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Marzo 2010 Numero - Anaci

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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />

La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />

l’amministratore<br />

INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI<br />

La Villa Reale, oggi sede della Civica Galleria d’Arte Moderna di Milano<br />

ANACI<br />

Anno XXXV - n. 3 - <strong>Marzo</strong> <strong>2010</strong> - 3 Euro<br />

35° ANNO


l’amministratore<br />

anno xxxv<br />

n. 3 - <strong>Marzo</strong> <strong>2010</strong><br />

Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />

a diffusione nazionale<br />

Viale Sabotino, 22<br />

20135 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

Posta elettronica:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

Sito internet:<br />

www.anacimilano.it<br />

DIRETTORE RESPONSABILE<br />

Dario Guazzoni<br />

COMITATO DI REDAZIONE<br />

Pietro Abbiati<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

Marina Figini<br />

Cristoforo Moretti<br />

PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI<br />

<strong>Anaci</strong> Milano<br />

Viale Sabotino, 22<br />

20135 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

STAMPA<br />

Grafiche Casali<br />

20089 Quinto dè Stampi<br />

di Rozzano (Milano)<br />

Viale Isonzo 40/1/2<br />

Tel. 02/8240480<br />

AUTORIZZAZIONE<br />

Tribunale di Milano<br />

376 del 22/12/75<br />

Associato all’Unione<br />

Stampa Periodica Italiana<br />

Copyright - Nessuna parte<br />

del contenuto di questa rivista<br />

può essere pubblicata senza<br />

autorizzazione scritta dell’editore<br />

Sommario<br />

L’AMMINISTRATORE - N. 3 - MARZO <strong>2010</strong><br />

35° ANNO<br />

nell’occhio del ciclone<br />

DARIO GUAZZONI pag.5<br />

rumori molesti nel condominio e danni risarcibili<br />

MARINA FIGINI pag.7<br />

la responsabilità penale<br />

dell’amministratore condominiale<br />

GIULIO BENEDETTI pag.10<br />

dal 2011 il tentativo di mediazione propositiva<br />

diventerà obbligatorio nelle cause condominiali<br />

e locatizie<br />

EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.14<br />

umanitaria<br />

PINUCCIO DEL MENICO pag.18<br />

le 9 delegazioni dell’anaci in provincia pag.21<br />

sentenze<br />

EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.24<br />

il quartiere senza auto<br />

STEFANO FUMAGALLI pag.28<br />

il sistema processuale sanzionatorio<br />

GIULIO BENEDETTI pag.32<br />

ripartitori – comfort ed efficienza energetica<br />

negli edifici esistenti<br />

ANTONIO DE MARCO pag.39<br />

prevenzione incendi: l’esperto risponde<br />

MARIO ABATE pag.43<br />

domanda attribuzione<br />

codice fiscale<br />

PIETRO ABBIATI pag.45<br />

servizio energia <br />

PIETRO ABBIATI pag.47<br />

le circolari dell’inps<br />

VINCENZO DI DOMENICO pag.50<br />

filo diretto pag.58<br />

le tabelle pag.60<br />

l’amministratore<br />

3


editoriale<br />

NELL’OCCHIO DEL CICLONE<br />

Ebbene si, da qualunque parte si guardi l’immobile<br />

(l’ottantacinque percento della proprietà immobiliare<br />

è condominio) la figura dell’amministratore,<br />

cioè la nostra professione nel bene e, talvolta purtroppo,<br />

nel male balza sempre alla ribalta: non solo nelle riunioni<br />

condominiali, ma anche nella vita sociale, nella quotidianità.<br />

Non sapevamo, non ritenevamo di essere così…<br />

importanti. Siamo dei cani sciolti, non abbiamo un ordine<br />

professionale, non abbiamo un elenco, non abbiamo<br />

un registro.<br />

In Parlamento stanno per essere approvate e regolate ufficialmente<br />

le più strane attività professionali, alle quali<br />

comunque facciamo tanto di cappello.<br />

Ma degli amministratori neppure lontanamente si parla:<br />

nel senso di darci una regolamentazione ufficiale che dia<br />

anche sicurezza alla nostra clientela che per ogni stabile ci<br />

affida cifre che spesso superano i centomila euro.<br />

Eh si! Perché come sappiamo noi tutti che gestiamo la<br />

cassa condominiale; e come sanno i nostri amministrati<br />

che leggono le cifre del rendiconto (perché molti, ve lo<br />

assicuriamo, nemmeno le leggono e cadono dal mondo<br />

delle nuvole) un immobile dove ci sia un riscaldamento<br />

centralizzato e dove ci sia un dipendente portiere regolarmente<br />

inquadrato, anche se formato da una quindicina<br />

di condomini movimenta cifre attorno ai centomila euro!<br />

Scusate se è poco.<br />

Centomila o similari che, per fortuna, confluiscono sui<br />

conti correnti condominiali intestati a ciascun immobile.<br />

Eh si! Perché il conto corrente condominiale sebbene<br />

non sancito da nessuna normativa di Legge consente anche<br />

all’amministratore una certa tranquillità; quella cioè<br />

di non far figurare la “commistione” cioè la mescolanza dei<br />

quattrini propri con quelli della clientela che amministra.<br />

Immagino i lettori non del ramo (e ve ne sono molti) e lo<br />

ripetiamo dozzine di volte agli allievi più o meno giovani<br />

che frequentano i nostri corsi cosa succederebbe agli eredi<br />

di un amministratore deceduto e sul cui conto personale<br />

fossero “commistati” i quattrini degli stabili amministrati.<br />

Si sarebbero mescolati quattrini di proprietà diverse e<br />

gli eredi avrebbero un compito diabolico nel discernere<br />

e nel dimostrare quali quattrini personali; quali dei vari<br />

condominii.<br />

Ebbene, siamo sempre alla ribalta; siamo negletti chè nessuno<br />

ci riconosce ufficialmente, ma siamo indispensabili.<br />

Ed ora dopo la nostra collaborazione con il Comune di<br />

Milano sullo spacchettamento della tariffa rifiuti (che ha<br />

quasi paralizzato un quinquennio or sono i nostri uffici<br />

per diversi mesi); dopo la collaborazione - anche se non<br />

brillantissima - per il problema dei graffiti; l’amministrato-<br />

l’amministratore<br />

re immobiliare, di condominio viene tirato pesantemente<br />

in ballo, alla ribalta per il problema dell’abusivismo degli<br />

immobili; nell’irregolarità delle affittanze in alcuni quartieri<br />

di Milano venuti alla ribalta per fatti delittuosi. La<br />

nostra vita professionale, ormai cinquantennale et ultra,<br />

ricorda che anticamente nelle portinerie esisteva il registro<br />

degli inquilini sul quale ad ogni trasloco il portiere o<br />

la portiera registrava le entrate, le uscite, le nascite (benevenute),<br />

le morti (purtroppo) degli abitanti.<br />

Non si parlava allora lontanamente di PRIVACY (erano<br />

gli anni sessanta) ed il registro venne abolito dall’allora<br />

Ministro degli Interni Mario Scelba, democristiano.<br />

Negli stabili milanesi continua più o meno frequente il<br />

ricambio di inquilini e condomini che forse solo negli stabili<br />

ove esiste il portiere fisso (e talvolta neppure in essi)<br />

si riesce a conoscere.<br />

Figuriamoci invece negli stabili ove il portiere non esiste,<br />

diventa diabolico conoscere anche per gli stessi abitanti<br />

non solo le generalità dei vicini, ma la stessa composizione<br />

dei nuclei famigliari.<br />

Tutto fila liscio quando le fedine penali degli abitanti sono<br />

immacolate; quando però le fedine penali di alcuni o<br />

di molti abitanti non sono “nulle” cioè pulite; allora si la<br />

vita degli altri coabitanti diventa ardua, pesante, invivibile.<br />

L’amministratore di condominio (sempre nell’occhio<br />

del ciclone!) non conosce gli inquilini dei condomini<br />

ché nessun obbligo di legge glielo impone.<br />

L’obbligo di rendere nota l’affittanza spetta invece al proprietario<br />

che affitta, il quale dopo la morte tragica di Moro<br />

parlamentare democristiano nell’anno 1978 ha l’obbligo<br />

nelle quarantotto ore dall’affittanza di rendere noto<br />

al Commissariato di zona, il nominativo del conduttore<br />

inquilino e la tipologia dell’affittanza con addirittura il numero<br />

di porte di accesso alla unità immobiliare affittata.<br />

Ora pare che il Comune di Milano (al quale sempre<br />

ANACI dà la propria collaborazione) con riferimento ad<br />

alcuni episodi di pesantissima violenza accaduti nella zona<br />

di via Padova, voglia tirarci in gioco obbligandoci a segnalare<br />

abitanti sospetti, oltre che fatti vicini alla delittuosità.<br />

L’amministratore sinceramente non ha la bacchetta magica<br />

nell’individuare gli abitanti dell’immobile amministrato;<br />

detta bacchetta magica spetta al proprietario immobiliare<br />

che loca il negozio, il box, l’appartamento, l’ufficio.<br />

L’amministratore collaborerà a fronte di una precisa richiesta<br />

dei condomini a preparare una lettera, che i condomini<br />

firmeranno e che l’amministratore invierà al Comune<br />

di Milano ed al Commissariato di zona. Questo si,<br />

ma nulla più!<br />

Dario Guazzoni<br />

5


<strong>Anaci</strong>: Consiglio siglio Provin Provinciale di Milano<br />

CONSIGLIERI PROVINCIALI<br />

Appezzato Ap Appezzato Juri<br />

Azzaro Alf Alfonso nso so<br />

Bandiera Band era ra Francesco FFrancesco<br />

Bandiera Ba Bandiera Umberto<br />

Buonavitacola Giorgio<br />

Calvio Calv lvio Gianfranco<br />

Campagnoli Ca C mpagnoli Alma<br />

Caruso Giu Giuseppe iuse s ppe<br />

Caruso Leonardo<br />

Cerrini Carlo<br />

Corazza Gianfranco Gianfranco<br />

De Angelis Zucca Anna Anna<br />

Didoni Fabio<br />

Organigramma<br />

Nazionale<br />

Presidente:<br />

Pietro Membri (Milano)<br />

Segretario: Segretario io:<br />

Umberto U berto Anitori (Roma)<br />

Tesoriere: iere:<br />

Giuseppe Gi Giuseppe Merello (Genova)<br />

ORGANIGRAMMA<br />

ORG<br />

REGIONE LOMBARDIA<br />

Presidente: dente:<br />

Agostino o Lombardi (B (BG (BG)<br />

Vice Presidente:<br />

Claudio Bianchini (MI)<br />

Segretario:<br />

Monica Rusconi (SO)<br />

Tesoriere:<br />

Francesca Salvetti (BS)<br />

6<br />

Presidente: Guazzoni Dario<br />

Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />

Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />

Tesoriere: Abbiati Pietro<br />

Donzelli LLuigi i<br />

Faini Guido o<br />

Frisenna senna Paolo<br />

Lionetti Giuseppe<br />

Palmisano VVitantonio ta onio<br />

Pasi Pa Mauro<br />

Pasi Paolo<br />

Ronchi Silvia Silvi via<br />

Sandrini Sa S ndrini Fabio<br />

Sozzi Alfredo<br />

Vanzini Vanz nzin ini i Maurizio<br />

Zoccoli Bruno<br />

ANACI<br />

Associazione Nazionale AAmministratori<br />

Condominial Condominiali e Immobiliari<br />

CONSULENZE CONSULE IN SEDE<br />

LEGALI: LEG martedì artedì 14,30 - 16,30<br />

Avv. Luca Saccomani<br />

giovedì 14,30 14 1 30 - 16,30<br />

Avv. Av Avv Marina Figini<br />

venerdì 17,00 - 18,30<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale Corre real ale<br />

Avv. Ermes Gallone Gal allo lone ne<br />

DEL LAVORO: LA LAVO VOR giovedì ed 17,00 ,00 - 18,30<br />

Dott. Vincenzo Di Domenico<br />

FISCALE: Ve VVenerdì nerd rdì 17 17.00 - 18.30<br />

Dott. Pietro Abbiati<br />

Per appuntamenti appuntamenti in sede<br />

prenotarsi pr p en i al numero telefonico o ico c 02 5583<br />

58322122 8322 2212 122<br />

La rivista della Sezione Provinciale<br />

di Milano della <strong>Anaci</strong><br />

(Associazione ssoc ocia iazione i Nazionale Amministrato<br />

Amministratori tori ri Condominiali Con omi mini niali e Immobiliari)<br />

11 numeri 30 euro<br />

Per l’abbonamento bbonamento telefonare a:<br />

ANACI MILANO MILA<br />

02 58322122 - R.A.<br />

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o inviare nviare una mail a:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

imilano@anaciservizi.it<br />

l’amministratore


La recente sentenza della Corte<br />

di Cassazione n. 25820/09 depositata<br />

il 10 dicembre 2009 riporta<br />

l’attenzione alla questione, sempre<br />

attuale, dei rumori molesti nel<br />

condominio e della risarcibilità<br />

dei danni dagli stessi conseguenti.<br />

La sentenza appena citata è stata<br />

pronunciata ad esito finale di un<br />

giudizio nel quale la Corte d’Appello<br />

aveva ordinato al condomino<br />

di installare in modo strutturalmente<br />

stabile una superficie<br />

di materiale fonoassorbente sulla<br />

pavimentazione adibita a piano di<br />

calpestio del suo appartamento in<br />

modo da riportare entro i limiti<br />

della normale tollerabilità le immissioni<br />

rumorose nel sottostante<br />

appartamento.<br />

La Corte d’Appello aveva peraltro<br />

rigettato la domanda, avanzata<br />

dal condomino sottostante, di<br />

risarcimento dei danni alla salute<br />

per essere la stessa domanda sfornita<br />

di adeguata prova.<br />

La Cassazione ha confermato tale<br />

statuizione enunciando i seguenti<br />

principi.<br />

Danni risarcibili e prove<br />

necessarie<br />

I meri “fastidi” che normalmente<br />

derivano dalle immissioni moleste<br />

non possono essere equiparati<br />

alla specifica compromissione<br />

Osservatorio del diritto<br />

RUMORI MOLESTI NEL<br />

CONDOMINIO E DANNI<br />

RISARCIBILI<br />

Marina Figini<br />

patologica della salute.<br />

La Suprema Corte ha richiamato il<br />

proprio consolidato orientamento<br />

per il quale da un lato “il diritto<br />

al risarcimento del danno conseguente<br />

alla lesione di un diritto<br />

soggettivo non è riconosciuto con<br />

caratteristiche e finalità punitive,<br />

ma in relazione all’effettivo<br />

pregiudizio subito dal titolare del<br />

diritto leso” dall’altro lato “non è<br />

consentito l’arricchimento se non<br />

sussista una causa giustificatrice<br />

dello spostamento patrimoniale<br />

da un soggetto ad un altro”.<br />

Da ciò deriva che, anche quando<br />

il danno è riconosciuto nella sua<br />

sussistenza, resta “la necessità<br />

della prova di un concreto pregiudizio<br />

economico ai fini della<br />

determinazione quantitativa e<br />

della liquidazione del danno per<br />

equivalente pecuniario (Cass.<br />

12 giugno 2008 n. 15814)” in<br />

quanto “il danno non patrimoniale,<br />

costituendo pur sempre un<br />

danno-conseguenza e non già un<br />

danno-evento, deve essere specificamente<br />

allegato e provato ai<br />

fini risarcitori”.<br />

Si ricorda che per “danno evento”<br />

si intende il danno che si<br />

identifica con lo, stesso evento<br />

dannoso, senza necessità di prove<br />

specifiche.<br />

Nella fattispecie arrivata all’esame<br />

della Suprema Corte il condo-<br />

l’amministratore<br />

mino che chiedeva il risarcimento<br />

del danno aveva prodotto certificazione<br />

medica attestante un<br />

generico stato d’ansia che nulla<br />

attestava in ordine ad una eventuale<br />

patologia del paziente e<br />

soprattutto in merito alla esistenza<br />

di un nesso di casualità tra la<br />

stessa e le immissioni denunciate<br />

come moleste ed intollerabili.<br />

Tale documentazione non è stata<br />

ritenuta valida, in quanto il condomino<br />

avrebbe dovuto provare<br />

una specifica compromissione<br />

patologica della salute non basata<br />

esclusivamente sulle proprie dichiarazioni.<br />

Giova a questo punto ricordare<br />

al lettore i concetti basilari di<br />

immissioni, danno non patrimoniale<br />

e danno esistenziale nonchè<br />

il contenuto della importante<br />

sentenza n. 26972/2008 Sezioni<br />

Unite della Cassazione.<br />

Immissioni<br />

L’articolo 844 codice civile dispone<br />

che il proprietario di un<br />

fondo (espressione che va pacificamente<br />

intesa come qualsiasi<br />

bene immobile) non può impedire<br />

le immissioni di fumo o di<br />

calore, le esalazioni, i rumori, gli<br />

scuotimenti e simili propagazioni<br />

derivanti dal fondo del vicino se<br />

non superano la normale tollerabilità,<br />

avuto anche riguardo alla<br />

7


condizione dei luoghi.<br />

L’elenco di immissioni appena<br />

riportato non ha carattere esaustivo<br />

né esclusivo: la norma è infatti<br />

suscettibile di interpretazione<br />

estensiva, ed è applicabile anche<br />

nell’ambito del condominio, ambito<br />

nel quale il soggetto che<br />

subisce l’immissione può invocare<br />

la applicazione di un’altra<br />

norma, e precisamente di quella<br />

eventualmente contenuta nel Regolamento<br />

contrattuale.<br />

Al soggetto che subisce le immissioni<br />

“intollerabili” è riconosciuta<br />

una triplice tutela: a) la richiesta<br />

di cessazione della immissione;<br />

b) la richiesta di risarcimento<br />

del danno subito in conseguenza<br />

della immissione; c) la richiesta<br />

di indennizzo per il diminuito<br />

valore della proprietà.<br />

Danno non patrimoniale<br />

Esistono due categorie di danno:<br />

l’una derivante da inadempimento<br />

di obbligazioni assunte da un<br />

soggetto nei confronti di un altro<br />

in forza di specifici impegni e/o<br />

accordi (responsabilità contrattuale),<br />

l’altra che prescinde da<br />

qualsiasi obbligazione e/o impe-<br />

8<br />

Osservatorio del diritto<br />

La Casa Silvestri, già Fontana, a Milano<br />

gno contrattuale (responsabilità<br />

extracontrattuale) e che deriva<br />

dai “fatti illeciti” ossia da qualunque<br />

fatto doloso (ossia compiuto<br />

con intenzione) o colposo (ossia<br />

compiuto senza intenzione ma<br />

con negligenza, imperizia, imprudenza)<br />

che cagiona ad altri un<br />

danno ingiusto (articoli da 2043 a<br />

2059 codice civile).<br />

Il danno non patrimoniale rientra<br />

nella categoria della responsabilità<br />

extra contrattuale ed è disciplinato<br />

dall’art. 2059 c.c. a norma<br />

del quale il danno non patrimoniale<br />

deve essere risarcito solo<br />

nei casi determinati dalla legge;<br />

si ricorda che l’unico caso previsto<br />

dalla legge è quello derivante<br />

da reato.<br />

Il danno non patrimoniale differisce<br />

dal danno patrimoniale<br />

che incide sulla sfera economica<br />

del soggetto, da quantificarsi sulla<br />

base sia della perdita subita,<br />

danno emergente, sia sulla base<br />

del mancato guadagno, lucro cessante.<br />

La giurisprudenza ha individuato,<br />

nell’ambito del danno non<br />

patrimoniale le figure del danno<br />

morale (che incide sulla sfera<br />

l’amministratore<br />

psico-fisica del soggetto) e del<br />

danno biologico (costituito dalla<br />

lesione temporanea o permanente<br />

alla salute intesa come integrità<br />

psicofisica della persona suscettibile<br />

di accertamento medicolegale<br />

che esplica una incidenza<br />

negativa sulle attività quotidiane<br />

e sugli aspetti dinamico relazionali<br />

della vita del danneggiato,<br />

indipendentemente da eventuali<br />

ripercussioni sulla sua capacità di<br />

produzione di reddito.<br />

La Cassazione è andata oltre, ponendo<br />

in primo luogo il principio<br />

che devono ritenersi risarcibili<br />

lesioni di interessi costituzionalmente<br />

garantiti quali l’integrità<br />

fisica (art. 32 Costituzione), i<br />

diritti inviolabili dell’uomo sia<br />

come singolo che nelle formazioni<br />

sociali (art. 2 Costituzione),<br />

anche se dette lesioni non contengono<br />

i presupposti del riconoscimento<br />

del danno non patrimoniale<br />

ai sensi dell’art. 2059 codice<br />

civile.<br />

Di conseguenza la Cassazione<br />

ha ritenuto che il danno morale<br />

non esaurisce l’ambito del danno<br />

non patrimoniale costituendone<br />

un mero aspetto, e ne ha svincolato<br />

la risarcibilità dalla ricorrenza<br />

del reato; il danno non patrimoniale<br />

costituisce categoria ampia<br />

e comprensiva di ogni ipotesi in<br />

cui risulti leso un valore inerente<br />

la persona e cioè in presenza<br />

di una ingiustizia costituzionalmente<br />

qualificata (Cassazione 31<br />

maggio 2003 sentenze n. 8827 e<br />

8828, Cass. 21/10/2005 n. 20355,<br />

20/10/2005 n. 20323, 19/10/2005<br />

n. 20205, 15/01/2005 n. 729).<br />

Danno esistenziale<br />

Partendo dai suindicati principi,<br />

la giurisprudenza ha indicato il<br />

seguente concetto di danno esi-


stenziale: mentre il danno morale<br />

incide sullo stato d’animo, il danno<br />

esistenziale consiste in qualsiasi<br />

pregiudizio di natura non<br />

meramente emotiva ed interiore<br />

ma oggettivamente accertabile,<br />

che altera in maniera notevolmente<br />

apprezzabile le abitudini<br />

del danneggiato, la sua personalità,<br />

i suoi assetti relazionali, che<br />

peggiora la qualità della sua vita,<br />

che incide sulla sua serenità sia<br />

nell’ambito lavorativo che familiare,<br />

che lo costringe a comportamenti,<br />

a scelte e a stili di vita<br />

diversi, quanto all’espressione e<br />

realizzazione della sua personalità<br />

nel mondo esterno, rispetto<br />

a quelli che avrebbe adottato se<br />

il comportamento lesivo non ci<br />

fosse stato.<br />

Il danno esistenziale non consiste<br />

dunque in meri dolori e sofferenze<br />

ma deve avere determinato<br />

concreti cambiamenti in senso<br />

peggiorativo nella qualità della<br />

vita del soggetto danneggiato.<br />

La sopra riportata definizione<br />

del concetto e dei presupposti<br />

del danno esistenziale, elaborata<br />

nell’ambito di una controversia<br />

di lavoro, è contenuto nella pronunzia<br />

emessa dalla Cassazione<br />

a Sezioni Unite in date 24 marzo<br />

2006 n. 6572 ed è stata confermata<br />

in numerose altre sentenze (12<br />

giugno 2006, n. 13546 n. 2546 del<br />

6 febbraio 2007 n. 4260 / 2007; n.<br />

5221 / 2007; n. 11278 / 2007; n.<br />

26561 / 2007).<br />

Vi è però a dire che la materia del<br />

danno esistenziale è stata oggetto<br />

di una importantissima sentenza<br />

resa dalle Sezioni Unite della<br />

Cassazione in data 11 novembre<br />

2008 n. 26972, sentenza con la<br />

quale sono stati sanciti i seguenti<br />

principi.<br />

Fuori dai casi determinati dalla<br />

legge il danno non patrimoniale<br />

Osservatorio del diritto<br />

è risarcibile solo se sia accertata<br />

la lesione di un diritto inviolabile<br />

della persona: deve cioè sussistere<br />

una ingiustizia costituzionalmente<br />

qualificata.<br />

Sulla base di tale principio già<br />

fissato dalle citate sentenze n.<br />

8827 e n. 8828 del 2003, con<br />

la sentenza in esame le Sezioni<br />

Unite ritengono che non si debba<br />

considerare il danno esistenziale<br />

come autonoma categoria di danno,<br />

e che solo a fini descrittivi,<br />

come ad esempio nel caso di<br />

lesione del diritto alla salute (art.<br />

32 Cost.), si impiega il nome di<br />

“danno biologico”, oppure nel<br />

caso di lesione dei diritti della<br />

famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.),<br />

si utilizza la sintetica definizione<br />

di “danno da perdita del rapporto<br />

parentale”.<br />

Ugualmente le Sezioni Unite, con<br />

la sentenza n. 26972 / 2008 in<br />

esame, hanno escluso dalla tutela<br />

risarcitoria, invocata a titolo di<br />

danno esistenziale, i pregiudizi<br />

consistenti in disagi, fastidi, disappunti,<br />

ansie ed in ogni altro tipo<br />

di insoddisfazione concernente<br />

gli aspetti più disparati della vita<br />

quotidiana che ciascuno conduce<br />

nel contesto sociale.<br />

Le Sezioni Unite hanno ribadito<br />

che al di fuori dei casi determinati<br />

dalla legge ordinaria, solo la<br />

lesione di un diritto inviolabile<br />

della persona concretamente individuato<br />

è fonte di responsabilità<br />

risarcitoria non patrimoniale e<br />

che non vale per dirli risarcibili,<br />

invocare diritti del tutto immaginari,<br />

come il diritto alla qualità<br />

della vita, allo stato di benessere,<br />

alla serenità: in definitiva il diritto<br />

ad essere felici.<br />

Le liti bagatellari<br />

Rileva la Suprema Corte con la<br />

citata sentenza n. 26972/2008 che<br />

l’amministratore<br />

il risarcimento di pretesi danni<br />

esistenziali è stato frequentemente<br />

richiesto ai giudici di pace ed<br />

ha dato luogo alla proliferazione<br />

delle cosiddette liti bagatellari.<br />

Con tale formula si individuano<br />

le cause risarcitorie in cui il danno<br />

è futile o irrisorio, (non poter<br />

più urlare allo stadio, fumare o<br />

bere alcolici) ovvero, pur essendo<br />

oggettivamente serio, è tuttavia,<br />

insignificante o irrilevante per il<br />

livello raggiunto (come avviene<br />

nel caso del graffio superficiale<br />

dell’epidermide, del mal di testa<br />

per una sola mattinata conseguente<br />

ai fumi emessi da una fabbrica,<br />

del disagio di poche ore cagionato<br />

dall’impossibilità di uscire<br />

di casa per l’esecuzione di lavori<br />

stradali di pari durata).<br />

La gravità dell’offesa costituisce<br />

requisito ulteriore per l’ammissione<br />

a risarcimento dei danni<br />

non patrimoniali alla persona<br />

conseguenti alla lesione di diritti<br />

costituzionali inviolabili.<br />

La lesione deve eccedere una certa<br />

soglia di offensività, rendendo<br />

il pregiudizio tanto serio da essere<br />

meritevole di tutela in un sistema<br />

che impone un grado minimo<br />

di tolleranza.<br />

Il filtro della gravità della lesione<br />

e della serietà del danno attua<br />

il bilanciamento tra il principio<br />

di solidarietà verso la vittima, e<br />

quello di tolleranza, con la conseguenza<br />

che il risarcimento del<br />

danno non patrimoniale è dovuto<br />

solo nel caso in cui sia superato<br />

il livello di tollerabilità ed il<br />

pregiudizio non sia futile. Diversamente,<br />

insegna la Suprema<br />

Corte, ogni persona inserita nel<br />

complesso contesto sociale deve<br />

accettare in virtù del dovere della<br />

tolleranza che la convivenza<br />

impone (art. 2 Cost.) i pregiudizi<br />

connotati da futilità.<br />

9


LA RESPONSABILITÀ PENALE<br />

DELL’AMMINISTRATORE<br />

CONDOMINIALE<br />

(nella dottrina e nella giurisprudenza)<br />

Giulio Benedetti<br />

- Il fondamento della responsabilità giuridica<br />

dell’amministratore condominiale nella dottrina e<br />

nella giurisprudenza.<br />

La dottrina civilistica prevalente afferma che l’amministratore<br />

condominiale è un mandatario e che il<br />

fondamento della sua responsabilità ivi dimora, tuttavia<br />

tale orientamento dottrinale sostiene che, a differenza<br />

del semplice mandatario, l’amministratore ha un potere<br />

immediato diretto ed indipendente dall’assemblea condominiale,<br />

sul condominio in quanto l’art. 1135, ultimo<br />

comma, del codice civile afferma “l’amministratore<br />

non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,<br />

salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso<br />

deve riferirne nella prima assemblea.” Ne consegue che,<br />

specialmente per tutti gli interventi anche tecnologici i<br />

quali attengono alla materia della sicurezza delle persone,<br />

degli animali e delle cose, l’amministratore predetto<br />

deve intervenire immediatamente, a fronte di pericoli<br />

imminenti, per assicurare la tutela della pubblica incolumità<br />

in quanto, a fronte di tale dovere, la dottrina<br />

penalistica afferma che, come altre figure professionali<br />

(il medico, l’infermiere, l’incaricato del pronto soccorso,<br />

l’amministratore pubblico, il pubblico funzionario,<br />

il vigile del fuoco, l’appartenente alle forze dell’ordine,<br />

il tecnico abilitato ed incaricato delle verifiche di sicurezza<br />

del gas, dell’elettricità, dell’impianto termico,<br />

degli ascensori, dell’acqua potabile …..), è garante<br />

della sicurezza pubblica e privata in quanto nei suoi<br />

confronti di applica l’art. 40, secondo comma, del codice<br />

penale ovvero: “non impedire un evento, che si ha<br />

l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”<br />

Pertanto a fronte del potere diretto di intervento sui beni<br />

condominiali l’amministratore condominiale assume la<br />

responsabilità giuridica del proprietario dei medesimi<br />

10<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

almeno fino a quanto assicuri e disponga la realizzazione<br />

dei lavori urgenti per rimuovere il pericolo cagionato<br />

dagli stessi. Invero il nostro ordinamento giuridico non<br />

ammette che nelle more della convocazione o della<br />

decisione dell’assemblea condominiale un terzo possa<br />

riportare un danno cagionato non solo dal pericolo condominiale<br />

non rimosso, ma anche aumentato dall’inattivo<br />

trascorrere del tempo senza che non sia individuabile<br />

un responsabile dei colpevoli ritardi ed omissioni.<br />

Quindi per stabilire i criteri di imputabilità della responsabilità<br />

civile, penale ed amministrativa dell’amministratore<br />

del condominio occorre riferirsi non soltanto<br />

alla normativa di sicurezza delineata dal legislatore<br />

nelle leggi speciali, ma anche e principalmente dalla<br />

giurisprudenza che ha indicato dei principi generali che<br />

interessano direttamente la casistica inerente la tutela<br />

dei soggetti attori della vita nel condominio.<br />

- I principi della giurisprudenza tradizionale.<br />

Le seguenti sentenze hanno stabilito dei principi fondamentali<br />

per quanto riguarda la responsabilità penale<br />

dell’amministratore del condominio.<br />

- 1) “La responsabilità penale dell’amministratore di<br />

condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />

capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire<br />

un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale<br />

a cagionarlo “per rispondere del mancato impedimento<br />

di un evento e, cioè, necessario, in forza di tale norma,<br />

l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo<br />

detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e<br />

quindi anche dal diritto privato e, specificamente da una<br />

convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come<br />

è del rapporti di rappresentanza volontaria intercorrente<br />

fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass.,


Sez. 3, Sent. 332 del 11/5/1967, ud. 24/2/1967.)<br />

- 2) “In tema di omissione di lavori in costruzioni che<br />

minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso<br />

di mancata formazione della volontà assembleare che<br />

consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo,<br />

sussiste a carico del singolo condominio l’obbligo giuridico<br />

di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente<br />

dell’attribuibilità al medesimo dell’origine della<br />

stessa.” (C.Cass., Sez. 1, sent. 15759 del 13/4/2001,<br />

c.c. 6/2/2001).<br />

La sentenza è assai importante per tutti i lavori necessari<br />

per assicurare la incolumità sia pubblica che<br />

condominiale. Invero è noto che la sicurezza costa e<br />

pertanto assai sovente i condomini, al fine di evitare<br />

che l’assemblea deliberi le somme di denaro per<br />

eseguire le opere opportune, facciano mancare il loro<br />

numero (le cosiddette teste) o le maggioranze previste<br />

dal codice civile. A volte tale comportamento trova il<br />

suo fondamento su un concetto errato di impunità giuridica<br />

dei soggetti assenti all’assemblea condominiale<br />

e sull’affidamento che i provvedimenti e le diffide di<br />

sicurezza dell’autorità competente saranno notificati<br />

soltanto all’amministratore. La sentenza afferma invece<br />

una responsabilità solidale dei condomini di fronte ai<br />

loro comportamenti omissivi che pregiudichino il principio<br />

fondante del nostro ordinamento giuridico ovvero<br />

quello del “neminem laedere”. In particolare laddove i<br />

condomini non si presentino all’assemblea deputata alla<br />

decisione sugli interventi urgenti ed indifferibili, oppure<br />

votino contro l’adozione degli stessi, l’amministratore,<br />

per tutelarsi, potrà comunicare all’autorità compente il<br />

verbale assembleare contenente il nome degli assenti o<br />

Osservatorio del diritto<br />

Il cortile del Palazzo di Brera, Milano<br />

l’amministratore<br />

dei contrari per l’adozione, in ossequio della predetta<br />

sentenza, nei loro confronti delle ordinanze contingibili<br />

ed urgenti la cui inosservanza è sanzionata penalmente<br />

dall’art. 650 c.p. con l’arresto fino a tre mesi o con<br />

l’ammenda fino ad euro 206.<br />

- 3) “La responsabilità penale dell’amministratore del<br />

condominio va considerata e risolta nell’ambito del<br />

capoverso dell’art. 40 cod. pen., che stabilisce che<br />

“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico<br />

di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del<br />

mancato impedimento di un evento è, cioè, necessaria,<br />

in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico<br />

di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da<br />

qualsiasi ramo del diritto, e quindi dal diritto privato, e<br />

specificamente da una convenzione che da tale diritto<br />

sia prevista e regolata com’è nel rapporto di rappresentanza<br />

volontaria intercorrente fra il condominio e<br />

l’amministratore. (C.Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 4676 del<br />

14/3/1975 ud, dep. il 14/4/1976, Rv. 133429.).<br />

- 4) “Sussiste la “legittimatio ad causam” e “ad processum”<br />

dell’amministratore del condominio, senza bisogno<br />

di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a<br />

tutela di beni condominiali, giacchè i poteri gli vengono<br />

direttamente dalla legge e precisamente dall’art. 1130<br />

n. 4 del cod. civ. che gli pone addirittura come dovere<br />

proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi<br />

inerenti alle parti comuni dell’edificio, potere<br />

– dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi<br />

ed urgenti ma esteso a tutti gli atti mirati a mantenere<br />

l’esistenza e la pienezza o integrità di tali diritti. Nel caso<br />

trattato l’amministratore del condominio aveva agito<br />

nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi<br />

dei loro immobili nella condotta<br />

fognaria dell’edificio condominiale.”<br />

(C. Cass. Civ, Sez. 2,<br />

Sent. n. 6494 del 6/11/1986, Rv.<br />

448662).<br />

- La sentenza della Corte di<br />

Cassazione, Quarta Sezione<br />

penale, Sent. n. 39959 del<br />

15/10/2009, ud. 25/9/2009.<br />

La sentenza sopra citata sostiene<br />

che è pacifico principio giurisprudenziale<br />

l’affermazione secondo<br />

cui l’amministratore del<br />

condominio è titolare di un obbligo<br />

di garanzia in relazione alla<br />

conservazione delle parti comuni<br />

dell’edificio secondo quanto di-<br />

11


sposto dall’articolo 1130, primo comma n. 4), del codice<br />

civile. In particolare la sentenza trascura completamente<br />

gli argomenti della difesa dell’amministratore<br />

che escludeva la sua responsabilità in ordine all’incendio<br />

di una canna fumaria di proprietà del singolo condomino.<br />

Invece il ragionamento della Suprema Corte<br />

parte dall’assunto per cui allorquando venga all’amministratore<br />

una condotta omissiva che abbia cagionato<br />

l’evento, sulla base dei principi stabiliti dalla Sentenza<br />

delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.<br />

27/2002 (ud. 10 luglio 2002, ric. Franzese) nella materia<br />

delle responsabilità colposa medica, occorre che<br />

il giudice definisca e descriva con precisione nel corpo<br />

della motivazione, al fine di stabilire la responsabilità<br />

dell’imputato in ordine al reato colposo attribuitogli, la<br />

sussistenza dei seguenti elementi logici e fattuali:<br />

- a) il nesso causale può essere ravvisato, alla stregua<br />

del giudizio controfattuale condotto sulla base di<br />

una generalizzata regola di esperienza o di una legge<br />

scientifica – universale o statistica – si accerti che,<br />

ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta<br />

doverosa impeditivi dell’evento “hic et nunc”, questo<br />

non si sarebbe verificato ma in epoca significativamente<br />

posteriore o con minore intensità lesiva;<br />

- b) non è consentito dedurre automaticamente dal<br />

coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica<br />

la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria<br />

sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve<br />

verficarne la validità nel caso concreto, sulla base delle<br />

circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così<br />

che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia<br />

altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti<br />

giustificata e processualmente certa la conclusione<br />

che la condotta omissiva è stata condizione necessaria<br />

12<br />

Osservatorio del diritto<br />

Milano - Palazzo Reale<br />

l’amministratore<br />

dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità<br />

razionale” o “probabilità logica”;<br />

- c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza<br />

del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso<br />

causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza<br />

disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />

della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti<br />

nella produzione dell’evento, comportano la<br />

neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e<br />

l’esito assolutorio del giudizio;<br />

- d) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità,<br />

è assegnato il compito di controllare restrospettivamente<br />

la razionalità delle argomentazioni giustificative<br />

– la cosiddetta giustificazione esterna – della<br />

decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice<br />

di merito come elementi di prova, alle interferenze<br />

formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le<br />

conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto<br />

giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di<br />

merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio<br />

di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da<br />

provare.<br />

Ne consegue che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<br />

con la predetta sentenza hanno eliminato qualsiasi<br />

interpretazione che individui il nesso causale su dati<br />

statistici oppure su criteri valutativi a struttura probabilistica<br />

e propende per l’affermazione di tale nesso ove<br />

sia “giustificata e processualmente certa la conclusione<br />

che la condotta omissiva del medico è stata condizione<br />

necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado<br />

di credibilità razionalità o probabilità logica.”<br />

Alla luce di tali principi la sentenza n. 39959/09 sostiene<br />

che il giudice, nel caso trattato, per affermare<br />

la penale responsabilità dell’imputato, deve procedere<br />

ad un duplice accertamento: - individuare<br />

la condotta in concreto esigibile<br />

in relazione alla sua posizione<br />

di garanzia quale amministratore del<br />

condominio;<br />

- accertare se, una volta posta in<br />

essere la condotta così individuata,<br />

e secondo la contestazione colposamente<br />

omessa, l’evento non si sarebbe<br />

verificato e ciò al fine di poter<br />

giungere alla conclusione che la sua<br />

condotta, esclusa l’interferenza di<br />

fattori alternativi, sia stata condizione<br />

necessaria dell’evento con “alto o<br />

elevato grado di credibilità razionale”<br />

o “probabilità logica” (ovvero il<br />

cosiddetto giudizio controfattuale).


Con la Gazzetta Ufficiale del 5 marzo <strong>2010</strong> è stato<br />

pubblicato il decreto legislativo n.28 del corrente<br />

anno, che ha introdotto nel nostro ordinamento<br />

il nuovissimo istituto della mediazione civile e<br />

commerciale.<br />

Si tratta, indiscutibilmente, di una incisiva<br />

novità che potrà modificare notevolmente non<br />

soltanto la disciplina dei rapporti all’interno del<br />

condominio e le relazioni tra locatori ed inquilini.<br />

Ove la riforma trovi applicazione efficiente,<br />

potrebbe addirittura passare di moda la celebre<br />

frase “mi faccia causa”, che da sempre indica<br />

quanto indicato la difficile la strada della controversia<br />

giudiziale, anche per chi abbia ragione.<br />

La mediazione servirà infatti a ridurre il<br />

carico degli arretrati dei nostri Tribunali e, quindi<br />

potrà portare l’effetto di rendere possibili decisioni<br />

rapide per i processi che, dopo il vano esperimento<br />

del tentativo di mediazione, arriveranno<br />

davanti al Magistrato.<br />

Dal marzo del 2011, prima di agire davanti<br />

al Giudice ci si potrà (o ci si dovrà) avvalere di<br />

un sostanziale filtro, che potrà rappresentare un<br />

monito ed una forte barriera per comportamenti<br />

troppo disinvolti e troppo confidenti nelle lungaggini<br />

della nostra Giustizia.<br />

Benché da molto tempo all’interno di <strong>Anaci</strong><br />

si discuta del processi di mediazione e della loro<br />

importanza, già ben conosciuta e sondata in altri<br />

paesi, appare opportuno ricordare in primo luogo<br />

la nozione stessa dell’istituto della “mediazione”,<br />

da non appiattire secondo lo schema della mera<br />

“conciliazione”, che da noi è già stata sperimentata<br />

tante volte e senza concerti risultati.<br />

Con il termine mediazione si allude alla<br />

attività svolta da un soggetto, diverso dai contendenti<br />

ed imparziale, che sia destinata ad assistere<br />

i litiganti allo scopo di definire una controversia.<br />

Osservatorio del diritto<br />

DAL 2011 IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE<br />

PROPOSITIVA DIVENTERÀ OBBLIGATORIO<br />

NELLE CAUSE CONDOMINIALI E LOCATIZIE<br />

Eugenio A. Correale<br />

14<br />

l’amministratore<br />

Non sempre la mediazione ha quale fine il<br />

raggiungimento di un accordo amichevole.<br />

Il terzo, chiamato ad intervenire intromettendosi<br />

tra le parti svolge la propria funzione<br />

chiarendo a ciascuno il contenuto e l’ambito della<br />

sua pretesa o della sua prospettazione difensiva,<br />

può completare il proprio compito anche con la<br />

formulazione di una proposta, che le parti possono<br />

accettare o meno, ma non liberamente e senza<br />

patire conseguenze.<br />

Vi sono quindi due fasi distinte:<br />

1. in un primo tempo il mediatore si adopera<br />

per aiutare le parti a trovare una intesa<br />

amichevole;<br />

2. se il tentativo di conciliazione non riesce,<br />

si passa alla seconda fase. Il mediatore<br />

formula una proposta di conciliazione che<br />

le parti possono accettare o rifiutare, accollandosi<br />

però precise responsabilità.<br />

Infatti, se dopo il vano tentativo di mediazione<br />

le parti vanno davanti al Giudice e<br />

la causa si conclude con un risultato che<br />

“corrisponda integralmente” alla soluzione<br />

prospetta dal conciliatore chi non ne<br />

aveva accettato le indicazioni potrà essere<br />

condannato alle spese legali sostenute<br />

dal’altra parte, anche se vince la causa.<br />

Inoltre, se nel rifiuto saranno ravvisati gli<br />

estremi della lite temeraria, il Tribunale<br />

potrà condannare al pagamento di una<br />

multa il cui importo sarà pari al contributo<br />

unificato dovuto per la iscrizione a ruolo.<br />

Dovremo quindi abituarci a nuove parole<br />

ed a nuovi adempimenti, dei quali lo stesso decreto<br />

fornisce la nozione, poiché (art. 1) si intende<br />

per:


a) mediazione: l’attività, comunque<br />

denominata, svolta da un terzo imparziale<br />

e fi nalizzata ad assistere due o più soggetti<br />

sia nella ricerca di un accordo amichevole<br />

per la composizione di una controversia,<br />

sia nella formulazione di una proposta per<br />

la risoluzione della stessa;<br />

b) mediatore: la persona o le persone fi siche<br />

che, individualmente o collegialmente,<br />

svolgono la mediazione rimanendo prive,<br />

in ogni caso, del potere di rendere giudizi<br />

o decisioni vincolanti per i destinatari del<br />

servizio medesimo;<br />

c) conciliazione: la composizione di una<br />

controversia a seguito dello svolgimento<br />

della mediazione;<br />

d) organismo: l’ente pubblico o privato,<br />

presso il quale può svolgersi il procedimento<br />

di mediazione ai sensi del presente<br />

e) registro: il registro degli organismi istituito<br />

con decreto del Ministro della giustizia ai<br />

sensi dell’articolo 16 del decreto, nonché,<br />

sino all’emanazione di tale decreto, il<br />

registro degli organismi istituito con il<br />

decreto del Ministro della giustizia 23<br />

luglio 2004, n. 222.<br />

I FUTURI ORGANISMI ED I MEDIATORI, SEM-<br />

PRE ABILITATI, CHE DOVRANNO ESSERE ISCRITTI NE-<br />

GLI SPECIALI ELENCHI<br />

Evidentemente, interessa in primo luogo<br />

stabilire cosa siano gli organismi, il cui elenco sarà<br />

tenuto presso opportuni registri.<br />

La legge specifica (art. 16) che potranno<br />

svolgere le funzioni in discorso gli enti pubblici o<br />

privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza<br />

e che siano abilitati a costituire organismi deputati<br />

il procedimento di mediazione.<br />

La formazione del registro e la sua revisione,<br />

l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione<br />

degli iscritti, nonché la determinazione<br />

delle indennità spettanti agli organismi saranno<br />

disciplinati con appositi decreti del Ministro della<br />

giustizia, di concerto, relativamente alla materia<br />

del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico<br />

e, sino all’adozione di tali decreti si applicheranno<br />

le disposizioni dei decreti del Ministro<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio<br />

2004, n. 223.<br />

Sempre presso il Ministero della giustizia sarà<br />

istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei<br />

formatori per la mediazione.<br />

I consigli degli ordini degli avvocati possono<br />

istituire organismi presso ciascun tribunale,<br />

avvalendosi di proprio personale e utilizzando i<br />

locali loro messi a disposizione dal presidente del<br />

tribunale.<br />

Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al<br />

registro a semplice domanda.<br />

I consigli degli ordini professionali possono<br />

istituire, per le materie riservate alla loro<br />

competenza, previa autorizzazione del Ministero<br />

della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di<br />

proprio personale e utilizzando locali nella propria<br />

disponibilità.<br />

Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi<br />

istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della<br />

legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di<br />

commercio, industria, artigianato e agricoltura<br />

sono iscritti al registro a semplice domanda,<br />

nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui<br />

all’articolo 16.<br />

È evidente la necessità che i rappresentanti della<br />

categorie particolarmente interessate dalla riforma<br />

tempestivamente si occupino delle novità che<br />

ne conseguono e partecipino alle iniziative che<br />

immancabilmente saranno attuate.<br />

I PRIMI CENNI SULLA PROCEDURA E I TERMINI PER<br />

LE IMPUGNATIVE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI<br />

La domanda di mediazione deve essere<br />

presentata mediante deposito di apposita istanza<br />

presso uno degli organismi iscritti negli speciali<br />

registri.<br />

In caso di più domande relative alla stessa<br />

controversia, la mediazione si svolge davanti<br />

all’organismo presso il quale è stata presentata la<br />

prima domanda.<br />

L’istanza deve indicare l’organismo al quale<br />

ci si intende rivolgere, le generalità delle parti,<br />

l’oggetto e le ragioni della pretesa.<br />

All’atto del conferimento dell’incarico,<br />

l’avvocato è tenuto a informare per iscritto il<br />

proprio assistito della possibilità di avvalersi<br />

del procedimento di mediazione disciplinato<br />

15


dal presente decreto e delle agevolazioni fi scali<br />

previste dalla legge<br />

Sarà possibile adoprare anche forme<br />

telematiche.<br />

Gli atti ed i provvedimenti relativi al<br />

procedimento di mediazione sono esenti<br />

dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa<br />

o diritto.<br />

Inoltre, chi verserà la indennità dovuta al<br />

mediatore potrà fruire di una detrazione di imposta<br />

sino a € 500,00.<br />

La legge ha previsto che le parti possano<br />

ricorrere volontariamente alla mediazione, anche<br />

nei casi nei quali non vi sia particolare obbligo.<br />

Inoltre, potrà essere lo stesso Giudice ad<br />

indicare tale strada, allorché ritenga che la natura<br />

della controversia e delle questioni lo suggerisca.<br />

Ancora più interessante appare la mediazione,<br />

che è defi nita espressamente come obbligatoria,<br />

perché il suo mancato esperimento renderà<br />

improcedibile la causa nelle seguenti materie:<br />

- condominio;<br />

- diritti reali;<br />

- divisione;<br />

- successioni ereditarie;<br />

- patti di famiglia;<br />

- locazione;<br />

- comodato;<br />

- affitto di aziende;<br />

- risarcimento del danno derivante dalla<br />

circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità<br />

medica e da diffamazione con<br />

il mezzo della stampa o altro mezzo di<br />

pubblicità;<br />

- contratti assicurativi, bancari e finanziari;<br />

Per allontanare preoccupazioni infondate, si precisa<br />

che il tentativo di mediazione non è obbligatorio:<br />

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa<br />

l’opposizione, fino alla pronuncia sulle<br />

istanze di concessione e sospensione della<br />

provvisoria esecuzione;<br />

b) nei procedimenti per convalida di licenza<br />

o sfratto, fino al mutamento del rito di cui<br />

all’articolo 667 del codice di procedura<br />

civile;<br />

16<br />

Osservatorio del diritto<br />

l’amministratore<br />

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia<br />

dei provvedimenti di cui all’articolo<br />

703, terzo comma, del codice di procedura<br />

civile;<br />

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali<br />

di cognizione relativi all’esecuzione<br />

forzata;<br />

e) nei procedimenti in camera di consiglio;<br />

f) nell’azione civile esercitata nel processo<br />

penale;<br />

g) per le istanze cautelari (esempio, ricorso ex<br />

art. 700 cpc.<br />

Il procedimento di mediazione deve durare quattro<br />

mesi e quindi non costituirà seria barriera per la<br />

effettiva instaurazione del procedimento contenzioso.<br />

Il verbale di conciliazione, costituirà titolo esecutivo<br />

dopo essere stato omologato con decreto del<br />

Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha<br />

sede l’organismo abilitato.<br />

Risulterà importante anche il verbale dal quale<br />

risulti il tentativo risulti vano.<br />

Infatti, in tal caso, il mediatore darà atto non soltanto<br />

delle ragioni del mancato accordo ma anche<br />

della sua proposta conciliatoria.<br />

Come si è detto, se la decisione che chiuderà la<br />

causa avanti al Magistrato avrà contenuto che corrisponda<br />

integralmente alla proposta del mediatore<br />

chi aveva rifiutato tale indicazione non avrà diritto<br />

alla rifusione delle spese neppure se avrà vinto la<br />

causa.<br />

In caso di lite temeraria chi abbia rifiutato la proposta<br />

del mediatore potrà essere condannato ad<br />

una multa di importo pari al contributo unificato<br />

necessario per la iscrizione a ruolo.<br />

Poiché le impugnazioni di delibera assembleare<br />

devono essere proposte nel termine perentorio<br />

di trenta giorni ai sensi dell’articolo 1137 c.c., si<br />

deve ricordare che dal momento della comunicazione<br />

alle altre parti, la domanda di mediazione<br />

produce sulla prescrizione gli effetti della domanda<br />

giudiziale.<br />

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce<br />

anche la decadenza per una sola volta,<br />

ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale<br />

deve essere proposta entro il medesimo termine di<br />

decadenza, decorrente dal deposito del verbale di<br />

mancato accordo.


“LA SOLUZIONE SU MISURA PER I PICCOLI DISLIVELLI”<br />

IRE.DA. & C. srl<br />

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UMANITARIA<br />

Pinuccio Del Menico<br />

Si chiama “housing sociale” ed è la<br />

panacea di tutti i mali del settore casa,<br />

magari in coppia con il “project<br />

financing”. In pratica case messe in<br />

vendita o in affitto a prezzo moderato<br />

e costruite con il contributo<br />

dei privati. L’evoluzione della specie<br />

che, nel nostro caso, sono le case<br />

popolari.<br />

Ma si tratta di una storia che Milano<br />

ha già visto e persino raccontato<br />

in numerose pubblicazioni e che ci<br />

riporta a quell’anno così spesso citato<br />

di questi tempi: il 1906. L’anno<br />

dell’Esposizione Internazionale che<br />

adesso si chiama Expo e che allora ci<br />

lasciò in ricordo solamente il Civico<br />

Acquario. Anzi no, pur se le due cose<br />

non hanno avuto un collegamento<br />

diretto. Ecco la storia.<br />

C’era una volta un ricco imprenditore<br />

che si chiamava Prospero Moisè<br />

Loira. Era nato a Mantova nel 1814<br />

da genitori di religione ebraica. Fin<br />

da giovane, con il fratello Angelo, si<br />

dedicò al commercio. Prima quello<br />

del legname a Trieste, poi in Egitto<br />

dove accumularono una ingente<br />

fortuna in qualità di fornitori di<br />

materiale per la costruzione delle<br />

ferrovie. Scelse Milano per trascorrervi<br />

la vecchiaia e per promuovere<br />

il miglioramento delle condizioni di<br />

vita dei lavoratori attraverso la formazione<br />

professionale, l’istruzione<br />

e le forme cooperative di tipo mazziniano.<br />

Insomma non regalava un<br />

pesce, ma insegnava a pescare.<br />

Il Loria, allo scopo, costituì la società<br />

Umanitaria che venne poi istituita<br />

nel 1893, un anno dopo la<br />

sua morte, forte di una lascito di<br />

18<br />

Vita associativa<br />

10 milioni di lire e di alcune aree<br />

edificabili.<br />

Milano allora era una città in piena<br />

espansione demografica che mostrava<br />

i primi segnali di uno sviluppo<br />

industriale con una società composta<br />

da pochi benestanti e troppe<br />

famiglie arrivate dalla provincia alla<br />

ricerca di un benessere che i più<br />

fortunati concretizzavano in 2 lire<br />

di salario giornaliero, dei quali<br />

tre quarti se ne andavano in generi<br />

alimentari.<br />

Il censimento del 1901 contò<br />

491.640 abitanti dei quali oltre<br />

280.000 appartenevano alla classe<br />

operaia. Famiglie che vivevano in<br />

case malsane, prive di servizi, acqua<br />

e fognature e comunque in locali<br />

sovraffollati. Così l’Umanitaria decise<br />

di costruire il primo villaggio<br />

operaio della città su di un terreno<br />

allora in piena campagna e che oggi<br />

si chiama via Solari. Era il 1905<br />

quando partirono i lavori per realiz-<br />

l’amministratore<br />

1907 - Scuola di Ebanisti<br />

zare il progetto firmato dall’architetto<br />

Giovanni Broglio, l’architetto<br />

dei poveri perché realizzò più di<br />

40 quartieri popolari a Milano ed<br />

anche perché nacque povero. A soli<br />

15 anni lavorò come manovale<br />

frequentando nello stesso tempo la<br />

scuola edile prima di conseguire la<br />

laurea al Politecnico. Visse, come<br />

lui stesso raccontò, in una casa che<br />

ospitava 10 persone in due locali.<br />

Sette dormivano in un’unica camera<br />

di 25 mq. con il servizio latrina in<br />

fondo alla ringhiera.<br />

Ed allora ecco i criteri che ispirarono<br />

il suo progetto per le case dei lavoratori:<br />

scale con non più di 15 inquilini<br />

ai piani superiori, locali con<br />

almeno una superficie di 8 mq., una<br />

latrina per ogni alloggio, corpi di<br />

fabbrica di non più di 4 piani e distribuiti<br />

per permettere abbondante<br />

circolazione dell’aria.<br />

Il 29 marzo 1906 le prime famiglie<br />

entrarono nel complesso di via


Solari 54. Più di mille persone presero<br />

possesso di ben 240 appartamenti<br />

trasportando personalmente<br />

a mano e sui carretti le loro poche<br />

cose. Tra di loro molti i romagnoli<br />

fuggiti dalla loro terra a seguito<br />

dell’alluvione.<br />

E il loro dialetto si diffuse nei negozi<br />

realizzati al piano terra delle case:<br />

la latteria, la calzoleria, la macelleria,<br />

il ciclista. Proibita invece la vendita<br />

del vino ritenuto non educativo.<br />

Insomma cominciò a vivere un<br />

quartiere modello, tanto che venne<br />

presentato anche all’Esposizione<br />

Internazionale del Sempione (adesso<br />

l’Expo) ed arrivò a vincere un<br />

concorso per l’abitazione modello al<br />

quale parteciparono 52 concorrenti.<br />

Il 18 ottobre 1908 venne inaugurata<br />

la “Casa del bambino” alla presenza<br />

di Maria Montessori che ispirò<br />

il metodo di insegnamento. Era<br />

aperta ai bimbi da tre ai sei anni.<br />

Poco dopo l’apertura dei bagni pubblici<br />

con acqua fredda e calda, ma<br />

senza servizio biancheria. Costo:<br />

25 centesimi per il bagno, 15 per<br />

®<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vita associativa<br />

la doccia.<br />

Venne istituita l’associazione inquilini<br />

che creò la biblioteca e l’università<br />

popolare che si riuniva nella sala<br />

del teatro, ma anche squadre volanti<br />

che accompagnavano a casa gli<br />

abitanti la sera tardi per proteggerli<br />

dalle aggressioni delle bande che<br />

operavano nella zona. La più temuta<br />

dai residenti che percorrevano il<br />

tratto tra Porta Macello (ora la circonvallazione)<br />

e L’Umanitaria era la<br />

banda della “Scopola”.<br />

Si creò il civico corpo musicale ed<br />

anche la cooperativa ristorante, la<br />

farmacia e la compagnia filodrammatica,<br />

la società alpinistica e il<br />

gruppo amici dell’arte.<br />

Arrivò la Grande Guerra e nel salone<br />

si succedevano gli incontri con<br />

politici più o meno interventisti.<br />

Un giorno il sindacalista Filippo<br />

Corridoni, favorevole all’intervento,<br />

continuamente rimbeccato dalle<br />

donne, rispose loro così: “Avete<br />

paura della pellaccia dei vostri figli<br />

che non vale nemmeno due soldi”.<br />

Le donne presero a colpirlo con cia-<br />

l’amministratore<br />

batte e zoccoli inseguendolo fino in<br />

via Bergognone.<br />

L’episodio ebbe vasta eco ed il giornale<br />

“Il popolo d’Italia” definì il<br />

quartiere la “casa delle scimmie”.<br />

Poi il fascismo con attentati ed aggressioni<br />

in tutta Milano e Provincia.<br />

Anche all’Umanitaria arrivarono<br />

qualche volta camion pieni di fascisti,<br />

ma non poterono mai entrare<br />

causa della guardia montata dagli<br />

inquilini giorno e notte. Il regime<br />

istituì quindi la squadra del buon<br />

costume per controllare il comportamento<br />

dei giovani. Ben presto<br />

venne però sciolta così come tutte<br />

le altre forme di associazionismo del<br />

quartiere. Venne risparmiata solo la<br />

cooperativa ed il dopolavoro.<br />

Quindi la lotta di liberazione, il dopoguerra<br />

e la rinascita anche delle<br />

fabbriche della zona: CGE, Ansaldo,<br />

Riva, Loro-Parisini, Osram e<br />

una storia che dopo qualche generazione<br />

dovrebbe concludersi con il<br />

classico: e vissero tutti felici e contenti.<br />

Oggi, perché domani è un altro<br />

giorno... si vedrà.<br />

19


LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO<br />

Calvio Gianfranco<br />

Paolo Frisenna<br />

Palmisano Vitantonio<br />

Caruso Leonardo<br />

Buonavitacola Giorgio<br />

Faini Guido<br />

Vanzini Maurizio<br />

Vai Claudio<br />

Corazza Gianfranco


Vita associativa<br />

Le 9 delegazioni<br />

dell’<strong>Anaci</strong> in provincia<br />

Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />

di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />

relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />

gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />

Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />

per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />

Il teleriscaldamento è un servizio, a<br />

disposizione di tutti i cittadini e di<br />

tutte le attività industriali, commerciali,<br />

terziarie che insistono sull’area<br />

sottesa dalla rete, costituito da una<br />

centrale di produzione e da una rete<br />

di distribuzione di acqua calda o surriscaldata<br />

per uso riscaldamento, sanitario<br />

e per il raffrescamento di edifici,<br />

con opportune macchine frigorifere.<br />

I vantaggi ambientali sono costituiti<br />

Vivere il divertimento in sicurezza. È<br />

questo l’obiettivo dell’amministrazione<br />

comunale di Tribiano che, in collaborazione<br />

con gli operatori del territorio,<br />

ha dato il via a un’iniziativa per aiutare<br />

i più giovani a ballare senza «sballare».<br />

«Ubriachiamoci di musica» è questa<br />

l’iniziativa che i rappresentanti del comune<br />

hanno inaugurato quest’anno: un<br />

appuntamento per almeno una domenica<br />

al mese da gennaio a fi ne aprile.<br />

LEGNANO - Gianfranco Calvio - Via Siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />

principalmente da:<br />

• Riduzione inquinanti emessi da<br />

impianti di riscaldamento su area<br />

omogenea;<br />

• Annullamento emissione inquinanti<br />

puntuale;<br />

• Risparmio energetico.<br />

Si riporta una carta della città nella<br />

quale è identificato il tracciato delle<br />

dorsali: AMGA Legnano Spa quale<br />

azienda strumentale del Comune di<br />

MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686<br />

Durante questi appuntamenti, la discoteca<br />

«New discorsi 2000» di via XXIV<br />

Maggio, a seguito degli accordi stipulati<br />

con il Comune, bandisce l’alcol a tutti,<br />

compresi gli adolescenti che hanno già<br />

compiuto 16 anni. È importante far<br />

capire alle generazioni più giovani che<br />

è possibile divertirsi anche senza far<br />

ricorso di alcol e stupefacenti. Secondo<br />

le statistiche, infatti, sono sempre più i<br />

giovani che associano al divertimento<br />

l’amministratore<br />

Legnano, gestore dell’impianto e delle<br />

reti provvede, con periodicità, ad attivare<br />

delle campagne commerciali per<br />

l’allaccio al servizio. Chiunque ritenga<br />

di essere interessato, può consultare<br />

il sito www.amga.it e/o contattate comunque<br />

l’Azienda all’indirizzo teleriscaldamento@amga.it,<br />

che provvederà<br />

ad informare circa le condizioni di fruizione<br />

del servizio oltreché gli sviluppi<br />

previsti della rete.<br />

elementi dannosi, che danno dipendenza<br />

e che spesso sono all’origine di tanti<br />

problemi. Non da ultimo i continui<br />

incidenti mortali che sono sempre più<br />

spesso al centro delle cronache e che vedono<br />

nel ruolo di vittime proprio i più<br />

giovani. «Ubriachiamoci di musica è il<br />

messaggio che vogliamo lanciare ai nostri<br />

giovani – ha dichiarato il sindaco di<br />

Tribiano – un’esperienza che speriamo<br />

sia loro d’aiuto anche nella vita».<br />

21


Con Deliberazione di Giunta Comunale<br />

n.161 del 13 marzo 2009, è stato approvato<br />

il piano di vendita di quattro alloggi<br />

ubicati fuori dal territorio di Cinisello<br />

Balsamo, di edilizia residenziale pubblica<br />

di proprietà dell’Amministrazione Comunale.<br />

Il giorno 31 marzo <strong>2010</strong> alle ore<br />

15.00, presso la sala riunioni del Settore<br />

lavori Pubblici a Cinisello Balsamo, Via<br />

Giordano 3, avrà luogo l’asta pubblica.<br />

Gli alloggi oggetto d’asta sono ubicati<br />

Vita associativa<br />

SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787<br />

Neanche il tempo per far cessare l’eco<br />

delle polemiche sulla riqualificazione<br />

delle aree ex-Falck Concordia e Unione<br />

a seguito del crack del Gruppo Zunino,<br />

che spunta l’In. Caltagirone a chiedere<br />

alla Giunta Comuale un ripensamento<br />

sulla edificazione dell’area ex-Vulcano.<br />

Facendo perno su una convenzione sottoscritta<br />

con il Comune di Sesto che<br />

avrà valore fino al 2012, l’immobiliarista<br />

romano stà facendo pressione perchè essa<br />

CINISELLO BALSAMO - Leonardo Caruso - Via Vittoria, 7 - Tel. 02/66014056 - Fax 02/66014056<br />

È balzato nella cronaca nazionale l’inquinamento<br />

del fi ume Lambro che lambisce<br />

diversi comuni della provincia di Milano<br />

a partire da Lambrate sino all’imbocco<br />

sul Po ad Orio Litta. La marea nera si<br />

sta allontanando da Milano, ma l’emergenza<br />

ambientale continua, mentre i<br />

danni reali si capiranno solo a calamità<br />

conclusa. Nei comuni limitrofi al fi ume<br />

oramai nero intanto sono in molti a<br />

domandarsi quando fi nirà l’emergenza,<br />

sia innanzitutto ulteriormente prorogata,<br />

ma soprattutto profondamente rivisitata,<br />

a suo favore, con una bella variante. Caltagirone<br />

sostiene che la mancata crescita<br />

della Città è dovuta al fatto che si è prevista<br />

l’edificazione di solo terziario, del<br />

quale non c’è un effettivo bisogno dopo<br />

la crisi. Ovvio che Caltagirone vede con<br />

ottica molto più appetibile per la propria<br />

organizzazione un progetto residenziale<br />

che, sempre a suo dire, avrebbe più ri-<br />

nel Comune di Desio (Lotto 1-2 e 3:<br />

Via Monsignore Castelli 10/12), e nel<br />

Comune di Cormano (Lotto 4: Via Po<br />

61). Per potere partecipare all’asta i concorrenti<br />

dovranno far pervenire le off erte<br />

all’uffi cio Protocollo del Comune di Cinisello<br />

Balsamo, Piazza Confalonieri 6,<br />

pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del<br />

giorno 30 marzo, mediante raccomandata<br />

del servizio postale, agenzia di recapito<br />

autorizzata o consegna a mano. L’aggiu-<br />

e cosa comporterà tutto questo per i<br />

singoli comuni, ma soprattutto se mai<br />

sarà fatta veramente giustizia, rispetto a<br />

un danno ambientale che dopo l’emergenza<br />

iniziale non deve essere dimenticato.<br />

E mentre il materiale inquinante<br />

scorre rapido verso la foce del Po, nei<br />

tratti limitrofi a Melegnano del fi ume<br />

Lambro, le chiazze oleose continuano a<br />

galleggiare mentre cordoni e cuscinetti<br />

assorbenti continuano a impregnarsi di<br />

chiesta commerciale e permetterebbe di<br />

pensare ad una Grande Sesto di 115.000<br />

abitanti (oggi circa 80.000) con un progetto<br />

globale di realizzazione di alloggi,<br />

infrastrutture, strade, fognature, acquedotti<br />

ecc che lo legherebbe alla Città per<br />

anni. Un goloso business, non c’è che<br />

dire, al quale la Giunta sestese difficilmente<br />

saprà dire di no. Ma la Città saprà<br />

prepararsi per tempo a reggere un tale<br />

incremento di cittadini?<br />

dicazione sarà defi nitiva, ad unico incanto,<br />

e verrà fatta a favore del concorrente<br />

che ha presentato l’off erta più vantaggiosa<br />

almeno pari al prezzo base dell’asta,<br />

con esclusione delle off erte in ribasso.<br />

Il bando integrale è affi sso all’Albo Pretorio<br />

del Comune di Cinisello Balsamo,<br />

pubblicato sul sito internet www.<br />

comune@cinisello-balsamo.mi.it e nel<br />

bollettino uffi ciale della Regione Lombardia<br />

(BURL) – Serie Inserzioni.<br />

MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196<br />

Le case dell’acqua di Trezzano sul Naviglio:<br />

nel Parco Primo Maggio è in funzione,<br />

da un paio d’anni, una delle prime<br />

case sull’acqua in provincia di Milano. È<br />

stata realizzata in questa posizione anche<br />

per creare un punto d’incontro e socialità<br />

come un tempo si faceva alle fontane<br />

pubbliche. È stato un successo; tantissime<br />

persone vi si recano ogni giorno<br />

per dissetarsi o portare a casa acqua di<br />

rete naturale o gasata, refrigerata, acqua<br />

22<br />

come spiega l’etichetta, oligominerale<br />

e di ottima qualità. Di recente è stata<br />

aperta una seconda casa dell’acqua al<br />

Parco di via Gramsci, su richiesta di tante<br />

persone che vivono al quartiere Zingone,<br />

senza dubbio di più facile accesso con le<br />

auto e comprendente anche la vendita di<br />

latte crudo, con un servizio autogestito<br />

dal produttore, un’azienda agricola di<br />

Cisliano. L’Amministrazione comunale,<br />

per incentivare l’utilizzo di contenitori<br />

un nero color pece, in una costante<br />

attività di assorbimento, che non si sa<br />

ancora quando terminerà. In attesa di<br />

verifi che dettagliate dello stato delle falde<br />

in vista di un’opera di bonifi ca fi nalizzata<br />

a ripristinare uno stato di normalità anche<br />

nei tratti Lodigiani di Lambro e Po,<br />

rimane sotto osservazione con un po’ di<br />

desolazione questo fi ume, sebbene non<br />

sia mai stato limpido, ma semmai grigio,<br />

ora però lo ritroviamo nero come la pece.<br />

TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />

l’amministratore<br />

in vetro più igienici ed ecologici, ha<br />

distribuito migliaia di bottiglie dobate<br />

dalla vetreria Bormioli di Trezzano. Di<br />

negativo si segnalano invece a Trezzano<br />

ormai da troppo tempo, seri disguidi<br />

dovuti alla mancata illuminazione di<br />

intere vie e zone per guasti che incredibilmente<br />

non vengono riparati, specie<br />

al quartiere Zingone. L’Amministrazione,<br />

continuamente interpellata, non riesce<br />

a dare esaustive risposte nel merito.


Vita associativa<br />

CORMANO - Paolo Frisenna - Via Gramsci 44 - Tel. 02/66302392 - Fax 02/66309166<br />

Stop al futuro inceneritore del Villaggio<br />

Ambrosiano. Lo ha deciso l’amministrazione<br />

comunale di Paderno<br />

Dugnano che nei giorni scorsi ha revocato<br />

il permesso di costruire alla<br />

società Eldap, proprietaria delle aree di<br />

via Beccaria (ex Tonolli), nelle quali era<br />

stata avanzata da Paderno Energie la<br />

richiesta di costruire un nuovo inceneritore.<br />

I cittadini di Cormano si sono<br />

I Comuni di Bresso, Cormano e Cusano<br />

Milanino stanno esplorando nuove<br />

forme di collaborazione nell’ambito<br />

del progetto “Insieme per crescere”.<br />

È in corso tra il Comune di Cormano<br />

e quello di Bresso un’attenta valutazione<br />

del “progetto sicurezza” che<br />

tenga conto dell’esperienza maturata<br />

dai singoli comuni per sviluppare una<br />

proposta in grado di assicurare un<br />

maggiore presidio sul territorio da<br />

mobilitati per impedire la costruzione<br />

dell’inceneritore, organizzando presidi<br />

sul posto e petizioni con raccolta di<br />

firme per ottenere il maggior numero<br />

possibile di adesioni. Sia il comitato<br />

Quartiere Molinazzo di Cormano, sia<br />

il comitato cittadini di Paderno Dugnano<br />

si sono interessati con continue<br />

riunioni con la cittadinanza per contrastare<br />

il progetto dell’inceneritore<br />

BRESSO - Maurizio Vanzini - Via Vittorio Veneto, 1/B - Tel. 02/6195126<br />

parte degli agenti di polizia locale che<br />

tenga conto delle caratteristiche e delle<br />

esigenze degli enti promotori così<br />

da garantire la presenza sul territorio<br />

di pattuglie congiunte con compiti di<br />

prevenzione e per singole iniziative.<br />

Si sta poi verificando la possibilità di<br />

realizzare uno sportello energia unico<br />

per i tre enti. Infine, è di questi giorni<br />

la decisione dei Comuni di Bresso e<br />

Cusano di avvalersi di un’unica figura<br />

“l’amministratore”<br />

La pubblicità su questa rivista è curata<br />

direttamente dalla Sezione Provinciale<br />

di Milano della <strong>Anaci</strong> - Viale Sabotino, 22<br />

20135 - Milano<br />

che avrebbe avuto conseguenze negative<br />

per la salute dei cittadini di Paderno<br />

Dugnano e di tutti i comuni limitrofi.<br />

Nel territorio circostante esistono<br />

abitazioni per oltre 30.000 persone.<br />

L’inceneritore comunque sarebbe sorto<br />

in un area già fortemente penalizzata<br />

da sostanze inquinati derivanti dal forte<br />

congestionamento dovuto all’inteso<br />

traffico veicolare.<br />

per la Segreteria Generale. Infatti il<br />

Comune di Bresso sarà Capofila di<br />

una convenzione che prevede l’utilizzazione<br />

della figura del Segretario<br />

Generale insieme al Comune di Cusano.<br />

Il nuovo Segretario Generale<br />

riceverà a breve l’incarico, anche per<br />

il Comune di Bresso, subito dopo<br />

l’approvazione da parte del Consiglio<br />

Comunale della Convenzione con il<br />

Comune di Cusano Milanino.<br />

ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421<br />

Seduta straordinaria del consiglio comunale<br />

di Gaggiano per tre punti di<br />

particolare interesse. È stata approvata<br />

in via definitiva la delibera concernente<br />

la variante, “immediatamente esecutibile”,<br />

che prevede circa 32.000 metri cubi<br />

di edificabile nella frazione di Bonirola.<br />

Ci sono stati commenti negativi da parte<br />

della minoranza ricordando in oltre<br />

il passaggio della variante da 20.000 a<br />

32.000 metri cubi prevedendo così un<br />

aumento del 60%, peggiorando così gli<br />

standard qualitativi in quanto mancano<br />

zone verdi per fare da cuscinetto tra l’industriale<br />

e il residenziale. Ma l’assessore<br />

della maggioranza ha affermato che “pareri<br />

altamente qualificati considerano<br />

pienamente legittima la procedura”. Vi<br />

è stata inoltre una moderata riduzione<br />

sia della spesa corrente sia degli investimenti,<br />

che da 600.000 euro passano a<br />

444.000 euro. Meno spese straordinarie<br />

“senza inficiare minimamente i servizi<br />

fondamentali della comunità”. L’alienazione<br />

di un terreno comunale ha<br />

permesso all’amministrazione di ottenere<br />

un avanzo di 620.000 euro, denaro<br />

inaspettato, che in periodo di recessione<br />

economica e di tagli da parte dello Stato<br />

ai comuni (non solo l’ICI), farà sicuramente<br />

comodo in futuro. Approvato<br />

finalmente dopo dieci anni dalla sua<br />

nascita anche il regolamento ISEE.<br />

Tel. 02/58322122 - Fax 02/58322100<br />

l’amministratore<br />

23


Sentenze<br />

La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />

per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />

1085<br />

Condominio. Barriere architettoniche. Distanze legali.<br />

Se in un edificio condominiale risulti impossibile la realizzazione di opere dirette al superamento<br />

delle barriere architettoniche nel rispetto delle distanze legali prescritte dagli artt. 873 e 907 c.c.,<br />

la realizzazione di tali opere potrà derogare dal limite di tre metri dalle aperture, vedute o da altre<br />

costruzioni esistenti nel condominio, soltanto se tra esse e i manufatti preesistenti si frappongano<br />

parti comuni e se le innovazioni possano essere eseguite senza danneggiare apprezzabilmente singoli<br />

condomini. Tribunale di Roma, sezione quinta, sentenza del 21 ottobre 2009<br />

Opportunamente, il Tribunale di Roma ha integralmente richiamato la disciplina detta dalla Legge 13<br />

del 1989 ed ha ricordato che dalla stessa deriva un duplice presupposto, dal quale non si può prescindere<br />

neppure quando si tratti di adeguare l’edificio alle esigenze dei portatori di handicap. Nel caso<br />

di specie, si trattava di due rampe, che per la verità erano pure risultate non del tutto idonee alla loro<br />

conveniente utilizzazione. Il Tribunale ha ricordato che ai sensi dell’art. 3 della L. n. 13 del 9 gennaio<br />

1989, “possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi<br />

...”, ma sussiste l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tra<br />

le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà<br />

o di uso comune. Nel caso di specie si è dovuto constatare che non sussistevano aree di proprietà o<br />

di uso comune che si interponessero fra le opere realizzate e gli appartamenti di proprietà esclusiva<br />

degli altri condomini. Sopra tutto, è stato evidenziato che, sebbene la legge n. 13/1989 preveda astrattamente<br />

una deroga all’applicazione della normativa sulle distanze, tale deroga non può legittimare la<br />

compressione del diritto di proprietà esclusivo spettante al singolo condomino attraverso una permanente<br />

menomazione dei poteri di godimento normale della cosa, mentre l’innovazione deve attuarsi<br />

in modo da non danneggiare sensibilmente i singoli condomini. Infine, i giudici hanno anche rilevato<br />

che le rampe non risultavano l’unica soluzione tecnicamente funzionale al superamento della barriera<br />

architettonica costituita dal dislivello fra marciapiede ed androne, potendosi raggiungere lo stesso<br />

risultato con l’installazione di un servoscala elettrico.<br />

1086<br />

Responsabilità civile. Piscine. Utilizzazione abusiva della piscina inagibile.<br />

Deve escludersi la responsabilità di un condominio, quale custode di una piscina, per la morte di una<br />

persona introdottasi abusivamente nel complesso, in un periodo di tempo in cui la piscina era ina-<br />

24<br />

l’amministratore


Sentenze<br />

gibile e l’accesso era vietato anche agli stessi condomini. Cassazione civile, sezione terza, sentenza<br />

del 28 ottobre 2009, n. 22807<br />

Interessa prendere le mosse ricordando che in primo grado il condominio era stato condannato e<br />

che solo la Corte di Appello aveva riconosciuto la impossibilità di pervenire alla affermazione di<br />

responsabilità di quest’ultimo. Interessa ricordare, inoltre, che per respingere le pretese degli eredi<br />

del defunto il condominio ha dovuto offrire una impressionante serie di argomenti. In primo luogo, è<br />

stato necessario dimostrare che la piscina era chiusa ed era anche debitamente recintata, così che per<br />

accedervi era necessario superare due cancelli. Quindi, il condominio ha dimostrato di non avere mai<br />

tollerato l’uso uso abusivo della piscina da parte di estranei e che l’impianto era addirittura chiuso ed<br />

inagibile. Ancora, la Corte ha ritenuto necessario sottolineare che il defunto fosse pessimo nuotatore,<br />

che si era avventurato senza alcuna autorizzazione. In definitiva, si registra volentieri la decisione,<br />

che non deve fare dimenticare i rischi insiti nella gestione di una piscina, anche quando l’impianto<br />

sia chiuso.<br />

1087<br />

Responsabilità penale. Locazione di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Diritto<br />

di prelazione e diritto alla indennità per la perdita dell’avviamento.<br />

In tema di sicurezza sul lavoro, l’utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche,<br />

quale nella specie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività “rischiose” oggetto<br />

dell’obbligo di cooperazione tra appaltante ed appaltatore. (Fattispecie nella quale l’infortunio del<br />

lavoratore si era verificato per il mancato coordinamento tra l’appaltante - che aveva continuato<br />

ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l’appaltatore - che aveva disattivato i<br />

sistemi di protezione senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere<br />

utilizzato per le normali attività d’impresa). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 30 <strong>Marzo</strong><br />

2007) Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 5 marzo 2009, n. 14440<br />

In apparenza, la fattispecie esaminata dai Giudici è lontana dalla materia condominiale. La lettura<br />

delle motivazioni offerte dalla Corte Suprema è però utile poiché induce a ricordare che i temi della<br />

sicurezza del lavoro non consentono soluzioni semplicistiche e vietano autoassoluzioni fondate su<br />

schematismi tanto facili quanto pericolosi. Così è a dire per chi assuma che soltanto chi sia datore di<br />

lavoro possa essere responsabile per gli infortuni patiti dal lavoratore subordinato. Nel caso di specie<br />

l’assioma è stato smentito due volte. Una prima volta poiché i figli dell’imprenditore sono stati condannati<br />

poiché costoro “di fatto” gestivano l’impresa congiuntamente col padre, circostanza accertata<br />

poiché alcuni testi hanno riferito che i medesimi davano “direttive e indicazioni al personale”. La<br />

seconda smentita è maturata poiché sono state respinte le tesi dei committenti, i quali avevano sostenuto<br />

di non dover rispondere della morte del dipendente dell’imprenditore, sia perché non svolgevano<br />

attività rischiosa; sia perché si trattava di rischi specifici dell’attività svolta dall’appaltatore. Intessa<br />

evidenziare che la Corte ha demolito la prima affermazione asserendo che non esiste attività economico<br />

produttiva che sia esente da rischi anche minimi nel suo svolgimento e che anche le attività<br />

meramente intellettuali presentano sia pur modesti margini di rischio. Inoltre, la sentenza ha sostenuto<br />

che l’utilizzazione di uno strumento meccanico con componenti elettriche di per sé costituisce<br />

l’amministratore<br />

25


Sentenze<br />

esercizio di attività pericolosa che rende necessaria una puntuale attività di coordinamento e che non<br />

può considerarsi rischio specifico ( tale da comportare la esclusione di responsabilità del committente)<br />

quello derivante dalla generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si stanno eseguendo<br />

lavori di manutenzione venga utilizzato con la disattivazione dei sistemi di sicurezza. Alla stregua di<br />

tali considerazioni, la Corte ha affermato che i committenti avrebbero concordare con la impresa e<br />

misure da adottare per evitare incidenti nel caso di utilizzazione dell’impianto tra gli intervalli della<br />

manutenzione. Del resto, la sentenza n. 30857 del 2006 aveva affermato: “In tema di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore non<br />

esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per<br />

qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che<br />

quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle<br />

norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini<br />

dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde delle conseguenze dell’infortunio eventualmente<br />

determinatosi”. È per queste ragioni che si ripete costantemente il suggerimento di ricorrere<br />

a professionisti che indaghino sulla esistenza di circostanze che espongano a rischi particolari e che<br />

vigilino sull’operato delle imprese, anche prescindendo da particolari obblighi.<br />

1088<br />

Responsabilità civile. Responsabilità dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni per la cattiva<br />

manutenzione delle strade.<br />

La presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni,<br />

quali proprietari delle strade del demanio comunale, anche se tali beni siano oggetto di un uso<br />

diretto da parte dei cittadini. Non si può sostenere che l’affidamento della manutenzione stradale in<br />

appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo in questione al comune, per<br />

assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di adempimento.<br />

Deve ritenersi pertanto, che l’esistenza di un contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità<br />

del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051<br />

c.c. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23 gennaio 2009, n. 1691<br />

Intorno a taluni edifici condominiali vi sono aree che, pure essendo di proprietà comunale, sono<br />

particolarmente frequentate dagli abitanti del plesso edilizio. Allorché si verificano cadute o altri<br />

infortuni, si discute se anche per il Comune valga la presunzione di responsabilità che è disciplinata<br />

dall’articolo 2051 c.c. a carico del “custode” e cioè di chi eserciti il potere di governo sulle cose e<br />

sia così chiamato a controllarle ed a ridurne la capacità lesiva. In passato si è dubitato che tale responsabilità<br />

sia invocabile anche nei confronti del Comuni, ma la nota sentenza n. 156 del 10.5.1999<br />

della Corte costituzionale ha posto fine ad ogni dubbio ed ha sancito che la responsabilità presunta<br />

non sia applicabile alla Pubblica Amministrazione soltanto quando “sul bene di sua proprietà non<br />

sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di<br />

terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli<br />

utenti”. Ora, la Corte di Cassazione ha confermato l’insegnamento appena riferito ed ha confermato<br />

anche la esistenza di precisi obblighi di vigilanza in capo ai Comuni.<br />

26<br />

l’amministratore


IL QUARTIERE SENZA<br />

AUTO<br />

Stefano Fumagalli<br />

Si arriva solo con un veloce tram<br />

direttamente dal centro della città.<br />

Una volta scesi ci si accorge<br />

che manca qualcosa, si nota subito,<br />

c’è qualcosa che non torna.<br />

Non ci sono le auto.<br />

Siamo a Friburgo, Germania meridionale,<br />

nel quartiere Vauban,<br />

dimostrazione concreta che una<br />

città diversa è possibile. Qui si<br />

mescolano tutte le più moderne<br />

teorie di mobilità sostenibile,<br />

energie rinnovabili e spazi comuni,<br />

dove a dettare legge sono<br />

le persone invece che le cose, il<br />

verde invece che le macchine. Il<br />

quartiere occupa un’area di circa<br />

38 ettari di una ex caserma militare.<br />

Ripresa dalla città nel 1992,<br />

l’area è stata sottoposta ad una<br />

28<br />

Fantasia o realtà?<br />

Varie ed eventuali<br />

straordinaria riqualificazione, e<br />

dal 2001 arrivano i primi abitanti<br />

sino ai 5500 attuali. La filosofia<br />

di chi ha scelto di venire in questo<br />

colorato quartiere periferico<br />

è ben chiara. Intanto più della<br />

metà di chi ha preso casa qui<br />

ha venduto la propria auto. Una<br />

statistica rivela che nei primi<br />

mesi di vita del nuovo quartiere<br />

era il 50% dei residenti ad aver<br />

rinunciato all’auto: nel 2009 la<br />

stessa era cresciuta fino a toccare<br />

un 70% di abitanti che hanno<br />

deciso di vivere senza un’auto<br />

di proprietà. Le macchine infatti<br />

non sono certo le benvenute, anzi<br />

è vietato il parcheggio per le<br />

auto. E’ possibile transitare nella<br />

via centrale e in pochissime vie<br />

laterali, ma è vietato lasciare<br />

il veicolo in fermata. Le strade<br />

invece che per lunghe file di veicoli<br />

fermi sono state utilizzate<br />

per ricavare ulteriori spazi per il<br />

verde, spazi gioco per bambini e<br />

piste ciclabili. Ci si muove spesso<br />

in bicicletta a Vauban, magari<br />

Le villette del quartiere sono concepite all’insegna del risparmio energetico<br />

l’amministratore


con un comodo carrellino attaccato<br />

dietro per trasportare borse<br />

o acquisti. I posti di lavoro, pensati<br />

di concerto con la costruzione<br />

delle case, sono a distanza<br />

ridotta; moltissimi abitanti del<br />

quartiere vanno a lavorare a piedi<br />

o in bicicletta.<br />

E se l’auto fosse necessaria? E<br />

se proprio non se ne potesse fare<br />

a meno? A Vauban il servizio<br />

di car-sharing è efficientissimo<br />

e consente di utilizzare un’auto<br />

solo per il tempo necessario. Un<br />

risparmio per il portafoglio e per<br />

lo spazio: niente garage, niente<br />

auto in strada vittima immobile<br />

di intemperie, niente bollo-auto,<br />

niente giri infiniti per cercare un<br />

posto dove parcheggiare. Esperimento<br />

perfettamente riuscito: gli<br />

<br />

<br />

Varie ed eventuali<br />

abitati sono cresciuti e tutti hanno<br />

felicemente constatato che<br />

senza auto si può vivere lo stesso,<br />

anzi: si sta persino meglio.<br />

Ma i tedeschi, si sa, sono molto<br />

precisi. E visto che non volevano<br />

lasciare nulla al caso hanno<br />

pensato che un risparmio sulle<br />

auto e una maggiore attenzione<br />

alla mobilità non avrebbe avuto<br />

molto senso se poi le case non<br />

fossero state costruite secondo la<br />

stessa filosofia. Detto fatto. Le<br />

piccole palazzine, i caseggiati e<br />

le villette del quartiere Vauban<br />

sono concepiti secondo logiche<br />

di risparmio energetico e rispetto<br />

dell’ambiente. Case a basso<br />

consumo o case passive, ovvero<br />

capaci di non consumare energia<br />

se non quella prodotta da fonti<br />

<br />

rinnovabili. Collettori solari e<br />

pannelli fotovoltaici ricoprono<br />

tutte le case e garantiscono buona<br />

parte dell’energia necessaria.<br />

Le facciate sono spesso ricoperte<br />

di legno per mantenere all’interno<br />

quanto più calore possibile<br />

e evitare di riscaldare troppo<br />

gli ambienti nelle giornate più<br />

calde.<br />

Questo è solo un esempio, forse<br />

un quartiere dedicato agli stravaganti<br />

e agli eco-fondamentalisti,<br />

penseranno molti. Sia come sia.<br />

Di certo qualcuno ci ha provato<br />

e ha messo in gioco la comodità<br />

presunta per la vivibilità. La<br />

scommessa è stata vinta abbondantemente.<br />

Ora si tratta solo di<br />

replicarla.<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

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l’amministratore<br />

29


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Il sistema processuale sanzionatorio<br />

previsto dal d.lvo<br />

9/4/2008 n. 81 e integrato dal<br />

d.lvo 3/8/2009 n. 106 in materia<br />

di norme di sicurezza e di tutela<br />

dei lavoratori.<br />

- La conservazione della disciplina<br />

del d.lvo n. 758/1994 nel<br />

nuovo sistema di sicurezza sul<br />

lavoro.<br />

L’art. 301 del d.lvo n.81/2008<br />

salva le disposizioni del d.lvo<br />

19/12/1994 n. 758 e prevede<br />

che la disciplina di tale decreto<br />

legislativo si applichino alle<br />

contravvenzioni in materia di<br />

igiene, salute e sicurezza del<br />

lavoro previste dal testo unico<br />

per le quali sia prevista la<br />

pena alternativa dell’arresto o<br />

dell’ammenda. In particolare il<br />

d.lvo n. 758/1994 prevede (art.<br />

20) che allorquando l’organo di<br />

vigilanza riscontri la violazione<br />

della normativa di sicurezza sul<br />

lavoro irroghi delle prescrizioni<br />

di sicurezza ed un termine per il<br />

loro adempimento. Se il violatore<br />

adempie alle predette prescrizioni<br />

entro il termine stabilito<br />

è ammesso a pagare il quarto<br />

dell’importo massimo dell’ammenda<br />

stabilita per ogni singola<br />

violazione e pertanto l’avvenuto<br />

adempimento alle prescrizioni<br />

ed il pagamento delle sanzioni<br />

in forma ridotta nel termine previsto<br />

estingue il reato. Durante il<br />

periodo necessario per l’adem-<br />

Problemi della sicurezza<br />

IL SISTEMA PROCESSUALE<br />

SANZIONATORIO<br />

Giulio Benedetti<br />

32<br />

pimento delle prescrizioni l’art.<br />

23 del d.lvo n. 758/1994 prevede<br />

che il procedimento sia sospeso<br />

e non decorra la prescrizione del<br />

reato, ma in caso contrario, ovvero<br />

quando le prescrizioni non<br />

siano ottemperate e l’ammenda<br />

non sia pagata, il procedimento<br />

penale riprende il suo corso ordinario<br />

e il pubblico ministero<br />

può promuovere l’azione penale<br />

nelle forme prescritte dal codice<br />

di procedura penale.<br />

Tale sistema è mantenuto dal<br />

d.lvo n. 106/2009 che amplia il<br />

dettato dell’art. 301 prevedendo<br />

che le norme del d.lvo n.<br />

758/1994 possa applicarsi anche<br />

alle contravvenzioni punite<br />

con la sola ammenda e non più<br />

soltanto, come in precedenza,<br />

al quelle punite con la pena alternativa<br />

dell’arresto o dell’ammenda.<br />

La novità consente al<br />

soggetto che ha violato le norme<br />

di sicurezza di ricorrere a detto<br />

istituto più vantaggioso di quello<br />

previsto dall’oblazione contemplata<br />

dall’art. 162 c.p. in quanto<br />

in tale caso l’estinzione del reato<br />

si ottiene con il pagamento della<br />

terza parte del massimo della<br />

pena stabilita per la legge per<br />

la contravvenzione commessa,<br />

oltre le spese id procedimento.<br />

Invece l’art. 21 del d.lvo n.<br />

758/1994 prevede l’estinzione<br />

del reato con il pagamento di<br />

una somma pari al quarto del<br />

massimo dell’ammenda stabilita<br />

per la contravvenzione commessa.<br />

Tuttavia per essere ammessi<br />

l’amministratore<br />

al predetto pagamento gli articoli<br />

20 e 21 del d.lvo n. 758/1994<br />

prevedono che l’organo di vigilanza<br />

irroghi la contravventore<br />

delle prescrizioni, ai sensi<br />

dell’art. 55 c.p.p., per eliminare<br />

le conseguenze pericolose o lesive<br />

del reato. Una volta che l’organo<br />

di vigilanza abbia accertato<br />

l’ottemperanza alle prescrizioni<br />

ammette il violatore al pagamento.<br />

Pertanto la differenza tra<br />

l’istituto dell’oblazione per le<br />

contravvenzioni che prevedono<br />

la sola pena dell’ammenda e<br />

quello sopra esaminato dell’art.<br />

301 del d.lvo n. 81/2008 novellato<br />

dal d.lvo n. 106/2009 è che<br />

in questo caso la sanzione che<br />

il violatore deve pagare è minore<br />

(un quarto della ammenda<br />

contro un terzo), ma prevede<br />

l’adempimento di prescrizioni di<br />

sicurezza, a volte molto onerose<br />

economicamente, ed il controllo<br />

dell’avvenuto adempimento.<br />

- Il sistema sanzionatorio del<br />

d.lvo n. 81/2008.<br />

Al fine di adeguare le pene al<br />

caso concreto, nonché all’entità<br />

ed alla gravità del reato presupposto,<br />

l’art. 300 del d.lvo n.<br />

81/2008 unico modifica l’art. 25<br />

– septies del d.lvo n. 231/2001<br />

nel modo seguente:<br />

- a) per quanto riguarda l’ipotesi<br />

di reato di cui all’art. 589<br />

c.p, ovvero di omicidio colposo<br />

commesso con violazione<br />

dell’art. 55, comma secondo del


testo unico (relativo alle aziende<br />

che svolgano le attività pericolose<br />

consistenti nelle aziende<br />

industriali descritte nell’articolo<br />

2 del d.lvo 17/8/1999 n. 334<br />

soggette all’obbligo di notifica<br />

o di rapporto, nelle centrali termoelettriche,<br />

negli impianti o installazioni<br />

previste dagli articoli<br />

7, 28 e 33 del d.lvo 19/3/1995 n.<br />

230, nelle aziende per la fabbricazione<br />

ed il deposito separato<br />

di esplosivi, poveri e munizioni,<br />

nelle industrie estrattive con oltre<br />

50 lavoratori, nelle strutture<br />

di ricovero e cura pubbliche e<br />

private con oltre 50 lavoratori)<br />

che punisce (con l’arresto da<br />

sei mesi a un anno e sei mesi)<br />

il datore di lavoro che omette la<br />

valutazione dei rischi e l’adozione<br />

del documento di valutazione<br />

previsto dall’art. 17, comma<br />

primo lettera a), ovvero che lo<br />

Problemi della sicurezza<br />

adotta in assenza degli elementi<br />

di cui alle lettere a), b), d) e f)<br />

dell’art. 28 e dalle lettere q) e<br />

z) dell’art. 18 o che non provvede<br />

alla nomina del responsabile<br />

del servizio di prevenzione e di<br />

protezione ai sensi dell’art. 17,<br />

comma 1 lettera b), salvo il caso<br />

previsto dall’art. 34 (consistente<br />

nello svolgimento diretto da parte<br />

del datore di lavoro dei compiti<br />

di protezione e di prevenzione<br />

dai rischi) è prevista per<br />

l’ente la sanzione pecuniaria in<br />

misura pari a 1.000 quote (l’importo<br />

di una quota è fissato dal<br />

giudice in base alle condizioni<br />

economiche dell’ente e l’importo<br />

di una quota va da un minimo<br />

di euro 258 ad un massimo di<br />

euro 1,549 secondo quanto stabilito<br />

dagli articoli 10 e 11 del<br />

d.lvo n. 231/2001). Nel caso di<br />

condanna per il predetto delitto<br />

l’amministratore<br />

si applicano all’ente le sanzioni<br />

interdittive previste dall’articolo<br />

9, comma secondo, del d.lvo n.<br />

231/2001 (e consistenti nell’interdizione<br />

dall’esercizio dell’attività<br />

nella sospensione o nella<br />

revoca delle autorizzazioni,<br />

delle licenze o delle concessioni<br />

funzionali alla commissione<br />

dell’illecito, nel divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione,<br />

nell’esclusione da<br />

finanziamenti o da agevolazioni<br />

e l’eventuale revoca di quelli già<br />

concessi, nel divieto di pubblicazione<br />

di beni o servizi) per una<br />

durata non inferiore a tre mesi e<br />

non superiore ad un anno;<br />

- b) per quanto riguarda l’ipotesi<br />

di reato del delitto previsto<br />

dall’art. 589 c.p. (omicidio<br />

colposo sanzionato nel caso di<br />

violazione delle norme sulla<br />

prevenzione degli infortuni sul<br />

33


lavoro la pena della reclusione<br />

va da due a cinque anni, mentre<br />

nel caso di morte di più persone<br />

e di lesioni di una o più persone<br />

si applica la pena che dovrebbe<br />

infliggersi per la più grave delle<br />

violazioni commesse aumentata<br />

fino al triplo, ma la pena non<br />

può superare gli anni dodici),<br />

vale a dire di omicidio colposo<br />

commesso con la violazione<br />

delle norme antinfortunistiche e<br />

sulla tutela dell’igiene e della salute<br />

sul lavoro si applica all’ente<br />

una sanzione pecuniaria non inferiore<br />

a 250 quote e non superiore<br />

a 500 quote. Nel caso di<br />

condanna per il predetto delitto<br />

si applicano all’ente le sanzioni<br />

interdittive previste dall’articolo<br />

9, comma secondo, del d.lvo n.<br />

34<br />

Problemi della sicurezza<br />

231/2001 per una durata non inferiore<br />

a tre mesi e non superiore<br />

ad un anno;<br />

- c) per quanto riguarda l’ipotesi<br />

del delitto previsto dall’art. 590,<br />

terzo comma, c.p. (lesioni colpose<br />

commesse con violazione<br />

della normativa per la prevenzione<br />

degli infortuni su lavoro<br />

e la cui pena per le lesioni gravi<br />

è della reclusione da tre mesi<br />

a un anno o della multa da euro<br />

500 a euro 2.000 e la pena<br />

per le lesioni gravissime è della<br />

reclusione da uno a tre anni)<br />

commesso con violazione delle<br />

norme antinfortunistiche e sulla<br />

tutela dell’igiene e della salute<br />

sul lavoro si applica all’ente una<br />

sanzione pecuniaria non superiore<br />

a 250 quote. Nel caso di<br />

Palazzo Reale di Milano visto dal tetto del Duomo di Milano<br />

l’amministratore<br />

condanna per il predetto delitto<br />

si applicano all’ente le sanzioni<br />

interdittive previste dall’articolo<br />

9, comma secondo, del d.lvo n.<br />

231/2001 per una durata non<br />

superiore a sei mesi.<br />

Sempre al fine di rendere la<br />

nuova disciplina meno affittiva<br />

e maggiormente preventiva<br />

delle violazioni della sicurezza<br />

del lavoro il testo unico sulla<br />

sicurezza del lavoro prevede due<br />

ipotesi premiali.<br />

La prima è quella contemplata<br />

dall’art. 302 che prevede la<br />

definizione delle contravvenzioni<br />

punite con la sola pena<br />

dell’arresto. In tali casi l’imputato<br />

può chiedere al giudice di<br />

sostituire la pena da irrogare per<br />

le contravvenzioni punite con<br />

la sola pena dell’arresto con il<br />

pagamento di una somma non<br />

inferiore a 8.000 euro e non<br />

superiore a 24.000 euro a condizione<br />

di avere previamente verificato<br />

l’eliminazione di tutte le<br />

irregolarità, delle fonti di rischio<br />

e delle eventuali conseguenze<br />

dannose del reato.<br />

Tale definizione agevolata non<br />

è consentita;<br />

- quando la violazione abbia<br />

avuto un contributo causale nel<br />

verificarsi di un infortunio sul<br />

lavoro;<br />

- quando il fatto è stato commesso<br />

da un soggetto che abbia già<br />

riportato una condanna definitiva<br />

per la violazione delle norme<br />

relative alla prevenzione degli<br />

infortuni sul lavoro, ovvero per i<br />

reati di cui agli articoli 589 e 590<br />

del codice penale limitatamente<br />

all’ipotesi di violazione delle<br />

norme relative alla prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro:<br />

Qualora il giudice consenta la<br />

sostituzione della pena dell’arresto<br />

con quella pecuniaria il<br />

reato si estingue decorsi tre anni<br />

dal passaggio in giudicato della


sentenza, senza che l’imputato<br />

abbia commesso ulteriori reati in<br />

materia di salute e di sicurezza<br />

sul lavoro e di quelli previsti dagli<br />

articoli 589 e 590 del codice<br />

penale limitatamente all’ipotesi<br />

di violazione delle norme relative<br />

alla prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro.<br />

L’impostazione dottrinaria<br />

di tale norma ricalca l’istituto<br />

dell’oblazione nelle contravvenzioni<br />

con pene alternative previsto<br />

dall’art. 162 bis c.p. per<br />

il quale il contravventore può<br />

essere ammesso a pagare, prima<br />

dell’apertura del dibattimento,<br />

ovvero del decreto di condanna,<br />

una somma corrispondente alla<br />

metà del massimo dell’ammenda<br />

stabilita dalla legge per la<br />

contravvenzione commessa oltre<br />

le spese del procedimento. Una<br />

volta che l’imputato venga am-<br />

Problemi della sicurezza<br />

messo dal giudice all’oblazione<br />

il pagamento di tale somma<br />

estingue il reato Per essere ammesso<br />

all’oblazione l’imputato<br />

deve provare di avere rimosso le<br />

conseguenze dannose o pericolose<br />

del reato eliminabili da parte<br />

del contravventore e quest’ultimo<br />

non deve essere recidivo<br />

nel reato (ovvero non deve ricadere<br />

nei casi previsti dall’art. 99,<br />

dall’art. 104 o dall’art. 105 del<br />

codice penale).<br />

La seconda è quella prevista<br />

dall’art. 303 che contiene una<br />

circostanza attenuante che non<br />

si applica nei casi di definizione<br />

del reato prevista dall’art. 302.<br />

Infatti è stabilito che il soggetto<br />

il quale commetta i reati contravvenzionali<br />

del testo unico<br />

sulla sicurezza del lavoro puniti<br />

con la pena dell’arresto, anche<br />

in via alternativa, il quale, en-<br />

l’amministratore<br />

tro i termini previsti dall’art.<br />

491 del codice di procedura penale,<br />

si adopera concretamente<br />

per la rimozione delle irregolarità<br />

riscontrate dagli organi<br />

di vigilanza e delle eventuali<br />

conseguenze dannose del reato<br />

ottiene la riduzione della pena<br />

fino ad un terzo. L’art. 491 del<br />

codice di procedura penale disciplina<br />

le questioni preliminari<br />

del processo che devono essere<br />

proposte al giudice, a pena di<br />

decadenza, subito dopo che il<br />

giudice abbia compiuto per la<br />

prima vola l’accertamento della<br />

costituzione delle parti e sono<br />

decise immediatamente. Entro<br />

tale termine temporale l’imputato,<br />

al fine di ottenere lo sconto<br />

di un terzo della pena, dovrà<br />

dimostrare al giudice di avere<br />

rimosso e le irregolarità e di<br />

avere eliminato le conseguenze<br />

35


danno se del reato. Tale termine<br />

è assai rigoroso e perentorio se<br />

confrontato con quello previsto<br />

per presentare l’istanza di oblazione,<br />

prevista dall’art. 162 bis<br />

c.p., la cui proposizione è consentita<br />

sino all’inizio della discussione<br />

finale de dibattimento.<br />

La ragione di tale differenza di<br />

disciplina processuale è che i<br />

reati previsti dall’art. 303 hanno<br />

una sanzione penale più rigorosa<br />

rispetto a quella prevista nelle<br />

contravvenzioni punite con la<br />

pena alternativa dell’arresto o<br />

dell’ammenda.<br />

Occorrerà notare che tale regime<br />

premiale coesiste con i riti<br />

alternativi al dibattimento penale<br />

previsti dal vigente codice di<br />

procedura penale ovvero:<br />

- il giudizio abbreviato, disciplinato<br />

dagli articoli da 438 a 443<br />

del codice di procedura penale<br />

36<br />

Problemi della sicurezza<br />

nel quale l’imputato, a fronte<br />

della riduzione secca di un terzo<br />

della pena edittale prevista per<br />

il reato contestatogli, chiede di<br />

essere giudicato allo stato degli<br />

atti di indagine, ovvero con una<br />

richiesta di integrazione probatoria,<br />

dal giudice e rinuncia allo<br />

svolgimento del dibattimento ordinario;<br />

- l’applicazione della pena su richiesta,<br />

disciplinata dall’art. 444<br />

del codice di procedura penale,<br />

con la quale l’imputato ed il<br />

pubblico ministero concordano<br />

una pena, ridotta fino ad un terzo<br />

rispetto alla pena edittale prevista<br />

per il reato contestato, e la<br />

sottopongono al giudice che se<br />

l’accetta definisce con sentenza<br />

il giudizio, senza procedere al<br />

dibattimento ordinario, applicando<br />

all’imputato la predetta<br />

pena concordata.<br />

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- Le modifiche introdotte dal<br />

d.lvo n. 106/2009.<br />

Il d.lvo n. 106/2009 abroga gli<br />

articoli 302 e 303 del d.lvo n.<br />

81/2008 e ridisegna la disciplina<br />

nel modo seguente.<br />

E’previsto un nuovo articolo 302<br />

che stabilisce la definizione delle<br />

contravvenzioni punite con<br />

la sola pena dell’arresto, per il<br />

quale il giudice può, su richiesta<br />

dell’imputato, sostituire la pena<br />

irrogata nel limite di dodici mesi<br />

con il pagamento di una somma<br />

determinata secondo i criteri di<br />

ragguaglio previsti dall’art. 135<br />

del codice penale (pari ad euro<br />

38 per ogni giorno di arresto<br />

irrogato). Tale sostituzione può<br />

avvenire solo quando l’imputato<br />

abbia eliminato tutte le fonti di<br />

rischio e le conseguenze dannose<br />

del reato ed in ogni caso<br />

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la sanzione non può essere comunque<br />

inferiore a euro 2.000.<br />

Detta sostituzione non è ammessa<br />

quando il reato ha avuto un<br />

contributo causale nel verificarsi<br />

di un infortunio sul lavoro da cui<br />

sia derivata la morte ovvero una<br />

lesione personale che abbia comportato<br />

l’incapacità di attendere<br />

alle ordinarie occupazioni per<br />

un periodo superiore a quaranta<br />

giorni.<br />

Il reato si estingue, decorsi tre<br />

anni dal passaggio in giudicato<br />

della sentenza che ha operato la<br />

sostituzione, a condizione che<br />

l’imputato non abbia commesso<br />

ulteriori reati previsti dall’art.<br />

589, secondo comma, c.p. (omicidi<br />

colposi commessi con violazione<br />

delle norme di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro) e<br />

dall’art. 590, terzo comma, c.p.<br />

(infortuni commessi con violazione<br />

delle norme di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro).<br />

Anche in questo caso viene premiata<br />

l’avvenuta regolarizzazione<br />

delle situazioni pericolose in<br />

fase dibattimentale su richiesta<br />

dell’imputato al giudice, con<br />

l’esclusione dei casi più gravi<br />

che impediscono l’eliminazione<br />

o la rimozione delle cause lesive<br />

o pericolose del reato.<br />

- L’estinzione agevolata degli<br />

illeciti amministrativi a seguito<br />

di regolarizzazione ed il potere<br />

di disposizione.<br />

Sempre al fine di ottenere l’effettiva<br />

messa in sicurezza delle<br />

situazioni pericolose il d.lvo n.<br />

106/2009 prevede le seguenti<br />

norme.<br />

L’art. 301 bis per il quale, in<br />

tutti i casi di inosservanza degli<br />

obblighi puniti con sanzione<br />

pecuniaria amministrativa,<br />

il trasgressore, al fine di estinguere<br />

l’illecito amministrativo,<br />

Problemi della sicurezza<br />

è ammesso al pagamento di una<br />

somma pari alla misura minima<br />

prevista dalla legge qualora<br />

provveda a regolarizzare la<br />

propria posizione non oltre il<br />

termine assegnato dall’organo di<br />

vigilanza mediante il verbale di<br />

primo accesso ispettivo.<br />

L’art. 302 – bis afferma che gli<br />

organi di vigilanza impartiscono<br />

disposizioni esecutive ai fini<br />

dell’applicazione delle norme<br />

tecniche e della buona prassi,<br />

laddove volontariamente adottate<br />

dal datore di lavoro e da questi<br />

espressamente richiamate in<br />

sede ispettiva, qualora ne riscontrino<br />

la non corretta adozione e<br />

salvo che il fatto non costituisca<br />

reato. Avverso tali prescrizioni<br />

è ammesso il ricorso gerarchico,<br />

entro trenta giorni, con eventuale<br />

richiesta di sospensione dell’esecutività,<br />

all’autorità gerarchicamente<br />

sovraordinata.<br />

Tale prescrizione è un ordine legalmente<br />

dato dall’Autorità per<br />

ragioni di sicurezza pubblica o<br />

d’igiene e la sua trasgressione è<br />

punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.<br />

con l’arresto fino a tre mesi o<br />

con l’ammenda fino ad euro 206.<br />

Il sistema della disposizione poi<br />

è espressamente vietato nella<br />

materia penale delle contravvenzioni<br />

sul lavoro dall’art. 25 del<br />

d.lvo n. 758/1994 che afferma:<br />

“per le contravvenzioni non si<br />

applicano le norme vigenti in<br />

materia di diffida e di disposizione”.<br />

Notasi che l’art. 1 della legge<br />

n. 317 del 21/6/1986 (attuazione<br />

della direttiva n. 83/189/CEE<br />

relativa alla procedura d’informazione<br />

nel settore delle norme<br />

e delle regolamentazioni definisce:<br />

- “norma: una specifica tecnica<br />

approvata da un organismo riconosciuti<br />

ed abilitato ad emanare<br />

atti di normalizzazione, la cui<br />

l’amministratore<br />

osservanza non sia obbligatoria<br />

ed appartenente ad una delle<br />

categorie: norme internazionali,<br />

norme europee, norme nazionali.”<br />

- “regola tecnica: una delle specifiche<br />

tecniche o uno degli altri<br />

requisiti la cui osservanza è obbligatoria<br />

per la commercializzazione<br />

o l’utilizzazione di un<br />

prodotto sul territorio nazionale<br />

e le disposizioni legislative, regolamentari<br />

ed amministrative<br />

degli Stati membri intese a vietare<br />

la fabbricazione, la commercializzazione<br />

o l’utilizzazione di<br />

un prodotto.<br />

L ‘art. 69, primo comma lettera<br />

a), del d.lvo n. 81/2008 (novellato<br />

dal d.lvo n. 106/2009)<br />

definisce attrezzatura di lavoro:<br />

“qualsiasi macchina, apparecchio,<br />

utensile o impianto, inteso<br />

come il complesso di macchine,<br />

attrezzature e componenti necessari<br />

all’attuazione di un processo<br />

produttivo, destinato ad essere<br />

usato durante il lavoro.”<br />

L’art. 71, primo comma, del<br />

d.lvo n. 81/2008 afferma che il<br />

datore di lavoro mette a disposizione<br />

dei lavoratori attrezzature<br />

conformi ai requisiti previsti<br />

dall’art. 70, idonee ai fini della<br />

salute e sicurezza e adeguate al<br />

lavoro da svolgere o adattate<br />

a tali scopi che devono essere<br />

utilizzate conformemente alle<br />

disposizioni legislative id recepimento<br />

delle direttive comunitarie.<br />

L’innovazione contemplata<br />

dall’art. 302 bis è di rendere immediatamente<br />

cogenti le norme<br />

di buona tecnica in materia di<br />

apparecchiature e di sicurezza<br />

sul lavoro e di tutela del lavoratore<br />

e precipuamente quelle contemplate<br />

a titolo esemplificativo<br />

dai seguenti testi normativi che<br />

hanno attuato nel nostro ordinamento<br />

direttive europee:<br />

37


- 1) il decreto emanato il<br />

26/10/2005 dal Ministero delle<br />

attività produttive (pubblicato<br />

nella GU n. 265 del 14/11/2005)<br />

che riguarda il miglioramento<br />

della sicurezza degli ascensori<br />

installati negli edifici i civili<br />

precedentemente alla data di<br />

entrata in vigore della direttiva<br />

95/16/CE. Il decreto impone di<br />

adeguare tali impianti, sia pure<br />

attraverso lo scaglionamento<br />

temporale dei lavori, descritto<br />

all’articolo 2, a secondo del grado<br />

di pericolosità dei rischi accertati,<br />

alla norma europea UNI EN 81-<br />

80 contenente l’elenco dei 74<br />

rischi maggiormente ricorrenti;<br />

- 2) il decreto del 16/1/2006<br />

(pubblicato sulla GU n. 27 del<br />

2/2/2006), del medesimo Ministero<br />

che recepisce nel nostro<br />

ordinamento la predetta norma<br />

UNI EN 81- 80 con la conseguenza<br />

giuridica di rendere immediatamente<br />

obbligatoria la sua<br />

adozione al fine di garantire la<br />

pubblica incolumità;<br />

- 3) il decreto del Ministro dello<br />

Sviluppo Economico n. 108/2009<br />

del 23/7/2009 (pubblicato su GU<br />

38<br />

DAL 1958<br />

VEZZOSI IRENEO<br />

di Vezzosi Flavio Giuseppe<br />

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Sede amministrativa:<br />

P.zza Salvatore Farina, 18/10 - 20125 Milano<br />

Sede operativa:<br />

Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano<br />

Problemi della sicurezza<br />

n. 189 del 17/8/2009) relativo<br />

all’adeguamento degli ascensori<br />

esistenti alla norma Uni En 81 -<br />

80 ed è rivolto a tutte le categorie<br />

professionali interessate, a vario<br />

titolo, all’adeguamento allo stesso<br />

livello di sicurezza tutti gli<br />

ascensori in esercizio in Italia<br />

attesa la vetustà di una parte rilevante<br />

dei medesimi;<br />

- 4) il dpr n. 246/1993, che ha<br />

recepito la direttiva n. 89/106/<br />

CEE, in materia di materiali di<br />

costruzione, ovvero di qualsiasi<br />

prodotto fabbricato al fine di<br />

essere permanentemente incorporato<br />

in opere di costruzione;<br />

- 5) la legge n. 791/1977, la quale<br />

ha recepito la direttiva 73/23/<br />

CEE che si applica al materiale<br />

elettrico destinato ad essere utilizzato<br />

a bassa tensione fra 50 e<br />

1000 Volt in corrente alternata e<br />

fra i 75 e 1500 volt in corrente<br />

continua;<br />

- 6) il dpr n. 126/1998, che<br />

ha recepito la direttiva 94/9/CE<br />

relativa al materiale destinato<br />

ad essere utilizzato in atmosfera<br />

esplosiva ed agli apparecchi ed<br />

ai sistemi di protezione;<br />

- 7) il d.lvo n. 93/2000, che ha<br />

recepito la direttiva 97/23/CE<br />

relativa alle attrezzature a pressione<br />

massima ammissibile PS<br />

superiore a 0,5 bar;<br />

- 8) il dpr n. 459/1996, il quale<br />

ha recepito la direttiva macchine<br />

89/392/CEE e che si applica alle<br />

macchine ed ai componenti di<br />

sicurezza che sono immessi speratamene<br />

sul mercato;<br />

- 9) il d.lvo n. 194/2007, il quale<br />

ha recepito la direttiva 2004/108/<br />

Ce che disciplina la compatibilità<br />

elettromagnetica delle apparecchiature<br />

e si applica ad ogni<br />

apparecchio o impianto fisso<br />

destinato all’utente finale e che<br />

può generale perturbazioni elettromagnetiche<br />

o il cui funzionamento<br />

può subire gli effetti di<br />

tali perturbazioni;<br />

- 10) il d.lvo n. 31/2001, il quale<br />

ha recepito la direttiva 98/83/Ce<br />

relativa alla qualità delle acque<br />

destinate al consumo umano, che<br />

disciplina la qualità delle acque e<br />

la protegge dagli effetti negativi<br />

derivanti dalla loro contaminazione<br />

e ne garantisce la salubrità<br />

e la pulizia.<br />

Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro<br />

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COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006<br />

• ANTINFORTUNISTICA PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO<br />

• SALE MARINO STRADE SICURE<br />

l’amministratore


e<br />

RIPARTITORI<br />

Brevi ragionamenti ….termotecnici<br />

sugli interventi di risparmio<br />

energetico negli edifici abitativi<br />

esistenti: i ripartitori dei costi<br />

di riscaldamento, applicabili<br />

ai singoli radiatori, danno una<br />

valutazione di carattere ponderale<br />

e non assoluta del servizio.<br />

L’adozione negli edifici<br />

pre -esistenti, non dovrebbe essere<br />

imposta per …decreto…<br />

solo l’Assemblea Condominiale,<br />

dopo avere disposto interventi<br />

propedeutici di miglioria passiva<br />

sull’involucro, sulla base di<br />

specifica analisi costi – benefici<br />

e di particolare propensione<br />

fiduciaria dei singoli, dovrebbe<br />

stabilire di propendere per<br />

il della ripartizione<br />

strumentale anziché quella vigente<br />

amministrativa.<br />

Comfort ed efficienza<br />

energetica<br />

Il riscaldamento degli edifici consiste<br />

nella predisposizione di un<br />

sistema (edilizio) - tecnologico,<br />

capace di somministrare calore<br />

negli ambienti per portarli alla<br />

temperatura voluta, al fine di mantenere<br />

negli stessi un complesso<br />

di comodità e agi materiali. Per<br />

soddisfare queste vitali esigenze,<br />

l’uomo o meglio la civiltà,<br />

da sempre, paga un prezzo che<br />

Problemi della sicurezza<br />

RIPARTITORI – COMFORT<br />

ED EFFICIENZA ENERGETICA<br />

NEGLI EDIFICI ESISTENTI<br />

Antonio De Marco<br />

consiste nel consumo di risorse e<br />

contaminazione ambientale, e cerca<br />

un compromesso tra comfort<br />

ed efficienza. Nelle abitazioni più<br />

primitive il per cottura e<br />

riscaldamento si trovava al centro<br />

del pavimento del locale, mentre<br />

il fumo fuoriusciva attraverso<br />

un buco aperto nella copertura,<br />

protetto contro la pioggia. La posizione<br />

centrale del camino non<br />

fu comunque ritenuta idonea. Fu<br />

probabilmente nei climi relativamente<br />

miti dell’Europa meridionale,<br />

e segnatamente in Italia, che<br />

il fuoco si spostò dal centro della<br />

stanza alla parete in pietra più<br />

lontana, che pur presentando maggiori<br />

dispersioni, garantiva maggiore<br />

comfort; sopra la fiamma<br />

fu praticato un foro, e quindi un<br />

condotto nella parete, che permetteva<br />

l’uscita del fumo. In questa<br />

posizione, il fuoco da legna, riscaldava<br />

per irraggiamento e convezione<br />

l’aria dell’ambiente occupato<br />

e per conduzione le pareti<br />

che assorbivano calore e quindi,<br />

per inerzia termica, continuavano<br />

ad emanarlo a lungo anche dopo<br />

che il fuoco era spento. Molto<br />

opportunamente, la ricerca e la<br />

legislazione attuali – sulla scorta<br />

delle ben note problematiche<br />

planetarie – perseguono obiettivi<br />

di maggiore efficienza energetica:<br />

non bisogna però dimenticare che<br />

lo scopo primario del sistema edificio<br />

– impianto è quello di soddi-<br />

l’amministratore<br />

sfare le esigenze di vivibilità degli<br />

ambienti. Le attenzioni devono<br />

essere quindi rivolte verso interventi<br />

che effettivamente possono<br />

tutte le condizioni<br />

in particolare efficienza e comfort.<br />

Per raggiungere gli obiettivi non<br />

bastano declaratorie generalizzate,<br />

ma occorre il singolo<br />

sistema edificio- impianto,<br />

perché altrimenti, paradossalmente,<br />

per …..risparmiare ….. si può<br />

anche convenire di …spegnere gli<br />

impianti. C’è poco da reclamare<br />

che … bisogna creare una certa<br />

…. coscienza, perché la civiltà ha<br />

bisogno del comfort e da sempre<br />

lo insegue.<br />

Gli interventi innovativi<br />

devono essere coordinati con<br />

il comportamento termo –<br />

dinamico dell’edificio<br />

Purtroppo molte volte gli <br />

indicati, come ad esempio<br />

l’applicazione di <br />

sui singoli radiatori che per molti<br />

rappresenterebbero <br />

non collimano pienamente<br />

con le caratteristiche dell’edificio<br />

e quindi non sempre sortiscono<br />

effetti positivi. Il vero risparmio<br />

si ottiene abbattendo gli sprechi<br />

che pure nell’ambito abitativo<br />

sono rilevanti. Esaminiamo ciò<br />

che avviene allorché un ambiente,<br />

inizialmente alla stessa temperatura<br />

dell’aria esterna, viene<br />

riscaldato da una sorgente (ra-<br />

39


diatori, pannelli, ecc…), posta al<br />

suo interno, che eroga calore in<br />

modo costante. La temperatura<br />

dell’aria all’interno del locale và<br />

gradatamente aumentando e, in<br />

un primo tempo, definito primo<br />

periodo di avviamento, le pareti<br />

che costituiscono l’involucro del<br />

locale, assorbono calore solo per<br />

riscaldare progressivamente (ma<br />

in modo apprezzabile) i loro vari<br />

strati dall’interno verso l’esterno.<br />

Quando la temperatura della faccia<br />

esterna di una parete, comincia<br />

a diventare maggiore della temperatura<br />

esterna, inizia il secondo<br />

periodo di avviamento e le pareti,<br />

oltre ad immagazzinare una parte<br />

del calore a loro ceduto dall’ambiente<br />

interno, iniziano a trasmettere<br />

calore all’esterno. La parte di<br />

calore cosi trasmesso (kcal / h o<br />

W) aumenta all’aumentare della<br />

temperatura interna del locale<br />

fino a che si arriva al momento<br />

in cui il calore trasmesso dalle<br />

pareti all’esterno uguaglia quello<br />

fornito dalle sorgenti installate<br />

40<br />

Problemi della sicurezza<br />

all’interno del locale. Da questo<br />

momento, le temperature dei vari<br />

punti dell’ambiente e delle pareti<br />

rimangono invariate nel tempo<br />

e inizia la cosiddetta fase di regime.<br />

Bisogna precisare che per<br />

tutta la fase di avviamento (primo<br />

periodo e secondo periodo) il calore<br />

fornito, oltre a riscaldare le<br />

pareti, va ad aumentare anche la<br />

temperatura di tutti i corpi <br />

dai radiatori come ad esempio<br />

mobili, suppellettili, tappeti, aria<br />

di rinnovo, ecc… Dato che il riscaldamento<br />

funziona per 14 ore<br />

al giorno, se le pareti non hanno<br />

adeguata , queste si riscaldano<br />

superficialmente e si raffreddano<br />

subitaneamente dopo lo<br />

spegnimento dell’impianto. Evidentemente,<br />

ogni sistema è soggetto ad un<br />

particolare equilibrio termico e<br />

quando l’inerzia è relativamente<br />

bassa la chiusura di erogazione<br />

di calore in un locale e/o appartamento<br />

può creare squilibrio del<br />

regime termico complessivo.<br />

l’amministratore<br />

La temperatura di parete<br />

deve essere compatibile con il<br />

benessere degli occupanti<br />

Non bisogna neanche trascurare<br />

l’importanza della <br />

di parete che può essere raggiunta<br />

a regime, perché le condizioni<br />

di benessere dipendono molto da<br />

questo fattore.<br />

Pur escludendo temperature basse<br />

e quindi formazione di muffe e<br />

condense superficiali, che generalmente<br />

si formano quando la<br />

temperatura di parete è compresa<br />

tra 16 ° C e 14 °C, si deve riportare<br />

che temperature di parete<br />

intorno a 17°C – 18°C, costituiscono<br />

discomfort in quanto contribuiscono<br />

al ristabilimento di bassa<br />

temperatura operante che, assieme<br />

al valore di umidità (o di secchezza)<br />

dell’aria ambiente, è il vero<br />

indice di benessere delle persone<br />

in un ambiente riscaldato.<br />

E’chiaro che alcune <br />

impiantistiche, come a esempio<br />

la sostituzione del generatore<br />

di calore, l’installazione di nuo


ve pompe, valvole termostatiche,<br />

adeguamento camino, ecc.. hanno<br />

positive implicazioni, mentre altri<br />

interventi devono essere necessariamente<br />

coniugati e coordinati<br />

con il contesto del preesistente<br />

sistema – edificio impianto, perché<br />

altrimenti si rischia di fare<br />

interventi illusori e spese a vuoto.<br />

Ad esempio, può essere pleonastico<br />

ritenere di perseguire risultato<br />

di risparmio in un edificio<br />

che presenta pareti termicamente<br />

, attraverso la installazione<br />

di ripartitori per le spese<br />

di riscaldamento tra condomini,<br />

senza preventivo intervento di<br />

miglioria della resistenza e della<br />

inerzia termica del volume edilizio<br />

riscaldato.<br />

I ripartitori non incidono nel<br />

calcolo del miglioramento<br />

dell’indice di prestazione<br />

energetica Ep<br />

I parametri che concorrono al<br />

miglioramento della prestazione<br />

energetica di un sistema edificio-<br />

impianto sono il coefficiente<br />

globale di trasmissione termica<br />

dell’involucro HT, ed il rendimento<br />

globale medio stagionale ηg. Il<br />

coefficiente HT dipende dalla resistenza<br />

(o trasmittanza) termica<br />

delle pareti e dalle superfici delle<br />

stesse, mentre il rendimento ηg è<br />

dato dal prodotto tra il rendimento<br />

di generazione, di distribuzione,<br />

termoregolazione ed emissione.<br />

Tutti questi parametri sono migliorabili<br />

ma non comprendono<br />

un .<br />

Sostengono alcuni che l’installazione<br />

di tali dispositivi dovrebbe<br />

incentivare i singoli condomini a<br />

i corpi scaldanti<br />

sulla base di proprie esigenze,<br />

Problemi della sicurezza<br />

ottenendo cosi singolo riscontro<br />

economico; gli assertori di questa<br />

“tesi”, dimenticano comunque<br />

che la funzione di termoregolazione<br />

locale viene già svolta<br />

dalle valvole termostatiche che<br />

pure vengono installate (vedasi<br />

interventi soggetti a detrazione<br />

fiscale 55%) in concomitanza con<br />

la sostituzione del generatore di<br />

calore. Le valvole termostatiche<br />

infatti, regolano automaticamente<br />

l’emissione del calore del radiatore<br />

su cui sono installate, aprendo<br />

o chiudendo la portata dell’acqua<br />

attraverso il radiatore stesso.<br />

Mentre è abbastanza attendibile<br />

ritenere che attraverso le suddette<br />

valvole, possa ottenersi una riduzione<br />

dei consumi intorno al 5%,<br />

appare ininfluente l’incidenza dei<br />

ripartitori sull’indice di prestazione<br />

energetica Ep, calcolato secondo<br />

l’algoritmo di norma come<br />

sopra indicato.<br />

La legislazione pregressa in<br />

materia di <br />

è riferita a nuove costruzioni<br />

E’pur vero che nella legislazione<br />

pregressa in materia di risparmio<br />

energetico, è già previsto l’intervento<br />

di <br />

mediante installazione di per singolo appartamento,<br />

ma chi ha vissuto<br />

le vicissitudini legislative, normative,<br />

sa bene che l’intervento è<br />

auspicabile ed è fattibile nei casi<br />

di nuove costruzioni e/o in caso<br />

di ristrutturazione complessiva<br />

edilizia ed impiantistica, mentre<br />

per gli edifici – impianti esistenti<br />

dove si realizza solo sostituzione<br />

del generatore (che già comporta<br />

effettivi benefici), pur associata a<br />

messa a punto dell’impianto (valvole<br />

termostatiche, pompe con<br />

inverter, ecc..) la installazione<br />

l’amministratore<br />

dei non è possibile e<br />

quella dei ripartitori presenta problematiche<br />

tecniche che devono<br />

essere analizzate caso per caso, e<br />

non è sempre di sicuro vantaggio.<br />

Quindi non si comprende la generica<br />

prescrizione a favore della<br />

, e tanto meno<br />

quella riferita ai .<br />

negli edifici esistenti, che purtroppo<br />

non hanno termica,<br />

anzi spesso sono un .<br />

Condizioni, impedimenti e<br />

limiti installativi dei ripartitori<br />

I dispositivi di cui trattasi danno<br />

una valutazione di carattere ponderale<br />

e non assoluta del servizio;<br />

la loro installazione non è sempre<br />

fattibile e conveniente: bisogna<br />

analizzare le specifiche situazioni,<br />

ovvero, caso per caso. Essi<br />

presentano lo svantaggio di poter<br />

essere facilmente manomessi, dato<br />

che la sonda interna, per ovvie<br />

ragioni di montaggio, è accessibile<br />

al singolo che con semplici<br />

artifici, può modificare a suo<br />

vantaggio la risposta. Evenienza<br />

questa, che può diventare invitante<br />

negli appartamenti <br />

rispetto agli appartamenti estremi<br />

e/o di confine per le dispersioni<br />

termiche: appartamenti con più<br />

pareti attestate verso l’esterno,<br />

appartamenti sovrastanti a piani<br />

scantinati o sovrastanti a sottotetti,<br />

ecc…. che pure, garantendo le<br />

temperature di norma, contribuiscono<br />

a stabilire il regime termico<br />

generale. Inoltre, se l’edificio non<br />

è adeguatamente dal<br />

punto di vista termico, e si presenta<br />

con l’andamento<br />

(spegnimento – accensione)<br />

dell’impianto, possono assumere<br />

rilevanza altre adduzioni interne<br />

di calore (computer, forni cucine,<br />

ecc…), oltre a quelle provenienti<br />

41


dai corpi scaldanti; tali adduzioni<br />

hanno diverso effetto a secondo<br />

che il locale sia grande o piccolo<br />

oppure sia vuoto o pieno di mobili,<br />

arredi, apparati elettrici – elettronici,<br />

oppure vi siano nicchie,<br />

ecc… e possono portare cosi ad<br />

una sovrastima del calore erogato.<br />

Condizione essenziale per un uso<br />

corretto dei riparatori dei costi<br />

di riscaldamento è che vengano<br />

installati su sistemi edificio – impianto<br />

che sia rispondente allo<br />

stato dell’arte: ovvero il sistema<br />

edificio – impianto preesistente<br />

deve possedere i requisiti delle<br />

norme attuali; nella realtà è ben<br />

noto lo stato edilizio ed impiantistico,<br />

che ad esempio presenta<br />

obsolete, anormali condizioni<br />

della coibentazione della rete di<br />

distribuzione, dello stato interno<br />

delle tubazioni, di trattamento acqua<br />

ecc….<br />

<br />

P roofesssioone<br />

SSicurrezzza<br />

022.92.11.<br />

.31.54<br />

COONSULLENZA<br />

GGRATUUITA<br />

AGLLI<br />

AMMMINISTRRATORI<br />

AASSOCIAATI<br />

AD<br />

42<br />

ANAACI<br />

Problemi della sicurezza<br />

Influenze esterne causate da<br />

campi elettromagnetici, elettrostatici<br />

e magnetici<br />

L’ubicazione deve essere preventivamente<br />

analizzata perché i ripartitori<br />

possono produrre errori<br />

di risposta a causa di influenze<br />

esterne prodotte da campi magnetici<br />

alternati a frequenza di 50 Hz<br />

(vicinanza a linee elettriche aeree,<br />

cabine elettriche nel volume edilizio<br />

condominiale, apparati elettrici<br />

di potenza, avviamento motori<br />

di potenza, compressori, gruppi<br />

frigoriferi, fulminazioni in vicinanza,<br />

ecc.), radiazioni elettromagnetiche<br />

a frequenze commerciali<br />

tra 100 kHz e 160 MHz (stazioni<br />

radio, comunicazioni, ecc..),<br />

campi magnetici continui (linee<br />

elettriche tranviarie – ferroviarie,<br />

campi magnetici permanenti per<br />

presenza di laboratori, ecc..), scariche<br />

elettrostatiche (presenza di<br />

condensatori di potenza), sovratensioni<br />

di rete o trasversali.<br />

Interventi che non dovrebbero<br />

essere imposti per …decreto<br />

Per concludere si esprime che<br />

l’installazione dei riparatori in un<br />

sistema edificio – impianto preesistente,<br />

comporta implicazioni<br />

comportamentali, analisi di molte<br />

problematiche tecniche e una particolare<br />

fiduciaria predisposizione<br />

condominiale: l’adozione non<br />

dovrebbe essere imposta per …<br />

decreto… solo l’Assemblea Condominiale,<br />

dopo avere disposto interventi<br />

propedeutici di miglioria<br />

passiva sull’involucro, sulla base<br />

di specifica analisi costi – benefici<br />

e di particolare propensione<br />

fiduciaria dei singoli, potrebbe<br />

propendere per il della<br />

ripartizione strumentale anziché<br />

quello vigente amministrativo.<br />

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l’amministratore


In una autorimessa di cui mi sto<br />

interessando per la presentazione<br />

di un certificato che aggiorni<br />

la situazione non si riesce a<br />

capire quanti motorini possiamo<br />

parcheggiare. L’autorimessa<br />

interrata di circa mq.1500 ha<br />

attualmente certificazioni per<br />

n.40 autovetture, per cui non ci<br />

sarebbero problemi in quanto<br />

la superficie e la natura della<br />

ventilazione e tutti gli altri parametri<br />

vanno molto bene. Ma<br />

non è questo il problema. Alcuni<br />

condomini si lamentano che<br />

molti parcheggiano i motorini<br />

all’interno dei box chiusi (l’autorimessa<br />

ha sia box chiusi che<br />

posti auto aperti) e che non è<br />

possibile controllare il numero<br />

nè certo fare appostamenti.<br />

I motorini vanno e vengono e<br />

molti box sono spesso chiusi<br />

per lunghi periodi. Molti altri<br />

condomini vorrebbero che il numero<br />

dei posti auto fosse ripreso<br />

da un vecchio regolamento<br />

condominiale. A me sembrava<br />

corretto che solo l’amministratore<br />

può risolvere tale vertenza,<br />

inviando una raccomandata<br />

a tutti i condomini, chiedendo,<br />

sotto la loro responsabilità,<br />

quanti motorini/autovetture par-<br />

Problemi della sicurezza<br />

Prevenzione incendi:<br />

l’esperto risponde<br />

CICLOMOTORI<br />

NELL’AUTORIMESSA<br />

cheggiano o hanno intenzione<br />

di parcheggiare, dopo di che<br />

l’amministratore chiede al tecnico<br />

di verificare se tale numero<br />

è compatibile con la superficie<br />

ed i requisiti dell’autorimessa.<br />

Successivamente si potranno rifare<br />

le tabelle millesimali del<br />

locale garage per una nuova<br />

suddivisione delle spese in funzione<br />

non della superficie occupata,<br />

ma del numero delle<br />

utenze (auto + motorini).<br />

Che ne pensa? Infine, come<br />

comportarsi con i condomini<br />

che acquistano un motorino ex<br />

novo dopo il CPI, e lo parcheggiano<br />

in un box chiuso (a<br />

fianco di una autovettura o sul<br />

fondo entra facilmente) che di<br />

fatto altera il numero di parcamento<br />

per cui era stata autorizzata<br />

l’autorimessa e rende contestabile<br />

l’assicurazione che il<br />

condominio vorrebbe instaurare<br />

per l’incendio? ringrazio per la<br />

risposta.<br />

Risponde<br />

Mario Abate<br />

Premettiamo che secondo il DM<br />

01.02.86 la superficie specifica<br />

di parcamento non può essere<br />

inferiore a 20 m² per autorimesse<br />

non sorvegliate e che nelle<br />

autorimesse a box purché di volume<br />

netto, per ogni box, non<br />

l’amministratore<br />

inferiore a 40 m³ é consentito<br />

l’utilizzo di dispositivi di sollevamento<br />

per il ricovero di non<br />

più di due autoveicoli.<br />

Teoricamente all’interno di<br />

un’autorimessa di superficie pari<br />

a 1500 mq potrebbero essere<br />

parcate 75 autovetture (1500<br />

mq/20 mq per veicolo) e quindi,<br />

sempre teoricamente, si potrebbe<br />

aumentare il numero dei<br />

posti con riferimento ai motoveicoli<br />

parcheggiati.<br />

Però se l’autorimessa è provvista<br />

di C.P.I. in corso di validità<br />

per 40 autovetture e non sono<br />

previsti spazi per i motoveicoli<br />

questi non possono essere parcati<br />

all’interno della stessa e<br />

tantomeno ricoverati all’interno<br />

dei box ovvero nei posti auto a<br />

fianco delle vetture.<br />

È pertanto necessario individuare<br />

il numero dei motocicli e,<br />

richiedendo il preventivo parere<br />

ai vigili del fuoco, aggiornare<br />

il C.P.I. con l’indicazione del<br />

numero massimo di motocicli<br />

parcabili.<br />

In alternativa, poichè l’equivalenza<br />

del parcamento tra autoveicoli<br />

e motocicli o ciclomotori<br />

è stabilito nella misura di 1 a<br />

4, è possibile ridurre il numero<br />

di autovetture parcate a vantaggio<br />

del ricovero dei motoveicoli<br />

nel rispetto del citato rapporto<br />

di equivalenza.<br />

43


ARCHITETTI E<br />

ANTINCENDIO<br />

Vi scrivo per delucidazioni definitive<br />

sulla possibilità, da parte<br />

di architetti, di redigere certificati<br />

antincendio per garage<br />

condominiali.<br />

Risponde<br />

Mario Abate<br />

La legge Legge 7 dicembre<br />

1984 n. 818 “Nulla osta provvisorio<br />

per le attività soggette ai<br />

controlli di prevenzione incendi”<br />

prescrive che:<br />

Ai fini dell’approvazione di<br />

un progetto o del rilascio del<br />

certificato di prevenzione incendi,<br />

i comandi provinciali<br />

dei vigili del fuoco, oltre agli<br />

accertamenti ed alle valutazioni<br />

direttamente eseguite, possono<br />

richiedere certificazioni<br />

rilasciate da enti, laboratori<br />

o professionisti iscritti in albi<br />

professionali, che, a domanda,<br />

44<br />

Problemi della sicurezza<br />

siano stati autorizzati ed iscritti<br />

in appositi elenchi del Ministero<br />

dell’interno.<br />

Il rilascio delle autorizzazioni e<br />

l’iscrizione negli appositi elenchi<br />

sono subordinati al possesso<br />

dei requisiti che saranno<br />

stabiliti dal Ministro dell’interno<br />

con proprio decreto.<br />

La Circolare Ministeriale<br />

17/4/1985 che testualmente<br />

prescrive “per quanto riguarda<br />

la qualificazione dei professionisti<br />

abilitati a rilasciare<br />

le certificazioni, la legge<br />

stessa, oltre alla appartenenza<br />

agli albi professionali, richiede<br />

anche l’iscrizione degli stessi<br />

in appositi elenchi del Ministero<br />

dell’Interno (abiltazione<br />

ai sensi della 818 7 dicembre<br />

84)”.<br />

Il decreto ministeriale in data<br />

25 marzo 1985, all’art. 1,<br />

individua negli Architetti, nei<br />

Chimici, negli Ingegneri, nei<br />

Geometri e nei Periti Industriali<br />

i professionisti iscrivibili negli<br />

elenchi del Ministero dell’In-<br />

l’amministratore<br />

terno, purché già appartenenti<br />

ai rispettivi Albi professionali.<br />

Occorre inoltre sottolineare che<br />

per Certificazioni ai fini antincendio<br />

si intendono tutte quelle<br />

attestazioni tecniche di conformità<br />

di dispositivi, sistemi<br />

o impianti ad una determinata<br />

norma di buona tecnica.<br />

Per meglio chiarire possiamo<br />

menzionare ad esempio il<br />

calcolo del carico di incendio<br />

all’interno di un compartimento,<br />

o anche un collaudo secondo<br />

le procedure fissate nello<br />

standard progettuale dell’impianto<br />

idrico antincendio, o ancora<br />

una verifica analitica di<br />

elementi costruttivi ai fini della<br />

determinazione della resistenza<br />

al fuoco.<br />

In conclusione l’architetto potrà<br />

redigere dette certificazioni<br />

se, oltre ad essere iscritto nel<br />

proprio Albo professionale, è<br />

anche iscritto negli elenchi del<br />

Ministero dell’interno di cui<br />

alla legge 7 dicembre 1984 –<br />

n°818.


DOMANDA ATTRIBUZIONE<br />

CODICE FISCALE<br />

(VARIAZIONE DATI)<br />

di Pietro Abbiati<br />

Tasse e guai<br />

Anche il condominio ha il suo nuovo modello.<br />

Come noto, il condominio, quale ente di gestione non commerciale, non sfugge all’Amministrazione<br />

pubblica e deve trovare la sua iscrizione all’Anagrafe Tributaria.<br />

A tale fine è stato istituito il modello AA-5/6, allo scopo di consentire all’amministratore del<br />

condominio di acquisire il riconoscimento fiscale dell’ente amministrato.<br />

L’attribuzione del numero di codice fiscale risponde al principio della pubblicità di cui al<br />

DPR 29 settembre 1973, n°605 e, nel contempo, consente allo stesso condominio, di assumere la<br />

posizione di parte contraente, in un negozio che svolge effetti nell’ambito delle imposte sul reddito.<br />

Il nuovo modello: AA5/6, deve essere utilizzato da soggetti che, in quanto non esercitano attività<br />

d’impresa o commerciale, né pongono in essere prestazioni di lavoro autonomo (quindi soggetti non<br />

obbligati alla richiesta del numero di partita IVA), sono tuttavia destinatari di fattura d’addebito.<br />

Sono tipici: la fornitura di combustibile per riscaldamento, la gestione del servizio energia e<br />

l’esecuzione di opere di manutenzione.<br />

Il modello, oltre ad assumere una veste tipografica più completa, sana anche una lacuna<br />

burocratica che, soprattutto con riferimento al modello 770 semplificato, ha causato, a volte,<br />

difficoltà in sede di trasmissione con la telematica.<br />

In passato è successo che, verificandosi la nomina di nuovo amministratore sconosciuto<br />

all’Agenzia delle Entrate (fino al 20 dicembre 2009 non era obbligatoria alcuna segnalazione),<br />

il modello 770 era respinto dall’Agenzia, per non conformità tra il contenuto del modello di<br />

dichiarazione e l’archivio anagrafico.<br />

Con il nuovo modello, che prevede la trasmissione anche al verificarsi di variazioni rispetto<br />

alla posizione originaria (quindi anche nel caso di cambio dell’amministratore del condominio),<br />

l’aggiornamento è garantito e trova, sempre, coincidenza tra il codice fiscale del condominio e<br />

quello dell’amministratore in carica (all’epoca della trasmissione) inseriti nel 770 e quelli noti<br />

all’Agenzia delle Entrate.<br />

Per il condominio, la compilazione del modello originario prevede l’inserimento delle seguenti<br />

notizie:<br />

l’amministratore<br />

45


Tasse e guai<br />

1) al quadro A, barratura della casella [1];<br />

2) al quadro B, per la denominazione condominio di via …… seguito dalla città;<br />

3) sempre al quadro B, la natura giuridica corrisponde al codice [51];<br />

4) ancora al quadro B, lo spazio dedicato al codice attività è da lasciare in bianco;<br />

5) la sede legale corrisponde all’indirizzo del fabbricato condominiale, mentre la sede amministrativa<br />

è quella dello studio dell’amministratore;<br />

6) la parte dedicata al domicilio fiscale non è da compilare;<br />

7) al quadro C, il rappresentante da indicare, corrisponde all’amministratore del condominio in<br />

carica;<br />

8) il quadro D è da lasciare in bianco;<br />

9) tra gli allegati trova posto il documento di identità dell’amministratore richiedente, se si utilizza<br />

l’invio con raccomandata,.<br />

46<br />

Si fa presente che la presentazione di un unico esemplare del modello AA-5/6, con il servizio<br />

postale, a mezzo raccomandata con allegazione del documento di identità dell’amministratore del<br />

condominio in carica, può effettuarsi solo per la richiesta di attribuzione del codice fiscale.<br />

Le comunicazioni successive, che trovano riscontro nella nomina di nuovo amministratore, sono<br />

da attuarsi con lo strumento della telematica, in modo diretto, utilizzando internet, o usufruendo del<br />

servizio di abilitato entratel.<br />

Si ricorda che la trasmissione diretta con internet (fisconline) è possibile solo se il condominio<br />

non è tenuto alla presentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta o, nel caso sia previsto<br />

l’obbligo dell’invio del 770, questo contenga un numero di sostituiti non superiore a venti soggetti.<br />

L’ESPERIENZA AL SERVIZIO<br />

DELL’ECOLOGIA<br />

- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA<br />

- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE<br />

O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR<br />

- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI<br />

- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI<br />

- SPURGHI POZZI NERI<br />

- FOSSE BIOLOGICHE<br />

- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA<br />

- PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI<br />

- APPALTI COMUNALI<br />

- DRENAGGIO POZZI PERDENTI<br />

- DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE<br />

- ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE<br />

- VASCHE DI DECANTAZIONE<br />

- ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI<br />

- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699<br />

l’amministratore<br />

di Motta Bruno & C snc<br />

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UNI EN ISO 9001: 2000


Una recente risoluzione dell’Agenzia delle<br />

Entrate e l’iniziativa commerciale, adottata da<br />

alcune imprese di distribuzione dell’energia,<br />

impongono un nuovo esame della procedura<br />

relativa alla facoltà di beneficiare della detrazione<br />

del 55%, dalle imposte sul reddito.<br />

La risoluzione è la n°3 del 26 gennaio <strong>2010</strong>, e<br />

risponde al quesito formulato da una, non meglio<br />

identificata, Regione italiana, stabilendo che<br />

“la detrazione del 55% è riconducibile fra gli<br />

strumenti di incentivazione di ogni natura attivati<br />

dallo stato”.<br />

Il documento di prassi è da collegare al D.Lgs.<br />

30 maggio 2008, n°115 (in G.U. n°154 del 3<br />

luglio 2008), emesso in attuazione alla direttiva<br />

dell’UE, in materia di efficienza energetica, quindi<br />

strumento di incentivazione attivato dallo Stato.<br />

La detrazione del 55% dalle imposte sul reddito,<br />

a sua volta, trova connessione con le norme<br />

riguardanti le agevolazioni fiscali per il risparmio<br />

energetico.<br />

In questa sede, mutuando quanto evidenzia il<br />

D.Lgs. n°115/08, il sostantivo energia definisce<br />

“qualsiasi forma di energia commercialmente<br />

disponibile, inclusi elettricità, gas naturale<br />

anche liquefatto, gas di petrolio liquefatto,<br />

qualsiasi combustibile da riscaldamento o<br />

raffreddamento, compresi il tele-riscaldamento e<br />

il tele-raffreddamento, carbone e lignite, torba,<br />

carburante per autotrazione, ad esclusione del<br />

carburante per l’aviazione e di quello per uso<br />

marina, e la biomassa” (cfr. anche D.Lgs.29<br />

dicembre 2003, n°387).<br />

L’espressione servizio energia plus qualifica<br />

un contratto che, in modo assoluto e prioritario, ha,<br />

Tasse e guai<br />

SERVIZIO ENERGIA<br />

<br />

di Pietro Abbiati<br />

l’amministratore<br />

come oggetto, la disciplina e l’erogazione di beni<br />

e servizi per la gestione ottimale del processo di<br />

trasformazione ed utilizzo dell’energia.<br />

Non è un atto negoziale di contenuto libero, ma<br />

deve evidenziare determinati e precisi requisiti,<br />

imposti e citati dal D.Lgs. n°115/2008, riguardanti<br />

l’aspetto soggettivo, delle parti contraenti, ed<br />

oggettivo, di patti negoziali.<br />

Sotto l’aspetto soggettivo, il fornitore<br />

dei servizi energetici, vale a dire il prestatore/<br />

esecutore del contratto, ovvero gestore del sistema<br />

di distribuzione, comprendente la gestione e la<br />

manutenzione, oppure, semplicemente venditore<br />

di energia a consumatori finali, deve possedere,<br />

alla sottoscrizione del contratto, l’abilitazione<br />

professionale rilasciata dalla competente Camera<br />

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura<br />

(CCIAA).<br />

La competenza è data dall’ubicazione del<br />

Registro delle Imprese presso il quale l’impresa<br />

risulta iscritta.<br />

A tale proposito, il fornitore deve rilasciare<br />

apposita attestazione confermativa.<br />

Sempre il fornitore, deve essere altresì titolare di<br />

certificato di qualità aziendale conforme al modello<br />

ISO 9001:2000, od altra certificazione equivalente<br />

che abbia attinenza con l’esecuzione del contratto<br />

di servizio energia, certificazione rilasciata da ente<br />

accreditato, quanto meno, a livello nazionale.<br />

Dal punto di vista oggettivo, il contratto<br />

è condizionato alla sussistenza di attestato di<br />

certificazione energetica (ACE) dell’edificio e,<br />

ove esistenti, delle singole unità immobiliari che lo<br />

compongono.<br />

47


L’ACE o, ove non vigente, l’attestato di<br />

qualificazione energetica, con riguardo al<br />

fabbricato, deve contenere: a) la determinazione<br />

dei fabbisogni di energia primaria (D.Lgs. 19<br />

agosto 2005, n°192); b) l’indicazione degli<br />

interventi da eseguire, per migliorare la qualità<br />

energetica e ridurre i consumi, prevedendo<br />

l’eventuale inserimento dell’uso di fonti<br />

energetiche rinnovabili; c) una diagnosi energetica,<br />

che risponde alle prerogative di cui alle precedenti<br />

lettere, con riguardo alle singole unità immobiliari.<br />

La certificazione energetica, si ripete, deve già<br />

esistere alla data della conclusione del contratto,<br />

essa deve contenere anche, la valutazione di<br />

operare successivi momenti di verifica dello stato<br />

del consumo energetico.<br />

Il contratto del servizio, oltre al compenso per<br />

il normale consumo di combustibile ed energia<br />

elettrica, deve contenere la debenza di un canone<br />

periodico per servizi, non previsti al momento della<br />

stipulazione del negozio, ma che si renderanno<br />

necessari, per eseguire prestazioni migliorative,<br />

rispetto alla situazione pregressa.<br />

Il contratto di servizio energia plus, è validamente<br />

stipulato, subordinatamente all’ottenimento della<br />

riduzione, di almeno il 10%, dell’indice di energia<br />

primaria per la climatizzazione invernale, entro il<br />

primo anno di gestione.<br />

Per i successivi anni, è richiesta l’ulteriore<br />

condizione della riduzione, sempre dell’indice di<br />

energia primaria per la climatizzazione invernale,<br />

di almeno il 5%, rispetto alla situazione contenuta<br />

nell’ACE, indice di energia primaria di raffronto,<br />

quello espresso nell’entità aggiornata con il<br />

risultato del precedente anno.<br />

Ancora, ove possibile, è imposta la posa in<br />

opera di sistemi di termoregolazione, a tutte le<br />

zone o alle unità immobiliari aventi omogenea<br />

caratteristica d’uso.<br />

E’ consequenziale che a tale risultato si<br />

perverrà eseguendo opere strutturali sugli impianti<br />

o sull’involucro edilizio.<br />

48<br />

Tasse e guai<br />

l’amministratore<br />

L’elencazione e la descrizione è da considerare<br />

a carattere parziale.<br />

Ebbene, il contratto servizio energia plus,<br />

perfezionato in modo conforme a quanto stabilito<br />

dal D.Lgs.30 maggio 2008, n°115, assume<br />

la stessa funzione e natura dell’intervento di<br />

riqualificazione energetica di cui ai commi 344<br />

-:- 347 della Legge 27 dicembre 2006, n°296<br />

(Finanziaria 2007).<br />

Ne consegue che, nel rispetto del principio di<br />

cassa, il condomino-contribuente è facoltizzato<br />

ad utilizzare, l’entità dell’onere sostenuto, a<br />

riduzione dell’imposta lorda sul reddito liquidata<br />

nell’UNICO PF (se persona fisica) dell’anno di<br />

riferimento.<br />

A tale proposito, con riguardo all’intero<br />

fabbricato condominiale, e considerando il<br />

contratto standard della gestione di distribuzione<br />

del calore invernale, si pongono due interrogativi:<br />

1) quale è l’entità dell’onere sopportato, ovvero<br />

quale è l’importo della detrazione usufruibile; 2)<br />

come si manifesta il principio di cassa.<br />

Al primo quesito non è facile rispondere.<br />

La finanziaria 2007, nel contesto degli interventi<br />

per il risparmio energetico, contiene una tabella che<br />

prevede, in rapporto alla tipologia dell’intervento,<br />

diversi livelli massimi di detrazione.<br />

Si tratta, quindi, di collocare, secondo<br />

assimilazione, il servizio di energia plus tra gli<br />

interventi previsti dalla Legge Finanziaria 2007,<br />

cioè, nel contesto della riqualificazione energetica<br />

degli edifici esistenti; o in quello della posa di<br />

involucro orizzontale o verticale, alle pareti,<br />

compresa la sostituzione di finestre con infissi;<br />

o in quello della installazione di pannelli solari;<br />

oppure, infine, in quello della sostituzione degli<br />

impianti di climatizzazione invernale.<br />

Eliminata l’equiparazione all’installazione di<br />

pannelli ed a quella della posa degli involucri<br />

o sostituzione delle finestre (eliminazione non<br />

assoluta bensì relativa e personale), rimane<br />

l’alternativa tra la riqualificazione dell’edificio e


la sostituzione dell’impianto di climatizzazione<br />

invernale.<br />

Non per comodità o vantaggio, ma per obiettivo<br />

senso logico, chi scrive sceglie l’equiparazione tra<br />

contratto di servizio energia plus e l’intervento di<br />

riqualificazione energetica dell’edificio.<br />

Trova così soluzione il primo interrogativo,<br />

stabilendo che la detrazione non può superare<br />

l’importo di €.100.000,00 che (così dice l’Agenzia<br />

delle Entrate) deve essere attribuito alla singola<br />

unità immobiliare in misura corrispondente alla<br />

quota di spettanza dei millesimi di proprietà.<br />

Al secondo quesito, vale a dire al come si<br />

concretizza il principio di cassa, la risposta è<br />

già contenuta nel combinato disposto del D.Lgs.<br />

n°115/2008, art.2 del DM 19 febbraio 2007 e della<br />

Circolare 31 maggio 2007, n°36 dell’Agenzia<br />

delle Entrate.<br />

Il D.Lgs. n°115/2008, al titolo II dell’allegato II,<br />

al contratto di servizio energia , conferisce<br />

la stessa validità del contratto di locazione<br />

finanziaria.<br />

Il DM, al comma 2 dell’art.2, prevede che,<br />

nel caso di esecuzione dell’intervento mediante<br />

contratto di locazione finanziaria, la detrazione<br />

compete all’utilizzatore e non alla società<br />

concedente.<br />

Dato il parallelismo tra contratto di servizio<br />

energia plus e intervento di risparmio energetico,<br />

il pagamento del corrispettivo del primo segue le<br />

stesse regole e consente le stesse agevolazioni del<br />

secondo.<br />

A questo punto è necessario individuare la<br />

competenza annuale della detrazione, premettendo<br />

che, data l’attribuzione della detrazione al<br />

condomino-utilizzatore finale, l’entità della<br />

detrazione è commisurata al costo sostenuto<br />

dall’impresa concedente che, in questo caso,<br />

corrisponde al fornitore del servizio.<br />

Malgrado il silenzio in materia, si ritiene che<br />

la detrazione, nel rispetto dell’importo massimo<br />

di legge, possa corrispondere al costo sostenuto<br />

Tasse e guai<br />

l’amministratore<br />

dalla società concedente (fornitrice del servizio)<br />

nell’anno tributario.<br />

Ne discende essere indispensabile che, la stessa<br />

società concedente rilasci, all’amministratore<br />

del condominio, apposita dichiarazione annuale<br />

ove è indicata l’entità della spesa sostenuta e il<br />

pagamento, eseguito nello stesso periodo annuale,<br />

dallo stesso amministratore condominiale con<br />

bonifici bancari.<br />

Riesaminando la risoluzione dell’Agenzia delle<br />

Entrate n°3/<strong>2010</strong>, occorre informare della presenza<br />

di altra risposta data alla Regione istante.<br />

Si tratta dell’influsso che svolge l’eventuale<br />

erogazione di contributo da parte di Ente regionale<br />

o locale.<br />

Sovvertendo la regola generale, in base<br />

alla quale all’eventuale erogazione di somme<br />

dalla Regione, per l’esecuzione di interventi<br />

per il risparmio energetico (ad esempio, per<br />

la sostituzione di centrale termica con caldaia<br />

a condensazione), consegue la riduzione della<br />

detrazione dall’imposta o l’assoggettamento, del<br />

beneficio dell’incasso del contributo regionale,<br />

a tassazione separata (a seconda che l’incasso<br />

da parte del condominio avvenga nello stesso<br />

anno del sostenimento della spesa o negli anni<br />

successivi), in questa fattispecie, subentra la non<br />

cumulabilità.<br />

E’ quindi imposta una scelta.<br />

Infatti, la possibilità di beneficiare della<br />

detrazione d’imposta, è esclusivamente<br />

quella dell’importo, corrispondente alla quota<br />

millesimale, della spesa, sostenuta dalla società<br />

appaltatrice, pagata dal condomino e rimborsata<br />

dall’amministratore alla società, limitatamente<br />

alla parte non coperta da incentivi riconosciuti,<br />

per lo stesso intervento, dalle Regioni o dagli Enti<br />

locali.<br />

In poche parole, la detrazione può essere<br />

l’effetto della spesa sostenuta o, in via alternativa,<br />

quello del contributo incentivante erogato dalla<br />

Regione o dal Comune.<br />

49


Problemi del lavoro<br />

Le circolari dell’Inps<br />

a cura di Vincenzo Di Domenico<br />

L’INPS CHIARISCE IL CONCETTO DI CONVIVENZA CON IL DISABILE AI FINE DELLA<br />

CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA<br />

L’INPS, con il messaggio n. 6512 del 4 marzo <strong>2010</strong>, ha ribadito che, in materia di permessi<br />

per l’assistenza del disabile convivente, il requisito dell’accertamento del requisito della<br />

“convivenza”, dovrà essere effettuato attenendosi anche tenendo presente che è condizione<br />

suffi ciente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello<br />

stesso interno.<br />

ISTRUZIONI DELL’AGENZIA ENTRATE IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DEL<br />

MODELLO 730-4 AI SOSTUITUTI D’IMPOSTA CHE HANNO PRESENTATO APPOSITA<br />

DOMANDA<br />

Con l’istruzione del 16 febbraio <strong>2010</strong> l’Agenzia Entrata ha diramato un istruzione il quale<br />

prevede che:<br />

• I soggetti che prestano assistenza fi scale devono trasmettere i risultati contabili non<br />

più ai sostituti d’imposta ma direttamente all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà<br />

successivamente a inviarli telematicamente al sostituto d’imposta;<br />

• L’’Agenzia delle Entrate trasmetterà i modd. 730-4 esclusivamente ai sostituti<br />

d’imposta (ovvero da ogni singolo CONDOMINIO o Studio) che hanno presentato<br />

l’apposita comunicazione;<br />

• Se il sostituto d’imposta (che deve ricevere il modello 730-4) non risulti presente<br />

nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate in quanto non ha presentato domanda i vari CAF<br />

ed i professionisti abilitati INVIERANNO direttamente ai sostituti d’imposta interessati.<br />

NOVITA’ PER COLORO CHE USUFRUISCONO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E CHE<br />

INTENDANO INTRAPRENDERE UN’ATTIVITA’AUTONOMA<br />

I lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali per gli anni 2009 e <strong>2010</strong> possono<br />

chiedere – qualora presentano la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività di lavoro<br />

autonomo, d’impresa o di associazione in cooperativa – di usufruire del restante trattamento<br />

(previsto dalla disciplina degli ammortizzatori in deroga) eventualmente non fruito quando<br />

intendano intraprendere un’attività autonoma. La domanda deve essere inoltrata alla sede Inps<br />

entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno e l’Istituto, dopo aver accertato il diritto,<br />

erogherà un quota del 25% come acconto ed il rimanente importo verrà liquidato a seguito della<br />

presentazione della documentazione.<br />

APPROVATO, IN VIA DEFINITIVA, IL COLLEGATO LAVORO<br />

E’stato approvato dal Senato, in via defi nitiva, il disegno di legge collegato sul lavoro che<br />

contiene le seguenti deleghe al governo, tra le varie si evidenziano:<br />

• Modifi che alla disciplina sull’orario di lavoro<br />

• Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale<br />

50<br />

l’amministratore


• Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (ridefi nizione<br />

dei presupposti oggettivi e i requisiti soggettivi per la fruizione dei congedi, delle<br />

aspettative e dei permessi, razionalizzando e semplifi cando i documenti da presentare<br />

con particolare attenzione ai portatori di handicap grave e a coloro che sono affetti da<br />

patologie neurodegenerativo od oncologiche.)<br />

• Modifi che alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di<br />

handicap in situazione di gravità<br />

• Certifi cati di malattia<br />

• Clausole generali e certifi cazione del contratto di lavoro;<br />

• Conciliazione e arbitrato (non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione);<br />

• Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato<br />

• Accesso ispettivo, potere di diffi da e verbalizzazione unica<br />

• Apprendistato;<br />

• Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative<br />

Tra le novità più importanti si evidenziano, anche, le modifi che alle sanzioni amministrative<br />

previste in materia di lavoro sommerso e di orario di lavoro.<br />

EXTRA UE<br />

Problemi del lavoro<br />

REGIONE LOMBARDIA – REGOLARIZZAZIONE - PRESSO IL S.S.N - NEI CONFRONTI<br />

DI COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI EMERSIONE MODALITA’PER<br />

L’ISCRIZONE<br />

La Regione Lombardia, con la circolare 28/01/<strong>2010</strong> n.2, ha precisato che l’iscrizione al SSN da<br />

parte della colf o della badante nei cui confronti è stata presentata domanda di regolarizzazione,<br />

nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, deve avvenire<br />

presso l’ASL del Comune di dimora presentando un documento di identità in corso di validità,<br />

la copia della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali (utilizzando i bollettini di c/c<br />

inviati dall’INPS) e la copia della ricevuta della domanda di emersione. Se il cittadino straniero<br />

non possiede il codice fi scale, ne verrà consegnato uno provvisorio sulla base delle indicazioni<br />

rilasciate dall’Agenzia delle entrate. L’iscrizione è provvisoria, dura al massimo 180 giorni e può<br />

essere rinnovata fi no alla conclusione della procedura di emersione. La Regione precisa che<br />

trascorsi i primi 6 mesi il rinnovo dell’iscrizione temporanea al SSN.<br />

PER LE COLF e BADANTI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE BASTA LA<br />

DOCUMENTAZIONE ABITATIVA DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO<br />

La Circolare Min. Interno 1354/<strong>2010</strong> precisa che i datori di lavoro domestico che hanno chiesto<br />

la sanatoria devono fornire allo Sportello unico il modulo “cessione di fabbricato”, ovvero il<br />

certifi cato di conformità dell’alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale o la ricevuta<br />

dell’avvenuta richiesta.<br />

Il Ministero informa, che le Forze dell’ordine possono verifi care sul sito dell’Interno l’autenticità<br />

delle ricevute esibite da domestici sanandi.<br />

Il Ministero conferma, inoltre, che la mancata presentazione delle parti, senza giustifi cato motivo,<br />

comporta l’archiviazione del procedimento e la conseguente cessazione della sospensione<br />

dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore<br />

extracomunitario.<br />

l’amministratore<br />

51


GLI INTERPELLI ed i CHIARIMENTI DEL<br />

MINISTERO del LAVORO:<br />

(il testo integrale è a disposizione)<br />

Problemi del lavoro<br />

PRECISAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO SUI MANCATI RIPOSI - UNICA<br />

SANZIONE ANCHE PER PIU’ VIOLAZIONI<br />

Con nota n° 25/1/19428 del 14 dicembre 2009 il ministero del lavoro ha chiarito – in breve -<br />

che se un lavoratore non fruisce di più riposi la sanzione è una sola, come se la violazione<br />

fosse stata per un unico riposo. Invece, se i lavoratori che non hanno usufruito dei riposi<br />

sono più di uno le sanzioni saranno determinate tenendo conto di ognuno di essi e quindi<br />

saranno di più e non una sola. Il periodo di riferimento entro cui calcolare i giorni di riposo è<br />

quello in cui viene computata la durata media dell’orario di lavoro, che per legge è di quattro<br />

mesi, a meno che in sede di contrattazione collettiva il limite non sia stato elevato a sei mesi.<br />

GLI Sentenze INTERPELLATI in pillole AL MINISTERO<br />

PERMESSI DOPPI CON DUE FIGLI PORTATORI DI HANDICAP<br />

La Corte di Cassazione con sentenza n° 4623 /<strong>2010</strong> ha stabilito che il lavoratore che ha due<br />

fi gli con gravi problemi di handicap ha diritto ad un permesso giornaliero di due ore retribuite<br />

per ciascuno dei bambini. Ciò almeno fi no a quando i piccoli hanno meno di tre anni.<br />

DEMANSIONAMENTO – MOBBING<br />

Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n° 4063/<strong>2010</strong> hanno affermato che i<br />

danni da demansionamento vanno risarciti infatti nella sentenza si legge: “l’esistenza del<br />

demansionamento è stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione<br />

puntuale dei compiti affi dati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione<br />

provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento”. Sarebbe oltretutto emersa<br />

la “sostanziale privazione di mansioni” ai danni del lavoratore che, per “caratteristiche, durata,<br />

gravità e frustrazione professionale”, è stata esattamente identifi cata “negli aspetti di vissuta<br />

e credibile mortifi cazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare”.<br />

SOSTITUZIONE PER MATERNITA’ ED ADIBIZIONE A MANSIONI DIVERSE DEL<br />

LAVORATORE<br />

Con sentenza n. 3598 del 16 febbraio <strong>2010</strong>, la Cassazione ha affermato che l’assunzione<br />

di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, da<br />

parte dell’imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona<br />

sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere<br />

una correlazione di tipo causale tra l’attività del nuovo assunto e quella del dipendente<br />

assente.<br />

LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO<br />

La Corte di Cassazione – sezione lavoro - con sentenza n° n. 3125 del 10 febbraio <strong>2010</strong>,<br />

ha statuito la possibilità, per le aziende, di procedere al licenziamento di un lavoratore che<br />

risulti, dal confronto con gli altri dipendenti, effettivamente improduttivo, e quindi non utile<br />

all’azienda.<br />

52<br />

l’amministratore


Problemi del lavoro<br />

Le aziende, cioè, possono stabilire una valutazione in base alla media produttiva di tutti gli<br />

impiegati, e rendersi conto se vi è una sproporzione tra di essi. La Corte precisa che ai fi ni<br />

del licenziamento non rileva il fatto che il lavoratore sia stato assunto da pochi mesi,<br />

poiché la fase di adattamento al nuovo lavoro e alle mansioni a lui assegnate non dovrebbe<br />

superare i due mesi, soprattutto se si tratta di mansioni manuali, ripetitive e senza alcuna<br />

complessità.<br />

Nella fattispecie passata al vaglio dalla Corte di Cassazione esistono gli estremi di una<br />

violazione del dipendente riguardo alla collaborazione fi ssata con l’azienda. Certo, bisognerà<br />

sempre accertarsi che le valutazioni dell’azienda siano obiettive e non condizionate o<br />

infl uenzate da alcunché.<br />

LICENZIAMENTO - IRREGOLARITA’ INDICATE NELL’ATTO INTRODUTTIVO<br />

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2735 dell’8 febbraio <strong>2010</strong>, ha reso noto che<br />

Il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di ineffi cacia del licenzianento intimatogli<br />

in base alla legge n. 223 /91, sull’assunto del mancato rispetto dell’iter procedurale previsto<br />

dalla stessa legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, deve, tenuto<br />

conto dei numerosi adempimenti imposti dalla legge, indicare nell’atto introduttivo del giudizio<br />

le specifi che omissioni o irregolarità addebitate al datore di lavoro su cui fonda il petitum.<br />

GLI ELEMENTI PROVA DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE -<br />

SUBORDINAZIONE<br />

Con sentenza n. 2728 del 8 febbraio <strong>2010</strong>, la Corte di Cassazione ha affermato che in<br />

tema di rapporto di lavoro,la verifi ca della sussistenza di un’associazione in partecipazione<br />

esclude necessariamente il carattere subordinato, ma non è vero l’inverso, perchè per la<br />

confi gurabilità del rapporto subordinato occorre la prova positiva di specifi ci elementi che<br />

non possono ritenersi sussistenti per la carenza di prova su una tipologia diversa.<br />

l’amministratore<br />

53


PRESCRIZIONE BREVE PER I CREDITI PERIODICI (STRAORDINARI)<br />

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 947 del 20 gennaio <strong>2010</strong>, ha precisato che, in<br />

riferimento al rapporto di lavoro subordinato, la prescrizione breve quinquennale, prevista<br />

per i crediti periodici dall’art.2948 C.C., riguarda non solo la retribuzione ordinaria, ma<br />

anche il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione,<br />

nonchè le retribuzioni per festività nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito<br />

di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua<br />

applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome rispetto a detto rapporto<br />

ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro.<br />

Risposte in pillole<br />

Domanda<br />

Un dipendente della nostra struttura è stato assunto con un contratto a tempo determinato,<br />

volevo sapere se è previsto in preavviso e di quanto per interrompere il rapporto lavorativo.<br />

Si tenga presente che il dipendente è assunto al livello terzo livello del contratto collettivo<br />

degli amministratori condominiali<br />

Risposta<br />

In riscontro al suo quesito inerente il periodo di preavviso di un contratto a tempo determinato,<br />

la disciplina normativa applicabile al tipo di contratto in questione non prevede l’istituto del<br />

preavviso così come, invece, disposto per i contratti a tempo indeterminato. Allo stesso<br />

modo, di conseguenza, non è neanche prevista l’indennità sostitutiva del preavviso per quel<br />

lavoratore che si dimetta per giusta causa.<br />

Infatti, il rapporto di lavoro a tempo determinato può cessare: durante o alla scadenza del<br />

periodo di prova (se previsto), alla scadenza del termine del rapporto, per giusta causa, per<br />

accordo delle parti, per causa di forza maggiore (es. chiusura dell’azienda).<br />

Non è invece ammesso il recesso, inteso come dimissioni e/o licenziamento, che non<br />

sia supportato da una giusta causa ex art. 2119 cod. civ., e neppure il licenziamento per<br />

giustifi cato motivo tanto oggettivo quanto soggettivo.<br />

Una nota<br />

Problemi del lavoro<br />

A proposito di PATTO di PROVA<br />

Il patto di prova serve alle parti per valutare la convenienza della stipulazione del contratto<br />

defi nitivo: l’art. 2096 c.c. prevede infatti che “l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono<br />

rispettivamente tenuti a consentire e fare l’esperimento che forma oggetto del patto di<br />

prova”<br />

Secondo un pressocchè costante orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro e il<br />

lavoratore, se possono prorogare il periodo di prova stabilito al momento dell’assunzione<br />

del lavoratore, non possono, comunque, superare i limiti massimi previsti dalla legge (si<br />

tratta, in particolare dei limiti stabiliti per gli impiegati “privati” dall’art. 4 della legge n. 1825<br />

del 1924) o dalla contrattazione collettiva di categoria. La giurisprudenza ha, invece, accolto<br />

orientamenti contrastanti in ordine alla legittimità o meno delle clausole dei contratti collettivi<br />

c.d. di diritto Comune, che prevedono periodi di prova più lunghi di quelli previsti nei contratti<br />

collettivi estesi “erga omnes” dalla legge n. 741 del 1959.<br />

54<br />

l’amministratore


RISPETTO ALLA DURATA PUO’ ESSERE ESPRESSO IN:<br />

RISPETTO ALLA DURATA<br />

Problemi del lavoro<br />

• GIORNI di calendario;<br />

• GIORNI lavorativi;<br />

• MESI<br />

• MASSIMA (SEI mesi)<br />

• MINIMA che può essere espressa in giorni<br />

• ESENZIONE (prevista anche dal CCNL)<br />

IL RAPPORTO IN PROVA si può risolvere per:<br />

• DIMISSIONI senza preavviso;<br />

• LICENZIAMENTO senza preavviso e motivazione<br />

L’ATTIVITA’ ESPLORATIVA<br />

L’attività esplorativa consiste, in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore fi nalizzato<br />

a consentire la presenza del lavoratore in azienda di modo che entrambe le parti<br />

acquisiscano reciproche informazioni a mezzo, appunto, della presenza del Lavoratore<br />

in azienda senza che nessun diritto sorga in questo lasso di tempo a favore del lavoratore<br />

nei confronti del datore di lavoro e viceversa.<br />

l’amministratore<br />

55


Problemi del lavoro<br />

Gli orientamenti della giurisprudenza<br />

Si ritiene che la partecipazione ad un corso di perfezionamento non sia assimilabile ad un<br />

rapporto di lavoro in prova, poiché vi è la mancanza del requisito formale, previsto “ad substantiam”<br />

dall’art. 2096 del c.c..<br />

La presenza di un corso di addestramento è estranea all’assunzione in prova; dalla partecipazione<br />

ad esso, pertanto, anche se lodevole, non discende di regola un diritto all’assunzione,<br />

mentre l’esito positivo della prova rende definitivo il contratto (Cassazione 13/6/1990<br />

n. 5731).<br />

La sottoscrizione del patto deve essere effettuata all’inizio del periodo di prova (Cassazione<br />

19/11/1993 n. 11427) e durante lo svolgimento di tale periodo il lavoratore gode del medesimo<br />

trattamento normativo che dovrebbe competergli in caso di assunzione definitiva, in<br />

quanto gli verrà richiesto l’adempimento delle normali prestazioni di lavoro, pari dal punto di<br />

vista qualitativo e quantitativo a quelle degli altri lavoratori di uguale qualifica (Corte Costituzionale<br />

22/12/1980 n. 189).<br />

La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o contestuale all’inizio del<br />

rapporto di lavoro, in mancanza esso sarà nullo, con conseguente, automatica ed immediata,<br />

assunzione definitiva del lavoratore, che non sarà più licenziabile, a meno che non ricorrano<br />

le ipotesi di giusta causa e/o giustificato motivo (Massima della Cassazione 3/1/1995,<br />

n. 25).<br />

56<br />

CO.E.M.I. s.r.l. EDILIZIA<br />

Via G.Ripamonti, 540 - 20141 - Milano<br />

Tel. 0257419022 - Fax 0257419032<br />

E-Mail coemi.edilizia@libero.it<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

coibentazioni<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DEPOSITO PONTEGGI LA SEDE DI MILANO<br />

l’amministratore


QUESTURA DI MILANO<br />

Uffi cio Prevenzione Generale<br />

ATTENZIONE!<br />

DA TEMPO MOLTI ANZIANI VENGONO DERUBATI O TRUFFATI DA:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

FINTI DIPENDENTI STATALI<br />

FINTI DIPENDENTI INPS<br />

FINTI DIPENDENTI COMUNALI<br />

FINTI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA DI STATO,<br />

CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA MUNICIPALE)<br />

FINTI DIPENDENTI DELL'A.E.M., DELL'ENEL, DELLA TELECOM O<br />

SIMILARI.<br />

DIFFIDI SEMPRE DI CHI SI PRESENTA AL SUO DOMICILIO, O LA FERMA<br />

PER LA STRADA E LE CHIEDE DI ESIBIRE IL LIBRETTO DELLA PENSIONE,<br />

IL DENARO O ALTRI OGGETTI PREZIOSI, DIFFIDI SEMPRE, ANCHE SE<br />

QUESTA PERSONA APPARE MOLTO GENTILE E CONVINCENTE.<br />

IN QUESTI CASI, CHIAMI O FACCIA CHIAMARE CON FIDUCIA IL<br />

“113” UN OPERATORE SARÀ PRONTO A CONSIGLIARLE IL MIGLIOR<br />

COMPORTAMENTO DA TENERE PER LA SUA SICUREZZA ED<br />

INCOLUMITÀ.


Responsabilità<br />

al Comune o ai<br />

condomini?<br />

Il condominio da me amministrato<br />

è stato costruito in una zona dove<br />

il Comune ha permesso la lottizzazione<br />

del terreno stipulando una<br />

convezione richiamata nei rogiti<br />

dei vari acquirenti alla quale tutti i<br />

condomini residenti devono conseguentemente<br />

adeguarsi.<br />

Nella Convenzione si legge:<br />

”le opere di urbanizzazione primarie...<br />

e secondarie... previste... passeranno<br />

gratuitamente in proprietà<br />

al Comune di Magnago con il conseguente<br />

trasferimento di possesso<br />

del godimento, con i relativi vantaggi<br />

ed oneri, contestualmente<br />

alla redazione del verbale di collaudo<br />

delle opere previste. I lottizzanti<br />

e i suoi successori o aventi<br />

causa si impegnano ad assumere<br />

l’onere dello sfalcio dell’erba delle<br />

aree a verde, della pulizia, dello<br />

sgombero della neve sulle aree<br />

adibite a parcheggio e della manutenzione<br />

ordinaria dei parcheggi”.<br />

In considerazione del fatto che tutte<br />

le opere di urbanizzazione passano<br />

di proprietà del Comune, si<br />

chiede se i condomini possano essere<br />

ritenuti responsabili di quanto<br />

Filo diretto<br />

Il Centro Studi risponde<br />

58<br />

accade nei parcheggi o nelle aree a<br />

verde se cioè sia opportuno stipulare<br />

una apposita polizza assicurativa<br />

che copra l’eventuale responsabilità<br />

civile o se la responsabilità<br />

di quanto avviene in queste aree,<br />

che sono comunque aperte al pubblico,<br />

non ricada sui condomini<br />

ma sia da considerarsi competenza<br />

del Comune di Magnago<br />

.<br />

Risponde Eugenio<br />

Antonio Correale<br />

I proprietari delle porzioni immobiliari<br />

che hanno assunto l’onere<br />

di provvedere alla pulizia, al taglio<br />

dell’erba ed allo sgombero della<br />

neve oggettivamente esercitano<br />

sulla aree a verde destinate a passare<br />

al Comune un potere di “governo”,<br />

limitato appunto alle dette<br />

operazioni ma certamente apprezzabile<br />

per entità delle ipotizzabili<br />

responsabilità ed anche per possibile<br />

ricorrenza di eventi dannosi.<br />

Si pensi alle cadute sulla neve, od<br />

anche a sinistri di tale fatta, che<br />

possano derivare da “insidie”, ovvero<br />

da buche che si determinano<br />

nel prato o da qualsivoglia altra<br />

analoga evenienza.<br />

Vi è quindi ampia ragione per porre<br />

mente alla stipula di adeguata<br />

l’amministratore<br />

copertura assicurativa, in ordine<br />

alla quale appare opportuno ricordare<br />

che nel nostro bel paese<br />

sovente accade che le linee programmatiche<br />

rimangano tali e non<br />

si risolvano in fatto concreti.<br />

Pertanto, si suggerisce di verifi care<br />

se davvero ed in concreto (cioè,<br />

mediante atto di trasferimento debitamente<br />

trascritto) le aree a verde<br />

siano state effettivamente alienate<br />

a favore del Comune.<br />

Talvolta, e per certo non di rado, è<br />

accaduto che le clausole contenute<br />

nelle Convenzioni non sia siano<br />

tradotte in rogiti, tanto che nei<br />

nostri repertori di giurisprudenza<br />

si rinvengono controversie nelle<br />

quali taluno cerca di fare valere<br />

intervenute prescrizioni del diritto<br />

di fare valere la clausola di trasferimento.<br />

Cambio di<br />

amministrazione<br />

Sono un associato e Vi scrivo la<br />

presente per richiedere informazione<br />

in merito al passaggio consegne<br />

tra Amministratore uscente<br />

ed Amministratore nominato.<br />

C’è un termine legale entro il quale<br />

dovrei effettuare il passaggio di<br />

tutta la documentazione al nuovo


Amministratore?<br />

La nomina del nuovo Amministratore<br />

è stata fatta dal giudice<br />

il 09/12/2009 ed è stata indetta<br />

un’Assemblea dai Condomini per<br />

il 05/02/<strong>2010</strong> per decidere il da<br />

farsi, inoltre sembra che i Condomini<br />

non vogliano cambiare la ns<br />

Amministrazione.<br />

Risponde Eugenio<br />

Antonio Correale<br />

Referente dell’obbligo dell’amministratore<br />

di consegnare i documenti<br />

della gestione tenuta<br />

nell’interesse del condominio è<br />

l’articolo 1713 del codice civile,<br />

nel quale è statuito che “Il mandatario<br />

deve rendere al mandante<br />

il conto del suo operato e rimettergli<br />

tutto ciò che<br />

ha ricevuto a causa<br />

del mandato”. Ben<br />

si vede che la norma<br />

di legge non indica<br />

alcun termine<br />

dilatorio e non autorizza<br />

l’ex amministratore<br />

a concedersi<br />

particolari dilazioni<br />

prima di procedere<br />

alla consegna.<br />

Inoltre, la giurisprudenza<br />

ha costantementeaffermato<br />

che l’ex amministratore<br />

non<br />

può neppure esercitare<br />

una sorta di di-<br />

Filo diretto<br />

ritto di ritenzione, neppure nel limitato<br />

ambito stabilito dall’articolo<br />

2235 del codice, che abilita il<br />

professionista (ma solo se iscritto<br />

agli albi a trattenere presso di sé i<br />

documenti, almeno per il “periodo<br />

strettamente necessario alla<br />

tutela dei propri diritti secondo le<br />

leggi professionali”). In defi nitiva,<br />

nel silenzio di disposizioni particolari<br />

la nostra giurisprudenza assume<br />

che l’ex amministratore<br />

debba consegnare i documenti<br />

senza indugio. In concreto, il professionista<br />

deve valutare le situazioni<br />

in relazione alle particolari<br />

esigenze che ciascuna fattispecie<br />

propone. Non è necessario che<br />

tutta quanta la documentazione<br />

sia consegnata immediatamente e<br />

subito, e vi sono documenti che<br />

devono essere trasmessi prima degli<br />

altri. Per certo, il nuovo rappre-<br />

sentante deve essere messo nelle<br />

condizioni di poter colloquiare<br />

con i condomini e deve anche essere<br />

messo in grado di avviare la<br />

gestione economica, raccogliendo<br />

le rate in scadenza. Risulterebbe<br />

tanto scontato quanto banale la invocazione<br />

per il sano e comprensivo<br />

concerto tra professionisti;<br />

pertanto si evidenzia che talvolta i<br />

Giudici mostrano di ritenere normale<br />

e giustifi cabile per il titolare<br />

di uno studio professionale, notoriamente<br />

oppresso da grande mole<br />

di incombenze, un periodo di tempo<br />

di qualche settimana per le prime<br />

consegne.<br />

Non occorre aggiungere che, al<br />

contrario, nessuna comprensione<br />

si dimostra a favore di chi cerchi<br />

di condizionare la consegna della<br />

documentazione al riconoscimento<br />

di particolari competenze.<br />

Monumento al fisico Gabrio Piola, nel cortile di Palazzo di Brera a Milano<br />

l’amministratore<br />

59


60<br />

Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

4,757<br />

3,225<br />

3,150<br />

2,850<br />

4,125<br />

1,950<br />

1,200<br />

0,975<br />

1,575<br />

2,325<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,500<br />

1,200<br />

1,650<br />

1,125<br />

2,180<br />

1,125<br />

0,975<br />

4,050<br />

3,375<br />

3,150<br />

3,225<br />

3,750<br />

1,800<br />

1,350<br />

0,900<br />

1,800<br />

2,250<br />

1,725<br />

1,875<br />

1,650<br />

1,200<br />

1,575<br />

1,125<br />

2,180<br />

1,125<br />

0,975<br />

Giugno 1980 . . .+28,8<br />

Giugno 1981 . . .+50,175%<br />

Giugno 1982 . . .+69,225%<br />

Giugno 1983 . . .+92,175%<br />

Giugno 1984 . . . .soppresso*<br />

Giugno 1985 . . . +106,725%<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

7,200<br />

6,225<br />

3,225<br />

2,175<br />

2,625<br />

3,975<br />

4,050<br />

3,750<br />

3,525<br />

2,700<br />

2,850<br />

2,775<br />

3,300<br />

3,300<br />

2,180<br />

Aumenti annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%<br />

7,125<br />

5,700<br />

3,225<br />

2,250<br />

2,700<br />

4,050<br />

3,975<br />

3,600<br />

3,525<br />

2,850<br />

2,775<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,300<br />

2,100<br />

4,200<br />

3,150<br />

3,150<br />

3,675<br />

3,375<br />

1,650<br />

1,275<br />

1,050<br />

1,875<br />

2,100<br />

1,800<br />

1,950<br />

1,425<br />

1,200<br />

1,575<br />

1,125<br />

2,475<br />

0,750<br />

7,200<br />

5,100<br />

3,000<br />

2,325<br />

2,925<br />

3,975<br />

4,975<br />

3,825<br />

3,375<br />

2,700<br />

2,850<br />

2,700<br />

3,600<br />

3,225<br />

4,200<br />

3,150<br />

3,075<br />

3,900<br />

3,375<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,200<br />

1,650<br />

2,325<br />

1,800<br />

1,875<br />

1,500<br />

1,275<br />

1,500<br />

1,050<br />

2,475<br />

0,750<br />

7,500<br />

4,725<br />

2,700<br />

2,550<br />

2,850<br />

3,975<br />

4,125<br />

3,675<br />

3,375<br />

2,775<br />

2,775<br />

2,550<br />

3,600<br />

3,225<br />

4,275<br />

3,000<br />

3,075<br />

4,125<br />

3,225<br />

1,200<br />

1,275<br />

1,200<br />

1,725<br />

2,250<br />

1,725<br />

1,800<br />

1,575<br />

1,275<br />

1,650<br />

1,050<br />

2,625<br />

0,525<br />

7,500<br />

4,500<br />

2,550<br />

2,475<br />

2,925<br />

4,050<br />

4,050<br />

3,525<br />

3,375<br />

2,850<br />

2,925<br />

2,700<br />

3,750<br />

3,150<br />

4,125 4,125<br />

3,150 3,300<br />

2,775 2,700<br />

4,350 4,200<br />

2,925 2,700<br />

1,050 1,200<br />

1,350 1,350<br />

1,125 1,275<br />

2,025 2,025<br />

2,175 2,025<br />

1,725 1,725<br />

1,725 1,875<br />

1,650 1,575<br />

1,200 1,350<br />

1,575 1,575<br />

1,200 1,200<br />

2,850 3,000<br />

0,300 -0,075<br />

7,500<br />

4,050<br />

2,475<br />

2,475<br />

3,150<br />

4,200<br />

3,900<br />

3,450<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,775<br />

2,775<br />

4,050<br />

3,150<br />

7,125<br />

3,975<br />

2,625<br />

2,625<br />

3,300<br />

4,050<br />

3,825<br />

3,675<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,925<br />

2,775<br />

4,200<br />

2,925<br />

3,975<br />

3,300<br />

2,775<br />

4,350<br />

2,550<br />

1,125<br />

1,425<br />

1,200<br />

2,025<br />

2,025<br />

1,875<br />

1,875<br />

1,575<br />

1,350<br />

1,575<br />

1,200<br />

2,925<br />

0,150<br />

7,050<br />

3,750<br />

2,625<br />

2,625<br />

3,225<br />

4,050<br />

3,975<br />

3,750<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,925<br />

2,775<br />

4,125<br />

3,075<br />

3,900<br />

3,150<br />

2,925<br />

4,350<br />

2,550<br />

1,050<br />

1,350<br />

1,350<br />

1,950<br />

1,950<br />

1.950<br />

1,875<br />

1,350<br />

1,425<br />

1,500<br />

1,200<br />

2,775<br />

0,075<br />

7,050<br />

3,675<br />

2,475<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,900<br />

3,900<br />

3,900<br />

3,300<br />

2,775<br />

2,925<br />

2,700<br />

3,975<br />

2,850<br />

3,750<br />

3,225<br />

2,850<br />

4,350<br />

2,250<br />

1,200<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,950<br />

1,950<br />

1,950<br />

1,800<br />

1,275<br />

1,500<br />

1,275<br />

1,500<br />

2,550<br />

0,150<br />

6,675<br />

3,450<br />

2,475<br />

2,625<br />

3,300<br />

3,975<br />

3,900<br />

3,750<br />

3,075<br />

2,850<br />

2,775<br />

2,775<br />

4,125<br />

2,700<br />

3,675<br />

3,150<br />

2,775<br />

4,500<br />

1,950<br />

1,200<br />

1,125<br />

1,500<br />

2,025<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,800<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,275<br />

1,725<br />

1,950<br />

0,525<br />

Aumenti ISTAT da applicare sul canone base giugno 1980 ridotti al 75%<br />

*legge n. 377/84<br />

L’incremento inizia dal giugno dell’anno evidenziato<br />

Le nostre tabelle<br />

Giugno 1986 . . . +118,050%<br />

Giugno 1987 . . . +126,075%<br />

Giugno 1988 . . . +135,375%<br />

Giugno 1989 . . . +150,675%<br />

Giugno 1990 . . . +163,200%<br />

Giugno 1991 . . . +179,775%<br />

Giugno 1992 . . . +193,800%<br />

Giugno 1993 . . . +205,050%<br />

Giugno 1994 . . . +215,55%<br />

Giugno 1995 . . . +232,575%<br />

Giugno 1996 . . . +244,65%<br />

Giugno 1997 . . . +249,225%<br />

Giugno 1998 . . . +255,075%<br />

Giugno 1999 . . . +259,95%<br />

6,600<br />

3,225<br />

2,325<br />

2,700<br />

3,600<br />

3,875<br />

3,750<br />

3,825<br />

3,075<br />

2,630<br />

2,700<br />

3,075<br />

3,750<br />

2,475<br />

3,600<br />

3,000<br />

3,075<br />

4,350<br />

1,950<br />

1,125<br />

1,125<br />

1,575<br />

2,025<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,725<br />

1,275<br />

1,425<br />

1,275<br />

1,950<br />

1,500<br />

0,750<br />

Giugno 2000 . . . +268,875%<br />

Giugno 2001 . . . +278,625<br />

Giugno 2002 . . . +286,65<br />

Giugno 2003 . . . +294,975<br />

Giugno 2004 . . . +303,15<br />

Giugno 2005 . . . +309,375<br />

Giugno 2006 . . . +317,325<br />

Aumenti ISTAT biennali ridotti al 75%<br />

Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />

l’amministratore<br />

6,375<br />

3,075<br />

2,325<br />

2,775<br />

3,675<br />

3,875<br />

3,750<br />

3,750<br />

3,000<br />

2,775<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,600<br />

2,250


60<br />

Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

4,757<br />

3,225<br />

3,150<br />

2,850<br />

4,125<br />

1,950<br />

1,200<br />

0,975<br />

1,575<br />

2,325<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,500<br />

1,200<br />

1,650<br />

1,125<br />

2,180<br />

1,125<br />

0,975<br />

4,050<br />

3,375<br />

3,150<br />

3,225<br />

3,750<br />

1,800<br />

1,350<br />

0,900<br />

1,800<br />

2,250<br />

1,725<br />

1,875<br />

1,650<br />

1,200<br />

1,575<br />

1,125<br />

2,180<br />

1,125<br />

0,975<br />

Giugno 1980 . . .+28,8<br />

Giugno 1981 . . .+50,175%<br />

Giugno 1982 . . .+69,225%<br />

Giugno 1983 . . .+92,175%<br />

Giugno 1984 . . . .soppresso*<br />

Giugno 1985 . . . +106,725%<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

<strong>2010</strong><br />

7,200<br />

6,225<br />

3,225<br />

2,175<br />

2,625<br />

3,975<br />

4,050<br />

3,750<br />

3,525<br />

2,700<br />

2,850<br />

2,775<br />

3,300<br />

3,300<br />

2,180<br />

Aumenti annuali ISTAT locazioni ridotti al 75%<br />

7,125<br />

5,700<br />

3,225<br />

2,250<br />

2,700<br />

4,050<br />

3,975<br />

3,600<br />

3,525<br />

2,850<br />

2,775<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,300<br />

2,100<br />

4,200<br />

3,150<br />

3,150<br />

3,675<br />

3,375<br />

1,650<br />

1,275<br />

1,050<br />

1,875<br />

2,100<br />

1,800<br />

1,950<br />

1,425<br />

1,200<br />

1,575<br />

1,125<br />

2,475<br />

0,750<br />

7,200<br />

5,100<br />

3,000<br />

2,325<br />

2,925<br />

3,975<br />

4,975<br />

3,825<br />

3,375<br />

2,700<br />

2,850<br />

2,700<br />

3,600<br />

3,225<br />

4,200<br />

3,150<br />

3,075<br />

3,900<br />

3,375<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,200<br />

1,650<br />

2,325<br />

1,800<br />

1,875<br />

1,500<br />

1,275<br />

1,500<br />

1,050<br />

2,475<br />

0,750<br />

7,500<br />

4,725<br />

2,700<br />

2,550<br />

2,850<br />

3,975<br />

4,125<br />

3,675<br />

3,375<br />

2,775<br />

2,775<br />

2,550<br />

3,600<br />

3,225<br />

4,275<br />

3,000<br />

3,075<br />

4,125<br />

3,225<br />

1,200<br />

1,275<br />

1,200<br />

1,725<br />

2,250<br />

1,725<br />

1,800<br />

1,575<br />

1,275<br />

1,650<br />

1,050<br />

2,625<br />

0,525<br />

7,500<br />

4,500<br />

2,550<br />

2,475<br />

2,925<br />

4,050<br />

4,050<br />

3,525<br />

3,375<br />

2,850<br />

2,925<br />

2,700<br />

3,750<br />

3,150<br />

4,125 4,125<br />

3,150 3,300<br />

2,775 2,700<br />

4,350 4,200<br />

2,925 2,700<br />

1,050 1,200<br />

1,350 1,350<br />

1,125 1,275<br />

2,025 2,025<br />

2,175 2,025<br />

1,725 1,725<br />

1,725 1,875<br />

1,650 1,575<br />

1,200 1,350<br />

1,575 1,575<br />

1,200 1,200<br />

2,850 3,000<br />

0,300 -0,075<br />

7,500<br />

4,050<br />

2,475<br />

2,475<br />

3,150<br />

4,200<br />

3,900<br />

3,450<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,775<br />

2,775<br />

4,050<br />

3,150<br />

7,125<br />

3,975<br />

2,625<br />

2,625<br />

3,300<br />

4,050<br />

3,825<br />

3,675<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,925<br />

2,775<br />

4,200<br />

2,925<br />

3,975<br />

3,300<br />

2,775<br />

4,350<br />

2,550<br />

1,125<br />

1,425<br />

1,200<br />

2,025<br />

2,025<br />

1,875<br />

1,875<br />

1,575<br />

1,350<br />

1,575<br />

1,200<br />

2,925<br />

0,150<br />

7,050<br />

3,750<br />

2,625<br />

2,625<br />

3,225<br />

4,050<br />

3,975<br />

3,750<br />

3,450<br />

2,925<br />

2,925<br />

2,775<br />

4,125<br />

3,075<br />

3,900<br />

3,150<br />

2,925<br />

4,350<br />

2,550<br />

1,050<br />

1,350<br />

1,350<br />

1,950<br />

1,950<br />

1.950<br />

1,875<br />

1,350<br />

1,425<br />

1,500<br />

1,200<br />

2,775<br />

0,075<br />

7,050<br />

3,675<br />

2,475<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,900<br />

3,900<br />

3,900<br />

3,300<br />

2,775<br />

2,925<br />

2,700<br />

3,975<br />

2,850<br />

3,750<br />

3,225<br />

2,850<br />

4,350<br />

2,250<br />

1,200<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,950<br />

1,950<br />

1,950<br />

1,800<br />

1,275<br />

1,500<br />

1,275<br />

1,500<br />

2,550<br />

0,150<br />

6,675<br />

3,450<br />

2,475<br />

2,625<br />

3,300<br />

3,975<br />

3,900<br />

3,750<br />

3,075<br />

2,850<br />

2,775<br />

2,775<br />

4,125<br />

2,700<br />

3,675<br />

3,150<br />

2,775<br />

4,500<br />

1,950<br />

1,200<br />

1,125<br />

1,500<br />

2,025<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,800<br />

1,275<br />

1,350<br />

1,275<br />

1,725<br />

1,950<br />

0,525<br />

Aumenti ISTAT da applicare sul canone base giugno 1980 ridotti al 75%<br />

*legge n. 377/84<br />

L’incremento inizia dal giugno dell’anno evidenziato<br />

Le nostre tabelle<br />

Giugno 1986 . . . +118,050%<br />

Giugno 1987 . . . +126,075%<br />

Giugno 1988 . . . +135,375%<br />

Giugno 1989 . . . +150,675%<br />

Giugno 1990 . . . +163,200%<br />

Giugno 1991 . . . +179,775%<br />

Giugno 1992 . . . +193,800%<br />

Giugno 1993 . . . +205,050%<br />

Giugno 1994 . . . +215,55%<br />

Giugno 1995 . . . +232,575%<br />

Giugno 1996 . . . +244,65%<br />

Giugno 1997 . . . +249,225%<br />

Giugno 1998 . . . +255,075%<br />

Giugno 1999 . . . +259,95%<br />

6,600<br />

3,225<br />

2,325<br />

2,700<br />

3,600<br />

3,875<br />

3,750<br />

3,825<br />

3,075<br />

2,630<br />

2,700<br />

3,075<br />

3,750<br />

2,475<br />

3,600<br />

3,000<br />

3,075<br />

4,350<br />

1,950<br />

1,125<br />

1,125<br />

1,575<br />

2,025<br />

1,725<br />

2,025<br />

1,725<br />

1,275<br />

1,425<br />

1,275<br />

1,950<br />

1,500<br />

0,750<br />

Giugno 2000 . . . +268,875%<br />

Giugno 2001 . . . +278,625<br />

Giugno 2002 . . . +286,65<br />

Giugno 2003 . . . +294,975<br />

Giugno 2004 . . . +303,15<br />

Giugno 2005 . . . +309,375<br />

Giugno 2006 . . . +317,325<br />

Aumenti ISTAT biennali ridotti al 75%<br />

Anno Gen. Feb. <strong>Marzo</strong> Aprile Mag. Giug. Lugl. Agos. Sett. Ott. Nov. Dic.<br />

l’amministratore<br />

6,375<br />

3,075<br />

2,325<br />

2,775<br />

3,675<br />

3,875<br />

3,750<br />

3,750<br />

3,000<br />

2,775<br />

2,700<br />

3,300<br />

3,600<br />

2,250


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