />
nelle industrie estrattive con oltre<br />
50 lavoratori, nelle strutture<br />
di ricovero e cura pubbliche e<br />
private con oltre 50 lavoratori)<br />
che punisce (con l’arresto da<br />
sei mesi a un anno e sei mesi)<br />
il datore di lavoro che omette la<br />
valutazione dei rischi e l’adozione<br />
del documento di valutazione<br />
previsto dall’art. 17, comma<br />
primo lettera a), ovvero che lo<br />
Problemi della sicurezza<br />
adotta in assenza degli elementi<br />
di cui alle lettere a), b), d) e f)<br />
dell’art. 28 e dalle lettere q) e<br />
z) dell’art. 18 o che non provvede<br />
alla nomina del responsabile<br />
del servizio di prevenzione e di<br />
protezione ai sensi dell’art. 17,<br />
comma 1 lettera b), salvo il caso<br />
previsto dall’art. 34 (consistente<br />
nello svolgimento diretto da parte<br />
del datore di lavoro dei compiti<br />
di protezione e di prevenzione<br />
dai rischi) è prevista per<br />
l’ente la sanzione pecuniaria in<br />
misura pari a 1.000 quote (l’importo<br />
di una quota è fissato dal<br />
giudice in base alle condizioni<br />
economiche dell’ente e l’importo<br />
di una quota va da un minimo<br />
di euro 258 ad un massimo di<br />
euro 1,549 secondo quanto stabilito<br />
dagli articoli 10 e 11 del<br />
d.lvo n. 231/2001). Nel caso di<br />
condanna per il predetto delitto<br />
l’amministratore<br />
si applicano all’ente le sanzioni<br />
interdittive previste dall’articolo<br />
9, comma secondo, del d.lvo n.<br />
231/2001 (e consistenti nell’interdizione<br />
dall’esercizio dell’attività<br />
nella sospensione o nella<br />
revoca delle autorizzazioni,<br />
delle licenze o delle concessioni<br />
funzionali alla commissione<br />
dell’illecito, nel divieto di contrattare<br />
con la pubblica amministrazione,<br />
nell’esclusione da<br />
finanziamenti o da agevolazioni<br />
e l’eventuale revoca di quelli già<br />
concessi, nel divieto di pubblicazione<br />
di beni o servizi) per una<br />
durata non inferiore a tre mesi e<br />
non superiore ad un anno;<br />
- b) per quanto riguarda l’ipotesi<br />
di reato del delitto previsto<br />
dall’art. 589 c.p. (omicidio<br />
colposo sanzionato nel caso di<br />
violazione delle norme sulla<br />
prevenzione degli infortuni sul<br />
33
lavoro la pena della reclusione<br />
va da due a cinque anni, mentre<br />
nel caso di morte di più persone<br />
e di lesioni di una o più persone<br />
si applica la pena che dovrebbe<br />
infliggersi per la più grave delle<br />
violazioni commesse aumentata<br />
fino al triplo, ma la pena non<br />
può superare gli anni dodici),<br />
vale a dire di omicidio colposo<br />
commesso con la violazione<br />
delle norme antinfortunistiche e<br />
sulla tutela dell’igiene e della salute<br />
sul lavoro si applica all’ente<br />
una sanzione pecuniaria non inferiore<br />
a 250 quote e non superiore<br />
a 500 quote. Nel caso di<br />
condanna per il predetto delitto<br />
si applicano all’ente le sanzioni<br />
interdittive previste dall’articolo<br />
9, comma secondo, del d.lvo n.<br />
34<br />
Problemi della sicurezza<br />
231/2001 per una durata non inferiore<br />
a tre mesi e non superiore<br />
ad un anno;<br />
- c) per quanto riguarda l’ipotesi<br />
del delitto previsto dall’art. 590,<br />
terzo comma, c.p. (lesioni colpose<br />
commesse con violazione<br />
della normativa per la prevenzione<br />
degli infortuni su lavoro<br />
e la cui pena per le lesioni gravi<br />
è della reclusione da tre mesi<br />
a un anno o della multa da euro<br />
500 a euro 2.000 e la pena<br />
per le lesioni gravissime è della<br />
reclusione da uno a tre anni)<br />
commesso con violazione delle<br />
norme antinfortunistiche e sulla<br />
tutela dell’igiene e della salute<br />
sul lavoro si applica all’ente una<br />
sanzione pecuniaria non superiore<br />
a 250 quote. Nel caso di<br />
Palazzo Reale di Milano visto dal tetto del Duomo di Milano<br />
l’amministratore<br />
condanna per il predetto delitto<br />
si applicano all’ente le sanzioni<br />
interdittive previste dall’articolo<br />
9, comma secondo, del d.lvo n.<br />
231/2001 per una durata non<br />
superiore a sei mesi.<br />
Sempre al fine di rendere la<br />
nuova disciplina meno affittiva<br />
e maggiormente preventiva<br />
delle violazioni della sicurezza<br />
del lavoro il testo unico sulla<br />
sicurezza del lavoro prevede due<br />
ipotesi premiali.<br />
La prima è quella contemplata<br />
dall’art. 302 che prevede la<br />
definizione delle contravvenzioni<br />
punite con la sola pena<br />
dell’arresto. In tali casi l’imputato<br />
può chiedere al giudice di<br />
sostituire la pena da irrogare per<br />
le contravvenzioni punite con<br />
la sola pena dell’arresto con il<br />
pagamento di una somma non<br />
inferiore a 8.000 euro e non<br />
superiore a 24.000 euro a condizione<br />
di avere previamente verificato<br />
l’eliminazione di tutte le<br />
irregolarità, delle fonti di rischio<br />
e delle eventuali conseguenze<br />
dannose del reato.<br />
Tale definizione agevolata non<br />
è consentita;<br />
- quando la violazione abbia<br />
avuto un contributo causale nel<br />
verificarsi di un infortunio sul<br />
lavoro;<br />
- quando il fatto è stato commesso<br />
da un soggetto che abbia già<br />
riportato una condanna definitiva<br />
per la violazione delle norme<br />
relative alla prevenzione degli<br />
infortuni sul lavoro, ovvero per i<br />
reati di cui agli articoli 589 e 590<br />
del codice penale limitatamente<br />
all’ipotesi di violazione delle<br />
norme relative alla prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro:<br />
Qualora il giudice consenta la<br />
sostituzione della pena dell’arresto<br />
con quella pecuniaria il<br />
reato si estingue decorsi tre anni<br />
dal passaggio in giudicato della
sentenza, senza che l’imputato<br />
abbia commesso ulteriori reati in<br />
materia di salute e di sicurezza<br />
sul lavoro e di quelli previsti dagli<br />
articoli 589 e 590 del codice<br />
penale limitatamente all’ipotesi<br />
di violazione delle norme relative<br />
alla prevenzione degli infortuni<br />
sul lavoro.<br />
L’impostazione dottrinaria<br />
di tale norma ricalca l’istituto<br />
dell’oblazione nelle contravvenzioni<br />
con pene alternative previsto<br />
dall’art. 162 bis c.p. per<br />
il quale il contravventore può<br />
essere ammesso a pagare, prima<br />
dell’apertura del dibattimento,<br />
ovvero del decreto di condanna,<br />
una somma corrispondente alla<br />
metà del massimo dell’ammenda<br />
stabilita dalla legge per la<br />
contravvenzione commessa oltre<br />
le spese del procedimento. Una<br />
volta che l’imputato venga am-<br />
Problemi della sicurezza<br />
messo dal giudice all’oblazione<br />
il pagamento di tale somma<br />
estingue il reato Per essere ammesso<br />
all’oblazione l’imputato<br />
deve provare di avere rimosso le<br />
conseguenze dannose o pericolose<br />
del reato eliminabili da parte<br />
del contravventore e quest’ultimo<br />
non deve essere recidivo<br />
nel reato (ovvero non deve ricadere<br />
nei casi previsti dall’art. 99,<br />
dall’art. 104 o dall’art. 105 del<br />
codice penale).<br />
La seconda è quella prevista<br />
dall’art. 303 che contiene una<br />
circostanza attenuante che non<br />
si applica nei casi di definizione<br />
del reato prevista dall’art. 302.<br />
Infatti è stabilito che il soggetto<br />
il quale commetta i reati contravvenzionali<br />
del testo unico<br />
sulla sicurezza del lavoro puniti<br />
con la pena dell’arresto, anche<br />
in via alternativa, il quale, en-<br />
l’amministratore<br />
tro i termini previsti dall’art.<br />
491 del codice di procedura penale,<br />
si adopera concretamente<br />
per la rimozione delle irregolarità<br />
riscontrate dagli organi<br />
di vigilanza e delle eventuali<br />
conseguenze dannose del reato<br />
ottiene la riduzione della pena<br />
fino ad un terzo. L’art. 491 del<br />
codice di procedura penale disciplina<br />
le questioni preliminari<br />
del processo che devono essere<br />
proposte al giudice, a pena di<br />
decadenza, subito dopo che il<br />
giudice abbia compiuto per la<br />
prima vola l’accertamento della<br />
costituzione delle parti e sono<br />
decise immediatamente. Entro<br />
tale termine temporale l’imputato,<br />
al fine di ottenere lo sconto<br />
di un terzo della pena, dovrà<br />
dimostrare al giudice di avere<br />
rimosso e le irregolarità e di<br />
avere eliminato le conseguenze<br />
35
danno se del reato. Tale termine<br />
è assai rigoroso e perentorio se<br />
confrontato con quello previsto<br />
per presentare l’istanza di oblazione,<br />
prevista dall’art. 162 bis<br />
c.p., la cui proposizione è consentita<br />
sino all’inizio della discussione<br />
finale de dibattimento.<br />
La ragione di tale differenza di<br />
disciplina processuale è che i<br />
reati previsti dall’art. 303 hanno<br />
una sanzione penale più rigorosa<br />
rispetto a quella prevista nelle<br />
contravvenzioni punite con la<br />
pena alternativa dell’arresto o<br />
dell’ammenda.<br />
Occorrerà notare che tale regime<br />
premiale coesiste con i riti<br />
alternativi al dibattimento penale<br />
previsti dal vigente codice di<br />
procedura penale ovvero:<br />
- il giudizio abbreviato, disciplinato<br />
dagli articoli da 438 a 443<br />
del codice di procedura penale<br />
36<br />
Problemi della sicurezza<br />
nel quale l’imputato, a fronte<br />
della riduzione secca di un terzo<br />
della pena edittale prevista per<br />
il reato contestatogli, chiede di<br />
essere giudicato allo stato degli<br />
atti di indagine, ovvero con una<br />
richiesta di integrazione probatoria,<br />
dal giudice e rinuncia allo<br />
svolgimento del dibattimento ordinario;<br />
- l’applicazione della pena su richiesta,<br />
disciplinata dall’art. 444<br />
del codice di procedura penale,<br />
con la quale l’imputato ed il<br />
pubblico ministero concordano<br />
una pena, ridotta fino ad un terzo<br />
rispetto alla pena edittale prevista<br />
per il reato contestato, e la<br />
sottopongono al giudice che se<br />
l’accetta definisce con sentenza<br />
il giudizio, senza procedere al<br />
dibattimento ordinario, applicando<br />
all’imputato la predetta<br />
pena concordata.<br />
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- Le modifiche introdotte dal<br />
d.lvo n. 106/2009.<br />
Il d.lvo n. 106/2009 abroga gli<br />
articoli 302 e 303 del d.lvo n.<br />
81/2008 e ridisegna la disciplina<br />
nel modo seguente.<br />
E’previsto un nuovo articolo 302<br />
che stabilisce la definizione delle<br />
contravvenzioni punite con<br />
la sola pena dell’arresto, per il<br />
quale il giudice può, su richiesta<br />
dell’imputato, sostituire la pena<br />
irrogata nel limite di dodici mesi<br />
con il pagamento di una somma<br />
determinata secondo i criteri di<br />
ragguaglio previsti dall’art. 135<br />
del codice penale (pari ad euro<br />
38 per ogni giorno di arresto<br />
irrogato). Tale sostituzione può<br />
avvenire solo quando l’imputato<br />
abbia eliminato tutte le fonti di<br />
rischio e le conseguenze dannose<br />
del reato ed in ogni caso<br />
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la sanzione non può essere comunque<br />
inferiore a euro 2.000.<br />
Detta sostituzione non è ammessa<br />
quando il reato ha avuto un<br />
contributo causale nel verificarsi<br />
di un infortunio sul lavoro da cui<br />
sia derivata la morte ovvero una<br />
lesione personale che abbia comportato<br />
l’incapacità di attendere<br />
alle ordinarie occupazioni per<br />
un periodo superiore a quaranta<br />
giorni.<br />
Il reato si estingue, decorsi tre<br />
anni dal passaggio in giudicato<br />
della sentenza che ha operato la<br />
sostituzione, a condizione che<br />
l’imputato non abbia commesso<br />
ulteriori reati previsti dall’art.<br />
589, secondo comma, c.p. (omicidi<br />
colposi commessi con violazione<br />
delle norme di prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro) e<br />
dall’art. 590, terzo comma, c.p.<br />
(infortuni commessi con violazione<br />
delle norme di prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro).<br />
Anche in questo caso viene premiata<br />
l’avvenuta regolarizzazione<br />
delle situazioni pericolose in<br />
fase dibattimentale su richiesta<br />
dell’imputato al giudice, con<br />
l’esclusione dei casi più gravi<br />
che impediscono l’eliminazione<br />
o la rimozione delle cause lesive<br />
o pericolose del reato.<br />
- L’estinzione agevolata degli<br />
illeciti amministrativi a seguito<br />
di regolarizzazione ed il potere<br />
di disposizione.<br />
Sempre al fine di ottenere l’effettiva<br />
messa in sicurezza delle<br />
situazioni pericolose il d.lvo n.<br />
106/2009 prevede le seguenti<br />
norme.<br />
L’art. 301 bis per il quale, in<br />
tutti i casi di inosservanza degli<br />
obblighi puniti con sanzione<br />
pecuniaria amministrativa,<br />
il trasgressore, al fine di estinguere<br />
l’illecito amministrativo,<br />
Problemi della sicurezza<br />
è ammesso al pagamento di una<br />
somma pari alla misura minima<br />
prevista dalla legge qualora<br />
provveda a regolarizzare la<br />
propria posizione non oltre il<br />
termine assegnato dall’organo di<br />
vigilanza mediante il verbale di<br />
primo accesso ispettivo.<br />
L’art. 302 – bis afferma che gli<br />
organi di vigilanza impartiscono<br />
disposizioni esecutive ai fini<br />
dell’applicazione delle norme<br />
tecniche e della buona prassi,<br />
laddove volontariamente adottate<br />
dal datore di lavoro e da questi<br />
espressamente richiamate in<br />
sede ispettiva, qualora ne riscontrino<br />
la non corretta adozione e<br />
salvo che il fatto non costituisca<br />
reato. Avverso tali prescrizioni<br />
è ammesso il ricorso gerarchico,<br />
entro trenta giorni, con eventuale<br />
richiesta di sospensione dell’esecutività,<br />
all’autorità gerarchicamente<br />
sovraordinata.<br />
Tale prescrizione è un ordine legalmente<br />
dato dall’Autorità per<br />
ragioni di sicurezza pubblica o<br />
d’igiene e la sua trasgressione è<br />
punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.<br />
con l’arresto fino a tre mesi o<br />
con l’ammenda fino ad euro 206.<br />
Il sistema della disposizione poi<br />
è espressamente vietato nella<br />
materia penale delle contravvenzioni<br />
sul lavoro dall’art. 25 del<br />
d.lvo n. 758/1994 che afferma:<br />
“per le contravvenzioni non si<br />
applicano le norme vigenti in<br />
materia di diffida e di disposizione”.<br />
Notasi che l’art. 1 della legge<br />
n. 317 del 21/6/1986 (attuazione<br />
della direttiva n. 83/189/CEE<br />
relativa alla procedura d’informazione<br />
nel settore delle norme<br />
e delle regolamentazioni definisce:<br />
- “norma: una specifica tecnica<br />
approvata da un organismo riconosciuti<br />
ed abilitato ad emanare<br />
atti di normalizzazione, la cui<br />
l’amministratore<br />
osservanza non sia obbligatoria<br />
ed appartenente ad una delle<br />
categorie: norme internazionali,<br />
norme europee, norme nazionali.”<br />
- “regola tecnica: una delle specifiche<br />
tecniche o uno degli altri<br />
requisiti la cui osservanza è obbligatoria<br />
per la commercializzazione<br />
o l’utilizzazione di un<br />
prodotto sul territorio nazionale<br />
e le disposizioni legislative, regolamentari<br />
ed amministrative<br />
degli Stati membri intese a vietare<br />
la fabbricazione, la commercializzazione<br />
o l’utilizzazione di<br />
un prodotto.<br />
L ‘art. 69, primo comma lettera<br />
a), del d.lvo n. 81/2008 (novellato<br />
dal d.lvo n. 106/2009)<br />
definisce attrezzatura di lavoro:<br />
“qualsiasi macchina, apparecchio,<br />
utensile o impianto, inteso<br />
come il complesso di macchine,<br />
attrezzature e componenti necessari<br />
all’attuazione di un processo<br />
produttivo, destinato ad essere<br />
usato durante il lavoro.”<br />
L’art. 71, primo comma, del<br />
d.lvo n. 81/2008 afferma che il<br />
datore di lavoro mette a disposizione<br />
dei lavoratori attrezzature<br />
conformi ai requisiti previsti<br />
dall’art. 70, idonee ai fini della<br />
salute e sicurezza e adeguate al<br />
lavoro da svolgere o adattate<br />
a tali scopi che devono essere<br />
utilizzate conformemente alle<br />
disposizioni legislative id recepimento<br />
delle direttive comunitarie.<br />
L’innovazione contemplata<br />
dall’art. 302 bis è di rendere immediatamente<br />
cogenti le norme<br />
di buona tecnica in materia di<br />
apparecchiature e di sicurezza<br />
sul lavoro e di tutela del lavoratore<br />
e precipuamente quelle contemplate<br />
a titolo esemplificativo<br />
dai seguenti testi normativi che<br />
hanno attuato nel nostro ordinamento<br />
direttive europee:<br />
37
- 1) il decreto emanato il<br />
26/10/2005 dal Ministero delle<br />
attività produttive (pubblicato<br />
nella GU n. 265 del 14/11/2005)<br />
che riguarda il miglioramento<br />
della sicurezza degli ascensori<br />
installati negli edifici i civili<br />
precedentemente alla data di<br />
entrata in vigore della direttiva<br />
95/16/CE. Il decreto impone di<br />
adeguare tali impianti, sia pure<br />
attraverso lo scaglionamento<br />
temporale dei lavori, descritto<br />
all’articolo 2, a secondo del grado<br />
di pericolosità dei rischi accertati,<br />
alla norma europea UNI EN 81-<br />
80 contenente l’elenco dei 74<br />
rischi maggiormente ricorrenti;<br />
- 2) il decreto del 16/1/2006<br />
(pubblicato sulla GU n. 27 del<br />
2/2/2006), del medesimo Ministero<br />
che recepisce nel nostro<br />
ordinamento la predetta norma<br />
UNI EN 81- 80 con la conseguenza<br />
giuridica di rendere immediatamente<br />
obbligatoria la sua<br />
adozione al fine di garantire la<br />
pubblica incolumità;<br />
- 3) il decreto del Ministro dello<br />
Sviluppo Economico n. 108/2009<br />
del 23/7/2009 (pubblicato su GU<br />
38<br />
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Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano<br />
Problemi della sicurezza<br />
n. 189 del 17/8/2009) relativo<br />
all’adeguamento degli ascensori<br />
esistenti alla norma Uni En 81 -<br />
80 ed è rivolto a tutte le categorie<br />
professionali interessate, a vario<br />
titolo, all’adeguamento allo stesso<br />
livello di sicurezza tutti gli<br />
ascensori in esercizio in Italia<br />
attesa la vetustà di una parte rilevante<br />
dei medesimi;<br />
- 4) il dpr n. 246/1993, che ha<br />
recepito la direttiva n. 89/106/<br />
CEE, in materia di materiali di<br />
costruzione, ovvero di qualsiasi<br />
prodotto fabbricato al fine di<br />
essere permanentemente incorporato<br />
in opere di costruzione;<br />
- 5) la legge n. 791/1977, la quale<br />
ha recepito la direttiva 73/23/<br />
CEE che si applica al materiale<br />
elettrico destinato ad essere utilizzato<br />
a bassa tensione fra 50 e<br />
1000 Volt in corrente alternata e<br />
fra i 75 e 1500 volt in corrente<br />
continua;<br />
- 6) il dpr n. 126/1998, che<br />
ha recepito la direttiva 94/9/CE<br />
relativa al materiale destinato<br />
ad essere utilizzato in atmosfera<br />
esplosiva ed agli apparecchi ed<br />
ai sistemi di protezione;<br />
- 7) il d.lvo n. 93/2000, che ha<br />
recepito la direttiva 97/23/CE<br />
relativa alle attrezzature a pressione<br />
massima ammissibile PS<br />
superiore a 0,5 bar;<br />
- 8) il dpr n. 459/1996, il quale<br />
ha recepito la direttiva macchine<br />
89/392/CEE e che si applica alle<br />
macchine ed ai componenti di<br />
sicurezza che sono immessi speratamene<br />
sul mercato;<br />
- 9) il d.lvo n. 194/2007, il quale<br />
ha recepito la direttiva 2004/108/<br />
Ce che disciplina la compatibilità<br />
elettromagnetica delle apparecchiature<br />
e si applica ad ogni<br />
apparecchio o impianto fisso<br />
destinato all’utente finale e che<br />
può generale perturbazioni elettromagnetiche<br />
o il cui funzionamento<br />
può subire gli effetti di<br />
tali perturbazioni;<br />
- 10) il d.lvo n. 31/2001, il quale<br />
ha recepito la direttiva 98/83/Ce<br />
relativa alla qualità delle acque<br />
destinate al consumo umano, che<br />
disciplina la qualità delle acque e<br />
la protegge dagli effetti negativi<br />
derivanti dalla loro contaminazione<br />
e ne garantisce la salubrità<br />
e la pulizia.<br />
Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro<br />
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• SALE MARINO STRADE SICURE<br />
l’amministratore
e<br />
RIPARTITORI<br />
Brevi ragionamenti ….termotecnici<br />
sugli interventi di risparmio<br />
energetico negli edifici abitativi<br />
esistenti: i ripartitori dei costi<br />
di riscaldamento, applicabili<br />
ai singoli radiatori, danno una<br />
valutazione di carattere ponderale<br />
e non assoluta del servizio.<br />
L’adozione negli edifici<br />
pre -esistenti, non dovrebbe essere<br />
imposta per …decreto…<br />
solo l’Assemblea Condominiale,<br />
dopo avere disposto interventi<br />
propedeutici di miglioria passiva<br />
sull’involucro, sulla base di<br />
specifica analisi costi – benefici<br />
e di particolare propensione<br />
fiduciaria dei singoli, dovrebbe<br />
stabilire di propendere per<br />
il della ripartizione<br />
strumentale anziché quella vigente<br />
amministrativa.<br />
Comfort ed efficienza<br />
energetica<br />
Il riscaldamento degli edifici consiste<br />
nella predisposizione di un<br />
sistema (edilizio) - tecnologico,<br />
capace di somministrare calore<br />
negli ambienti per portarli alla<br />
temperatura voluta, al fine di mantenere<br />
negli stessi un complesso<br />
di comodità e agi materiali. Per<br />
soddisfare queste vitali esigenze,<br />
l’uomo o meglio la civiltà,<br />
da sempre, paga un prezzo che<br />
Problemi della sicurezza<br />
RIPARTITORI – COMFORT<br />
ED EFFICIENZA ENERGETICA<br />
NEGLI EDIFICI ESISTENTI<br />
Antonio De Marco<br />
consiste nel consumo di risorse e<br />
contaminazione ambientale, e cerca<br />
un compromesso tra comfort<br />
ed efficienza. Nelle abitazioni più<br />
primitive il per cottura e<br />
riscaldamento si trovava al centro<br />
del pavimento del locale, mentre<br />
il fumo fuoriusciva attraverso<br />
un buco aperto nella copertura,<br />
protetto contro la pioggia. La posizione<br />
centrale del camino non<br />
fu comunque ritenuta idonea. Fu<br />
probabilmente nei climi relativamente<br />
miti dell’Europa meridionale,<br />
e segnatamente in Italia, che<br />
il fuoco si spostò dal centro della<br />
stanza alla parete in pietra più<br />
lontana, che pur presentando maggiori<br />
dispersioni, garantiva maggiore<br />
comfort; sopra la fiamma<br />
fu praticato un foro, e quindi un<br />
condotto nella parete, che permetteva<br />
l’uscita del fumo. In questa<br />
posizione, il fuoco da legna, riscaldava<br />
per irraggiamento e convezione<br />
l’aria dell’ambiente occupato<br />
e per conduzione le pareti<br />
che assorbivano calore e quindi,<br />
per inerzia termica, continuavano<br />
ad emanarlo a lungo anche dopo<br />
che il fuoco era spento. Molto<br />
opportunamente, la ricerca e la<br />
legislazione attuali – sulla scorta<br />
delle ben note problematiche<br />
planetarie – perseguono obiettivi<br />
di maggiore efficienza energetica:<br />
non bisogna però dimenticare che<br />
lo scopo primario del sistema edificio<br />
– impianto è quello di soddi-<br />
l’amministratore<br />
sfare le esigenze di vivibilità degli<br />
ambienti. Le attenzioni devono<br />
essere quindi rivolte verso interventi<br />
che effettivamente possono<br />
tutte le condizioni<br />
in particolare efficienza e comfort.<br />
Per raggiungere gli obiettivi non<br />
bastano declaratorie generalizzate,<br />
ma occorre il singolo<br />
sistema edificio- impianto,<br />
perché altrimenti, paradossalmente,<br />
per …..risparmiare ….. si può<br />
anche convenire di …spegnere gli<br />
impianti. C’è poco da reclamare<br />
che … bisogna creare una certa<br />
…. coscienza, perché la civiltà ha<br />
bisogno del comfort e da sempre<br />
lo insegue.<br />
Gli interventi innovativi<br />
devono essere coordinati con<br />
il comportamento termo –<br />
dinamico dell’edificio<br />
Purtroppo molte volte gli <br />
indicati, come ad esempio<br />
l’applicazione di <br />
sui singoli radiatori che per molti<br />
rappresenterebbero <br />
non collimano pienamente<br />
con le caratteristiche dell’edificio<br />
e quindi non sempre sortiscono<br />
effetti positivi. Il vero risparmio<br />
si ottiene abbattendo gli sprechi<br />
che pure nell’ambito abitativo<br />
sono rilevanti. Esaminiamo ciò<br />
che avviene allorché un ambiente,<br />
inizialmente alla stessa temperatura<br />
dell’aria esterna, viene<br />
riscaldato da una sorgente (ra-<br />
39
diatori, pannelli, ecc…), posta al<br />
suo interno, che eroga calore in<br />
modo costante. La temperatura<br />
dell’aria all’interno del locale và<br />
gradatamente aumentando e, in<br />
un primo tempo, definito primo<br />
periodo di avviamento, le pareti<br />
che costituiscono l’involucro del<br />
locale, assorbono calore solo per<br />
riscaldare progressivamente (ma<br />
in modo apprezzabile) i loro vari<br />
strati dall’interno verso l’esterno.<br />
Quando la temperatura della faccia<br />
esterna di una parete, comincia<br />
a diventare maggiore della temperatura<br />
esterna, inizia il secondo<br />
periodo di avviamento e le pareti,<br />
oltre ad immagazzinare una parte<br />
del calore a loro ceduto dall’ambiente<br />
interno, iniziano a trasmettere<br />
calore all’esterno. La parte di<br />
calore cosi trasmesso (kcal / h o<br />
W) aumenta all’aumentare della<br />
temperatura interna del locale<br />
fino a che si arriva al momento<br />
in cui il calore trasmesso dalle<br />
pareti all’esterno uguaglia quello<br />
fornito dalle sorgenti installate<br />
40<br />
Problemi della sicurezza<br />
all’interno del locale. Da questo<br />
momento, le temperature dei vari<br />
punti dell’ambiente e delle pareti<br />
rimangono invariate nel tempo<br />
e inizia la cosiddetta fase di regime.<br />
Bisogna precisare che per<br />
tutta la fase di avviamento (primo<br />
periodo e secondo periodo) il calore<br />
fornito, oltre a riscaldare le<br />
pareti, va ad aumentare anche la<br />
temperatura di tutti i corpi <br />
dai radiatori come ad esempio<br />
mobili, suppellettili, tappeti, aria<br />
di rinnovo, ecc… Dato che il riscaldamento<br />
funziona per 14 ore<br />
al giorno, se le pareti non hanno<br />
adeguata , queste si riscaldano<br />
superficialmente e si raffreddano<br />
subitaneamente dopo lo<br />
spegnimento dell’impianto. Evidentemente,<br />
ogni sistema è soggetto ad un<br />
particolare equilibrio termico e<br />
quando l’inerzia è relativamente<br />
bassa la chiusura di erogazione<br />
di calore in un locale e/o appartamento<br />
può creare squilibrio del<br />
regime termico complessivo.<br />
l’amministratore<br />
La temperatura di parete<br />
deve essere compatibile con il<br />
benessere degli occupanti<br />
Non bisogna neanche trascurare<br />
l’importanza della <br />
di parete che può essere raggiunta<br />
a regime, perché le condizioni<br />
di benessere dipendono molto da<br />
questo fattore.<br />
Pur escludendo temperature basse<br />
e quindi formazione di muffe e<br />
condense superficiali, che generalmente<br />
si formano quando la<br />
temperatura di parete è compresa<br />
tra 16 ° C e 14 °C, si deve riportare<br />
che temperature di parete<br />
intorno a 17°C – 18°C, costituiscono<br />
discomfort in quanto contribuiscono<br />
al ristabilimento di bassa<br />
temperatura operante che, assieme<br />
al valore di umidità (o di secchezza)<br />
dell’aria ambiente, è il vero<br />
indice di benessere delle persone<br />
in un ambiente riscaldato.<br />
E’chiaro che alcune <br />
impiantistiche, come a esempio<br />
la sostituzione del generatore<br />
di calore, l’installazione di nuo
ve pompe, valvole termostatiche,<br />
adeguamento camino, ecc.. hanno<br />
positive implicazioni, mentre altri<br />
interventi devono essere necessariamente<br />
coniugati e coordinati<br />
con il contesto del preesistente<br />
sistema – edificio impianto, perché<br />
altrimenti si rischia di fare<br />
interventi illusori e spese a vuoto.<br />
Ad esempio, può essere pleonastico<br />
ritenere di perseguire risultato<br />
di risparmio in un edificio<br />
che presenta pareti termicamente<br />
, attraverso la installazione<br />
di ripartitori per le spese<br />
di riscaldamento tra condomini,<br />
senza preventivo intervento di<br />
miglioria della resistenza e della<br />
inerzia termica del volume edilizio<br />
riscaldato.<br />
I ripartitori non incidono nel<br />
calcolo del miglioramento<br />
dell’indice di prestazione<br />
energetica Ep<br />
I parametri che concorrono al<br />
miglioramento della prestazione<br />
energetica di un sistema edificio-<br />
impianto sono il coefficiente<br />
globale di trasmissione termica<br />
dell’involucro HT, ed il rendimento<br />
globale medio stagionale ηg. Il<br />
coefficiente HT dipende dalla resistenza<br />
(o trasmittanza) termica<br />
delle pareti e dalle superfici delle<br />
stesse, mentre il rendimento ηg è<br />
dato dal prodotto tra il rendimento<br />
di generazione, di distribuzione,<br />
termoregolazione ed emissione.<br />
Tutti questi parametri sono migliorabili<br />
ma non comprendono<br />
un .<br />
Sostengono alcuni che l’installazione<br />
di tali dispositivi dovrebbe<br />
incentivare i singoli condomini a<br />
i corpi scaldanti<br />
sulla base di proprie esigenze,<br />
Problemi della sicurezza<br />
ottenendo cosi singolo riscontro<br />
economico; gli assertori di questa<br />
“tesi”, dimenticano comunque<br />
che la funzione di termoregolazione<br />
locale viene già svolta<br />
dalle valvole termostatiche che<br />
pure vengono installate (vedasi<br />
interventi soggetti a detrazione<br />
fiscale 55%) in concomitanza con<br />
la sostituzione del generatore di<br />
calore. Le valvole termostatiche<br />
infatti, regolano automaticamente<br />
l’emissione del calore del radiatore<br />
su cui sono installate, aprendo<br />
o chiudendo la portata dell’acqua<br />
attraverso il radiatore stesso.<br />
Mentre è abbastanza attendibile<br />
ritenere che attraverso le suddette<br />
valvole, possa ottenersi una riduzione<br />
dei consumi intorno al 5%,<br />
appare ininfluente l’incidenza dei<br />
ripartitori sull’indice di prestazione<br />
energetica Ep, calcolato secondo<br />
l’algoritmo di norma come<br />
sopra indicato.<br />
La legislazione pregressa in<br />
materia di <br />
è riferita a nuove costruzioni<br />
E’pur vero che nella legislazione<br />
pregressa in materia di risparmio<br />
energetico, è già previsto l’intervento<br />
di <br />
mediante installazione di per singolo appartamento,<br />
ma chi ha vissuto<br />
le vicissitudini legislative, normative,<br />
sa bene che l’intervento è<br />
auspicabile ed è fattibile nei casi<br />
di nuove costruzioni e/o in caso<br />
di ristrutturazione complessiva<br />
edilizia ed impiantistica, mentre<br />
per gli edifici – impianti esistenti<br />
dove si realizza solo sostituzione<br />
del generatore (che già comporta<br />
effettivi benefici), pur associata a<br />
messa a punto dell’impianto (valvole<br />
termostatiche, pompe con<br />
inverter, ecc..) la installazione<br />
l’amministratore<br />
dei non è possibile e<br />
quella dei ripartitori presenta problematiche<br />
tecniche che devono<br />
essere analizzate caso per caso, e<br />
non è sempre di sicuro vantaggio.<br />
Quindi non si comprende la generica<br />
prescrizione a favore della<br />
, e tanto meno<br />
quella riferita ai .<br />
negli edifici esistenti, che purtroppo<br />
non hanno termica,<br />
anzi spesso sono un .<br />
Condizioni, impedimenti e<br />
limiti installativi dei ripartitori<br />
I dispositivi di cui trattasi danno<br />
una valutazione di carattere ponderale<br />
e non assoluta del servizio;<br />
la loro installazione non è sempre<br />
fattibile e conveniente: bisogna<br />
analizzare le specifiche situazioni,<br />
ovvero, caso per caso. Essi<br />
presentano lo svantaggio di poter<br />
essere facilmente manomessi, dato<br />
che la sonda interna, per ovvie<br />
ragioni di montaggio, è accessibile<br />
al singolo che con semplici<br />
artifici, può modificare a suo<br />
vantaggio la risposta. Evenienza<br />
questa, che può diventare invitante<br />
negli appartamenti <br />
rispetto agli appartamenti estremi<br />
e/o di confine per le dispersioni<br />
termiche: appartamenti con più<br />
pareti attestate verso l’esterno,<br />
appartamenti sovrastanti a piani<br />
scantinati o sovrastanti a sottotetti,<br />
ecc…. che pure, garantendo le<br />
temperature di norma, contribuiscono<br />
a stabilire il regime termico<br />
generale. Inoltre, se l’edificio non<br />
è adeguatamente dal<br />
punto di vista termico, e si presenta<br />
con l’andamento<br />
(spegnimento – accensione)<br />
dell’impianto, possono assumere<br />
rilevanza altre adduzioni interne<br />
di calore (computer, forni cucine,<br />
ecc…), oltre a quelle provenienti<br />
41
dai corpi scaldanti; tali adduzioni<br />
hanno diverso effetto a secondo<br />
che il locale sia grande o piccolo<br />
oppure sia vuoto o pieno di mobili,<br />
arredi, apparati elettrici – elettronici,<br />
oppure vi siano nicchie,<br />
ecc… e possono portare cosi ad<br />
una sovrastima del calore erogato.<br />
Condizione essenziale per un uso<br />
corretto dei riparatori dei costi<br />
di riscaldamento è che vengano<br />
installati su sistemi edificio – impianto<br />
che sia rispondente allo<br />
stato dell’arte: ovvero il sistema<br />
edificio – impianto preesistente<br />
deve possedere i requisiti delle<br />
norme attuali; nella realtà è ben<br />
noto lo stato edilizio ed impiantistico,<br />
che ad esempio presenta<br />
obsolete, anormali condizioni<br />
della coibentazione della rete di<br />
distribuzione, dello stato interno<br />
delle tubazioni, di trattamento acqua<br />
ecc….<br />
<br />
P roofesssioone<br />
SSicurrezzza<br />
022.92.11.<br />
.31.54<br />
COONSULLENZA<br />
GGRATUUITA<br />
AGLLI<br />
AMMMINISTRRATORI<br />
AASSOCIAATI<br />
AD<br />
42<br />
ANAACI<br />
Problemi della sicurezza<br />
Influenze esterne causate da<br />
campi elettromagnetici, elettrostatici<br />
e magnetici<br />
L’ubicazione deve essere preventivamente<br />
analizzata perché i ripartitori<br />
possono produrre errori<br />
di risposta a causa di influenze<br />
esterne prodotte da campi magnetici<br />
alternati a frequenza di 50 Hz<br />
(vicinanza a linee elettriche aeree,<br />
cabine elettriche nel volume edilizio<br />
condominiale, apparati elettrici<br />
di potenza, avviamento motori<br />
di potenza, compressori, gruppi<br />
frigoriferi, fulminazioni in vicinanza,<br />
ecc.), radiazioni elettromagnetiche<br />
a frequenze commerciali<br />
tra 100 kHz e 160 MHz (stazioni<br />
radio, comunicazioni, ecc..),<br />
campi magnetici continui (linee<br />
elettriche tranviarie – ferroviarie,<br />
campi magnetici permanenti per<br />
presenza di laboratori, ecc..), scariche<br />
elettrostatiche (presenza di<br />
condensatori di potenza), sovratensioni<br />
di rete o trasversali.<br />
Interventi che non dovrebbero<br />
essere imposti per …decreto<br />
Per concludere si esprime che<br />
l’installazione dei riparatori in un<br />
sistema edificio – impianto preesistente,<br />
comporta implicazioni<br />
comportamentali, analisi di molte<br />
problematiche tecniche e una particolare<br />
fiduciaria predisposizione<br />
condominiale: l’adozione non<br />
dovrebbe essere imposta per …<br />
decreto… solo l’Assemblea Condominiale,<br />
dopo avere disposto interventi<br />
propedeutici di miglioria<br />
passiva sull’involucro, sulla base<br />
di specifica analisi costi – benefici<br />
e di particolare propensione<br />
fiduciaria dei singoli, potrebbe<br />
propendere per il della<br />
ripartizione strumentale anziché<br />
quello vigente amministrativo.<br />
Professsione<br />
Sicu urezza S.r. l.<br />
<br />
Via Bria antea, 62/AA<br />
Ceernusco<br />
Sul<br />
Naviglio<br />
professsionesicurezza@fas<br />
stwebnet. it<br />
“Daa<br />
sempre e al fiannco<br />
dell’ammin<br />
nistratorre”<br />
LAA<br />
VALUTTAZIONE<br />
DEI RISCHI<br />
NELL<br />
CONDO OMINIO<br />
E’ OBBLIGGATORIA<br />
A IN PRESENZA<br />
DDI<br />
DIPEN NDENTI<br />
E OPP PORTUNAA<br />
SEMPRE<br />
Da mmolti<br />
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con passione<br />
e compettenza<br />
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Amministratori<br />
a muove ersi con tranquillitàà<br />
nel sett tore dellaa<br />
SICUUREZZA<br />
DDEL<br />
LAVO ORO (D.Lggs.<br />
81/20008,<br />
ecc.) in ambitoo<br />
condoominiale,<br />
tra leggi<br />
e normme<br />
tecnicche<br />
di particolaree<br />
compplessità<br />
e sspesso<br />
di difficile d inteerpretazionne.<br />
CCON<br />
O SENZAA<br />
PORTTIERE<br />
UN CONDDOMINIIO<br />
DEEVE<br />
SSEMPRE<br />
ESSERRE<br />
SICUROO<br />
l’amministratore
In una autorimessa di cui mi sto<br />
interessando per la presentazione<br />
di un certificato che aggiorni<br />
la situazione non si riesce a<br />
capire quanti motorini possiamo<br />
parcheggiare. L’autorimessa<br />
interrata di circa mq.1500 ha<br />
attualmente certificazioni per<br />
n.40 autovetture, per cui non ci<br />
sarebbero problemi in quanto<br />
la superficie e la natura della<br />
ventilazione e tutti gli altri parametri<br />
vanno molto bene. Ma<br />
non è questo il problema. Alcuni<br />
condomini si lamentano che<br />
molti parcheggiano i motorini<br />
all’interno dei box chiusi (l’autorimessa<br />
ha sia box chiusi che<br />
posti auto aperti) e che non è<br />
possibile controllare il numero<br />
nè certo fare appostamenti.<br />
I motorini vanno e vengono e<br />
molti box sono spesso chiusi<br />
per lunghi periodi. Molti altri<br />
condomini vorrebbero che il numero<br />
dei posti auto fosse ripreso<br />
da un vecchio regolamento<br />
condominiale. A me sembrava<br />
corretto che solo l’amministratore<br />
può risolvere tale vertenza,<br />
inviando una raccomandata<br />
a tutti i condomini, chiedendo,<br />
sotto la loro responsabilità,<br />
quanti motorini/autovetture par-<br />
Problemi della sicurezza<br />
Prevenzione incendi:<br />
l’esperto risponde<br />
CICLOMOTORI<br />
NELL’AUTORIMESSA<br />
cheggiano o hanno intenzione<br />
di parcheggiare, dopo di che<br />
l’amministratore chiede al tecnico<br />
di verificare se tale numero<br />
è compatibile con la superficie<br />
ed i requisiti dell’autorimessa.<br />
Successivamente si potranno rifare<br />
le tabelle millesimali del<br />
locale garage per una nuova<br />
suddivisione delle spese in funzione<br />
non della superficie occupata,<br />
ma del numero delle<br />
utenze (auto + motorini).<br />
Che ne pensa? Infine, come<br />
comportarsi con i condomini<br />
che acquistano un motorino ex<br />
novo dopo il CPI, e lo parcheggiano<br />
in un box chiuso (a<br />
fianco di una autovettura o sul<br />
fondo entra facilmente) che di<br />
fatto altera il numero di parcamento<br />
per cui era stata autorizzata<br />
l’autorimessa e rende contestabile<br />
l’assicurazione che il<br />
condominio vorrebbe instaurare<br />
per l’incendio? ringrazio per la<br />
risposta.<br />
Risponde<br />
Mario Abate<br />
Premettiamo che secondo il DM<br />
01.02.86 la superficie specifica<br />
di parcamento non può essere<br />
inferiore a 20 m² per autorimesse<br />
non sorvegliate e che nelle<br />
autorimesse a box purché di volume<br />
netto, per ogni box, non<br />
l’amministratore<br />
inferiore a 40 m³ é consentito<br />
l’utilizzo di dispositivi di sollevamento<br />
per il ricovero di non<br />
più di due autoveicoli.<br />
Teoricamente all’interno di<br />
un’autorimessa di superficie pari<br />
a 1500 mq potrebbero essere<br />
parcate 75 autovetture (1500<br />
mq/20 mq per veicolo) e quindi,<br />
sempre teoricamente, si potrebbe<br />
aumentare il numero dei<br />
posti con riferimento ai motoveicoli<br />
parcheggiati.<br />
Però se l’autorimessa è provvista<br />
di C.P.I. in corso di validità<br />
per 40 autovetture e non sono<br />
previsti spazi per i motoveicoli<br />
questi non possono essere parcati<br />
all’interno della stessa e<br />
tantomeno ricoverati all’interno<br />
dei box ovvero nei posti auto a<br />
fianco delle vetture.<br />
È pertanto necessario individuare<br />
il numero dei motocicli e,<br />
richiedendo il preventivo parere<br />
ai vigili del fuoco, aggiornare<br />
il C.P.I. con l’indicazione del<br />
numero massimo di motocicli<br />
parcabili.<br />
In alternativa, poichè l’equivalenza<br />
del parcamento tra autoveicoli<br />
e motocicli o ciclomotori<br />
è stabilito nella misura di 1 a<br />
4, è possibile ridurre il numero<br />
di autovetture parcate a vantaggio<br />
del ricovero dei motoveicoli<br />
nel rispetto del citato rapporto<br />
di equivalenza.<br />
43
ARCHITETTI E<br />
ANTINCENDIO<br />
Vi scrivo per delucidazioni definitive<br />
sulla possibilità, da parte<br />
di architetti, di redigere certificati<br />
antincendio per garage<br />
condominiali.<br />
Risponde<br />
Mario Abate<br />
La legge Legge 7 dicembre<br />
1984 n. 818 “Nulla osta provvisorio<br />
per le attività soggette ai<br />
controlli di prevenzione incendi”<br />
prescrive che:<br />
Ai fini dell’approvazione di<br />
un progetto o del rilascio del<br />
certificato di prevenzione incendi,<br />
i comandi provinciali<br />
dei vigili del fuoco, oltre agli<br />
accertamenti ed alle valutazioni<br />
direttamente eseguite, possono<br />
richiedere certificazioni<br />
rilasciate da enti, laboratori<br />
o professionisti iscritti in albi<br />
professionali, che, a domanda,<br />
44<br />
Problemi della sicurezza<br />
siano stati autorizzati ed iscritti<br />
in appositi elenchi del Ministero<br />
dell’interno.<br />
Il rilascio delle autorizzazioni e<br />
l’iscrizione negli appositi elenchi<br />
sono subordinati al possesso<br />
dei requisiti che saranno<br />
stabiliti dal Ministro dell’interno<br />
con proprio decreto.<br />
La Circolare Ministeriale<br />
17/4/1985 che testualmente<br />
prescrive “per quanto riguarda<br />
la qualificazione dei professionisti<br />
abilitati a rilasciare<br />
le certificazioni, la legge<br />
stessa, oltre alla appartenenza<br />
agli albi professionali, richiede<br />
anche l’iscrizione degli stessi<br />
in appositi elenchi del Ministero<br />
dell’Interno (abiltazione<br />
ai sensi della 818 7 dicembre<br />
84)”.<br />
Il decreto ministeriale in data<br />
25 marzo 1985, all’art. 1,<br />
individua negli Architetti, nei<br />
Chimici, negli Ingegneri, nei<br />
Geometri e nei Periti Industriali<br />
i professionisti iscrivibili negli<br />
elenchi del Ministero dell’In-<br />
l’amministratore<br />
terno, purché già appartenenti<br />
ai rispettivi Albi professionali.<br />
Occorre inoltre sottolineare che<br />
per Certificazioni ai fini antincendio<br />
si intendono tutte quelle<br />
attestazioni tecniche di conformità<br />
di dispositivi, sistemi<br />
o impianti ad una determinata<br />
norma di buona tecnica.<br />
Per meglio chiarire possiamo<br />
menzionare ad esempio il<br />
calcolo del carico di incendio<br />
all’interno di un compartimento,<br />
o anche un collaudo secondo<br />
le procedure fissate nello<br />
standard progettuale dell’impianto<br />
idrico antincendio, o ancora<br />
una verifica analitica di<br />
elementi costruttivi ai fini della<br />
determinazione della resistenza<br />
al fuoco.<br />
In conclusione l’architetto potrà<br />
redigere dette certificazioni<br />
se, oltre ad essere iscritto nel<br />
proprio Albo professionale, è<br />
anche iscritto negli elenchi del<br />
Ministero dell’interno di cui<br />
alla legge 7 dicembre 1984 –<br />
n°818.
DOMANDA ATTRIBUZIONE<br />
CODICE FISCALE<br />
(VARIAZIONE DATI)<br />
di Pietro Abbiati<br />
Tasse e guai<br />
Anche il condominio ha il suo nuovo modello.<br />
Come noto, il condominio, quale ente di gestione non commerciale, non sfugge all’Amministrazione<br />
pubblica e deve trovare la sua iscrizione all’Anagrafe Tributaria.<br />
A tale fine è stato istituito il modello AA-5/6, allo scopo di consentire all’amministratore del<br />
condominio di acquisire il riconoscimento fiscale dell’ente amministrato.<br />
L’attribuzione del numero di codice fiscale risponde al principio della pubblicità di cui al<br />
DPR 29 settembre 1973, n°605 e, nel contempo, consente allo stesso condominio, di assumere la<br />
posizione di parte contraente, in un negozio che svolge effetti nell’ambito delle imposte sul reddito.<br />
Il nuovo modello: AA5/6, deve essere utilizzato da soggetti che, in quanto non esercitano attività<br />
d’impresa o commerciale, né pongono in essere prestazioni di lavoro autonomo (quindi soggetti non<br />
obbligati alla richiesta del numero di partita IVA), sono tuttavia destinatari di fattura d’addebito.<br />
Sono tipici: la fornitura di combustibile per riscaldamento, la gestione del servizio energia e<br />
l’esecuzione di opere di manutenzione.<br />
Il modello, oltre ad assumere una veste tipografica più completa, sana anche una lacuna<br />
burocratica che, soprattutto con riferimento al modello 770 semplificato, ha causato, a volte,<br />
difficoltà in sede di trasmissione con la telematica.<br />
In passato è successo che, verificandosi la nomina di nuovo amministratore sconosciuto<br />
all’Agenzia delle Entrate (fino al 20 dicembre 2009 non era obbligatoria alcuna segnalazione),<br />
il modello 770 era respinto dall’Agenzia, per non conformità tra il contenuto del modello di<br />
dichiarazione e l’archivio anagrafico.<br />
Con il nuovo modello, che prevede la trasmissione anche al verificarsi di variazioni rispetto<br />
alla posizione originaria (quindi anche nel caso di cambio dell’amministratore del condominio),<br />
l’aggiornamento è garantito e trova, sempre, coincidenza tra il codice fiscale del condominio e<br />
quello dell’amministratore in carica (all’epoca della trasmissione) inseriti nel 770 e quelli noti<br />
all’Agenzia delle Entrate.<br />
Per il condominio, la compilazione del modello originario prevede l’inserimento delle seguenti<br />
notizie:<br />
l’amministratore<br />
45
Tasse e guai<br />
1) al quadro A, barratura della casella [1];<br />
2) al quadro B, per la denominazione condominio di via …… seguito dalla città;<br />
3) sempre al quadro B, la natura giuridica corrisponde al codice [51];<br />
4) ancora al quadro B, lo spazio dedicato al codice attività è da lasciare in bianco;<br />
5) la sede legale corrisponde all’indirizzo del fabbricato condominiale, mentre la sede amministrativa<br />
è quella dello studio dell’amministratore;<br />
6) la parte dedicata al domicilio fiscale non è da compilare;<br />
7) al quadro C, il rappresentante da indicare, corrisponde all’amministratore del condominio in<br />
carica;<br />
8) il quadro D è da lasciare in bianco;<br />
9) tra gli allegati trova posto il documento di identità dell’amministratore richiedente, se si utilizza<br />
l’invio con raccomandata,.<br />
46<br />
Si fa presente che la presentazione di un unico esemplare del modello AA-5/6, con il servizio<br />
postale, a mezzo raccomandata con allegazione del documento di identità dell’amministratore del<br />
condominio in carica, può effettuarsi solo per la richiesta di attribuzione del codice fiscale.<br />
Le comunicazioni successive, che trovano riscontro nella nomina di nuovo amministratore, sono<br />
da attuarsi con lo strumento della telematica, in modo diretto, utilizzando internet, o usufruendo del<br />
servizio di abilitato entratel.<br />
Si ricorda che la trasmissione diretta con internet (fisconline) è possibile solo se il condominio<br />
non è tenuto alla presentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta o, nel caso sia previsto<br />
l’obbligo dell’invio del 770, questo contenga un numero di sostituiti non superiore a venti soggetti.<br />
L’ESPERIENZA AL SERVIZIO<br />
DELL’ECOLOGIA<br />
- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA<br />
- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE<br />
O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR<br />
- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI<br />
- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI<br />
- SPURGHI POZZI NERI<br />
- FOSSE BIOLOGICHE<br />
- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA<br />
- PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI<br />
- APPALTI COMUNALI<br />
- DRENAGGIO POZZI PERDENTI<br />
- DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE<br />
- ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE<br />
- VASCHE DI DECANTAZIONE<br />
- ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI<br />
- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699<br />
l’amministratore<br />
di Motta Bruno & C snc<br />
20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8<br />
Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374<br />
www.magniemottaspurghi.it<br />
info@magniemotta.191.it SISTEMA<br />
QUALITA’ CERTIFI ERTIFI TIFICATO CATO<br />
UNI EN ISO 9001: 2000
Una recente risoluzione dell’Agenzia delle<br />
Entrate e l’iniziativa commerciale, adottata da<br />
alcune imprese di distribuzione dell’energia,<br />
impongono un nuovo esame della procedura<br />
relativa alla facoltà di beneficiare della detrazione<br />
del 55%, dalle imposte sul reddito.<br />
La risoluzione è la n°3 del 26 gennaio <strong>2010</strong>, e<br />
risponde al quesito formulato da una, non meglio<br />
identificata, Regione italiana, stabilendo che<br />
“la detrazione del 55% è riconducibile fra gli<br />
strumenti di incentivazione di ogni natura attivati<br />
dallo stato”.<br />
Il documento di prassi è da collegare al D.Lgs.<br />
30 maggio 2008, n°115 (in G.U. n°154 del 3<br />
luglio 2008), emesso in attuazione alla direttiva<br />
dell’UE, in materia di efficienza energetica, quindi<br />
strumento di incentivazione attivato dallo Stato.<br />
La detrazione del 55% dalle imposte sul reddito,<br />
a sua volta, trova connessione con le norme<br />
riguardanti le agevolazioni fiscali per il risparmio<br />
energetico.<br />
In questa sede, mutuando quanto evidenzia il<br />
D.Lgs. n°115/08, il sostantivo energia definisce<br />
“qualsiasi forma di energia commercialmente<br />
disponibile, inclusi elettricità, gas naturale<br />
anche liquefatto, gas di petrolio liquefatto,<br />
qualsiasi combustibile da riscaldamento o<br />
raffreddamento, compresi il tele-riscaldamento e<br />
il tele-raffreddamento, carbone e lignite, torba,<br />
carburante per autotrazione, ad esclusione del<br />
carburante per l’aviazione e di quello per uso<br />
marina, e la biomassa” (cfr. anche D.Lgs.29<br />
dicembre 2003, n°387).<br />
L’espressione servizio energia plus qualifica<br />
un contratto che, in modo assoluto e prioritario, ha,<br />
Tasse e guai<br />
SERVIZIO ENERGIA<br />
<br />
di Pietro Abbiati<br />
l’amministratore<br />
come oggetto, la disciplina e l’erogazione di beni<br />
e servizi per la gestione ottimale del processo di<br />
trasformazione ed utilizzo dell’energia.<br />
Non è un atto negoziale di contenuto libero, ma<br />
deve evidenziare determinati e precisi requisiti,<br />
imposti e citati dal D.Lgs. n°115/2008, riguardanti<br />
l’aspetto soggettivo, delle parti contraenti, ed<br />
oggettivo, di patti negoziali.<br />
Sotto l’aspetto soggettivo, il fornitore<br />
dei servizi energetici, vale a dire il prestatore/<br />
esecutore del contratto, ovvero gestore del sistema<br />
di distribuzione, comprendente la gestione e la<br />
manutenzione, oppure, semplicemente venditore<br />
di energia a consumatori finali, deve possedere,<br />
alla sottoscrizione del contratto, l’abilitazione<br />
professionale rilasciata dalla competente Camera<br />
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura<br />
(CCIAA).<br />
La competenza è data dall’ubicazione del<br />
Registro delle Imprese presso il quale l’impresa<br />
risulta iscritta.<br />
A tale proposito, il fornitore deve rilasciare<br />
apposita attestazione confermativa.<br />
Sempre il fornitore, deve essere altresì titolare di<br />
certificato di qualità aziendale conforme al modello<br />
ISO 9001:2000, od altra certificazione equivalente<br />
che abbia attinenza con l’esecuzione del contratto<br />
di servizio energia, certificazione rilasciata da ente<br />
accreditato, quanto meno, a livello nazionale.<br />
Dal punto di vista oggettivo, il contratto<br />
è condizionato alla sussistenza di attestato di<br />
certificazione energetica (ACE) dell’edificio e,<br />
ove esistenti, delle singole unità immobiliari che lo<br />
compongono.<br />
47
L’ACE o, ove non vigente, l’attestato di<br />
qualificazione energetica, con riguardo al<br />
fabbricato, deve contenere: a) la determinazione<br />
dei fabbisogni di energia primaria (D.Lgs. 19<br />
agosto 2005, n°192); b) l’indicazione degli<br />
interventi da eseguire, per migliorare la qualità<br />
energetica e ridurre i consumi, prevedendo<br />
l’eventuale inserimento dell’uso di fonti<br />
energetiche rinnovabili; c) una diagnosi energetica,<br />
che risponde alle prerogative di cui alle precedenti<br />
lettere, con riguardo alle singole unità immobiliari.<br />
La certificazione energetica, si ripete, deve già<br />
esistere alla data della conclusione del contratto,<br />
essa deve contenere anche, la valutazione di<br />
operare successivi momenti di verifica dello stato<br />
del consumo energetico.<br />
Il contratto del servizio, oltre al compenso per<br />
il normale consumo di combustibile ed energia<br />
elettrica, deve contenere la debenza di un canone<br />
periodico per servizi, non previsti al momento della<br />
stipulazione del negozio, ma che si renderanno<br />
necessari, per eseguire prestazioni migliorative,<br />
rispetto alla situazione pregressa.<br />
Il contratto di servizio energia plus, è validamente<br />
stipulato, subordinatamente all’ottenimento della<br />
riduzione, di almeno il 10%, dell’indice di energia<br />
primaria per la climatizzazione invernale, entro il<br />
primo anno di gestione.<br />
Per i successivi anni, è richiesta l’ulteriore<br />
condizione della riduzione, sempre dell’indice di<br />
energia primaria per la climatizzazione invernale,<br />
di almeno il 5%, rispetto alla situazione contenuta<br />
nell’ACE, indice di energia primaria di raffronto,<br />
quello espresso nell’entità aggiornata con il<br />
risultato del precedente anno.<br />
Ancora, ove possibile, è imposta la posa in<br />
opera di sistemi di termoregolazione, a tutte le<br />
zone o alle unità immobiliari aventi omogenea<br />
caratteristica d’uso.<br />
E’ consequenziale che a tale risultato si<br />
perverrà eseguendo opere strutturali sugli impianti<br />
o sull’involucro edilizio.<br />
48<br />
Tasse e guai<br />
l’amministratore<br />
L’elencazione e la descrizione è da considerare<br />
a carattere parziale.<br />
Ebbene, il contratto servizio energia plus,<br />
perfezionato in modo conforme a quanto stabilito<br />
dal D.Lgs.30 maggio 2008, n°115, assume<br />
la stessa funzione e natura dell’intervento di<br />
riqualificazione energetica di cui ai commi 344<br />
-:- 347 della Legge 27 dicembre 2006, n°296<br />
(Finanziaria 2007).<br />
Ne consegue che, nel rispetto del principio di<br />
cassa, il condomino-contribuente è facoltizzato<br />
ad utilizzare, l’entità dell’onere sostenuto, a<br />
riduzione dell’imposta lorda sul reddito liquidata<br />
nell’UNICO PF (se persona fisica) dell’anno di<br />
riferimento.<br />
A tale proposito, con riguardo all’intero<br />
fabbricato condominiale, e considerando il<br />
contratto standard della gestione di distribuzione<br />
del calore invernale, si pongono due interrogativi:<br />
1) quale è l’entità dell’onere sopportato, ovvero<br />
quale è l’importo della detrazione usufruibile; 2)<br />
come si manifesta il principio di cassa.<br />
Al primo quesito non è facile rispondere.<br />
La finanziaria 2007, nel contesto degli interventi<br />
per il risparmio energetico, contiene una tabella che<br />
prevede, in rapporto alla tipologia dell’intervento,<br />
diversi livelli massimi di detrazione.<br />
Si tratta, quindi, di collocare, secondo<br />
assimilazione, il servizio di energia plus tra gli<br />
interventi previsti dalla Legge Finanziaria 2007,<br />
cioè, nel contesto della riqualificazione energetica<br />
degli edifici esistenti; o in quello della posa di<br />
involucro orizzontale o verticale, alle pareti,<br />
compresa la sostituzione di finestre con infissi;<br />
o in quello della installazione di pannelli solari;<br />
oppure, infine, in quello della sostituzione degli<br />
impianti di climatizzazione invernale.<br />
Eliminata l’equiparazione all’installazione di<br />
pannelli ed a quella della posa degli involucri<br />
o sostituzione delle finestre (eliminazione non<br />
assoluta bensì relativa e personale), rimane<br />
l’alternativa tra la riqualificazione dell’edificio e
la sostituzione dell’impianto di climatizzazione<br />
invernale.<br />
Non per comodità o vantaggio, ma per obiettivo<br />
senso logico, chi scrive sceglie l’equiparazione tra<br />
contratto di servizio energia plus e l’intervento di<br />
riqualificazione energetica dell’edificio.<br />
Trova così soluzione il primo interrogativo,<br />
stabilendo che la detrazione non può superare<br />
l’importo di €.100.000,00 che (così dice l’Agenzia<br />
delle Entrate) deve essere attribuito alla singola<br />
unità immobiliare in misura corrispondente alla<br />
quota di spettanza dei millesimi di proprietà.<br />
Al secondo quesito, vale a dire al come si<br />
concretizza il principio di cassa, la risposta è<br />
già contenuta nel combinato disposto del D.Lgs.<br />
n°115/2008, art.2 del DM 19 febbraio 2007 e della<br />
Circolare 31 maggio 2007, n°36 dell’Agenzia<br />
delle Entrate.<br />
Il D.Lgs. n°115/2008, al titolo II dell’allegato II,<br />
al contratto di servizio energia , conferisce<br />
la stessa validità del contratto di locazione<br />
finanziaria.<br />
Il DM, al comma 2 dell’art.2, prevede che,<br />
nel caso di esecuzione dell’intervento mediante<br />
contratto di locazione finanziaria, la detrazione<br />
compete all’utilizzatore e non alla società<br />
concedente.<br />
Dato il parallelismo tra contratto di servizio<br />
energia plus e intervento di risparmio energetico,<br />
il pagamento del corrispettivo del primo segue le<br />
stesse regole e consente le stesse agevolazioni del<br />
secondo.<br />
A questo punto è necessario individuare la<br />
competenza annuale della detrazione, premettendo<br />
che, data l’attribuzione della detrazione al<br />
condomino-utilizzatore finale, l’entità della<br />
detrazione è commisurata al costo sostenuto<br />
dall’impresa concedente che, in questo caso,<br />
corrisponde al fornitore del servizio.<br />
Malgrado il silenzio in materia, si ritiene che<br />
la detrazione, nel rispetto dell’importo massimo<br />
di legge, possa corrispondere al costo sostenuto<br />
Tasse e guai<br />
l’amministratore<br />
dalla società concedente (fornitrice del servizio)<br />
nell’anno tributario.<br />
Ne discende essere indispensabile che, la stessa<br />
società concedente rilasci, all’amministratore<br />
del condominio, apposita dichiarazione annuale<br />
ove è indicata l’entità della spesa sostenuta e il<br />
pagamento, eseguito nello stesso periodo annuale,<br />
dallo stesso amministratore condominiale con<br />
bonifici bancari.<br />
Riesaminando la risoluzione dell’Agenzia delle<br />
Entrate n°3/<strong>2010</strong>, occorre informare della presenza<br />
di altra risposta data alla Regione istante.<br />
Si tratta dell’influsso che svolge l’eventuale<br />
erogazione di contributo da parte di Ente regionale<br />
o locale.<br />
Sovvertendo la regola generale, in base<br />
alla quale all’eventuale erogazione di somme<br />
dalla Regione, per l’esecuzione di interventi<br />
per il risparmio energetico (ad esempio, per<br />
la sostituzione di centrale termica con caldaia<br />
a condensazione), consegue la riduzione della<br />
detrazione dall’imposta o l’assoggettamento, del<br />
beneficio dell’incasso del contributo regionale,<br />
a tassazione separata (a seconda che l’incasso<br />
da parte del condominio avvenga nello stesso<br />
anno del sostenimento della spesa o negli anni<br />
successivi), in questa fattispecie, subentra la non<br />
cumulabilità.<br />
E’ quindi imposta una scelta.<br />
Infatti, la possibilità di beneficiare della<br />
detrazione d’imposta, è esclusivamente<br />
quella dell’importo, corrispondente alla quota<br />
millesimale, della spesa, sostenuta dalla società<br />
appaltatrice, pagata dal condomino e rimborsata<br />
dall’amministratore alla società, limitatamente<br />
alla parte non coperta da incentivi riconosciuti,<br />
per lo stesso intervento, dalle Regioni o dagli Enti<br />
locali.<br />
In poche parole, la detrazione può essere<br />
l’effetto della spesa sostenuta o, in via alternativa,<br />
quello del contributo incentivante erogato dalla<br />
Regione o dal Comune.<br />
49
Problemi del lavoro<br />
Le circolari dell’Inps<br />
a cura di Vincenzo Di Domenico<br />
L’INPS CHIARISCE IL CONCETTO DI CONVIVENZA CON IL DISABILE AI FINE DELLA<br />
CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA<br />
L’INPS, con il messaggio n. 6512 del 4 marzo <strong>2010</strong>, ha ribadito che, in materia di permessi<br />
per l’assistenza del disabile convivente, il requisito dell’accertamento del requisito della<br />
“convivenza”, dovrà essere effettuato attenendosi anche tenendo presente che è condizione<br />
suffi ciente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello<br />
stesso interno.<br />
ISTRUZIONI DELL’AGENZIA ENTRATE IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DEL<br />
MODELLO 730-4 AI SOSTUITUTI D’IMPOSTA CHE HANNO PRESENTATO APPOSITA<br />
DOMANDA<br />
Con l’istruzione del 16 febbraio <strong>2010</strong> l’Agenzia Entrata ha diramato un istruzione il quale<br />
prevede che:<br />
• I soggetti che prestano assistenza fi scale devono trasmettere i risultati contabili non<br />
più ai sostituti d’imposta ma direttamente all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà<br />
successivamente a inviarli telematicamente al sostituto d’imposta;<br />
• L’’Agenzia delle Entrate trasmetterà i modd. 730-4 esclusivamente ai sostituti<br />
d’imposta (ovvero da ogni singolo CONDOMINIO o Studio) che hanno presentato<br />
l’apposita comunicazione;<br />
• Se il sostituto d’imposta (che deve ricevere il modello 730-4) non risulti presente<br />
nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate in quanto non ha presentato domanda i vari CAF<br />
ed i professionisti abilitati INVIERANNO direttamente ai sostituti d’imposta interessati.<br />
NOVITA’ PER COLORO CHE USUFRUISCONO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E CHE<br />
INTENDANO INTRAPRENDERE UN’ATTIVITA’AUTONOMA<br />
I lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali per gli anni 2009 e <strong>2010</strong> possono<br />
chiedere – qualora presentano la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività di lavoro<br />
autonomo, d’impresa o di associazione in cooperativa – di usufruire del restante trattamento<br />
(previsto dalla disciplina degli ammortizzatori in deroga) eventualmente non fruito quando<br />
intendano intraprendere un’attività autonoma. La domanda deve essere inoltrata alla sede Inps<br />
entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno e l’Istituto, dopo aver accertato il diritto,<br />
erogherà un quota del 25% come acconto ed il rimanente importo verrà liquidato a seguito della<br />
presentazione della documentazione.<br />
APPROVATO, IN VIA DEFINITIVA, IL COLLEGATO LAVORO<br />
E’stato approvato dal Senato, in via defi nitiva, il disegno di legge collegato sul lavoro che<br />
contiene le seguenti deleghe al governo, tra le varie si evidenziano:<br />
• Modifi che alla disciplina sull’orario di lavoro<br />
• Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale<br />
50<br />
l’amministratore
• Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (ridefi nizione<br />
dei presupposti oggettivi e i requisiti soggettivi per la fruizione dei congedi, delle<br />
aspettative e dei permessi, razionalizzando e semplifi cando i documenti da presentare<br />
con particolare attenzione ai portatori di handicap grave e a coloro che sono affetti da<br />
patologie neurodegenerativo od oncologiche.)<br />
• Modifi che alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di<br />
handicap in situazione di gravità<br />
• Certifi cati di malattia<br />
• Clausole generali e certifi cazione del contratto di lavoro;<br />
• Conciliazione e arbitrato (non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione);<br />
• Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato<br />
• Accesso ispettivo, potere di diffi da e verbalizzazione unica<br />
• Apprendistato;<br />
• Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative<br />
Tra le novità più importanti si evidenziano, anche, le modifi che alle sanzioni amministrative<br />
previste in materia di lavoro sommerso e di orario di lavoro.<br />
EXTRA UE<br />
Problemi del lavoro<br />
REGIONE LOMBARDIA – REGOLARIZZAZIONE - PRESSO IL S.S.N - NEI CONFRONTI<br />
DI COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI EMERSIONE MODALITA’PER<br />
L’ISCRIZONE<br />
La Regione Lombardia, con la circolare 28/01/<strong>2010</strong> n.2, ha precisato che l’iscrizione al SSN da<br />
parte della colf o della badante nei cui confronti è stata presentata domanda di regolarizzazione,<br />
nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, deve avvenire<br />
presso l’ASL del Comune di dimora presentando un documento di identità in corso di validità,<br />
la copia della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali (utilizzando i bollettini di c/c<br />
inviati dall’INPS) e la copia della ricevuta della domanda di emersione. Se il cittadino straniero<br />
non possiede il codice fi scale, ne verrà consegnato uno provvisorio sulla base delle indicazioni<br />
rilasciate dall’Agenzia delle entrate. L’iscrizione è provvisoria, dura al massimo 180 giorni e può<br />
essere rinnovata fi no alla conclusione della procedura di emersione. La Regione precisa che<br />
trascorsi i primi 6 mesi il rinnovo dell’iscrizione temporanea al SSN.<br />
PER LE COLF e BADANTI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE BASTA LA<br />
DOCUMENTAZIONE ABITATIVA DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO<br />
La Circolare Min. Interno 1354/<strong>2010</strong> precisa che i datori di lavoro domestico che hanno chiesto<br />
la sanatoria devono fornire allo Sportello unico il modulo “cessione di fabbricato”, ovvero il<br />
certifi cato di conformità dell’alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale o la ricevuta<br />
dell’avvenuta richiesta.<br />
Il Ministero informa, che le Forze dell’ordine possono verifi care sul sito dell’Interno l’autenticità<br />
delle ricevute esibite da domestici sanandi.<br />
Il Ministero conferma, inoltre, che la mancata presentazione delle parti, senza giustifi cato motivo,<br />
comporta l’archiviazione del procedimento e la conseguente cessazione della sospensione<br />
dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore<br />
extracomunitario.<br />
l’amministratore<br />
51
GLI INTERPELLI ed i CHIARIMENTI DEL<br />
MINISTERO del LAVORO:<br />
(il testo integrale è a disposizione)<br />
Problemi del lavoro<br />
PRECISAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO SUI MANCATI RIPOSI - UNICA<br />
SANZIONE ANCHE PER PIU’ VIOLAZIONI<br />
Con nota n° 25/1/19428 del 14 dicembre 2009 il ministero del lavoro ha chiarito – in breve -<br />
che se un lavoratore non fruisce di più riposi la sanzione è una sola, come se la violazione<br />
fosse stata per un unico riposo. Invece, se i lavoratori che non hanno usufruito dei riposi<br />
sono più di uno le sanzioni saranno determinate tenendo conto di ognuno di essi e quindi<br />
saranno di più e non una sola. Il periodo di riferimento entro cui calcolare i giorni di riposo è<br />
quello in cui viene computata la durata media dell’orario di lavoro, che per legge è di quattro<br />
mesi, a meno che in sede di contrattazione collettiva il limite non sia stato elevato a sei mesi.<br />
GLI Sentenze INTERPELLATI in pillole AL MINISTERO<br />
PERMESSI DOPPI CON DUE FIGLI PORTATORI DI HANDICAP<br />
La Corte di Cassazione con sentenza n° 4623 /<strong>2010</strong> ha stabilito che il lavoratore che ha due<br />
fi gli con gravi problemi di handicap ha diritto ad un permesso giornaliero di due ore retribuite<br />
per ciascuno dei bambini. Ciò almeno fi no a quando i piccoli hanno meno di tre anni.<br />
DEMANSIONAMENTO – MOBBING<br />
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n° 4063/<strong>2010</strong> hanno affermato che i<br />
danni da demansionamento vanno risarciti infatti nella sentenza si legge: “l’esistenza del<br />
demansionamento è stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione<br />
puntuale dei compiti affi dati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione<br />
provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento”. Sarebbe oltretutto emersa<br />
la “sostanziale privazione di mansioni” ai danni del lavoratore che, per “caratteristiche, durata,<br />
gravità e frustrazione professionale”, è stata esattamente identifi cata “negli aspetti di vissuta<br />
e credibile mortifi cazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare”.<br />
SOSTITUZIONE PER MATERNITA’ ED ADIBIZIONE A MANSIONI DIVERSE DEL<br />
LAVORATORE<br />
Con sentenza n. 3598 del 16 febbraio <strong>2010</strong>, la Cassazione ha affermato che l’assunzione<br />
di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, da<br />
parte dell’imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona<br />
sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere<br />
una correlazione di tipo causale tra l’attività del nuovo assunto e quella del dipendente<br />
assente.<br />
LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO<br />
La Corte di Cassazione – sezione lavoro - con sentenza n° n. 3125 del 10 febbraio <strong>2010</strong>,<br />
ha statuito la possibilità, per le aziende, di procedere al licenziamento di un lavoratore che<br />
risulti, dal confronto con gli altri dipendenti, effettivamente improduttivo, e quindi non utile<br />
all’azienda.<br />
52<br />
l’amministratore
Problemi del lavoro<br />
Le aziende, cioè, possono stabilire una valutazione in base alla media produttiva di tutti gli<br />
impiegati, e rendersi conto se vi è una sproporzione tra di essi. La Corte precisa che ai fi ni<br />
del licenziamento non rileva il fatto che il lavoratore sia stato assunto da pochi mesi,<br />
poiché la fase di adattamento al nuovo lavoro e alle mansioni a lui assegnate non dovrebbe<br />
superare i due mesi, soprattutto se si tratta di mansioni manuali, ripetitive e senza alcuna<br />
complessità.<br />
Nella fattispecie passata al vaglio dalla Corte di Cassazione esistono gli estremi di una<br />
violazione del dipendente riguardo alla collaborazione fi ssata con l’azienda. Certo, bisognerà<br />
sempre accertarsi che le valutazioni dell’azienda siano obiettive e non condizionate o<br />
infl uenzate da alcunché.<br />
LICENZIAMENTO - IRREGOLARITA’ INDICATE NELL’ATTO INTRODUTTIVO<br />
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2735 dell’8 febbraio <strong>2010</strong>, ha reso noto che<br />
Il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di ineffi cacia del licenzianento intimatogli<br />
in base alla legge n. 223 /91, sull’assunto del mancato rispetto dell’iter procedurale previsto<br />
dalla stessa legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, deve, tenuto<br />
conto dei numerosi adempimenti imposti dalla legge, indicare nell’atto introduttivo del giudizio<br />
le specifi che omissioni o irregolarità addebitate al datore di lavoro su cui fonda il petitum.<br />
GLI ELEMENTI PROVA DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE -<br />
SUBORDINAZIONE<br />
Con sentenza n. 2728 del 8 febbraio <strong>2010</strong>, la Corte di Cassazione ha affermato che in<br />
tema di rapporto di lavoro,la verifi ca della sussistenza di un’associazione in partecipazione<br />
esclude necessariamente il carattere subordinato, ma non è vero l’inverso, perchè per la<br />
confi gurabilità del rapporto subordinato occorre la prova positiva di specifi ci elementi che<br />
non possono ritenersi sussistenti per la carenza di prova su una tipologia diversa.<br />
l’amministratore<br />
53
PRESCRIZIONE BREVE PER I CREDITI PERIODICI (STRAORDINARI)<br />
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 947 del 20 gennaio <strong>2010</strong>, ha precisato che, in<br />
riferimento al rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione breve quinquennale, prevista<br />
per i crediti periodici dall’art.2948 C.C., riguarda non solo la retribuzione ordinaria, ma<br />
anche il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione,<br />
nonchè le retribuzioni per festività nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito<br />
di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua<br />
applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto a detto rapporto<br />
ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.<br />
Risposte in pillole<br />
Domanda<br />
Un dipendente della nostra struttura è stato assunto con un contratto a tempo determinato,<br />
volevo sapere se è previsto in preavviso e di quanto per interrompere il rapporto lavorativo.<br />
Si tenga presente che il dipendente è assunto al livello terzo livello del contratto collettivo<br />
degli amministratori condominiali<br />
Risposta<br />
In riscontro al suo quesito inerente il periodo di preavviso di un contratto a tempo determinato,<br />
la disciplina normativa applicabile al tipo di contratto in questione non prevede l’istituto del<br />
preavviso così come, invece, disposto per i contratti a tempo indeterminato. Allo stesso<br />
modo, di conseguenza, non è neanche prevista l’indennità sostitutiva del preavviso per quel<br />
lavoratore che si dimetta per giusta causa.<br />
Infatti, il rapporto di lavoro a tempo determinato può cessare: durante o alla scadenza del<br />
periodo di prova (se previsto), alla scadenza del termine del rapporto, per giusta causa, per<br />
accordo delle parti, per causa di forza maggiore (es. chiusura dell’azienda).<br />
Non è invece ammesso il recesso, inteso come dimissioni e/o licenziamento, che non<br />
sia supportato da una giusta causa ex art. 2119 cod. civ., e neppure il licenziamento per<br />
giustifi cato motivo tanto oggettivo quanto soggettivo.<br />
Una nota<br />
Problemi del lavoro<br />
A proposito di PATTO di PROVA<br />
Il patto di prova serve alle parti per valutare la convenienza della stipulazione del contratto<br />
defi nitivo: l’art. 2096 c.c. prevede infatti che “l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono<br />
rispettivamente tenuti a consentire e fare l’esperimento che forma oggetto del patto di<br />
prova”<br />
Secondo un pressocchè costante orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro e il<br />
lavoratore, se possono prorogare il periodo di prova stabilito al momento dell’assunzione<br />
del lavoratore, non possono, comunque, superare i limiti massimi previsti dalla legge (si<br />
tratta, in particolare dei limiti stabiliti per gli impiegati “privati” dall’art. 4 della legge n. 1825<br />
del 1924) o dalla contrattazione collettiva di categoria. La giurisprudenza ha, invece, accolto<br />
orientamenti contrastanti in ordine alla legittimità o meno delle clausole dei contratti collettivi<br />
c.d. di diritto Comune, che prevedono periodi di prova più lunghi di quelli previsti nei contratti<br />
collettivi estesi “erga omnes” dalla legge n. 741 del 1959.<br />
54<br />
l’amministratore
RISPETTO ALLA DURATA PUO’ ESSERE ESPRESSO IN:<br />
RISPETTO ALLA DURATA<br />
Problemi del lavoro<br />
• GIORNI di calendario;<br />
• GIORNI lavorativi;<br />
• MESI<br />
• MASSIMA (SEI mesi)<br />
• MINIMA che può essere espressa in giorni<br />
• ESENZIONE (prevista anche dal CCNL)<br />
IL RAPPORTO IN PROVA si può risolvere per:<br />
• DIMISSIONI senza preavviso;<br />
• LICENZIAMENTO senza preavviso e motivazione<br />
L’ATTIVITA’ ESPLORATIVA<br />
L’attività esplorativa consiste, in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore fi nalizzato<br />
a consentire la presenza del lavoratore in azienda di modo che entrambe le parti<br />
acquisiscano reciproche informazioni a mezzo, appunto, della presenza del Lavoratore<br />
in azienda senza che nessun diritto sorga in questo lasso di tempo a favore del lavoratore<br />
nei confronti del datore di lavoro e viceversa.<br />
l’amministratore<br />
55
Problemi del lavoro<br />
Gli orientamenti della giurisprudenza<br />
Si ritiene che la partecipazione ad un corso di perfezionamento non sia assimilabile ad un<br />
rapporto di lavoro in prova, poiché vi è la mancanza del requisito formale, previsto “ad substantiam”<br />
dall’art. 2096 del c.c..<br />
La presenza di un corso di addestramento è estranea all’assunzione in prova; dalla partecipazione<br />
ad esso, pertanto, anche se lodevole, non discende di regola un diritto all’assunzione,<br />
mentre l’esito positivo della prova rende definitivo il contratto (Cassazione 13/6/1990<br />
n. 5731).<br />
La sottoscrizione del patto deve essere effettuata all’inizio del periodo di prova (Cassazione<br />
19/11/1993 n. 11427) e durante lo svolgimento di tale periodo il lavoratore gode del medesimo<br />
trattamento normativo che dovrebbe competergli in caso di assunzione definitiva, in<br />
quanto gli verrà richiesto l’adempimento delle normali prestazioni di lavoro, pari dal punto di<br />
vista qualitativo e quantitativo a quelle degli altri lavoratori di uguale qualifica (Corte Costituzionale<br />
22/12/1980 n. 189).<br />
La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o contestuale all’inizio del<br />
rapporto di lavoro, in mancanza esso sarà nullo, con conseguente, automatica ed immediata,<br />
assunzione definitiva del lavoratore, che non sarà più licenziabile, a meno che non ricorrano<br />
le ipotesi di giusta causa e/o giustificato motivo (Massima della Cassazione 3/1/1995,<br />
n. 25).<br />
56<br />
CO.E.M.I. s.r.l. EDILIZIA<br />
Via G.Ripamonti, 540 - 20141 - Milano<br />
Tel. 0257419022 - Fax 0257419032<br />
E-Mail coemi.edilizia@libero.it<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
coibentazioni<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
DEPOSITO PONTEGGI LA SEDE DI MILANO<br />
l’amministratore
QUESTURA DI MILANO<br />
Uffi cio Prevenzione Generale<br />
ATTENZIONE!<br />
DA TEMPO MOLTI ANZIANI VENGONO DERUBATI O TRUFFATI DA:<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
FINTI DIPENDENTI STATALI<br />
FINTI DIPENDENTI INPS<br />
FINTI DIPENDENTI COMUNALI<br />
FINTI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA DI STATO,<br />
CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA MUNICIPALE)<br />
FINTI DIPENDENTI DELL'A.E.M., DELL'ENEL, DELLA TELECOM O<br />
SIMILARI.<br />
DIFFIDI SEMPRE DI CHI SI PRESENTA AL SUO DOMICILIO, O LA FERMA<br />
PER LA STRADA E LE CHIEDE DI ESIBIRE IL LIBRETTO DELLA PENSIONE,<br />
IL DENARO O ALTRI OGGETTI PREZIOSI, DIFFIDI SEMPRE, ANCHE SE<br />
QUESTA PERSONA APPARE MOLTO GENTILE E CONVINCENTE.<br />
IN QUESTI CASI, CHIAMI O FACCIA CHIAMARE CON FIDUCIA IL<br />
“113” UN OPERATORE SARÀ PRONTO A CONSIGLIARLE IL MIGLIOR<br />
COMPORTAMENTO DA TENERE PER LA SUA SICUREZZA ED<br />
INCOLUMITÀ.
Responsabilità<br />
al Comune o ai<br />
condomini?<br />
Il condominio da me amministrato<br />
è stato costruito in una zona dove<br />
il Comune ha permesso la lottizzazione<br />
del terreno stipulando una<br />
convezione richiamata nei rogiti<br />
dei vari acquirenti alla quale tutti i<br />
condomini residenti devono conseguentemente<br />
adeguarsi.<br />
Nella Convenzione si legge:<br />
”le opere di urbanizzazione primarie...<br />
e secondarie... previste... passeranno<br />
gratuitamente in proprietà<br />
al Comune di Magnago con il conseguente<br />
trasferimento di possesso<br />
del godimento, con i relativi vantaggi<br />
ed oneri, contestualmente<br />
alla redazione del verbale di collaudo<br />
delle opere previste. I lottizzanti<br />
e i suoi successori o aventi<br />
causa si impegnano ad assumere<br />
l’onere dello sfalcio dell’erba delle<br />
aree a verde, della pulizia, dello<br />
sgombero della neve sulle aree<br />
adibite a parcheggio e della manutenzione<br />
ordinaria dei parcheggi”.<br />
In considerazione del fatto che tutte<br />
le opere di urbanizzazione passano<br />
di proprietà del Comune, si<br />
chiede se i condomini possano essere<br />
ritenuti responsabili di quanto<br />
Filo diretto<br />
Il Centro Studi risponde<br />
58<br />
accade nei parcheggi o nelle aree a<br />
verde se cioè sia opportuno stipulare<br />
una apposita polizza assicurativa<br />
che copra l’eventuale responsabilità<br />
civile o se la responsabilità<br />
di quanto avviene in queste aree,<br />
che sono comunque aperte al pubblico,<br />
non ricada sui condomini<br />
ma sia da considerarsi competenza<br />
del Comune di Magnago<br />
.<br />
Risponde Eugenio<br />
Antonio Correale<br />
I proprietari delle porzioni immobiliari<br />
che hanno assunto l’onere<br />
di provvedere alla pulizia, al taglio<br />
dell’erba ed allo sgombero della<br />
neve oggettivamente esercitano<br />
sulla aree a verde destinate a passare<br />
al Comune un potere di “governo”,<br />
limitato appunto alle dette<br />
operazioni ma certamente apprezzabile<br />
per entità delle ipotizzabili<br />
responsabilità ed anche per possibile<br />
ricorrenza di eventi dannosi.<br />
Si pensi alle cadute sulla neve, od<br />
anche a sinistri di tale fatta, che<br />
possano derivare da “insidie”, ovvero<br />
da buche che si determinano<br />
nel prato o da qualsivoglia altra<br />
analoga evenienza.<br />
Vi è quindi ampia ragione per porre<br />
mente alla stipula di adeguata<br />
l’amministratore<br />
copertura assicurativa, in ordine<br />
alla quale appare opportuno ricordare<br />
che nel nostro bel paese<br />
sovente accade che le linee programmatiche<br />
rimangano tali e non<br />
si risolvano in fatto concreti.<br />
Pertanto, si suggerisce di verifi care<br />
se davvero ed in concreto (cioè,<br />
mediante atto di trasferimento debitamente<br />
trascritto) le aree a verde<br />
siano state effettivamente alienate<br />
a favore del Comune.<br />
Talvolta, e per certo non di rado, è<br />
accaduto che le clausole contenute<br />
nelle Convenzioni non sia siano<br />
tradotte in rogiti, tanto che nei<br />
nostri repertori di giurisprudenza<br />
si rinvengono controversie nelle<br />
quali taluno cerca di fare valere<br />
intervenute prescrizioni del diritto<br />
di fare valere la clausola di trasferimento.<br />
Cambio di<br />
amministrazione<br />
Sono un associato e Vi scrivo la<br />
presente per richiedere informazione<br />
in merito al passaggio consegne<br />
tra Amministratore uscente<br />
ed Amministratore nominato.<br />
C’è un termine legale entro il quale<br />
dovrei effettuare il passaggio di<br />
tutta la documentazione al nuovo
Amministratore?<br />
La nomina del nuovo Amministratore<br />
è stata fatta dal giudice<br />
il 09/12/2009 ed è stata indetta<br />
un’Assemblea dai Condomini per<br />
il 05/02/<strong>2010</strong> per decidere il da<br />
farsi, inoltre sembra che i Condomini<br />
non vogliano cambiare la ns<br />
Amministrazione.<br />
Risponde Eugenio<br />
Antonio Correale<br />
Referente dell’obbligo dell’amministratore<br />
di consegnare i documenti<br />
della gestione tenuta<br />
nell’interesse del condominio è<br />
l’articolo 1713 del codice civile,<br />
nel quale è statuito che “Il mandatario<br />
deve rendere al mandante<br />
il conto del suo operato e rimettergli<br />
tutto ciò che<br />
ha ricevuto a causa<br />
del mandato”. Ben<br />
si vede che la norma<br />
di legge non indica<br />
alcun termine<br />
dilatorio e non autorizza<br />
l’ex amministratore<br />
a concedersi<br />
particolari dilazioni<br />
prima di procedere<br />
alla consegna.<br />
Inoltre, la giurisprudenza<br />
ha costantementeaffermato<br />
che l’ex amministratore<br />
non<br />
può neppure esercitare<br />
una sorta di di-<br />
Filo diretto<br />
ritto di ritenzione, neppure nel limitato<br />
ambito stabilito dall’articolo<br />
2235 del codice, che abilita il<br />
professionista (ma solo se iscritto<br />
agli albi a trattenere presso di sé i<br />
documenti, almeno per il “periodo<br />
strettamente necessario alla<br />
tutela dei propri diritti secondo le<br />
leggi professionali”). In defi nitiva,<br />
nel silenzio di disposizioni particolari<br />
la nostra giurisprudenza assume<br />
che l’ex amministratore<br />
debba consegnare i documenti<br />
senza indugio. In concreto, il professionista<br />
deve valutare le situazioni<br />
in relazione alle particolari<br />
esigenze che ciascuna fattispecie<br />
propone. Non è necessario che<br />
tutta quanta la documentazione<br />
sia consegnata immediatamente e<br />
subito, e vi sono documenti che<br />
devono essere trasmessi prima degli<br />
altri. Per certo, il nuovo rappre-<br />
sentante deve essere messo nelle<br />
condizioni di poter colloquiare<br />
con i condomini e deve anche essere<br />
messo in grado di avviare la<br />
gestione economica, raccogliendo<br />
le rate in scadenza. Risulterebbe<br />
tanto scontato quanto banale la invocazione<br />
per il sano e comprensivo<br />
concerto tra professionisti;<br />
pertanto si evidenzia che talvolta i<br />
Giudici mostrano di ritenere normale<br />
e giustifi cabile per il titolare<br />
di uno studio professionale, notoriamente<br />
oppresso da grande mole<br />
di incombenze, un periodo di tempo<br />
di qualche settimana per le prime<br />
consegne.<br />
Non occorre aggiungere che, al<br />
contrario, nessuna comprensione<br />
si dimostra a favore di chi cerchi<br />
di condizionare la consegna della<br />
documentazione al riconoscimento<br />
di particolari competenze.<br />
Monumento al fisico Gabrio Piola, nel cortile di Palazzo di Brera a Milano<br />
l’amministratore<br />
59
60<br />
Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
4,757<br />
3,225<br />
3,150<br />
2,850<br />
4,125<br />
1,950<br />
1,200<br />
0,975<br />
1,575<br />
2,325<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,500<br />
1,200<br />
1,650<br />
1,125<br />
2,180<br />
1,125<br />
0,975<br />
4,050<br />
3,375<br />
3,150<br />
3,225<br />
3,750<br />
1,800<br />
1,350<br />
0,900<br />
1,800<br />
2,250<br />
1,725<br />
1,875<br />
1,650<br />
1,200<br />
1,575<br />
1,125<br />
2,180<br />
1,125<br />
0,975<br />
Giugno 1980 . . .+28,8<br />
Giugno 1981 . . .+50,175%<br />
Giugno 1982 . . .+69,225%<br />
Giugno 1983 . . .+92,175%<br />
Giugno 1984 . . . .soppresso*<br />
Giugno 1985 . . . +106,725%<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
7,200<br />
6,225<br />
3,225<br />
2,175<br />
2,625<br />
3,975<br />
4,050<br />
3,750<br />
3,525<br />
2,700<br />
2,850<br />
2,775<br />
3,300<br />
3,300<br />
2,180<br />
Aumenti annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%<br />
7,125<br />
5,700<br />
3,225<br />
2,250<br />
2,700<br />
4,050<br />
3,975<br />
3,600<br />
3,525<br />
2,850<br />
2,775<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,300<br />
2,100<br />
4,200<br />
3,150<br />
3,150<br />
3,675<br />
3,375<br />
1,650<br />
1,275<br />
1,050<br />
1,875<br />
2,100<br />
1,800<br />
1,950<br />
1,425<br />
1,200<br />
1,575<br />
1,125<br />
2,475<br />
0,750<br />
7,200<br />
5,100<br />
3,000<br />
2,325<br />
2,925<br />
3,975<br />
4,975<br />
3,825<br />
3,375<br />
2,700<br />
2,850<br />
2,700<br />
3,600<br />
3,225<br />
4,200<br />
3,150<br />
3,075<br />
3,900<br />
3,375<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,200<br />
1,650<br />
2,325<br />
1,800<br />
1,875<br />
1,500<br />
1,275<br />
1,500<br />
1,050<br />
2,475<br />
0,750<br />
7,500<br />
4,725<br />
2,700<br />
2,550<br />
2,850<br />
3,975<br />
4,125<br />
3,675<br />
3,375<br />
2,775<br />
2,775<br />
2,550<br />
3,600<br />
3,225<br />
4,275<br />
3,000<br />
3,075<br />
4,125<br />
3,225<br />
1,200<br />
1,275<br />
1,200<br />
1,725<br />
2,250<br />
1,725<br />
1,800<br />
1,575<br />
1,275<br />
1,650<br />
1,050<br />
2,625<br />
0,525<br />
7,500<br />
4,500<br />
2,550<br />
2,475<br />
2,925<br />
4,050<br />
4,050<br />
3,525<br />
3,375<br />
2,850<br />
2,925<br />
2,700<br />
3,750<br />
3,150<br />
4,125 4,125<br />
3,150 3,300<br />
2,775 2,700<br />
4,350 4,200<br />
2,925 2,700<br />
1,050 1,200<br />
1,350 1,350<br />
1,125 1,275<br />
2,025 2,025<br />
2,175 2,025<br />
1,725 1,725<br />
1,725 1,875<br />
1,650 1,575<br />
1,200 1,350<br />
1,575 1,575<br />
1,200 1,200<br />
2,850 3,000<br />
0,300 -0,075<br />
7,500<br />
4,050<br />
2,475<br />
2,475<br />
3,150<br />
4,200<br />
3,900<br />
3,450<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,775<br />
2,775<br />
4,050<br />
3,150<br />
7,125<br />
3,975<br />
2,625<br />
2,625<br />
3,300<br />
4,050<br />
3,825<br />
3,675<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,925<br />
2,775<br />
4,200<br />
2,925<br />
3,975<br />
3,300<br />
2,775<br />
4,350<br />
2,550<br />
1,125<br />
1,425<br />
1,200<br />
2,025<br />
2,025<br />
1,875<br />
1,875<br />
1,575<br />
1,350<br />
1,575<br />
1,200<br />
2,925<br />
0,150<br />
7,050<br />
3,750<br />
2,625<br />
2,625<br />
3,225<br />
4,050<br />
3,975<br />
3,750<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,925<br />
2,775<br />
4,125<br />
3,075<br />
3,900<br />
3,150<br />
2,925<br />
4,350<br />
2,550<br />
1,050<br />
1,350<br />
1,350<br />
1,950<br />
1,950<br />
1.950<br />
1,875<br />
1,350<br />
1,425<br />
1,500<br />
1,200<br />
2,775<br />
0,075<br />
7,050<br />
3,675<br />
2,475<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,900<br />
3,900<br />
3,900<br />
3,300<br />
2,775<br />
2,925<br />
2,700<br />
3,975<br />
2,850<br />
3,750<br />
3,225<br />
2,850<br />
4,350<br />
2,250<br />
1,200<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,950<br />
1,950<br />
1,950<br />
1,800<br />
1,275<br />
1,500<br />
1,275<br />
1,500<br />
2,550<br />
0,150<br />
6,675<br />
3,450<br />
2,475<br />
2,625<br />
3,300<br />
3,975<br />
3,900<br />
3,750<br />
3,075<br />
2,850<br />
2,775<br />
2,775<br />
4,125<br />
2,700<br />
3,675<br />
3,150<br />
2,775<br />
4,500<br />
1,950<br />
1,200<br />
1,125<br />
1,500<br />
2,025<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,800<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,275<br />
1,725<br />
1,950<br />
0,525<br />
Aumenti ISTAT da applicare sul canone base giugno 1980 ridotti al 75%<br />
*legge n. 377/84<br />
L’incremento inizia dal giugno dell’anno evidenziato<br />
Le nostre tabelle<br />
Giugno 1986 . . . +118,050%<br />
Giugno 1987 . . . +126,075%<br />
Giugno 1988 . . . +135,375%<br />
Giugno 1989 . . . +150,675%<br />
Giugno 1990 . . . +163,200%<br />
Giugno 1991 . . . +179,775%<br />
Giugno 1992 . . . +193,800%<br />
Giugno 1993 . . . +205,050%<br />
Giugno 1994 . . . +215,55%<br />
Giugno 1995 . . . +232,575%<br />
Giugno 1996 . . . +244,65%<br />
Giugno 1997 . . . +249,225%<br />
Giugno 1998 . . . +255,075%<br />
Giugno 1999 . . . +259,95%<br />
6,600<br />
3,225<br />
2,325<br />
2,700<br />
3,600<br />
3,875<br />
3,750<br />
3,825<br />
3,075<br />
2,630<br />
2,700<br />
3,075<br />
3,750<br />
2,475<br />
3,600<br />
3,000<br />
3,075<br />
4,350<br />
1,950<br />
1,125<br />
1,125<br />
1,575<br />
2,025<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,725<br />
1,275<br />
1,425<br />
1,275<br />
1,950<br />
1,500<br />
0,750<br />
Giugno 2000 . . . +268,875%<br />
Giugno 2001 . . . +278,625<br />
Giugno 2002 . . . +286,65<br />
Giugno 2003 . . . +294,975<br />
Giugno 2004 . . . +303,15<br />
Giugno 2005 . . . +309,375<br />
Giugno 2006 . . . +317,325<br />
Aumenti ISTAT biennali ridotti al 75%<br />
Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />
l’amministratore<br />
6,375<br />
3,075<br />
2,325<br />
2,775<br />
3,675<br />
3,875<br />
3,750<br />
3,750<br />
3,000<br />
2,775<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,600<br />
2,250
60<br />
Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
4,757<br />
3,225<br />
3,150<br />
2,850<br />
4,125<br />
1,950<br />
1,200<br />
0,975<br />
1,575<br />
2,325<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,500<br />
1,200<br />
1,650<br />
1,125<br />
2,180<br />
1,125<br />
0,975<br />
4,050<br />
3,375<br />
3,150<br />
3,225<br />
3,750<br />
1,800<br />
1,350<br />
0,900<br />
1,800<br />
2,250<br />
1,725<br />
1,875<br />
1,650<br />
1,200<br />
1,575<br />
1,125<br />
2,180<br />
1,125<br />
0,975<br />
Giugno 1980 . . .+28,8<br />
Giugno 1981 . . .+50,175%<br />
Giugno 1982 . . .+69,225%<br />
Giugno 1983 . . .+92,175%<br />
Giugno 1984 . . . .soppresso*<br />
Giugno 1985 . . . +106,725%<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
7,200<br />
6,225<br />
3,225<br />
2,175<br />
2,625<br />
3,975<br />
4,050<br />
3,750<br />
3,525<br />
2,700<br />
2,850<br />
2,775<br />
3,300<br />
3,300<br />
2,180<br />
Aumenti annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%<br />
7,125<br />
5,700<br />
3,225<br />
2,250<br />
2,700<br />
4,050<br />
3,975<br />
3,600<br />
3,525<br />
2,850<br />
2,775<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,300<br />
2,100<br />
4,200<br />
3,150<br />
3,150<br />
3,675<br />
3,375<br />
1,650<br />
1,275<br />
1,050<br />
1,875<br />
2,100<br />
1,800<br />
1,950<br />
1,425<br />
1,200<br />
1,575<br />
1,125<br />
2,475<br />
0,750<br />
7,200<br />
5,100<br />
3,000<br />
2,325<br />
2,925<br />
3,975<br />
4,975<br />
3,825<br />
3,375<br />
2,700<br />
2,850<br />
2,700<br />
3,600<br />
3,225<br />
4,200<br />
3,150<br />
3,075<br />
3,900<br />
3,375<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,200<br />
1,650<br />
2,325<br />
1,800<br />
1,875<br />
1,500<br />
1,275<br />
1,500<br />
1,050<br />
2,475<br />
0,750<br />
7,500<br />
4,725<br />
2,700<br />
2,550<br />
2,850<br />
3,975<br />
4,125<br />
3,675<br />
3,375<br />
2,775<br />
2,775<br />
2,550<br />
3,600<br />
3,225<br />
4,275<br />
3,000<br />
3,075<br />
4,125<br />
3,225<br />
1,200<br />
1,275<br />
1,200<br />
1,725<br />
2,250<br />
1,725<br />
1,800<br />
1,575<br />
1,275<br />
1,650<br />
1,050<br />
2,625<br />
0,525<br />
7,500<br />
4,500<br />
2,550<br />
2,475<br />
2,925<br />
4,050<br />
4,050<br />
3,525<br />
3,375<br />
2,850<br />
2,925<br />
2,700<br />
3,750<br />
3,150<br />
4,125 4,125<br />
3,150 3,300<br />
2,775 2,700<br />
4,350 4,200<br />
2,925 2,700<br />
1,050 1,200<br />
1,350 1,350<br />
1,125 1,275<br />
2,025 2,025<br />
2,175 2,025<br />
1,725 1,725<br />
1,725 1,875<br />
1,650 1,575<br />
1,200 1,350<br />
1,575 1,575<br />
1,200 1,200<br />
2,850 3,000<br />
0,300 -0,075<br />
7,500<br />
4,050<br />
2,475<br />
2,475<br />
3,150<br />
4,200<br />
3,900<br />
3,450<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,775<br />
2,775<br />
4,050<br />
3,150<br />
7,125<br />
3,975<br />
2,625<br />
2,625<br />
3,300<br />
4,050<br />
3,825<br />
3,675<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,925<br />
2,775<br />
4,200<br />
2,925<br />
3,975<br />
3,300<br />
2,775<br />
4,350<br />
2,550<br />
1,125<br />
1,425<br />
1,200<br />
2,025<br />
2,025<br />
1,875<br />
1,875<br />
1,575<br />
1,350<br />
1,575<br />
1,200<br />
2,925<br />
0,150<br />
7,050<br />
3,750<br />
2,625<br />
2,625<br />
3,225<br />
4,050<br />
3,975<br />
3,750<br />
3,450<br />
2,925<br />
2,925<br />
2,775<br />
4,125<br />
3,075<br />
3,900<br />
3,150<br />
2,925<br />
4,350<br />
2,550<br />
1,050<br />
1,350<br />
1,350<br />
1,950<br />
1,950<br />
1.950<br />
1,875<br />
1,350<br />
1,425<br />
1,500<br />
1,200<br />
2,775<br />
0,075<br />
7,050<br />
3,675<br />
2,475<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,900<br />
3,900<br />
3,900<br />
3,300<br />
2,775<br />
2,925<br />
2,700<br />
3,975<br />
2,850<br />
3,750<br />
3,225<br />
2,850<br />
4,350<br />
2,250<br />
1,200<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,950<br />
1,950<br />
1,950<br />
1,800<br />
1,275<br />
1,500<br />
1,275<br />
1,500<br />
2,550<br />
0,150<br />
6,675<br />
3,450<br />
2,475<br />
2,625<br />
3,300<br />
3,975<br />
3,900<br />
3,750<br />
3,075<br />
2,850<br />
2,775<br />
2,775<br />
4,125<br />
2,700<br />
3,675<br />
3,150<br />
2,775<br />
4,500<br />
1,950<br />
1,200<br />
1,125<br />
1,500<br />
2,025<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,800<br />
1,275<br />
1,350<br />
1,275<br />
1,725<br />
1,950<br />
0,525<br />
Aumenti ISTAT da applicare sul canone base giugno 1980 ridotti al 75%<br />
*legge n. 377/84<br />
L’incremento inizia dal giugno dell’anno evidenziato<br />
Le nostre tabelle<br />
Giugno 1986 . . . +118,050%<br />
Giugno 1987 . . . +126,075%<br />
Giugno 1988 . . . +135,375%<br />
Giugno 1989 . . . +150,675%<br />
Giugno 1990 . . . +163,200%<br />
Giugno 1991 . . . +179,775%<br />
Giugno 1992 . . . +193,800%<br />
Giugno 1993 . . . +205,050%<br />
Giugno 1994 . . . +215,55%<br />
Giugno 1995 . . . +232,575%<br />
Giugno 1996 . . . +244,65%<br />
Giugno 1997 . . . +249,225%<br />
Giugno 1998 . . . +255,075%<br />
Giugno 1999 . . . +259,95%<br />
6,600<br />
3,225<br />
2,325<br />
2,700<br />
3,600<br />
3,875<br />
3,750<br />
3,825<br />
3,075<br />
2,630<br />
2,700<br />
3,075<br />
3,750<br />
2,475<br />
3,600<br />
3,000<br />
3,075<br />
4,350<br />
1,950<br />
1,125<br />
1,125<br />
1,575<br />
2,025<br />
1,725<br />
2,025<br />
1,725<br />
1,275<br />
1,425<br />
1,275<br />
1,950<br />
1,500<br />
0,750<br />
Giugno 2000 . . . +268,875%<br />
Giugno 2001 . . . +278,625<br />
Giugno 2002 . . . +286,65<br />
Giugno 2003 . . . +294,975<br />
Giugno 2004 . . . +303,15<br />
Giugno 2005 . . . +309,375<br />
Giugno 2006 . . . +317,325<br />
Aumenti ISTAT biennali ridotti al 75%<br />
Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />
l’amministratore<br />
6,375<br />
3,075<br />
2,325<br />
2,775<br />
3,675<br />
3,875<br />
3,750<br />
3,750<br />
3,000<br />
2,775<br />
2,700<br />
3,300<br />
3,600<br />
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