Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...
Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...
Sentenza n. 4272/2013 pubbl. il 27/03/2013 RG n. 68222/2010 ...
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N. R.G. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<br />
sezione specializzata in materia di impresa<br />
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:<br />
dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore<br />
dott. Marianna Galioto Giudice<br />
dott Angelo Mambriani<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nella causa civ<strong>il</strong>e di I Grado iscritta al n. r.g. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong> promossa da:<br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
VALBRUNA NEDERLAND B.V. (C.F. ), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. BENATTI FRANCESCO e<br />
dell’avv. PONTIROLI LUCIANO (PNTLCN43D19B201C) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28<br />
20124 MILANO ; , elettivamente domic<strong>il</strong>iato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124<br />
MILANO presso <strong>il</strong> difensore avv. BENATTI FRANCESCO<br />
contro<br />
ATTORE/I<br />
ILVA SPA (C.F. 11435690158), con <strong>il</strong> patrocinio dell’avv. LUCHI FRANCESCA e dell’avv.<br />
STELLA PAOLO GIOVANNI (STLPGV75T17F205H) Via della Posta, 8/10 20123 MILANO ; ,<br />
elettivamente domic<strong>il</strong>iato in VIA DELLA POSTA, 8 20123 MILANO presso <strong>il</strong> difensore avv. LUCHI<br />
FRANCESCA<br />
CONCLUSIONI<br />
CONVENUTO/I<br />
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.<br />
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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l’attore, agendo in qualità di socio di minoranza della<br />
società convenuta (titolare di una quota pari al 10,05% del capitale sociale), ha chiesto di “dichiarare<br />
nulla o comunque annullare” la delibera 24.6.10 di approvazione del b<strong>il</strong>ancio 2009 per asserita<br />
violazione dei criteri legali di chiarezza, verità e precisione nella redazione del relativo documento,<br />
contestando in particolare l'adeguatezza/veridicità delle informazioni dovute in relazione ai rapporti<br />
intercorsi con la società controllante RIVA FIRE spa (titolare di una quota pari all'87% del capitale<br />
sociale) e la condanna della medesima società al risarcimento di danni patrimoniali e morali in tesi<br />
subiti dall'istante; la medesima parte ha altresì richiesto “in via preliminare di merito” l'accertamento<br />
della nullità del contratto di servizi stipulato in data 1.7.99 tra la convenuta ILVA e la sua controllante<br />
RIVA FIRE spa; in sede di PC l'attore ha infine chiesto l'accertamento in via incidentale della<br />
estraneità all'oggetto sociale della ILVA di "operazioni finanziarie perfezionate con e tramite le<br />
controllate GMBH ILVA STHAL e SA ILVA INTERNATIONAL".<br />
Parte convenuta, ritualmente costituita, ha contestato nel merito tutti quanti i r<strong>il</strong>ievi di controparte.<br />
La controversia viene ad inquadrarsi all'interno di un delicato contenzioso apertosi tra i due soci a<br />
partire ormai dall'anno 2006 e che ha visto fin qui l'impugnazione da parte del socio di minoranza di<br />
tutti i b<strong>il</strong>anci di esercizio approvati (in relazione al b<strong>il</strong>ancio degli esercizi 2006 e 2007 questo<br />
Tribunale ha già provveduto con <strong>il</strong> rigetto in entrambi i casi della domanda di parte attrice e i relativi<br />
procedimenti pendono allo stato in grado di appello, mentre risultano ancora pendenti in primo grado i<br />
giudizi relativi alle delibere di approvazione dei b<strong>il</strong>anci 2008 e <strong>2010</strong>).<br />
Come detto i motivi di controversia attengono essenzialmente ai rapporti intrattenuti dalla convenuta<br />
ILVA con la controllante RIVA FIRE spa ovvero con altre società facenti parte del medesimo gruppo.<br />
In particolare le contestazioni di parte attrice si appuntano:<br />
a) sulla originaria stipula e successivo rinnovo di un "contratto di servizi" stipulato con la capogruppo<br />
in data 1.7.99, sugli effetti di tale contratto sui conti di esercizio e dunque sulla complessiva situazione<br />
patrimoniale della società e in particolare sulla rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio della relativa vicenda;<br />
b) sulla completezza della informazione societaria relativa “ai dati essenziali dell'ultimo b<strong>il</strong>ancio della<br />
società controllante” quale prevista ex art 2497-bis cc;<br />
c) sulla esecuzione di ingiustificate operazioni finanziarie nell'esercizio 2009 e su una loro non<br />
adeguata rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio.<br />
a) Nella complessiva economia del presente giudizio <strong>il</strong> punto sicuramente centrale è quello relativo<br />
alla lamentata stipula del contratto di servizi, che nell'esercizio 2009 in esame ha portato all'iscrizione<br />
in conto economico di costi per l'importo di euro 23.000.000 (pari a circa <strong>il</strong> 3,6% dell'importo totale<br />
della voce “spese per servizi”, su un totale di costi di produzione per euro 3.510.906.972).<br />
La questione ripropone puntualmente le medesime argomentazioni svolte dalle parti contrapposte in<br />
sede di giudizio di impugnazione dei b<strong>il</strong>anci 2006 e 2007 e proprio per tale motivo <strong>il</strong> Collegio ritiene<br />
opportuno fare innanzitutto riferimento alle motivazioni (qui pienamente condivise) con cui questo<br />
stesso Tribunale (in composizione parzialmente diversa) aveva in passato rigettato le domande di parte<br />
attrice.<br />
In particolare, con riferimento all'impugnativa del b<strong>il</strong>ancio 2006 (sent. rg 53610/07, secondo<br />
valutazioni poi puntualmente confermate nella successiva pronuncia di cui rg 64459/08 relativa al<br />
b<strong>il</strong>ancio 2007), <strong>il</strong> Tribunale osservava:<br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
“....<br />
Dalle contrapposte memorie delle parti (e in realtà già dall'atto di citazione proposto dall'attore) si<br />
intende bene che <strong>il</strong> riferimento è qui ad un contratto stipulato con la controllante RIVA già negli anni<br />
'90 “a seguito della privatizzazione di ILVA, quando la società presentava pesanti perdite di gestione e<br />
necessitava di una profonda ristrutturazione, con drastici interventi in tutti i settori della produzione e<br />
gestione, sia tecnica che amministrativa. Ciò per fare fronte a tutti gli innumerevoli sprechi ed<br />
inefficienze della società” - così in particolare l'atto di citazione dell'attore, che nel prosieguo enumera<br />
analiticamente i servizi di gestione tecnica, commerciale, finanziaria ed amministrativa espressamente<br />
affidati alla controllante (a fronte peraltro della totale gratuità degli incarichi di amministrazione attiva<br />
affidati ai membri del proprio CdA).<br />
Dal medesimo atto si vede bene come la parte risulti in realtà pienamente al corrente anche delle<br />
formali condizioni contrattuali pattuite, con la previsione di un costo per i servizi richiesti determinato<br />
forfettariamente su una quota percentuale dei ricavi di esercizio; in tale contesto la parte finisce d'altro<br />
canto, in tutta evidenza, di offrire inequivoco benchè implicito riconoscimento della effettività dei<br />
servizi prestati dalla capogruppo laddove, a fronte della situazione di costanti e pesanti perdite<br />
precedenti <strong>il</strong> '99 espressamente addebitate ad una pregressa cattiva gestione, evidenzia eccellenti<br />
risultati di conto economico maturati di anno in anno in pendenza del menzionato contratto di servizi,<br />
risultati tali da ingenerare cospicui ut<strong>il</strong>i di cui la medesima parte lamenta la mancata distribuzione ai<br />
soci. Sul punto appare in realtà estremamente significativa la palese contraddizione in cui cade parte<br />
attrice laddove (in particolare in sede di memoria conclusionale) da un lato insiste nella denuncia di<br />
nullità del b<strong>il</strong>ancio contestando (in maniera in verità del tutto apodittica) l'effettività delle prestazioni<br />
cui si riferiscono i costi riportati in b<strong>il</strong>ancio, dall'altro lamenta l'asserita <strong>il</strong>legittimità di una scelta che,<br />
attraverso la stipula del contratto in parola, “ha la funzione di esautorare di fatto gli amministratori<br />
della società da qualsiasi attività gestionale, riducendo nella sostanza ILVA spa ad una semplice branch<br />
di RIVA FIRE spa, solo formalmente distinta”.<br />
Alla stregua di tali r<strong>il</strong>ievi, e dunque già dalla sola r<strong>il</strong>ettura degli atti di parte attrice, non si può che<br />
prendere atto della assoluta inconsistenza (palese contraddittorietà rispetto alla “propria” esposizione<br />
dei fatti di causa) dell'assunto con cui, a fondamento di una invocata nullità del b<strong>il</strong>ancio impugnato, si<br />
pretende di bollare come “del tutto incomprensib<strong>il</strong>i” i dati di b<strong>il</strong>ancio inerenti i menzionati rapporti con<br />
la controllante, laddove nel caso di specie (a differenza che nei precedenti giurisprudenziali invocati<br />
dall'attore) risulta in b<strong>il</strong>ancio chiara <strong>il</strong>lustrazione della natura dei costi all'attenzione, delle prestazioni<br />
cui essi si riferiscono ed inoltre delle modalità di determinazione della relativa remunerazione.<br />
In realtà dalla complessiva articolazione della domanda di parte emerge chiaramente come <strong>il</strong> vero<br />
punto di contrasto riguardi propriamente <strong>il</strong> merito di scelte gestorie compiute dal CdA e in particolare<br />
la mancata disdetta del menzionato contratto di servizi (a fronte di una clausola contrattuale di tacito<br />
rinnovo) che viene qui (indirettamente – impropriamente, a parere del Collegio) contestata sub specie<br />
di impugnativa di b<strong>il</strong>ancio in relazione ad asserite insufficienti informazioni circa l'effettiva<br />
convenienza del contratto per la società.<br />
In tal senso una più precisa contestazione sul piano della “adeguatezza informativa” investe<br />
propriamente l'affermazione (contenuta nella relazione di gestione) secondo cui <strong>il</strong> contratto in parola<br />
dovrebbe reputarsi realizzato “a condizioni di mercato”, ma proprio in tale passaggio logico emerge la<br />
più grave carenza da ravvisarsi nella prospettazione dell'attore, laddove la parte pretende di<br />
giustapporre automaticamente (senza farsi carico di alcuna riflessione critica) le risultanze di una<br />
prolungata elaborazione giurisprudenziale in tema di chiarezza e precisione dei “dati di b<strong>il</strong>ancio”<br />
(ovvero di stime e risultanze suscettib<strong>il</strong>i di traduzione propriamente numerica secondo stringenti criteri<br />
normativi di carattere inderogab<strong>il</strong>e, quali contenute in conto economico e stato patrimoniale e destinate<br />
a compiuta <strong>il</strong>lustrazione in nota integrativa), sul diverso oggetto rappresentato dalle “comunicazioni”<br />
incluse nella relazione di gestione, dunque in un documento che per espressa scelta normativa risulta<br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
solo “collegato” al b<strong>il</strong>ancio e che si caratterizza per una funzione di <strong>il</strong>lustrazione ampiamente<br />
valutativa.<br />
Sul punto pare allora <strong>il</strong> caso di ricordare come proprio in una tale ottica la migliore dottrina (anche<br />
quella espressamente invocata dall'attore), rimarcando la netta distinzione di oggetto e di funzione<br />
sopra evidenziata, ha puntualmente sottolineato che “la relazione di gestione, a differenza dalla nota<br />
integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sì che le sue insufficienze non potranno dare<br />
luogo a nullità della deliberazione di b<strong>il</strong>ancio ma tutt'al più, se di r<strong>il</strong>evanza tale da viziare <strong>il</strong><br />
procedimento di approvazione di quello, ad annullab<strong>il</strong>ità della stessa”.<br />
In tal senso pare indubbio che ci si viene allora a collocare in una prospettiva manifestamente diversa<br />
da quella prospettata dall'attore, in relazione al tipo di interessi tutelati ed alle corrispondenti modalità<br />
di tutela apprestate dall'ordinamento. In particolare, una volta assunto a riferimento <strong>il</strong> concreto<br />
pregiudizio che <strong>il</strong> singolo socio possa avere subito sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della possib<strong>il</strong>ità di consapevole<br />
autodeterminazione nell’effettivo esercizio dei propri diritti, è da reputarsi assolutamente decisivo ai<br />
fini del presente giudizio che <strong>il</strong> socio impugnante risulti in realtà essere sempre stato pienamente al<br />
corrente degli esatti termini del contratto contestato, anche in virtù della costante presenza, fin dal<br />
momento della stipula originaria, di un proprio rappresentante in CdA ed anzi della diretta rispondenza<br />
del contratto in parola a specifici accordi raggiunti in tal senso tra i due soci (la controllante RIVA e la<br />
famiglia Amenduni, cui appare riferib<strong>il</strong>e l'impugnazione qui in esame)...<br />
In conclusione qui si ritiene che, per questa parte, l'impugnativa di b<strong>il</strong>ancio si risolva propriamente in<br />
una contestazione delle scelte di merito compiute dagli amministratori con la stipula e poi <strong>il</strong> tacito<br />
rinnovo del più volte menzionato contratto di servizi, contestazione dunque proposta in maniera<br />
obliqua e come tale certamente da rigettare, nella inammissib<strong>il</strong>e pretesa di aggirare da un lato gli stretti<br />
limiti del potere di sindacato del giudice e dall'altro l'ampiezza dell'onere di prova gravante su chi<br />
decida di agire in giudizio su temi all'evidenza strettamente confinanti con scelte propriamente di<br />
merito degli amministratori...”.<br />
Come detto ad analoghe conclusioni era poi pervenuto questo stesso Tribunale, in composizione<br />
parzialmente diversa, nell'esame della impugnativa di b<strong>il</strong>ancio 2007, con argomentazioni in larga parte<br />
conformi a quelle sopra richiamate.<br />
Al riguardo, quanto ai prof<strong>il</strong>i di stretto diritto in ordine alla possib<strong>il</strong>e incidenza da riconoscere al<br />
contenuto ed eventuali lacune o incongruenze della relazione di gestione rispetto alla validità della<br />
delibera di approvazione di b<strong>il</strong>ancio (a fronte anche del richiamo in corso di giudizio ad una diversità di<br />
posizioni espresse sul punto in dottrina), pare appena <strong>il</strong> caso di sottolineare come anche le voci<br />
favorevoli ad una più rigoristica valutazione dell'autonomo tenore della relazione in realtà fanno<br />
essenzialmente riferimento al doveroso rispetto delle specifiche prescrizioni di contenuto prettamente<br />
informativo che, pur di analoga natura di quelle previste in nota integrativa, risultano ad oggi previste<br />
in sede di relazione di gestione secondo scelta discrezionale (non a caso criticata) del legislatore –<br />
laddove <strong>il</strong> punto qui controverso riguarda piuttosto la formulazione di un mero “giudizio” (l’asserito<br />
rispetto di “condizioni di mercato”), per di più sulla base di elementi chiaramente esplicitati (quali<br />
ancora richiamati nelle memorie versate nel presente giudizio, con riferimento in particolare alla genesi<br />
del contratto in parola), la cui congruenza logica e motivazionale deve pertanto reputarsi<br />
adeguatamente sottoposta alla valutazione dei soci e dei terzi.<br />
Con più specifico riferimento al presente procedimento (ed ai medesimi temi qui discussi) si deve<br />
r<strong>il</strong>evare come parte attrice abbia introdotto in questo caso una specifica domanda “preliminare di<br />
merito” di dichiarazione di nullità del contratto di servizi sopra richiamato “per <strong>il</strong>liceità della causa<br />
perchè contraria all'ordine <strong>pubbl</strong>ico o a norme imperative” in quanto (come già denunciato nei<br />
precedenti giudizi) gli accordi così stipulati avrebbero in realtà “la funzione di esautorare di fatto gli<br />
amministratori della società da qualsiasi attività gestionale”.<br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
Sul punto entrambe le parti si sono diffusamente soffermate sulla ammissib<strong>il</strong>ità o meno, in diritto,<br />
della stipula di accordi negoziali (formalmente/espressamente) volti a limitare l'autonomia decisionale<br />
degli amministratori di una società (controllata) nei confronti degli amministratori di altra società<br />
(controllante) alla luce dell'intervenuto riconoscimento normativo della legittimità dell'esercizio di<br />
funzioni di “direzione e controllo” ex art 2497 cc, con ampio riferimento a divergenti orientamenti<br />
dottrinali circa la valenza solo “fattuale” o invece propriamente “giuridica” dei cd “rapporti di gruppo”<br />
e in particolare circa la legittimità o meno (validità ed efficacia tra le parti e nei confronti dei terzi)<br />
della stipula di cd "contratti di dominio" nel quadro normativo disegnato dalla riforma 20<strong>03</strong>.<br />
Al riguardo, in via del tutto incidentale, <strong>il</strong> Collegio osserva che nei termini così proposti la questione<br />
appare semplicemente non pertinente rispetto all'effettivo tenore letterale del contratto in parola, che si<br />
limita a prevedere l'obbligo della controllante di prestare determinati servizi di "assistenza" e<br />
"consulenza strategica e direzionale" e l'obbligo della controllata di pagare un corrispondente prezzo<br />
forfettariamente determinato, senza invece prevedere alcun obbligo per gli amministratori o la società<br />
di conformarsi ad altrui indicazioni: in tal senso, quand'anche <strong>il</strong> concreto svolgersi del rapporto tra<br />
controllante e controllata dovesse (in via di mera ipotesi) risultare di fatto improntato a forme di<br />
cessione di sovranità, è certamente da escludere che un tale (eventuale) esito possa reputarsi<br />
legittimamente conseguente alla stipula del contratto in oggetto, da escludere dunque già in astratto la<br />
possib<strong>il</strong>ità di ricondurre le concrete contestazioni dell'attore ad un vizio genetico inerente l’oggetto del<br />
menzionato contratto.<br />
Agli stretti fini di causa si deve peraltro tenere necessariamente conto del carattere meramente<br />
incidentale della domanda di accertamento proposta sul punto quale vantato presupposto per la<br />
dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio (diversamente sarebbe stata<br />
ovviamente necessaria la chiamata in causa della società controllante quale litisconsorte necessario) e<br />
sotto questo aspetto riconoscere l'assoluta irr<strong>il</strong>evanza della questione così sollevata giacchè l'eventuale<br />
nullità del contratto non potrebbe comunque incidere sulla rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio della attività<br />
svolta e delle “informazioni” da offrire al riguardo.<br />
In tal senso si ritiene qui di dover senzaltro escludere che le censure ed argomentazioni in parola<br />
possano venire a modificare in alcun modo i termini della controversia tra le parti quali già esaminati<br />
dal Tribunale nei precedenti giudizi sopra richiamati.<br />
Sul tema centrale di causa relativo alla asserita violazione di norme imperative di legge in tema di<br />
b<strong>il</strong>ancio, in definitiva ed in sintesi estrema, ritiene <strong>il</strong> Collegio che:<br />
i)le "informazioni" concretamente a disposizione di parte attrice in ordine all'oggetto ed ai costi del<br />
contratto di servizi stipulato con la controllante RIVA (copia integrale del contratto sottoscritto, con<br />
determinazione forfettaria dei relativi costi in percentuale sul fatturato realizzato) appaiono pienamente<br />
esaurienti rispetto all'esigenza di fondo, propria di un documento di b<strong>il</strong>ancio, di chiara <strong>il</strong>lustrazione<br />
delle componenti di costo sostenute nell'esercizio (informazione in realtà del tutto soddisfacente anche<br />
ai sensi del n. 22bis del novellato art 24<strong>27</strong> cc, ove da reputarsi invocab<strong>il</strong>e nella fattispecie);<br />
ii) l'assunto relativa ad una possib<strong>il</strong>e radicale "inesistenza" di prestazioni in concreto rese dalla<br />
controllante risulta (come già evidenziato nella già menzionata sent. rg 53610/07) logicamente<br />
contraddittorio con le doglianze espresse dalla medesima parte e appena sopra esaminate in tema di<br />
<strong>il</strong>liceità del relativo contratto, formulato altresì in maniera assolutamente apodittica (in realtà in termini<br />
meramente dubitativi, non a caso in singolare e continua alternanza con una diversa contestazione di<br />
eccessività dei relativi compensi), così da far apparire meramente esplorativa (e dunque inammissib<strong>il</strong>e)<br />
la richiesta istruttoria di esibizione ex art 210 cpc di "tutta la relativa documentazione";<br />
iii) le contestazioni inerenti invece la asserita genericità delle ragioni addotte dagli amministratori in<br />
ordine alla mancata disdetta del contratto di servizi in oggetto (come quelle più in particolare relative<br />
alla lamentata incongruenza dei criteri forfettari di determinazione dei compensi in favore della<br />
controparte e alla lamentata esorbitanza dei relativi costi, dunque alla convenienza o meno di tale<br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
contratto per la società) attengono propriamente a prof<strong>il</strong>i di eventuale responsab<strong>il</strong>ità degli<br />
amministratori e non già di impugnativa di b<strong>il</strong>ancio.<br />
b) Sulla pretesa violazione dell'art 2497 bis cc in ragione di carente indicazione dei "dati essenziali"<br />
dell'ultimo b<strong>il</strong>ancio di RIVA FIRE quale società che esercita funzioni di direzione e coordinamento<br />
ovvero per omessa allegazione dell'intero b<strong>il</strong>ancio della menzionata controllante.<br />
Per questa parte l'eccezione proposta investe un elemento proprio della nota integrativa, ma deve<br />
reputarsi senzaltro infondata nel merito.<br />
Invero <strong>il</strong> documento in esame (v pag 6 nota integrativa) riporta in realtà specifica indicazione di sintesi<br />
dei dati del b<strong>il</strong>ancio della controllante relativi a "immob<strong>il</strong>izzazioni immateriali, materiali e finanziarie,<br />
attivo circolante, ratei e risconti attivi e passivi, debiti, tfr, fondi rischi, patrimonio netto, valore e costi<br />
di produzione, proventi o oneri finanziari e straordinari, imposte, ut<strong>il</strong>e o perdita di esercizio" - ovvero<br />
di tutti gli elementi che indiscutib<strong>il</strong>mente rappresentano le voci "essenziali" del b<strong>il</strong>ancio della<br />
controllante.<br />
Al riguardo la pretesa dell'attore di vedere inserita in nota integrativa, con obbligo previsto in via<br />
generale ed astratta addirittura a pena di nullità, una riproduzione integrale dei dati di b<strong>il</strong>ancio della<br />
controllante e addirittura un commento valutativo a tali dati cozza inequivocab<strong>il</strong>mente con <strong>il</strong> dato<br />
letterale della norma di riferimento che impone piuttosto l'indicazione di un "prospetto riep<strong>il</strong>ogativo dei<br />
dati essenziali" e dunque: un mero "prospetto riep<strong>il</strong>ogativo" e non già l'indicazione e tanto meno<br />
<strong>il</strong>lustrazione di singole voci - l'espressa limitazione ad alcuni soltanto dei dati di b<strong>il</strong>ancio (quelli<br />
appunto definiti "essenziali"). Inequivocab<strong>il</strong>e d'altro canto la scelta espressa del legislatore di non<br />
pretendere invece l'allegazione dell'intero b<strong>il</strong>ancio della controllante, come emerge anche dal confronto<br />
con la distinta disposizione di cui all'art 2429 comma 3° (dove appunto espressamente si distingue tra<br />
obblighi di allegazione di b<strong>il</strong>ancio integrale ed obblighi invece di redazione di "prospetto riep<strong>il</strong>ogativo<br />
di dati essenziali").<br />
Anche su questo punto si era del resto soffermata la già citata pronuncia di questo Tribunale relativa<br />
alla impugnazione del b<strong>il</strong>ancio 2006, laddove più diffusamente si osservava che<br />
"... proprio l'ampiezza della formulazione normativa (con la rinuncia da parte del legislatore ad una<br />
determinazione tassativa dei dati da riportare), puntualmente criticata in dottrina per i margini di<br />
obiettiva incertezza che pone all'interprete, deve necessariamente far escludere la possib<strong>il</strong>ità di<br />
ricollegare automaticamente una sanzione addirittura di nullità alla mancata adozione della scelta<br />
“prudenziale” di allegare l'intero b<strong>il</strong>ancio della controllante, come in via generale suggerito come<br />
“opportuno” da numerosi autori ed invece reclamato (ancora una volta in maniera del tutto apodittica)<br />
come obbligo addirittura inderogab<strong>il</strong>e da parte dell'odierno attore. A parere del Collegio invece la<br />
rinuncia ad una indicazione tassativa da parte del legislatore, in uno con la mancanza sul punto di<br />
espressi principi contab<strong>il</strong>i di riferimento, deve necessariamente indurre l'interprete a tenera ferma<br />
innanzitutto la già consolidata elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale formatasi in relazione al<br />
previgente testo dell'art. 2429 ult. comma cc per quanto attiene ai requisiti minimi dell'informazione<br />
senzaltro dovuta (obbligo nel caso di specie senzaltro rispettato), per valutare poi nello specifico e di<br />
volta in volta l'effettiva “essenzialità” nel caso concreto di informazioni più ampie: in tal senso pare qui<br />
costitutivamente inadeguata (monca in radice) la prospettazione seguita dall'attore, laddove si limita<br />
puramente e semplicemente a contestare <strong>il</strong> dato formale di una omessa allegazione del b<strong>il</strong>ancio<br />
integrale della controllante”.<br />
A tali valutazioni ritiene <strong>il</strong> Collegio di potersi integralmente conformare, osservando d'altro canto che<br />
anche in occasione della impugnativa di b<strong>il</strong>ancio qui in esame parte attrice non si è affatto preoccupata<br />
di individuare gli specifici dati del b<strong>il</strong>ancio della controllante a suo dire necessari per una compiuta<br />
informazione nè di motivare in fatto <strong>il</strong> proprio giudizio sulla asserita inadeguatezza delle informazioni<br />
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<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
ricevute, limitandosi piuttosto ad invocare una astratta violazione di regole di diritto in realtà non<br />
previste nell'ordinamento vigente.<br />
c) Sulla esecuzione di ingiustificate operazioni finanziarie nel corso dell'esercizio 2009 e su una loro<br />
non adeguata rappresentazione in b<strong>il</strong>ancio<br />
In sede di atto di citazione la questione risulta espressamente formulata in termini di impugnazione di<br />
b<strong>il</strong>ancio (come da conclusioni formulate nell'atto), sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o di mancanza di chiarezza circa <strong>il</strong><br />
merito delle operazioni in parola e la loro effettiva inerenza all'oggetto sociale.<br />
In sede di PC la parte ha poi introdotto per la prima volta una domanda di dichiarazione della<br />
estraneità all'oggetto sociale delle medesime operazioni (domanda peraltro espressamente definita<br />
come proposta in via incidentale).<br />
Sulla formale ammissib<strong>il</strong>ità della proposizione di un tale domanda incidentale parte convenuta non ha<br />
ritenuto di sollevare espressi r<strong>il</strong>ievi nelle successive memorie conclusionali ma anche in questo caso<br />
(come già nella valutazione della domanda “incidentale” di riconoscimento della nullità del contestato<br />
contratto di servizi) <strong>il</strong> Tribunale ritiene, per medesimi motivi già in precedenza esposti, l’irr<strong>il</strong>evanza in<br />
fatto delle contestazioni così proposte in relazione all’oggetto del presente giudizio, indiscutib<strong>il</strong>mente<br />
limitato all’accertamento di eventuali vizi della delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio.<br />
Nel merito, in ogni caso, le contestazioni dell'attrice risultano per questa parte prive di qualunque<br />
fondamento ed anzi manifestamente strumentali (e non a caso nella stessa prospettazione di parte<br />
risulta francamente elusiva la stessa individuazione delle “operazioni” di effettiva pertinenza del<br />
b<strong>il</strong>ancio impugnato cui la parte intende fare riferimento).<br />
Invero nell'incipit del cap. 4 dedicato all'argomento (pag 23 dell'atto) espressamente si deduce che<br />
"nell'esercizio 2009, come in quello precedente, sono state poste in essere r<strong>il</strong>evanti e non trasparenti<br />
operazioni finanziarie, la cui coerenza con l'oggetto sociale - di natura industriale - della Società non<br />
appare affatto evidente. Anzi ... dette operazioni sembrano avere l'obiettivo di drenare risorse dalla<br />
Società ad altri soggetti giuridici riconducib<strong>il</strong>i al gruppo RIVA...". Dal prosieguo del medesimo atto<br />
emerge tuttavia che le "operazioni" così contestate (ed effettivamente eseguite nel corso dell'esercizio<br />
2009) sarebbero costituite dalla percezione di dividendi per complessivi euro 263.000.000,00 dalle<br />
società controllate GMBH ILVA STAHL e SA ILVA INTERNATIONAL (controllata la prima<br />
totalitariamente, la seconda al 99%) nonchè dal pagamento di euro 24.857.000 a titolo di interessi<br />
passivi su finanziamenti originari per euro 883.158.000,00 concessi da altra società del gruppo<br />
(STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING SA) – dati dunque di per sé manifestamente incongrui rispetto<br />
alle censure formulate da parte attrice circa <strong>il</strong> perseguimento di un asserito “obiettivo di drenare risorse<br />
dalla Società”.<br />
In tal senso appare di tutta evidenza che, alla luce della medesima prospettazione dell'attrice, non<br />
risultano affatto individuab<strong>il</strong>i "operazioni finanziarie" (poco chiare e/o incompatib<strong>il</strong>i con l'oggetto<br />
sociale) svolte nel corso dell'esercizio 2009, tali non potendosi certo reputare <strong>il</strong> mero incasso di<br />
dividendi o pagamento di (ben più modesti) interessi in relazione a precedenti finanziamenti.<br />
In realtà dalla lettura complessiva dell'atto si comprende come le censure proposte dall'attore vadano<br />
piuttosto ad investire, a monte, le operazioni che hanno dato luogo alle movimentazioni finanziarie<br />
sopra evidenziate (di acquisizione delle partecipazioni in GMBH e ILVA INTERNATIONAL nonchè<br />
di assunzione del finanziamento da STAHLBETEILIGUNGEN), operazioni che tuttavia dalla<br />
documentazione in atti risultano inequivocab<strong>il</strong>mente realizzate nel corso di precedenti esercizi (per cui<br />
qualunque giudizio andrebbe piuttosto formulato innanzitutto con riferimento alle informazioni al<br />
riguardo già precedentemente rese): quanto alle partecipazioni di controllo su GMBH e ILVA<br />
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INTERNATIONAL in nota integrativa non risulta indicata la data di relativa acquisizione ma compare<br />
<strong>il</strong> raffronto con <strong>il</strong> medesimo dato relativo all'esercizio 2008; quanto invece all'indebitamento verso la<br />
collegata STAHLBETEILIGUNGEN dalla stessa nota integrativa risulta come tale posizione derivi in<br />
parte dalla concessione di una linea di credito nel 2005, in parte da un distinto finanziamento richiesto<br />
nell'esercizio 2006 (per quest'ultima parte la convenuta ha prodotto la relativa delibera del CdA ILVA<br />
assunta all'unanimità, dunque con voto favorevole dello stesso rappresentante in consiglio dell'odierno<br />
attore); più in generale la convenuta ha ampiamente argomentato sulla effettiva riconducib<strong>il</strong>ità<br />
all'oggetto sociale di tutte quante le operazioni in parola.<br />
Alla stregua di tali r<strong>il</strong>ievi <strong>il</strong> Collegio ritiene le contestazioni di asserita "scarsa chiarezza" del b<strong>il</strong>ancio<br />
2009 proposte dall'attore in relazione alle poste qui in esame infondate nel merito per quanto attiene le<br />
operazioni effettivamente realizzate in corso di esercizio; non pertinenti (e comunque infondate nel<br />
merito per quanto valutab<strong>il</strong>e in questa sede) in relazione alle operazioni sottese.<br />
d) Sulla richiesta risarcitoria formulata da parte attrice<br />
La ritenuta infondatezza delle contestazioni fin qui esaminate, espressamente poste dall’attore a<br />
fondamento della richiesta in oggetto, impone evidentemente <strong>il</strong> rigetto nel merito anche di quest’ultima<br />
domanda (rendendo anche superflua ogni valutazione sulla effettiva congruenza di tale specifica<br />
domanda rispetto alla denuncia di vizi della delibera di approvazione del b<strong>il</strong>ancio).<br />
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, <strong>il</strong> collegio ritiene pertanto di dover rigettare la<br />
domanda in esame.<br />
Alla soccombenza dell'attore segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese<br />
di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo - tenuto conto di tutti gli elementi<br />
della controversia e dell'impegno versato in causa dal difensore della parte, secondo i criteri fissati<br />
dalla l. <strong>27</strong>/12.<br />
Pare invece senzaltro da rigettare la richiesta di condanna ex art 96 cpc avanzata dalla convenuta ILVA<br />
nei confronti di controparte, atteso che tutte le precedenti sentenze a sè favorevoli richiamate dalla<br />
parte risultano fin qui ritualmente impugnate ed i relativi giudizi non ancora definiti, per cui deve<br />
reputarsi pienamente legittimo (nient'affatto temerario) che la parte risultata fin qui soccombente insista<br />
nel riproporre le proprie posizioni.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così<br />
dispone:<br />
rigetta la domanda di parte attrice;<br />
condanna altresì la medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite, che si liquidano in €<br />
14.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. .<br />
M<strong>il</strong>ano, 25 marzo <strong>2013</strong><br />
<strong>Sentenza</strong> n. <strong>4<strong>27</strong>2</strong>/<strong>2013</strong> <strong>pubbl</strong>. <strong>il</strong> <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
<strong>RG</strong> n. <strong>68222</strong>/<strong>2010</strong><br />
Repert. n. 3374/<strong>2013</strong> del <strong>27</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2013</strong><br />
Il Presidente<br />
dott. Vincenzo Perozziello<br />
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