18.06.2013 Views

Iscrizione a ruolo dei crediti contributiv - Inps

Iscrizione a ruolo dei crediti contributiv - Inps

Iscrizione a ruolo dei crediti contributiv - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Processo civile - Opposizione alla cartella per vizi formali e per motivi di merito -<br />

<strong>Iscrizione</strong> a <strong>ruolo</strong> <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> <strong>contributiv</strong>i - Decadenza - Natura procedimentale -<br />

Necessità di accertamento giudiziale relativo alla fondatezza delle pretese vantate<br />

Tribunale di Genova - 19.05.2009 n. 540 - Dott.ssa. Melandri - Restauri Edili<br />

di S.&C. s.a.s. (Avvti. Bertolini, Fusco) - INPS-SCCI (Avv. Capurso) -<br />

Equitalia Sestri s.p.a.(avv. Calisi)<br />

Qualora venga proposta opposizione sia alla cartella esattoriale che all'iscrizione<br />

a <strong>ruolo</strong>, la decadenza dalla iscrizione a <strong>ruolo</strong> <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> <strong>contributiv</strong>i si ripercuote<br />

sull’atto successivo conseguente, e cioè sulla cartella esattoriale, che deve<br />

pertanto essere annullata, ma non esclude la necessità di procedere ad un<br />

accertamento giudiziale relativo alla fondatezza delle pretese vantate.<br />

FATTO<br />

Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.3.2009 la RESTAURI EDILI di<br />

S.G. s.a.s G. ha proposto opposizone alla cartella di pagamento notificata a mezzo<br />

posta in data 25.2.2009 dal concessionario EQUITALIA POLIS s.p.a. relativa ad<br />

asseriti <strong>crediti</strong> iscritti a <strong>ruolo</strong> dall'INPS sede di Genova per contributi relativi al<br />

periodo dal 2001 al 2005 accertati a seguito di ispezione di cui al verbale della<br />

D.P.L. Genova notificato in data 12.7.2005.<br />

Eccepiva preliminarmente la nullità della cartella opposta per carenza di<br />

motivazione nonché la decadenza dall'iscrizione a <strong>ruolo</strong> ai sensi e per gli effetti di<br />

cui all'art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999 in base al quale “i premi dovuti agli enti<br />

pubblici previdenziali sono iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza …<br />

B) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,<br />

entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento”.<br />

Nel caso in esame il verbale di accertamento era stato notificato al<br />

ricorrente in data 12.7.2005, mentre l'iscrizione a <strong>ruolo</strong> <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> fatti valere è<br />

avvenuta in data 9.12.2008.<br />

Nel merito sosteneva comunque la non debenza della contribuzione<br />

richiesta, per i motivi tutti esposti in ricorso.<br />

Chiedeva, pertanto, nel contraddittorio con il concessionario Equitalia<br />

Polis spa, l'annullamento della cartella opposta previa sospensione della stessa.<br />

1


Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto dell'eccezione di<br />

decadenza, quanto meno per i contributi iscritti a <strong>ruolo</strong> anteriormente al 1.1.2004,<br />

relativamente ai quali nessuna decadenza può essersi verificata in virtù dello<br />

slittamento della normativa attuato con legge n. 350 del 2003 (art. 4 comma 24).<br />

In subordine comunque sosteneva che - anche qualora l'eccezione risultasse<br />

fondata - il giudice ciononostante avesse il potere-dovere di accertare nel merito la<br />

debenza della pretesa <strong>contributiv</strong>a. Chiedeva pertanto - previa l'ammissione <strong>dei</strong><br />

capitoli di prova sulle circostanze dedotte in memoria - che il giudice dichiarasse<br />

dovuta la contribuzione richiesta con la cartella opposta.<br />

Si è altresì costituita in giudizio EQUITALIA SESTRI s.p.a., quale<br />

subentrante ad Equitalia Polis s.p.a., contestando l'eccezione di nullità della<br />

cartella opposta, contenente tutti i dati previsti dalla legge (art. 25 DPR 602 del<br />

1973) necessari per la formazione dell'atto, i cui vizi possono essere impugnati<br />

nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c..<br />

All'udienza del 12.5.2009 si è proceduto alla discussione sulle eccezioni<br />

preliminari, in cui le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata decisa<br />

come da separato dispositivo.<br />

DIRITTO<br />

In applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 46/1999 in materia<br />

di cessione e cartolarizzazione <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> previdenziali, deve ritenersi la<br />

sussistenza di un litisconsorzio necessario tra INPS (asserito creditore), SCCI<br />

(società di cartolarizzazione cui sono stati ceduti per legge i <strong>crediti</strong> previdenziali)<br />

e società concessionaria che provvede alla riscossione <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> mediante cartelle<br />

esattoriali (oggi Equitalia SESTRI spa - concessionario); tutti soggetti legittimati<br />

passivi a stare in giudizio nella presente controversia in cui sono state<br />

preliminarmente mosse doglianze anche sulla validità della cartella emanata<br />

dall'ente di riscossione.<br />

L'eccezione di nullità della cartella appare tuttavia infondata. Trattandosi<br />

di una doglianza che si ripercuote anche sulla validità del <strong>ruolo</strong>, è stata<br />

correttamente fatta valere con ricorso in opposizione all'esecuzione, come previsto<br />

dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/99, e non con un'opposizione agli atti esecutivi.<br />

L'art. 3 della L. n. 241 del 1990 impone la motivazione di tutti i<br />

provvedimenti amministrativi, tra cui va annoverata la cartella esattoriale.<br />

2


Trattandosi di un atto avente natura esecutiva che presuppone la<br />

sussistenza di un titolo, è sicuramente ammissibile una motivazione “ob<br />

relationem”, in cui si faccia riferimento non solo al <strong>ruolo</strong> ( che è un mero codice<br />

di regola non conosciuto dal contribuente sinché non viene per l'appunto notificata<br />

la cartella esattoriale), ma anche al fatto generatore del credito azionato.<br />

Occorre quindi l'indicazione del verbale di accertamento ispettivo, se<br />

sussistente, nel quale siano state accertate le omissioni <strong>contributiv</strong>e o comunque i<br />

periodi cui si riferiscono i <strong>crediti</strong> vantati.<br />

Trattasi di dati tutti contenuti nella cartella opposta che pertanto contiene<br />

una motivazione sufficiente.<br />

Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, essa si basa su quanto<br />

disposto dall'art. 25 D.Lgs n. 46 del 1999, secondo cui “i premi dovuti agli enti<br />

pubblici previdenziali sono iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza ....<br />

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,<br />

entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento”.<br />

L'operatività di tale regime decadenziale è stata differita agli accertamenti<br />

e ai contributi relativi a periodi successivi alla data del 1.1.2004 (art. 4 comma 25<br />

L n. 350 del 2003).<br />

Nel caso in esame il verbale di accertamento ispettivo è successivo a tale<br />

data, per cui deve ritenersi applicabile la normativa in esame, anche se la maggior<br />

parte <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> si riferisce a periodi anteriori, dovendo assumere rilevanza la data<br />

in cui è stato effettuato l'accertamento ispettivo.<br />

E' pacifico che i <strong>crediti</strong> azionati in cartella siano stati iscritti a <strong>ruolo</strong> in data<br />

9.12.2008, per cui l'eccezione sollevata deve essere accolta.<br />

Il vizio della iscrizione a <strong>ruolo</strong> si ripercuote sull'atto successivo<br />

conseguente, e cioè sulla cartella esattoriale che deve pertanto essere annullata.<br />

Ciò non toglie che nel presente giudizio, in cui il ricorrente ha impugnato<br />

la cartella anche per motivi di merito attinenti alla debenza della contribuzione<br />

accertata nel verbale ispettivo, permanga un interesse giuridico delle parti - come<br />

giustamente rilevato in memoria dall'INPS - ad ottenere un accertamento<br />

giudiziale relativo alla fondatezza delle pretese vantate dall'ente previdenziale, cui<br />

spetta l'onere di provare i <strong>crediti</strong> <strong>contributiv</strong>i e sanzionatori accertati in sede<br />

ispettiva.<br />

La causa va pertanto rimessa in istruttoria per le incombenze probatorie di<br />

3


cui alla separata ordinanza.<br />

(Omissis)<br />

Spese al definitivo.<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!