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Polizia, sanzione smarrimento paletta segnalazione - COISP Calabria

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Segreteria Nazionale<br />

T.A.R.<br />

Via Farini, 62 - 00186 Roma<br />

REGIONE LIGURIA<br />

Tel. +39 06 48903773 - 48903734<br />

Sezione Seconda<br />

Fax: +39 06 62276535 Sentenza Fax n. 00473<br />

coisp@coisp.it – www.coisp.it del 31 marzo 2011<br />

www.coispnewsportale.it<br />

<strong>Polizia</strong>, <strong>sanzione</strong> <strong>smarrimento</strong> <strong>paletta</strong> <strong>segnalazione</strong><br />

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />

PER LA LIGURIA<br />

SEZIONE SECONDA<br />

Un Ispettore Capo della <strong>Polizia</strong> di Stato, in servizio presso il nucleo regionale artificieri antisabotaggio della<br />

Regione Liguria, veniva sanzionato con la pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio a seguito di<br />

accertamento dell’avvenuto <strong>smarrimento</strong> delle palette di <strong>segnalazione</strong> con numero di matricola in dotazione di due<br />

delle autovettura in dotazione del nucleo artificieri. Nelle giustifichi prodotte dallo stesso, evidenziava la non<br />

imputabilità dei fatti contestati, dal momento che lo <strong>smarrimento</strong> delle palette segnaletiche non sarebbe affatto<br />

riconducibile ad un asserito, e non dimostrato, comportamento negligente o imprudente, ad esso addebitabile. Lo<br />

stesso, avrebbe ricostruito la reale dinamica dei fatti, individuando l’effettivo responsabile del denunciato<br />

<strong>smarrimento</strong>. Pertanto, alla luce dei fatti suesposti, il ricorrente presentava Ricorso al Giudice Amministrativo<br />

competente per territorio (Luguria) che, con Sentenza depositata il 31 Marzo 2011 veniva accolto.<br />

N. 00473/2011 REG.PROV.COLL.<br />

N. 00980/2008 REG.RIC.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />

(Sezione Seconda)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />

______________________________, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Repetti, Jenny Verduci,<br />

con domicilio eletto presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7;<br />

contro


o Regionale del Lazio<br />

<strong>Polizia</strong>, <strong>sanzione</strong> <strong>smarrimento</strong> <strong>paletta</strong> <strong>segnalazione</strong><br />

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in<br />

Genova, v.le Brigate Partigiane 2;<br />

per l'annullamento<br />

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 29/03/2008, notificato in<br />

data 15/09/2008, con il quale è stata inflitta al ricorrente, Ispettore Capo della <strong>Polizia</strong> di Stato, la<br />

<strong>sanzione</strong> pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e<br />

continuativo; in aggiunta del decreto n. 50730 del 3/12/2008 emesso dal Prefetto della Provincia di<br />

Genova, notificato in data 11/02/2009 e (in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con l'atto<br />

introduttivo del giudizio e con l'atto di motivi aggiunti dell'8/4/2006), del rapporto informativo per<br />

l'anno 2008 a firma del Questore di Genova con il quale è stato attribuito al ricorrente un punteggio<br />

complessivo di 53 punti e il conseguente giudizio "distinto".<br />

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le<br />

parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Il ricorrente, ispettore capo di <strong>Polizia</strong> dello Stato addetto al servizio di coordinazione del nucleo<br />

regionale artificieri antisabotaggio della Regione Liguria, ha impugnato il provvedimento emesso dal<br />

Questore della provincia di Genova in data 29/03/2008, notificato in data 15/09/2008, e fatto proprio<br />

dal Prefetto della provincia di Genova con atto notificato l’11.02.2009, con il quale gli è stata inflitta la<br />

<strong>sanzione</strong> pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e<br />

continuativo. Impugnazione estesa, con motivi aggiunti, al rapporto informativo del Questore della<br />

Provincia di Genova con il quale è stato attribuito al ricorrente un punteggio complessivo di 53 punti e<br />

il conseguente giudizio "distinto".<br />

La <strong>sanzione</strong> disciplinare impugnata consegue all’accertamento dell’avvenuto <strong>smarrimento</strong> delle<br />

palette di <strong>segnalazione</strong> con numero di matricola in dotazione di due delle autovettura in<br />

dotazione del nucleo artificieri.<br />

Smarrimento, si sottolinea in ricorso, tempestivamente segnalato dallo stesso ricorrente.<br />

Il gravame si fonda sui seguenti motivi di censura:<br />

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 13, 15 e 18 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737. Eccesso di<br />

potere sotto vari profili;<br />

2


o Regionale del Lazio<br />

<strong>Polizia</strong>, <strong>sanzione</strong> <strong>smarrimento</strong> <strong>paletta</strong> <strong>segnalazione</strong><br />

Violazione falsa applicazione degli artt. 120 d.P.R. n. 3 del 1957 e 2 l. n. 241 del 1990. Eccesso di<br />

potere.<br />

Oltre alla violazione dei termini che scandiscono le fasi in cui s’articola il procedimento disciplinare, il<br />

ricorrente lamenta la non imputabilità soggettiva dei fatti contestati, dal momento che lo <strong>smarrimento</strong><br />

delle palette segnaletiche non sarebbe affatto riconducibile ad un asserito, e non dimostrato,<br />

comportamento negligente o imprudente, ad esso addebitabile. In aggiunta nel corso del procedimento<br />

istruttorio, seguendo il filo logico delle censure, il ricorrente avrebbe ricostruito la reale dinamica dei<br />

fatti, individuando l’effettivo responsabile del denunciato <strong>smarrimento</strong>.<br />

L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.<br />

Respinta, in ragione della modesta entità della <strong>sanzione</strong> comminata, la domanda incidentale di tutela<br />

cautelare, alla pubblica udienza del 3.02.2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in<br />

decisione.<br />

DIRITTO<br />

Sono impugnati il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Genova in data 29/03/2008,<br />

notificato in data 15/09/2008, fatto proprio dal Prefetto della provincia di Genova con atto notificato<br />

l’11.02.2009, con il quale è stata è stata inflitta al ricorrente, ispettore capo di <strong>Polizia</strong>, la <strong>sanzione</strong><br />

pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;<br />

nonché, con motivi aggiunti, il rapporto informativo del Questore della Provincia di Genova con il<br />

quale gli è stato attribuito un punteggio complessivo di 53 punti e il conseguente giudizio "distinto".<br />

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.<br />

I fatti posti a base della <strong>sanzione</strong> s’incentrano, a tenore dell’atto impugnato, nell’avere omesso, in<br />

qualità di subconsegnatario del materiale di dotazione del nucleo regionale artificieri, “di predisporre i<br />

necessari accorgimenti al fine della corretta conservazione del materiale”. Omissione che ha dato causa<br />

“all’impossibilità di individuare il soggetto responsabile dello <strong>smarrimento</strong> delle palette”.<br />

Ciò che in sostanza s’addebita all’incolpato non assume i contorni di un fatto oggettivo, specifico e, in<br />

ragione della <strong>sanzione</strong> adottata, tassativamente previsto: viceversa la mancata “creazione”(così è detto<br />

nella parte motiva del provvedimento impugnato) di un apposito registro di ritiro e consegna dei<br />

materiali che “avrebbe permesso di individuare l’autore materiale dello <strong>smarrimento</strong>” integra il<br />

contenuto oggettivo dell’addebito mosso al ricorrente dall’amministrazione.<br />

Registro che, è bene sottolineare, non solo non è previsto da alcuna disposizione interna ma che, in<br />

ragione dell’indicato fine perseguibile per mezzo di esso, è stato di fatto surrogato, almeno nel caso in<br />

esame, dall’incrocio del c.d. mod. 106, ossia dal modulo che riproduce i nominativi dei conducenti che<br />

hanno ricoverato e ritirato i mezzi per la manutenzione e con essi della dotazione ivi contenuta, con i<br />

dati riportati nel registro di servizio.<br />

L’esito dell’incrocio, puntualmente evidenziato dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, è<br />

stato tenuto in non cale nell’atto impugnato senza alcuna specifica motivazione.<br />

Aggiungasi che anche la situazione contingente del neo-costituito nucleo antisabotaggio, che si trovava<br />

nella condizione di operare benché la documentazione relativa alla pregressa gestione, da assumere a<br />

3


o Regionale del Lazio<br />

<strong>Polizia</strong>, <strong>sanzione</strong> <strong>smarrimento</strong> <strong>paletta</strong> <strong>segnalazione</strong><br />

parametro oggettivo di riscontro per il nuovo ufficio, non fosse disponibile perché oggetto di sequestro<br />

da parte dell’autorità giudiziaria per i fatti accaduti al G8, lamentata dal ricorrente, non ha trovato alcun<br />

riferimento nell’atto impugnato.<br />

Appare pertanto sussistente il denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti dell’atto<br />

impugnato che commina la <strong>sanzione</strong>.<br />

Vizio che,oltre a comportare l’assorbimento delle censure c.d. formali, inficia per invalidità derivata il<br />

rapporto informativo per l’anno 2008 che attribuisce al ricorrente, in considerazione della <strong>sanzione</strong><br />

inflittagli, qui annullata, il giudizio di distinto.<br />

Sussistono giustificati motivi, individuabili nella controvertibilità dei fatti dedotti in causa, per<br />

compensare le spese di lite.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie unitamente ai<br />

motivi aggiunti ai sensi e nei limiti della motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in<br />

epigrafe indicati.<br />

Spese compensate.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Enzo Di Sciascio, Presidente<br />

Raffaele Prosperi, Consigliere<br />

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 31/03/2011<br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />

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