18.06.2013 Views

Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />

Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

Sul punto entrambe le parti si sono diffusamente soffermate sulla ammissib<strong>il</strong>ità o meno, in diritto,<br />

della stipula di accordi negoziali (formalmente/espressamente) volti a limitare l'autonomia decisionale<br />

degli amministratori di una società (controllata) nei confronti degli amministratori di altra società<br />

(controllante) alla luce dell'intervenuto riconoscimento normativo della legittimità dell'esercizio di<br />

funzioni di “direzione e controllo” ex art 2497 cc, con ampio riferimento a divergenti orientamenti<br />

dottrinali circa la valenza solo “fattuale” o invece propriamente “giuridica” dei cd “rapporti di gruppo”<br />

e in particolare circa la legittimità o meno (validità ed efficacia tra le parti e nei confronti dei terzi)<br />

della stipula di cd "contratti di dominio" nel quadro normativo disegnato dalla riforma 20<strong>03</strong>.<br />

Al riguardo, in via del tutto incidentale, <strong>il</strong> Collegio osserva che nei termini così proposti la questione<br />

appare semplicemente non pertinente rispetto all'effettivo tenore letterale del contratto in parola, che si<br />

limita a prevedere l'obbligo della controllante di prestare determinati servizi di "assistenza" e<br />

"consulenza strategica e direzionale" e l'obbligo della controllata di pagare un corrispondente prezzo<br />

forfettariamente determinato, senza invece prevedere alcun obbligo per gli amministratori o la società<br />

di conformarsi ad altrui indicazioni: in tal senso, quand'anche <strong>il</strong> concreto svolgersi del rapporto tra<br />

controllante e controllata dovesse (in via di mera ipotesi) risultare di fatto improntato a forme di<br />

cessione di sovranità, è certamente da escludere che un tale (eventuale) esito possa reputarsi<br />

legittimamente conseguente alla stipula del contratto in oggetto, da escludere dunque già in astratto la<br />

possib<strong>il</strong>ità di ricondurre le concrete contestazioni dell'attore ad un vizio genetico inerente l’oggetto del<br />

menzionato contratto.<br />

Agli stretti fini di causa si deve peraltro tenere necessariamente conto del carattere meramente<br />

incidentale della domanda di accertamento proposta sul punto quale vantato presupposto per la<br />

dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio (diversamente sarebbe stata<br />

ovviamente necessaria la chiamata in causa della società controllante quale litisconsorte necessario) e<br />

sotto questo aspetto riconoscere l'assoluta irr<strong>il</strong>evanza della questione così sollevata giacchè l'eventuale<br />

nullità del contratto non potrebbe comunque incidere sulla rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio della attività<br />

svolta e delle “informazioni” da offrire al riguardo.<br />

In tal senso si ritiene qui di dover senzaltro escludere che le censure ed argomentazioni in parola<br />

possano venire a modificare in alcun modo i termini della controversia tra le parti quali già esaminati<br />

dal Tribunale nei precedenti giudizi sopra richiamati.<br />

Sul tema centrale di causa relativo alla asserita violazione di norme imperative di legge in tema di<br />

b<strong>il</strong>ancio, in definitiva ed in sintesi estrema, ritiene <strong>il</strong> Collegio che:<br />

i)le "informazioni" concretamente a disposizione di parte attrice in ordine all'oggetto ed ai costi del<br />

contratto di servizi stipulato con la controllante RIVA (copia integrale del contratto sottoscritto, con<br />

determinazione forfettaria dei relativi costi in percentuale sul fatturato realizzato) appaiono pienamente<br />

esaurienti rispetto all'esigenza di fondo, propria di un documento di b<strong>il</strong>ancio, di chiara <strong>il</strong>lustrazione<br />

delle componenti di costo sostenute nell'esercizio (informazione in realtà del tutto soddisfacente anche<br />

ai sensi del n. 22bis del novellato art 24<strong>27</strong> cc, ove da reputarsi invocab<strong>il</strong>e nella fattispecie);<br />

ii) l'assunto relativa ad una possib<strong>il</strong>e radicale "inesistenza" di prestazioni in concreto rese dalla<br />

controllante risulta (come già evidenziato nella già menzionata sent. rg 53610/07) logicamente<br />

contraddittorio con le doglianze espresse dalla medesima parte e appena sopra esaminate in tema di<br />

<strong>il</strong>liceità del relativo contratto, formulato altresì in maniera assolutamente apodittica (in realtà in termini<br />

meramente dubitativi, non a caso in singolare e continua alternanza con una diversa contestazione di<br />

eccessività dei relativi compensi), così da far apparire meramente esplorativa (e dunque inammissib<strong>il</strong>e)<br />

la richiesta istruttoria di esibizione ex art 210 cpc di "tutta la relativa documentazione";<br />

iii) le contestazioni inerenti invece la asserita genericità delle ragioni addotte dagli amministratori in<br />

ordine alla mancata disdetta del contratto di servizi in oggetto (come quelle più in particolare relative<br />

alla lamentata incongruenza dei criteri forfettari di determinazione dei compensi in favore della<br />

controparte e alla lamentata esorbitanza dei relativi costi, dunque alla convenienza o meno di tale<br />

pagina 5 di 8<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!