Highlights T&P 2010 (PDF) - Trifirò & Partners Avvocati
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<strong>Highlights</strong> <strong>2010</strong><br />
<strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Avvocati</strong><br />
www.trifiro.it
Comitato Editoriale <strong>Highlights</strong> <strong>2010</strong>: Stefano Beretta e Francesco<br />
Autelitano, Andrea Beretta, Teresa Cofano, Luca D’Arco, Mario Gatti,<br />
Alessandra Landi, Bonaventura Minutolo, Luca Peron, Claudio Ponari,<br />
Tommaso Targa<br />
Realizzazione <strong>Highlights</strong> T&P <strong>2010</strong> a cura di Emanuela Zocchi<br />
2<br />
www.trifiro.it
Sommario<br />
Editoriale 4<br />
Diritto del Lavoro 5<br />
Giurisprudenza 8<br />
Rapporto di Agenzia 14<br />
Diritto Civile, Commerciale 16<br />
Diritto Societario 19<br />
Diritto Assicurativo 21<br />
Pubblicazioni 24<br />
Rassegna Stampa 27<br />
Newsletter 33<br />
Sito T&P e Social Media 34<br />
Eventi 35<br />
Professionisti 37<br />
Contatti 41<br />
3
Editoriale<br />
Gli <strong>Highlights</strong> <strong>2010</strong> chiudono l’anno e vi giungono agli inizi del nuovo anno come augurio da parte del<br />
nostro Studio.<br />
Propongono una sintesi degli interventi legislativi e della giurisprudenza più significativi con riferimento alle<br />
aree di competenza da noi trattate.<br />
Si aprono con il Diritto del Lavoro che contraddistingue, da sempre, il nostro Studio.<br />
Tra le novità legislative il posto d’onore spetta al Collegato Lavoro, recentemente approvato, dopo un iter<br />
legislativo assai tormentato. Il nostro Studio organizza per i propri Clienti, nel mese di gennaio e febbraio, una<br />
serie di incontri che hanno visto un’ampia adesione. Avremo, quindi, modo di approfondire insieme i temi<br />
trattati dalla nuova legge, che incide sul diritto sostanziale e processuale relativo al rapporto di lavoro.<br />
Altri interventi legislativi si sono succeduti nel corso del <strong>2010</strong>: da quelli a sostegno del reddito, agli interventi<br />
in tema di pari opportunità e pari trattamento, a quelli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.<br />
Ne trattiamo nella prima parte di questi <strong>Highlights</strong>.<br />
Segue la “Giurisprudenza”, che spazia dal Diritto Sindacale alle varie tematiche del rapporto di lavoro,<br />
con un’ampia disamina delle decisioni di legittimità (senza, peraltro, trascurare le sentenze dei Giudici di<br />
merito): un “vademecum” sui più importanti aspetti in materia di lavoro che può costituire un’utile<br />
consultazione.<br />
Sempre nella sezione di Diritto del Lavoro abbiamo inserito una disamina dei più importanti temi afferenti il<br />
rapporto di agenzia, che continua ad avere un particolare rilievo nell’attività del nostro Studio e che<br />
costituisce un settore sempre…in fermento.<br />
Il secondo “polo” di riferimento dell’attività svolta dal nostro Studio è quello costituito dal Diritto Civile,<br />
Commerciale, Societario e Assicurativo.<br />
Seguendo lo stesso schema, abbiamo considerato le novità legislative e la giurisprudenza, che ci sono parse<br />
più significative. In ambito societario abbiamo ricordato le novità concernenti le convocazioni assembleari, i<br />
diritti dei soci di minoranza, il voto in via elettronica, la rappresentanza e le deleghe di voto. Trattiamo,<br />
poi, delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria.<br />
La “Giurisprudenza” comprende un’ampia casistica di pronunce, divise fra legittimità e merito, su temi<br />
quali la responsabilità degli amministratori, le fusioni, le procedure concorsuali.<br />
Il Diritto Assicurativo contiene anch’esso un’analisi delle novità legislative, con particolare attenzione ai<br />
regolamenti attuativi del codice delle assicurazioni private. La giurisprudenza (comprese le “nostre<br />
sentenze”) completa questa sezione.<br />
L’ampia Rassegna stampa, le Pubblicazioni e gli Eventi chiudono gli <strong>Highlights</strong> <strong>2010</strong> che Vi offriamo in dono<br />
e che Vi suggeriamo di stampare, augurandoci che possano costituire uno strumento di utile consultazione.<br />
Buon 2011!<br />
Stefano Beretta e il Comitato Editoriale <strong>Highlights</strong> <strong>2010</strong>: Francesco Autelitano, Andrea Beretta,<br />
Teresa Cofano, Luca D’Arco, Mario Gatti, Alessandra Landi, Bonaventura Minutolo, Luca Peron,<br />
Claudio Ponari, Tommaso Targa<br />
4
Diritto del Lavoro<br />
Le Novità Legislative del <strong>2010</strong><br />
A cura di Luca D’Arco<br />
L’anno <strong>2010</strong> ha finalmente visto l’approvazione del Collegato Lavoro dopo un lungo e travagliato iter (di cui<br />
abbiamo puntualmente dato notizia nelle nostre newsletters) nel quale, come noto, era anche intervenuto il<br />
Presidente della Repubblica (che aveva rimandato alle Camere il testo sottopostogli per la firma).<br />
Sono anche proseguiti gli interventi legislativi a sostegno del reddito.<br />
Ricordiamo, infatti, che la Finanziaria <strong>2010</strong> aveva ulteriormente prorogato alcune misure relative alla Cigs<br />
e alla mobilità già in vigore lo scorso anno:<br />
✦rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione dell’attività<br />
✦mantenimento del trattamento in favore dei lavoratori che siano stati licenziati o il cui rapporto di lavoro<br />
sia venuto a cessare. Tale trattamento è pari all’indennità di mobilità<br />
✦estensione dei trattamenti di CIGS e mobilità anche alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggi e<br />
turismo con più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti<br />
✦iscrizione nelle liste di mobilità fino al 31.12.10 dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo<br />
anche da aziende con meno di 15 dipendenti<br />
✦utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi (L.236/93) anche per le imprese con meno di 15 dipendenti<br />
✦concessione di trattamenti integrativi, sulla base di specifici accordi e per non più di 12 mesi, pur se<br />
riferiti a specifici settori o ambiti regionali<br />
✦è stata prorogata per tutto il <strong>2010</strong> la disposizione grazie alla quale il salario di produttività per redditi fino<br />
a 35.000,00 annui e per un massimo corrisposto di 6.000,00 euro sarebbe stato tassato al 10% (restano<br />
esclusi da tale ipotesi i c.d. superminimi individuali mentre vengono ora ricompresi i compensi per ROL,<br />
ferie e permessi non fruiti)<br />
Con riferimento a tale ultima disposizione ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito<br />
posto da Confindustria, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto <strong>2010</strong>, ha chiarito che rientrano nel regime<br />
di tassazione agevolata anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno (riferendosi sia al compenso<br />
ordinario che alla maggiorazione) a quei lavoratori anche non turnisti che prestino il loro lavoro normale<br />
nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella<br />
nozione di lavoro notturno così come definito dalla contrattazione collettiva.<br />
Come però già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle proprie precedenti circolari n. 49/2008 e<br />
59/2008 le prestazioni di lavoro notturno devono essere comunque riconducibili o collegate ad incrementi di<br />
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e redditività legati all’andamento economico dell’impresa<br />
ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c. del DL 93/2008.<br />
5
Collegato Lavoro<br />
Le novità legislative più<br />
significative sono quelle<br />
contenute nel Collegato Lavoro<br />
(la Legge 4 novembre <strong>2010</strong>, n.<br />
183 pubblicata in Gazzetta<br />
Ufficiale il 9 novembre scorso)<br />
Altro tema di particolare impatto sociale è stato quello delle<br />
pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e<br />
donne in materia di occupazione e impiego. Con il D.lgs. n.<br />
5 del 25 gennaio <strong>2010</strong> è stata data attuazione alla Direttiva<br />
2006/54/CE ed integrato il previgente codice sulle pari<br />
opportunità.<br />
È stata quindi introdotta una formulazione più ampia del<br />
c o n c e t t o d i d i s c r i m i n a z i o n e d i r e t t a e d i<br />
discriminazione in generale.<br />
La nuova normativa vieta ogni forma di discriminazione per<br />
quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata,<br />
autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di<br />
selezione e le condizioni di assunzione, nonché la<br />
formazione e la promozione, indipendentemente dalle<br />
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di<br />
attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché<br />
per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle<br />
mansioni e la progressione nella carriera.<br />
È stato, quindi, stabilito che le lavoratrici in possesso dei<br />
requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia<br />
(attualmente 60 anni) hanno diritto di proseguire il<br />
rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti<br />
per gli uomini (oggi 65 anni) da disposizioni legislative,<br />
regolamentari e contrattuali (senza necessità di ulteriori<br />
oneri di preventiva comunicazione come invece richiesto<br />
dalla previgente normativa ritenuta incostituzionale).<br />
Particolare importanza è stata data alla tutela giudiziaria<br />
a cui può accedere non solo il soggetto discriminato, ma<br />
anche le organizzazioni sindacali, le associazioni/<br />
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso,<br />
la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale<br />
territorialmente competente ed inasprite le sanzioni nei<br />
confronti del datore che non ottemperi all’ordine giudiziale.<br />
Il Legislatore è poi intervenuto nuovamente in materia di<br />
sicurezza sui luoghi di lavoro posticipando al 31<br />
dicembre <strong>2010</strong> l’obbligo per i datori di lavoro in tema di<br />
valutazione dello stress lavoro-correlato (ossia “causato<br />
da vari fattori propri del contesto e del contenuto del<br />
lavoro”) ai sensi del comma 1-bis), articolo 28 del D.lgs. 81<br />
del 2008.<br />
Soltanto con circolare n. 15 del 18 novembre <strong>2010</strong>, il<br />
Ministero del Lavoro dà conto dell’approvazione - da parte<br />
della Commissione consultiva permanente per la salute e<br />
sicurezza sul lavoro - delle indicazioni necessarie per la<br />
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato,<br />
specificando i criteri di valutazione del rischio di cui sopra.<br />
6
Inoltre con il D.L. 12 novembre <strong>2010</strong>, n. 187 è stata introdotta una disposizione che ha esteso l’ambito dei<br />
poteri attribuiti all’Autorità amministrativa con riferimento alla determinazione delle sanzioni amministrative<br />
accessorie, nelle ipotesi di violazioni derivanti dalla mancata applicazione della normativa prevenzionale in<br />
tema di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo che, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di<br />
tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la<br />
confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono<br />
state il prodotto, anche nell’ipotesi in cui non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.<br />
Le novità legislative più significative sono quelle contenute nel Collegato Lavoro (la Legge 4<br />
novembre <strong>2010</strong>, n. 183 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre scorso).<br />
Tale normativa ha modificato la previgente disciplina delle impugnazioni dei licenziamenti individuali e<br />
prevede un primo termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso per impugnarlo<br />
anche stragiudizialmente, nonché un successivo termine di ulteriori 270 giorni per promuovere l’azione<br />
giudiziale; dopo tale termine l’impugnativa diviene inefficace ed il licenziamento inoppugnabile.<br />
Tali termini di decadenza sono stati estesi anche:<br />
✦ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto o alla<br />
legittimità del termine apposto al contratto;<br />
✦al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;<br />
✦al trasferimento ex art. 2103 c.c.;<br />
✦all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 D.lgs. 368/2001<br />
(anche con riferimento ai rapporti a termine in corso di esecuzione o già conclusi al momento di entrata in<br />
vigore della legge);<br />
✦alla cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. (per trasferimento, cessione o affitto di azienda o ramo<br />
d’azienda);<br />
✦in ogni altro caso - tra cui la somministrazione irregolare - in cui il lavoratore chieda la costituzione o<br />
l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da chi ne è formalmente titolare.<br />
In tema di contratti a termine è stata prevista una disciplina risarcitoria forfetaria nel caso di declaratoria<br />
giudiziale della nullità del termine, tra una somma minima di 2.5 mensilità ed una massima di 12 mensilità.<br />
Il Collegato Lavoro ha poi introdotto l’arbitrato - stabilendo una specifica e non semplice procedura - per<br />
la definizione delle controversie in materia di diritto del lavoro, nonché la possibilità di stabilire una<br />
clausola compromissoria con il lavoratore, previa certificazione della stessa e previo decorso del periodo<br />
di prova o, in difetto, di almeno 30 giorni dall’inizio del rapporto e fermo restando dell’esclusione di<br />
controversie riguardanti la risoluzione del rapporto.<br />
Altre novità del Collegato Lavoro concernono l’apparato sanzionatorio per le violazioni in materia di<br />
orario di lavoro. In particolare è stata prevista una graduazione della sanzione in base al numero dei<br />
lavoratori interessati e dei periodi di riferimento delle sanzioni medesime.<br />
Infine il Collegato Lavoro, nell’ottica di un più efficace contrasto al lavoro sommerso, ha introdotto una<br />
“maxi sanzione” per le ipotesi di lavoro subordinato “in nero” cui è stata fornita specifica<br />
interpretazione dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 38 del 12 novembre <strong>2010</strong>.<br />
7
Giurisprudenza<br />
A cura di Claudio Ponari e Tommaso Targa<br />
L’anno appena trascorso ha visto la giurisprudenza del lavoro confrontarsi con molteplici<br />
tematiche, confermando, in parte, orientamenti già assunti e, in parte, elaborando nuovi<br />
indirizzi idonei ad aprire interessanti scenari per l’evoluzione del diritto del lavoro.<br />
Diritto Sindacale<br />
In tema di diritto sindacale, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla delicata materia del<br />
riconoscimento del carattere “nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art.<br />
28 dello St. Lav., considerando scarsamente rilevante il mero dato formale costituito dalla previsione<br />
statutaria che affermi il carattere nazionale del sindacato e dando rilievo all’effettiva capacità di contrarre con la<br />
parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale, in riferimento<br />
al settore produttivo di appartenenza e che attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il<br />
contesto socio-economico dell’intero Paese (Corte di Cassazione, 4 marzo <strong>2010</strong>, n. 5209).<br />
A proposito di comportamenti potenzialmente idonei a costituire condotta antisindacale, la Suprema<br />
Corte ha chiarito che la “contestualità”, richiesta dall’art. 4, comma 9, L. 223/91, tra la comunicazione del<br />
licenziamento ai singoli lavoratori e quella dell’elenco dei lavoratori agli uffici pubblici e alle OO.SS., deve<br />
essere intesa come necessaria contemporaneità di esecuzione di tali adempimenti, perseguendo il legislatore<br />
lo scopo di rendere controllabile da parte delle organizzazioni sindacali la correttezza del datore<br />
nell’applicazione dei criteri, legali o convenzionali, di scelta del personale da licenziare; pertanto, il ritardo nella<br />
comunicazione finale dell’elenco, che non sia dovuto a forza maggiore, costituisce comportamento<br />
antisindacale (Corte di Cassazione, 26 marzo <strong>2010</strong>, n. 7396).<br />
Relativamente all’esercizio del diritto di sciopero, la Corte di Cassazione ha giudicato legittimo l’operato<br />
del datore di lavoro che abbia affidato ad altri dipendenti i compiti già svolti da quanti avevano aderito<br />
all’agitazione, quando il diritto di continuare l’attività produttiva sia esercitato per limitare gli effetti negativi<br />
dell’astensione dal lavoro sulla situazione economica dell’azienda (Corte di Cassazione, 16 dicembre 2009,<br />
n. 26368).<br />
In tema di diritto di assemblea durante l’orario di lavoro, secondo la Corte di Cassazione, il sistema,<br />
risultante dall’integrazione delle disposizioni legali e dell’autonomia collettiva, deve interpretarsi nel senso che<br />
le organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali, applicati all’unità produttiva, possono esercitare il<br />
diritto di indire assemblee per tre delle dieci ore spettanti alle r.s.a., alle quali pertanto competono le rimanenti<br />
sette ore del monte complessivo; in caso di più richieste, implicanti il superamento del monte ore, secondo la<br />
Corte ci si deve attenere all’ordine di precedenza (Corte di Cassazione, 30 agosto <strong>2010</strong>, n. 18838).<br />
8
Rapporto di lavoro<br />
Durante l’anno appena trascorso, la Suprema Corte è tornata ad affrontare la tematica inerente i criteri da<br />
seguire al fine della corretta qualificazione del rapporto di lavoro, precisando come, tanto nel caso in cui<br />
la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità<br />
di esecuzione, quanto nel caso in cui, all’opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole<br />
elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e<br />
subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del<br />
datore può non risultare determinante, dovendosi fare perciò ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali ad<br />
esempio la continuità del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di<br />
lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza del potere di<br />
autorganizzazione del prestatore (Corte di Cassazione, 19 aprile <strong>2010</strong>, n. 9252).<br />
In tema di contratto a termine, la Suprema Corte si è nuovamente soffermata sull’onere di<br />
specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, sottolineando la possibilità che<br />
tale specificazione risulti indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi accessibili<br />
alle parti, in particolare nei casi di complessità e di articolazione del fatto giustificativo (Corte di Cassazione,<br />
1 febbraio <strong>2010</strong>, n. 2279); inoltre, nel caso ricorrano due ragioni legittimanti, è ben possibile, secondo<br />
quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che le parti le indichino entrambe nel contratto, ove non<br />
sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, non significando di per sé tale duplicità l’incertezza della<br />
causa giustificativa dell’apposizione del termine (Corte di Cassazione, 16 marzo <strong>2010</strong>, n. 6328).<br />
Con riferimento all’ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico, in<br />
base a convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 L. 68/99, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è<br />
richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o<br />
sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta<br />
l’inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato (Corte di<br />
Cassazione, 31 maggio <strong>2010</strong>, n. 13285).<br />
In relazione poi al lavoratore assunto a termine per sostituire dipendenti assenti, va rilevato come,<br />
secondo l’orientamento espresso dalla Corte, non è necessario che questi svolga le stesse mansioni dei<br />
sostituiti, perché se lo richiedono esigenze aziendali, fermo restando la coincidenza cronologica tra<br />
sostituzione e assenza del lavoratore sostituito, il datore di lavoro può esercitare nei confronti del lavoratore a<br />
termine quello stesso ius variandi che avrebbe potuto esercitare verso il dipendente sostituito, senza che per<br />
questo la clausola di apposizione del termine debba considerarsi nulla (Corte di Cassazione, 16 febbraio<br />
<strong>2010</strong>, n. 3598).<br />
Passando ad altri casi, il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di condanna dell’appaltante, in via<br />
solidale, al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni non percepite dal lavoratore, motivando nel senso<br />
che la responsabilità del committente, ai sensi dell’art. 29 D.lgs., sussiste esclusivamente per il<br />
trattamento retributivo e contributivo dovuto al dipendente in relazione al lavoro svolto nell’ambito<br />
dell’appalto e non, quindi, per quanto dovuto al lavoratore per altro titolo, ad esempio licenziamento o<br />
illegittima apposizione del termine (Tribunale di Venezia, 21 gennaio <strong>2010</strong>).<br />
Quanto alla dibattuta questione dei limiti di utilizzabilità di strumenti di controllo sul posto di lavoro, si rileva che<br />
la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che i programmi informatici, che consentono il<br />
monitoraggio della posta elettronica e degli accessi internet, rientrano nella sfera di applicazione<br />
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori; pertanto è necessario che l’installazione di tali programmi avvenga<br />
previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (Corte di Cassazione, 23 febbraio<br />
<strong>2010</strong>, n. 4375).<br />
9
In materia di licenziamento disciplinare, è degna d’attenzione la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha<br />
specificato che, nel caso di illecito continuato, il rispetto del principio dell’immediatezza della contestazione<br />
dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale vanno valutate con riferimento al momento della<br />
cessazione della continuazione, dovendosi ritenere che in tale momento il datore di lavoro abbia la possibilità<br />
di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere (Corte di Cassazione, 1<br />
febbraio <strong>2010</strong>, n. 2283). Non solo. La Corte ha precisato che, qualora a seguito di contestazione di un<br />
addebito disciplinare, il lavoratore fornisca, alla scadenza dei cinque giorni a sua disposizione, una<br />
giustificazione scritta e intenda al contempo essere sentito, lo stesso ha l’onere di comunicare la propria<br />
volontà in termini univoci, a tutela dell’affidamento del datore di lavoro (Corte di Cassazione, 22<br />
marzo <strong>2010</strong>, n. 6845). Ciò vale anche per il licenziamento disciplinare del dirigente: le discolpe fornite<br />
per iscritto non consumano il diritto di difesa se, nell’ambito delle stesse, egli ha chiesto espressamente di<br />
essere sentito oralmente. La richiesta non può essere respinta ritenendo l’audizione inutile ad apportare<br />
ulteriori elementi a giustificazione del fatto addebitato (Corte di Cassazione, 11 marzo <strong>2010</strong>, n. 5864).<br />
Ancora in tema, deve essere segnalata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto alla<br />
sentenza irrevocabile di applicazione della pena a richiesta (cd sentenza di patteggiamento)<br />
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare, al pari della sentenza penale<br />
irrevocabile di condanna, pur restando in facoltà del lavoratore, incolpato nel giudizio civile per responsabilità<br />
disciplinare, la richiesta di un’istruttoria probatoria sui fatti oggetto della sentenza di patteggiamento (Corte di<br />
Cassazione, 10 marzo <strong>2010</strong>, n. 5806).<br />
In materia di licenziamento disciplinare, la Suprema Corte ha considerato legittima l’irrogazione della<br />
sanzione espulsiva al lavoratore che violi le norme di sicurezza, mettendo il datore a rischio di<br />
dover rispondere di danno ai terzi (Corte di Cassazione, 26 marzo <strong>2010</strong>, n. 7345).<br />
Più di recente, poi, è stata confermata la legittimità della sanzione espulsiva per scarso rendimento del<br />
lavoratore, il cui comportamento costringeva i colleghi a terminare le sue attività (Corte di Cassazione, 3<br />
dicembre <strong>2010</strong>, n. 24361).<br />
Più altalenante è risultato, invece, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento ai<br />
licenziamenti disciplinari per comportamenti conformi a prassi aziendali consolidate. Nell’arco degli<br />
ultimi mesi dell’anno, infatti, la Corte ha dapprima sottolineato che l’esistenza di obblighi imposti dal datore<br />
supera la prassi e consente il licenziamento del lavoratore inadempiente (Corte di Cassazione, 26 ottobre<br />
<strong>2010</strong>, n. 21899), ma ha successivamente optato per un’inversione di rotta, stabilendo che il comportamento<br />
del lavoratore, conforme a tale prassi, non è punibile in quanto caratterizzato da buona fede (Corte di<br />
Cassazione, 25 novembre <strong>2010</strong>, n. 23932). Il licenziamento del dirigente può essere giustificato da qualsiasi<br />
motivo “apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore”, con esclusione<br />
delle sole contestazioni arbitrarie o pretestuose. Se il dirigente rivendica la tutela reale ex art. 18 St. Lav., deve<br />
dimostrare che le mansioni effettivamente svolte non corrispondevano a quelle di assunzione o sono state<br />
svolte senza alcuna autonomia e potere decisionale (Corte di Cassazione, 2 settembre <strong>2010</strong>, n. 18998).<br />
In ogni caso, la qualifica dirigenziale non richiede il conferimento di una “formale investitura trasfusa in una<br />
speciale procura” (Corte di Cassazione, 10 marzo <strong>2010</strong>, n. 5809).<br />
Nel corso del <strong>2010</strong>, la giurisprudenza ha adottato un indirizzo molto rigoroso in materia di infortuni sul<br />
lavoro e di “morti bianche”, sottolineando che la responsabilità dell’appaltatore per gli infortuni sul<br />
lavoro non basta ad escludere quella del committente, la quale è esclusa solo qualora l’omissione<br />
riguardi precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica e settoriale; tuttavia, in tema di<br />
prevenzione, per la Corte di Cassazione vi è corresponsabilità qualora l’evento si ricolleghi causalmente ad<br />
una omissione colposa del committente (Corte di Cassazione, 21 ottobre <strong>2010</strong>, n. 37600).<br />
10
A proposito di assenze per malattia, è da segnalare la decisione del Tribunale di Milano, che ha ritenuto<br />
legittima la trattenuta della retribuzione da parte del datore di lavoro, relativamente alle giornate di malattia,<br />
avendo il lavoratore di fatto impedito qualsiasi controllo del medico fiscale per non aver comunicato al datore il<br />
suo indirizzo esatto (Tribunale di Milano, 23 giugno <strong>2010</strong>).<br />
Con riferimento alla tematica del demansionamento, la Corte di Cassazione si è pronunciata a sezioni<br />
unite, affermando che “il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti<br />
i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui<br />
dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione<br />
professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia<br />
all’esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve<br />
nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove” (Corte di Cassazione S.U., 22 febbraio <strong>2010</strong>,<br />
n. 4063). D’altro canto, il dirigente che rivendichi il preteso risarcimento di danni alla salute e all’immagine,<br />
conseguenti al licenziamento ingiustificato, deve dimostrare, oltre al danno, anche il dolo o la colpa grave del<br />
datore di lavoro (Corte di Cassazione, 22 marzo <strong>2010</strong>, n. 6847).<br />
La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi poi sul tema molto discusso del risarcimento del danno<br />
esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore, stabilendo che esso<br />
non è assoggettabile a ritenuta fiscale se non concerne il mancato guadagno; ha infatti ricordato il collegio<br />
che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile, solo<br />
quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, non<br />
rientrando certo in tale categoria l’indennità corrisposta dal datore, a titolo di risarcimento del danno per la<br />
reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile<br />
(Corte di Cassazione, 23 febbraio <strong>2010</strong>, n. 4375). In linea con tale orientamento, la Cassazione ha<br />
stabilito che, qualora sia corrisposto al dirigente un importo in via di transazione generale e novativa,<br />
nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il licenziamento, tale importo si presume corrisposto a<br />
ristoro di un lucro cessante (e come tale tassabile), a meno che il contribuente non dimostri che esso “si<br />
riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione” (Corte di Cassazione sez.<br />
trib., 25 gennaio <strong>2010</strong>, n. 1349).<br />
In tema di licenziamenti individuali, merita di essere citata una recente decisione con cui la giurisprudenza<br />
di legittimità ha mantenuto e ribadito il proprio orientamento, secondo cui il licenziamento durante il<br />
periodo di prova è sottratto alla disciplina dei licenziamenti individuali ed è caratterizzato dal potere di<br />
recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire una motivazione al<br />
lavoratore, anche in caso di contestazione di quest’ultimo, pur potendo il lavoratore dimostrare il positivo<br />
superamento della prova ovvero l’imputabilità del recesso ad un motivo illecito (Corte di Cassazione, 17<br />
novembre <strong>2010</strong>, n. 23224).<br />
Suscita, inoltre, interesse la pronuncia della Corte di Cassazione in materia di licenziamento per giustificato<br />
motivo oggettivo, in base alla quale è legittimo il licenziamento intimato per il prodursi di una crisi<br />
aziendale, senza che tale situazione di crisi possa ritenersi esclusa ove il datore di lavoro, per scongiurare il<br />
peggio, aumenti lo stipendio ai lavoratori maggiormente specializzati del reparto, per evitare che essi possano<br />
spostarsi in imprese concorrenti; nel contempo, è stato evidenziato che la prova dell’inutilizzabilità del<br />
lavoratore in altri settori produttivi può desumersi dalla mancanza di una professionalità specifica (Corte di<br />
Cassazione, 7 aprile <strong>2010</strong>, n. 8237). La Corte si è anche significativamente espressa nel senso che, nel<br />
caso in cui sia accertata la totale cessazione dell’attività imprenditoriale, la legittimità del licenziamento intimato<br />
per giustificato motivo oggettivo non è esclusa né dal fatto che lo stabilimento sede dell’impresa non sia stato<br />
immediatamente alienato o altrimenti dismesso, né dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati<br />
mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla cessazione dell’attività, in quanto il principio<br />
della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. comporta l’assoluta<br />
11
incensurabilità dei licenziamenti derivanti da totale cessazione dell’attività produttiva, senza che<br />
sussista alcun obbligo per l’imprenditore di giustificare la decisione di non permanere ulteriormente nel mondo<br />
della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Corte di Cassazione, 24 settembre <strong>2010</strong>, n. 20232).<br />
Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi e, in particolare, la delicata questione del rispetto dell’iter<br />
procedurale della messa in mobilità (in particolare, art. 4, L 223/91), assume rilievo la sentenza con cui la<br />
Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata indicazione, nella comunicazione di apertura di una<br />
procedura per riduzione di personale, delle ragioni della sua inevitabilità, rende inefficaci i<br />
successivi licenziamenti, anche in caso di accordo con il sindacato, non essendo possibile valutare<br />
con certezza, anche in presenza del raggiungimento di un accordo sindacale sulla riduzione, se e in che<br />
misura esso sarebbe stato diverso in presenza di informazioni corrette fornite dal datore di lavoro alle<br />
organizzazioni sindacali (Corte di Cassazione, 5 agosto <strong>2010</strong>, n. 18255).<br />
Inoltre, in materia di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, la Corte ha confermato la<br />
sentenza di appello con cui era stato determinato l’importo del risarcimento in misura inferiore rispetto alle<br />
retribuzioni spettanti al lavoratore, in virtù del fatto che, in caso di inadempimento, il risarcimento non è dovuto<br />
per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; in applicazione di tale principio,<br />
ha ritenuto il collegio che il lavoratore licenziato senza giusta causa deve collocare sul mercato la propria<br />
attività lavorativa per ridurre, ex comma II, art. 1227 c.c., il pregiudizio subito (Corte di Cassazione, 11<br />
marzo <strong>2010</strong>, n. 5862).<br />
Nell’ambito poi delle modalità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, merita attenzione, in<br />
quanto indicativa della precisa posizione adottata dalla Corte a riguardo, la pronuncia secondo cui non è<br />
assoggettabile a contribuzione previdenziale la somma versata ad un ex dipendente nell’ambito di<br />
un transazione novativa con la quale sia stata definita una controversia giudiziaria, restando comunque<br />
riservato al giudice di merito il compito di accertare il carattere novativo e conservativo della transazione, sulla<br />
base della corretta interpretazione della volontà delle parti (Corte di Cassazione, 23 settembre <strong>2010</strong>, n.<br />
20145).<br />
Infine, si segnala una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, per essere tra le prime a dare<br />
applicazione al cd Collegato Lavoro (L.183/10); ferme restando le numerose questioni che la recente<br />
entrata in vigore della discussa legge (24 novembre <strong>2010</strong>) porterà con sé, e nell’attesa di vedere come la<br />
giurisprudenza di legittimità si atteggerà rispetto ai punti più delicati della nuova normativa, deve darsi atto che<br />
il Tribunale di Roma ha reputato il risarcimento del danno dovuto al lavoratore, a seguito<br />
dell’accertamento dell’illegittimità del termine, misura non alternativa ma aggiuntiva rispetto alla<br />
conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato (Tribunale di Roma, 30 novembre <strong>2010</strong>).<br />
12
Ammortizzatori sociali<br />
In materia di ammortizzatori sociali, la Suprema Corte ha<br />
ritenuto illegittimo il ricorso alla CIGS se la comunicazione di<br />
avvio della procedura non ha specificato i criteri di scelta e di<br />
rotazione dei lavoratori da sospendere; la pronuncia contrasta<br />
con l’orientamento di alcune sentenze di merito, secondo cui<br />
queste informazioni possono essere fornite alla parte sindacale<br />
anche nel corso dell’esame congiunto, successivo all’avvio della<br />
procedura (Corte di Cassazione, 10 maggio <strong>2010</strong>, n. 11254).<br />
Circa i presupposti per il ricorso alla procedura di mobilità, la<br />
Cassazione ha giudicato che essa deve essere avviata in<br />
qualsiasi caso in cui il datore di lavoro, dopo aver fatto ricorso<br />
alla CIGS, non sia in grado di ricollocare tutto il personale<br />
sospeso, anche se il numero degli esuberi è inferiore a 5 unità<br />
(Corte di Cassazione, 8 febbraio <strong>2010</strong>, n. 2734).<br />
Diversamente, il licenziamento collettivo presuppone<br />
l’intimazione di almeno 5 licenziamenti per ragioni oggettive,<br />
nell’arco di 120 giorni; il conteggio non tiene conto delle<br />
dimissioni incentivate e degli incentivi all’esodo (Corte di<br />
Cassazione, 29 marzo <strong>2010</strong>, n. 7519). Una sentenza del<br />
Tribunale di Milano ha interpretato in modo rigido il requisito della<br />
contestualità tra l’intimazione dei licenziamenti e la<br />
comunicazione di chiusura della procedura di mobilità, da inviare<br />
all’agenzia regionale per il lavoro, richiedendo che esse siano<br />
contemporanee, ossia trasmesse lo stesso giorno (Tribunale di<br />
Milano, 18 marzo <strong>2010</strong>).<br />
Infine, vanno segnalate due pronunce della Suprema Corte<br />
secondo cui, decorso il termine di 60 giorni dal collocamento in<br />
mobilità, senza che il lavoratore lo abbia impugnato, quest’ultimo<br />
non può avviare un’azione risarcitoria di diritto comune (Corte di<br />
Cassazione, 5 febbraio <strong>2010</strong>, n. 2676 e 3 marzo <strong>2010</strong>, n.<br />
5107). Il principio potrà essere richiamato in tutti i casi di<br />
intervenuta decadenza previsti dal Collegato Lavoro <strong>2010</strong> (art.<br />
32).<br />
13
Rapporto di Agenzia<br />
A cura di Luca Peron<br />
Autonomia e subordinazione: criteri distintivi<br />
Gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o<br />
viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e<br />
simili) sono costituiti dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla<br />
mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore<br />
stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria<br />
organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno<br />
prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore, dovendosi, per contro,<br />
escludere che l'esistenza d'istruzioni e l'obbligo correlativo di assecondarle costituisca, di per sé, un<br />
elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in<br />
modo autonomo nei confronti della ditta preponente.<br />
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che non solo è compatibile con la figura dell’agente la sottoposizione alle<br />
direttive del preponente, ma è anche positivamente previsto dall’art. 1746 c.c. l’obbligo per il primo di<br />
adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute. Così, fintanto che i controlli effettuati dal<br />
preponente sono funzionali ad una maggiore efficienza e produttività dell’attività svolta, senza degradare<br />
nell’esercizio di un vero e proprio potere gerarchico, si rimane nell’alveo del contratto di agenzia. Nel caso<br />
esaminato, poiché l’agente non aveva allegato alcuna circostanza in ordine al dovere di rispettare un orario di<br />
lavoro, di giustificare le assenze e chiedere ferie e permessi, né altre circostanze idonee a connotare l’azione<br />
del preponente come manifestazione di un potere gerarchico di eterodeterminazione della prestazione, tenuto<br />
conto altresì della volontà dichiarata dalle parti in contratto e del fatto che tale qualificazione non era mai stata<br />
contestata in costanza del rapporto, il Tribunale ha concluso che il rapporto era stato correttamente<br />
inquadrato come contratto di agenzia. (Tribunale di Pinerolo, 21 maggio <strong>2010</strong>, conforme a Cassazione<br />
15 aprile 2009, n. 8949)<br />
Patto di non concorrenza<br />
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del rapporto, pur essendo nella<br />
libera disponibilità delle parti, è stipulabile solo nell’ambito della medesima zona e clientela per le quali era<br />
stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente. (Cassazione, 16<br />
settembre <strong>2010</strong>, n. 19586; in senso conforme Cassazione, 30 dicembre 2009, n. 27839)<br />
Indennità di incasso<br />
In base al disposto della disciplina collettiva (AEC), all’agente spetta una provvigione separata per l’attività di<br />
incasso unicamente in presenza dei seguenti requisiti: a) incarico continuativo di riscuotere, b) responsabilità<br />
contabile, c) l’attività di recupero somme non deve riguardare gli insoluti. In assenza di tutti i suesposti requisiti,<br />
all’agente non spetta l’indennità di incasso e va altresì esclusa la possibilità di invocare la disciplina<br />
sull’indebito arricchimento per ottenere l’indennità di incasso al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina<br />
collettiva. (Tribunale di Lamezia Terme, 18 gennaio <strong>2010</strong>)<br />
14
Indennità di cessazione<br />
Il giudice, una volta riscontrato, sulla base delle risultanze<br />
istruttorie, che “l’agente abbia procurato nuovi clienti al<br />
preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti<br />
esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi<br />
derivanti dagli affari con tali clienti”, è chiamato a verificare,<br />
tenendo conto di tutte le circostanze di fatto emergenti dal<br />
concreto svolgimento del rapporto di agenzia, se l’indennità di<br />
cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei<br />
criteri previsti dalla contrattazione collettiva, possa considerarsi,<br />
o no, “equa”, nel senso di compensativa anche del particolare<br />
merito dell’agente emergente dalla suddetta circostanza di fatto,<br />
tenendo peraltro conto del limite di cui al terzo comma dell’art.<br />
1751 c.c. applicabile alla quantificazione secondo equità<br />
dell’indennità in esame.<br />
(Cassazione, 23 giugno <strong>2010</strong>, n. 15203)<br />
15
Diritto Civile, Commerciale<br />
Novità Legislative<br />
A cura di Francesco Autelitano con la collaborazione di Mario Gatti<br />
✦L’esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate<br />
Il Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio <strong>2010</strong> (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo <strong>2010</strong>),<br />
ha recepito la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti da parte degli<br />
azionisti delle società quotate, modificando gli articoli 2366-2373 c.c. e incidendo anche sulla normativa<br />
speciale di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. “TUF”).<br />
Il Decreto è entrato in vigore il 20 marzo <strong>2010</strong>; l’obiettivo della nuova normativa consiste nel favorire la<br />
partecipazione degli azionisti alle attività assembleari e, in particolare, l’esercizio del diritto di voto da<br />
parte degli azionisti di minoranza e degli azionisti esteri/stranieri. Le modifiche riguardano le società<br />
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea; le principali<br />
innovazioni introdotte riguardano: la convocazione assembleare e l’informativa preassembleare, i diritti dei<br />
soci di minoranza relativi all’integrazione dell’ordine del giorno ed alla convocazione su richiesta dei soci, la<br />
legittimazione ad intervenire e votare in assemblea, l’aggiornamento del libro soci e l’identificazione degli<br />
azionisti, la rappresentanza e le deleghe di voto, la pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali e la<br />
previsione di un dividendo maggiorato.<br />
✦Convocazioni assembleari<br />
A seguito dell’applicazione del Decreto, l’avviso di convocazione assembleare acquista un contenuto<br />
decisamente più ampio, lo stesso contiene infatti - oltre all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo<br />
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare - una descrizione delle procedure per partecipare e<br />
votare in assemblea (con informazioni relative al diritto di porre domande ed integrare l’ordine del giorno,<br />
la procedura per le deleghe di voto e per il voto per corrispondenza).<br />
Nell’avviso deve essere riportata anche l’indicazione della data ultima rilevante ai fini della legittimazione alla<br />
partecipazione ed all’esercizio del diritto di voto (c.d. record date) e le modalità ed i termini per reperire il testo<br />
integrale delle proposte di deliberazione, le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con indicazione<br />
del numero e delle categorie di azioni. Con riferimento alle modalità della convocazione, il Decreto stabilisce<br />
che l’assemblea è “convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre<br />
modalità previste dalla CONSOB con regolamento emanato ai sensi dell’art. 113-ter, comma 3 del TUF”.<br />
Quindi, per le società quotate viene meno l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta<br />
Ufficiale, resta fermo l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di convocazione su almeno un quotidiano a<br />
diffusione nazionale, ai sensi dell’art. 113, comma 3 del TUF. È consentito alle società quotate, mediante<br />
specifica previsione statutaria, escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima (convocazione unica),<br />
viene previsto che “salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione<br />
o per quelle successive non è indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea può essere nuovamente<br />
convocata entro trenta giorni” (art. 126 TUF).<br />
16
Per l’esercizio del diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea, il Decreto prevede una soglia più bassa<br />
in favore dei soci di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Tra le novità in tema di<br />
informativa preassembleare, il Decreto prevede che il termine per la pubblicazione delle relazioni dell’organo<br />
amministrativo sulle materie all’ordine del giorno coincida con il termine di pubblicazione previsto per l’avviso<br />
di convocazione (art. 125 ter TUF). L’art. 125 - quater del TUF prevede che entro il termine per la<br />
pubblicazione dell’avviso di convocazione, debbano essere fornite agli azionisti mediante pubblicazione sul<br />
sito internet, anche ulteriori informazioni attinenti alla documentazione che sarà sottoposta all’assemblea, al<br />
voto per corrispondenza. Un rendiconto sintetico delle votazioni deve essere pubblicato sul sito internet entro<br />
5 giorni dall’assemblea. Si prevede che le liste finalizzate alla nomina dei membri degli organi di<br />
amministrazione e controllo siano depositate presso la sede sociale entro 25 giorni prima dell’assemblea e<br />
pubblicate entro 21 giorni sul sito internet della società.<br />
✦Diritti dei soci di minoranza<br />
Il Decreto amplia l’ambito di applicazione dei diritti dei soci di integrare l’ordine del giorno e di richiedere<br />
la convocazione dell’assemblea, oltre ad introdurre ex novo il diritto dei soci. È previsto il diritto dei soci che<br />
rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno, mediante<br />
invio di una domanda scritta, da esercitarsi entro 10 giorni (anziché 5 quale previsto nel regime previgente)<br />
dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dovranno<br />
essere accompagnate da una relazione predisposta dai soci sulle materie di cui si propone la trattazione. Tale<br />
relazione sarà pubblicata, insieme alla notizia dell’integrazione e alle eventuali valutazioni degli amministratori,<br />
entro 15 giorni prima dell’assemblea. Ai soci di società quotate è attribuito il diritto di porre domande sulle<br />
materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea (art. 127 ter TUF); a tali domande gli amministratori<br />
danno risposta al più tardi durante l’assemblea.<br />
✦Voto in via elettronica<br />
Lo statuto sociale prevede l’esercizio del diritto di voto in via elettronica. La disciplina del voto in via<br />
elettronica è sostanzialmente analoga a quella del voto per corrispondenza. L’espressione del voto, in<br />
entrambi i casi, è equiparata all’intervento in assemblea.<br />
✦Rappresentanza e deleghe di voto<br />
Il sistema della rappresentanza in assemblea, delle deleghe di voto e della sollecitazione di deleghe risulta<br />
profondamente rivisitato dal Decreto. Gli statuti delle società quotate non possono più contenere divieti di<br />
conferimento di deleghe di voto. Sono stati inoltre eliminati, per le società quotate, i limiti relativi al numero di<br />
soci che uno stesso soggetto può rappresentare, ed il divieto di conferire la rappresentanza ai membri degli<br />
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società e delle sue controllate (art. 2372 c.c. e artt.<br />
135-novies e decies TUF). Nel nuovo sistema, quindi, la rappresentanza potrà essere conferita anche a<br />
soggetti che fanno parte dell’organizzazione societaria e senza limiti quantitativi. È istituita la nuova figura del<br />
“rappresentante designato dalla società con azioni quotate”; si tratta di un soggetto che, salvo diversa<br />
previsione statutaria, le società quotate nominano ed identificano nell’avviso di convocazione per ciascuna<br />
assemblea, affinché i soci possano conferirgli - senza alcuna spesa - delega con istruzioni di voto su tutte o<br />
alcune delle proposte all’ordine del giorno.<br />
17
✦Misure in materia di stabilizzazione finanziaria<br />
La Legge n. 122 del 30 luglio <strong>2010</strong> ha convertito il decretolegge<br />
31 maggio <strong>2010</strong>, n. 78, recante misure urgenti per la<br />
stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.<br />
Particolarmente significativo l’art. 48 della legge - in materia di<br />
procedure concorsuali - che ha introdotto il nuovo art. 182<br />
quater della Legge Fallimentare (sulla prededucibilità dei crediti<br />
nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei<br />
debiti), secondo cui “i crediti derivanti da finanziamenti in<br />
qualsiasi forma effettuati da banche ed intermediari finanziari<br />
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto<br />
legislativo settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un<br />
concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione<br />
dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis sono<br />
prededucibili”.<br />
La legge ha disposto inoltre che sono prededucibili anche i<br />
crediti dei medesimi soggetti, derivanti da finanziamenti effettuati<br />
in funzione della presentazione della domanda di ammissione<br />
alla procedura di concordato preventivo o della domanda di<br />
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i<br />
finanziamenti siano previsti dall'accordo di ristrutturazione e<br />
purché la prededuzione sia espressamente disposta nel<br />
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di<br />
ammissione al concordato preventivo.<br />
18
Diritto Societario<br />
Giurisprudenza<br />
A cura di Francesco Autelitano con la collaborazione di<br />
Andrea Beretta e Alessandra Landi<br />
Decisioni della Corte di Cassazione:<br />
✦Rinuncia all’istanza di fallimento<br />
La rinuncia all'istanza di fallimento non richiede alcuna forma di accettazione del<br />
debitore, atteso che il ricorso del creditore persegue un interesse autonomo rivolto<br />
esclusivamente alla tutela privatistica del proprio diritto di credito, così come risulta<br />
confermato anche dalla esclusione della dichiarazione d'ufficio del fallimento, ai sensi<br />
dell'art. 6 nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. n. 5 del 2006. (Nella fattispecie,<br />
nel provvedimento impugnato era stata affermata la validità di una rinuncia tacita,<br />
effettuata mediante la mancata comparizione del creditore all'udienza successiva a<br />
quella in cui era stato accettato il pagamento del credito mediante assegni “salvo buon<br />
fine”). (Cassazione, 11 agosto <strong>2010</strong>, n. 18620)<br />
✦Abusivo ricorso al credito in concorso con la banca finanziatrice<br />
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in<br />
correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile<br />
solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito<br />
da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il<br />
mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi<br />
dell'art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il<br />
profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse<br />
un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad<br />
un solo responsabile. (Cassazione, 1 giugno <strong>2010</strong>, n. 13413)<br />
✦Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e<br />
garanzie<br />
In tema di revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 67 della<br />
legge fall., è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato<br />
d'insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa<br />
dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purché caratterizzati dagli<br />
ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e<br />
2729 cod. civ. Tuttavia, tali condizioni non possono essere riscontrate nella mera<br />
esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle<br />
iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze,<br />
quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di<br />
rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti,<br />
permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la “scientia<br />
decoctionis”. (Cassazione, 4 marzo <strong>2010</strong>, n. 5256)<br />
19
✦Fusione per incorporazione<br />
La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod.<br />
civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione,<br />
introdotta dal D.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente<br />
innovativo. (Cassazione Sez. Un., 14 settembre <strong>2010</strong>, n. 19509)<br />
✦Patti parasociali<br />
È valido il patto parasociale avente ad oggetto l'espressione del voto nell'assemblea di una società per azioni,<br />
chiamata a nominare gli amministratori, ancorché non sia stata prefissata la durata del vincolo assunto dalle<br />
parti ed operi perciò il principio generale in forza del quale ad ogni partecipante spetta il diritto di recedere<br />
unilateralmente dal patto per giusta causa o con congruo preavviso; con la conseguenza che il partecipante il<br />
quale presenti all'assemblea una lista di candidati alla carica amministrativa di contenuto incompatibile con il<br />
rispetto del patto e poi esprima il proprio voto in contrasto con gli obblighi derivanti dall'adesione al patto<br />
medesimo può essere chiamato dalle altre parti a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento.<br />
(Cassazione, 22 marzo <strong>2010</strong>, n. 6898)<br />
✦Responsabilità amministratori<br />
Il componente senza deleghe di consiglio di amministrazione di una società per azioni che abbia omesso di<br />
esercitare i poteri di vigilanza che gli sono propri risponde solidalmente con gli altri amministratori dei danni<br />
derivanti al patrimonio della società in stato di scioglimento dal compimento di nuove operazioni successive a<br />
tale stato. (Cassazione, 12 marzo <strong>2010</strong>, n. 6037)<br />
✦Estinzione società di capitali<br />
In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della<br />
società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in<br />
cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del D.lgs. 17 gennaio<br />
2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla<br />
cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in<br />
mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e<br />
dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui<br />
essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a<br />
partire dalla predetta data. (Cassazione Sez. Unite, 22 febbraio <strong>2010</strong>, n. 4060)<br />
Decisioni di merito:<br />
✦Concordato preventivo - Società in liquidazione<br />
È illegittima la modifica di una proposta concordataria, originariamente presentata sulla base di una delibera<br />
del Consiglio di Amministrazione, formulata da uno dei co-liquidatori di una società in liquidazione.<br />
(Tribunale di Milano, 15 luglio <strong>2010</strong>)<br />
✦Iniziativa per la dichiarazione - Creditore<br />
Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del proprio debitore solo quando è in grado di fornire la prova<br />
certa dell’esistenza del credito vantato, certezza che non può ritenersi sussistente qualora il credito sia<br />
contestato ed il creditore sia in possesso di un titolo solo provvisoriamente esecutivo (che è temporaneo per<br />
definizione).<br />
(Tribunale di Cagliari, 4 gennaio <strong>2010</strong>)<br />
20
Diritto Assicurativo<br />
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano<br />
Novità Legislative<br />
Nel corso del <strong>2010</strong> sono stati emessi tre<br />
importanti regolamenti attuativi del Codice<br />
delle Assicurazioni private:<br />
✦Il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo <strong>2010</strong><br />
concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di<br />
riassicurazione da parte di imprese con sede<br />
legale in Italia e di sedi secondarie in Italia di<br />
imprese con sede legale all’estero.<br />
✦Il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo <strong>2010</strong><br />
recante disposizioni in materia di promozione e<br />
collocamento a distanza di contratti di<br />
assicurazione di cui agli artt. 183 e 191 comma<br />
1 lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni<br />
private.<br />
✦Il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio <strong>2010</strong><br />
concernente la disciplina degli obblighi di<br />
informazione e della pubblicità dei prodotti<br />
assicurativi che persegue la finalità di rafforzare<br />
la trasparenza e la chiarezza dei documenti<br />
precontrattuali, disciplinando gli obblighi di<br />
informativa a carico delle imprese e le regole di<br />
correttezza dell’informazione pubblicitaria.<br />
Giurisprudenza<br />
Decisioni della Corte di<br />
Cassazione:<br />
✦Responsabilità di amministratori e<br />
sindaci<br />
Lo svolgimento di un’attività assicurativa non<br />
autorizzata rappresenta una esorbitanza così<br />
macroscopica e rilevante dell'attività sociale<br />
21<br />
dall'ambito consentito da non potere né dovere<br />
sfuggire ad una vigilanza appena diligente da parte<br />
degli amministratori e dei sindaci, trattandosi di un<br />
intero ramo di attività e non di singoli e sporadici atti<br />
che l'amministratore delegato avrebbe potuto<br />
facilmente porre in essere all'insaputa degli altri<br />
consiglieri. Deve, pertanto, riconoscersi la<br />
responsabilità di amministratori e sindaci di una<br />
responsabilità per azioni, ex art. 2392 e 2407 c.c..<br />
(Cassazione, 11 novembre <strong>2010</strong>, n. 22911)<br />
✦Assicurazione - Risoluzione di diritto del<br />
contratto - Pagamento del premio<br />
L’art. 1901 comma 3 c.c. opera una parziale<br />
deroga, in materia assicurativa, ai principi di cui<br />
all’art. 1458 c.c.: se, in generale, nei contratti ad<br />
esecuzione continuata o periodica, quali sono i<br />
contratti di assicurazione, l’efficacia retroattiva non<br />
si estende alle prestazioni già eseguite e, in linea di<br />
principio, il contratto non continua a produrre i suoi<br />
effetti oltre la data di scioglimento o dell’esecuzione<br />
delle prestazioni, nel caso di risoluzione di diritto del<br />
contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1901<br />
comma 3 c.c. il periodo di assicurazione in corso -<br />
relativamente al quale è dovuto il pagamento del<br />
premio, nonostante la risoluzione del contratto - è<br />
solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla<br />
garanzia assicurativa, se il premio o la rata di premio<br />
non assolti fossero stati pagati - ove, quindi, il<br />
contratto abbia durata annuale ed il pagamento del<br />
premio sia stato suddiviso in periodi più brevi, il<br />
periodo in corso è quello coperto dalla singola rata.<br />
(Cassazione, 18 novembre <strong>2010</strong>, n. 23264)<br />
✦Assicurazione obbligatoria R.C.A - Area<br />
di parcheggio di ipermercato<br />
L'area di parcheggio destinata agli utenti di un<br />
ipermercato, ancorché sia di proprietà privata e<br />
inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata e
sia delimitata da strutture destinate a regolare<br />
l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è da<br />
ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e<br />
ordinariamente adibita al traffico veicolare,<br />
considerato che chiunque ha la possibilità di<br />
accedervi. La circolazione automobilistica all'interno<br />
dell'area è pertanto soggetta sia alle norme dell'art.<br />
2 0 5 4 c . c . , s i a a l l e n o r m e d e l l a l e g g e<br />
sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità<br />
civile, di cui alla l. 990/1969, la cui applicabilità<br />
presuppone, appunto, l'apertura dell'area al traffico<br />
veicolare ad opera di un numero indeterminato di<br />
persone.<br />
(Cassazione, 23 luglio 2009, ord. n. 17279)<br />
✦Assicurazione - Polizza di copertura<br />
spese per ricoveri da malattia - Reticenza<br />
dell’assicurato - Rilevanza<br />
In tema di contratto di assicurazione che copra le<br />
spese per ricoveri da malattia, l’inesattezza delle<br />
dichiarazioni o le reticenze di cui agli artt. 1892 e<br />
1893 cod. civ. possono essere integrate da<br />
qualsiasi circostanza sintomatica dello stato di<br />
salute dell’assicurato che l’assicuratore abbia<br />
considerato potenzialmente rilevante ai fini della<br />
valutazione del rischio, domandandone di esserne<br />
informato tramite la compilazione di un questionario.<br />
(Cassazione, 11 giugno <strong>2010</strong>, n. 14069)<br />
✦Esclusione dei contributi obbligatori<br />
destinati al S.S.N. e al F.G.V.S. dalla<br />
nozione di premio assicurativo<br />
Il premio dovuto dall’assicurato all’assicuratore (art.<br />
1882 c.c.) è la somma incamerata dal secondo e<br />
destinata, insieme ai premi versati dagli altri<br />
assicurati, a coprire il rischio proprio della causa<br />
negoziale, onde non può comprendere somme che<br />
l’assicuratore è obbligato a versare ad altri soggetti,<br />
tra le quali i contributi dovuti ad enti pubblici.<br />
È pertanto, illegittima la interpretazione dell’Accordo<br />
Nazionale Agenti che include nella nozione di<br />
premio somme di denaro (contributi obbligatori<br />
dovuti al Servizio Sanitario Nazionale e al Fondo di<br />
Garanzia Vittime della Strada) che non costituiscono<br />
corrispettivo del contratto di assicurazione e, per di<br />
p i ù , s o n o d e s t i n a t e a s o g g e t t i d i v e r s i<br />
dall’assicuratore.<br />
(Cassazione Sez. Lav., 7 maggio <strong>2010</strong>, n. 11142)<br />
22<br />
✦Contratto di assicurazione - Clausola di<br />
esonero<br />
In tema di assicurazione, quando le parti del<br />
contratto subordinano l'operatività della garanzia<br />
assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di<br />
determinate misure di sicurezza, il giudice non può<br />
sindacare la loro concreta idoneità ad evitare<br />
l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia<br />
verificato indipendentemente da tale inosservanza -<br />
non può giungere alla conclusione per cui, pur a<br />
fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba<br />
comunque corrispondere l'indennizzo. Dette<br />
clausole, infatti, subordinando il diritto<br />
dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di<br />
specifiche misure di difesa del bene protetto, non<br />
realizzano una limitazione di responsabilità<br />
dell'assicuratore, ma individuano e delimitano<br />
l'oggetto stesso del contratto ed il rischio<br />
dell'assicuratore.<br />
(Cassazione civ. Sez. III, 28 aprile <strong>2010</strong>, n.<br />
10194)<br />
✦Prescrizione<br />
È priva di efficacia interruttiva della prescrizione la<br />
lettera raccomandata con cui l’assicurato dichiari di<br />
trattenere a titolo di acconto l’assegno inviato dalla<br />
Compagnia a titolo di pagamento dell’indennizzo;<br />
ciò in quanto detta espressione non integra<br />
un’intimazione scritta di adempimento, ma solo una<br />
generica riserva di agire in un momento successivo.<br />
(Cass. civ. Sez. III, 12 febbraio <strong>2010</strong>, n. 3371)<br />
✦Assicurazione contro i danni - Clausola<br />
compromissoria limitativa dei diritti<br />
dell’assicurato - Nullità<br />
La clausola compromissoria inserita nelle condizioni<br />
generali di un contratto di assicurazione che<br />
prevede un meccanismo di corresponsione<br />
dell'onorario degli arbitri (correlato al valore della<br />
causa, ma non in misura proporzionale)<br />
indipendente dall'esito della controversia, nel senso<br />
che ciascuna parte è tenuta al pagamento del<br />
compenso dell'arbitro da essa nominato e di metà<br />
di quello dovuto al terzo, sia che risulti vittoriosa, sia<br />
che risulti soccombente, è da considerarsi nulla,<br />
avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto<br />
contratto, quando risulti di fatto limitativa del diritto<br />
dell'assicurato ad essere sollevato dalle
conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo<br />
all'esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non<br />
proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei<br />
danni dedotti, e dissuadendolo, quindi, dal ricorrere all'arbitrato,<br />
con conseguente favore per i comportamenti dilatori<br />
dell'assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa<br />
dell'assicurato.<br />
(Cass. civ., 21 gennaio <strong>2010</strong>, n. 1007)<br />
Tra le nostre sentenze:<br />
Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la<br />
propria Compagnia di assicurazione con la quale, in veste di<br />
amministratore della Società Alfa, aveva stipulato una polizza di<br />
“tutela giudiziaria”, chiedendo di essere tenuto delle spese<br />
processuali sborsate in un procedimento civile, da lui instaurato<br />
nei confronti della stessa Società ALFA nonché della Società<br />
BETA, avente ad oggetto la richiesta di adempimento di un<br />
accordo, sottoscritto dallo stesso Tizio con le citate Società<br />
ALFA e BETA, che gli affidava un particolare incarico societario,<br />
riconoscendogli importanti benefits ed emolumenti. Si costituiva<br />
in giudizio la Compagnia eccependo l’inoperatività della garanzia<br />
assicurativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio, in quanto<br />
la polizza prevedeva la “cosiddetta tutela giudiziaria” e cioè la<br />
garanzia delle spese che l’assicurato avrebbe dovuto affrontare<br />
per tutelare i propri interessi in un procedimento di responsabilità<br />
civile e penale derivante dalla sua attività di amministratore e<br />
direttore generale di società per azioni e società a responsabilità<br />
limitata, mentre la controversia in relazione alla quale Tizio<br />
pretendeva di invocare la copertura non configurava alcuna<br />
ipotesi di responsabilità civile a carico dell’amministratore.<br />
Il Tribunale di Milano riteneva l’operatività della copertura<br />
assicurativa.<br />
Avverso detta sentenza proponeva appello la Compagnia<br />
ribadendo, sulla base di una corretta interpretazione del testo<br />
contrattuale, ex artt. 1362 e 1363 c.c., la precisa limitazione<br />
dell’oggetto del contratto alle sole vertenze insorgenti<br />
dall’esercizio da parte di Tizio dell’attività di amministratore e<br />
direttore generale di società.<br />
Con sentenza del 27 ottobre <strong>2010</strong> la Corte d’Appello di Milano,<br />
in accoglimento delle eccezioni formulate dalla Compagnia di<br />
assicurazione, ha ritenuto non riconducibile all’ambito del<br />
contratto di assicurazione tra le parti la controversia promossa<br />
dall’attore, respingendo, conseguentemente, ogni richiesta di<br />
quest’ultimo e condannandolo alla restituzione in favore della<br />
Compagnia di quanto da questa versato in esecuzione della<br />
sentenza di primo grado.<br />
23
Pubblicazioni<br />
Le Guide di Corriere Economia<br />
Il Collegato Lavoro<br />
Tutte le novità nel rapporto di lavoro subordinato<br />
Corriere Economia - Corriere della Sera<br />
6 Dicembre <strong>2010</strong><br />
Pubblicato il 6 dicembre su Corriere Economia, la<br />
guida “Il Collegato Lavoro” è uno strumento di<br />
facile e immediata consultazione per orientarsi e<br />
gestire al meglio i rapporti di lavoro alla luce delle<br />
recenti novità introdotte dal “Collegato Lavoro”.<br />
✦La costituzione del rapporto di lavoro<br />
L’identikit della subordinazione<br />
Le tipologie contrattuali di lavoro subordinato<br />
Le prestazioni occasionali<br />
Il lavoro parasubordinato<br />
✦La gestione del rapporto di lavoro<br />
Le mansioni e lo ius variandi<br />
Il trasferimento, la trasferta e il distacco<br />
La malattia: i diritti e i doveri<br />
✦L’esercizio del potere disciplinare<br />
Il codice disciplinare, la contestazione disciplinare,<br />
audizione e difesa del lavoratore, irrogazione della<br />
sanzione<br />
Le tipologie di sanzioni disciplinari<br />
L’impugnazione delle sanzioni disciplinari<br />
Una guida ai diritti nel mondo del lavoro<br />
Regole, arriva la guida con le novità del lavoro<br />
Lavoro, nuovi contatti. La Guida alle Regole<br />
24
Codice del Lavoro Pocket 2011<br />
CELT<br />
A cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi, Luca<br />
D’Arco<br />
Edita dalla Casa Editrice La Tribuna e curata da<br />
Giacinto Favalli e Luca D’Arco, l’edizione 2011<br />
del Codice del Lavoro Pocket è aggiornata con la<br />
L. 4 novembre <strong>2010</strong>, n. 183 (Collegato Lavoro).<br />
In particolare si segnalano le novità, introdotte dal<br />
Collegato Lavoro, relative alla disciplina delle<br />
c o n t r o v e r s i e d i l a v o r o ; a l l e n o r m e<br />
sull’apprendistato; agli incentivi all’occupazione;<br />
alle misure contro il lavoro sommerso; alle norme<br />
sull’orario di lavoro.<br />
Aggiornato con la normativa pubblicata sulla Gazzetta<br />
Ufficiale n. 263 del 10 novembre <strong>2010</strong><br />
✦Sommario Codice del Lavoro Pocket 2011<br />
Leggi in materia di: Apprendistato; Assunzione;<br />
Avviamento; Borsa nazionale del lavoro; Cassa<br />
integrazione guadagni; Contratto di inserimento;<br />
Controversie; Discriminazione; Distacco; Lavoro<br />
occasionale; Lavoro a progetto; Lavoro a tempo<br />
determinato; Lavoro a tempo parziale; Lavoro ripartito;<br />
Lavoro temporaneo; Licenziamenti individuali e collettivi;<br />
Orario di lavoro; Privacy; Retribuzione; Riposo<br />
settimanale; Sciopero e serrata; Sicurezza dei lavoratori;<br />
Soci lavoratori; Subforniture; Trasferimento d’azienda;<br />
Trattamento di fine rapporto; Tutela del lavoro femminile;<br />
Tutela del lavoro dei minori e dei portatori di handicap;<br />
Welfare.<br />
25<br />
Codice del Lavoro 2011<br />
A cura di Giacinto Favalli, Andrea<br />
Stanchi, Luca D’Arco<br />
Aggiornato con il Collegato Lavoro<br />
(L. 4 novembre <strong>2010</strong>, n. 183)
Codice di Diritto del Lavoro CELT<br />
A cura di Giacinto Favalli, Luca D’Arco, Studio<br />
<strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong><br />
Edita dalla Casa Editrice La Tribuna, la Quinta<br />
Edizione del Codice di Diritto del Lavoro è<br />
aggiornata con la L. 4 novembre <strong>2010</strong>, n. 183<br />
(Collegato Lavoro).<br />
Il Codice di Diritto del Lavoro, redatto con il<br />
contributo di tutti i collaboratori dello Studio<br />
<strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong>, presenta le principali normative<br />
che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato<br />
attraverso un accurato ed esaustivo commento<br />
delle stesse nel quale vengono individuati gli<br />
aspetti salienti e le correlate problematiche.<br />
Aggiornato con il Collegato Lavoro (L. 4 novembre<br />
<strong>2010</strong>, n. 183)<br />
✦Sommario Codice di Diritto del Lavoro<br />
✦Struttura del Codice<br />
26<br />
Codice di Diritto del<br />
Lavoro<br />
A cura di Giacinto Favalli, Luca<br />
D’Arco, Studio <strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong><br />
Aggiornato con il Collegato Lavoro<br />
(L. 4 novembre <strong>2010</strong>, n. 183)
Rassegna Stampa<br />
✦L’Impresa: N°2 Febbraio <strong>2010</strong><br />
Mercato del Lavoro: indagine tra i principali studi<br />
giuslavoristi italiani. Cura shock o no?<br />
✦Corriere della Sera.it: 05/02/<strong>2010</strong><br />
<strong>Trifirò</strong> sceglie quattro soci e apre a Trento e Torino<br />
✦AIDP Newsletter: N°1 Febbraio <strong>2010</strong><br />
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non<br />
dimandare...<br />
di Stefano Beretta e Giacinto Favalli<br />
✦HR On Line - AIDP: N°3 Febbraio <strong>2010</strong><br />
Sciopero e legittime tutele del datore di lavoro<br />
di Anna Maria Corna<br />
✦Direzione del Personale - AIDP: N°1 Marzo <strong>2010</strong><br />
Dal cottimo alla partecipazione agli utili: quale futuro per<br />
la retribuzione?<br />
di Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦Il Sole 24 Ore: 01/03/10<br />
Un sistema che inciampa sull’inversione dell’onere della<br />
prova<br />
di Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦DIRITTO&GIUSTIZI@ News: 02/03/10<br />
L'acquiescenza del dipendente ad un trasferimento non<br />
gli consente di contestarne uno ulteriore per tornare alla<br />
sede originaria<br />
di Paolo Zucchinali<br />
✦AIDP Newsletter: N°2 Marzo <strong>2010</strong><br />
Il risarcimento danni spezza la catena della responsabilità<br />
solidale nell’appalto<br />
di Giorgio Molteni<br />
✦HR On Line - AIDP: N°8 Aprile <strong>2010</strong><br />
L'utilizzo giudiziale delle dichiarazioni del lavoratore<br />
di Giorgio Molteni e Claudio Ponari<br />
27
www.trifiro.it<br />
✦AIDP Newsletter: N°3 Aprile <strong>2010</strong><br />
Per ora “scollegato” il collegato lavoro<br />
di Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦HR On Line - AIDP: N°10 Maggio <strong>2010</strong><br />
Se il lavoratore sceglie la via arbitrale, il successivo ricorso<br />
davanti al Giudice del Lavoro è improponibile<br />
di Giacinto Favalli e Angelo Di Gioia<br />
✦AIDP Newsletter: N°5 Giugno <strong>2010</strong><br />
Non sempre lo “scout”può fare...l’esploratore!<br />
di Stefano Beretta<br />
✦HR On Line - AIDP: N°11 Giugno <strong>2010</strong><br />
Nuove norme sulla videosorveglianza<br />
di Stefano <strong>Trifirò</strong><br />
✦Dirigenti Industria: Giugno <strong>2010</strong><br />
Riforma, Regole e Sanzioni sono indispensabili<br />
di Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦C&P - Giustizia: Giugno <strong>2010</strong><br />
Una riforma necessaria<br />
Intervista a Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦AIDP Newsletter: N°6 Luglio <strong>2010</strong><br />
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo<br />
di Giacinto Favalli<br />
✦Corriere Economia - Corriere della Sera: 12/07/10<br />
LAVORO Quando la crisi aiuta gli studi<br />
Intervista a Stefano <strong>Trifirò</strong><br />
✦AIDP Newsletter: N°7 Settembre <strong>2010</strong><br />
Mobbing: elemento soggettivo del datore di lavoro e<br />
acquiescenza del lavoratore<br />
di Anna Maria Corna<br />
✦Il Mondo: 03/09/10<br />
Obiettivo Flessibilità<br />
Intervista a Vittorio Provera<br />
✦HR On Line - AIDP: N°14 Settembre <strong>2010</strong><br />
La detassazione del lavoro notturno<br />
di Luca D’Arco<br />
✦Dossier Lombardia - il Giornale: 21/09/10<br />
Riforma, Regole e Sanzioni sono indispensabili<br />
di Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦HR On Line - AIDP: N°17 Ottobre <strong>2010</strong><br />
Licenziamento per giusta causa<br />
di Giorgio Molteni<br />
28
www.trifiro.it<br />
<strong>Avvocati</strong>24 - Il Sole 24 Ore: 04/10/10<br />
Il certificato di malattia ora arriva per posta elettronica<br />
certificata<br />
di Diego Meucci<br />
GiocoNews.it: 09/10/10<br />
Casinò Campione: mance non sono retribuzione<br />
✦Corriere della Sera: 16/10/10<br />
Licenziare in tronco il manager? Non basta far cadere il<br />
consiglio<br />
✦AIDP Newsletter: N°8 Ottobre <strong>2010</strong><br />
Inapplicabilità dei requisiti numerici<br />
di Giacinto Favalli<br />
<strong>Avvocati</strong>24 - Il Sole 24 Ore: 21/10/10<br />
Professioni & Imprese24 - Il Sole 24 Ore: 21/10/10<br />
24 Ore Avvocato - Il Sole 24 Ore: 21/10/10<br />
Le controversie nel controverso collegato lavoro <strong>2010</strong><br />
di Stefano Beretta<br />
✦C&P Giustizia - il Giornale: Ottobre <strong>2010</strong><br />
Una riforma necessaria<br />
Intervista a Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
<strong>Avvocati</strong>24 - Il Sole 24 Ore: 04/11/10<br />
Collegato Lavoro: impugnazione giudiziale del<br />
licenziamento e produzione di nuovi documenti<br />
di Antonio Cazzella<br />
✦HR On Line - AIDP: N°18 Novembre <strong>2010</strong><br />
Il collegato lavoro è legge: prime osservazioni sul testo<br />
definitivo<br />
di Giacinto Favalli<br />
<strong>Avvocati</strong>24 - Il Sole 24 Ore: 23/11/10<br />
Professioni & Imprese24 - Il Sole 24 Ore: 23/11/10<br />
Newsletter 7:24 - Il Sole 24 Ore: 24/11/10<br />
231: la prima condanna per la violazione delle norme sulla<br />
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro<br />
di Francesco Autelitano<br />
✦HR On Line - AIDP: N°19 Novembre <strong>2010</strong><br />
Autonomia e subordinazione<br />
di Tommaso Targa<br />
✦Global Law Experts <strong>2010</strong> Awards: “<strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong><br />
<strong>2010</strong> Italian - Labour and Employment Law Firm of the<br />
Year”<br />
29
www.trifiro.it<br />
<strong>Avvocati</strong>24 - Il Sole 24 Ore: 23/11/10<br />
Newsletter 7:24 - Il Sole 24 Ore: 24/11/10<br />
Lex24 - Newsletter N°42 - 23/29 Novembre <strong>2010</strong><br />
Avvocato del giorno: Salvatore <strong>Trifirò</strong>, fondatore <strong>Trifirò</strong> &<br />
<strong>Partners</strong> <strong>Avvocati</strong><br />
Intervista a Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
✦TopLegal: 23/11/10<br />
Giacinto Favalli Professionista dell’anno Labour<br />
T&P su Flickr >> TopLegal Awards <strong>2010</strong><br />
News AGI: 26/11/10<br />
A seguito delle elezioni AGI, Giacinto Favalli è risultato<br />
primo eletto nel Consiglio Esecutivo Nazionale <strong>2010</strong>-2013<br />
✦AIDP Newsletter: N°9 Novembre <strong>2010</strong><br />
Arbitro o Giudice?<br />
di Stefano Beretta<br />
<strong>Avvocati</strong>24 - Il Sole 24 Ore: 02/12/10<br />
CIGS e risarcimento danni<br />
di Tommaso Targa<br />
✦Corriere della Sera.it: 04/12/10<br />
Lavoro, nuovi contratti. La Guida alle regole<br />
Regole, arriva la guida con le novità del lavoro<br />
✦Corriere Economia - Corriere della Sera: 06/12/10<br />
Una guida ai diritti nel mondo del lavoro<br />
✦Dossier Lombardia - il Giornale: 22/12/10<br />
Nuova disciplina nei rapporti di lavoro<br />
di Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
30
Rassegna Blog<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 14/01/10<br />
twitter 24job twitter.com/24job<br />
Precari: prima il posto fisso, poi la parità di trattamento<br />
(altrimenti è discriminazione)<br />
di Anna Maria Corna<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/02/10<br />
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Lavoro, subordinazione e autonomia: l'importanza della<br />
volontà delle parti<br />
di Stefano Beretta e Tommaso Targa<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 18/02/10<br />
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Precari e contratti a termine per le sostituzioni di<br />
lavoratori: anche la Suprema Corte dà ragione ai giudici di<br />
merito<br />
di Anna Maria Corna<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 24/02/10<br />
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Parità di trattamento fra uomini e donne: un passo avanti<br />
con il recepimento della direttiva comunitaria?<br />
di Stefano Beretta<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 09/03/10<br />
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Le nuove regole sul diritto e sulle controversie di lavoro:<br />
tutto più semplice o tutto più complesso?<br />
di Stefano Beretta<br />
31
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 31/03/10<br />
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Mobbing: chi rompe paga...direttamente, anche se<br />
coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile<br />
verso i dipendenti<br />
di Stefano Beretta<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 18/05/10<br />
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Arbitrato e lavoro precario: il tormentato iter del collegato<br />
lavoro prosegue..<br />
di Stefano Beretta<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 16/06/10<br />
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L’importanza di essere onesto: il dipendente colto in fallo<br />
dalla videocamera non può invocare la privacy, lo dice la<br />
Cassazione<br />
di Stefano Beretta<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 29/06/10<br />
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Chi dichiara il falso all'azienda che lo assume (mancanza<br />
di carichi pendenti e di condanne) rischia il licenziamento<br />
di Anna Maria Corna e Alessandra Landi<br />
✦BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 18/08/10<br />
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Che fine ha fatto il collegato lavoro?<br />
di Stefano Beretta<br />
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 20/10/10<br />
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Collegato lavoro <strong>2010</strong>. Si attende l’avvio dell’arbitrato<br />
di Stefano Beretta<br />
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 21/10/10<br />
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Collegato e precariato: oltre l'arbitrato, ci sono le novità<br />
sui contratti a termine<br />
di Anna Maria Corna<br />
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 10/11/10<br />
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Il Collegato al Lavoro diventa legge: in vigore il 24<br />
novembre. Ma in quanti poi ricorreranno all'arbitrato?<br />
di Stefano Beretta<br />
BLOG JOBtalk - JOB24 - Il Sole 24 Ore: 24/11/10<br />
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Da oggi il collegato lavoro è in vigore. Oltre l'arbitrato c'è<br />
di più...<br />
di Stefano Beretta<br />
32
Newsletter<br />
Newsletter T&P<br />
Lo Studio pubblica mensilmente e invia ai propri<br />
contatti la Newsletter T&P.<br />
Attualità, approfondimenti, novità legislative e<br />
giurisprudenziali, sentenze scelte ed una panoramica<br />
sulle principali notizie inerenti l’attività dello Studio, gli<br />
Eventi in calendario e la Rassegna Stampa aggiornata.<br />
Realizzata in italiano e inglese, la Newsletter T&P è<br />
consultabile su www.trifiro.it nella sezione Newsletter e<br />
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33
www.trifiro.it e Social Media<br />
Lo Studio è presente in Rete con il sito www.trifiro.it,<br />
realizzato in italiano e inglese.<br />
Rinnovato nei contenuti e nella grafica, il nuovo sito <strong>Trifirò</strong> &<br />
<strong>Partners</strong> è stato progettato con l’intento di coniugare la<br />
tradizione dello Studio con l’innovazione tecnologica e le<br />
tendenze globali contemporanee.<br />
www.trifiro.it è un luogo d’informazione e approfondimento<br />
multimediale, interattivo, multipiattaforma. Fruibile su iPhone,<br />
iPad, BlackBerry, www.trifiro.it è integrato con i principali social<br />
media e i profili T&P su twitter, Scribd e Flickr.<br />
Novità principale della sezione News, suddivisa nelle categorie<br />
Newsletter, Eventi, <strong>Highlights</strong> e Rassegna Stampa, è la<br />
possibilità di condividere in Rete tutti i contenuti presenti. Grazie<br />
all’integrazione con Scribd, le Newsletter T&P sono consultabili<br />
on line e scaricabili in formato pdf.<br />
✦T&P su twitter: twitter.com/Trifiro<strong>Partners</strong><br />
✦T&P su Scribd: www.scribd.com/TP<strong>Avvocati</strong><br />
✦T&P su Flickr: www.flickr.com/photos/trifiropartners<br />
34
Eventi<br />
✦Milano, NH President, 16 Aprile <strong>2010</strong><br />
Seminario di specializzazione per la direzione del<br />
personale<br />
Gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi<br />
Avv. Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo: le diverse<br />
tipologie contrattuali<br />
Avv. Stefano Beretta<br />
✦Milano, Hotel Hilton, 19/20 Aprile <strong>2010</strong><br />
Convegno: Le nuove regole sulla soluzione delle<br />
controversie di lavoro<br />
Il nuovo regime dell’impugnazione dei licenziamenti<br />
individuali (Art. 32, co. 1 e 2)<br />
Avv. Giorgio Molteni<br />
Le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla<br />
contrattazione collettiva (Nuovo Art. 412-ter)<br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
✦Milano, Studio <strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong>, 27 Maggio <strong>2010</strong><br />
Evento Formativo T&P: Nuove opportunità per<br />
un’effettiva parità<br />
Iniziativa formativa accreditata dall’Ordine degli <strong>Avvocati</strong> di<br />
Milano<br />
Avv. Marina Olgiati; Avv. Marina Tona<br />
✦Milano, Hotel Hilton, 14 Giugno <strong>2010</strong><br />
Seminario: Videosorveglianza. Il nuovo provvedimento<br />
generale del Garante<br />
I controlli a distanza e i controlli tecnologici nello Statuto dei<br />
Lavoratori e nella recente evoluzione giurisprudenziale<br />
Avv. Giorgio Molteni<br />
✦Milano, Hotel Hilton, 30 Giugno <strong>2010</strong><br />
Seminario: Rinunce e Transazioni nei rapporti di lavoro<br />
La natura dell’attività di assistenza del conciliatore<br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
✦Milano, NH President, 18 Novembre <strong>2010</strong><br />
Incontro: Le relazioni industriali ad una svolta? Il caso<br />
Pomigliano ed il ruolo della contrattazione collettiva<br />
Dal protocollo del luglio 1993 all’Accordo quadro per la<br />
riforma degli assetti contrattuali di gennaio 2009: l’evoluzione<br />
dei sistemi di relazioni industriali ed i nuovi scenari<br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
35
✦Roma, Meeting Plurijus <strong>2010</strong>, 16/17 Aprile <strong>2010</strong><br />
L'appuntamento annuale di Plurijus, il network europeo di<br />
studi legali di cui <strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong> è socio fondatore, si è<br />
tenuto a Roma il 16 e 17 aprile <strong>2010</strong>.<br />
Il network Plurijus annovera gli studi legali fra i più<br />
importanti di Belgio, Danimarca, Francia, Germania,<br />
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,<br />
Svezia e Gran Bretagna.<br />
Alla convention hanno partecipato per il nostro Studio i<br />
partners Stefano Beretta, Giacinto Favalli, Stefano <strong>Trifirò</strong> e<br />
Luca Peron dello Studio di Milano e Paolo Zucchinali e<br />
Alessandro Sampaolesi dello Studio di Roma.<br />
La riunione è stata dedicata all’approfondimento della legge<br />
“Collegato alla finanziaria <strong>2010</strong>” e momenti di collegamento<br />
con le legislazioni straniere in tema di arbitrato.<br />
Nella seconda parte della riunione invece, è stata evidenziata<br />
l'importanza strategica della collaborazione fra i vari Studi<br />
associati, al fine di offrire ai clienti interessati un ventaglio di<br />
servizi qualitativamente adeguati alle crescenti necessità<br />
indotte dalle aziende multinazionali che richiedono assistenza<br />
legale in tutta Europa e nel mondo.<br />
✦Seminari AIDP Piemonte - Confindustria<br />
Vercelli, Biella, Verbania, Novara<br />
22/25/29 Novembre - 1 Dicembre <strong>2010</strong><br />
Costituzione e Risoluzione del rapporto di lavoro<br />
Avv. Stefano Beretta; Avv. Giorgio Molteni; Avv. Vittorio<br />
Provera; Avv. Giacinto Favalli<br />
www.aidp.it www.confindustria.piemonte.it<br />
✦Milano, TopLegal Awards <strong>2010</strong>, 22 Novembre <strong>2010</strong><br />
Giacinto Favalli Professionista dell’anno Labour<br />
T&P su Flickr >> TopLegal Awards <strong>2010</strong><br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
✦Roma, Grand Hotel St. Regis, 29/30 Novembre <strong>2010</strong><br />
Seminario: Le nuove regole sulla soluzione delle<br />
controversie di lavoro. Conciliazione, Processo,<br />
Arbitrato<br />
Il nuovo regime dell’impugnazione dei licenziamenti<br />
individuali (art 32, co. 1 e 2)<br />
Avv. Giorgio Molteni<br />
Le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste<br />
dalla contrattazione collettiva (nuovo art. 412-ter)<br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
✦Milano, Starhotels Ritz, 14 Dicembre <strong>2010</strong><br />
Seminario: Processo del Lavoro. Conciliazione,<br />
Arbitrato e Spese processuali<br />
Le spese processuali<br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
36
<strong>Partners</strong><br />
Avv. Bonaventura Minutolo<br />
Avvocato dal 1970<br />
In Studio dal 1985<br />
Avv. Anna Maria Corna<br />
Avvocato dal 1985<br />
In Studio dal 1986<br />
Avv. Marina Tona<br />
Avvocato dal 1994<br />
In Studio dal 1991<br />
Avv. Vittorio Provera<br />
Avvocato dal 1983<br />
In Studio dal 1988<br />
Avv. Giorgio Molteni<br />
Avvocato dal 1987<br />
In Studio dal 1987<br />
Avv. Mario Cammarata<br />
Avvocato dal 1996<br />
In Studio dal 1994<br />
37<br />
Avv. Salvatore <strong>Trifirò</strong><br />
Avvocato dal 1955<br />
Fondatore <strong>Trifirò</strong> & <strong>Partners</strong><br />
Avv. Paola Siniramed<br />
Avvocato dal 1967<br />
In Studio dal 1980<br />
Avv. Stefano Beretta<br />
Avvocato dal 1979<br />
In Studio dal 1979<br />
Avv. Giacinto Favalli<br />
Avvocato dal 1980<br />
In Studio dal 1980<br />
Avv. Stefano <strong>Trifirò</strong><br />
Avvocato dal 1991<br />
In Studio dal 1988<br />
Avv. Marina Olgiati<br />
Avvocato dal 1991<br />
In Studio dal 1991<br />
Avv. Luca Peron<br />
Avvocato dal 1997<br />
In Studio dal 1994
Avv. Francesco Autelitano<br />
Avvocato dal 2001<br />
In Studio dal 1996<br />
Avv. Mariapaola Rovetta Arici<br />
Avvocato dal 1995<br />
In Studio dal 1996<br />
Avv. Orazio Marano<br />
Avvocato dal 2000<br />
In Studio dal 1997<br />
Avv. Filippo Salvo<br />
Avvocato dal 2003<br />
In Studio dal 2003<br />
Avv. Antonio Cazzella<br />
Avvocato dal 1993<br />
In Studio dal 1996<br />
Avv. Valentina Ruzzenenti<br />
Avvocato dal 1997<br />
In Studio dal 1994<br />
Avv. Paolo Zucchinali<br />
Avvocato dal 1994<br />
In Studio dal 2001<br />
Avv. Tommaso Targa<br />
Avvocato dal 2002<br />
In Studio dal 2002<br />
Avv. Paola Balletti<br />
Avvocato dal 2000<br />
In Studio dal 2001<br />
38<br />
Avv. Damiana Lesce<br />
Avvocato dal 1998<br />
In Studio dal 1999<br />
Avv. Luca D’Arco<br />
Avvocato dal 1999<br />
In Studio dal 1996<br />
Avv. Angelo Di Gioia<br />
Avvocato dal 1998<br />
In Studio dal 2003<br />
Avv. Tiziano Feriani<br />
Avvocato dal 2005<br />
In Studio dal 2000
Associati<br />
Avv. Simonetta Amadei<br />
Avvocato dal 2007<br />
In Studio dal 2007<br />
Avv. Teresa Cofano<br />
Avvocato dal 2000<br />
In Studio dal 2003<br />
Avv. Barbara Fumai<br />
Avvocato dal 1992<br />
Responsabile Sede di Trento<br />
Avv. Alessandra Landi<br />
Avvocato dal 2006<br />
In Studio dal 2008<br />
Avv. Diego Meucci<br />
Avvocato dal 2007<br />
In Studio dal 2003<br />
Avv. Alessandro Sampaolesi<br />
Avvocato dal 2009<br />
In Studio dal 2007<br />
Praticanti<br />
Dott. Francesco Cristiano<br />
In Studio dal 2007<br />
Avv. Andrea Beretta<br />
Avvocato dal 2006<br />
In Studio dal 2003<br />
Avv. Valeria De Lucia<br />
Avvocato dal <strong>2010</strong><br />
In Studio dal <strong>2010</strong><br />
Avv. Mario Gatti<br />
Avvocato dal 2006<br />
In Studio dal 2009<br />
Avv. Paola Lonigro<br />
Avvocato dal 2006<br />
In Studio dal 2001<br />
Avv. Jacopo Moretti<br />
Avvocato dal <strong>2010</strong><br />
In Studio dal 2005<br />
Avv. Luigia Scalfaro<br />
Avvocato dal 2000<br />
In Studio dal <strong>2010</strong><br />
Avv. Carlo Uccella<br />
Avvocato dal <strong>2010</strong><br />
In Studio dal 2007<br />
Dott.ssa Anna Minutolo<br />
In Studio dal 2007<br />
39<br />
Avv. Francesco Chiarelli<br />
Avvocato dal 2006<br />
In Studio dal 2002<br />
Avv. Marta Filadoro<br />
Avvocato dal 2004<br />
In Studio dal 2005<br />
Avv. Giuseppe Gemelli<br />
Avvocato dal 2005<br />
In Studio dal 2002<br />
Avv. Sara Lovecchio<br />
Avvocato dal 2006<br />
In Studio dal 2004<br />
Avv. Claudio Ponari<br />
Avvocato dal 1999<br />
In Studio dal 2006<br />
Avv. Giampaolo Tagliagambe<br />
Avvocato dal 1973<br />
In Studio dal 2003<br />
Dott.ssa Veronica Rigoni<br />
In Studio dal <strong>2010</strong>
Staff<br />
Giuseppe Milazzotto<br />
Responsabile Amministrativo<br />
Dott.ssa Martina Venuti<br />
Responsabile Biblioteca<br />
Titta De Maio<br />
Responsabile Segreteria Generale<br />
40<br />
Carmen De Maio<br />
Responsabile Servizi Generali<br />
Rina Agrillo Dianora Baretto<br />
Barbara Burza Igor Butnaru Emanuela Carnevale<br />
Tiziana Cinelli Vera Colavitti Stella Curino<br />
Caterina Darii Michela Donati Alessandra Giacalone<br />
Vera Iannelli Stefano Lardì Sarah Massarotto<br />
Danny Nowbut Elisa Penna Elisabetta Picaro<br />
Marzia Sassi Linda Scarantino Patrizia Silva<br />
Teresa Tartaglia Luciana Trezzani Roberta Uboldi<br />
Elena Vegetti
Contatti<br />
Milano<br />
20122 Milano<br />
Via San Barnaba, 32<br />
Tel.: + 39 02 55 00 11<br />
Fax.: + 39 02 54 60 391;<br />
+ 39 02 55 185 052;<br />
+ 39 02 55 013 295<br />
Roma<br />
00192 Roma<br />
Lungotevere Michelangelo, 9<br />
Tel.: + 39 06 32 04 744<br />
Fax.: + 39 06 36 000 362;<br />
+ 39 06 32 12 849<br />
Genova<br />
16121 Genova<br />
Piazza della Vittoria, 12<br />
Tel.: + 39 010 58 01 39;<br />
+ 39 010 56 22 62<br />
Fax.: + 39 010 58 28 71<br />
Torino<br />
10121 Torino<br />
Via Raimondo Montecuccoli, 9<br />
Tel.: + 39 011 52 10 266<br />
Fax.: + 39 011 51 19 137<br />
Trento<br />
38122 Trento<br />
Via Galileo Galilei, 24<br />
Tel.: + 39 0461 26 06 37<br />
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41<br />
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