Iscrizione a ruolo dei crediti contributiv - Inps
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Processo civile - Opposizione alla cartella per vizi formali e per motivi di merito -<br />
<strong>Iscrizione</strong> a <strong>ruolo</strong> <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> <strong>contributiv</strong>i - Decadenza - Natura procedimentale -<br />
Necessità di accertamento giudiziale relativo alla fondatezza delle pretese vantate<br />
Tribunale di Genova - 19.05.2009 n. 540 - Dott.ssa. Melandri - Restauri Edili<br />
di S.&C. s.a.s. (Avvti. Bertolini, Fusco) - INPS-SCCI (Avv. Capurso) -<br />
Equitalia Sestri s.p.a.(avv. Calisi)<br />
Qualora venga proposta opposizione sia alla cartella esattoriale che all'iscrizione<br />
a <strong>ruolo</strong>, la decadenza dalla iscrizione a <strong>ruolo</strong> <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> <strong>contributiv</strong>i si ripercuote<br />
sull’atto successivo conseguente, e cioè sulla cartella esattoriale, che deve<br />
pertanto essere annullata, ma non esclude la necessità di procedere ad un<br />
accertamento giudiziale relativo alla fondatezza delle pretese vantate.<br />
FATTO<br />
Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.3.2009 la RESTAURI EDILI di<br />
S.G. s.a.s G. ha proposto opposizone alla cartella di pagamento notificata a mezzo<br />
posta in data 25.2.2009 dal concessionario EQUITALIA POLIS s.p.a. relativa ad<br />
asseriti <strong>crediti</strong> iscritti a <strong>ruolo</strong> dall'INPS sede di Genova per contributi relativi al<br />
periodo dal 2001 al 2005 accertati a seguito di ispezione di cui al verbale della<br />
D.P.L. Genova notificato in data 12.7.2005.<br />
Eccepiva preliminarmente la nullità della cartella opposta per carenza di<br />
motivazione nonché la decadenza dall'iscrizione a <strong>ruolo</strong> ai sensi e per gli effetti di<br />
cui all'art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999 in base al quale “i premi dovuti agli enti<br />
pubblici previdenziali sono iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza …<br />
B) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,<br />
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento”.<br />
Nel caso in esame il verbale di accertamento era stato notificato al<br />
ricorrente in data 12.7.2005, mentre l'iscrizione a <strong>ruolo</strong> <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> fatti valere è<br />
avvenuta in data 9.12.2008.<br />
Nel merito sosteneva comunque la non debenza della contribuzione<br />
richiesta, per i motivi tutti esposti in ricorso.<br />
Chiedeva, pertanto, nel contraddittorio con il concessionario Equitalia<br />
Polis spa, l'annullamento della cartella opposta previa sospensione della stessa.<br />
1
Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto dell'eccezione di<br />
decadenza, quanto meno per i contributi iscritti a <strong>ruolo</strong> anteriormente al 1.1.2004,<br />
relativamente ai quali nessuna decadenza può essersi verificata in virtù dello<br />
slittamento della normativa attuato con legge n. 350 del 2003 (art. 4 comma 24).<br />
In subordine comunque sosteneva che - anche qualora l'eccezione risultasse<br />
fondata - il giudice ciononostante avesse il potere-dovere di accertare nel merito la<br />
debenza della pretesa <strong>contributiv</strong>a. Chiedeva pertanto - previa l'ammissione <strong>dei</strong><br />
capitoli di prova sulle circostanze dedotte in memoria - che il giudice dichiarasse<br />
dovuta la contribuzione richiesta con la cartella opposta.<br />
Si è altresì costituita in giudizio EQUITALIA SESTRI s.p.a., quale<br />
subentrante ad Equitalia Polis s.p.a., contestando l'eccezione di nullità della<br />
cartella opposta, contenente tutti i dati previsti dalla legge (art. 25 DPR 602 del<br />
1973) necessari per la formazione dell'atto, i cui vizi possono essere impugnati<br />
nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c..<br />
All'udienza del 12.5.2009 si è proceduto alla discussione sulle eccezioni<br />
preliminari, in cui le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata decisa<br />
come da separato dispositivo.<br />
DIRITTO<br />
In applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 46/1999 in materia<br />
di cessione e cartolarizzazione <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> previdenziali, deve ritenersi la<br />
sussistenza di un litisconsorzio necessario tra INPS (asserito creditore), SCCI<br />
(società di cartolarizzazione cui sono stati ceduti per legge i <strong>crediti</strong> previdenziali)<br />
e società concessionaria che provvede alla riscossione <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> mediante cartelle<br />
esattoriali (oggi Equitalia SESTRI spa - concessionario); tutti soggetti legittimati<br />
passivi a stare in giudizio nella presente controversia in cui sono state<br />
preliminarmente mosse doglianze anche sulla validità della cartella emanata<br />
dall'ente di riscossione.<br />
L'eccezione di nullità della cartella appare tuttavia infondata. Trattandosi<br />
di una doglianza che si ripercuote anche sulla validità del <strong>ruolo</strong>, è stata<br />
correttamente fatta valere con ricorso in opposizione all'esecuzione, come previsto<br />
dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/99, e non con un'opposizione agli atti esecutivi.<br />
L'art. 3 della L. n. 241 del 1990 impone la motivazione di tutti i<br />
provvedimenti amministrativi, tra cui va annoverata la cartella esattoriale.<br />
2
Trattandosi di un atto avente natura esecutiva che presuppone la<br />
sussistenza di un titolo, è sicuramente ammissibile una motivazione “ob<br />
relationem”, in cui si faccia riferimento non solo al <strong>ruolo</strong> ( che è un mero codice<br />
di regola non conosciuto dal contribuente sinché non viene per l'appunto notificata<br />
la cartella esattoriale), ma anche al fatto generatore del credito azionato.<br />
Occorre quindi l'indicazione del verbale di accertamento ispettivo, se<br />
sussistente, nel quale siano state accertate le omissioni <strong>contributiv</strong>e o comunque i<br />
periodi cui si riferiscono i <strong>crediti</strong> vantati.<br />
Trattasi di dati tutti contenuti nella cartella opposta che pertanto contiene<br />
una motivazione sufficiente.<br />
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, essa si basa su quanto<br />
disposto dall'art. 25 D.Lgs n. 46 del 1999, secondo cui “i premi dovuti agli enti<br />
pubblici previdenziali sono iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza ....<br />
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,<br />
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento”.<br />
L'operatività di tale regime decadenziale è stata differita agli accertamenti<br />
e ai contributi relativi a periodi successivi alla data del 1.1.2004 (art. 4 comma 25<br />
L n. 350 del 2003).<br />
Nel caso in esame il verbale di accertamento ispettivo è successivo a tale<br />
data, per cui deve ritenersi applicabile la normativa in esame, anche se la maggior<br />
parte <strong>dei</strong> <strong>crediti</strong> si riferisce a periodi anteriori, dovendo assumere rilevanza la data<br />
in cui è stato effettuato l'accertamento ispettivo.<br />
E' pacifico che i <strong>crediti</strong> azionati in cartella siano stati iscritti a <strong>ruolo</strong> in data<br />
9.12.2008, per cui l'eccezione sollevata deve essere accolta.<br />
Il vizio della iscrizione a <strong>ruolo</strong> si ripercuote sull'atto successivo<br />
conseguente, e cioè sulla cartella esattoriale che deve pertanto essere annullata.<br />
Ciò non toglie che nel presente giudizio, in cui il ricorrente ha impugnato<br />
la cartella anche per motivi di merito attinenti alla debenza della contribuzione<br />
accertata nel verbale ispettivo, permanga un interesse giuridico delle parti - come<br />
giustamente rilevato in memoria dall'INPS - ad ottenere un accertamento<br />
giudiziale relativo alla fondatezza delle pretese vantate dall'ente previdenziale, cui<br />
spetta l'onere di provare i <strong>crediti</strong> <strong>contributiv</strong>i e sanzionatori accertati in sede<br />
ispettiva.<br />
La causa va pertanto rimessa in istruttoria per le incombenze probatorie di<br />
3
cui alla separata ordinanza.<br />
(Omissis)<br />
Spese al definitivo.<br />
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