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Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...

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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />

Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l’attore, agendo in qualità di socio di minoranza della<br />

società convenuta (titolare di una quota pari al 10,05% del capitale sociale), ha chiesto di “dichiarare<br />

nulla o comunque annullare” la delibera 24.6.10 di approvazione del b<strong>il</strong>ancio 2009 per asserita<br />

violazione dei criteri legali di chiarezza, verità e precisione nella redazione del relativo documento,<br />

contestando in particolare l'adeguatezza/veridicità delle informazioni dovute in relazione ai rapporti<br />

intercorsi con la società controllante RIVA FIRE spa (titolare di una quota pari all'87% del capitale<br />

sociale) e la condanna della medesima società al risarcimento di danni patrimoniali e morali in tesi<br />

subiti dall'istante; la medesima parte ha altresì richiesto “in via preliminare di merito” l'accertamento<br />

della nullità del contratto di servizi stipulato in data 1.7.99 tra la convenuta ILVA e la sua controllante<br />

RIVA FIRE spa; in sede di PC l'attore ha infine chiesto l'accertamento in via incidentale della<br />

estraneità all'oggetto sociale della ILVA di "operazioni finanziarie perfezionate con e tramite le<br />

controllate GMBH ILVA STHAL e SA ILVA INTERNATIONAL".<br />

Parte convenuta, ritualmente costituita, ha contestato nel merito tutti quanti i r<strong>il</strong>ievi di controparte.<br />

La controversia viene ad inquadrarsi all'interno di un delicato contenzioso apertosi tra i due soci a<br />

partire ormai dall'anno 2006 e che ha visto fin qui l'impugnazione da parte del socio di minoranza di<br />

tutti i b<strong>il</strong>anci di esercizio approvati (in relazione al b<strong>il</strong>ancio degli esercizi 2006 e 2007 questo<br />

Tribunale ha già provveduto con <strong>il</strong> rigetto in entrambi i casi della domanda di parte attrice e i relativi<br />

procedimenti pendono allo stato in grado di appello, mentre risultano ancora pendenti in primo grado i<br />

giudizi relativi alle delibere di approvazione dei b<strong>il</strong>anci 2008 e <strong>2010</strong>).<br />

Come detto i motivi di controversia attengono essenzialmente ai rapporti intrattenuti dalla convenuta<br />

ILVA con la controllante RIVA FIRE spa ovvero con altre società facenti parte del medesimo gruppo.<br />

In particolare le contestazioni di parte attrice si appuntano:<br />

a) sulla originaria stipula e successivo rinnovo di un "contratto di servizi" stipulato con la capogruppo<br />

in data 1.7.99, sugli effetti di tale contratto sui conti di esercizio e dunque sulla complessiva situazione<br />

patrimoniale della società e in particolare sulla rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio della relativa vicenda;<br />

b) sulla completezza della informazione societaria relativa “ai dati essenziali dell'ultimo b<strong>il</strong>ancio della<br />

società controllante” quale prevista ex art 2497-bis cc;<br />

c) sulla esecuzione di ingiustificate operazioni finanziarie nell'esercizio 2009 e su una loro non<br />

adeguata rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio.<br />

a) Nella complessiva economia del presente giudizio <strong>il</strong> punto sicuramente centrale è quello relativo<br />

alla lamentata stipula del contratto di servizi, che nell'esercizio 2009 in esame ha portato all'iscrizione<br />

in conto economico di costi per l'importo di euro 23.000.000 (pari a circa <strong>il</strong> 3,6% dell'importo totale<br />

della voce “spese per servizi”, su un totale di costi di produzione per euro 3.510.906.972).<br />

La questione ripropone puntualmente le medesime argomentazioni svolte dalle parti contrapposte in<br />

sede di giudizio di impugnazione dei b<strong>il</strong>anci 2006 e 2007 e proprio per tale motivo <strong>il</strong> Collegio ritiene<br />

opportuno fare innanzitutto riferimento alle motivazioni (qui pienamente condivise) con cui questo<br />

stesso Tribunale (in composizione parzialmente diversa) aveva in passato rigettato le domande di parte<br />

attrice.<br />

In particolare, con riferimento all'impugnativa del b<strong>il</strong>ancio 2006 (sent. rg 53610/07, secondo<br />

valutazioni poi puntualmente confermate nella successiva pronuncia di cui rg 64459/08 relativa al<br />

b<strong>il</strong>ancio 2007), <strong>il</strong> Tribunale osservava:<br />

pagina 2 di 8<br />

Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

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