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Untitled - Comune di Palermo

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Art. 42 Cessione del contratto e cessione dei cre<strong>di</strong>ti<br />

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

È ammessa la cessione dei cre<strong>di</strong>ti, ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto dell’art. 26, comma 5, del “testo<br />

coor<strong>di</strong>nato” della L. 109/1994 3 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a con<strong>di</strong>zione che il cessionario sia<br />

un istituto bancario o un interme<strong>di</strong>ario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia<br />

e che il contratto <strong>di</strong> cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante<br />

prima o contestualmente al certificato <strong>di</strong> pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del<br />

proce<strong>di</strong>mento.<br />

Art. 43 Risoluzione del contratto<br />

L’Amministrazione comunale ha facoltà <strong>di</strong> risolvere il contratto nei seguenti casi:<br />

- frode nell’esecuzione dei lavori;<br />

- inadempimento alle <strong>di</strong>sposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi <strong>di</strong> esecuzione dei lavori;<br />

- inadempienza accertata alle norme <strong>di</strong> legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro<br />

e le assicurazioni obbligatorie personali;<br />

- sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;<br />

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu<strong>di</strong>care la realizzazione<br />

dei lavori nei termini contrattuali;<br />

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;<br />

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche <strong>di</strong> contratto ed allo scopo dell’opera;<br />

- proposta motivata del coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 5, comma<br />

1, lettera e) del D.Lgs. 494/96;<br />

- per<strong>di</strong>ta, da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la<br />

irrogazione <strong>di</strong> misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità <strong>di</strong> contrattare con la<br />

pubblica amministrazione.<br />

Nei casi sopra elencati su in<strong>di</strong>cazione del Responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento il Direttore dei lavori,<br />

contesta gli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni perché<br />

lo stesso trasmetta le proprie controdeduzioni al Responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento.<br />

L’Amministrazione comunale acquisite le predette controdeduzioni, se valuta negativamente le<br />

stesse, su proposta del Responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong>spone la risoluzione del contratto.<br />

L’Appaltatore, fatto salvo altre ed ulteriori responsabilità in precedenza richiamate, resta obbligato<br />

al ristoro dei danni subiti dalla Amministrazione comunale in seguito alla risoluzione del contratto.<br />

Art. 44 Definizione delle controversie<br />

Qualora insorgano controversie relative ai lavori, le Parti ne danno comunicazione al Responsabile<br />

unico del proce<strong>di</strong>mento che propone una conciliazione per l’imme<strong>di</strong>ata soluzione delle controversie<br />

medesime ai sensi dell’art. 149 del Regolamento <strong>di</strong> cui al D.P.R. n. 554/94.<br />

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al<br />

mancato raggiungimento dell’accordo bonario è esclusiva competenza il Foro <strong>di</strong> <strong>Palermo</strong>.<br />

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