W lo sport sicuro - Associazione Alessandro Bini
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Viva <strong>lo</strong> <strong>sport</strong>. Sicuro!<br />
D.1.4 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Art. 32)<br />
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene nominato<br />
dal Datore di lavoro. Le capacità ed i requisiti professionali di tale figura<br />
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro<br />
e relativi alle attività lavorative.<br />
In particolare :<br />
• fornisce ai lavoratori le informazioni relative sia ai rischi presenti in<br />
azienda in generale ed i rischi specifici cui sono esposti in funzione<br />
dell’attività svolta;<br />
• partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione<br />
e protezione dai Rischi;<br />
• propone i programmi di formazione ed informazione dei Lavoratori<br />
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;<br />
• elabora i sistemi di control<strong>lo</strong> delle misure di prevenzione e protezione.<br />
D.1.5 La delega di funzioni (Artt. 16, 17)<br />
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro é ammessa con i<br />
seguenti limiti e condizioni:<br />
• che essa risulti da atto scritto recante data certa;<br />
• che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza<br />
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />
• che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione<br />
e control<strong>lo</strong> richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />
• che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria al<strong>lo</strong><br />
svolgimento delle funzioni delegate;<br />
• che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.<br />
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.<br />
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore<br />
di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle<br />
funzioni trasferite.