Ordine aprile 2000 - Ordine dei Giornalisti
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2Assemblea<br />
000<br />
3.7. La “trappola” dell’articolo 2947 del Cc. Con la sentenza<br />
n. 5259/1984, la Corte di Cassazione ha stabilito che ogni<br />
cittadino può tutelare il proprio onore e la propria dignità in<br />
sede civile senza avviare l’azione penale. Ogni cittadino può<br />
agire in sede penale entro tre mesi dalla pubblicazione della<br />
notizia diffamatoria (art. 124 Cp). Il Parlamento non ha provveduto,<br />
dopo la sentenza, a coordinare il tempo per l’azione<br />
civile con quello previsto per l’azione penale. Così è rimasto<br />
in vigore l’articolo 2947 del Cc, in base al quale “il diritto al<br />
risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive<br />
in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato... In ogni caso,<br />
se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato<br />
è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche<br />
all’azione civile”. Questa norma espone giornalisti ed aziende<br />
al rischio di vedersi citare in giudizio, anche a distanza di 7-10<br />
anni, per fatti remoti e sui quali il giornalista non ha conservato<br />
alcuna documentazione. Molto opportunamente il “progetto<br />
Passigli” riduceva l’azione di risarcimento a 180 giorni: “In<br />
deroga a quanto previsto dall’articolo 2947 del Codice civile,<br />
4Nel<br />
corso del 1999, il Consiglio ha definito con deliberazione<br />
63 procedimenti disciplinari, mentre al 31 dicembre ne erano<br />
in istruttoria ben 84. I provvedimenti disciplinari definiti nel<br />
1998 sono stati 49 e 29 nel 1997. Il Consiglio ha trattato diversi<br />
“affari” disciplinari delicati (commistione pubblicità-informazione;<br />
privacy e minori; libertà di cronaca e di critica; scuole di<br />
giornalismo “fasulle”; morosità reiterata di un iscritto).<br />
4.1. La libertà <strong>dei</strong> direttori e il diritto a pubblicare (che<br />
ancora non c’è). Un iscritto ha fatto presente di avere inviato<br />
tre lettere al Corriere della Sera, a proposito delle tensioni<br />
degli abitanti di via Meda nei confronti degli extracomunitari<br />
(argomento al quale il Corriere della Sera, come tutti i giornali<br />
milanesi, ha dedicato vari servizi). Le lettere, in cui si<br />
sollecitava maggiore attenzione sul problema, però, non<br />
sono state pubblicate. “Chiedo che l’<strong>Ordine</strong> – scrive il collega<br />
– dichiari che in casi come questo le lettere ai giornali debbono<br />
essere necessariamente pubblicate: per motivi che non<br />
hanno a che vedere con quelli dell’articolo 8 della legge 8<br />
febbraio 1948 n.47, ma che attengono ai doveri del giornalista,<br />
in parte fissati dalla legge sull’ordinamento della professione,<br />
in parte desumibili dalle norme che si sono andate<br />
affermando attraverso la giurisprudenza e la dottrina, nonché<br />
attraverso la stessa disciplina contrattuale della categoria.<br />
Doveri in base ai quali si dovrebbero fornire ai lettori (o agli<br />
utenti) la completezza dell’informazione”.<br />
Non si vede come l’<strong>Ordine</strong> possa obbligare un giornale a<br />
pubblicare lettere su avvenimenti sui quali ritiene di avere<br />
fornito una informazione completa attraverso i servizi <strong>dei</strong> suoi<br />
redattori.<br />
Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia si è già occupato<br />
della libertà <strong>dei</strong> direttori responsabili, stabilendo quanto<br />
segue:<br />
● Rientra nella libertà di ogni direttore pubblicare o non<br />
pubblicare un comunicato e farlo controllare dai redattori<br />
per accertarne il fondamento (Consiglio Lombardia,<br />
11.10.1993, estensore Franco Abruzzo).<br />
● Non è sindacabile la libertà del direttore di un quotidiano<br />
o di un periodico di pubblicare o di non pubblicare inchieste<br />
relative a determinati fatti, argomenti o realtà di interesse<br />
generale e sociale (Consiglio Lombardia, 13 luglio<br />
1998, <strong>Ordine</strong> medici Milano contro Briglia, estensore<br />
Franco Abruzzo).<br />
Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> non può (e non deve) compromettere<br />
la libertà degli iscritti all’Albo e soprattutto di un direttore<br />
responsabile. Il ruolo-guida dell’<strong>Ordine</strong> non trova sostegno<br />
nell’ordinamento giuridico. L’argomento è stato trattato dalla<br />
Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1968: “La legge n.<br />
6)/1963... disciplina l’esercizio professionale giornalistico e<br />
non l’uso del giornale come mezzo della libera manifestazione<br />
del pensiero... La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari<br />
conferiti ai Consigli non siano tali da compromettere<br />
la libertà degli iscritti”. La Corte costituzionale, sul rovescio<br />
dell’articolo 21 Cost., ha costruito un diritto all’informazione<br />
<strong>dei</strong> cittadini, ma non un diritto <strong>dei</strong> cittadini a pubblicare lettere<br />
e articoli trasmessi a un giornale. È auspicabile che questo<br />
nuovo diritto – il diritto a pubblicare – diventi oggetto di un<br />
provvedimento specifico del legislatore.<br />
4.2. La libertà di critica. Il Consiglio ha difeso in diversi casi<br />
la libertà di cronaca e di critica <strong>dei</strong> giornalisti “attaccati” con<br />
esposti da uomini politici. Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />
della Lombardia è solito richiamare l’articolo 2 della legge<br />
professionale secondo il quale “è diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />
giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza<br />
delle norme di legge dettate a tutela della personalità<br />
altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della<br />
verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti osservati sempre i doveri imposti<br />
dalla lealtà e dalla buona fede”. Il diritto di critica risponde a<br />
una logica diversa rispetto all’esercizio del diritto di cronaca:<br />
l’azione civile del risarcimento del danno conseguente ad<br />
eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione<br />
si prescrive nel termine di 180 giorni dalla diffusione della<br />
notizia ritenuta diffamatoria”.<br />
3.8. Cassazione: “Il risarcimento del danno non attende<br />
la conclusione del rito penale”. Sprint dalla Cassazione<br />
per i risarcimenti patrimoniali nelle cause intentate da persone<br />
che sono state diffamate attraverso la stampa o la Tv. I<br />
procedimenti civili e penali viaggiano, per la Suprema Corte,<br />
su binari paralleli. Il giudice civile può, infatti, dare il via libera<br />
ai processi di risarcimento del danno indipendentemente<br />
dall’esito o dalla pendenza del giudizio penale nei confronti<br />
dell’autore della diffamazione.<br />
In contrasto con il giudice istruttore di Roma, la Cassazione<br />
(massima n.13/<strong>2000</strong>) ha accolto la richiesta del procuratore<br />
di Napoli, Agostino Cordova, nella causa che lo oppone al<br />
gruppo Reti televisive Spa per un programma condotto da<br />
Vittorio Sgarbi. Il nuovo Codice, secondo i giudici, ha abolito<br />
Bilancio dell’attività deontologica nel 1999<br />
“In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si<br />
differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il<br />
primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di<br />
fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente,<br />
di una opinione che, come tale, non può pretendersi<br />
rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura,<br />
non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente<br />
soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue<br />
che l’esercizio di tale diritto non può trovare altro limite<br />
che non sia quello dell’interesse pubblico e sociale della critica<br />
stessa, in relazione all’idoneità delle persone e <strong>dei</strong><br />
comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile<br />
e oggettivamente apprezzabile attenzione dell’opinione<br />
pubblica” (Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993; Riviste: Mass.<br />
Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 100, solo massima). I moderni<br />
mezzi di comunicazione di massa (telefono cellulare, internet,<br />
radio, tv, fax) consentono di seguire gli avvenimenti,<br />
anche a distanza, e di ricostruirli con sufficiente puntualità.<br />
“Le sanzioni disciplinari in genere, in quanto destinate ad<br />
incidere su posizioni soggettive di preminente interesse, non<br />
possono sottrarsi al “principio di legalità”, inteso nel senso<br />
che le stesse possono legittimamente applicarsi solo in relazione<br />
a comportamenti riconducibili ad espresse previsioni.<br />
La legge professionale <strong>dei</strong> giornalisti, all’articolo 2, contempla<br />
quale dovere generale, l’obbligo inderogabile del “rispetto<br />
della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti, osservati sempre i doveri<br />
imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, mentre per quanto<br />
attiene alle sanzioni disciplinari, le stesse sono previste, in<br />
linea generale, per fatti non conformi al decoro e alla dignità<br />
professionali, o che compromettano la propria reputazione o<br />
la dignità dell’<strong>Ordine</strong> (art. 48). In base a tale quadro normativo,<br />
risulta evidente che il dovere di imparzialità, non è<br />
compreso tra quelli previsti quali sanzionabili dal Consiglio<br />
dell’<strong>Ordine</strong>, né tale mancanza, può rientrare tra i fatti non<br />
conformi al decoro ed alla dignità professionali o tra quelli<br />
“Signor Presidente, ho letto con attenzione la Sua lettera<br />
del 21 giugno u.s., che consente interessanti spunti per<br />
l’analisi <strong>dei</strong> rapporti tra informazione e mondo finanziario.<br />
Colgo quindi I’occasione per esprimerle alcune considerazioni<br />
sull’argomento.<br />
Come anche riconosciuto dalla letteratura in materia, la<br />
stampa, agendo in situazione di completa indipendenza<br />
dai soggetti osservati, svolge un ruolo importante nel verificare<br />
l’effettiva trasparenza del mercato e l’efficacia della<br />
supervisione delle Autorità: gli organi di informazione, nel<br />
valutare se le notizie diffuse dalle imprese e dalle Autorità<br />
risultino comprensibili e se i loro comportamenti siano<br />
coerenti con gli intendimenti espressi, concorrono a verificare<br />
la credibilità degli operatori economici.<br />
La correttezza dell’informazione, d’altronde, è assicurata<br />
dalla pluralità delle fonti e dalla concorrenza interna al<br />
settore <strong>dei</strong> media: il successo editoriale premia, nel tempo,<br />
le pubblicazioni caratterizzate da maggiore professionalità<br />
e indipendenza di giudizio.<br />
Sussiste tuttavia l’eventualità, come Ella fa notare, che la<br />
missione informativa della stampa possa essere indebolita<br />
da comportamenti manchevoli. Essi possono consistere in<br />
azioni fraudolente ovvero derivare da un’inadeguata conoscenza<br />
<strong>dei</strong> temi della finanza e quindi da un’impropria interpretazione<br />
<strong>dei</strong> fatti economici.<br />
Il problema della manipolazione dell’informazione finanziaria<br />
e espressamente riconosciuto dal “Testo Unico della<br />
Finanza” (d. lgs. 58 del 1998), che prevede una specifica<br />
la “pregiudiziale penale” in base alla quale con il vecchio rito<br />
la definizione delle cause risarcitorie non aveva luogo, anzi i<br />
processi venivano sospesi, fino a che non fosse provata la<br />
responsabilità penale dell’imputato per diffamazione. Inoltre il<br />
giudice civile — spiega la suprema Corte — può accogliere<br />
la richiesta di risarcimento anche se avanzata nei confronti<br />
del solo responsabile civile e non anche di quello penale.<br />
3.9. La registrazione delle testate on-line o telematiche.<br />
L’articolo 5 della legge sulla stampa n. 47/1948 sulla registrazione<br />
delle testate scritte, già esteso (con l’articolo 10 della<br />
legge n. 223/1990) ai telegiornali e ai radiogiornali, dovrebbe<br />
ricomprendere anche i giornali che utilizzano la rete per la<br />
diffusione. Si calcola che i quotidiani on-line siano oggi 60 e<br />
che saranno 300 tra due anni. La registrazione obbligatoria<br />
(che oggi è accettata, sul piano della interpretazione estensiva,<br />
da alcuni tribunali come Milano, Roma, Napoli e Voghera)<br />
è la condizione giuridica per l’applicazione del contratto<br />
giornalistico a quanti fanno informazione nelle testate web.<br />
che compromettono la reputazione del giornalista o la dignità<br />
dell’<strong>Ordine</strong>, né tantomeno tra gli “abusi” o le “mancanze di<br />
grave entità”, tanto più che è “diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />
giornalisti la libertà di informazione e di critica”, secondo<br />
quanto previsto dalla stessa legge professionale” (Tribunale<br />
civile di Roma, Sezione prima, sentenza n. 1 del 12 gennaio<br />
1999, Pres. Bucci, Rel. Ciancio).<br />
4.3. Le cronache finanziarie. Il Governatore della Banca<br />
d’Italia, Antonio Fazio, e il Presidente della Consob, Luigi<br />
Spaventa, hanno risposto alla lettera con la quale il 21 giugno<br />
scorso il presidente del’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia,<br />
a nome del Consiglio, ha chiesto “segnalazioni e notizie<br />
sull’informazione economico-finanziaria, nei casi in cui la<br />
stessa appaia scorretta, per agire sul piano disciplinare contro<br />
gli iscritti all’Albo che abbiano violato i principi deontologici<br />
della professione giornalistica”. Fazio e Spaventa scrivono<br />
che le Autorità di vigilanza hanno l’obbligo di riferire alla magistratura<br />
eventuali casi di pubblicazione di notizie viziate da<br />
falsità, tendenziosità, incompletezza dolosa o, comunque, tali<br />
da aver influito illecitamente sull’andamento del mercato.<br />
Spaventa in particolare, mentre si riserva di informare il<br />
Procuratore generale della Repubblica (titolare del potere di<br />
iniziativa disciplinare nei riguardi <strong>dei</strong> giornalisti iscritti all’Albo),<br />
auspica “iniziative di studio e di analisi sull’informazione finanziaria<br />
che coinvolgano le scuole di giornalismo e le facoltà<br />
universitarie di Scienza delle comunicazioni. Si può immaginare<br />
anche un confronto più diretto tra giornalisti e autorità di<br />
vigilanza sulle problematiche dell’informazione finanziaria<br />
(per esempio, sotto forma di seminari periodici) nella comune<br />
consapevolezza degli effetti che le notizie possono avere sulle<br />
scelte del mercato”. Deve essere precisato che sulle vicende<br />
legate al titolo Hdp, questo Consiglio non ha ricevuto alcunché<br />
dalla Consob. Le cronache parlano di aggiotaggio e di<br />
giornalisti coinvolti nelle manovre speculative.<br />
Questo il testo della lettera di Antonio Fazio<br />
tutela penale contro la diffusione di notizie false idonee a<br />
determinare gravi turbative di mercato (art. 181). Il medesimo<br />
provvedimento legislativo riconosce il ruolo di rilievo<br />
che le Autorità di controllo sulla borsa possono svolgere<br />
nell’azione di contrasto di tali condotte e attribuisce pertanto<br />
alla Consob una specifica competenza ad accertare<br />
eventuali violazioni delle disposizioni in argomento (art.<br />
185). Il raccordo tra le indagini penali e le funzioni svolte<br />
dalle Autorità di vigilanza sui mercati è quindi affidato a tali<br />
previsioni. Il disegno di tutela è infine rafforzato dall’obbligo<br />
per le Autorità di vigilanza, di carattere generale, di riferire<br />
alla Magistratura i fatti di possibile rilievo penale che creino<br />
turbativa al mercato.<br />
Quanto alla corretta interpretazione <strong>dei</strong> fatti economici, la<br />
creazione di canali informativi privilegiati non sembra essere<br />
idonea a migliorare la dialettica tra mercati, Autorità e<br />
media. La trasparenza dell’azione delle Autorità richiede,<br />
piuttosto, che la Banca d’Italia illustri, come è solita fare, le<br />
sue politiche agli operatori e all’opinione pubblica in apposite<br />
sedi ufficiali e diffonda con regolarità dati e informazioni<br />
economiche.<br />
L’ipotesi di attivare un canale informativo diretto tra l’<strong>Ordine</strong><br />
<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia e questo Istituto è, inoltre,<br />
preclusa dall’esistenza di specifici vincoli di riservatezza e,<br />
in particolare, dall’obbligo del segreto d’ufficio imposto<br />
dall’art. 7 del d. lgs 385 del 1993 (c.d. “Testo Unico Bancario”).<br />
Colgo l’occasione, signor Presidente, per inviarle i<br />
migliori saluti. Antonio Fazio”.<br />
4 ORDINE 4 <strong>2000</strong>