W lo sport sicuro - Associazione Alessandro Bini
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72 Viva lo sport. Sicuro! Il piano d’emergenza (Art. 19, comma 6) Il piano di emergenza è un documento scritto che contiene la raccolta di informazioni pronte per essere usate dal personale addetto e dagli enti di soccorso pubblico per determinare il tipo di risposta per incidenti ragionevolmente prevedibili in una determinata attività. Il piano d’emergenza deve indicare, tra l’altro: • l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni; • le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario; •leazionicheilpersonaleaddettodevemettereinattoincasodiemergenza; • le procedure per l’esodo del pubblico. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
C.1.2 Gestione della sicurezza degli Impianti tecnici (Art. 17) Negli impianti sportivi devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza degli impianti tecnici aventi caratteristiche di potenziale pericolosità. In particolare tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie essi si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. Impianti elettrici (Art. 17) Gli Impianti elettrici realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte. Previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità 11 degli impianti realizzati nel rispetto delle citate norme. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione, le installazionieidispositividiprotezionecontrolescaricheatmosferiche,gliimpianti elettrici installati nelle zone con pericolo d’esplosione devono essere sottoposti a controlli periodici di efficienza, affinchè, in particolare, non costituiscanocausaprimariadiincendioodiesplosioneopropagazioned’incendio. 11 A decorrere dal 27/3/2008 la L. 46/90 (ad eccezione dell’ articolo riguardante le verifiche) il regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, sono stati abrogati e sostituiti dal D.M. 22.01.2008 n° 37. Cfr anche Art. 81 del D.Lgs 81 del 2008 73 Schede operative
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C.1.2 Gestione della sicurezza degli Impianti tecnici (Art. 17)<br />
Negli impianti <strong>sport</strong>ivi devono essere garantite adeguate condizioni di<br />
sicurezza degli impianti tecnici aventi caratteristiche di potenziale<br />
perico<strong>lo</strong>sità.<br />
In particolare tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché<br />
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere<br />
progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.<br />
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento<br />
delle direttive comunitarie essi si considerano costruiti a regola d’arte<br />
se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.<br />
Impianti elettrici (Art. 17)<br />
Gli Impianti elettrici realizzati in conformità alla vigente normativa e alle<br />
norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli<br />
Stati membri dell’Unione europea si considerano eseguiti secondo la<br />
regola dell’arte.<br />
Previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente,<br />
l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di<br />
conformità 11 degli impianti realizzati nel rispetto delle citate norme. In<br />
caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di<br />
conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla<br />
sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono<br />
conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.<br />
Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione, le installazionieidispositividiprotezionecontrolescaricheatmosferiche,gliimpianti<br />
elettrici installati nelle zone con perico<strong>lo</strong> d’esp<strong>lo</strong>sione devono essere sottoposti<br />
a controlli periodici di efficienza, affinchè, in particolare, non costituiscanocausaprimariadiincendioodiesp<strong>lo</strong>sioneopropagazioned’incendio.<br />
11 A decorrere dal 27/3/2008 la L. 46/90 (ad eccezione dell’ artico<strong>lo</strong> riguardante le verifiche) il<br />
regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, sono<br />
stati abrogati e sostituiti dal D.M. 22.01.2008 n° 37.<br />
Cfr anche Art. 81 del D.Lgs 81 del 2008<br />
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