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W lo sport sicuro - Associazione Alessandro Bini

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le schede del successivo paragrafo, le sole disposizioni concernenti gli aspetti di<br />

gestione della sicurezza e in particolare le misure di prevenzione delle emergenze<br />

(artt. 19 e 20), e il funzionamento e la corretta manutenzione degli impianti<br />

tecno<strong>lo</strong>gici (art. 17) 8 dettate per gli impianti <strong>sport</strong>ivi con numero di spettatori<br />

superiore o inferiore a 100.<br />

Il D.Lgs 81/2008 prevede il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia<br />

di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, mediante il riordino ed il<br />

coordinamento delle stesse in un unico testo normativo. Si applica pertanto<br />

all’impianto <strong>sport</strong>ivo come ambiente di lavoro, ossia come luogo in cui va<br />

salvaguardata la salute e l’incolumità non so<strong>lo</strong> dell’atleta, sia professionista che<br />

dilettante, ma anche degli addetti e più in generale degli spettatori. In questo<br />

caso l’ambito di applicazione riguarda qualsiasi impianto <strong>sport</strong>ivo sia esso agonistico,<br />

d’esercizio o complementare.<br />

In senso più ampio si può dire che il Decreto 81/2008 introducendo un preciso<br />

model<strong>lo</strong> di organizzazione e gestione per la prevenzione e protezione dei rischi,<br />

rappresenti per, indistintamente, tutti gli operatori del settore, un valido strumento<br />

di orientamento per l’efficace valutazione dei pericoli di ciascuna attività <strong>sport</strong>iva<br />

che, comunque, non può prescindere dal rispetto delle fondamentali norme tecniche<br />

del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali (sui modelli di gestione in rapporto<br />

alle responsabilità amministrative si veda in particolare la scheda D.1.2).<br />

Non c’è dubbio tuttavia, che gli obblighi circa la prevenzione degli incidenti<br />

previsti dal testo unico, richiamano quelli più generali di diligenza e vigilanza<br />

dettati non so<strong>lo</strong> dalle norme, ma appunto, dalla prudenza e dall’esperienza del<br />

gestore di un impianto nella figura di “Buon imprenditore” 9 .<br />

8 Le parti del Decreto relative all’accessibilità e deflusso del pubblico nelle grandi manifestazioni <strong>sport</strong>ive<br />

in impianti di grandi dimensioni e capienza sono l’oggetto di gran parte delle modifiche apportate al<br />

D.M. del 1996 con il decreto del 2005 e con la successiva legge 41 del 2007. Queste riguardano in<br />

modo sostanziale la sicurezza strutturale di un impianto, ma hanno come specifica finalità l’introduzione<br />

di misure per la prevenzione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche e assicurare,<br />

con il diretto coinvolgimento delle società <strong>sport</strong>ive, la sicurezza degli spettatori e la sicurezza pubblica<br />

più in generale. Le modifiche più rilevanti riguardano pertanto gli impianti ove si disputano incontri<br />

di calcio con capienza superiore ai 10.000 (rectius 7.500) posti: in questi casi vengono previste nuove<br />

figure professionali addette specificamente alla sicurezza (come quella del<strong>lo</strong> Stewart ad esempio e<br />

Gruppo operativo sicurezza -GOS-) e ulteriori profili di responsabilità e doveri per il titolare.<br />

9 Gli obblighi di diligenza e vigilanza trovano nelle norme del codice civile e penale il <strong>lo</strong>ro<br />

fondamento giuridico. Cfr. anche L. Musumarra, La gestione della sicurezza negli impianti <strong>sport</strong>ivi,<br />

Forlì, Experta edizioni, 2009, p.53.<br />

57<br />

Schede operative

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