W lo sport sicuro - Associazione Alessandro Bini
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Viva <strong>lo</strong> <strong>sport</strong>. Sicuro!<br />
svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento regolamentate<br />
dalle stesse FSN e DSA, ma non destinate all’agonismo.<br />
I requisiti stabiliti nei regolamenti tecnici e nelle procedure di omo<strong>lo</strong>gazione delle<br />
Federazioni Sportive, sono invece propedeutici al rilascio dell’attestazione di<br />
idoneità al<strong>lo</strong> svolgimento di competizioni e/o all’esercizio di una pratica <strong>sport</strong>iva<br />
e riguardano pertanto, anche nei requisiti di sicurezza e compatibilità ambientale,<br />
soltanto gli impianti agonistici.<br />
Tutti gli impianti <strong>sport</strong>ivi in cui si svolgono attività ludico-ricreative o fisico<strong>sport</strong>ive<br />
non regolate dal CONI e dalle FSN 5 , come ad esempio gli impianti<br />
Fitness, le piste ciclabili, o i percorsi attrezzati, non sono tenuti a rispettare la<br />
normativa CONI, bensì quelle delle istituzioni competenti, tuttavia possono fare<br />
riferimento, per i criteri di funzionalità e sicurezza, alle linee guida per gli impianti<br />
<strong>sport</strong>ivi complementari fornite in una specifica sezione delle stesse norme CONI 6 .<br />
La tutela della sicurezza strutturale e delle condizioni generali di igiene e benessere<br />
ambientali dell’impianto <strong>sport</strong>ivo, inteso anche come luogo di lavoro, è l’altro<br />
aspetto legislativo individuato come fondamentale. I riferimenti essenziali su<br />
questo piano sono due norme statali quadro: il Decreto Ministeriale 18 marzo<br />
1996, Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti <strong>sport</strong>ivi (come<br />
integrato dal D.M. 6/6/2005), e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Testo<br />
unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 7 .<br />
Il D.M. 18 marzo 1996 raccoglie e coordina un insieme di norme riguardanti<br />
appunto la costruzione e la gestione della sicurezza negli impianti <strong>sport</strong>ivi. L’ambito<br />
di applicazione riguarda, come per le norme CONI, esclusivamente gli impianti<br />
<strong>sport</strong>ivi in cui si svolgono manifestazioni e/o attività <strong>sport</strong>ive regolate dal CONI e dalle<br />
Federazioni <strong>sport</strong>ive nazionali riconosciute e dunque sia gli impianti agonistici che di<br />
esercizio.<br />
La funzione di coordinamento risulta evidente anche nell’ individuazione del<br />
titolare dell’impianto quale responsabile del mantenimento delle condizioni di<br />
sicurezza anche nei casi di emergenza.<br />
Per le finalità del presente volume si è ritenuto di illustrare sinteticamente attraverso<br />
5 In base alle norme CONI 2008, art 1, Impianti <strong>sport</strong>ivi complementari sono gli impianti destinati<br />
esclusivamente alla pratica di attività fisico <strong>sport</strong>ive non regolamentate da FSN e DSA aventi<br />
anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa.<br />
6 Parte III Linee guida per gli impianti <strong>sport</strong>ivi complementari artt 14-17.<br />
7 Il legislatore con questo decreto ha ridisegnato l’intera disciplina mediante il riordino e il<br />
coordinamento della stessa in un unico testo normativo, nel rispetto delle normative comunitarie<br />
nonché in conformità con l’art 117 della Costituzione