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tar abruzzo laquila 89 decadenza concessione.pdf

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ha pronunciato la presente<br />

Sent. n. <strong>89</strong>/2013<br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo<br />

(Sezione Prima)<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2012, proposto da:<br />

Sandro Di Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Zuccarini, Guglielmo Marconi,<br />

con domicilio eletto presso Maria Cristina Avv. Cervale in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 25;<br />

contro<br />

Comune di Alba Adriatica in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele<br />

Rapali, con domicilio eletto presso Stefano Avv. Marrelli in L'Aquila, via G. Carducci, 30;<br />

Responsabile dell'Area Servizio Ufficio Demanio del Comune di Alba Adriatica;<br />

nei confronti di<br />

Claudio Di Mattia, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lopardi, con domicilio eletto presso<br />

Stefano Avv. Lopardi in L'Aquila, via Campo di Pile-Zona Industriale;<br />

per l'annullamento<br />

del provvedimento n. 62 in data 15.11.2011 di <strong>decadenza</strong> dalla <strong>concessione</strong> demaniale marittima n.<br />

283 del 21.3.2002 rinnovata in data 14.5.2008<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alba Adriatica in Persona del Sindaco P.T. e<br />

di Claudio Di Mattia;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i<br />

difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

Con provvedimento del 15.11.11, il Comune di Alba Adriatica ha irrogato, a carico del sig. Sandro<br />

Di Francesco, la <strong>decadenza</strong> dalla <strong>concessione</strong> demaniale marittima a suo tempo rilasciata dalla<br />

Regione e poi rinnovata dallo stesso Comune il 14.5.2008, per la gestione di uno stabilimento<br />

balneare denominato “New Port”.<br />

Le ragioni poste a base della misura decadenziale (in applicazione dell’art. 47 lett. f cod. nav.) sono<br />

state ravvisate nell’accertamento reiterato e continuativo di abusi edilizio/paesaggistici, nonché di<br />

violazioni di obblighi imposti dalla <strong>concessione</strong>. Sia gli episodi di abusivismo che le fattispecie<br />

stricto sensu inadempimentali risultano analiticamente elencati nel provvedimento decadenziale.<br />

Quest’ultimo viene impugnato con il ricorso in epigrafe dal sig. Di Francesco, il quale deduce in<br />

primo luogo la violazione dei termini di conclusione del procedimento (avviato con nota del<br />

29.9.2010 e definito solo in data 15.11.2011, nonostante le controdeduzioni fossero pervenute<br />

all’ente civico un anno prima, vale a dire il 15.11.2010).


Quanto poi ai contestati abusi edilizi, se ne argomenta un’asserita irrilevanza per il loro carattere<br />

marginale e risalente, mentre circa l’asserita inottemperanza agli obblighi della <strong>concessione</strong> (con<br />

specifico riguardo al mancato smontaggio a fine stagione della struttura lamellare di copertura della<br />

veranda), viene contestata la pretesa “continuità” negli anni di tale inadempimento, trattandosi<br />

semmai (così si assume) di un’ottemperanza ri<strong>tar</strong>data, avviata nel 2009 e perfezionata nel 2010,<br />

peraltro in un contesto generalizzato di tolleranza verso tutti gli altri concessionari, e senza che<br />

l’autorità procedente abbia considerato i legittimi affidamenti sul mantenimento ultra-stagionale<br />

delle strutture, recati a suo tempo dalla deliberazione consiliare n. 74 del 10.11.2005.<br />

Si deducono infine vizi istruttori e motivazionali, anche in relazione all’asserita irragionevolezza e<br />

sproporzionalità della misura irrogata, mentre nelle conclusioni viene richiesta la condanna<br />

dell’ente al risarcimento del danno in ragione del ri<strong>tar</strong>do nell’adozione del provvedimento.<br />

Si è costituto con il Comune di Alba Adriatica, che ha controdedotto con memoria.<br />

Si è altresì costituito in giudizio il sig. Claudio Di Mattia, dichiaratosi soggetto controinteressato,<br />

che ha concluso auspicando la reiezione del gravame.<br />

In prossimità dell’odierna udienza di discussione del 9.1.13, è stata depositata dal ricorrente<br />

documentazione in giudizio mirata a comprovare i buoni esiti istruttori sulle domande di sanatoria<br />

medio tempore proposte, in relazione agli abusi edilizi e paesaggistici contestati dal Comune.<br />

DIRITTO<br />

Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente a proposito<br />

della costituzione in giudizio del sig. Claudio Di Mattia, poiché –pur in difetto di una rituale<br />

posizione di controinteresse in capo a quest’ultimo (tale posizione non potendo certo collegarsi ai<br />

trascorsi di ex concessionario ormai da tempo decaduto) - la sua presenza processuale può<br />

comunque essere intesa quale manifestazione di intervento ad opponendum.<br />

Nel merito, il ricorso trova accoglimento per la fondatezza della censura sulla <strong>tar</strong>dività del<br />

provvedimento adottato dal Comune, intervenuto dopo un anno dal ricevimento delle<br />

controdeduzioni.<br />

Non ignora il collegio che, secondo la maggiori<strong>tar</strong>ia giurisprudenza, gli articoli 2 e 2bis della legge<br />

241/90 correlano alla inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della<br />

responsabilità civile della Amministrazione, ma non includono, tra le conseguenze giuridiche del<br />

ri<strong>tar</strong>do, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto <strong>tar</strong>divamente adottato (cfr. sul punto C.S. VI n.<br />

1913/2010).<br />

Deve tuttavia operarsi un necessario distinguo a proposito dei provvedimenti sanzionatori,<br />

caratterizzati –come nella specie- da un contenuto afflittivo e lato sensu punitivo (senza finalità<br />

ripristinatorie, perseguibili ove del caso con separate azioni), che la PA addebita unicamente ad un<br />

comportamento antigiuridico del soggetto inciso; in tal caso, l’interlocuzione procedimentale<br />

assume un connotato fondante e decisivo (basti pensare alle misure disciplinari), che ogni<br />

legislazione di settore –seppure anteriore alla legge 241/90- ritiene di enfatizzare con apposita<br />

prescrizione. In tale contesto, va collocato anche l’art. 47 del codice della navigazione, che<br />

contempla le varie ipotesi di <strong>decadenza</strong> del concessionario (tra cui la violazione degli obblighi<br />

imposti dalla <strong>concessione</strong>, in rilievo nella vertenza di specie), da intendere quale rimedio<br />

autoritativo preordinato ad irrogare una sorta di risoluzione per inadempimento del rapporto, che<br />

può concorrere –senza tuttavia confondersi- con altre eventuali concorrenti misure, mirate a<br />

ripristinare lo status quo ante di quanto alterato dal concessionario, come nel caso (presente in<br />

vertenza) di abusi demaniali, edilizi o paesaggistici medio tempore perpetrati. Tale norma prevede<br />

per l’appunto che l' amministrazione debba previamente fissare un termine entro il quale l'<br />

interessato può presen<strong>tar</strong>e le sue deduzioni, da ciò postulandosi che, in quei frangenti, il<br />

contraddittorio è chiamato a rispet<strong>tar</strong>e una necessaria continuità logica e cronologica fra le sue<br />

dinamiche caratterizzate dall’addebito, dalla discolpa e dalla decisione; da ciò consegue che<br />

eccessive pause e ri<strong>tar</strong>di tra una fase e l’altra impediscono un regolare svolgimento della procedura,


determinando una patologica unilateralità della misura irrogata; ora, in disparte le ipotesi di cd.<br />

“perenzione” del potere disciplinare previste da normative ad hoc, non si tratta qui di valu<strong>tar</strong>e<br />

necessariamente come perentorio il termine auto-impostosi dall’amministrazione (ovvero quello<br />

suppletivo ex lege, in mancanza di previsioni specifiche), atteso che l’anomalia del ri<strong>tar</strong>do non<br />

scatta in modo meccanico dallo sforamento del termine, quanto piuttosto da una discontinuità<br />

abnorme e sproporzionata fra le varie fasi procedimentali, specie quando tale discontinuità riguardi<br />

il segmento temporale che separa le discolpe dalla decisione finale. Si è già visto in precedenza<br />

come tale decisione, nella vicenda sottoposta allo scrutinio di questo giudice, sia sopravvenuta<br />

addirittura a distanza di un anno dall’acquisizione delle controdeduzioni, così lasciando queste<br />

ultime troppo a lungo sottratte ad alcun riscontro, all’interno di un procedimento rimasto aperto ed<br />

indefinito fino alla sua <strong>tar</strong>diva conclusione. Viceversa –in disparte il diverso profilo della necessaria<br />

confutazione motivazionale delle difese di parte- la misura irrogata deve comunque caratterizzarsi<br />

da un’attendibile conseguenzialità temporale rispetto ai passaggi istruttori che la precedono, i quali<br />

risulterebbero invece sostanzialmente vanificati da una pausa istruttoria e decisoria che supera le<br />

normali esigenze organizzative della PA, specie se tale pausa non venga quantomeno anticipata e/o<br />

preannunciata al destina<strong>tar</strong>io, allegando fondati motivi a sua giustificazione (circostanza non<br />

avvenuta nella vicenda in esame).<br />

Alla luce di quanto appena illustrato, va dunque censurato –ed annullato- il provvedimento di<br />

<strong>decadenza</strong> oggetto di impugnativa, assorbito ogni altro motivo.<br />

Resta inteso che l’amministrazione procedente potrà rinnovare la procedura di <strong>decadenza</strong> se ritiene<br />

ancora attuale la grave inadempienza agli obblighi della <strong>concessione</strong>, ma pur sempre in un nuovo<br />

contesto procedimentale, in cui è comunque necessario consentire al destina<strong>tar</strong>io la produzione di<br />

aggiornate controdeduzioni, nelle quali potrà eventualmente essere evidenziata –per invocare la<br />

continuazione del rapporto concessorio- la positiva disponibilità medio tempore manifestata dalle<br />

autorità competenti verso la sanatoria delle opere abusive (almeno stando a quanto prospettato dalla<br />

difesa della ricorrente).<br />

In conclusione, il ricorso trova accoglimento il suesposto motivo e per l’effetto si annulla<br />

l’impugnato provvedimento decadenziale, assorbita ogni altra doglianza e fatto salvo l’eventuale<br />

riesercizio della potestà amministrativa nei sensi appena precisati.<br />

Non vi è luogo invece ad alcuna pronuncia risarcitoria, pure genericamente adombrata nelle<br />

conclusioni del gravame, atteso che la presente pronuncia ripristina in forma specifica il preesistente<br />

rapporto concessorio.<br />

Sussistono ragioni che consigliano la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso del<br />

contributo unificato.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Unica) accoglie il ricorso nei sensi e<br />

per gli effetti di cui in motivazione.<br />

Compensa le spese, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Saverio Corasaniti, Presidente<br />

Elvio Antonelli, Consigliere<br />

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />

L'ESTENSORE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 25/01/2013<br />

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO<br />

(Art. <strong>89</strong>, co. 3, cod. proc. amm.)

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