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copertina AAA - Associazione Arma Aeronautica

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LEGISLAZIONE, PENSIONISTICA,<br />

TRATTAMENTI ECONOMICI<br />

32<br />

(a cura di Michele Mascia)<br />

Manovra economica-finanziaria anno 2010<br />

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,<br />

è stato convertito, con modificazioni, in legge 122 del 30.7.2010, pubblicata nel supplemento ordinario n.174/L della Gazzetta<br />

ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010. In materia pensionistica, previdenziale e retributiva il provvedimento, in sede di<br />

conversione, non ha subito variazioni di rilievo salvo poche disposizioni che, per alcuni aspetti, hanno riconosciuto la specificità<br />

dello status e la peculiarità dell’impiego del personale militare. Pertanto, rimangono in vigore le norme emanate con il decreto predetto<br />

e sinteticamente illustrate nel n. 6/2010 di <strong>Aeronautica</strong> (pag. 27). Qui di seguito si riportano le disposizioni più importanti approvate<br />

in sede di conversione del decreto predetto.<br />

Trattamento economico<br />

- l’istituzione, per gli anni 2011/12, di un fondo da 80 milioni di euro l’anno per finanziare misure perequative per il personale delle<br />

Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo<br />

e degli automatismi contrattuali (art 8 comma 11bis);<br />

- la riduzione del 30% della spesa sostenuta per l’anno 2008 per l’indennità di supercampagna, prevista dal decreto legge 78 a<br />

partire dal 2011, in sede di conversione, è stata procrastinata al 2014 (art. 9, commi 34 e 35);<br />

- con apposito ordine del giorno (9/3638/60) la Camera dei deputati ha impegnato il governo a verificare l’idoneità delle risorse<br />

stanziate integrando le stesse, ove necessario, onde consentire l’adozione di efficaci e complete misure perequative a tutela della<br />

specificità della status ed impiego del personale interessato.<br />

Trattamento previdenziale e buonuscita<br />

Ai fini del calcolo della buonuscita secondo le regole del Trattamento di fine rapporto (Tfr) sulle anzianità contributive maturate dal<br />

1 gennaio 2011, con apposito ordine del giorno (9/3638/1), la Camera dei deputati ha impegnato il governo a valutare l’opportunità<br />

di fornire un’interpretazione della norma al fine di chiarire che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’indennità di buonuscita discenderà<br />

dalla sommatoria di due quote:<br />

- quota A: determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010 e calcolata secondo la normativa attualmente<br />

vigente;<br />

- quota B: determinata sulla base dei contributi versati (6,91% su tutte le voci stipendiali) a decorrere dal 1 gennaio 2011, rivalutati<br />

annualmente in base al 75% dell’indice ISTAT ed un tasso fisso del 1,5%.<br />

E’ il caso di precisare che le nuove disposizioni in materia pensionistica (la cosiddetta “finestra mobile”, che sostituisce le quattro<br />

finestre, nonché il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le<br />

cessazioni per limiti età) non si applicano al personale militare il cui trattamento pensionistico continua ad essere attribuito in base<br />

alla normativa attualmente vigente.<br />

Riduzione IRPEF sul trattamento economico accessorio al<br />

personale militare<br />

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23.4.2010 (Gazzetta ufficiale n. 136 del 14 giugno 2010) è stata confermata<br />

la riduzione Irpef sul trattamento economico accessorio del personale militare anche per l’anno 2010, rideterminata nell’importo<br />

massimo di € 149,50, per ciascun beneficiario il cui reddito complessivo da lavoro dipendente, nell’anno 2009, non sia stato<br />

superiore a 35.000 euro.<br />

Non solo previdenza<br />

Nuovo codice della strada<br />

Sulla Gazzetta ufficiale n.175 del 29 luglio 2010 è stata pubblicata la legge n.120 del 29 luglio 2010 recante “Norme in materia di<br />

sicurezza stradale” con la quale è stato approvato il nuovo codice della strada, in vigore dal 13 agosto 2010. La nuova normativa -<br />

che ha lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l’aggravamento delle<br />

sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all’incremento della messa in sicurezza<br />

delle infrastrutture stradali e viarie - prevede significative modifiche a numerose disposizioni del Codice della Strada e di<br />

alcune norme correlate. Molte sono le novità previste dalla riforma, quelle più importanti e di maggior interesse riguardano l’aumento<br />

delle infrazioni che comportano la riduzione dei punti dalla patente di guida, le nuove modalità per il recupero dei punti<br />

stessi (frequenza corso più un esame finale), e le nuove norme riguardanti la revisione ed il rinnovo della patente (ogni due anni<br />

per gli ultraottantenni). Inoltre, tolleranza zero per quanto riguarda l’alcol. Infatti è previsto il divieto assoluto di bere per i neopatentati<br />

(con patente da meno di 3 anni), per i giovani fino a ventuno anni e per le persone che svolgono a livello professionale attività<br />

di trasporto di persone o cose. Altre ancora sono le novità introdotte dalla legge predetta e che, per motivi di spazio, non<br />

possiamo trattare in questa sede.<br />

Consigliamo quindi di informarsi, tramite gli organi di informazione, su quelle di maggiore interesse.<br />

AERONAUTICA 8-9/2010

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