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Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />

Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

solo “collegato” al b<strong>il</strong>ancio e che si caratterizza per una funzione di <strong>il</strong>lustrazione ampiamente<br />

valutativa.<br />

Sul punto pare allora <strong>il</strong> caso di ricordare come proprio in una tale ottica la migliore dottrina (anche<br />

quella espressamente invocata dall'attore), rimarcando la netta distinzione di oggetto e di funzione<br />

sopra evidenziata, ha puntualmente sottolineato che “la relazione di gestione, a differenza dalla nota<br />

integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sì che le sue insufficienze non potranno dare<br />

luogo a nullità della deliberazione di b<strong>il</strong>ancio ma tutt'al più, se di r<strong>il</strong>evanza tale da viziare <strong>il</strong><br />

procedimento di approvazione di quello, ad annullab<strong>il</strong>ità della stessa”.<br />

In tal senso pare indubbio che ci si viene allora a collocare in una prospettiva manifestamente diversa<br />

da quella prospettata dall'attore, in relazione al tipo di interessi tutelati ed alle corrispondenti modalità<br />

di tutela apprestate dall'ordinamento. In particolare, una volta assunto a riferimento <strong>il</strong> concreto<br />

pregiudizio che <strong>il</strong> singolo socio possa avere subito sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della possib<strong>il</strong>ità di consapevole<br />

autodeterminazione nell’effettivo esercizio dei propri diritti, è da reputarsi assolutamente decisivo ai<br />

fini del presente giudizio che <strong>il</strong> socio impugnante risulti in realtà essere sempre stato pienamente al<br />

corrente degli esatti termini del contratto contestato, anche in virtù della costante presenza, fin dal<br />

momento della stipula originaria, di un proprio rappresentante in CdA ed anzi della diretta rispondenza<br />

del contratto in parola a specifici accordi raggiunti in tal senso tra i due soci (la controllante RIVA e la<br />

famiglia Amenduni, cui appare riferib<strong>il</strong>e l'impugnazione qui in esame)...<br />

In conclusione qui si ritiene che, per questa parte, l'impugnativa di b<strong>il</strong>ancio si risolva propriamente in<br />

una contestazione delle scelte di merito compiute dagli amministratori con la stipula e poi <strong>il</strong> tacito<br />

rinnovo del più volte menzionato contratto di servizi, contestazione dunque proposta in maniera<br />

obliqua e come tale certamente da rigettare, nella inammissib<strong>il</strong>e pretesa di aggirare da un lato gli stretti<br />

limiti del potere di sindacato del giudice e dall'altro l'ampiezza dell'onere di prova gravante su chi<br />

decida di agire in giudizio su temi all'evidenza strettamente confinanti con scelte propriamente di<br />

merito degli amministratori...”.<br />

Come detto ad analoghe conclusioni era poi pervenuto questo stesso Tribunale, in composizione<br />

parzialmente diversa, nell'esame della impugnativa di b<strong>il</strong>ancio 2007, con argomentazioni in larga parte<br />

conformi a quelle sopra richiamate.<br />

Al riguardo, quanto ai prof<strong>il</strong>i di stretto diritto in ordine alla possib<strong>il</strong>e incidenza da riconoscere al<br />

contenuto ed eventuali lacune o incongruenze della relazione di gestione rispetto alla validità della<br />

delibera di approvazione di b<strong>il</strong>ancio (a fronte anche del richiamo in corso di giudizio ad una diversità di<br />

posizioni espresse sul punto in dottrina), pare appena <strong>il</strong> caso di sottolineare come anche le voci<br />

favorevoli ad una più rigoristica valutazione dell'autonomo tenore della relazione in realtà fanno<br />

essenzialmente riferimento al doveroso rispetto delle specifiche prescrizioni di contenuto prettamente<br />

informativo che, pur di analoga natura di quelle previste in nota integrativa, risultano ad oggi previste<br />

in sede di relazione di gestione secondo scelta discrezionale (non a caso criticata) del legislatore –<br />

laddove <strong>il</strong> punto qui controverso riguarda piuttosto la formulazione di un mero “giudizio” (l’asserito<br />

rispetto di “condizioni di mercato”), per di più sulla base di elementi chiaramente esplicitati (quali<br />

ancora richiamati nelle memorie versate nel presente giudizio, con riferimento in particolare alla genesi<br />

del contratto in parola), la cui congruenza logica e motivazionale deve pertanto reputarsi<br />

adeguatamente sottoposta alla valutazione dei soci e dei terzi.<br />

Con più specifico riferimento al presente procedimento (ed ai medesimi temi qui discussi) si deve<br />

r<strong>il</strong>evare come parte attrice abbia introdotto in questo caso una specifica domanda “preliminare di<br />

merito” di dichiarazione di nullità del contratto di servizi sopra richiamato “per <strong>il</strong>liceità della causa<br />

perchè contraria all'ordine <strong>pubbl</strong>ico o a norme imperative” in quanto (come già denunciato nei<br />

precedenti giudizi) gli accordi così stipulati avrebbero in realtà “la funzione di esautorare di fatto gli<br />

amministratori della società da qualsiasi attività gestionale”.<br />

pagina 4 di 8<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

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