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Untitled - Comune di Palermo

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ipristino dei luoghi. A richiesta dell’Amministrazione comunale l’Appaltatore deve <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong><br />

aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee e/o per i danni arrecati.<br />

Art. 29 Accettazione dei materiali<br />

I materiali forniti dall’Appaltatore devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato<br />

speciale ed essere della migliore qualità. Devono essere messi in opera solo <strong>di</strong>etro l’accettazione<br />

del Direttore dei lavori; in caso <strong>di</strong> controversia, si procede ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 554/99.<br />

L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore<br />

dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali deperiti dopo la introduzione in cantiere<br />

o che, per qualsiasi causa, non si presentassero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai<br />

documenti allegati al contratto; l’Appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati<br />

dal Direttore dei lavori e sostituirli con altri idonei a sue spese.<br />

Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione<br />

appaltante può provvedervi <strong>di</strong>rettamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche<br />

qualsiasi onere o danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.<br />

Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte<br />

dell’Appaltatore, restano fermi i <strong>di</strong>ritti e i poteri della stazione appaltante in sede <strong>di</strong> collaudo.<br />

L’Appaltatore che nel proprio interesse o <strong>di</strong> sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti<br />

<strong>di</strong> caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione<br />

più accurata, non ha <strong>di</strong>ritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali<br />

avessero le caratteristiche stabilite in contratto.<br />

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni <strong>di</strong> necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori<br />

l’impiego <strong>di</strong> materiali o componenti aventi qualche carenza nelle <strong>di</strong>mensioni, nella consistenza<br />

o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione <strong>di</strong> minor pregio, viene applicata una<br />

adeguata riduzione del prezzo in sede <strong>di</strong> contabilità, sempre che l’opera sia accettabile senza<br />

pregiu<strong>di</strong>zio e fatte salve le determinazioni definitive dell’organo <strong>di</strong> collaudo.<br />

Gli accertamenti <strong>di</strong> laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero or<strong>di</strong>nati dal Direttore<br />

dei lavori o dall’Organo <strong>di</strong> collaudo, presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare<br />

od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa <strong>di</strong> accettazione<br />

dei materiali, sono imputati a carico delle somme a <strong>di</strong>sposizione della Amministrazione accantonate<br />

a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove il Direttore dei lavori <strong>di</strong>spone<br />

all’Appaltatore il prelievo del relativo campione, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale,<br />

re<strong>di</strong>gendo apposito verbale <strong>di</strong> prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali<br />

riporta espresso riferimento a tale verbale.<br />

La Direzione dei lavori o l’Organo <strong>di</strong> collaudo possono <strong>di</strong>sporre ulteriori prove ed analisi ancorché<br />

non prescritte dal Capitolato speciale d’appalto ma ritenute in<strong>di</strong>spensabili per stabilire l’idoneità<br />

dei materiali o dei componenti.<br />

Art. 30 Difetti <strong>di</strong> costruzione e garanzia<br />

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la Direzione dei lavori accerta<br />

eseguite senza la necessaria <strong>di</strong>ligenza o con materiali <strong>di</strong>versi da quelli prescritti contrattualmente o<br />

che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato <strong>di</strong>fetti e/o inadeguatezze. Se<br />

l’Appaltatore contesta l’or<strong>di</strong>ne della Direzione dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile unico<br />

del proce<strong>di</strong>mento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’or<strong>di</strong>ne ricevuto, si procede<br />

d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.<br />

Qualora la Direzione dei lavori presuma che esistono <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> costruzione, può or<strong>di</strong>nare che le necessarie<br />

verifiche siano <strong>di</strong>sposte in contrad<strong>di</strong>ttorio con l’Appaltatore. Quando i vizi <strong>di</strong> costruzione<br />

siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, salvo, in caso contrario, il<br />

<strong>di</strong>ritto dello stesso al rimborso delle spese suddette e <strong>di</strong> quelle sostenute per la rimessa in pristino,<br />

con esclusione <strong>di</strong> ogni altro indennizzo e/o compenso.<br />

La garanzia per i danni causati da <strong>di</strong>fetti dei materiali utilizzati nelle lavorazioni e funzionalmente<br />

collegati ed annessi alla costruzione, si estenderà per <strong>di</strong>eci anni dalla data della consegna, e<br />

comprenderà, a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle<br />

funzionalità previste dal progetto, ivi compresa la ricerca del guasto ed il successivo ripristino delle<br />

opere murarie e <strong>di</strong> finitura eventualmente alterate durante le riparazioni conformemente al D.P.R.<br />

24 maggio 1988, n. 224 e fatto salvo il <strong>di</strong>ritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei<br />

maggiori oneri e danni conseguenti ai <strong>di</strong>fetti e ai lavori <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Se nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dalla data <strong>di</strong> consegna, l’opera <strong>di</strong> cui al presente appalto per <strong>di</strong>fetto della<br />

costruzione, rovina in tutto o in parte, o se presenta un evidente pericolo <strong>di</strong> rovina o <strong>di</strong> gravi <strong>di</strong>fetti<br />

tali da ridurre le normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento, l’Appaltatore ne è responsabile (art. 1669 c.c.)<br />

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