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università degli studi della tuscia di viterbo dipartimento di storia e ...

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La legge introdusse anche l’unicità <strong>della</strong> graduatoria per le carriere giu<strong>di</strong>canti e<br />

requirenti da stabilirsi per l’avvenire.<br />

Il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge seguì all’incirca lo stesso iter del precedente: presentato una prima<br />

volta nel maggio 1889 dal ministro, ripresentato il 28 novembre e preparato dalla stessa<br />

commissione fu approvato, dopo la chiusura <strong>della</strong> sessione, nei primi mesi del 1890.<br />

Dalla relazione <strong>della</strong> commissione si comprende come la necessità <strong>di</strong> rendere migliore<br />

l’or<strong>di</strong>ne giu<strong>di</strong>ziario in ogni suo grado, avesse reso in<strong>di</strong>spensabile stabilire quali<br />

dovessero essere le basi <strong>della</strong> sua prima composizione, limitando da un lato, il potere<br />

dell’esecutivo nelle nomine e nelle promozioni e, nel limitare per legge la possibilità <strong>di</strong><br />

scegliere magistrati fuori del personale impiegato fin dall’inizio <strong>della</strong> carriera<br />

nell’amministrazione giu<strong>di</strong>ziaria. Bisognava circondare la carriera giu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong><br />

garanzie e corrispettivi materiali e morali senza i quali la magistratura non avrebbe<br />

potuto elevarsi e senza i quali la magistratura non avrebbe avuto quella attrazione<br />

necessaria per richiamare i giovani più valorosi 119 .<br />

Nonostante il plauso generale che la proposta del ministro aveva suscitato non<br />

mancarono critiche soprattutto sulle modalità <strong>di</strong> svolgimento del concorso e sulla sua<br />

efficacia: l’onorevole Bobbio, ad esempio, riteneva le prove del concorso troppo severe<br />

innanzitutto per l’ampliamento delle materie d’esame per dei giovani appena usciti dalle<br />

<strong>università</strong> freschi <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teorici ma non certo <strong>di</strong> sicura dottrina; anche l’aver aggiunto<br />

la prova orale non avrebbe garantito secondo il deputato la selezioni <strong>degli</strong> intelletti<br />

migliori. Giu<strong>di</strong>cava più opportuno avere quella stessa severità nelle prove pratiche;<br />

l’onorevole L’onorevole Gianturco avrebbe invece preferito il supermanto <strong>di</strong><br />

quell’esame <strong>di</strong> concorso al termine dei <strong>di</strong>ciotto mesi <strong>di</strong> tirocinio, solo allora si poteva<br />

richiedere prova delle capacità e delle attitu<strong>di</strong>ni del can<strong>di</strong>dato a <strong>di</strong>venire magistrato.<br />

Proponeva praticamente l’introduzione nella magistratura dell’esame <strong>di</strong> Stato tenuto<br />

conto che i can<strong>di</strong>dati avevano sostenuto gli stessi esami durante il corso <strong>di</strong> laurea 120 .<br />

Da altri invece la prova <strong>di</strong> concorso era <strong>di</strong>fesa strenuamente giu<strong>di</strong>candola una prova<br />

necessaria poiché la semplice laurea non era una prova sufficiente a testare le capacità<br />

del futuro magistrato.<br />

119 Cfr. AP, Camera, leg. XVI, 4ª sessione 1889 - 1890, doc. n. 5-A.<br />

120 Cfr. Ivi, leg. XVI, 4ª sessione, <strong>di</strong>scussioni, tornata del 3 marzo 1890, intervento dell’onorevole<br />

Gianturco che calcolò gli esami ai quali erano sottoposti i magistrati: 25 esami <strong>di</strong> ginnasio, 34 <strong>di</strong> liceo, 21<br />

<strong>di</strong> <strong>università</strong>, 10 nel primo concorso alla magistratura, 5 per le ammissioni alle funzioni giu<strong>di</strong>ziarie e<br />

concluse che «Un giovane italiano dunque, il quale voglia <strong>di</strong>venire aggiunto giu<strong>di</strong>ziario, deve aver<br />

sostenuto 105 esami: un numero tale da svigorire i più forti, i meglio temprati, i più adatti all’ufficio».<br />

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