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Edizione 2012 Edizione 2012 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. ex D.Lgs. 231/2001 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 Parte Generale 1.1 Il regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. 231/2001 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. Il Decreto prevede che i reati, espressamente contenuti nel testo normativo, devono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il Decreto, emanato in data 8 giugno 2001 - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito 1 . Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 1

Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO<br />

DELLA PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A.<br />

ex D.Lgs. 231/2001<br />

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001<br />

Parte Generale<br />

1.1 Il regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. 231/2001<br />

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la “Disciplina<br />

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di<br />

personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per<br />

alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. Il Decreto prevede che i reati, espressamente<br />

contenuti nel testo normativo, devono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di<br />

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e<br />

funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da<br />

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.<br />

Il Decreto, emanato in data 8 giugno 2001 - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29<br />

settembre 2000 n. 300 - ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa interna in<br />

materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da<br />

tempo aderito 1 .<br />

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.<br />

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso<br />

nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato<br />

commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.<br />

L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse<br />

esclusivo proprio o di terzi.<br />

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Edizione 2012<br />

Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può<br />

derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente.<br />

Tali soggetti infatti possono essere:<br />

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore<br />

Edizione 2012<br />

generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);<br />

- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia<br />

stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.<br />

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto<br />

“qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo<br />

causale alla realizzazione del reato stesso.<br />

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero<br />

dall’ente, alle seguenti condizioni:<br />

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente: apicale o subordinato, come<br />

sopra illustrato;<br />

- l’ente ha la propria sede principale in Italia;<br />

- l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la<br />

legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si<br />

procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso;<br />

- l’ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il<br />

reato.<br />

La responsabilità amministrativa dell’ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia<br />

commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).<br />

Tale normativa mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano<br />

tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione<br />

di una sanzione pecuniaria determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Ogni reato<br />

prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore è determinato dal giudice sulla base delle condizioni<br />

economiche e patrimoniali dell’ente in termini da assicurare l’efficacia della sanzione.<br />

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni,<br />

il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio<br />

1 Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la<br />

Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17<br />

dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.<br />

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Edizione 2012<br />

dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto, temporaneo o definitivo, di<br />

pubblicizzare beni e servizi.<br />

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare sanzioni interdittive all’ente anche in via cautelare<br />

qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente ed elementi tali da ritenere concreto il pericolo che<br />

possano essere commessi ulteriori illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.<br />

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Decreto prevede anche:<br />

- la confisca del prezzo o del profitto del reato (o, qualora ciò non sia possibile, l’acquisizione di somme<br />

Edizione 2012<br />

di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato);<br />

- la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza,<br />

nonché mediante affissione nel comune dove l’ente ha la sede principale.<br />

1.2 I reati presupposto<br />

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, per i quali si applica<br />

la disciplina in esame, sono di seguito elencati:<br />

a) Reati commessi nei rapporti con la P.A. - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:<br />

• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);<br />

• indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro<br />

ente pubblico (art. 316-ter c.p.);<br />

• concussione (art. 317 c.p.);<br />

• corruzione per un atto d’ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);<br />

• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);<br />

• circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);<br />

• corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);<br />

• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);<br />

• truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);<br />

• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);<br />

• frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);<br />

• corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);<br />

• peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle<br />

Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis).<br />

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b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall’art. 7 della<br />

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Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:<br />

• falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);<br />

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);<br />

• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<br />

quater c.p.);<br />

• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o<br />

interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinqies c.p.);<br />

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche<br />

(art. 617-quater c.p.);<br />

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni<br />

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);<br />

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);<br />

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente<br />

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);<br />

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);<br />

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);<br />

• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-<br />

quinquies c.p.).<br />

c) Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell’art. 2,<br />

Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:<br />

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.);<br />

• associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);<br />

• scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);<br />

• sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);<br />

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9<br />

Ottobre 1990, n. 309);<br />

• di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in<br />

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di<br />

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma<br />

terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407 c.p.p.).<br />

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Edizione 2012<br />

d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o<br />

Edizione 2012<br />

segni di riconoscimento - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata<br />

dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:<br />

• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate<br />

(art. 453 c.p.);<br />

• alterazione di monete (art. 454 c.p.);<br />

• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);<br />

• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);<br />

• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in<br />

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);<br />

• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori<br />

di bollo (art. 460 c.p.);<br />

• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori<br />

di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);<br />

• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);<br />

• contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.<br />

473 c.p.);<br />

• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).<br />

e) Delitti contro l’industria e il commercio - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio<br />

2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:<br />

turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);<br />

illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);<br />

frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);<br />

frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);<br />

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);<br />

vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);<br />

fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter<br />

c.p.);<br />

contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art.<br />

517-quater c.p.).<br />

f) Reati in materia societaria - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002<br />

n. 61 (da ultimo modificato dall’art. 31 L.18 Dicembre 2005 n. 262 che ha inserito il delitto di omessa<br />

comunicazione del conflitto di interessi), di cui ai reati:<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);<br />

• false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);<br />

• falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall’art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia<br />

introdotto l’art. 173-bis TUF);<br />

• falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);<br />

• impedito controllo (art. 2625 c.c.);<br />

• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);<br />

• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);<br />

• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);<br />

• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);<br />

• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);<br />

• omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);<br />

• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);<br />

• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);<br />

• aggiotaggio (art. 2637 c.c.);<br />

• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).<br />

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico - art. 25-quater del<br />

Decreto - introdotto dall’art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità<br />

dell’ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal<br />

codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:<br />

• associazioni sovversive (art. 270 c.p.);<br />

• associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento<br />

democratico (art. 270-bis c.p.);<br />

• assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);<br />

• arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);<br />

• addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);<br />

• condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);<br />

• atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);<br />

• attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);<br />

• sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);<br />

• istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);<br />

• cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e<br />

305 c.p.);<br />

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Edizione 2012<br />

• banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda<br />

armata (artt. 306 e 307 c.p.);<br />

• reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione<br />

italiana, emanata negli anni ‘70 e ‘80, volta a combattere il terrorismo;<br />

• reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione<br />

dell’art. 2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, in base al quale commette un<br />

reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o<br />

indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli<br />

o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:<br />

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;<br />

ovvero<br />

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra<br />

persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per<br />

la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o<br />

un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.<br />

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente<br />

utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque<br />

tenti di commettere i reati sopra previsti.<br />

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto<br />

dall’art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell’ente nel caso in cui si<br />

integrino le fattispecie citate di cui all’art. 583-bis c.p..<br />

i) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della<br />

Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei<br />

delitti di:<br />

• riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);<br />

• prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);<br />

• pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);<br />

• detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);<br />

• pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);<br />

• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);<br />

• tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);<br />

• alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).<br />

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l) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62,<br />

Edizione 2012<br />

relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:<br />

• abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);<br />

• manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).<br />

m) Reati transnazionali. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e<br />

dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità<br />

amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello<br />

transnazionale:<br />

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.);<br />

• associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);<br />

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.<br />

377-bis c.p.);<br />

• favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);<br />

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater<br />

D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);<br />

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9<br />

Ottobre 1990 n. 309);<br />

• disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25<br />

Luglio 1998, n. 286).<br />

n) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme<br />

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto<br />

dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81,<br />

prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:<br />

• omicidio colposo (art. 589 c.p.);<br />

• lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme sulla<br />

tutela della salute e sicurezza sul lavoro.<br />

o) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art.<br />

25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, estende l'elenco dei reati<br />

presupposto a:<br />

• ricettazione (art. 648 c.p.);<br />

• riciclaggio (art. 648-bis c.p.);<br />

• impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza<br />

illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex<br />

art. 10 L. 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla<br />

ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.<br />

p) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla<br />

Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile<br />

1941, n. 633 rubricata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (artt.<br />

171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).<br />

q) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità<br />

giudiziaria - art. 25-decies del Decreto - introdotto dall’art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009,<br />

n. 116, riguarda il delitto di cui all’art 377-bis c.p. (“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere<br />

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”).<br />

r) Reati Ambientali – art. 25- undecies del Decreto - introdotto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 7 Luglio<br />

2011, n.121, riguarda le fattispecie che seguono<br />

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali<br />

selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)<br />

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);<br />

Sanzioni penali (art. 137 d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152);<br />

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);<br />

Bonifica dei siti (articolo 257 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br />

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari<br />

(articolo 258 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br />

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);<br />

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152);<br />

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d. lgs. 3 aprile 2006 n.<br />

152)<br />

Delitti relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e<br />

alla commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono<br />

costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3-bis e 6 l. 7 febbraio 1992, n.<br />

150).<br />

Sanzioni (art. 279 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152)<br />

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549)<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

Delitti connessi all'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 d.lgs. 6 novembre 2007,<br />

n.202).<br />

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento, saranno trattati solo i reati<br />

presupposto astrattamente ipotizzabili in capo alla società.<br />

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001<br />

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono che la società sia esentata dalla responsabilità amministrativa<br />

qualora dimostri:<br />

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione<br />

e di gestione idonei (di seguito il “Modello”) a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;<br />

- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché il compito di curarne<br />

l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di<br />

seguito “Organismo di Vigilanza”);<br />

- che le persone che hanno commesso il reato l’abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;<br />

- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.<br />

Inoltre, l’art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti<br />

caratteristiche:<br />

a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;<br />

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente<br />

in relazione ai reati da prevenire;<br />

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;<br />

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;<br />

e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate<br />

nel Modello.<br />

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base<br />

di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria<br />

(nel caso di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia S.p.a. le linee guida di Confindustria).<br />

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può<br />

formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle<br />

linee guida delle associazioni di categoria.<br />

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Edizione 2012<br />

2. Adozione del Modello da parte di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.<br />

2.1 Obiettivi perseguiti dalla <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. con l’adozione del Modello<br />

La <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. (di seguito anche la “Società”) fa parte del gruppo <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> al cui<br />

vertice si trova la The <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Co. (Cincinnati - Ohio-USA).<br />

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il quale provvede a rialsciare procura per lo<br />

svolgimento delle attività necessarie alla Società, la quale svolge attività di produzione per conto di altre società<br />

del Gruppo in Europa in base a toll manufacturing agreement e riceve servizi amministrativi (risorse umane, tax,<br />

legal) dalla <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Holding s.r.l.<br />

Gli stabilimenti di produzione sono siti in:<br />

- Pomezia (RM): produzione detersivi in polvere e pilot plant candeggina;<br />

- Gattatico (RE): detersivi liquidi;<br />

- Campochiaro (CB): candeggina.<br />

La Società ha inoltre un centro ricerca per prodotti derivati dalla carta (assorbenti) a San Giovanni Teatino<br />

(Chieti).<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza<br />

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle<br />

aspettative del socio unico e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche<br />

aziendali procedere all’attuazione del Modello previsto dal Decreto nell’ambito del Gruppo <strong>Procter</strong>.<br />

Tale iniziativa, che fa seguito alla consolidata adozione nell’ambito del Gruppo del Worldwide Business<br />

Conduct Manual (WBCM, di seguito anche Codice Etico), è stata assunta nella convinzione che l’adozione del<br />

Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non<br />

obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano<br />

in nome e per conto di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività,<br />

dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.<br />

Il suddetto Modello è stato predisposto da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. tenendo presenti, oltre alle prescrizioni<br />

del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché la ricca esperienza<br />

statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati e, in particolare, la “best practice” statunitense.<br />

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nell’adottare il suddetto<br />

Modello, ha affidato ad un comitato di vigilanza (di seguito il “Comitato di Vigilanza”) l’incarico di assumere le<br />

funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del<br />

Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

2.2 Sistema di governance di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.<br />

Il modello di governance di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. e, in generale, il sistema organizzativo della Società<br />

sono strutturati in modo tale da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli<br />

obiettivi.<br />

La struttura di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. è stata, infatti, creata per garantire alla Società la massima<br />

efficienza ed efficacia operativa.<br />

Il sistema di corporate governance è strutturato secondo il sistema tradizionale e, precisamente:<br />

L’ Assemblea dei Soci:<br />

Edizione 2012<br />

è competente a deliberare, oltre che in merito a quanto previsto dall’art. 2479, secondo comma, del<br />

c.c., anche in ordine:<br />

a. alle decisioni che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione;<br />

b. alle decisioni relative agli argomenti che soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale<br />

sottopongono alla sua approvazione.<br />

L’Organo Amministrativo:<br />

- può essere costituito, a seconda di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci, da un Amministratore<br />

Unico oppure essere composto da un numero di membri variabile, sempre a seconda di quanto<br />

deliberato dall’Assemblea dei Soci, da un minimo di tre ad un numero massimo di nove membri;<br />

- gli Amministratori possono essere scelti anche tra non Soci, durano in carica per il periodo, anche<br />

illimitato (salvo dimissioni o revoca), di volta in volta stabilito dai Soci al momento dell’atto della<br />

nomina e sono rieleggibili;<br />

- all’Organo amministrativo, sia esso uni personale o collegiale, spettano tutti i più ampi poteri per<br />

l’ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, nessuno escluso o eccettuato,<br />

intendendosi che tutto quanto non sia dalla legge espressamente e tassativamente riservato<br />

all’esclusiva competenza dei Soci, sia di competenza dell’Organo amministrativo medesimo;<br />

- l’Organo amministrativo elegge tra i suoi membri il Presidente, se non già eletto dall’Assemblea, ed<br />

eventualmente il Vice Presidente;<br />

- l’Organo amministrativo può eleggere tra i suoi membri ad eccezione del Presidente, ove lo ritenga<br />

opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, delegando ai medesimi, in tutto o in parte, le proprie<br />

attribuzioni e determinandone poteri, eventuali ambiti o settori di competenza ed eventuali<br />

retribuzioni, salvi sempre i limiti di cui agli artt. 2475, ultimo comma, e 2381 del c.c.;<br />

- la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano<br />

all’Amministratore Unico ovvero, disgiuntamente, al Presidente, al Vice Presidente, all’Amministratore<br />

Delegato o agli Amministratori Delegati del Consiglio di Amministrazione, nonché agli altri<br />

amministratori cui sia conferita la rappresentanza nell’atto di nomina, ciascuno nell’ambito dei poteri<br />

rispettivamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I titolari del potere di rappresentanza, che<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

siano altresì componenti dell’organo amministrativo di altre società facenti parte del Gruppo <strong>Procter</strong><br />

& <strong>Gamble</strong>, si considerano in conflitto di interessi relativamente a tutti gli atti aventi ad oggetto<br />

rapporti contrattuali con tali società e pertanto, limitatamente a tali atti, non possono esercitare il<br />

potere di rappresentare la Società.<br />

Il Collegio Sindacale:<br />

- si compone di tre membri effettivi e due supplenti e vigila sulla corretta gestione della Società<br />

- i membri durano in carica tre esercizi;<br />

La società di revisione:<br />

- esercita, sulla base di deliberazione dell’Assemblea ordinaria, il controllo contabile della Società.<br />

2.3 Funzione del Modello<br />

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di<br />

controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse<br />

tipologie di reati contemplate dal Decreto.<br />

In particolare, mediante l’individuazione delle aree di attività a rischio e la loro conseguente<br />

proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:<br />

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. nelle<br />

“aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni<br />

ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell’azienda così come previsto al capitolo 5;<br />

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong><br />

Italia s.p.a. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne<br />

vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali<br />

cui il Gruppo intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;<br />

- consentire alla Società, grazie a un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di<br />

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.<br />

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:<br />

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle<br />

procedure istituite;<br />

- la “mappa delle aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene<br />

più alta la possibilità che siano commessi i reati;<br />

- l’attribuzione al Comitato di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto<br />

funzionamento del Modello;<br />

- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;<br />

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;<br />

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Edizione 2012<br />

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;<br />

- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente<br />

Edizione 2012<br />

aggiornamento periodico.<br />

2.4 Attività preparatoria del Modello<br />

Per la predisposizione del Modello si è proceduto, come suggerito dalle linee guida delle principali associazioni<br />

di categoria, attraverso la mappatura specifica delle attività aziendali, volta ad individuare le aree a rischio della<br />

Società in relazione ai reati di cui alla normativa in esame.<br />

Tale attività, svolta mediante l’analisi della documentazione aziendale già predisposta dalla Società, è stata<br />

effettuata principalmente in tre fasi che si sono succedute in un determinato lasso di tempo:<br />

la prima fase è stata effettuata, a partire già dal 2007, sulla base della conoscenza della Società e delle aree di<br />

rischio. L’attività di analisi è stata effettuata dall’Ufficio Legale e Risorse Umane, detentore di una ampia ed<br />

approfondita conoscenza dell’azienda;<br />

la seconda fase, effettuata in un periodo successivo, è avvenuta mediante il coinvolgimento dei responsabili di<br />

funzione, ai quali è stato chiesto di individuare le potenziali aree di rischio nella propria area di competenza;<br />

la terza fase, è stata sviluppata anche tramite l’ausilio di un avvocato penalista, il quale ha svolto un’audizione<br />

di tutti i direttori e responsabili di funzione, per verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate,<br />

nonché quella eventuale di ulteriori aree di rischio non ancora considerate.<br />

All’esito della terza fase, il Comitato di Vigilanza ha effettuato una “gap analysis”, ovvero ha individuato i<br />

sistemi di controllo già esistenti nella Società a presidio delle aree considerate a rischio reato e li ha confrontati<br />

con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere alla presente rielaborazione del<br />

Modello.<br />

È opportuno sottolineare che le fasi di analisi si sono succedute in un considerevole arco temporale che si è<br />

rivelato necessario al fine di effettuare un costante monitoraggio delle attività e criticità della Società e di<br />

aggiornare il Modello a fronte degli sviluppi normativi e giurisprudenziali.<br />

2.5 Approvazione del Modello e suo recepimento<br />

L’adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:<br />

a) Predisposizione e aggiornamento del Modello:<br />

è rimesso alla Società di predisporre, adottare e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di<br />

adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. In particolare e’ demandato al Consiglio<br />

di Amministrazione della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., anche su proposta del Comitato di Vigilanza, di<br />

integrare il presente Modello, ove necessario, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali che<br />

integrano i reati presupposto così come previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti.<br />

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione:<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

è rimessa alla responsabilità della Società l’applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in<br />

concreto posta in essere. A tal fine è attribuito al Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. il<br />

compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso<br />

descritte.<br />

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello:<br />

è affidato al Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. il compito di dare impulso e di<br />

coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo<br />

sull’applicazione del Modello stesso per assicurare una sua corretta e omogenea attuazione.<br />

2.6 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di<br />

reato<br />

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” predisposta per le diverse<br />

tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenuti, all’esito della rinnovazione dell’attività di risk assessment<br />

astrattamente ipotizzabili in capo alla Società. Si sottolinea inoltre che l’introduzione di alcuni reati, in particolar<br />

modo quelli inseriti nella Parte Speciale F, ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo<br />

elementi specifici da cui dedurre l’esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende<br />

comunque mantenere un alto livello di attenzione.<br />

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati raggruppate come segue:<br />

Parte Speciale “A” relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;<br />

Parte Speciale “B” relativa ai delitti informatici;<br />

Parte Speciale “C” relativa ai delitti di contraffazione;<br />

Parte Speciale “D” relativa ai delitti contro l’industria e il commercio;<br />

Parte Speciale “E” relativa ai reati societari;<br />

Parte Speciale “F” relativa ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e<br />

reati transnazionali;<br />

Parte Speciale “G” relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;<br />

Parte Speciale “H” relativa ai reati di riciclaggio;<br />

Parte Speciale “I” relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore;<br />

Parte Speciale “L” relativa al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni<br />

mendaci all'autorità giudiziaria.<br />

Parte Speciale “M” relativa ai reati ambientali.<br />

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Edizione 2012<br />

2.7 Rischio trasversale<br />

Durante la fase di mappatura delle aree a rischio è stato rilevato che alcuni rischi sono “trasversali” ossia che in<br />

alcuni casi la commissione di uno o più reati elencati nella Parte Speciale può scaturire dal comportamento<br />

congiunto di due o più società del Gruppo <strong>Procter</strong>. In riferimento a tali rischi si evidenzia che nel contesto del<br />

coordinamento della Società con le altre società del Gruppo <strong>Procter</strong> nazionali ed estere la Società mantiene la<br />

completa autonomia delle proprie strutture di azione, operatività e controllo e che pertanto la Società è in<br />

grado di governare autonomamente anche i rischi trasversali attraverso le proprie strutture di azione e di<br />

controllo.<br />

3. Organo di controllo interno ai sensi del Decreto (Comitato di Vigilanza)<br />

3.1 Istituzione, nomina e revoca del Comitato di Vigilanza<br />

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all’art. 6, lett. b, pone come condizione, per la<br />

concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell’ente dotato<br />

di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del<br />

modello nonché di curarne l’aggiornamento – è stato individuato, nell’ambito di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.,<br />

come soggetto idoneo ad assumere detto compito, un Comitato di Vigilanza.<br />

Il Comitato di Vigilanza è costituito da tre membri effettivi, di cui almeno due scelti tra professionisti esterni e<br />

due membri supplenti, scelti anche tra dipendenti della Società, purché di livello apicale. Il Comitato di<br />

Vigilanza deve presentare i seguenti requisiti:<br />

1. Autonomia: deve avere un’autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di<br />

Edizione 2012<br />

autodeterminazione e d’azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell’espletamento delle<br />

proprie funzioni;<br />

2. Indipendenza rispetto alla Società: deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di<br />

sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di<br />

indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;<br />

3. Professionalità: deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli<br />

membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle cognizioni<br />

tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;<br />

4. Continuità di azione: deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo<br />

esclusivo;<br />

5. Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: non può essere nominato membro del Comitato di<br />

Vigilanza e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che:<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

• sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal<br />

Decreto o, comunque, ad una delle pene che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici<br />

uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;<br />

• abbia relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del consiglio di<br />

amministrazione o del collegio sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società<br />

controllanti e/o controllate o con i membri della società di revisione;<br />

• abbia rapporti d’affari (intesi, ad es., quali rapporti di partnership, contratti di associazione in<br />

partecipazione, joint venture, ecc.) con la Società o le società controllate o che la controllano e/o<br />

qualsiasi altro rapporto tale da comprometterne l’indipendenza.<br />

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto<br />

nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica, integrandosi in ogni caso una giusta causa per la<br />

revoca dell’incarico. I componenti del Comitato di Vigilanza si impegnano pertanto:<br />

al momento dell’accettazione dell’incarico, a segnalare alla società ogni eventuale situazione<br />

personale o professionale dalla quale possano essere desunti elementi di potenziale conflitto di<br />

interessi così come situazioni integranti motivi di ineleggibilità;<br />

all’atto dell’insediamento, ad aderire ai principi e alle finalità di cui al presente Modello ed al Codice<br />

Etico;<br />

ad informare tempestivamente il Comitato di Vigilanza della eventuale sopravvenienza di una o più<br />

delle suddetta cause di incompatibilità.<br />

Qualora un membro del Comitato di Vigilanza abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera,<br />

dovrà darne comunicazione agli altri membri del Comitato, specificandone la natura, i termini, l’origine e la<br />

portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.<br />

Il Consiglio di Amministrazione di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. nomina i membri effettivi e supplenti che<br />

restano in carica per tre anni. Tale nomina è ratificata dall’Assemblea e può essere revocata solo per giusta<br />

causa.<br />

Si considerano, a titolo meramente esemplificativo, quale giusta causa di revoca dell’intero Comitato di<br />

Vigilanza o di uno o più membri dello stesso:<br />

• l’omessa redazione della relazione informativa sulla attività svolta destinata al Consiglio di<br />

Amministrazione e all’Amministratore Delegato;<br />

• l’omessa verifica periodica nelle aree di attività a rischio, come definite nella Parte Speciale del Modello;<br />

• l’omessa o insufficiente vigilanza da parte del Comitato, desunta dalla pronuncia di una sentenza di<br />

condanna, anche non passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta<br />

(cd. patteggiamento) emessa nei confronti della Società dalla quale emerga l’accertamento della<br />

responsabilità della Società per insussistenza della causa esimente di cui all’art 6, comma I, lett d)<br />

d.lgs.231/2001;<br />

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• inattività o comunque impossibilità ad esercitare le proprie funzioni per un periodo di almeno 180 giorni<br />

Edizione 2012<br />

consecutivi;<br />

• ogni altra ipotesi di grave negligenza nell’adempimento da parte del Comitato di Vigilanza, o di un suo<br />

singolo componente, dei compiti allo stesso attribuiti dal presente Modello e dalla legge.<br />

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, in attesa di adottare il relativo provvedimento di<br />

revoca, potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri del<br />

Comitato di Vigilanza ovvero dell’incarico dei suoi componenti.<br />

Competono al Comitato di Vigilanza le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello. Tenuto conto della<br />

peculiarità delle attribuzioni del Comitato e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello<br />

svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il Comitato di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. è supportato da<br />

uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e scelto di norma nell’ambito<br />

delle risorse presenti all’interno della Direzione Affari Legali), e può avvalersi inoltre del supporto delle altre<br />

Funzioni di Direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.<br />

E’ facoltà del Comitato di Vigilanza farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni che<br />

svolgano professionalmente attività di audit e certificazione, ai quali si applicheranno le medesime cause di<br />

incompatibilità sopra indicate per i membri del Comitato di Vigilanza.<br />

E’ altresì facoltà del Comitato scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove questo non sia nominato dal<br />

Consiglio di Amministrazione.<br />

Il Presidente coordina i lavori del Comitato di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie<br />

iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.<br />

3.2 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni del Comitato<br />

Il Comitato di Vigilanza si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri effettivi lo ritengano<br />

opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, con<br />

frequenza non inferiore a sei mesi.<br />

Le sedute del Comitato di Vigilanza saranno tenute nel luogo designato nell’avviso di convocazione,<br />

contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.<br />

L’avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro del Comitato (per mezzo di posta ordinaria od<br />

elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la<br />

seduta stessa, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.<br />

Le adunanze del Comitato di Vigilanza potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a<br />

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e<br />

intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.<br />

Le decisioni del Comitato di Vigilanza sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante<br />

consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.<br />

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Edizione 2012<br />

Le delibere del Comitato di Vigilanza, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dallo stesso<br />

direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze del Comitato,<br />

depositato presso gli uffici della Società.<br />

Il Comitato di Vigilanza ha la facoltà di dotarsi di un regolamento interno, che preveda le modalità:<br />

- di nomina del proprio Presidente, quando non è nominato dal Consiglio di Amministrazione;<br />

- di convocazione delle riunioni, nonché alla formazione dell’ordine del giorno delle stesse;<br />

- di adozione, verbalizzazione e archiviazione delle delibere;<br />

- di verbalizzazione ed archiviazione delle eventuali ulteriori attività e decisioni di carattere disciplinare;<br />

- di attivazione, convocazione e conferimento di specifici incarichi ispettivi nonché di incarichi ausiliari a<br />

terzi;<br />

- di individuazione delle modalità per la determinazione e l’utilizzo delle dotazioni ed il relativo<br />

Edizione 2012<br />

rendiconto;<br />

- di redazione e presentazione dei periodici rapporti per gli organi societari;<br />

- di comunicazione di informative, segnalazioni e richieste destinate agli organi della società, comprese<br />

quelle relative alle decisioni di carattere disciplinare;<br />

- di conferimento ai propri componenti di specifici incarichi nonché di incarichi a terzi.<br />

3.3 Funzioni e poteri del Comitato di Vigilanza<br />

Al Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. è affidato il compito di vigilare:<br />

• sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle<br />

singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;<br />

• sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la<br />

commissione dei reati di cui al Decreto;<br />

• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello<br />

stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;<br />

• sulla congruità del sistema delle deleghe di funzioni e dei poteri e doveri con le medesime attribuiti, al fine<br />

di garantire l’efficacia del Modello.<br />

Sul piano operativo è affidato al Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. il compito di:<br />

• attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle<br />

attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management<br />

operativo e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l’importanza di un processo<br />

formativo del personale;<br />

• condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a<br />

rischio nell’ambito del contesto aziendale;<br />

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Edizione 2012<br />

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere<br />

Edizione 2012<br />

nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;<br />

• promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e<br />

predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello<br />

stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;<br />

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo<br />

3.5) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono<br />

essere allo stesso Comitato di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse (v. successivo paragrafo 3.5) o<br />

tenute a sua disposizione;<br />

• coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio<br />

delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, il Comitato di Vigilanza viene tenuto costantemente informato<br />

sull’evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione<br />

aziendale rilevante. Al Comitato di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del management<br />

eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di commissione di un<br />

reato;<br />

• controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in<br />

conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In<br />

particolare al Comitato di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni<br />

contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della<br />

documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli;<br />

• condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente<br />

Modello;<br />

• verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati<br />

(adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti,<br />

alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un<br />

aggiornamento degli elementi stessi;<br />

• verificare l’attivazione ed attuazione del sistema disciplinare da parte della Società, alla quale spetta la<br />

concreta applicazione delle misure sanzionatorie, previa instaurazione di contraddittorio tra le funzioni<br />

aziendali interessate.<br />

• coordinarsi con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti alla divulgazione,<br />

comprensione e attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale,<br />

provvedimenti disciplinari, ecc.).<br />

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Edizione 2012<br />

3.4 Funzioni del Comitato di Vigilanza: autonomia nei confronti degli organi societari e<br />

accesso presso le funzioni della Società<br />

Il Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. è organo autonomo rispetto agli organi societari ed<br />

esente da vincoli di subordinazione gerarchica.<br />

Ha tuttavia come referenti aziendali, su base continuativa, il Presidente e l’Amministratore Delegato della<br />

Società e, su base periodica, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale.<br />

Il Comitato di Vigilanza della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. potrà esser chiamato in qualsiasi momento dai<br />

suddetti organi - o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso - per riferire in merito al funzionamento<br />

del Modello od a situazioni specifiche.<br />

Ogni anno, inoltre, il Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. trasmette al Consiglio di<br />

Amministrazione un rapporto scritto sulle attività svolte e sull’attuazione del Modello. Qualora dal rapporto del<br />

Comitato di Vigilanza si individuasse un possibile conflitto di interessi con gli organi societari, in forma<br />

collegiale e/o individuale, tale da sconsigliare il coinvolgimento dei suddetti organi, il Comitato di Vigilanza<br />

trasmetterà il suo rapporto al Collegio Sindacale.<br />

Del pari, qualora dal rapporto del Comitato di Vigilanza si individuasse un possibile conflitto di interessi con uno<br />

dei membri del Comitato stesso, uno qualunque dei membri potrà chiedere l’astensione dalle decisioni del<br />

soggetto coinvolto e l’intervento di un membro supplente.<br />

Rientra nelle funzioni istituzionali del Comitato di Vigilanza quella di mantenere vigile l’attenzione sul<br />

permanente aggiornamento della attuazione della disciplina di cui al d.lgs 231/2001 con riguardo alla<br />

completezza, efficienza ed efficacia del Modello. A tal fine il Comitato di Vigilanza può promuovere specifiche<br />

segnalazioni al Consiglio di Amministrazione affinchè valuti l’opportunità di intraprendere le iniziative più<br />

opportune ai fini del suddetto aggiornamento, con particolare riferimento alle ipotesi di modifiche del d.lgs<br />

231/2001 che introducano nuove fattispecie o categorie di reati presupposto.<br />

Affinchè possa attuare tutte le proprie funzioni (anche mediante consulenze specialistiche, trasferte,<br />

aggiornamenti) il Comitato di Vigilanza ha autonomia di spesa per i propri fini istituzionali fino al limite<br />

massimo di EUR 50.000 per annualità da imputarsi aellla Società; il Comitato di Vigilanza informerà il Consiglio<br />

di Amministrazione delle eventuali spese che eccedano tale importo. Dette spese devono essere strettamente<br />

legate agli scopi e alle funzioni del Comitato. Il fornitore del servizio è scelto dall’ufficio legale secondo le<br />

procedure della Società. L’ufficio legale rendiconta al Comitato l’esecuzione del servizio e la spesa sostenuta. I<br />

compensi dei membri del Comitato di Vigilanza sono deliberati separatamente dal Consiglio di<br />

Amministrazione e non rientrano nell’ambito delle suddette spese.<br />

Il Comitato di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e<br />

senza necessità di alcun consenso preventivo, nonché facoltà di richiedere la collaborazione delle medesime<br />

funzioni al fine di ottenere ogni informazione o dato, anche documentale, ritenuto necessario per lo<br />

svolgimento dei compiti previsti dal Decreto. I membri del Comitato di Vigilanza hanno facoltà di accesso alle<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

aree aziendali, cosiccome facoltà di richiedere, limitatamente alle esigenze di verifica deliberate dal Comitato di<br />

Vigilanza medesimo, la collaborazione del personale presente nelle aree medesime. I membri del Comitato di<br />

Vigilanza potranno, anche senza alcun preavviso, richiedere l'accesso al sito aziendale (presentando le proprie<br />

credenziali e comunicando lo scopo dell’ispezione) l'assistenza di appartenenti alla direzione o funzione<br />

aziendale interessata, il rilascio di informazioni da parte dei presenti, nonché la esibizione - ai fini della<br />

consultazione - di documenti aziendali, dei quali avranno facoltà di estrarre copia nel rispetto degli obblighi di<br />

riservatezza connaturati allo svolgimento dell'incarico.<br />

I membri del Comitato di Vigilanza tratterranno i documenti richiesti per il solo tempo necessario alla loro<br />

consultazione ovvero all'estrazione di copia degli stessi, restituendone gli originali al soggetto deputato alla<br />

conservazione secondo le disposizioni dettate dall'organizzazione aziendale interna e adotteranno ogni ogni<br />

cautela opportuna al fine di evitare pregiudizi al regolare svolgimento dell'attività in corso nel sito.<br />

All'esito dell'accesso i membri del Comitato di Viginalza redigeranno un apposito verbale, dando atto<br />

dell'oggetto della ispezione, dell'attività compiuta e dei soggetti che vi hanno partecipato, rilasciandone copia<br />

al responsabile della direzione e funzione aziendale interessata.<br />

3.5 Flussi informativi nei confronti del Comitato di Vigilanza<br />

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi<br />

Nell’ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza del Comitato di Vigilanza, oltre alla documentazione<br />

prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra<br />

informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di<br />

attività a rischio.<br />

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:<br />

• devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque<br />

Edizione 2012<br />

conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;<br />

• il Comitato di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua<br />

ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il<br />

responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una<br />

indagine interna;<br />

• le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non<br />

anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Il Comitato di<br />

Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o<br />

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di<br />

legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;<br />

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Edizione 2012<br />

• gli apicali, la Direzione Affari Legali, la Direzione Risorse Umane e la Direzione Finanza e Controllo sono<br />

Edizione 2012<br />

tenuti ad avvisare immediatamente il Comitato di Vigilanza di qualsiasi situazione potenzialmente a rischio<br />

di cui siano venuti a conoscenza;<br />

• al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso il Comitato di Vigilanza è prevista<br />

l’istituzione di un apposito indirizzo di posta elettronica (vigilanza231@libero.it) a cui tutti potranno<br />

inviare segnalazioni e comunicazioni;<br />

• le segnalazioni pervenute al Comitato di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito<br />

archivio al quale sia consentito l’accesso solo da parte dei membri del Comitato di Vigilanza.<br />

Segnalazioni da parte dei responsabili di funzione<br />

Il Comitato di Vigilanza richiede ai responsabili di funzione di comunicare con cadenza quadrimestrale tutte le<br />

informazioni rilevanti ai fini della verifica della corretta ed efficace applicazione del MOGC, utilizzando dei<br />

moduli appositamente predisposti, con particolare riferimento a:<br />

1. condotte commissive od omissive che integrino le fattispecie di reato presupposte dal d.lgs. 231/2001,<br />

ovvero possano rappresentare una situazione di fatto alla quale ricollegare un ragionevole pericolo di<br />

commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;<br />

2. azioni od omissioni che si rivelino in concreto difformi dalle norme di comportamento emanate dalla<br />

Società al fine di prevenire il compimento dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;<br />

3. a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare in concreto una violazione dei principi del<br />

Modello ovvero dei valori del Codice Etico;<br />

4. anomalie o atipicità dalle quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche<br />

potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;<br />

5. condotte anche operative che non si presentino come direttamente riconducibili a norme<br />

comportamentali previste dal presente Modello e che siano percepite come difformi o potenzialmente<br />

difformi ai principi ed agli obiettivi di prevenzione perseguiti dal medesimo;<br />

6. provvedimenti, comunicazioni e/o notizie provenienti dalla Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra<br />

autorità anche di Polizia ovvero di Vigilanza, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei<br />

confronti di ignoti, o la contestazione di rilievi, per fatti o condotte che possano integrare gli elementi<br />

costitutivi dei reati presupposti dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;<br />

7. richieste di assistenza legale e informative inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento<br />

giudiziario - anche in fase di indagini preliminari - nei loro confronti che abbia ad oggetto condotte che<br />

possano integrare le fattispecie di reato presupposte dal d.lgs. 231/2001i rapporti ricevuti dai<br />

responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero<br />

emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni<br />

del Modello nonchè dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche<br />

potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;<br />

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Edizione 2012<br />

8. notizie relative ai procedimenti disciplinari promossi ed aventi ad oggetto condotte dalle quali<br />

Edizione 2012<br />

emergano situazioni che possano essere indicative di una violazione anche potenziale del Modello o<br />

che, più in generale, possano essere rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 e alle eventuali sanzioni irrogate<br />

(ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali<br />

procedimenti con le relative motivazioni;<br />

9. ogni altra informazione che risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed<br />

aggiornamento del Modello.<br />

Ai fini della compilazione dei moduli informativi di cui al precedente paragrafo i responsabili di funzione<br />

potranno altresì raccogliere le indicazioni dei dipendenti che vengano a conoscenza di un fatto o di una<br />

condotta rientrante nell’elenco di cui al precedente paragrafo o di atti, comportamenti od eventi dai quali<br />

emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del Modello o che, più in<br />

generale, possano essere rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001.<br />

Il Comitato di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi<br />

in cui è necessario attivarsi.<br />

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali<br />

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al precedente paragrafo devono essere obbligatoriamente<br />

trasmesse al Comitato di Vigilanza di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. le informative concernenti:<br />

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai<br />

quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;<br />

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento<br />

giudiziario per i reati previsti dal Decreto;<br />

• i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e<br />

dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza<br />

delle norme del Decreto;<br />

• le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei<br />

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i<br />

Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.<br />

Sistema delle deleghe<br />

Al Comitato di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia<br />

s.p.a. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.<br />

Al pari, al Comitato di Vigilanza devono essere comunicate tutte le informazioni pertinenti la politica aziendale<br />

per la sicurezza e la salute sul lavoro.<br />

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Edizione 2012<br />

3.6 Modalità di funzionamento del Comitato di Vigilanza<br />

Il Comitato di Vigilanza programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle attività<br />

aziendali e delle informazioni in suo possesso anche derivanti dagli audit svolti nei periodi precedenti.<br />

Il programma viene approvato dal Comitato in occasione delle riunioni dello stesso ed indica quali aree e<br />

funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività.<br />

Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri l’attività svolta e le risultanze della<br />

stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:<br />

• le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore.<br />

• Il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell’audit.<br />

• Il richiamo ai documenti di controllo.<br />

• Le eventuali raccomandazioni.<br />

• Ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell’attività sottoposta a verifica.<br />

Qualora le attività di audit siano esercitate tramite un auditor esterno che svolga professionalmente attività di<br />

certificazione, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il<br />

rapporto dovrà essere trasmesso al Comitato con data certa in tempo utile per permettere al Comitato di<br />

esaminare tali rapporti e le relative risultanze.<br />

Le raccomandazioni devono trovare tempestivo accoglimento da parte delle funzioni interessate ed è compito<br />

dell’Area Legale verificarne la efficace applicazione.<br />

In occasione della successiva riunione del Comitato di Vigilanza verranno esaminate le risultanze delle attività. Il<br />

Comitato, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere degli ulteriori audit di approfondimento ovvero richiedere<br />

all’organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di rischio a livelli ritenuti accettabili.<br />

Il Comitato solleciterà riunioni periodiche con il Collegio Sindacale per la condivisione delle strategie di<br />

controllo. Il Comitato prende visione dei verbali di verifica del Collegio Sindacale e a questo invia le proprie<br />

risultanze.<br />

Allo scopo di rendere esplicito il flusso delle attività periodiche del Comitato di Vigilanza ed i collegamenti tra le<br />

funzioni/attività del Comitato e delle altre parti coinvolte, qui di seguito viene riportato un diagramma di flusso<br />

riepilogativo.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

4. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale<br />

4.1 Formazione del personale<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., al fine della sua efficace attuazione, promuove la conoscenza del Modello,<br />

nonché dei suoi protocolli interni e dei relativi aggiornamenti, all’interno ed all’esterno della propria<br />

organizzazione.<br />

In particolare, <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. intende estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del<br />

Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di<br />

dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. in forza di rapporti<br />

contrattuali.<br />

L’attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà<br />

essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di<br />

consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a<br />

rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.<br />

La Direzione degli Affari Legali e la Direzione delle Risorse Umane gestiscono, in cooperazione con il Comitato<br />

di Vigilanza, la formazione del personale che, ferma restando l’informativa in sede di assunzione per i<br />

neoassunti, sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:<br />

• Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente e Personale che operi in specifiche aree di<br />

Edizione 2012<br />

rischio così come individuate nelle parti speciali:<br />

- distribuzione attraverso supporto informatico di copia del Modello<br />

- formazione in aula o mediante audio e/o videoconferenza con obbligo di frequenza e registrazione<br />

partecipazione,<br />

- periodiche e-mail di aggiornamento,<br />

- accesso a un sito intranet/internet contenente un link dedicato all’argomento e aggiornato in<br />

collaborazione con il Comitato di Vigilanza.<br />

• Personale non direttivo che non operi in specifiche aree di rischio così come individuate nelle parti<br />

speciali:<br />

- distribuzione attraverso supporto informatico di copia del Modello,<br />

- corso di formazione realizzato con modalità “e-learning”,<br />

- accesso a un sito intranet/internet contenente un link dedicato all’argomento e aggiornato in<br />

collaborazione con il Comitato di Vigilanza.<br />

• Altro personale che non abbia accesso ai sistemi informatici e non abbia funzioni di rappresentanza:<br />

- distribuzione cartacea di copia del Modello con accettazione di ricevuta<br />

- training da parte dei superiori diretti con obbligo di frequenza.<br />

Il Comitato di Vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della<br />

corretta informazione e sensibilizzazione in azienda sui contenuti e sui principi del Modello.<br />

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Edizione 2012<br />

E’ demandato al Comitato di Vigilanza il controllo del contenuto dei corsi e della partecipazione dei dipendenti<br />

agli stessi.<br />

4.2 Informativa a collaboratori esterni e partners<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i partner<br />

commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori, prevedendo un’apposita<br />

clausola contrattuale che impone l’osservanza del modello.<br />

Per agevolare la conoscenza del Modello il documento è reso disponibile sul sito www.proctergamble.it.<br />

5. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello<br />

5.1 Principi generali<br />

Il d.lgs. 231/2001 indica, quale condizione essenziale per assicurare l’effettiva ed efficace attuazione del<br />

modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il<br />

mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.<br />

Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e<br />

gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure<br />

indicate nel modello”.<br />

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza<br />

scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.<br />

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le<br />

regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. in piena autonomia e<br />

indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.<br />

Le prescrizioni comportamentali e preventive indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare,<br />

sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, conformemente al piano di formazione e<br />

comunicazione adottato dalla Società, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della<br />

Società.<br />

Destinatari del sistema disciplinare sono:<br />

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società<br />

Edizione 2012<br />

(c.d.“apicali”);<br />

- le persone sottoposte al potere direzionale o alla vigilanza dei soggetti apicali;<br />

- le persone che abbiano prestato, in virtù di incarico conferito dalla Società, attività in qualità di<br />

collaboratori, consulenti, lavoratori somministrati, mediatori, mandatari, rappresentanti, agenti,<br />

intermediari, nonché di committenti, appaltatori, subappaltatori o fornitori della Società;<br />

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Edizione 2012<br />

- i membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della funzione<br />

Edizione 2012<br />

svolta con riferimento ai compiti loro spettanti in tema di attività di vigilanza, controllo e obbligo di<br />

informativa verso il Comitato di Vigilanza.<br />

Il sistema sanzionatorio si applica in particolare nei confronti di tutto il personale aziendale, con modalità e<br />

misure specifiche a seconda delle funzioni svolte e della categoria di inquadramento ex art. 2095 cc.<br />

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del Comitato di Vigilanza e dell’ufficio del<br />

personale, responsabile della concreta applicazione nei confronti del personale aziendale delle misure<br />

disciplinari delineate.<br />

5.2 Criteri applicativi del sistema disciplinare<br />

Nel determinare l’appropriata sanzione e la sua entità, in proporzione alla gravità delle condotte indebite, si<br />

terrà conto dei seguenti parametri di valutazione:<br />

• intensità del comportamento doloso o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia del<br />

comportamento colposo, con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;<br />

• mansioni del lavoratore e livello di responsabilità gerarchica e tecnica;<br />

• comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di<br />

precedenti rilevanti sotto il profilo disciplinare del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;<br />

• eventuale corresponsabilità di altri lavoratori che abbiano concorso nella condotta indebita e la<br />

posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti che integrano la suddetta condotta;<br />

• rilevanza degli obblighi violati;<br />

• gravità del pericolo creato conseguito alla condotta indebita ed entità del danno eventualmente<br />

cagionato alla Società, anche in conseguenza dell’eventuale applicazione delle sanzioni di cui al<br />

Decreto.<br />

Fermi restando gli obblighi di legge, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, avuto riguardo<br />

alla specifica funzione svolta nell’esercizio dei poteri gerarchici o nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe di<br />

funzioni, nonché alla mansione assegnata nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono i seguenti:<br />

a) mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e delle procedure interne dirette a garantire lo<br />

svolgimento dell’attività in conformità della legge ed in particolare a prevenire situazioni di rischio<br />

rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;<br />

b) compimento di una condotta attiva od omissiva integrante gli elementi costituivi di un reato<br />

presupposto ai fini del d.lgs. 231/2001;<br />

c) sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prescritta dalle procedure interne ovvero<br />

compimento di una condotta che impedisca il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla<br />

documentazione destinate ai soggetti preposti, incluso il Comitato di Vigilanza, nonché violazione e/o<br />

elusione dei sistemi di controllo interno;<br />

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Edizione 2012<br />

d) inosservanza degli obblighi di informativa verso il Comitato di Vigilanza, ovvero violazione degli obblighi<br />

Edizione 2012<br />

di riporto gerarchico, aventi ad oggetto condotte o situazioni rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;<br />

e) inosservanza delle regole di condotta previste nel Codice Etico;<br />

f) omessa vigilanza sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei soggetti<br />

gerarchicamente o funzionalmente sottoposti, con particolare riferimento alla verifica di conformità<br />

della loro condotta nell’ambito delle aree a rischio reato rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 e,<br />

comunque, nello svolgimento di attività strumentali a quelle ritenute sensibili;<br />

g) inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br />

come disciplinati dalla legge (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e dalle specifiche disposizioni<br />

aziendali;<br />

h) violazione degli obblighi di comportamento ovvero di vigilanza e controllo in materia di tutela<br />

dell’ambiente come disciplinati dalla legge (riferiti alle condotte previste dal d.lgs. 121/2011), dalle<br />

procedure interne nonché dalle disposizioni aziendali, con riguardo anche al rispetto delle prescrizioni<br />

dettate dai provvedimenti abilitativi delle attività aziendali di rilevanza ambientale;<br />

i) inosservanza delle previsioni richiamate nelle apposite clausole contrattuali con riguardo alle prescrizioni<br />

del Modello e del Codice Etico, finalizzate alla prevenzione dei reati presupposti ai sensi del d.lgs.<br />

231/2001.<br />

5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti<br />

Il Codice Etico esplicitamente chiarisce che nessun comportamento non etico e/o illegale sarà tollerato dalla<br />

Società e comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, in linea con la legislazione<br />

locale.<br />

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel<br />

presente Modello sono altresì definiti come illeciti disciplinari.<br />

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle<br />

previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello<br />

Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.<br />

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato<br />

sanzionatorio esistente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che<br />

assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi<br />

a seconda della loro gravità.<br />

In particolare, in applicazione dei “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti<br />

disciplinari” contenuti nel vigente contratto collettivo nazionale applicabile, si prevede che siano previsti, e<br />

30


Edizione 2012<br />

proposti dal Comitato, vari livelli di sanzione commisurati alla gravità della violazione commessa e ai soggetti<br />

che la pongono in essere:<br />

A) Richiamo scritto, portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,<br />

Edizione 2012<br />

quando, pur non essendo integrata un’ipotesi di reato tra quelle previste dal Decreto è stata violata una<br />

delle Direttive o Procedure previste nel presente Modello.<br />

B) Risoluzione del rapporto di lavoro del soggetto che ha violato la procedura quando la violazione delle<br />

Direttive o Procedure previste nel presente Modello comporta la commissione di uno dei reati indicati<br />

dal Decreto.<br />

C) Richiamo scritto al diretto superiore o al responsabile della funzione per “culpa in vigilando” nell’ipotesi<br />

di cui al punto A.<br />

D) Sospensione del diretto superiore o del responsabile della funzione per “culpa in vigilando” nell’ipotesi<br />

di cui al punto B.<br />

Qualora la violazione delle Procedure del Modello sia commessa da soggetti aventi con la Società rapporti di<br />

natura contrattuale diversi dal rapporto di lavoro dipendente, è prevista la Risoluzione Contrattuale.<br />

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci<br />

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori o Sindaci di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., il<br />

Comitato di Vigilanza ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e o il Collegio Sindacale.<br />

Tenuto conto che gli Amministratori di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. sono nominati dall’Assemblea dei Soci<br />

della Società, nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato<br />

da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Comitato di Vigilanza chiederà al Collegio<br />

Sindacale e/o al Consiglio di Amministrazione di informare l’Assemblea dei Soci.<br />

5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner<br />

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta<br />

indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto<br />

potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La<br />

Direzione Affari Legali cura, con la collaborazione del Comitato di Vigilanza, l’elaborazione, l’aggiornamento e<br />

l’inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di tali specifiche clausole.<br />

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Edizione 2012<br />

5.6 Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti del Comitato di<br />

Edizione 2012<br />

Vigilanza<br />

Ogni comportamento che violi l’obbligo di informazione nei confronti del Comitato di Vigilanza sarà sanzionato<br />

secondo quanto previsto ai precedenti punti 5.3 e 5.4.<br />

5.7 Sistema disciplinare ex. art. 30 comma 3 d.lgs. 81/2008<br />

In aggiunta alle sopra evidenziate misure disciplinari applicabili ai casi di inosservanza degli obblighi di<br />

comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono specificamente sanzionate le<br />

seguenti condotte dei responsabili di funzione le cui competenze comprendono, direttamente o<br />

indirettamente, aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:<br />

omessa nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti<br />

dal d.lgs. n. 81/08;<br />

omessa designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione<br />

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di<br />

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;<br />

omessa considerazione, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi<br />

in rapporto alla loro salute e alla sicurezza<br />

omessa fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il<br />

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;<br />

omessa adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate<br />

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e<br />

specifico;<br />

omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle<br />

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione<br />

collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;<br />

omessa richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel d. lgs. n.<br />

81/08;<br />

omessa adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e omessa<br />

diffusione delle istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,<br />

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;<br />

mancata informazione, nel più breve tempo, ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e<br />

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;<br />

omesso adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36<br />

e 37 del d. lgs. n. 81/08;<br />

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Edizione 2012<br />

mancata astensione, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e<br />

Edizione 2012<br />

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui<br />

persiste un pericolo grave e immediato;<br />

ostacolo all’effettuazione della verifica da parte dei lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza, dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;<br />

mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del d. lgs.<br />

n. 81/08, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della loro funzione,<br />

omessa tempestiva consegna di copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;<br />

omessa adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano<br />

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno e<br />

omessa verifica periodica della perdurante assenza di rischio;<br />

omessa comunicazione alle autorità competenti, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e<br />

informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un<br />

giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro<br />

che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; omessa consultazione del rappresentante<br />

dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del d.lgs. n. 81/08;<br />

mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi<br />

di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43<br />

del d. lgs. n. 81/08;<br />

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, mancata assegnazione ai<br />

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del<br />

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;<br />

nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, mancata convocazione della riunione periodica di cui<br />

all'articolo 35 del d.lgs. n. 81/08;<br />

mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi<br />

che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della<br />

tecnica della prevenzione e della protezione; omessa comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei<br />

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;<br />

omessa vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti<br />

alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;<br />

6. Aree a rischio<br />

Si rimanda alla Parte Speciale l’individuazione e l’elencazione delle aree ritenute a rischio.<br />

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Edizione 2012<br />

7. Analisi dei rischi potenziali<br />

Dall’analisi relativa ai processi decisionali di prevenzione e di controllo già adottati e dalla verificata correttezza<br />

degli stessi, nonché dalla circostanza che nessun reato è stato commesso in passato da parte di amministratori<br />

e/o dipendenti della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. emerge che è basso il rischio di incorrere nella commissione<br />

degli illeciti indicati dal Decreto.<br />

La <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. infatti ha, sin dalla propria costituzione, adottato una politica volta a garantire<br />

la legittimità, la sicurezza e la trasparenza delle transazioni, delle attività e delle relazioni e rapporti con<br />

l’esterno, nonché l’attuazione di tutte le normative in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.<br />

Ogni singola procedura è supportata da apposite misure (ad esempio, Direttive o protocolli comportamentali<br />

aziendali o di Gruppo, controlli gerarchici, poteri di firma congiunti, limiti alla disponibilità di risorse finanziarie,<br />

individuazione di soggetti preposti al controllo dell’attuazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro,<br />

acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008, controllo degli obblighi<br />

del D.Lgs. 334/99 relativo alle aziende a rischio rilevante di incidente) predisposte per evitare che i dipendenti o<br />

gli amministratori possano commettere reati.<br />

La particolare attenzione prestata dal management nel garantire all’interno dell’azienda il rispetto delle regole e<br />

della legge, inoltre, emerge non solo nel tipo di Procedure configurate ma anche nella continua attività di<br />

training e di formazione del personale volta a diffondere una cultura aziendale di questo tipo.<br />

A tutto questo si aggiunge il supporto svolto dalla Direzione Affari Legali e dal reparto Finanza e Controllo in<br />

qualità di Steward della Società, impegnate non solo a monitorare continuamente il rispetto delle Procedure<br />

stabilite, ma anche ad aggiornare periodicamente tutto il personale sulle previsioni legislative che regolano<br />

ciascuna attività - con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di<br />

igiene e salute sul posto di lavoro - nonché sulle conseguenze sanzionatorie che scaturiscono dall’eventuale<br />

mancato rispetto delle stesse. Inoltre va sottolineato il ruolo della Direzione Finanza e Controllo impegnata a<br />

verificare il rispetto delle Procedure contabili e amministrative volte a garantire la accuratezza, la trasparenza e<br />

la veridicità delle scritture contabili. Infine, l’Area dei Responsabili per l’adempimento degli obblighi ex D.Lgs.<br />

81/2008 e D.Lgs. 334/99 è costantemente impegnata a monitorare l’effettiva attuazione del sistema dei presidi<br />

descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, prevedendo anche la definizione di opportune azioni<br />

correttive e preventive, ove siano evidenziate situazioni di non conformità. Il Documento di Valutazione dei<br />

Rischi è a disposizione per consultazione presso l’ufficio del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e<br />

Protezione) di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a..<br />

Pertanto, si è accertato che il residuo rischio potenziale di commissione di reati previsti dal Decreto – seppure<br />

basso – può essere affrontato mediante un opportuno adeguamento del sistema di controllo preventivo.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

8. Adeguamento del sistema di controllo preventivo<br />

Nella attuale organizzazione della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., il Consiglio di Amministrazione, il Presidente<br />

del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato sono gli organi in grado di deliberare quali siano<br />

i soggetti cui attribuire il potere di rappresentare la Società nei confronti dei terzi, i limiti nei quali questi ne<br />

possono utilizzare le risorse economiche e le persone che svolgono le funzioni di supporto alle scelte del<br />

Consiglio di Amministrazione.<br />

Il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, nella prassi, presiedono al regolare funzionamento<br />

delle attività della azienda ed in particolare alla formulazione di tutte le Procedure e le misure di prevenzione<br />

predisposte per evitare la commissione di reati.<br />

Essi in particolare intervengono in tutti i processi decisionali esterni all’ente stabilendo per ognuno di essi le<br />

linee di dipendenza gerarchica, le modalità di distribuzione dei compiti, le misure da adottare, i principi di<br />

controllo e i soggetti in capo ai quali attribuire la responsabilità per la mancata o erronea osservanza degli<br />

stessi.<br />

Essi inoltre adottano e rendono noto a tutti i destinatari il Codice Etico (anche nell’ambito di codici di condotta<br />

già emanati in passato) che contiene i principi ai quali tali destinatari dovranno attenersi.<br />

Il sistema di controllo così disegnato, sufficientemente formalizzato e chiaro, indirizza le attività del personale<br />

operativo e manageriale verso l’efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali e garantisce sicurezza e<br />

trasparenza nelle transazioni e nelle attività svolte dall’ente riducendo ad un livello “accettabile” il rischio di<br />

commissione di illeciti.<br />

Al fine di adeguare detto sistema interno con quello richiesto dal Decreto, la <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha<br />

istituito, un organismo, il Comitato di Vigilanza, cui viene attribuito il compito di sovrintendere - ed adeguare<br />

alle esigenze che si presenteranno di volta in volta - il sistema di controllo interno, affiancandosi e non<br />

sovrapponendosi all’attività del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Servizio<br />

internazionale dell’Internal Auditor.<br />

9. Principi di controllo e Procedure<br />

Allo scopo di garantire la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti la <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.<br />

ha stabilito una serie di principi generali ed ha elaborato una serie di Direttive operative che guidino gli stessi<br />

nello svolgimento del loro lavoro. Tale esigenza di integrità, inoltre, è ulteriormente soddisfatta dalla previsione<br />

di specifiche Procedure relative al lavoro di ciascuna area aziendale che stabiliscono in modo puntuale e<br />

accurato le modalità di svolgimento di ciascuna attività e che si differenziano settore per settore. Tali Procedure<br />

sono contenute nella Parte Speciale del Modello distribuito ad ogni nuovo assunto e ogni anno,<br />

elettronicamente, a tutti i dipendenti. I dipendenti sono tenuti a conoscere questi principi e Procedure e sono<br />

considerati personalmente responsabili del proprio operato.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

La conoscenza è attuata e verificata tramite la partecipazione a training.<br />

In particolare, tutti i soggetti che nello svolgimento del loro lavoro hanno rapporti - frequenti o occasionali,<br />

diretti o indiretti - con enti o funzionari pubblici, autorità statali e con altro interlocutore esterno, devono fare<br />

riferimento alle Direttive della Società in materia di “Conflitto di interessi”, “Accuratezza dei documenti<br />

ufficiali”, “Contatti con le Autorità”, “Corruzione” (di seguito “Direttive”) e sono tenuti a rispettare le<br />

Procedure stabilite in tema di “Comportamenti illegali e abusi sul luogo di lavoro” (di seguito “Procedure”).<br />

A) Conflitto di interessi: Le Procedure della Società in tema di conflitto di interessi si basano sul principio<br />

secondo il quale le decisioni di lavoro che ogni dipendente prende nello svolgimento dei suoi incarichi<br />

devono avvenire nel rispetto della legge e devono salvaguardare gli interessi della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia<br />

s.p.a...<br />

Un conflitto di interessi può verificarsi ove un dipendente abbia un interesse di natura finanziaria, familiare,<br />

personale o di altra natura in determinate attività connesse con quelle svolte dalla Società, da cui potrebbe<br />

trarre beneficio.<br />

Nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di questo tipo, il soggetto coinvolto è tenuto a parlarne con<br />

il proprio superiore diretto che a sua volta esaminerà il caso con la Direzione Affari Legali.<br />

B) Accuratezza dei documenti ufficiali: Tutti i documenti ufficiali relativi alla gestione della Società devono<br />

essere accurati, veritieri, redatti in conformità alle disposizioni di legge applicabile, completi senza alcuna<br />

eccezione. Una informazione completa e una valutazione etica – alla luce dei principi stabiliti dalla Società -<br />

sono necessari per l’accuratezza di ogni documento.<br />

I dipendenti addetti alla preparazione, valutazione e aggiornamento dei documenti ufficiali della Società<br />

devono tener presente che la Società considera di massima importanza l’accuratezza di tali documenti. Tutti<br />

i dipendenti devono inoltre tener presente che la Società non ha, né autorizza, alcun “fondo irregolare” per<br />

nessuna ragione. Ciò significa che, senza eccezione, tutti i fondi della Società devono essere registrati nei<br />

documenti ufficiali della Società e che l’identificazione di ogni entrata e uscita sarà accurata e completa e<br />

conforme alle regole contabili.<br />

La Società inoltre non ammette pagamenti dissimulati attraverso Terzi (come di seguito definiti), quali agenti<br />

o consulenti.<br />

Le consociate <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> di tutto il mondo devono osservare le leggi nazionali attinenti alla tenuta<br />

accurata e completa dei libri contabili, dei registri della Società nonché attinenti alla redazione di bilanci e di<br />

ogni comunicazione sociale.<br />

La Società infine si aspetta che i dipendenti si comportino, nella tenuta dei documenti, nello stesso modo<br />

onesto, obiettivo e corretto da loro tenuto nell’espletamento di altri incarichi. Allo stesso tempo, poiché la<br />

correttezza esclude la partecipazione cosciente a qualsiasi attività illegale o contraria all’etica, nessuno sarà<br />

mai giustificato per la tenuta di documenti della Società deliberatamente falsi o artefatti.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

C) Contatti con le Autorità: Le Direttive della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> richiedono di osservare tutte le leggi, norme e<br />

regolamenti riguardanti i rapporti con le Autorità.<br />

Le informazioni fornite alle Autorità devono essere accurate e i rapporti con i funzionari pubblici devono<br />

essere onesti ed etici.<br />

Tutte le attività che in qualunque modo potrebbero apparire come volte a influenzare i funzionari pubblici<br />

devono prima essere discusse con la direzione aziendale e con la Direzione Affari Legali.<br />

D) Corruzione: E’ prevista la adozione di severi provvedimenti disciplinari, incluse eventuali azioni legali, nei<br />

confronti del dipendente che, direttamente o indirettamente, paghi o corrompa dipendenti di enti pubblici o<br />

funzionari pubblici o venga pagato o corrotto da essi. Questo comportamento è assolutamente vietato dalle<br />

Procedure della Società.<br />

E) Procedura su comportamenti illegali e/o abusi sul luogo di lavoro:<br />

E.1 Ogni dipendente è tenuto a far presente ai propri superiori situazioni effettive o potenziali di<br />

Edizione 2012<br />

comportamenti illegali e/o abusi sul luogo di lavoro, quali minacce o aggressioni nei confronti dei<br />

dipendenti o delle proprietà dell’azienda, o comunque qualsiasi presunta violazione di norme di legge o<br />

delle Direttive.<br />

E.2 I superiori devono prestare attenzione e ascolto ai fatti riferiti o alle preoccupazioni dei dipendenti per<br />

possibili reati.<br />

E.3 I superiori, venuti a conoscenza di una situazione potenziale o verosimile di comportamento illegale o di<br />

abuso devono avvertirne immediatamente la Direzione Affari Legali e la Direzione Risorse Umane affinché<br />

gestiscano tali situazioni nella maniera più efficace.<br />

E.4 I superiori sono anche chiamati ad adottare le precauzioni necessarie per eliminare o minimizzare ogni<br />

rischio. Essi, in tal caso, sono tenuti ad agire mantenendo la professionalità e il rispetto per gli individui<br />

ed evitando soprattutto provocazioni che possano peggiorare la situazione anziché risolverla.<br />

E.5 E’ previsto che chiunque, all’interno della Società, minacci di commettere o commetta un atto illegale o<br />

un abuso nello svolgimento del proprio lavoro, sarà assoggettato alle procedure disciplinari previste dai<br />

contratti collettivi applicabili.<br />

E.6 Le Direttive stabilite e la Procedura descritta sono destinate a regolare non solo l’attività dei dipendenti<br />

della <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., ma anche di tutti i soggetti ad essa legati da rapporti di natura<br />

contrattuale diversi dal rapporto di lavoro dipendente (collaboratori, consulenti, appaltatori). In particolare,<br />

infatti, per tale categoria di soggetti, di seguito definiti “Terzi”, la Società ha stabilito le seguenti Direttive:<br />

i) tutti i soggetti legati alla <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. da rapporti di natura contrattuale devono<br />

conoscere le Direttive, i principi e le Procedure che regolano le attività della Società e sono tenuti a<br />

rispettarli e ad attuarli;<br />

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Edizione 2012<br />

ii) tutti i contratti stipulati dalla <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. con i Terzi devono contemplare specifiche<br />

Edizione 2012<br />

clausole risolutive che impongano il rispetto da parte dei contraenti del Modello della società e che<br />

stabiliscano la immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo;<br />

iii) nessun Terzo può compiere atti o azioni che impegnino la Società nei confronti di Terzi, salvo che tale<br />

potere sia stato ad esso attribuito con procura speciale conferita dal Consiglio di Amministrazione o dal<br />

responsabile dell’area aziendale per conto o nell’interesse del quale quegli atti devono essere compiuti.<br />

Quest’ultimo, di conseguenza, sarà considerato direttamente responsabile della attività compiuta dal<br />

soggetto esterno cui ha conferito potere.<br />

La necessità di agire correttamente è inoltre richiamata nel training relativo al FCPA (Foreign Corruption<br />

Practice Act). Tale training si focalizza in particolare su attività/comportamenti che possono integrare il reato di<br />

corruzione. Anche questo training è effettuato con modalità on-line ed è obbligatorio per tutti i dipendenti.<br />

Allo scopo di facilitare il controllo del Comitato di Vigilanza sull’insieme delle attività svolte all’interno della<br />

Società e di adeguare il sistema esistente alle previsioni del Decreto, si ampliano le Direttive della Società e le<br />

Procedure descritte.<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

PARTE SPECIALE<br />

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Edizione 2012<br />

Funzione della Parte Speciale<br />

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo<br />

esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori<br />

esterni, i partner della Società ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e,<br />

di seguito i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il<br />

verificarsi dei reati in essa considerati.<br />

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:<br />

a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad<br />

Edizione 2012<br />

osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;<br />

b. fornire al Comitato di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica<br />

previste dal Modello.<br />

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Edizione 2012<br />

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

Nell’esercizio dell’attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione.<br />

Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono<br />

autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di<br />

prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.<br />

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)<br />

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:<br />

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)<br />

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi,<br />

sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività<br />

di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente<br />

abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che<br />

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o<br />

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da<br />

tre mesi a due anni.<br />

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)<br />

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di<br />

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,<br />

consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso<br />

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito<br />

con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96<br />

si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822.<br />

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente<br />

abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che<br />

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o<br />

Edizione 2012<br />

41


Edizione 2012<br />

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da<br />

tre mesi a due anni.<br />

Concussione (art. 317 c.p.)<br />

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o<br />

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la<br />

reclusione da quattro a dodici anni”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)<br />

“Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una<br />

retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il<br />

pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad una<br />

anno.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)<br />

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per<br />

compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra<br />

utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico<br />

servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli<br />

già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.<br />

Edizione 2012<br />

42


Edizione 2012<br />

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)<br />

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o<br />

pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale<br />

appartiene.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico<br />

servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli<br />

già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.<br />

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)<br />

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile,<br />

penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.<br />

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione<br />

da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è<br />

della reclusione da sei a venti anni”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.<br />

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br />

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un<br />

pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico<br />

servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non<br />

superiore ad un terzo.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e<br />

319 c.p..<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare<br />

Edizione 2012<br />

43


Edizione 2012<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.<br />

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)<br />

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e<br />

nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al<br />

pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote, in caso di reati<br />

ex art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319-bis e 319-ter comma 2 c.p. da<br />

300 a 800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br />

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un<br />

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,<br />

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un<br />

terzo.<br />

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere<br />

od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora<br />

l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al<br />

primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico<br />

impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate<br />

dall'articolo 318.<br />

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita<br />

una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote; in caso di reati<br />

ex art. 319 e 319 ter c.p. da 200 a 600 quote; In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a<br />

800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Truffa (art. 640 c.p.)<br />

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui<br />

danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della<br />

reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato<br />

Edizione 2012<br />

44


Edizione 2012<br />

o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso<br />

ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un<br />

ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze<br />

previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente<br />

abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che<br />

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o<br />

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da<br />

tre mesi a due anni.<br />

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)<br />

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi,<br />

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da<br />

parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente<br />

abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che<br />

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o<br />

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da<br />

tre mesi a due anni.<br />

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)<br />

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza<br />

diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad<br />

esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre<br />

anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.<br />

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze<br />

previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di<br />

operatore del sistema.<br />

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o<br />

un'altra circostanza aggravante.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente<br />

abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.<br />

Edizione 2012<br />

45


Edizione 2012<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che<br />

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o<br />

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da<br />

tre mesi a due anni.<br />

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un<br />

pubblico servizio<br />

2.1 Pubblica Amministrazione<br />

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico<br />

(ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività, e<br />

quindi nell’interesse pubblico.<br />

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:<br />

• istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;<br />

• enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e<br />

Edizione 2012<br />

Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,<br />

Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia,<br />

Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP,<br />

sezioni fallimentari);<br />

• Regioni;<br />

• Province;<br />

• Partiti politici ed associazioni loro collegate;<br />

• Comuni e società municipalizzate;<br />

• Comunità montane, loro consorzi e associazioni;<br />

• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;<br />

• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL,<br />

• ASL;<br />

INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);<br />

• Enti e Monopoli di Stato;<br />

• Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);<br />

• Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;<br />

• Fondazioni di previdenza ed assistenza.<br />

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non<br />

tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei<br />

quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.<br />

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli<br />

“Incaricati di Pubblico Servizio”.<br />

46


Edizione 2012<br />

2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio<br />

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge<br />

penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.<br />

La norma chiarisce solo la nozione di “pubblica funzione amministrativa” (poiché le altre due non hanno<br />

suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione<br />

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e<br />

dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri<br />

autoritativi o certificativi”.<br />

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia<br />

da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come<br />

tali, contrapposte alle norme di diritto privato.<br />

Diversamente, l’art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico servizio” come quei soggetti “i quali,<br />

a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata<br />

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e<br />

con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente<br />

materiale”.<br />

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno<br />

negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”,<br />

da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa,<br />

autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.<br />

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai<br />

poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente<br />

semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione d’opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun<br />

apporto intellettuale e discrezionale.<br />

3. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nei rapporti con la PA e<br />

nell’ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative ai settori:<br />

a. amministrativo (Ufficio Finanza, Ufficio Tasse, Ufficio Legale e Ufficio Acquisti/Servizi Generali)<br />

b. finanziario (Ufficio Finanza e Ufficio Tasse)<br />

c. investimenti ambientali (Reparto Distribution Center (Ufficio Supply Network Operation) e Servizi<br />

Edizione 2012<br />

Generali)<br />

d. appalti (Ufficio Acquisti, Reparto Distribution Center, Servizi Generali, Education)<br />

e. erogazione servizi (Servizi Generali)<br />

47


Edizione 2012<br />

f. di cui alle attività connesse con l’esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio (Ufficio Legale,<br />

Edizione 2012<br />

Ufficio Relazioni Esterne, Ufficio Risorse Umane)<br />

g. di cui ai rapporti con enti previdenziali ed assistenziali nella gestione del personale (GBS)<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

4. Regole di comportamento<br />

4.1 Principi generali<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, le regole disciplinate dal Foreign Corruption Practice Act, i principi dettati dal Codice<br />

Etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i<br />

Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di:<br />

inoltre,<br />

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25<br />

del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano<br />

potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;<br />

2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto<br />

previsto dalle predette ipotesi di reato;<br />

3. comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le<br />

informazioni dovute;<br />

4. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della<br />

Società<br />

5. tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti<br />

che operano con la PA deve seguire con attenzione l’attività dei propri sottoposti e riferire<br />

immediatamente al Comitato di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;<br />

6. qualunque criticità o conflitto d’interesse sorga nell’ambito del rapporto con la PA deve essere<br />

comunicato al Comitato di Vigilanza con nota scritta.<br />

4.2 Principi procedurali specifici<br />

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere<br />

in osservanza del Decreto.<br />

È espressamente vietato:<br />

48


Edizione 2012<br />

a. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o<br />

Edizione 2012<br />

accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti<br />

della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;<br />

b. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche<br />

ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti;<br />

c. fornire alla PA informazioni che possano avvantaggiare indebitamente la società nell’aggiudicazione di<br />

un bando di gara;<br />

d. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità<br />

per le quali sono stati ottenuti;<br />

e. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire<br />

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;<br />

f. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto<br />

dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le<br />

normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di<br />

qualsiasi attività della Società) o comunque in ottemperanza a quanto previsto nel Codice Etico e nel<br />

FCPA;<br />

g. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione<br />

amministrazione e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla<br />

normativa regolante l’attività dell’ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte<br />

voci di bilancio;<br />

h. riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino<br />

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle<br />

caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;<br />

i. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire<br />

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività<br />

per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;<br />

j. in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito<br />

rendiconto sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;<br />

k. i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l’azienda nei vari rapporti con la PA, anche per quanto<br />

riguarda le verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative, devono essere chiaramente<br />

individuati attraverso delega formale in tal senso;<br />

l. deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei<br />

compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da<br />

presentare alla PA (ad esempio, nel caso di richiesta di un finanziamento agevolato, deve essere ben<br />

chiara la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone la richiesta di finanziamento (ii) chi effettua lo<br />

studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento (iii) chi raccoglie e dispone la<br />

documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta);<br />

49


Edizione 2012<br />

m. gli accordi presi con la PA devono essere documentati, così come tutti i verbali dei procedimenti relativi<br />

Edizione 2012<br />

alle ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative devono essere redatti e conservati. Nel caso in cui<br />

il verbale conclusivo evidenziasse criticità, il Comitato di Vigilanza ne deve essere informato con nota<br />

scritta;<br />

n. i collaboratori esterni devono essere scelti in modo trasparente e non devono versare in conflitto di<br />

interessi con le PA nell’ambito dell’attività svolta. Sarà cura di ogni singola funzione interna controllare<br />

che essi non versino in conflitto di interessi richiedendo altresì ai Collaboratori esterni un documento dal<br />

quale si evinca alternativamente i) la non sussistenza di legami di parentela con componenti della PA o<br />

ii) nel caso in cui la condizione i) non sia soddisfatta, la non sussistenza di indebiti benefici/utilità/<br />

vantaggi per la società.<br />

o. di qualsiasi criticità sorga nell’ambito del rapporto con la PA deve essere informato il Comitato di<br />

Vigilanza con nota scritta.<br />

4.3 Contratti con i collaboratori esterni<br />

I contratti con i collaboratori esterni che hanno rapporti con le PA devono contenere una clausola volta a<br />

disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi prescritti nel Decreto, nonché dei<br />

principi comportamentali dettati dal Modello.<br />

5. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a<br />

prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle<br />

citate aree a rischio reato;<br />

b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in<br />

vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non<br />

corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenenti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone<br />

l’attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;<br />

d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per<br />

l’adozione di provvedimenti sanzionatori;<br />

e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune<br />

integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello<br />

stesso.<br />

50


Edizione 2012<br />

B) DELITTI INFORMATICI<br />

1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)<br />

Elenchiamo qui di seguito i delitti informatici di cui all’art. 24-bis del Decreto:<br />

• Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)<br />

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia<br />

in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un<br />

documento cartaceo bensì un documento informatico.<br />

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.<br />

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati<br />

giuridicamente rilevanti (D.Lgs. 82/2005 salvo modifiche ed integrazioni).<br />

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento<br />

inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell’addetto alla gestione degli<br />

archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sino a 400 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che<br />

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi<br />

o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)<br />

Tale reato si realizza quando qualcuno abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico<br />

protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad<br />

escluderlo. La sanzione è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o<br />

l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati,<br />

delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.<br />

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che<br />

viene protetto dalla norma è il domicilio informatico pur se vi è chi sostiene che il bene tutelato è, invece,<br />

l’integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L’accesso è abusivo poiché<br />

effettuato contro la volontà del titolare del sistema.<br />

Edizione 2012<br />

51


Edizione 2012<br />

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che pur essendo entrato<br />

legittimamente in un sistema vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto<br />

che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato<br />

autorizzato.<br />

La pena per il delitto di accesso abusivo è aggravata qualora il delitto sia stato commesso da parte degli<br />

operatori di sistemi oppure nel caso in cui, in occasione dell’accesso abusivo, abbia avuto luogo il<br />

danneggiamento o la distruzione del sistema oppure vi sia il danneggiamento o la distruzione dei dati,<br />

delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.<br />

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo<br />

abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere<br />

cognizione di dati riservati di un’impresa concorrente.<br />

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto<br />

accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto<br />

nell’archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad<br />

eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di<br />

informazioni (accesso abusivo in sola lettura).<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<br />

Edizione 2012<br />

quater c.p.)<br />

Tale reato si realizza quando qualcuno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri<br />

un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri<br />

mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o<br />

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.<br />

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici.<br />

Con l’art. 615-quater c.p. sono punite delle condotte preliminari all’accesso abusivo poiché consistenti nel<br />

procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di<br />

un sistema informatico.<br />

52


Edizione 2012<br />

I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti ad esempio, da<br />

codici, password o schede informatiche (es. badge, carte di credito, bancomat e smart card).<br />

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di<br />

cui sopra (operatore di sistema) li comunica senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui si<br />

faccia un accesso illecito a questi dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano<br />

ottenuti a seguito della violazione di una norma anche contrattuale che vieti detta condotta (es. policy<br />

Internet).<br />

L’art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibili la<br />

ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.<br />

Va osservato che nonostante la rubrica (il titolo) dell’articolo, richiami la detenzione dei codici di accesso, la<br />

stessa non risulterebbe sanzionata.<br />

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società<br />

autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore,<br />

procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all’interno<br />

della società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sino a 300 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni<br />

funzionali alla commissione dell’illecito, 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o<br />

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinqies c.p.)<br />

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o<br />

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire<br />

l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce,<br />

importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature,<br />

dispositivi o programmi informatici.<br />

Questo delitto è integrato ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare<br />

un sistema informatico, o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il<br />

danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.<br />

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema<br />

informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di<br />

Edizione 2012<br />

53


Edizione 2012<br />

favorire l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento. Ciò si verifica ad esempio<br />

qualora un dipendente introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente, idoneo a<br />

danneggiarlo o ad interromperne il funzionamento.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sino a 300 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni<br />

funzionali alla commissione dell’illecito, 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche<br />

Edizione 2012<br />

(art. 617-quater c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si integra qualora qualcuno fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un<br />

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché<br />

nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante<br />

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.<br />

La sanzione è più grave se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico usato dallo<br />

Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità oppure se il<br />

fatto è commesso da parte di un operatore di sistema.<br />

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase<br />

di trasmissione al fine di garantire l’autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.<br />

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto<br />

che invia o cui è destinata la comunicazione.<br />

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso,<br />

nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone<br />

fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la<br />

stessa è rivolta al pubblico.<br />

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione<br />

del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l’obiettivo dell’azione<br />

è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l’integrità, ritardarne o<br />

impedirne l’arrivo a destinazione.<br />

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell’Ente, nel caso in cui un dipendente esegua<br />

attività di sabotaggio industriale mediante l’intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un<br />

concorrente.<br />

54


Edizione 2012<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni<br />

Edizione 2012<br />

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)<br />

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte<br />

ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico<br />

ovvero intercorrenti tra più sistemi.<br />

La condotta vietata dall’art. 617-quinquies è costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a<br />

prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire<br />

quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o<br />

telematiche.<br />

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché<br />

rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà limitarsi<br />

ad accertare che l’apparecchiatura installata abbia, obbiettivamente, una potenzialità lesiva.<br />

Qualora all’installazione faccia seguito anche l’utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione,<br />

interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto<br />

più fattispecie criminose.<br />

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell’ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o<br />

mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato anche laddove eserciti abusivamente, si<br />

introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare<br />

apparecchiature idonee all’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

55


Edizione 2012<br />

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)<br />

Tale reato si realizza quando qualcuno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o<br />

programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di<br />

operatore del sistema.<br />

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria<br />

del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati.<br />

Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell’ente laddove, ad esempio,<br />

l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in<br />

essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell’ente o al fine di contestare il<br />

corretto adempimento da parte del fornitore.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro<br />

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)<br />

Tale reato si realizza quando qualcuno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,<br />

alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente<br />

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La sanzione è aggravata se dal fatto deriva la<br />

distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o<br />

dei programmi informatici o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.<br />

Questo delitto si distingue dal precedente poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetti beni<br />

dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche<br />

nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla<br />

soddisfazione di un interesse di natura pubblica.<br />

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla<br />

soppressione del dato.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Edizione 2012<br />

56


Edizione 2012<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)<br />

Questo reato di realizza quando qualcuno mediante le condotte di cui all’art. 635-bis (danneggiamento di<br />

dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati,<br />

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o<br />

telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso<br />

con abuso della qualità di operatore del sistema.<br />

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o<br />

ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi<br />

informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bis c.p..<br />

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel<br />

sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l’inserimento nel sistema di un<br />

virus).<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di pubblicizzare<br />

beni o servizi.<br />

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)<br />

Questo reato si configura quando il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare,<br />

rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne<br />

gravemente il funzionamento.<br />

La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del<br />

sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile<br />

nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.<br />

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (già noto come attentato<br />

al sistema), differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica<br />

utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità<br />

indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. Ne consegue che il danneggiamento di<br />

Edizione 2012<br />

57


Edizione 2012<br />

un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica<br />

utilità, laddove ipotizzabile, non sarà sanzionabile ai sensi dell’art. 635-quinquies ma ai sensi dell’art. 634-<br />

quater, alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.<br />

Il delitto può integrarsi, con vantaggio concreto per l’ente, nel caso in cui, ad esempio, in sede di<br />

esecuzione di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione o con persone incaricate di pubblico<br />

servizio, un dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire lo scopo di<br />

pubblica utilità), danneggi una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento<br />

contrattuale.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di pubblicizzare<br />

beni o servizi.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

I delitti sopra considerati trovano come presupposto l’utilizzo della rete informatica aziendale intesa come<br />

struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e composta da:<br />

Edizione 2012<br />

- l’infrastruttura di rete, che è costituita dalle apparecchiature e dal relativo software che consentono i<br />

collegamenti all’interno delle sedi aziendali e la connessione da e verso l’esterno dell’azienda;<br />

- i servizi di rete, che sono le utilities di carattere generale a disposizione di tutti i dipendenti, distribuite o<br />

messe a disposizione centralmente quali servizi di posta elettronica, accesso a internet, anagrafiche<br />

centralizzate, ecc.;<br />

- le applicazioni ed i servizi di rete aziendali, che sono resi disponibili agli utenti attraverso i server, mentre i<br />

punti di accesso alla rete aziendale sono le postazioni di lavoro fisse e mobili assegnate agli utenti stessi.<br />

Pertanto, le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nell’ambito dei<br />

delitti informatici sono quelle relative:<br />

a tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l’utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta<br />

elettronica e accesso ad internet;<br />

alla gestione della rete informatica aziendale al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e<br />

l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica.<br />

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Edizione 2012<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

3.1 Principi generali<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna<br />

relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento<br />

contenute nel presente Modello. In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in<br />

essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 24-bis del Decreto) o<br />

comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare<br />

uno dei reati qui in esame.<br />

In particolare, sarà opportuno:<br />

non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;<br />

non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque<br />

Edizione 2012<br />

contrarie al Codice Etico;<br />

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:<br />

1. fornisce ai Destinatari un’adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse<br />

informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;<br />

2. limita per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei<br />

Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;<br />

3. effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei<br />

Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti<br />

anomali;<br />

4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei servers della Società;<br />

5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.<br />

3.2 Principi procedurali specifici<br />

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi<br />

di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.<br />

In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si dispone che è assolutamente vietato:<br />

1. distorcere, oscurare, sostituire la propria identità, e inviare e-mail anonime o riportanti false generalità;<br />

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Edizione 2012<br />

2. introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva<br />

Edizione 2012<br />

autorizzazione del Reparto Information & Decision Solution (IDS);<br />

3. in qualunque modo, modificare la configurazione rilasciata dalla funzione IDS di postazioni di lavoro<br />

fisse o mobili;<br />

4. acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per<br />

valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (quali ad esempio sistemi per<br />

individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in<br />

transito, ecc.);<br />

5. ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti con<br />

metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;<br />

6. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie credenziali di<br />

accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti e terze parti;<br />

7. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti,<br />

comprensivo di archivi, dati e programmi;<br />

8. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a<br />

meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;<br />

9. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di<br />

clienti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti col cliente<br />

(vulnerability test, penetration test) e previsto nei propri compiti lavorativi;<br />

10. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o<br />

telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da<br />

quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un<br />

danneggiamento a dati, programmi o sistemi;<br />

11. comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all’azienda, i controlli implementati sui sistemi<br />

informativi e le modalità con cui sono utilizzati;<br />

12. l’utilizzo del servizio aziendale di posta elettronica che deve essere effettuato nel rispetto del Codice<br />

inoltre:<br />

Etico aziendale, impiegando esclusivamente il proprio account;<br />

14. i dati e le informazioni non pubbliche relative a clienti e terze parti (commerciali, organizzative,<br />

tecniche) incluse le modalità di connessione da remoto devono essere gestite come dati riservati;<br />

15. ogni titolare di account è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla<br />

rete aziendale.<br />

La Società deve, a sua volta, porre in essere i seguenti adempimenti:<br />

a. informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso<br />

(username e password) confidenziali, di non divulgare gli stessi a soggetti terzi e di usare correttamente<br />

le risorse informatiche aziendali;<br />

60


Edizione 2012<br />

b. informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della<br />

Edizione 2012<br />

convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici<br />

di accesso;<br />

c. impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un<br />

determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;<br />

d. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi<br />

informatici dei destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione<br />

societaria;<br />

e. dotare il centro di elaborazione dati di porta con chiusura a chiave;<br />

f. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Società al fine di prevenire l'illecita<br />

installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema<br />

informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;<br />

g. fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile,<br />

questi non possano venir disattivati;<br />

h. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società o non correlati con l'attività<br />

professionale espletata per la stessa;<br />

i. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione<br />

e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o<br />

dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files);<br />

j. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, senza la preventiva<br />

autorizzazione del Reparto Information & Decision Solution (IDS), di software (c.d. "P2P", di files<br />

sharing o di istant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della<br />

rete internet ogni tipologia di files (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità<br />

di controllo da parte della Società;<br />

k. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante<br />

routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire<br />

che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i routers<br />

della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;<br />

l. prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale<br />

corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o<br />

categoria di Destinatari;<br />

m. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di<br />

autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Destinatari (ad<br />

esempio, oltre allo username ed alla password, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi<br />

alla rete societaria dall'esterno un "token" - una chiavetta – in grado di generare passwords casuali<br />

necessarie per l'accesso).<br />

61


Edizione 2012<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a<br />

Edizione 2012<br />

prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, attraverso controlli campione sulle<br />

citate aree a rischio reato;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da<br />

seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.<br />

A tal fine al Comitato di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

62


Edizione 2012<br />

C) DELITTI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE<br />

1. Delitti in materia di contraffazione (art. 25-bis, lett. f-bis) del Decreto)<br />

I delitti in materia di contraffazione che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell’ente ex<br />

art. 25-bis, lett. f-bis) del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:<br />

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e<br />

Edizione 2012<br />

disegni (art. 473 c.p.)<br />

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o<br />

segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella<br />

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione<br />

da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.<br />

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000<br />

chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere<br />

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.<br />

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme<br />

delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />

intellettuale o industriale.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive: ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Durata fino ad un anno.<br />

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)<br />

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al<br />

fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o<br />

alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.<br />

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque<br />

detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti<br />

di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br />

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme<br />

delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />

intellettuale o industriale.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

63


Edizione 2012<br />

Sanzioni Interdittive: ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Durata fino ad un anno.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nell’ambito dei delitti di<br />

contraffazione sono quelle relative ai settori:<br />

a. legale (Ufficio Legale)<br />

b. marketing (Ufficio Marketing)<br />

c. area acquisti/area vendita.<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, dal FCPA, dalle procedure operative di riferimento e<br />

ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le<br />

regole di comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da<br />

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-bis del Decreto) o comportamenti che, sebbene<br />

non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.<br />

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l’obbligo, a carico dei Destinatari, di:<br />

Edizione 2012<br />

a. accertarsi che i dipartimenti di patent e trademark internazionali, incaricati di verificare l’eventuale<br />

esistenza di marchi o brevetti identici o l’eventuale esistenza di marchi e brevetti simili che possano<br />

potenzialmente entrare in conflitto con quello che si intende registrare, non abbiano espresso parere<br />

negativo al deposito e al conseguente utilizzo sul mercato italiano di un marchio o brevetto;<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

b. in fase di ricerca, di produzione o di messa in commercio di un nuovo prodotto, attenersi alle<br />

procedure adottate dalla Società che attribuiscono ai dipartimenti di patent e trademark<br />

internazionali l’incarico di rilevare qualsiasi criticità del marchio o del brevetto;<br />

inoltre, è severamente vietato:<br />

c. contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo<br />

conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi<br />

contraffatti o alterati;<br />

d. contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o fare uso di tali<br />

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;<br />

e. introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri<br />

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;<br />

f. detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne<br />

profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che<br />

potrebbero indurre l’acquirente a scambiarli con altri noti, creando una possibile confusione nella<br />

clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto;<br />

g. utilizzare, quale impiego commerciale o industriale (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta<br />

commerciale) marchi o segni distintivi falsificati da altri.<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente<br />

la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis, lett. f) del Decreto. A tal<br />

fine, il Comitato di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio<br />

dei delitti in materia di contraffazione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in<br />

relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti<br />

da seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli<br />

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

A tal fine, al Comitato di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

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Edizione 2012<br />

D) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO<br />

1. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)<br />

I delitti contro l’industria e il commercio che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa<br />

dell’ente ex art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:<br />

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)<br />

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di<br />

un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione<br />

fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)<br />

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente<br />

una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella<br />

dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o<br />

con la multa fino a euro 2.065.<br />

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)<br />

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito<br />

con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)<br />

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi<br />

o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o<br />

Edizione 2012<br />

66


Edizione 2012<br />

del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a<br />

due anni o con la multa fino a ventimila euro.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-<br />

Edizione 2012<br />

ter c.p.)<br />

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà<br />

industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà<br />

industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con<br />

la multa fino a euro 20.000.<br />

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone<br />

in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.”<br />

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.<br />

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle<br />

leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />

intellettuale o industriale.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti<br />

agroalimentari (art. 517-quater c.p.)<br />

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari<br />

è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br />

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone<br />

in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o<br />

denominazioni contraffatte.<br />

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.<br />

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi<br />

interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche<br />

e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”<br />

67


Edizione 2012<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)<br />

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con<br />

violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.<br />

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi<br />

modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Durata fino ad un anno.<br />

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)<br />

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,<br />

con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la<br />

reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.<br />

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali<br />

sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Durata fino ad un anno.<br />

Edizione 2012<br />

68


Edizione 2012<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nell’ambito dei delitti contro<br />

l’industria e il commercio sono quelle relative ai settori:<br />

a. legale (Ufficio Legale)<br />

b. marketing (Ufficio Marketing)<br />

c. area acquisti/area vendita.<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, dal FCPA, dalle procedure operative e ogni altra<br />

normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di<br />

comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da<br />

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-bis.1 del Decreto) o comportamenti che, sebbene<br />

non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei delitti qui in esame.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di:<br />

Edizione 2012<br />

a. adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di<br />

un’industria o di un commercio;<br />

b. consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine,<br />

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;<br />

c. porre in vendita o metter altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con<br />

nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore<br />

sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto;<br />

d. fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di<br />

proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di<br />

proprietà industriale;<br />

69


Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

e. introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta<br />

ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un<br />

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto;<br />

f. contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti<br />

agroalimentari;<br />

g. introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta<br />

ai consumatori o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari con le indicazioni o<br />

denominazioni contraffatte;<br />

h. compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;<br />

i. porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti<br />

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento<br />

all’industria nazionale.<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua<br />

efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto. A tal fine, il Comitato di<br />

Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei delitti contro<br />

l’industria e il commercio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole<br />

di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da<br />

seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti<br />

ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

A tal fine, al Comitato di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

70


Edizione 2012<br />

E) REATI SOCIETARI<br />

1. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)<br />

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25-ter del D.Lgs.<br />

231/2001 sono i seguenti:<br />

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)<br />

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei<br />

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine<br />

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali<br />

previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di<br />

valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,<br />

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i<br />

destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui<br />

le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le<br />

falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o<br />

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le<br />

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5<br />

per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se<br />

conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per<br />

cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la<br />

sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle<br />

imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e<br />

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di<br />

rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)<br />

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i<br />

liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto<br />

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,<br />

esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la<br />

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del<br />

gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano<br />

un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione<br />

Edizione 2012<br />

71


Edizione 2012<br />

da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del<br />

patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici<br />

o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico<br />

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo<br />

comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al<br />

terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia<br />

riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento<br />

ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1<br />

per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in<br />

cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti<br />

previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la<br />

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa<br />

appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato<br />

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non<br />

superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,<br />

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai<br />

commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento<br />

quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio<br />

dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei<br />

documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o<br />

dell'impresa.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: per il 1° comma da 300 a 600 quote, per il 3° comma da 400 a 800.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Falso in prospetto (art. 173-bis, TUF)<br />

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno<br />

dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o<br />

dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte<br />

pubbliche di acquisto o scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti<br />

stessi. Si precisa che:<br />

1) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;<br />

2) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.<br />

Il reato è costruito come un reato comune che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la<br />

condotta criminosa.<br />

Edizione 2012<br />

72


Edizione 2012<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260.<br />

Edizione 2012<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)<br />

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre<br />

comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,<br />

attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della<br />

società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni<br />

sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a<br />

un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni,<br />

la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote per i reati previsti al 1° comma, da 400 a 800<br />

quote per i reati previsti al 2° comma.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)<br />

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo<br />

svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di<br />

revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un<br />

danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è<br />

raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea<br />

o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24<br />

febbraio 1998, n. 58.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)<br />

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche<br />

simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino<br />

ad un anno”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)<br />

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non<br />

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili,<br />

73


Edizione 2012<br />

che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la<br />

ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)<br />

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,<br />

cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la<br />

reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,<br />

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale<br />

sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine<br />

previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il<br />

reato è estinto.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)<br />

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale<br />

sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona<br />

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)<br />

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati<br />

italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del TUF,<br />

ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, o del D.Lgs.<br />

21.4.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre<br />

anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Edizione 2012<br />

74


Edizione 2012<br />

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)<br />

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale<br />

mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,<br />

sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti<br />

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)<br />

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento<br />

delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la<br />

reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 360 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636. c.c.)<br />

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad<br />

altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)<br />

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a<br />

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata<br />

una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo<br />

significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito<br />

con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)<br />

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza<br />

previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché<br />

Edizione 2012<br />

75


Edizione 2012<br />

oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla<br />

vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero<br />

dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nell’ambito dei reati societari<br />

sono quelle relative ai settori:<br />

a. legale e fiscale (Ufficio Legale e Ufficio Tasse)<br />

b. gestionale e di controllo (Amministratori)<br />

c. affari societari (Ufficio Legale e Ufficio Finanza).<br />

d. Ufficio Relazioni Esterne<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

3.1 Principi generali<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, le regole disciplinate dal FCPA, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure<br />

operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno<br />

rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da<br />

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene<br />

non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.<br />

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l’obbligo, a carico dei Destinatari, di:<br />

a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle<br />

Edizione 2012<br />

eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre<br />

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla<br />

76


Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso<br />

divieto di:<br />

predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non<br />

corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;<br />

omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore<br />

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;<br />

b. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della<br />

rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;<br />

c. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del patrimonio<br />

della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;<br />

d. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle<br />

fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;<br />

e. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni<br />

forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta<br />

formazione della volontà assembleare;<br />

f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non<br />

frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso<br />

divieto di:<br />

omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni<br />

periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;<br />

esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero<br />

occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;<br />

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza,<br />

anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti<br />

pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle<br />

comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);<br />

g. predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie.<br />

3.2 Principi procedurali specifici<br />

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi<br />

di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.<br />

In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, si dispone:<br />

a. l’attivazione di un programma di informazione/formazione a favore del personale addetto atto a<br />

prevenire la commissione di reati societari;<br />

b. la trasmissione agli amministratori e al collegio sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti<br />

all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del consiglio di amministrazione o sui quali esso<br />

debba esprimere un parere ai sensi di legge;<br />

77


Edizione 2012<br />

c. la previsione di riunioni periodiche tra il collegio sindacale e il Comitato di Vigilanza per verificare<br />

Edizione 2012<br />

l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;<br />

inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e<br />

finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara<br />

e completa:<br />

i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;<br />

i criteri contabili per l’elaborazione dei dati;<br />

la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.<br />

infine, in caso di comunicati stampa e ogniqualvolta vengano diffuse all’esterno notizie aventi ad oggetto<br />

informazioni potenzialmente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumeni finanziari<br />

della Società, si dispone che chi diffonde tali informazioni, oltre ad osservare i principi suindicati, deve attenersi<br />

esclusivamente alle informazioni desumibili da documenti già approvati e resi pubblici. In aggiunta è fatto<br />

obbligo di osservare la seguente procedura:<br />

i comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni relative ai risultati commerciali, economici e<br />

finanziari della Società o di società controllanti o controllate e le informazioni concernenti la nomina di<br />

soggetti in posizione apicale o il compimento di operazioni straordinarie devono essere diffusi<br />

esclusivamente dall’Ufficio Relazioni Esterne sulla base dei comunicati stampa elaborati dalla<br />

Capogruppo. Nello specifico, l’Ufficio Relazioni Esterne si occuperà di tradurre pedissequamente il<br />

comunicato stampa diffuso dalla Capogruppo accertandosi inoltre che il documento finale sia in linea<br />

con le prescrizioni della legge italiana e con i principi procedurali indicati nella presente Parte Speciale<br />

chiedendo, se necessario, la collaborazione dell’Ufficio Finanza, dell’Ufficio Legale o dell’Ufficio Tasse;<br />

i comunicati stampa non elaborati dalla Capogruppo devono essere diffusi esclusivamente dall’Ufficio<br />

Relazioni Esterne il quale, sulla base delle informazioni ricevute dal reparto interno che intende<br />

diffondere le informazioni oggetto del comunicato, redige e diffonde il comunicato nel rispetto della<br />

legge e dei principi procedurali indicati nella presente Parte Speciale;<br />

ogniqualvolta vengano diffuse all’esterno notizie aventi ad oggetto informazioni potenzialmente idonee<br />

a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumeni finanziari della Società mediante forme<br />

di comunicazione diverse rispetto ai comunicati stampa (quali ad esempio interviste e partecipazioni a<br />

convegni), il soggetto che divulgherà tali informazioni deve essere un soggetto in posizione apicale ed è<br />

tenuto a rivolgersi preventivamente all’Ufficio Relazioni Esterne che lo informerà degli obblighi previsti<br />

dalla legge nonchè dalla presente Parte Speciale.<br />

La tracciabilità dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso il sistema informatico SAP adottato dalla<br />

Società che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema.<br />

4. Contratti con i collaboratori esterni<br />

I contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della<br />

violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.<br />

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Edizione 2012<br />

5. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l’osservanza, l’attuazione e<br />

Edizione 2012<br />

l’adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in<br />

relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di<br />

spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.);<br />

b. monitorare l’efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella<br />

presente Parte Speciale;<br />

c. verificare annualmente i principali atti societari ed in particolare la relazione del Collegio Sindacale e<br />

della Società di Revisione nonchè il rispetto delle procedure per la diffusione delle comunicazioni rivolte<br />

ai Soci, dei comunicati stampa e delle notizie scritte rivolte all’esterno aventi ad oggetto informazioni<br />

potenzialmente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumeni finanziari della<br />

Società al fine di verificare l’osservanza della presente Parte Speciale nonchè la sua idoneità a prevenire<br />

i reati ivi elencati;<br />

d. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi<br />

esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle<br />

segnalazioni ricevute;<br />

e. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per<br />

l’adozione di provvedimenti sanzionatori;<br />

f. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al consiglio di amministrazione le opportune<br />

integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello<br />

stesso.<br />

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Edizione 2012<br />

F) DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE<br />

DELL’ORDINE DEMOCRATICO E REATI TRANSNAZIONALI<br />

1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e reati<br />

transnazionali<br />

Poiché per prevenire le eventuali condotte criminose relative ai delitti con finalità di terrorismo o di<br />

eversione dell’ordine democratico ed ai reati transnazionali, le regole comportamentali richieste dal<br />

presente Modello si equivalgono, si è deciso di raggruppare i reati qui in esame trattandoli nel medesimo<br />

capitolo.<br />

Si precisa che l’introduzione di alcuni reati nella presente Parte Speciale ha carattere meramente<br />

prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l’esistenza di attuali rischi, si<br />

tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un livello alto di attenzione.<br />

Tra i reati in questione che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto in<br />

capo alla Società si elencano:<br />

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine<br />

democratico (art. 270-bis c.p.)<br />

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il<br />

compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con<br />

la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da<br />

cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di<br />

violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del<br />

condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il<br />

reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: se il delitto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a<br />

700 quote. Se il delitto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni, o con l’ergastolo, da 400 a 1000<br />

quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l’ente o una sua<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all’unico o prevalente scopo di consentire o commettere<br />

reati.<br />

Assistenza agli associati (art. 270-ter)<br />

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di<br />

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli<br />

270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata<br />

continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (introdotto con l'art. 1<br />

della Legge n. 438 del 15 dicembre 2001)”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: se il delitto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a<br />

700 quote. Se il delitto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni, o con l’ergastolo, da 400 a 1000<br />

quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l’ente o una sua<br />

attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all’unico o prevalente scopo di consentire o commettere<br />

reati.<br />

Associazione per delinquere in caso di reato transnazionale (art. 416 c.p.)<br />

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono<br />

od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di<br />

partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena<br />

stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da<br />

cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria per equivalente del<br />

prezzo, profitto o prodotto del reato.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno. In modo definitivo se l’ente o una sua<br />

attività organizzativa viene stabilmente utilizzato all’unico o prevalente scopo di consentire o commettere<br />

reati.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 12 commi 3, 3-bis<br />

e 5)<br />

“[…] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti<br />

a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero<br />

a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza<br />

permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.<br />

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:<br />

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;<br />

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua<br />

incolumità;<br />

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o<br />

degradante;<br />

c-bis) il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto<br />

ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.<br />

Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo<br />

sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo<br />

sfruttamento, la pena detentiva e’ aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni<br />

persona.<br />

[…] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di<br />

trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del<br />

presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente<br />

testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493,00 euro.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 200 a 1000 quote. Confisca obbligatoria per equivalente del<br />

prezzo, profitto o prodotto del reato.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare<br />

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione<br />

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nell’ambito dei reati trattati<br />

nel presente capitolo sono quelle relative ai settori:<br />

a. finanza e legale (Ufficio Fiscale e Ufficio Legale)<br />

b. che gestiscono i rapporti con i terzi (Ufficio Acquisti, Servizi Generali e Ufficio Legale)<br />

c. che si occupano di transazioni/flussi finanziari ed investimenti anche con controparti estere (Ufficio<br />

Edizione 2012<br />

Legale e Ufficio Finanza/Tasse, Supply Network Operations (SNO)<br />

d. che si occupano dei rapporti infragruppo (Ufficio Acquisti, Servizi Generali, Ufficio Finanza/Tasse e<br />

Ufficio Legale)<br />

e. che gestiscono i rapporti con controparti estere (Ufficio Finanza/Tasse e Ufficio Legale)<br />

f. che gestiscono l’ingresso nella società di soggetti esteri nel territorio italiano (Ufficio Risorse Umane).<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

3.1 Principi generali<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, le regole disciplinate dal FCPA, i principi dettati dal Codice Etico, dalle procedure<br />

operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno<br />

rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da<br />

integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé<br />

fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame. Conseguentemente, la<br />

presente Parte Speciale disciplina l’espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:<br />

1. ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività<br />

terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico, sia che si tratti di società di diritto italiano che estero;<br />

2. effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni, sia italiane che estere, condannate<br />

per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico;<br />

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Edizione 2012<br />

3. affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani che esteri, condannati per aver svolto attività<br />

Edizione 2012<br />

terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico;<br />

4. contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui, sia italiani che esteri, inseriti nelle black<br />

list antiterrorismo consultabile nel sito:<br />

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html<br />

5. contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o<br />

aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei paesi considerati come non cooperativi dal<br />

Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (di seguito “GAFI” - www.fatf-gafi.org).<br />

3.2 Principi procedurali specifici<br />

Ai fini dell’attuazione dei divieti elencati al precedente par. 3.1, devono rispettarsi le procedure qui di seguito<br />

descritte, oltre alle regole ed i principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.<br />

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell’esplicazione dell’attività di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong><br />

Italia s.p.a. in territorio italiano, sia all’estero:<br />

1. è necessario verificare la lecita provenienza e tenuta dei documenti aziendali;<br />

2. è necessario verificare la lecita provenienza dei finanziamenti/flussi finanziari chiedendo di produrre la<br />

documentazione relativa;<br />

3. nel caso di elargizioni di danaro a individui, società o organizzazioni, sia italiani che esteri, è necessario<br />

controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro. Inoltre deve essere redatto un piano<br />

di investimento a giustificazione dell’investimento, comprensivo di controlli periodici dell’avanzamento<br />

del piano;<br />

4. prima dell’affidamento dell’incarico a consulenti e partner è necessario raccogliere informazioni sulla<br />

serietà e professionalità del destinatario dell’incarico (referenze, curriculum vitae, ecc.), nonché i requisiti<br />

di onorabilità degli stessi, scegliendo consulenti iscritti negli appositi albi professionali ove esistenti;<br />

5. è necessario determinare, mediante predisposizione di apposita procedura, la soglia dei requisiti minimi<br />

in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti<br />

standard;<br />

6. è necessario garantire la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint venture con imprese estere per<br />

la realizzazione degli investimenti.<br />

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Edizione 2012<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua<br />

Edizione 2012<br />

efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quater del Decreto, nonché quelli definiti<br />

quali reati transnazionali. A tal fine, il Comitato di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività<br />

potenzialmente a rischio dei reati qui esaminati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in<br />

relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da<br />

seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti<br />

ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

A tal fine, al Comitato di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

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Edizione 2012<br />

G) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO<br />

1. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro<br />

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa<br />

dell’ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:<br />

Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)<br />

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso<br />

con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro<br />

la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni<br />

di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino<br />

al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell’art. 25-septies del<br />

Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell’art. 25-<br />

septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il<br />

delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.<br />

Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.)<br />

“[…] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione<br />

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a<br />

un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei<br />

casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai<br />

sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto<br />

sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la<br />

pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei messi a quattro anni”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le Linee Guida di Confindustria nell’ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano<br />

l’impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della società, in quanto i reati in esame potrebbero<br />

riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia<br />

di salute e sicurezza sul lavoro.<br />

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nell’ambito<br />

di tali reati riguardano tutte le attività svolte nei siti della Società e/o presso i Wella Studio e Training Center.<br />

Inoltre, sono considerate aree a rischio anche tutte le attività svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di<br />

servizi in base a contratti d’appalto, d’opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a<br />

quelle attività realizzate in associazione con partner (in caso di joint venture, anche in forma di ATI, consorzi,<br />

ecc.) o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi<br />

professionisti.<br />

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel<br />

Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche DVR) tenuto conto che lo stesso non esaurisce le<br />

procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro<br />

e dare attuazione al disposto dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e<br />

dal British Standard OHSAS 18001.<br />

3. Regole di comportamento<br />

3.1 Principi generali<br />

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa<br />

discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:<br />

a) determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla<br />

Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;<br />

b) identificare e applicare in modo corretto le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di<br />

salute e sicurezza sul lavoro;<br />

c) identificare e valutare i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:<br />

- del DVR;<br />

- dei contratti di appalto;<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

- della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze;<br />

- nel caso in cui la Società fosse costruttrice, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera e<br />

Piani Operativi di Sicurezza;<br />

d) fissare gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborare dei<br />

programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione<br />

delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul<br />

lavoro, con particolare riferimento a:<br />

Edizione 2012<br />

- attribuzioni di compiti e doveri;<br />

- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;<br />

- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell’attuazione delle misure per la<br />

salute e sicurezza dei lavoratori;<br />

e) sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi<br />

prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:<br />

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;<br />

- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;<br />

f) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto<br />

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:<br />

- misure di mantenimento e miglioramento;<br />

- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a<br />

provvedimenti disciplinari;<br />

- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;<br />

g) attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;<br />

h) effettuare un periodico riesame al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la<br />

sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di<br />

questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività.<br />

3.2 Struttura organizzativa di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.<br />

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella<br />

prevista dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche (di seguito anche “Decreto<br />

Sicurezza”), al fine di eliminare o, per lo meno di limitare, i rischi per i lavoratori.<br />

Nell’ambito di tale struttura organizzativa operano:<br />

Il Datore di Lavoro<br />

Al Datore di Lavoro di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e<br />

sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:<br />

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Edizione 2012<br />

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di<br />

Edizione 2012<br />

lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché<br />

nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi<br />

particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi);<br />

Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (DVR da<br />

custodirsi presso l'azienda) contenente:<br />

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella<br />

quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di prote-zione<br />

individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del De-creto<br />

Sicurezza);<br />

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli<br />

di sicurezza;<br />

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli<br />

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;<br />

- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito<br />

RSPP), del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) e del Medico Competente<br />

che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;<br />

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che<br />

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione<br />

ed addestramento.<br />

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il<br />

RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il<br />

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche<br />

del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;<br />

2) designare l’RSPP.<br />

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali<br />

compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, le funzioni di:<br />

a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;<br />

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta<br />

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo<br />

soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;<br />

c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l’RSPP ed il Medico<br />

Competente;<br />

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Edizione 2012<br />

d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e<br />

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (ivi compresi i<br />

Dipendenti che operano in tele-lavoro, nei cui confronti, il Datore di Lavoro deve verificare la corretta<br />

attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'accesso<br />

ai luoghi stessi, previo consenso del lavoratore qualora si tratti del suo domicilio, e nel pieno rispetto della<br />

libertà morale e della personalità del lavoratore, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 1967/2003);<br />

e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;<br />

f) comunicare all’Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro;<br />

g) convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza;<br />

h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza<br />

ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e<br />

della protezione;<br />

i) garantire la sicurezza dei materiali, impianti e apparecchiature elettrici (artt. 80 e ss del Decreto Sicurezza) e<br />

provvedere affinché edifici, impianti ed attrezzature siano adeguatamente protetti da fulmini ed altre scariche<br />

elettriche (artt. 84-85 del Decreto Sicurezza).<br />

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi<br />

delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa, nel rispetto dei principi che informano il<br />

presente Modello organizzativo, con i seguenti limiti e condizioni:<br />

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;<br />

- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle<br />

funzioni delegate;<br />

- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica<br />

natura delle funzioni delegate;<br />

- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate<br />

e/o, qualora la spesa fosse di ammontare tale da richiedere il consenso di altra persona e il consenso fosse<br />

negato, che essa attribuisca il potere di sospendere le operazioni dell’unità di competenza nell’ipotesi in cui il<br />

delegato ritenga che si possa verificare qualsiasi inadeguatezza negli adempimenti afferenti gli impianti e/o gli<br />

edifici per i quali allo stesso è conferita la suddetta delega di funzioni.<br />

Al fine di garantire l’attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di<br />

Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:<br />

a) la natura dei rischi;<br />

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;<br />

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;<br />

d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)<br />

Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del<br />

Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:<br />

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la<br />

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica<br />

conoscenza dell’organizzazione aziendale;<br />

- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei<br />

rischi e i sistemi di controllo di tali misure;<br />

- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;<br />

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;<br />

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione<br />

periodica di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza;<br />

- a fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda<br />

necessaria.<br />

Qualora nell’espletamento dei relativi compiti, gli Addetti al Servizio Protezione e Prevenzione (ASPP) o l’ RSPP<br />

di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle azioni di<br />

recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il soggetto coinvolto dovrà darne immediata comunicazione al<br />

Comitato di Vigilanza.<br />

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata al Comitato di Vigilanza con l’espressa<br />

indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.<br />

L’ RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve:<br />

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;<br />

- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;<br />

- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e<br />

protezione dei rischi;<br />

- aver frequentato corsi di aggiornamento.<br />

L’RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni del Comitato di Vigilanza relativamente alle materie<br />

di sua competenza.<br />

Il Medico Competente<br />

Il Medico Competente provvede tra l’altro a:<br />

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi,<br />

anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della<br />

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di<br />

formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di<br />

Edizione 2012<br />

91


Edizione 2012<br />

primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative<br />

del lavoro;<br />

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;<br />

- sottoporre i Lavoratori destinati a lavorazioni che presentino specifici rischi a visita medica che accerti la loro<br />

idoneità a svolgere le relative mansioni;<br />

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni<br />

Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;<br />

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed<br />

informandoli sui relativi risultati;<br />

- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati<br />

anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati<br />

ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;<br />

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;<br />

- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con<br />

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.<br />

Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:<br />

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psico-tecnica, o in<br />

oppure<br />

tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed<br />

altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il<br />

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.<br />

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e<br />

psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;<br />

- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata<br />

esperienza professionale di almeno 4 anni.<br />

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)<br />

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per<br />

rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.<br />

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e<br />

sicurezza.<br />

Il RLS:<br />

- accede ai luoghi di lavoro;<br />

- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all’individuazione,<br />

programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;<br />

Edizione 2012<br />

92


Edizione 2012<br />

- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell’attuazione delle misure di<br />

emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;<br />

- è consultato in merito all’organizzazione delle attività formative;<br />

- promuove l’elaborazione, l’individuazione a l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute<br />

e l’integrità psicofisica dei lavoratori;<br />

- partecipa alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”;<br />

- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia<br />

richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del<br />

DUVRI.<br />

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei<br />

mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a<br />

causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla<br />

legge per le rappresentanze sindacali.<br />

Nell’ambito di un appalto d’opera nel quale <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. sia società committente operano:<br />

L’appaltatore<br />

In tal caso <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. dovrà verificare che:<br />

- si attenga, nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche,<br />

nell’esecuzione del progetto e dell’organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di<br />

cui all’art. 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);<br />

- preveda nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza<br />

dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la<br />

durata di tali lavori o fasi di lavoro;<br />

- valuti, nella fase di progettazione dell’opera, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo<br />

dell’Opera;<br />

- designi il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione nei Cantieri in cui sia<br />

prevista la presenza di più imprese esecutrici;<br />

- verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai<br />

lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.<br />

La società è esonerata dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente<br />

all’incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l’incarico risulti comunque attribuito a persona<br />

capace e competente).<br />

Il Responsabile dei Lavori<br />

Edizione 2012<br />

93


Edizione 2012<br />

E' il soggetto che può essere incaricato dalla Società ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo<br />

dell’esecuzione dell’opera o di una parte della procedura.<br />

Il Coordinatore per la Progettazione<br />

Tra le altre cose, il Coordinatore per la Progettazione:<br />

- redige, durante la fase di progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle<br />

offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;<br />

- predispone il Fascicolo dell’Opera.<br />

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori<br />

Tra le altre cose, il Coordinatore per l'Esecuzione:<br />

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici<br />

e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e la corretta applicazione<br />

delle relative procedure di lavoro;<br />

- verifica l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in<br />

relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle<br />

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se<br />

necessario, i rispettivi POS;<br />

- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento<br />

tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;<br />

- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori l'eventuale inosservanza di disposizioni del Decreto<br />

Sicurezza in tema di rispetto delle misure generali di tutela e di prescrizioni del PSC e propone la<br />

sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la<br />

risoluzione del contratto;<br />

- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla<br />

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;<br />

- segnala al RSPP – territorialmente competente - la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle<br />

azioni di recupero prescritte dal Committente.<br />

I Lavoratori<br />

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone<br />

presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla<br />

formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.<br />

I lavoratori devono in particolare:<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della<br />

protezione collettiva ed individuale;<br />

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i<br />

mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;<br />

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;<br />

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti,<br />

nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in<br />

caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o<br />

pericoli, dandone notizia al Rappre-sentante dei Lavoratori per la Sicurezza;<br />

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<br />

- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che<br />

possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;<br />

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavo-ro;<br />

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;<br />

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti<br />

dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il<br />

lavoro.<br />

I lavoratori di aziende che svolgono per <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. attività in regime di appalto e subappalto<br />

devono esporre apposita tessera di riconoscimento.<br />

3.3 Principi procedurali specifici<br />

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei<br />

lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli<br />

artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevede quanto segue.<br />

3.3.1 Politiche aziendali in tema di sicurezza<br />

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. deve costituire un<br />

riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti<br />

con la stessa.<br />

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. e deve porsi come<br />

obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in<br />

rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e<br />

sicurezza di tutti i Lavoratori.<br />

Tale politica, formata secondo gli standard UNI-INAIL, contiene:<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

• una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro<br />

Edizione 2012<br />

al singolo Lavoratore nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie<br />

attribuzioni e competenze;<br />

• l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale,<br />

la cui conoscibilità deve essere garantita ai Destinatari;<br />

• l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;<br />

• l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;<br />

• l'impegno a garantire che i Destinatari nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e formati<br />

per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere<br />

le proprie responsabilità in materia di SSL;<br />

• l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS; in particolare,<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei<br />

Lavoratori, anche attraverso il RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e<br />

valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;<br />

• l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema<br />

di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., nonché alla normativa, anche di natura regolamentare, vigente in<br />

materia;<br />

• l'impegno a definire e diffondere all'interno di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. gli obiettivi di Salute e<br />

Sicurezza sul Lavoro ed i relativi programmi di attuazione.<br />

La politica è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema.<br />

Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà<br />

inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.<br />

3.3.2 Processo di pianificazione<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e<br />

sicurezza, con cadenza annuale:<br />

• definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;<br />

• determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;<br />

• predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture<br />

coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;<br />

• definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l’adeguatezza con riguardo all’impiego<br />

ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell’annualità precedente e disponendo ogni<br />

eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;<br />

96


Edizione 2012<br />

• prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli<br />

obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell’impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.<br />

3.3.3 Informazione, formazione, documentazione<br />

L’informazione<br />

L’informazione che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e<br />

deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a<br />

a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di SSL<br />

Edizione 2012<br />

adottato da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.<br />

b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l’importanza di agire in conformità con la<br />

politica aziendale e le procedure in materia di SSL e altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato<br />

da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a., nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.<br />

Ciò premesso, <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei<br />

rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi:<br />

• la Società deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori<br />

interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell’impresa, sulle conseguenze di questi e sulle<br />

misure di prevenzione e protezione adottate;<br />

• deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza,<br />

evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;<br />

• i Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere<br />

informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il<br />

pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;<br />

• deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro<br />

messe a disposizione dei Dipendenti;<br />

• il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;<br />

• la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;<br />

• la Società deve coinvolgere il RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei<br />

rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed<br />

evacuazione.<br />

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche<br />

mediante apposita verbalizzazione.<br />

Formazione<br />

• La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;<br />

• il RSPP e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;<br />

• la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;<br />

• la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;<br />

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Edizione 2012<br />

• deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed<br />

Edizione 2012<br />

immediati;<br />

• i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva<br />

e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal Medico competente in caso di lavorazioni<br />

che presentino specifici rischi;<br />

• gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi,<br />

addetti all’evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;<br />

• la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza<br />

(verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).<br />

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche<br />

mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.<br />

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla<br />

prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. deve garantire un adeguato livello<br />

di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.<br />

Pertanto, la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi<br />

informativi:<br />

dal basso verso l’alto: è garantito da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. mettendo a disposizione apposite<br />

schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di<br />

portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria<br />

inerenti alla gestione della SSL;<br />

dall'alto verso il basso: ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato<br />

da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. per la gestione della SSL.<br />

A tale scopo <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. garantisce agli esponenti aziendali (ovvero gli amministratori, i<br />

dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società) un'adeguata e costante informativa<br />

attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici<br />

che abbiano ad oggetto:<br />

nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;<br />

modifiche nella struttura organizzativa adottata da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. per la gestione della<br />

salute e sicurezza dei Lavoratori;<br />

contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;<br />

ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.<br />

Documentazione<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico,<br />

dei seguenti documenti:<br />

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Edizione 2012<br />

• la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal<br />

Datore di Lavoro;<br />

• il registro degli infortuni;<br />

• il Documento di Valutazione dei Rischi indicante la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione<br />

dei rischi e contenente il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;<br />

• nel caso in cui la Società sia appaltatrice di lavori di costruzione: la documentazione contratti; Piano di<br />

Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell’Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica<br />

dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di<br />

Sicurezza.<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. è altresì chiamata a garantire che:<br />

• il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso,<br />

vengano nominati formalmente;<br />

• venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal<br />

RSPP e dal Medico Competente;<br />

• venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante<br />

data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;<br />

• venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti<br />

all'attività aziendale;<br />

• venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;<br />

• vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione<br />

individuale forniti dai costruttori;<br />

• venga conservata ogni procedura adottata da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. per la gestione della salute e<br />

sicurezza sui luoghi di lavoro;<br />

• tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del<br />

RSPP e messa a disposizione del Comitato di Vigilanza.<br />

3.3.4 Attività di monitoraggio<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema per la gestione<br />

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.<br />

A tale scopo:<br />

• assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della<br />

Edizione 2012<br />

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;<br />

• assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della<br />

salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;<br />

• compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di<br />

individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le<br />

eventuali azioni correttive da intraprendere.<br />

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Edizione 2012<br />

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.,<br />

laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato<br />

livello di specializzazione.<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel<br />

più breve tempo possibile.<br />

3.3.5 Il riesame del sistema<br />

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong><br />

Italia s.p.a. per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame annuale da parte<br />

del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il<br />

raggiungimento degli obiettivi prefissati.<br />

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.<br />

4. Contratti di appalto<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. deve predisporre e tenere aggiornato un elenco delle aziende con le quali stipula<br />

contratti di appalto. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere<br />

formalizzate in contratti scritti dai quali devono risultare espressi riferimenti agli adempimenti di cui all’art. 26<br />

del Decreto Sicurezza.<br />

Tra gli altri, è compito della Società:<br />

- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto<br />

attraverso: i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ii)<br />

acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei<br />

requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica<br />

del 28 dicembre 2000, n. 445;<br />

- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono<br />

destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria<br />

attività;<br />

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività<br />

lavorativa oggetto dell'appalto;<br />

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;<br />

- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi da interferenze (Duvri) che indichi le misure adottate<br />

al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse<br />

imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di<br />

appalto o d’opera.<br />

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi<br />

relativi alla sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. A tali dati possono accedere, su<br />

richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza<br />

sul lavoro nel caso di subappalto.<br />

5. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente<br />

Edizione 2012<br />

l’efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A<br />

questo proposito, il Comitato di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di<br />

consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del<br />

sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di <strong>Procter</strong><br />

& <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni<br />

significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di<br />

mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da<br />

seguire nell’ambito delle area a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la<br />

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente<br />

Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti<br />

ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

Allo scopo di svolgere i propri compiti, il Comitato di Vigilanza può:<br />

partecipare agli incontri organizzati da <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. tra le funzioni preposte alla<br />

sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;<br />

incontrare periodicamente il Delegato della Sicurezza Aziendale e il RSPP;<br />

accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.<br />

<strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. garantisce, a favore del Comitato di Vigilanza, flussi informativi idonei a<br />

consentire a quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità<br />

nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.<br />

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, il Comitato di Vigilanza può avvalersi di tutte le risorse competenti<br />

di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli<br />

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico<br />

Competente; gli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).<br />

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Edizione 2012<br />

H) REATI DI RICICLAGGIO<br />

1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita<br />

I reati di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:<br />

Ricettazione (art. 648 c.p.)<br />

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro<br />

o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito<br />

con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni<br />

e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche<br />

quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità<br />

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si<br />

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo,<br />

profitto o prodotto del reato.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.<br />

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)<br />

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non<br />

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza<br />

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è<br />

aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o<br />

le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si<br />

applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità<br />

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si<br />

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo,<br />

profitto o prodotto del reato.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

Edizione 2012<br />

102


Edizione 2012<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.<br />

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)<br />

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche<br />

o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la<br />

multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.<br />

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità<br />

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si<br />

applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo,<br />

profitto o prodotto del reato.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato, nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o<br />

utilità di provenienza illecita, sono quelle che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. ha individuato nei settori:<br />

a. amministrativo (Ufficio Legale, Ufficio Fiscale, Ufficio Tasse e Ufficio Acquisti, Servizi Generali)<br />

b. nei quali è necessario stringere rapporti con terzi, con riferimento:<br />

Edizione 2012<br />

ai contratti di acquisto/vendita (Ufficio Acquisti, Servizi Generali e UfficioLegale e Ufficio SNO =<br />

Supply Network Operations)<br />

alle transazioni finanziarie e investimenti (Ufficio Finanza e Ufficio Tasse)<br />

c. nei quali è necessario stringere relazioni e rapporti infragruppo, con riferimento:<br />

ai contratti infragruppo di acquisto/vendita (Ufficio Finanza, Ufficio Tasse e Ufficio Legale)<br />

alla gestione di flussi finanziari e investimenti (Ufficio Finanza).<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

103


Edizione 2012<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

3.1 Principi generali<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, le regole dettate dal FCPA, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e<br />

ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le<br />

regole di comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di:<br />

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies<br />

Edizione 2012<br />

del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano<br />

potenzialmente diventarlo;<br />

2. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata<br />

l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo<br />

esemplificativo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all’usura,<br />

ecc.;<br />

3. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di<br />

importi rilevanti;<br />

4. accettare rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza<br />

ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI<br />

5. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto<br />

attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico;<br />

6. avere contatti con individui inseriti nelle black list antiterrorismo consultabile nel sito<br />

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html<br />

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l’espresso obbligo di:<br />

7. richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l’affidabilità, la solidità economica e<br />

l’attendibilità commerciale/ professionale dei fornitori e del partner;<br />

8. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare<br />

che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative<br />

somme;<br />

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Edizione 2012<br />

9. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme<br />

Edizione 2012<br />

di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di<br />

fornitori e clienti, come meglio specificato nel successivo paragrafo 4.2;<br />

10. prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.<br />

3.2 Principi procedurali specifici<br />

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere<br />

in osservanza del Decreto:<br />

a. la Società procede all'identificazione dei clienti, conservando evidenza dei dati raccolti;<br />

b. la Società procede alla selezione dei Partner commerciali secondo modalità che consentano una<br />

comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili,<br />

verificandone l’attendibilità commerciale attraverso:<br />

• visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere<br />

• referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Società o pubbliche istituzioni o<br />

associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione<br />

• certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di<br />

giurisdizioni estere;<br />

c. la Società inserisce nei contratti con i Partner commerciali una specifica clausola con la quale gli<br />

stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a.<br />

e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei<br />

comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del Partner comporteranno<br />

l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;<br />

d. la Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, perlomeno di un certa<br />

rilevanza (da concordare un limite di importo di fornitura superato il quale procedere alle verifiche)<br />

attraverso:<br />

• visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per Fornitori stranieri<br />

• certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per<br />

fornitori stranieri<br />

• analisi del Fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società<br />

105


Edizione 2012<br />

e. la Società non accetta e non effettua pagamenti in contanti;<br />

f. la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare<br />

Edizione 2012<br />

riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della<br />

controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito<br />

utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie<br />

utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;<br />

g. nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società o organizzazioni è necessario controllare la<br />

serietà e la professionalità del destinatario del denaro. Inoltre deve essere redatto un piano di<br />

investimento a giustificazione dell’investimento, comprensivo di controlli periodici dell’avanzamento<br />

del piano;<br />

h. in caso di Joint Venture, la Società procede alla verifica della congruità economica dell'investimento,<br />

avendo riguardo nello specifico, al rispetto dei prezzi medi di mercato, all'utilizzo di professionisti di<br />

fiducia per l'effettuazione della due diligence;<br />

i. la Società verifica ex ante che i soggetti con cui intrattiene rapporti contrattuali, anche lavorativi,<br />

non siano inseriti nelle black list antiterrorismo disponibile sul sito<br />

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html<br />

2. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente<br />

la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal<br />

fine, il Comitato di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio<br />

di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle<br />

regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti<br />

da seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.<br />

A tal fine, al Comitato di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

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Edizione 2012<br />

I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE<br />

1. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore<br />

I delitti di cui all’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 99/2009, sono i seguenti:<br />

art. 171 legge n. 633/1941<br />

[Dell'art. 171 legge n. 633/41 sono richiamati solo alcuni commi]<br />

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque,<br />

senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:<br />

[...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di<br />

qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;<br />

[...] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi<br />

sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con<br />

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla<br />

reputazione dell'autore. [...].”<br />

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.<br />

art. 171-bis legge n. 633/1941<br />

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,<br />

vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non<br />

contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre<br />

anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso<br />

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un<br />

programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il<br />

fatto è di rilevante gravità.<br />

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,<br />

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di<br />

cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle<br />

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è<br />

Edizione 2012<br />

107


Edizione 2012<br />

soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è<br />

inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”<br />

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.<br />

art. 171-ter legge n. 633/1941<br />

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro<br />

2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:<br />

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,<br />

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti<br />

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o<br />

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;<br />

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,<br />

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere<br />

collettive o composite o banche dati;<br />

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la<br />

distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in<br />

pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in<br />

pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);<br />

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in<br />

pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,<br />

qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di<br />

immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di<br />

contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di<br />

contrassegno contraffatto o alterato;<br />

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato<br />

ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;<br />

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,<br />

cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che<br />

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o<br />

detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità<br />

o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente<br />

progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le<br />

misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime<br />

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni,<br />

ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;<br />

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­quinquies, ovvero distribuisce, importa<br />

a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri<br />

materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.<br />

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:<br />

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o<br />

importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;<br />

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,<br />

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;<br />

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione<br />

di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;<br />

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.<br />

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.<br />

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:<br />

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;<br />

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più<br />

periodici specializzati;<br />

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio<br />

dell'attività produttiva o commerciale.<br />

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente<br />

nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”<br />

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.<br />

art. 171-septies legge n. 633/1941<br />

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:<br />

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano<br />

alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari<br />

alla univoca identificazione dei supporti medesimi;<br />

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi<br />

di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”<br />

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.<br />

art. 171-octies legge n. 633/1941<br />

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro<br />

2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza<br />

per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso<br />

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso<br />

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili<br />

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente<br />

dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.<br />

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”<br />

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di un anno.<br />

Edizione 2012<br />

110


Edizione 2012<br />

2. Aree a rischio reato<br />

I reati sopra elencati trovano come presupposto l’utilizzo di apparecchi informatici. Pertanto le potenziali aree a<br />

rischio reato, nell’ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore, sono tutte quelle che in <strong>Procter</strong><br />

& <strong>Gamble</strong> Italia s.p.a. utilizzano i sistemi informatici.<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna<br />

relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento<br />

contenute nel presente Modello. In particolare:<br />

l'installazione di programmi, che non sono già stati acquisiti a livello centralizzato, deve essere<br />

Edizione 2012<br />

autorizzata da ogni singolo Direttore di reparto;<br />

tutti i supporti informatici alienati (PC, floppy disk, CD o DVD) devono essere preventivamente<br />

opportunamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati<br />

protetti;<br />

Inoltre, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di:<br />

a. mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante<br />

connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, oppure un’opera<br />

altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con<br />

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa<br />

all'onore od alla reputazione dell'autore;<br />

b. duplicare, abusivamente e per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini,<br />

importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in<br />

locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed<br />

editori (SIAE);<br />

c. riprodurre, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, oppure trasferire su altro<br />

supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca di<br />

111


Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge n.<br />

633/1941, ovvero eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle<br />

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della medesima legge, ovvero distribuire, vendere o<br />

concedere in locazione una banca di dati;<br />

d. duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi<br />

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,<br />

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro<br />

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive<br />

assimilate o sequenze di immagini in movimento;<br />

e. riprodurre abusivamente, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o<br />

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,<br />

ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;<br />

f. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato,<br />

detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o<br />

comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con<br />

qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o<br />

riproduzioni abusive di cui alle lettere d) e e);<br />

g. detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a<br />

qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi<br />

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o<br />

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in<br />

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di<br />

contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno<br />

medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;<br />

h. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un<br />

servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di<br />

trasmissioni ad accesso condizionato;<br />

i. introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere,<br />

concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi<br />

o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il<br />

pagamento del canone dovuto;<br />

j. fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la<br />

vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero<br />

112


Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure<br />

tecnologiche di cui all'art. 102-quater della legge n. 633/1941 ovvero siano principalmente<br />

progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di<br />

predette misure;<br />

k. abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­quinquies<br />

della legge n. 633/1941, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o<br />

per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai<br />

quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;<br />

l. riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o porre altrimenti in<br />

commercio, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di<br />

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;<br />

m. in violazione dell'art. 16 della legge n. 633/1941, a fini di lucro, comunicare al pubblico<br />

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera<br />

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente<br />

la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-novies del Decreto. A tal<br />

fine, il Comitato di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio<br />

dei delitti in materia di violazione di diritto d’autore, diretti a verificare la corretta esplicazione<br />

delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure<br />

interne in essere;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti<br />

da seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli<br />

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

A tal fine, al Comitato di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

113


Edizione 2012<br />

L) DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O<br />

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ<br />

GIUDIZIARIA<br />

1. Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci<br />

all'autorità giudiziaria<br />

Il delitto di cui all’art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che:<br />

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di<br />

altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti<br />

alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere,<br />

è punito con la reclusione da due a sei anni.”<br />

Sanzione Pecuniaria ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non prevista.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Le potenziali aree a rischio reato, nell’ambito del delitto qui in esame, sono quelle che <strong>Procter</strong> & <strong>Gamble</strong> Italia<br />

s.p.a. ha individuato nei settori:<br />

a. direzioni di funzioni<br />

b. legale (Ufficio Legale)<br />

c. ufficio personale<br />

d. ufficio tasse.<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 del presente Modello.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

3. Regole di comportamento<br />

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo<br />

Statuto della Società, le regole del FCPA, i principi dettati dal Codice Etico, le procedure operative e ogni altra<br />

normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di<br />

comportamento contenute nel presente Modello.<br />

In particolare:<br />

in caso di visite/ispezioni da parte di autorità pubbliche dovranno essere immediatamente contattate, a<br />

Edizione 2012<br />

seconda dell’autorità procedente, le Direzioni Legale, Tasse e Risorse Umane che garantiranno la<br />

massima collaborazione con l’autorità pubblica. L’elenco delle Direzioni da contattare in tali casi deve<br />

essere contenuto in un documento che, ove necessario, verrà periodicamente aggiornato;<br />

ogniqualvolta un dipendente o collaboratore della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa,<br />

venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento<br />

penale, questo è tenuto a rivolgersi all’Ufficio Legale o all’Ufficio Tasse che, in ragione del loro ruolo<br />

svolto in azienda di tutela della compliance sia con il Codice Etico che con la legge italiana, ed in quanto<br />

soggetti maggiormente consapevoli delle conseguenze negative che potrebbero scaturire da una<br />

dichiarazione reticente o mendace all’autorità giudiziaria, sono tenuti a fornire le indicazioni necessarie<br />

per agire nell’assoluto rispetto e nella consapevolezza della legge nonchè per garantire la massima<br />

collaborazione e trasparenza con le Pubbliche Autorità procedenti;<br />

è fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra<br />

utilità, una persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un<br />

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a<br />

rendere dichiarazioni mendaci;<br />

ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria nell’ambito di<br />

un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva<br />

un’offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di rendere<br />

dichiarazioni mendaci, questo deve darne immediato avviso alla Direzione Affari Legali, alla Direzione<br />

Risorse Umane o al Comitato di Vigilanza.<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente<br />

la sua efficacia a prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o<br />

a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, monitorando in particolare lo sviluppo<br />

dei procedimenti giudiziari nell’ambito dei quali la società sia autorizzata a citare testimoni;<br />

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti<br />

da seguire nell’ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;<br />

c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli<br />

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

A tal fine, al Comitato di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

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Edizione 2012<br />

M) REATI AMBIENTALI<br />

1. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)<br />

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25-<br />

undecies del D.Lgs. 231/2001 rilevanti per la Società sono i seguenti:<br />

● Articolo 137 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152<br />

“2. Quando le condotte descritte al comma 1 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le<br />

Edizione 2012<br />

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5<br />

alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.<br />

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le<br />

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5<br />

alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni<br />

dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a<br />

due anni.<br />

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,<br />

nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso<br />

di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più<br />

restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107,<br />

comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono<br />

superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si<br />

applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.<br />

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione ai reati di cui ai commi 3 e 5, primo periodo la sanzione<br />

pecuniaria prevista è inferiore a 150 e non superiore a 250 quote ; in relazione ai reati di cui ai commi 2, 5,<br />

secondo periodo, e 11 la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 e non superiore a 300 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: in relazione ai reati di cui ai commi 2, 5, secondo periodo e 11 si<br />

applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 d.lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore<br />

a sei mesi. Tali sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con<br />

la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

2 1. La norma prevede le seguenti fattispecie “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza<br />

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”.<br />

117


Edizione 2012<br />

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 del decreto legislativo 3<br />

Edizione 2012<br />

aprile 2006 n. 152)<br />

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in<br />

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214,<br />

215 e 216 è punito:<br />

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si<br />

tratta di rifiuti non pericolosi;<br />

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si<br />

tratta di rifiuti pericolosi.<br />

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con<br />

l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e<br />

dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo<br />

smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice<br />

di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà<br />

dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.<br />

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o<br />

richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o<br />

comunicazioni.<br />

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è<br />

punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).<br />

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle<br />

disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con<br />

la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità<br />

equivalenti.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione ai di cui ai commi 1, lettera a), e 6, primo periodo la<br />

sanzione pecuniaria è fino a 250 quote; in relazione ai reati di cui ai commi 1, lettera b), 3, primo periodo ,e 5<br />

la sanzione pecuniaria è inferiore a 150 e non superiore a 250 quote; in relazione ai reati di cui al comma 3,<br />

secondo periodo la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 e non superiore a 300 quote; tali sanzioni<br />

pecuniarie sono ridotte della metà in caso di violazione del comma 4.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: in relazione ai reati di cui al comma 3, secondo periodo, si applicano le<br />

sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi. Tali<br />

sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle<br />

118


Edizione 2012<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la<br />

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di<br />

pubblicizzare beni o servizi.<br />

● Bonifica dei siti (articolo 257 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)<br />

1. “Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il<br />

superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con<br />

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto<br />

approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di<br />

mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da<br />

tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.<br />

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a<br />

cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione ai reati di cui al comma 1 la sanzione pecuniaria è fino a 250<br />

quote; in relazione ai reati di cui al comma 2 la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 e non superiore a 250<br />

quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

● Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari<br />

Edizione 2012<br />

(articolo 258 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).<br />

4. “ Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non<br />

aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,<br />

comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel<br />

formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento<br />

euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di<br />

un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche<br />

chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al reato di cui al comma 4, secondo periodo la sanzione<br />

pecuniaria è non inferiore A 150 e non superiore a 250 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

119


Edizione 2012<br />

● Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)<br />

1. “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°<br />

febbraio 1993, n. 259 3 , o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione<br />

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da<br />

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di<br />

spedizione di rifiuti pericolosi.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al reato di cui al comma 1 la sanzione pecuniaria è non<br />

inferiore a 150 e non superiore a 250 quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

● Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152)<br />

1. “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività<br />

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti<br />

quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,<br />

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al reato di cui al comma 1 la sanzione pecuniaria è non<br />

inferiore a 300 e non superiore a 500 quote e in relazione al reato di cui al comma 2 la sanzione pecuniaria è<br />

non inferiore a 400 e non superiore a 800 quote .<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, secondo comma,<br />

D.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi. Tali sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione<br />

dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla<br />

commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le<br />

prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e<br />

l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.<br />

Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di<br />

consentire la commissione dei reati di cui all’articolo 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si applica la sanzione<br />

dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 231/2001.<br />

3 1. Costituisce traffico illecito, ai sensi di tale norma, “qualsiasi spedizione di rifiuti:<br />

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o<br />

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o<br />

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o<br />

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o<br />

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o<br />

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21” del regolamento.<br />

Edizione 2012<br />

120


Edizione 2012<br />

● Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d. lgs. 3 aprile<br />

2006 n. 152)<br />

6. “Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,<br />

utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla<br />

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai<br />

fini della tracciabilità dei rifiuti.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. n. 231/01: in relazione ai reati di cui al comma 6 la sanzione pecuniaria è non<br />

inferiore a 150 e non superiore a 250 quote.<br />

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. n. 231/01: non previste.<br />

Sanzioni (art. 279 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152)<br />

5. “Nei casi previsti dal comma 2 4 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori<br />

limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente<br />

normativa.”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al reato di cui al comma 5 la sanzione pecuniaria è fino a 250<br />

quote.<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549)<br />

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive<br />

di cui alla tabella A allegata alla presente legge 5 sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.<br />

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano<br />

l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento<br />

(CE) n. 3093/94.<br />

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono<br />

stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n.<br />

3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la<br />

manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente<br />

legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente<br />

4 Il comma 2 prevede: “Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti<br />

dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui<br />

all’art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competnete ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno<br />

o con l’ammenda fino a 1032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si<br />

applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.<br />

Edizione 2012<br />

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Edizione 2012<br />

legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere<br />

concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione,<br />

l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre<br />

2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE)<br />

n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con<br />

alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si<br />

applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].<br />

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94,<br />

comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.<br />

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla<br />

presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri<br />

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con<br />

priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro<br />

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.<br />

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al<br />

triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna<br />

consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito ”<br />

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al reato di cui al comma 6 la sanzione pecuniaria è non<br />

inferiore a 150 e non superiore a 250 quote .<br />

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.<br />

2. Aree a rischio reato<br />

Edizione 2012<br />

*** *** ***<br />

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato con riferimento ai reati ambientali riguardano<br />

tutte le attività svolte nei propri siti ovvero negli stabilimenti di produzione, negli insediamenti accessori, nei<br />

laboratori di ricerca, nelle sedi amministrative e societarie nelle quali si svolgono le attività aziendali da parte del<br />

personale dipendente. Sono inoltre considerate aree a rischio anche tutte le attività svolte dal personale esterno<br />

incidenti sui processi produttivi o comunque sul sistema di gestione ambiente e sicurezza (ad es., fornitori di<br />

beni o servizi in base a contratti d’appalto, d’opera o somministrazione).<br />

Le attività sono considerate sensibili avuto riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale aziendale, sia<br />

da parte di terzi che agiscano su incarico o per conto della Società, ovvero che intrattengono un rapporto<br />

contrattuale con la Società, con particolare riferimento al perimetro delle attività loro assegnate ed esercitate<br />

sotto la direzione o vigilanza della Società.<br />

5 Si veda tabella allegata al documento.<br />

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Edizione 2012<br />

Sono da considerare attività sensibili ai fini del presente modello quelle che possano produrre impatti<br />

ambientali significativi sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, flora, fauna) o comunque tali da<br />

imporre misure per il loro contenimento.<br />

In particolare, dovranno considerarsi attività aziendali significative per la tutela delle matrici ambientali le aree<br />

nelle quali possano verificarsi condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire<br />

pregiudizi o pericoli di danni rilevanti ai sensi delle Direttive 2008/99 CE e 2009/123 CE, in quanto provochino<br />

o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o<br />

delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.<br />

In particolare, le aree sensibili individuate sono quelle relative ai settori:<br />

- Amministrativo (Customer Service - Ufficio Legale - Ufficio Finanza e Analisi);<br />

- che gestiscono i rapporti con i terzi (Uffici Acquisti e Vendite);<br />

- che gestiscono processi produttivi e impianti e le relative attività manutentive;<br />

- ambiente e sicurezza (Global Business Service-HSE);<br />

responsabili del o comunque interessati dal sistema di gestione ambiente e sicurezza.<br />

Più specificamente sono considerate sensibili le attività con impatto ambientale diretto (attività industriali,<br />

attività produttive, attività dalle quali si originano rifiuti, reflui o emissioni) o indiretto (quali, a titolo<br />

esemplificativo, le attività manutentive). Rientrano in tale ambito anche le attività che si svolgono in luoghi ove<br />

siano adottate misure a tutela della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro oggetto della valutazione ex art<br />

18, comma 1, lett. q) d.lgs. 81/2008 nonché le attività soggette a procedimenti amministrativi di abilitazione,<br />

iscrizione, autorizzazione, nonché a specifici divieti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.<br />

Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia ambientale rilevano in particolare le seguenti attività:<br />

- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;<br />

- analisi dei rischi connessi ai cicli produttivi generanti un impatto ambientale;<br />

- valutazione del rispetto degli standards tecnico-normativi prescritti dalla normativa ambientale per<br />

Edizione 2012<br />

l’ottenimento di provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta,<br />

valutazioni, pareri, assensi, iscrizioni), per l'esercizio della attività, nonché per l’esecuzione di<br />

adempimenti (comunicazioni, dichiarazioni, registrazioni, annotazioni, conservazione di atti e documenti,<br />

presentazione di atti e documenti, ecc.) strumentali all’esercizio delle attività aziendali;<br />

- valutazione del rispetto degli standards tecnico-normativi relativi ad impianti di trattamento e<br />

depurazione dei reflui, impianti di convogliamento delle emissioni, luoghi di deposito temporaneo e<br />

stoccaggio dei rifiuti;<br />

- aggiornamento e coordinamento delle procedure aziendali in materia di tutela dell'ambiente con quelle<br />

esistenti in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;<br />

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Edizione 2012<br />

- vigilanza con riferimento al rispetto da parte di lavoratori e terzi delle procedure di sistema e delle<br />

Edizione 2012<br />

istruzioni operative dettate per il raggiungimento degli obiettivi di compatibilità ambientale e sicurezza<br />

dell’ambiente di lavoro;<br />

- verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.<br />

Oltre alle aree di cui sopra, possono essere individuate aree strumentali a quelle esaminate, in quanto di<br />

potenziale supporto e presupposto per la commissione dei reati ambientali, con specifico riferimento a tutte le<br />

attività aziendali svolte dal personale che possano incidere, direttamente o indirettamente, sulla gestione degli<br />

adempimenti in materia di tutela dell'ambiente e sul rispetto della specifica normativa ambientale, rilevando<br />

conseguentemente le attività che incidono direttamente ed indirettamente sulle matrici ambientali, intese come<br />

acqua, aria, suolo, flora, fauna, nonché le attività di gestione dei rifiuti.<br />

Nel presente Modello devono inoltre considerarsi integralmente richiamati i fattori di valutazione previsti nei<br />

sistemi di gestione delle attività aziendali, con particolare riferimento al sistema integrato di gestione ambiente<br />

e sicurezza, alla gestione dei rapporti e della contrattazione con la Pubblica Amministrazione, alla gestione del<br />

contenzioso, alla selezione del personale ed alle regole di contrattazione con partner commerciali e terzi,<br />

nonché in ordine alla regolarità, veridicità e correttezza dell’informazione sulla situazione economica,<br />

patrimoniale e societaria della Società.<br />

Eventuali modifiche o integrazioni delle aree a rischio reato sopra individuate sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di<br />

Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par.<br />

2.5 della Parte Generale del presente Modello.<br />

3. Regole di comportamento<br />

3.1. Principi generali<br />

In conformità ai principi generali del Codice Etico e della Politica Ambiente e Sicurezza è preminente e specifico<br />

interesse della Società quello di sviluppare i propri investimenti in modo compatibile con il rispetto<br />

dell'ambiente, riconosciuto quale bene primario da salvaguardare, perseguendo il miglior equilibrio tra la<br />

propria iniziativa economica e la tutela delle esigenze ambientali attraverso il contenimento dell'impatto delle<br />

proprie attività ed il rispetto della normativa ambientale.<br />

La Società considera pertanto ogni condotta che direttamente o indirettamente possa generare un pregiudizio<br />

anche potenziale all’ambiente come contraria al proprio interesse e respinge ogni condotta elusiva delle<br />

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Edizione 2012<br />

procedure aziendali ed inosservante della normativa vigente, dichiarando espressamente che a tali eventuali<br />

condotte non corrisponde alcun vantaggio per la Società, bensì la compromissione di ideali e patrimonio<br />

aziendali.<br />

In tale contesto la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto per tutti i Destinatari (i) di porre in essere,<br />

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o<br />

collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra<br />

considerate (art. 25 undecies del Decreto) e (ii) di violare i principi illustrati nel presente Modello e porre in<br />

essere condotte difformi dalle procedure aziendali previste.<br />

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente tutta la normativa<br />

vigente ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle<br />

norme di legge e delle procedure in tutte le attività aziendali adottate dalla Società, di astenersi dal porre in<br />

essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali, di<br />

rispettare le misure organizzative e preventive dettate per lo svolgimento delle attività produttive ad impatto<br />

ambientale ed i relativi oneri informativi, partecipando diligentemente alle sessioni formative ed informative<br />

connesse con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società.<br />

Pertanto nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate<br />

dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice Etico e dalla Politica Ambiente e Sicurezza della Società,<br />

le regole e le procedure operative e di gestione previste dal sistema integrato di gestione ambiente e sicurezza<br />

adottati dalla Società nonché ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i<br />

Destinatari dovranno osservare le regole di comportamento contenute nel presente Modello di cui il Manuale di<br />

gestione ambiente e sicurezza, le procedure di sistema e istruzioni di processo, di controllo operativo ed<br />

emergenze previste dal sistema integrato di gestione ambiente e sicurezza adottato dalla Società in conformità<br />

alle norme UNI EN ISO 14001: 2004 e BSI OHSAS 18001: 2007 costituiscono parte integrante e che devono<br />

intendersi qui integralmente richiamati.<br />

In tale contesto, ed ai fini di cui sopra, la Società:<br />

a) determina le politiche ambientali volte a definire gli impegni generali assunti per garantire il rispetto<br />

dell’ambiente e l’osservanza delle pertinenti norme applicabili nonché la riduzione degli impatti ambientali<br />

connessi alle attività svolte dalla Società;<br />

b) identifica le norme applicabili in tema di protezione dell’ambiente ed opera in conformità alle stesse;<br />

c) identifica e valuta i fattori che si originano dall’attività produttiva e che possono modificare lo stato<br />

dell’ambiente, la loro significatività, nonché le componenti ambientali che sono influenzate da tali azioni;<br />

d) fissa gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elabora dei<br />

programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con la definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle<br />

Edizione 2012<br />

125


Edizione 2012<br />

relative responsabilità – con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di protezione dell’ambiente, con<br />

particolare riferimento a:<br />

- attribuzioni di compiti e doveri;<br />

- attività di tutti i soggetti su cui ricade la responsabilità dell’attuazione delle misure per la protezione<br />

dell’ambiente;<br />

e) sensibilizza la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati<br />

anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:<br />

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;<br />

- formazione differenziata per soggetti investiti di specifiche funzioni in materia di protezione dell’ambiente e<br />

per soggetti addetti a mansioni dalle quali possono derivare impatti ambientali;<br />

f) attua adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia delle procedure e<br />

dei sistemi di gestione ambientale adottati, in particolare per ciò che concerne:<br />

- misure di mantenimento e miglioramento;<br />

- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme;<br />

- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;<br />

g) attua le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;<br />

h) effettua un periodico riesame al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale<br />

nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà<br />

della Società sia ad eventuali mutamenti nell'attività.<br />

In particolare, in conformità ai principi di prevenzione e di precauzione, l’obiettivo del rispetto delle norme<br />

comportamentali e delle relative procedure interne prescritte per la tutela dell’ambiente sarà quello di prevenire<br />

condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire pregiudizi o pericoli di danni<br />

rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora, ovvero che provochino o<br />

possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone.<br />

Pertanto, la Società dovrà prevedere e perseguire:<br />

- un sistema di gestione ambientale che garantisca l’adempimento degli obblighi normativamente previsti<br />

Edizione 2012<br />

e delle prescrizioni autorizzative;<br />

- la distribuzione delle competenze attraverso idonee deleghe di funzione.<br />

Più specificamente, le deleghe delle funzioni di gestione delle attività aventi impatto ambientale dovranno<br />

essere conferite avuto riguardo ai seguenti requisiti:<br />

- individuazione di soggetto che vanti specifiche credenziali di competenza e professionalità;<br />

- formalizzazione della delega e sua pubblicizzazione;<br />

- conferimento degli opportuni poteri decisionali;<br />

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Edizione 2012<br />

- attribuzione delle adeguate dotazioni e disponibilità economiche, tenuto conto specificamente delle<br />

Edizione 2012<br />

esigenze correnti e di investimento periodico;<br />

- coordinamento dei poteri conferiti al delegato con riguardo alle eventuali diverse attività di gestione<br />

aventi ad oggetto la organizzazione aziendale nel suo complesso.<br />

Parimenti la Società indirizzerà le implementazioni e gli interventi nel proprio sistema di gestione ambiente e<br />

sicurezza al fine di promuovere:<br />

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano il razionale uso ed il risparmio delle risorse naturali;<br />

- l’utilizzo di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro<br />

fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, la pericolosità dei rifiuti e i<br />

rischi di inquinamento;<br />

- la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi e dei criteri di priorità dettati dal D. Lgs. n. 152/2006.<br />

3.2. Principi procedurali specifici<br />

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, e ad integrazione dei presidi e delle<br />

procedure aziendali già esistenti, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in<br />

osservanza del Decreto.<br />

3.2.1 Politiche aziendali in tema di protezione dell’ambiente<br />

La politica per la protezione dell’ambiente adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale<br />

per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.<br />

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Società e deve porsi come obiettivo quello di<br />

enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo<br />

ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della riduzione degli impatti sull’ambiente.<br />

Tale politica contiene:<br />

• l’individuazione di un approccio strutturato alla riduzione dell’impatto ambientale e all’incremento della<br />

sicurezza che tenga conto di tutte le implicazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico,<br />

normativo;<br />

• una chiara affermazione della responsabilità dell'organizzazione aziendale nell’attuazione del sistema<br />

integrato di gestione ambiente e sicurezza, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, e nel<br />

conseguimento degli obiettivi di miglioramento ambientale e della sicurezza;<br />

• l’individuazione dello sviluppo sostenibile della Società e del territorio nel quale essa opera come<br />

missione primaria della Società;<br />

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Edizione 2012<br />

• l’impegno a ridurre i consumi energetici e di materie prime, privilegiando l’utilizzo di processi e materie<br />

Edizione 2012<br />

prime a minore impatto ambientale;<br />

• l’impegno a commercializzare prodotti sempre più compatibili con l’ambiente e sicuri per gli utilizzatori;<br />

• l'impegno a considerare il sistema di gestione ambiente e sicurezza come parte integrante della<br />

gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita ai Destinatari;<br />

• l’identificazione e la valutazione degli effetti ambientali e dei rischi dovuti a incidenti, fatti accidentali<br />

potenziali, situazioni di emergenza;<br />

• l'impegno alla prevenzione ed al miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative e tecniche<br />

in grado di ridurre l’impatto ambientale e i rischi legati all’attività della Società;<br />

• l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;<br />

• l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati e<br />

formati per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla protezione dell’ambiente e ad<br />

assumere le proprie responsabilità nell’ambito del sistema di gestione ambiente e sicurezza;<br />

• l'impegno ad un riesame periodico della politica per l’ambiente adottata e del relativo sistema di<br />

gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della<br />

Società, nonché alla normativa vigente in materia ed alle migliori prassi internazionali;<br />

• l’adeguamento continuo alle crescenti esigenze sociali e legislative nel campo della tutela dell’ambiente<br />

e della sicurezza, precorrendole, ove possibile, mediante un’adeguata pianificazione delle attività e<br />

iniziative in tali campi;<br />

• l'impegno a definire e diffondere all'interno della Società la conoscenza delle problematiche di tutela<br />

dell’ambiente, delle relative discipline tecnico-organizzative nonché gli obiettivi del sistema di gestione<br />

ambiente e sicurezza ed i relativi programmi di attuazione;<br />

• il coinvolgimento attivo di tutto il personale in tutti i programmi promossi dal Servizio HS&E.<br />

La politica è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema.<br />

Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà<br />

inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.<br />

Ai fini dell’attuazione delle regole generali elencate, oltre che dei principi contenuti nel presente Modello,<br />

nell’adozione e implementazione delle procedure specifiche alle singole attività sensibili descritte, dovranno<br />

essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.<br />

Le procedure specifiche relative alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di impatti ambientali pregiudizievoli,<br />

devono indicare:<br />

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Edizione 2012<br />

• attività, ruoli e responsabilità;<br />

• le linee guida che definiscano, in maniera univoca, le attività, i ruoli e le responsabilità circa il processo<br />

Edizione 2012<br />

di gestione;<br />

• la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, nonché i<br />

criteri per l’elaborazione dei dati;<br />

• la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative<br />

coinvolte nella gestione delle attività produttive di impatto ambientale, in merito alle principali nozioni e<br />

problematiche giuridiche; la partecipazione periodica di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà<br />

essere adeguatamente documentata.<br />

Le procedure interne devono inoltre essere caratterizzate dai seguenti elementi:<br />

- separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso<br />

decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo<br />

(c.d. “segregazione delle funzioni”);<br />

- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “tracciabilità”);<br />

- adeguato livello di formalizzazione.<br />

Nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, con gli Enti competenti per il<br />

rilascio di autorizzazioni e provvedimenti in materia di tutela ambientale, per la gestione di eventuali sanzioni, le<br />

relative procedure devono contenere:<br />

• la segregazione dei soggetti responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per<br />

la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della domanda, di gestione dell’autorizzazione<br />

all'esercizio e svolgimento dell’attività produttiva di impatto ambientale, prevedendo specifiche forme di<br />

verifica della conformità tecnico normativa in relazione alla natura ed oggetto dell’attività ad impatto<br />

ambientale cui si riferiscono e specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede<br />

informative, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali deliberazioni) al fine di<br />

garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;<br />

• specifici protocolli di controllo e verifica in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di<br />

informazioni avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della P.A. ovvero delle richieste<br />

avanzate dalla P.A. nei confronti della Società, nonché della veridicità e correttezza dei documenti la cui<br />

produzione è necessaria per ottenere l’autorizzazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare<br />

dell’attività di presentazione della domanda e del titolare dell’attività di controllo sulla gestione<br />

dell’autorizzazione) e criteri di controllo (scadenzari, tabelle, formazione interna) e relative responsabilità<br />

al fine di assicurare il rispetto della tempistica nella trasmissione dei dati rilevanti alla Pubblica<br />

Amministrazione;<br />

• un sistema di controlli, in sede di definizione della richiesta di autorizzazione, idoneo ad evitare il rischio di<br />

produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l’esistenza delle<br />

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Edizione 2012<br />

Edizione 2012<br />

condizioni o dei requisiti essenziali per l'ottenimento della richiesta autorizzazione, avuto riguardo anche al<br />

rispetto delle norme di tutela verso i terzi;<br />

• prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della richiesta di<br />

autorizzazione attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e<br />

l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;<br />

• specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e<br />

coordinamento;<br />

• l’individuazione del soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente,<br />

cui conferire apposita delega e procura nonché specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta<br />

sia verso il Comitato di Vigilanza sia verso il responsabile della funzione competente a gestire tali<br />

rapporti;<br />

• una definizione chiara e precisa dei ruoli e dei compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi<br />

di ottenimento e gestione delle autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di<br />

diritto per la presentazione della relativa richiesta e per il permanere dell’autorizzazione;<br />

• apposite forme di rendiconto periodico al Comitato di Vigilanza.<br />

• predisporre apposite procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle eventuali<br />

contestazioni di violazioni amministrative elevate, individuando le funzioni responsabili della ricezione<br />

delle contestazioni, della verifica dei rilievi mossi e dell’effettuazione degli interventi attuativi delle<br />

prescrizioni o indicazioni impartite e della verifica degli stessi.<br />

In aggiunta devono essere formalizzati specifici protocolli relativi ai singoli processi sensibili delle diverse<br />

Funzioni/Direzioni della Società<br />

La Società predispone ed adotta inoltre procedure finalizzate ad individuare le modalità e le funzioni<br />

responsabili della gestione dei rapporti con le competenti Autorità amministrative, nonché delle ispezioni e degli<br />

accertamenti in materia di tutela ambientale e dell’elevazione di contestazioni.<br />

In particolare, dovrà essere:<br />

• conferita procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti al fine di<br />

dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica Autorità (in particolare, Ufficio delle<br />

Entrate, Guardia di Finanza, ARPA, ASL, NOE, CFS, MIPAF, NAS, nonché le altre Forze dell’Ordine<br />

delegate in materia ambientale) in caso di ispezione e/o accertamento;<br />

• conferita apposita delega alla funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell’Ente di<br />

Pubblica Amministrazione concedente un provvedimento amministrativo o nei confronti del quale sia<br />

diretta una comunicazione;<br />

• prevista la redazione da parte dei procuratori sopra indicati di un report informativo dell’attività svolta<br />

nel corso dell’ispezione, contenente, fra l’altro, l'oggetto e la natura della verifica, i nominativi dei<br />

funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle<br />

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Edizione 2012<br />

informazioni verbali richieste e/o fornite; se all’ispezione sono presenti più soggetti la redazione del<br />

suddetto report dovrà essere congiunta;<br />

• prevista una metodologia di archiviazione della documentazione relativa all’attività in oggetto. In<br />

particolare, devono essere indicate le modalità attraverso le quali mantenere traccia delle richieste,<br />

autorizzazioni, comunicazioni e qualsiasi altro dato inviato a soggetti appartenenti alla Pubblica<br />

Amministrazione al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta;<br />

• prevista una modalità di comunicazione preventiva dell’avviso di ispezioni (anche periodiche, ad<br />

esempio in materia di A.I.A.) ai soggetti responsabili preposti per materia nonché il ruolo di questi ultimi<br />

nell’indirizzo, supervisione e controllo;<br />

• individuate le modalità con le quali evadere le richieste di informazioni da parte delle Autorità di<br />

vigilanza, nonché il flusso informativo verso eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità ed<br />

urgenza, le modalità con le quali informare l’Amministratore Delegato;<br />

• predisporre apposite forme di rendiconto periodico sulla gestione di tali fasi al Comitato di Vigilanza.<br />

Inoltre, la Società formalizza specifici protocolli relativi ai singoli processi sensibili delle diverse<br />

Funzioni/Direzioni.<br />

Per quanto riguarda gli Uffici Acquisti e Vendite devono essere predisposte specifiche procedure che:<br />

• definiscano ruoli e responsabilità nello svolgimento delle diverse attività produttive di impatto ambientale;<br />

• stabiliscano la segregazione delle attività di conclusione e gestione del contratto avente ad oggetto<br />

l'affidamento a terzi di attività produttive di impatto ambientale e la gestione del relativo rapporto<br />

nonché delle attività di affidamento a terzi di servizi di natura ambientale e la gestione del relativo<br />

rapporto.<br />

• stabiliscano, relativamente ai rapporti con i Fornitori (quali, a titolo esemplificativo, appaltatori,<br />

subappaltatori, società che curano la sorveglianza e i controlli ambientali, fornitori di materie prime e/o<br />

semilavorati, professionisti e società che svolgono attività di consulenza tecnica ambientale), operanti<br />

all’interno o all’esterno del sito produttivo le seguenti regole: (a) che la qualificazione dei Fornitori<br />

avvenga anche in base a criteri di efficienza e buone prassi ambientali adottate; (b) che sia verificata in<br />

capo ai Fornitori l’ottemperanza alle disposizioni di legge rilevanti in relazione all’oggetto della<br />

fornitura, quali, a titolo esemplificativo, il possesso delle autorizzazioni richieste per l’esercizio<br />

dell’attività e l’ottemperanza alle prescrizioni normative applicabili all’attività; (c) che i contratti con i<br />

Fornitori siano conformi alle norme di cui al Decreto ed ai principi contenuti nel Modello, prevedano<br />

l’impegno dei Fornitori ad osservare le suddette norme e principi nonché il sistema di gestione ambiente<br />

e sicurezza adottato dalla Società e contengano una clausola volta a disciplinare le conseguenze della<br />

violazione di quanto sopra.<br />

131


Edizione 2012<br />

Per le Attività Produttive, Manutentive, Global Business Service, HSE le procedure dovranno indicare:<br />

- ruoli e responsabilità per la gestione degli investimenti destinati alla gestione ed implementazione delle<br />

Edizione 2012<br />

attività aziendali produttive di impatto ambientale;<br />

- il processo relativo alla selezione delle imprese che svolgono attività ambientali quali, a titolo<br />

esemplificativo, gestione e smaltimento dei rifiuti, gestione dei reflui, controllo delle emissioni, attività<br />

manutentive nonché, analisi chimiche;<br />

- la procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti al fine di dotarli<br />

del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica Autorità in caso di ispezione e/o<br />

accertamento;<br />

- apposita delega alla funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica<br />

Amministrazione concedente un provvedimento autorizzativo o nei confronti della quale sia diretta una<br />

comunicazione.<br />

Con riguardo alle norme comportamentali ed organizzative per le comunicazioni destinate internamente al<br />

Comitato di Vigilanza ed esternamente ad Enti di vigilanza, nonché per la gestione dei rapporti con tali Enti e il<br />

Comitato, anche in sede ispettiva, le specifiche procedure devono indicare:<br />

• l’esatta individuazione dei ruoli e dei compiti delle funzioni responsabili delle attività di raccolta dati,<br />

redazione e trasmissione delle comunicazioni agli Enti di vigilanza ed al Comitato;<br />

• l’individuazione dei soggetti incaricati della gestione delle attività ad impatto ambientale, degli aspecifici<br />

adempimenti previsti dalla normativa ambientale, delle attività di controllo, prevedendo l’attribuzione<br />

delle relative competenze a funzioni distinte;<br />

• la previsione di idonei sistemi di controllo interno;<br />

• la previsione, in caso di visite ispettive, della nomina di un incaricato alla gestione delle stesse, che<br />

provveda, tra l’altro, a verbalizzare tali ispezioni;<br />

• specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità delle<br />

singole fasi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;<br />

• la chiara individuazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti degli Enti di<br />

vigilanza, cui conferire apposita delega e procura;<br />

• specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta verso il Comitato di Vigilanza.<br />

Devono inoltre essere osservati i seguenti ulteriori principi procedurali specifici, da integrarsi con le procedure di<br />

sistema e istruzioni di processo, di controllo operativo ed emergenze previste dal sistema integrato di gestione<br />

ambiente e sicurezza adottato dalla Società in conformità alle norme UNI EN ISO 14001: 2004 e BSI OHSAS<br />

18001:<br />

132


Edizione 2012<br />

• devono essere specificamente individuate e rigorosamente rispettate le procedure di monitoraggio dei<br />

Edizione 2012<br />

processi produttivi e le procedure di emergenza previste per il caso di incidenti;<br />

• devono essere individuate e rigorosamente osservate specifiche procedure di monitoraggio e controllo<br />

delle emissioni e degli scarichi;<br />

• devono essere previste e rigorosamente rispettate le procedure operative di gestione dei rifiuti adottate<br />

dalla Società in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/06 nonché le procedure<br />

amministrative di gestione dei rifiuti applicabili alle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società, con<br />

particolare riferimento agli adempimenti di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari<br />

e/o agli adempimenti prescritti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);<br />

• devono essere definiti e rigorosamente osservati specifici protocolli relativi all’assunzione delle misure di<br />

prevenzione e messa in sicurezza di emergenza che si rendano eventualmente necessarie nell’ipotesi di<br />

eventi idonei a determinare situazioni di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque<br />

superficiali o sotterranee e/o di potenziale impatto sulla flora e fauna, con particolare attenzione alle<br />

specie ed agli habitat naturali protetti nonché di adozione di interventi di bonifica che si rendessero<br />

eventualmente necessari ai sensi degli articoli 239 ss. del D. Lgs. n. 152/2006;<br />

• sono tassativamente vietati l’utilizzo e la detenzione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla<br />

La Società:<br />

legge 28 dicembre 1993, n. 549.<br />

• svolge a favore dei Destinatari, in modo differenziato ed adeguato ai rispettivi compiti e responsabilità,<br />

un’attività di formazione finalizzata alla conoscenza della normativa applicabile ai processi e delle<br />

procedure di gestione ambientale adottate dalla Società;<br />

• adotta i necessari presidi affinché i processi produttivi si svolgano in condizioni controllate;<br />

• predispone le procedure atte a definire, per i processi produttivi suscettibili di dar luogo a impatti<br />

sull’ambiente, le modalità di lavoro, i valori dei parametri operativi, i criteri di accettabilità, le<br />

registrazioni da produrre;<br />

• adotta sistemi di gestione ambientale finalizzati a consentire la conformità dei processi alla normativa<br />

applicabile in materia di protezione dell’ambiente ed a prevenire incidenti aventi impatto sull’ambiente;<br />

• adotta procedure di emergenza volte a evitare o mitigare gli effetti di incidenti;<br />

• mette a disposizione idonee apparecchiature e sistemi di monitoraggio dei processi produttivi, della<br />

generazione dei rifiuti da questi prodotti nonché delle emissioni e degli scarichi da essi derivanti;<br />

• definisce le condizioni per tenere sotto controllo i parametri dei processi produttivi;<br />

• predispone ed attua programmi di formazione.<br />

133


Edizione 2012<br />

3.2.2 Processo di pianificazione<br />

La Società nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di protezione dell’ambiente con<br />

cadenza annuale:<br />

• definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema di gestione ambiente e<br />

Edizione 2012<br />

sicurezza;<br />

• determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;<br />

• predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture<br />

coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;<br />

• definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l’adeguatezza con riguardo all’impiego<br />

ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell’annualità precedente e disponendo<br />

ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;<br />

• prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli<br />

obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell’impiego delle risorse attribuite alle competenti<br />

funzioni.<br />

3.2.3 Informazione, formazione, documentazione<br />

L’informazione<br />

L’informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli<br />

stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:<br />

- l’importanza di rispettare la politica ambientale e gli obiettivi individuati dalla Società<br />

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività in modo non conforme al sistema di<br />

gestione ambientale adottato dalla Società;<br />

- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l’importanza di agire in conformità alla<br />

politica aziendale ed alle procedure in materia di protezione dell’ambiente e ad ogni altra prescrizione<br />

relativa al sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente<br />

Parte Speciale.<br />

Ciò premesso, la Società in considerazione dei diversi ruoli e responsabilità dei Destinatari, è tenuta ai<br />

seguenti oneri informativi:<br />

• la Società deve fornire adeguata informazione ai Destinatari circa i rischi di impatti negativi sull’ambiente<br />

derivanti dall’attività dell’impresa, sulle conseguenze di questi e sulle procedure operative da adottare;<br />

• la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla protezione dell’ambiente;<br />

• la Società deve coinvolgere i responsabili HSE e S.G.A. nella organizzazione della attività di rilevazione e<br />

valutazione dei rischi e di prevenzione.<br />

134


Edizione 2012<br />

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche<br />

mediante apposita verbalizzazione.<br />

Formazione<br />

• La Società deve fornire adeguata formazione al personale addetto ad attività che possono avere<br />

Edizione 2012<br />

un’incidenza sull’ambiente;<br />

• i responsabili HSE devono partecipare alla stesura del piano di formazione;<br />

• la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;<br />

• la formazione deve essere adeguata ai contenuti della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato<br />

ed ai possibili impatti della relativa attività sull’ambiente;<br />

• deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori addetti ad attività da cui<br />

possano derivare impatti ambientali significativi;<br />

• i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti a compiti da cui possano derivare impatti ambientali<br />

devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica;<br />

• gli addetti a specifici compiti in materia di protezione dell’ambiente devono ricevere specifica formazione;<br />

• la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di finalizzate all’adozione del corretto comportamento<br />

in caso di incidenti o di emergenze di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta<br />

esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).<br />

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche<br />

mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.<br />

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione ambientale, la Società deve<br />

garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Destinatari.<br />

Pertanto, la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi<br />

informativi:<br />

dal basso verso l’alto: è garantito dalla Società il diritto-dovere dei Destinatari di portare a conoscenza<br />

proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione ambientale;<br />

dall'alto verso il basso: ha lo scopo di diffondere a tutti i Destinatari la conoscenza del sistema adottato<br />

dalla Società per la gestione ambientale.<br />

A tale scopo la Società garantisce agli esponenti aziendali (ovvero gli amministratori, i dirigenti, i componenti<br />

del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società) un'adeguata e costante informativa attraverso la<br />

predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano<br />

ad oggetto:<br />

nuovi rischi in materia di protezione dell’ambiente;<br />

modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione dell’ambiente;<br />

contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione dell’ambiente;<br />

135


Edizione 2012<br />

ogni altro aspetto inerente alla gestione dell’ambiente.<br />

Documentazione<br />

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, oltre ai documenti<br />

sopra indicati, anche dei seguenti documenti:<br />

• la documentazione inerente alle norme relative alla protezione dell’ambiente rilevanti per l'attività<br />

aziendale;<br />

• le autorizzazioni ambientali relative all’esercizio dell’attività della Società;<br />

• il manuale del sistema di gestione ambiente e sicurezza e le relative procedure di sistema e istruzioni<br />

operative;<br />

• i registri relativi a taratura e manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza;<br />

• la documentazione relativa all’attività di sorveglianza ed alle misurazioni;<br />

• i piani di emergenza;<br />

• le procedure adottate dalla Società nell’ambito del sistema di gestione ambientale;<br />

• le informazioni relative ai Fornitori;<br />

• il registro degli incidenti e delle azioni correttive attuate;<br />

• riesami del sistema di gestione ambientale da parte della Direzione;<br />

• tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione che dovrà essere conservata a<br />

cura del responsabile HSE.<br />

3.2.4 Attività di monitoraggio<br />

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema di gestione ambientale.<br />

A tale scopo:<br />

• assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte nell’ambito del<br />

sistema di gestione ambiente e sicurezza;<br />

• assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione<br />

ambiente e sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;<br />

• compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente verificatosi, al fine di individuare<br />

eventuali lacune nel sistema di gestione ambientale e di identificare le eventuali azioni correttive da<br />

intraprendere.<br />

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta la Società, laddove la specificità<br />

del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.<br />

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari vengano predisposti nel più breve tempo<br />

possibile.<br />

Edizione 2012<br />

136


Edizione 2012<br />

3.2.5 Il riesame del sistema<br />

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema di gestione ambientale<br />

adottato dalla Società è sottoposto ad un riesame annuale da parte della Società, al fine di accertare che lo<br />

stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.<br />

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.<br />

4. Compiti del Comitato di Vigilanza<br />

Fermo restando il potere discrezionale del Comitato di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle<br />

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito del<br />

Comitato di Vigilanza:<br />

d. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente<br />

Edizione 2012<br />

l’efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A<br />

questo proposito, il Comitato di Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di<br />

consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del<br />

sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della<br />

Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle<br />

norme sulla protezione dell’ambiente, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e<br />

nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;<br />

e. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da<br />

seguire nell’ambito delle area a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la<br />

protezione dell’ambiente, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e nel sistema di<br />

gestione ambiente e sicurezza adottato dalla Società;<br />

f. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti<br />

ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.<br />

Allo scopo di svolgere i propri compiti, il Comitato di Vigilanza può:<br />

partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla tutela dell’ambiente<br />

valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;<br />

incontrare periodicamente il responsabile HSE.<br />

accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.<br />

La Società garantisce, a favore del Comitato di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest’ultimo di<br />

acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli incidenti verificatisi, delle modifiche dei processi<br />

produttivi aventi un impatto sull’ambiente, nonché delle implementazioni dei sistemi di gestione ambiente e<br />

sicurezza.<br />

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, il Comitato di Vigilanza può avvalersi di tutte le risorse competenti<br />

della Società (ad esempio: il responsabile HSE).<br />

137


Edizione 2012<br />

Tabella A L. 28 dicembre 1993, n. 549<br />

Edizione 2012<br />

Sostanze lesive dell'ozono stratosferico<br />

Gruppo I<br />

Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC) quali:<br />

1.1. tricloro-fluoro-metano: CFCl3 (CFC-11);<br />

1.2. difloro-dicloro-metano: CF2CL2 (CFC-12);<br />

1.3. cloro-trifluoro-metano: CF2CL (CFC-13);<br />

1.4. pentacloro-fluoro-etano: C2FCl5 (CFC-111);<br />

1.5. tetracloro-difluoro-etano: C2F2Cl4 (CFC-112);<br />

1.6. tricloro-trifluoro-etano: C2F3Cl3 (CFC-113);<br />

1.7. tetrafluoro-dicloro-etano: C2F4Cl2 (CFC-114);<br />

1.8. pentafluoro-cloro-etano: C2F5Cl (CFC-115);<br />

1.9. eptacloro-difluoro-propano: C3F2Cl7 (CFC-211);<br />

1.10. esacloro-difluoro-propano: C3F2Cl6 (CFC-212);<br />

1.11. pentacloro-trifluoro-propano: C3F3Cl5 (CFC-213);<br />

1.12. tetracloro-tetrafluoro-propano: C3F4Cl4 (CFC-214);<br />

1.13. tricloro-pentafluoro-propano: C3F5Cl3 (CFC-215);<br />

1.14. dicloro-esafluoro-propano: C3F6Cl2 (CFC-216);<br />

1.15. cloro-eptafluoro-propano: C3F7Cl (CFC-217).<br />

Gruppo II<br />

Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) quali:<br />

2.1. difluoro-cloro-bromo-metano: CF2Br Cl (halon-1211);<br />

2.2. trifluoro-bromo-metano: CF3Br (halon-1301);<br />

2.3. tetrafluoro-bidromo-etano: C2F4Br2 (halon-2402).<br />

3.1. 1,1,1-tricloroetano: CHCl2CH2Cl.<br />

4.1. tetracloruro di carbonio: CCl4 (CFC-10).<br />

Gruppo III<br />

Gruppo IV<br />

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