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Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

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INTERNATIONAL in nota integrativa non risulta indicata la data di relativa acquisizione ma compare<br />

<strong>il</strong> raffronto con <strong>il</strong> medesimo dato relativo all'esercizio 2008; quanto invece all'indebitamento verso la<br />

collegata STAHLBETEILIGUNGEN dalla stessa nota integrativa risulta come tale posizione derivi in<br />

parte dalla concessione di una linea di credito nel 2005, in parte da un distinto finanziamento richiesto<br />

nell'esercizio 2006 (per quest'ultima parte la convenuta ha prodotto la relativa delibera del CdA ILVA<br />

assunta all'unanimità, dunque con voto favorevole dello stesso rappresentante in consiglio dell'odierno<br />

attore); più in generale la convenuta ha ampiamente argomentato sulla effettiva riconducib<strong>il</strong>ità<br />

all'oggetto sociale di tutte quante le operazioni in parola.<br />

Alla stregua di tali r<strong>il</strong>ievi <strong>il</strong> Collegio ritiene le contestazioni di asserita "scarsa chiarezza" del b<strong>il</strong>ancio<br />

2009 proposte dall'attore in relazione alle poste qui in esame infondate nel merito per quanto attiene le<br />

operazioni effettivamente realizzate in corso di esercizio; non pertinenti (e comunque infondate nel<br />

merito per quanto valutab<strong>il</strong>e in questa sede) in relazione alle operazioni sottese.<br />

d) Sulla richiesta risarcitoria formulata da parte attrice<br />

La ritenuta infondatezza delle contestazioni fin qui esaminate, espressamente poste dall’attore a<br />

fondamento della richiesta in oggetto, impone evidentemente <strong>il</strong> rigetto nel merito anche di quest’ultima<br />

domanda (rendendo anche superflua ogni valutazione sulla effettiva congruenza di tale specifica<br />

domanda rispetto alla denuncia di vizi della delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio).<br />

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, <strong>il</strong> collegio ritiene pertanto di dover rigettare la<br />

domanda in esame.<br />

Alla soccombenza dell'attore segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese<br />

di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo - tenuto conto di tutti gli elementi<br />

della controversia e dell'impegno versato in causa dal difensore della parte, secondo i criteri fissati<br />

dalla l. <strong>27</strong>/12.<br />

Pare invece senzaltro da rigettare la richiesta di condanna ex art 96 cpc avanzata dalla convenuta ILVA<br />

nei confronti di controparte, atteso che tutte le precedenti sentenze a sè favorevoli richiamate dalla<br />

parte risultano fin qui ritualmente impugnate ed i relativi giudizi non ancora definiti, per cui deve<br />

reputarsi pienamente legittimo (nient'affatto temerario) che la parte risultata fin qui soccombente insista<br />

nel riproporre le proprie posizioni.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così<br />

dispone:<br />

rigetta la domanda di parte attrice;<br />

condanna altresì la medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite, che si liquidano in €<br />

14.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. .<br />

M<strong>il</strong>ano, 25 marzo <strong>2013</strong><br />

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />

Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

Il Presidente<br />

dott. Vincenzo Perozziello<br />

pagina 8 di 8<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

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