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Untitled - Comune di Palermo

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terminati conformemente a quanto stabilito dall’art. 136 del Regolamento <strong>di</strong> attuazione ex D.P.R. n.<br />

554/99.<br />

Nel caso che l’Appaltatore ritenga, le <strong>di</strong>sposizioni impartite dal Direttore dei lavori, <strong>di</strong>fformi dai patti<br />

contrattuali, ovvero che le modalità <strong>di</strong> esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori<br />

siano più gravosi <strong>di</strong> quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quin<strong>di</strong>, da richiedere<br />

la pattuizione <strong>di</strong> nuovi prezzi o la corresponsione <strong>di</strong> un particolare compenso, egli, prima <strong>di</strong> dar corso<br />

all’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> servizio con il quale tali lavori sono stati <strong>di</strong>sposti, dovrà presentare le proprie riserve<br />

nei mo<strong>di</strong> previsti dalla vigente normativa. Resta stabilito che non saranno accolte richieste postume,<br />

in tale caso le stesse si intenderanno prive <strong>di</strong> qualsiasi efficacia.<br />

Art. 21 Consegna dei lavori<br />

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata sul luogo dove gli stessi devono essere eseguiti<br />

nel giorno stabilito dal Direttore dei lavori e comunque entro quarantacinque giorni dalla stipula<br />

del contratto.<br />

La consegna dei lavori per esigenze dell’Amministrazione comunale potrà comunque essere effettuata<br />

in via d’urgenza, sotto le riserve <strong>di</strong> legge, giusto quanto stabilito dall’art. 129 comma 1 del<br />

D.P.R. n. 554/99.<br />

La consegna dei lavori avverrà secondo le modalità previste agli artt. 129, 130 e 131 del predetto<br />

D.P.R. n. 554/99.<br />

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un<br />

termine perentorio, oltre il quale l’Amministrazione comunale avrà – a sua scelta – il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> procedere<br />

alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.<br />

Art. 22 Inizio dei lavori, penale per ritardato inizio<br />

L’Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il quin<strong>di</strong>cesimo giorno dalla data del verbale <strong>di</strong> consegna.<br />

In caso <strong>di</strong> ritardo sarà applicata una penale giornaliera <strong>di</strong> € 500,00.<br />

Se il ritardo dovesse superare 45 giorni a partire dalla data <strong>di</strong> consegna, l’Amministrazione comunale<br />

potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.<br />

Art. 23 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori<br />

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà <strong>di</strong> 730 giorni (settecentotrenta giorni) naturali successivi<br />

e continui decorrenti dalla data del verbale <strong>di</strong> consegna.<br />

Art. 24 Inderogabilità dei tempi <strong>di</strong> esecuzione, sospensioni, proroghe<br />

Non costituiscono motivo <strong>di</strong> proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa<br />

conduzione o della loro ultimazione:<br />

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al<br />

suo funzionamento, per l'approvvigionamento <strong>di</strong> energia elettrica e <strong>di</strong> acqua;<br />

b) l’adempimento <strong>di</strong> prescrizioni, o il rime<strong>di</strong>o a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore<br />

dei lavori o dagli organi <strong>di</strong> vigilanza in materia sanitaria e <strong>di</strong> sicurezza, ivi compreso il Coor<strong>di</strong>natore<br />

per la sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione;<br />

c) l'esecuzione <strong>di</strong> accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse <strong>di</strong> dover effettuare per la<br />

esecuzione delle lavorazioni,<br />

d) il tempo necessario per l'esecuzione <strong>di</strong> prove sui campioni, <strong>di</strong> sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;<br />

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque<br />

previsti dal Contratto o dal Capitolato generale d’appalto;<br />

f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, affidatari e altri incaricati;<br />

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale <strong>di</strong>pendente.<br />

E’ ammessa la sospensione dei lavori su or<strong>di</strong>ne del Direttore dei lavori nei casi <strong>di</strong> forza maggiore o <strong>di</strong><br />

altre circostanze speciali che impe<strong>di</strong>scono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,<br />

compresa la necessità <strong>di</strong> procedere alla redazione <strong>di</strong> varianti in corso d’opera ai sensi dell’art.<br />

25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) del “testo coor<strong>di</strong>nato”.<br />

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a fare cessare le cause che hanno<br />

completato la interruzione.<br />

Sia la sospensione, sia la ripresa dei lavori debbono avvenire nel rispetto delle procedure stabilite<br />

dall’art. 133 del Regolamento <strong>di</strong> attuazione ex D.P.R. n. 554/99.<br />

In ogni caso, tranne il caso in cui che la sospensione è dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il<br />

tempo <strong>di</strong> durata della sospensione non è calcolato nel tempo fissato dal contratto per<br />

l’esecuzione dei lavori.<br />

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