17.06.2013 Views

Untitled - Comune di Palermo

Untitled - Comune di Palermo

Untitled - Comune di Palermo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ne comunale alla restituzione delle cauzione predetta, questa potrà restare, ad insindacabile giu<strong>di</strong>zio<br />

della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei <strong>di</strong>ritti dei cre<strong>di</strong>tori per i titoli <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 360 della L. n. 2248/1865, allegato F, ove la rata <strong>di</strong> saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta<br />

sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso Appaltatore non avrà <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> avere esaurito<br />

ogni obbligo e tacitato ogni cre<strong>di</strong>to.<br />

Art. 17 Subappalto e cottimo<br />

1 - L’Appaltatore, salvo <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>sposte dalla legge, non può affidare in subappalto o in<br />

cottimo la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque la totalità dei lavori della categoria<br />

prevalente.<br />

L’Appaltatore non può cedere Il contratto, a pena <strong>di</strong> nullità, né successivamente all'aggiu<strong>di</strong>cazione<br />

della gara può associarsi anche in partecipazione o in raggruppamento temporaneo <strong>di</strong> imprese<br />

concomitante. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto<br />

<strong>di</strong> ulteriore subappalto. L'Appaltatore non può, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, affidare<br />

in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione<br />

<strong>di</strong> mere prestazioni <strong>di</strong> lavoro me<strong>di</strong>ante impiego <strong>di</strong> mano d'opera assunta e retribuita dallo<br />

stesso o da interme<strong>di</strong>ario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.<br />

E altresì vietato <strong>di</strong> affidare ad interme<strong>di</strong>ari, siano questi <strong>di</strong>pendenti, terzi o società anche se<br />

cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori <strong>di</strong> opere assunti e retribuiti da tali interme<strong>di</strong>ari.<br />

La violazione delle <strong>di</strong>sposizioni sopra riportate comporterà la rescissione del contratto, con per<strong>di</strong>ta<br />

della cauzione e pagamento degli eventuali danni.<br />

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del D.P.R. 554/99 e con le limitazioni <strong>di</strong> cui all’art. 18<br />

della legge 19/3/90 n. 55, può subappaltare lavori nella misura massima del 30% dell’importo della<br />

categoria.<br />

2 - L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltate<br />

alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) che l’Appaltatore abbia in<strong>di</strong>cato all’atto dell’offerta che intende subappaltare o concedere in<br />

cottimo parte dei lavori in misura non eccedente il 30% della categoria; l’eventuale omissione vieta<br />

possibili autorizzazioni a subappaltare;<br />

b) che l’Appaltatore provveda al deposito <strong>di</strong> copia autentica del contratto <strong>di</strong> subappalto presso<br />

la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data <strong>di</strong> effettivo inizio dell’esecuzione delle relative<br />

lavorazioni che intende subappaltare, unitamente alla <strong>di</strong>chiarazione circa la sussistenza o<br />

meno <strong>di</strong> eventuali forme <strong>di</strong> controllo o <strong>di</strong> collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa<br />

alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso <strong>di</strong> associazione temporanea, società <strong>di</strong> impresa<br />

o consorzio, analoga <strong>di</strong>chiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti<br />

all’associazione, società o consorzio;<br />

c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto <strong>di</strong> subappalto presso la Stazione appaltante,<br />

ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante<br />

che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la<br />

partecipazione alle gare <strong>di</strong> lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da<br />

realizzare in subappalto o in cottimo<br />

d) l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante certificato della C.C.I.A.A. attestante che<br />

nei confronti del subAppaltatore non sussistono <strong>di</strong>vieti e/o provve<strong>di</strong>menti definitivi <strong>di</strong> applicazione<br />

<strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong> cui all’art. 10 della L. 575/1965 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni e<br />

con <strong>di</strong>citura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98;<br />

3 - Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione<br />

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30<br />

giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più<br />

<strong>di</strong> 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,<br />

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti<br />

gli effetti qualora siano verificate tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge per l’affidamento del subappalto. Per i<br />

subappalti o cottimi <strong>di</strong> importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o <strong>di</strong> importo inferiore a<br />

100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti<br />

della metà<br />

4 - L’affidamento <strong>di</strong> lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:<br />

a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti<br />

dall’aggiu<strong>di</strong>cazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;<br />

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere in<strong>di</strong>cati anche i nominativi <strong>di</strong> tutte le<br />

imprese subappaltatrici, completi dell’in<strong>di</strong>cazione della categoria dei lavori subappaltati e<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!