18.06.2013 Views

1 GIUDICE SPORTIVO SEZIONE 1^ SENTENZA N. 31 / 08 Il ... - CSAI

1 GIUDICE SPORTIVO SEZIONE 1^ SENTENZA N. 31 / 08 Il ... - CSAI

1 GIUDICE SPORTIVO SEZIONE 1^ SENTENZA N. 31 / 08 Il ... - CSAI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GIUDICE</strong> <strong>SPORTIVO</strong> <strong>SEZIONE</strong> <strong>1^</strong><br />

<strong>SENTENZA</strong> N. <strong>31</strong> / <strong>08</strong><br />

<strong>Il</strong> Collegio della Prima Sezione del Giudice Sportivo, composto dal Dott.<br />

Salvatore Giacchetti (Presidente), dall’avv. Camillo Tatozzi e dall’ing. Giuseppe<br />

Invernizzi (Componenti), riunitosi a Roma l’8 aprile 20<strong>08</strong>, ha emesso la seguente<br />

sentenza nei confronti dei licenziati xxxxxxx (lic. Commissario sportivo n. xxxxxxx),<br />

xxxxxxx (lic. Commissario sportivo n. xxxxxxx) e xxxxxxx (lic. Commissario sportivo<br />

nxxxxxxx).<br />

FATTO<br />

La Procura Federale, a conclusione del procedimento n. 164/07, acquisite le<br />

deposizioni dei licenziati xxxxxxx, xxxxxxx e xxxxxxx, ha deferito a questo Giudice i<br />

licenziati xxxxxxx, xxxxxxx ed xxxxxxx, per violazione dell’ art.7 quinquies lettera a) e<br />

153 lett. h) comma 4° del RNS; ciò perché in occasione della gara karting svoltasi sulla<br />

pista xxxxxxx in data xxxxxxx 2007, allorché mancava lo svolgimento di tre finali al<br />

termine della manifestazione, il CS xxxxxxx si sarebbe allontanato dal campo di gara<br />

per recarsi all’aeroporto di xxxxxxx, senza fare ritorno alla manifestazione stessa.<br />

Peraltro di tale episodio non era stato dato atto nei verbali di decisione e di riunione<br />

redatti dal Collegio dei CC.SS. e neppure nella relazione finale del Collegio, in calce ai<br />

quali – tuttavia – apparivano le firme dell’intero Collegio dei CC.SS.<br />

Nel corso dell’udienza dell’8 aprile 20<strong>08</strong> sono comparsi gli incolpati xxxxxxx ed<br />

xxxxxxx, mentre il deferito xxxxxxx – assente per asseriti motivi di salute - ha fatto<br />

pervenire una memoria difensiva.<br />

<strong>Il</strong> deferito xxxxxxx ha riconosciuto l’autenticità delle sue firme in calce a tutti i<br />

documenti in atti; ed ha dichiarato di avere posto scarsa attenzione al loro contenuto,<br />

essendo impegnato nello svolgimento di numerose mansioni concernenti la sua<br />

funzione, ed essendogli tali documenti stati sottoposti - per la firma - dal Presidente del<br />

Collegio xxxxxxx Ha altresì dichiarato di non ricordare se anche la firma del deferito<br />

xxxxxxx fosse presente su detti documenti.<br />

<strong>Il</strong> deferito xxxxxxx ha dichiarato di essersi assentato anzitempo dal campo di<br />

gara, per ottemperare ad un ordine di servizio (acquisito agli atti) pervenutogli<br />

dall’Ufficio tecnico del Comune di xxxxxxx (presso il quale svolge le mansioni di<br />

Tecnico comunale), che richiedeva la sua immediata presenza in loco, a causa di<br />

un’emergenza; ed ha confermato di essersi recato all’aeroporto di xxxxxxx che si trova<br />

lungo l’itinerario che avrebbe dovuto percorrere. Ha però denegato l’autenticità delle<br />

sue firme poste in calce ai documenti redatti in sua assenza, dandone prova a questo<br />

Giudice sportivo mediante l’apposizione contestuale della propria firma su un foglio di<br />

carta bianca, acquisito agli atti del procedimento.<br />

<strong>Il</strong> Procuratore federale, al termine del dibattimento, a parziale rettifica delle<br />

istanze conseguenti il deferimento, ha richiesto l’assoluzione di xxxxxxx ed ha<br />

confermato le richieste di sanzione nei confronti di xxxxxxx e xxxxxxx.<br />

DIRITTO<br />

1


<strong>Il</strong> Collegio del Giudice sportivo ritiene sufficientemente dimostrato il fatto che il<br />

deferito xxxxxxx si sia dovuto assentare per motivi forza maggiore e che il suo atto non<br />

abbia privato il Collegio dei CC.SS. della possibilità di deliberare secondo regolamento.<br />

Ritiene inoltre che risulti sufficientemente provata la reiterata violazione, da<br />

parte di xxxxxxx e xxxxxxx, dell’art. 7 quinquies lettera a) del RNS, e che pertanto<br />

l’omessa verbalizzazione della sopravvenuta assenza dell’xxxxxxx sia da sanzionare, in<br />

quanto violazione dell’art.153 h) comma 4° del RNS.<br />

PQM<br />

La prima sezione del Giudice Sportivo assolve il deferito xxxxxxx dalle<br />

incolpazioni ascrittegli; applica al deferito xxxxxxx la sanzione della sospensione delle<br />

licenze sportive per giorni 60 (sessanta) ed al deferito xxxxxxx la sanzione della<br />

sospensione delle licenze sportive per giorni 90 (novanta), entrambe con decorrenza<br />

dalla data del presente provvedimento<br />

Roma, 8 aprile 20<strong>08</strong><br />

Firmato IL PRESIDENTE<br />

(Salvatore Giacchetti)<br />

firmato IL COMPONENTE ESTENSORE<br />

(Giuseppe Invernizzi)<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!