18.06.2013 Views

Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />

Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

“....<br />

Dalle contrapposte memorie delle parti (e in realtà già dall'atto di citazione proposto dall'attore) si<br />

intende bene che <strong>il</strong> riferimento è qui ad un contratto stipulato con la controllante RIVA già negli anni<br />

'90 “a seguito della privatizzazione di ILVA, quando la società presentava pesanti perdite di gestione e<br />

necessitava di una profonda ristrutturazione, con drastici interventi in tutti i settori della produzione e<br />

gestione, sia tecnica che amministrativa. Ciò per fare fronte a tutti gli innumerevoli sprechi ed<br />

inefficienze della società” - così in particolare l'atto di citazione dell'attore, che nel prosieguo enumera<br />

analiticamente i servizi di gestione tecnica, commerciale, finanziaria ed amministrativa espressamente<br />

affidati alla controllante (a fronte peraltro della totale gratuità degli incarichi di amministrazione attiva<br />

affidati ai membri del proprio CdA).<br />

Dal medesimo atto si vede bene come la parte risulti in realtà pienamente al corrente anche delle<br />

formali condizioni contrattuali pattuite, con la previsione di un costo per i servizi richiesti determinato<br />

forfettariamente su una quota percentuale dei ricavi di esercizio; in tale contesto la parte finisce d'altro<br />

canto, in tutta evidenza, di offrire inequivoco benchè implicito riconoscimento della effettività dei<br />

servizi prestati dalla capogruppo laddove, a fronte della situazione di costanti e pesanti perdite<br />

precedenti <strong>il</strong> '99 espressamente addebitate ad una pregressa cattiva gestione, evidenzia eccellenti<br />

risultati di conto economico maturati di anno in anno in pendenza del menzionato contratto di servizi,<br />

risultati tali da ingenerare cospicui ut<strong>il</strong>i di cui la medesima parte lamenta la mancata distribuzione ai<br />

soci. Sul punto appare in realtà estremamente significativa la palese contraddizione in cui cade parte<br />

attrice laddove (in particolare in sede di memoria conclusionale) da un lato insiste nella denuncia di<br />

nullità del b<strong>il</strong>ancio contestando (in maniera in verità del tutto apodittica) l'effettività delle prestazioni<br />

cui si riferiscono i costi riportati in b<strong>il</strong>ancio, dall'altro lamenta l'asserita <strong>il</strong>legittimità di una scelta che,<br />

attraverso la stipula del contratto in parola, “ha la funzione di esautorare di fatto gli amministratori<br />

della società da qualsiasi attività gestionale, riducendo nella sostanza ILVA spa ad una semplice branch<br />

di RIVA FIRE spa, solo formalmente distinta”.<br />

Alla stregua di tali r<strong>il</strong>ievi, e dunque già dalla sola r<strong>il</strong>ettura degli atti di parte attrice, non si può che<br />

prendere atto della assoluta inconsistenza (palese contraddittorietà rispetto alla “propria” esposizione<br />

dei fatti di causa) dell'assunto con cui, a fondamento di una invocata nullità del b<strong>il</strong>ancio impugnato, si<br />

pretende di bollare come “del tutto incomprensib<strong>il</strong>i” i dati di b<strong>il</strong>ancio inerenti i menzionati rapporti con<br />

la controllante, laddove nel caso di specie (a differenza che nei precedenti giurisprudenziali invocati<br />

dall'attore) risulta in b<strong>il</strong>ancio chiara <strong>il</strong>lustrazione della natura dei costi all'attenzione, delle prestazioni<br />

cui essi si riferiscono ed inoltre delle modalità di determinazione della relativa remunerazione.<br />

In realtà dalla complessiva articolazione della domanda di parte emerge chiaramente come <strong>il</strong> vero<br />

punto di contrasto riguardi propriamente <strong>il</strong> merito di scelte gestorie compiute dal CdA e in particolare<br />

la mancata disdetta del menzionato contratto di servizi (a fronte di una clausola contrattuale di tacito<br />

rinnovo) che viene qui (indirettamente – impropriamente, a parere del Collegio) contestata sub specie<br />

di impugnativa di b<strong>il</strong>ancio in relazione ad asserite insufficienti informazioni circa l'effettiva<br />

convenienza del contratto per la società.<br />

In tal senso una più precisa contestazione sul piano della “adeguatezza informativa” investe<br />

propriamente l'affermazione (contenuta nella relazione di gestione) secondo cui <strong>il</strong> contratto in parola<br />

dovrebbe reputarsi realizzato “a condizioni di mercato”, ma proprio in tale passaggio logico emerge la<br />

più grave carenza da ravvisarsi nella prospettazione dell'attore, laddove la parte pretende di<br />

giustapporre automaticamente (senza farsi carico di alcuna riflessione critica) le risultanze di una<br />

prolungata elaborazione giurisprudenziale in tema di chiarezza e precisione dei “dati di b<strong>il</strong>ancio”<br />

(ovvero di stime e risultanze suscettib<strong>il</strong>i di traduzione propriamente numerica secondo stringenti criteri<br />

normativi di carattere inderogab<strong>il</strong>e, quali contenute in conto economico e stato patrimoniale e destinate<br />

a compiuta <strong>il</strong>lustrazione in nota integrativa), sul diverso oggetto rappresentato dalle “comunicazioni”<br />

incluse nella relazione di gestione, dunque in un documento che per espressa scelta normativa risulta<br />

pagina 3 di 8<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!