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Relazione Bioetica.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di Roma

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civile e <strong>di</strong> fatto può essere sollevata anche da professionisti e citta<strong>di</strong>ni che non si<br />

riconoscono in una determinata concezione religiosa. Le leggi spesso riconoscono <strong>di</strong><br />

fatto (ma i Parlamenti hanno il dovere <strong>di</strong> riconoscere), lo spazio alla obiezione <strong>di</strong><br />

coscienza, senza far gravare con ritorsioni <strong>di</strong>rette o in<strong>di</strong>rette sull’obiettare questa sua<br />

riven<strong>di</strong>cazione.<br />

Tale obiezione è vigente nel mondo per quanto riguarda le leggi permissive<br />

dell’aborto, ma viene riconosciuta generalmente – e deve essere esercitata da chi<br />

professa il rispetto alla vita umana e alla <strong>di</strong>gnità dell’essere umano – anche in fatto <strong>di</strong><br />

fecondazione artificiale (come anche per la sterilizzazione non terapeutica e<br />

l’eutanasia). In proposito, così si esprime la Enciclica <strong>di</strong> Giovanni Paolo II Evangelium<br />

Vitae, partendo dal principio che la legge civile, che si pone contro la legge naturale,<br />

cessa <strong>di</strong> essere legge e non può obbligare 24 . A partire da questa premessa Giovanni Paolo<br />

II afferma: «Ora la prima e più imme<strong>di</strong>ata applicazione <strong>di</strong> questa dottrina riguarda la<br />

legge umana che misconosce il <strong>di</strong>ritto fondamentale e fontale della vita, <strong>di</strong>ritto proprio<br />

<strong>di</strong> ogni uomo» 25 .<br />

In relazione all’aborto e alla eutanasia sempre nella stessa Enciclica è scritto: «leggi<br />

<strong>di</strong> questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano<br />

piuttosto un grave e preciso obbligo <strong>di</strong> opporsi ad esse me<strong>di</strong>ante obiezione <strong>di</strong><br />

coscienza.» 26<br />

La procreazione artificiale comporta, come abbiamo visto, la per<strong>di</strong>ta deliberata e<br />

talora il congelamento degli embrioni, che sono esseri umani, in molte tecniche che<br />

vengono impiegate e comporta sempre la mancanza <strong>di</strong> rispetto della <strong>di</strong>gnità del<br />

nascituro, del matrimonio e della famiglia per cui l’obiezione <strong>di</strong> coscienza degli<br />

operatori viene pienamente giustificata.<br />

b) Per quanto riguarda sia il mondo politico-culturale e sia quello legislativoparlamentare,<br />

sempre tenendo presente la società pluralistica, la Chiesa Cattolica ha<br />

esortato ed esorta in positivo a tutelare in ogni caso “alcuni <strong>di</strong>ritti fondamentali, che<br />

appartengono nativamente alla persona e che qualsiasi legge positiva deve riconoscere e<br />

garantire”. Fra tali <strong>di</strong>ritti fondamentali bisogna a questo proposito ricordare: 1) il <strong>di</strong>ritto<br />

alla vita e alla integrità fisica <strong>di</strong> ogni essere umano dal momento del concepimento alla<br />

morte; 2) i <strong>di</strong>ritti della famiglia e del matrimonio come istituzione e, in questo ambito,<br />

il <strong>di</strong>ritto per il figlio ad essere concepito, messo al mondo ed educato dai genitori. 27<br />

E’ questo un prezioso ed inelu<strong>di</strong>bile orientamento, razionalmente fondato: una<br />

società deve tutelare ogni in<strong>di</strong>viduo umano se non vuole essere <strong>di</strong>scriminatoria e deve<br />

tutelare la famiglia che è cellula della società.<br />

Da questo duplice principio si deduce che una legge sulla fecondazione artificiale<br />

umana deve prescrivere il rispetto dell’embrione e non può permettere la soppressione,<br />

il congelamento, la sperimentazione etc. sugli embrioni umani, a prescindere dalla<br />

visione religiosa.<br />

Inoltre una tale legge dovrà tutelare la famiglia fondata sul matrimonio e perciò<br />

dovrà vietare la fecondazione eterologa e l’accesso alle coppie non sposate. Sono questi<br />

i punti cruciali e qualificanti <strong>di</strong> una legge civile.<br />

c) La <strong>di</strong>minuzione del danno.<br />

A partire dalla pubblicazione dell’Enciclica Evangelium Vitae, la Chiesa Cattolica ha<br />

dato una ulteriore <strong>di</strong>rettiva per quelle situazioni concrete in cui i Parlamenti non siano<br />

orientati nella maggioranza numerica neppure a riconoscere i punti fondamentali<br />

24<br />

Cfr.Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae o.c.n.72<br />

25<br />

Ibidem, n.73.<br />

26<br />

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzioni circa il rispetto… o.c., III parte.<br />

27 Idem.

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