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Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />

Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

ricevute, limitandosi piuttosto ad invocare una astratta violazione di regole di diritto in realtà non<br />

previste nell'ordinamento vigente.<br />

c) Sulla esecuzione di ingiustificate operazioni finanziarie nel corso dell'esercizio 2009 e su una loro<br />

non adeguata rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio<br />

In sede di atto di citazione la questione risulta espressamente formulata in termini di impugnazione di<br />

b<strong>il</strong>ancio (come da conclusioni formulate nell'atto), sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o di mancanza di chiarezza circa <strong>il</strong><br />

merito delle operazioni in parola e la loro effettiva inerenza all'oggetto sociale.<br />

In sede di PC la parte ha poi introdotto per la prima volta una domanda di dichiarazione della<br />

estraneità all'oggetto sociale delle medesime operazioni (domanda peraltro espressamente definita<br />

come proposta in via incidentale).<br />

Sulla formale ammissib<strong>il</strong>ità della proposizione di un tale domanda incidentale parte convenuta non ha<br />

ritenuto di sollevare espressi r<strong>il</strong>ievi nelle successive memorie conclusionali ma anche in questo caso<br />

(come già nella valutazione della domanda “incidentale” di riconoscimento della nullità del contestato<br />

contratto di servizi) <strong>il</strong> Tribunale ritiene, per medesimi motivi già in precedenza esposti, l’irr<strong>il</strong>evanza in<br />

fatto delle contestazioni così proposte in relazione all’oggetto del presente giudizio, indiscutib<strong>il</strong>mente<br />

limitato all’accertamento di eventuali vizi della delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio.<br />

Nel merito, in ogni caso, le contestazioni dell'attrice risultano per questa parte prive di qualunque<br />

fondamento ed anzi manifestamente strumentali (e non a caso nella stessa prospettazione di parte<br />

risulta francamente elusiva la stessa individuazione delle “operazioni” di effettiva pertinenza del<br />

b<strong>il</strong>ancio impugnato cui la parte intende fare riferimento).<br />

Invero nell'incipit del cap. 4 dedicato all'argomento (pag 23 dell'atto) espressamente si deduce che<br />

"nell'esercizio 2009, come in quello precedente, sono state poste in essere r<strong>il</strong>evanti e non trasparenti<br />

operazioni finanziarie, la cui coerenza con l'oggetto sociale - di natura industriale - della Società non<br />

appare affatto evidente. Anzi ... dette operazioni sembrano avere l'obiettivo di drenare risorse dalla<br />

Società ad altri soggetti giuridici riconducib<strong>il</strong>i al gruppo RIVA...". Dal prosieguo del medesimo atto<br />

emerge tuttavia che le "operazioni" così contestate (ed effettivamente eseguite nel corso dell'esercizio<br />

2009) sarebbero costituite dalla percezione di dividendi per complessivi euro 263.000.000,00 dalle<br />

società controllate GMBH ILVA STAHL e SA ILVA INTERNATIONAL (controllata la prima<br />

totalitariamente, la seconda al 99%) nonchè dal pagamento di euro 24.857.000 a titolo di interessi<br />

passivi su finanziamenti originari per euro 883.158.000,00 concessi da altra società del gruppo<br />

(STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING SA) – dati dunque di per sé manifestamente incongrui rispetto<br />

alle censure formulate da parte attrice circa <strong>il</strong> perseguimento di un asserito “obiettivo di drenare risorse<br />

dalla Società”.<br />

In tal senso appare di tutta evidenza che, alla luce della medesima prospettazione dell'attrice, non<br />

risultano affatto individuab<strong>il</strong>i "operazioni finanziarie" (poco chiare e/o incompatib<strong>il</strong>i con l'oggetto<br />

sociale) svolte nel corso dell'esercizio 2009, tali non potendosi certo reputare <strong>il</strong> mero incasso di<br />

dividendi o pagamento di (ben più modesti) interessi in relazione a precedenti finanziamenti.<br />

In realtà dalla lettura complessiva dell'atto si comprende come le censure proposte dall'attore vadano<br />

piuttosto ad investire, a monte, le operazioni che hanno dato luogo alle movimentazioni finanziarie<br />

sopra evidenziate (di acquisizione delle partecipazioni in GMBH e ILVA INTERNATIONAL nonchè<br />

di assunzione del finanziamento da STAHLBETEILIGUNGEN), operazioni che tuttavia dalla<br />

documentazione in atti risultano inequivocab<strong>il</strong>mente realizzate nel corso di precedenti esercizi (per cui<br />

qualunque giudizio andrebbe piuttosto formulato innanzitutto con riferimento alle informazioni al<br />

riguardo già precedentemente rese): quanto alle partecipazioni di controllo su GMBH e ILVA<br />

pagina 7 di 8<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

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