W lo sport sicuro - Associazione Alessandro Bini
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68 Viva lo sport. Sicuro! B.2 Regolamenti tecnici e procedure di mologazione delle FSN e DSA I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione sono stabiliti autonomamente dalle FSN e DSA in relazione alle caratteristiche delle discipline sportive di competenza ed al livello di attività praticato e sono approvati dagli organi ufficiali delle FSN e DSA stesse. Per omologazione di un impianto sportivo si intende l’attestazione di idoneità allo svolgimento delle competizioni e all’omologazione dei risultati di un determinato livello e/o all’esercizio della pratica sportiva, riferita ad un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante. L’atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle FSN e DSA, anche se per le procedure di verifica tecnica le FSN e DSA possono delegare altri soggetti. Nell’atto di omologazione deve essere indicata la durata di validità, al termine della quale l’impianto dovrà ottenere una nuova omologazione. È compito di ogni FSN e DSA emanare, per ogni disciplina sportiva, uno o più regolamenti tecnici che per ogni livello di competizione (es. internazionale, nazionale, locale) e possibilmente per la relativa attività di esercizio, definiscano in modo completo ed univoco le procedure di omologazione ed i requisiti, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche (anche per mezzo di disegni e grafici leggibili), tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale. Per quanto possibile, per tutte le caratteristiche fondamentali degli spazi e delle attrezzature (tipologiche, descrittive,geometriche, meccaniche, fotometriche, acustiche, ecc.) devono essere indicati i requisiti, le normative di riferimento italiane o internazionali (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), i metodi di verifica, i parametri di valutazione, i valori minimi o i campi di variabilità accettabili. I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione, anche se conformi ad analoghi regolamenti di Federazioni Internazionali, devono essere scritti in lingua italiana (punto 12).
3.2.C LA SICUREZZA STRUTTURALE Norme di riferimento: Decreto Ministeriale 18/03/1996, artt. 17, 19 Sono tenuti a rispettarle i seguenti impianti: Impianti, complessi e spazi di attività sportiva, sia di tipo agonistico che di esercizio in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100 Decreto Ministeriale 18/03/1996, art. 20 Sono tenuti a rispettarle i seguenti impianti: Impianti, complessi e spazi di attività sportiva sia di tipo agonistico che di esercizio in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute ove è prevista la presenza di spettatori in non superiore a 100 o privi di spettatori 69 Schede operative
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3.2.C LA SICUREZZA STRUTTURALE<br />
Norme di riferimento:<br />
Decreto Ministeriale 18/03/1996, artt. 17, 19<br />
Sono tenuti a rispettarle i seguenti impianti:<br />
Impianti, complessi e spazi di attività <strong>sport</strong>iva, sia di tipo agonistico<br />
che di esercizio in cui si svolgono manifestazioni e/o attività<br />
<strong>sport</strong>ive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali<br />
riconosciute ove è prevista la presenza di spettatori in numero<br />
superiore a 100<br />
Decreto Ministeriale 18/03/1996, art. 20<br />
Sono tenuti a rispettarle i seguenti impianti:<br />
Impianti, complessi e spazi di attività <strong>sport</strong>iva sia di tipo agonistico<br />
che di esercizio in cui si svolgono manifestazioni e/o attività<br />
<strong>sport</strong>ive regolate dal CONI e dalle Federazioni <strong>sport</strong>ive nazionali<br />
riconosciute ove è prevista la presenza di spettatori in non superiore<br />
a 100 o privi di spettatori<br />
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