Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...
Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
contratto per la società) attengono propriamente a prof<strong>il</strong>i di eventuale responsab<strong>il</strong>ità degli<br />
amministratori e non già di impugnativa di b<strong>il</strong>ancio.<br />
b) Sulla pretesa violazione dell'art 2497 bis cc in ragione di carente indicazione dei "dati essenziali"<br />
dell'ultimo b<strong>il</strong>ancio di RIVA FIRE quale società che esercita funzioni di direzione e coordinamento<br />
ovvero per omessa allegazione dell'intero b<strong>il</strong>ancio della menzionata controllante.<br />
Per questa parte l'eccezione proposta investe un elemento proprio della nota integrativa, ma deve<br />
reputarsi senzaltro infondata nel merito.<br />
Invero <strong>il</strong> documento in esame (v pag 6 nota integrativa) riporta in realtà specifica indicazione di sintesi<br />
dei dati del b<strong>il</strong>ancio della controllante relativi a "immob<strong>il</strong>izzazioni immateriali, materiali e finanziarie,<br />
attivo circolante, ratei e risconti attivi e passivi, debiti, tfr, fondi rischi, patrimonio netto, valore e costi<br />
di produzione, proventi o oneri finanziari e straordinari, imposte, ut<strong>il</strong>e o perdita di esercizio" - ovvero<br />
di tutti gli elementi che indiscutib<strong>il</strong>mente rappresentano le voci "essenziali" del b<strong>il</strong>ancio della<br />
controllante.<br />
Al riguardo la pretesa dell'attore di vedere inserita in nota integrativa, con obbligo previsto in via<br />
generale ed astratta addirittura a pena di nullità, una riproduzione integrale dei dati di b<strong>il</strong>ancio della<br />
controllante e addirittura un commento valutativo a tali dati cozza inequivocab<strong>il</strong>mente con <strong>il</strong> dato<br />
letterale della norma di riferimento che impone piuttosto l'indicazione di un "prospetto riep<strong>il</strong>ogativo dei<br />
dati essenziali" e dunque: un mero "prospetto riep<strong>il</strong>ogativo" e non già l'indicazione e tanto meno<br />
<strong>il</strong>lustrazione di singole voci - l'espressa limitazione ad alcuni soltanto dei dati di b<strong>il</strong>ancio (quelli<br />
appunto definiti "essenziali"). Inequivocab<strong>il</strong>e d'altro canto la scelta espressa del legislatore di non<br />
pretendere invece l'allegazione dell'intero b<strong>il</strong>ancio della controllante, come emerge anche dal confronto<br />
con la distinta disposizione di cui all'art 2429 comma 3° (dove appunto espressamente si distingue tra<br />
obblighi di allegazione di b<strong>il</strong>ancio integrale ed obblighi invece di redazione di "prospetto riep<strong>il</strong>ogativo<br />
di dati essenziali").<br />
Anche su questo punto si era del resto soffermata la già citata pronuncia di questo Tribunale relativa<br />
alla impugnazione del b<strong>il</strong>ancio 2006, laddove più diffusamente si osservava che<br />
"... proprio l'ampiezza della formulazione normativa (con la rinuncia da parte del legislatore ad una<br />
determinazione tassativa dei dati da riportare), puntualmente criticata in dottrina per i margini di<br />
obiettiva incertezza che pone all'interprete, deve necessariamente far escludere la possib<strong>il</strong>ità di<br />
ricollegare automaticamente una sanzione addirittura di nullità alla mancata adozione della scelta<br />
“prudenziale” di allegare l'intero b<strong>il</strong>ancio della controllante, come in via generale suggerito come<br />
“opportuno” da numerosi autori ed invece reclamato (ancora una volta in maniera del tutto apodittica)<br />
come obbligo addirittura inderogab<strong>il</strong>e da parte dell'odierno attore. A parere del Collegio invece la<br />
rinuncia ad una indicazione tassativa da parte del legislatore, in uno con la mancanza sul punto di<br />
espressi principi contab<strong>il</strong>i di riferimento, deve necessariamente indurre l'interprete a tenera ferma<br />
innanzitutto la già consolidata elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale formatasi in relazione al<br />
previgente testo dell'art. 2429 ult. comma cc per quanto attiene ai requisiti minimi dell'informazione<br />
senzaltro dovuta (obbligo nel caso di specie senzaltro rispettato), per valutare poi nello specifico e di<br />
volta in volta l'effettiva “essenzialità” nel caso concreto di informazioni più ampie: in tal senso pare qui<br />
costitutivamente inadeguata (monca in radice) la prospettazione seguita dall'attore, laddove si limita<br />
puramente e semplicemente a contestare <strong>il</strong> dato formale di una omessa allegazione del b<strong>il</strong>ancio<br />
integrale della controllante”.<br />
A tali valutazioni ritiene <strong>il</strong> Collegio di potersi integralmente conformare, osservando d'altro canto che<br />
anche in occasione della impugnativa di b<strong>il</strong>ancio qui in esame parte attrice non si è affatto preoccupata<br />
di individuare gli specifici dati del b<strong>il</strong>ancio della controllante a suo dire necessari per una compiuta<br />
informazione nè di motivare in fatto <strong>il</strong> proprio giudizio sulla asserita inadeguatezza delle informazioni<br />
pagina 6 di 8<br />
Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1