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Ordine aprile 2000 - Ordine dei Giornalisti

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2Assemblea<br />

000<br />

3.7. La “trappola” dell’articolo 2947 del Cc. Con la sentenza<br />

n. 5259/1984, la Corte di Cassazione ha stabilito che ogni<br />

cittadino può tutelare il proprio onore e la propria dignità in<br />

sede civile senza avviare l’azione penale. Ogni cittadino può<br />

agire in sede penale entro tre mesi dalla pubblicazione della<br />

notizia diffamatoria (art. 124 Cp). Il Parlamento non ha provveduto,<br />

dopo la sentenza, a coordinare il tempo per l’azione<br />

civile con quello previsto per l’azione penale. Così è rimasto<br />

in vigore l’articolo 2947 del Cc, in base al quale “il diritto al<br />

risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive<br />

in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato... In ogni caso,<br />

se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato<br />

è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche<br />

all’azione civile”. Questa norma espone giornalisti ed aziende<br />

al rischio di vedersi citare in giudizio, anche a distanza di 7-10<br />

anni, per fatti remoti e sui quali il giornalista non ha conservato<br />

alcuna documentazione. Molto opportunamente il “progetto<br />

Passigli” riduceva l’azione di risarcimento a 180 giorni: “In<br />

deroga a quanto previsto dall’articolo 2947 del Codice civile,<br />

4Nel<br />

corso del 1999, il Consiglio ha definito con deliberazione<br />

63 procedimenti disciplinari, mentre al 31 dicembre ne erano<br />

in istruttoria ben 84. I provvedimenti disciplinari definiti nel<br />

1998 sono stati 49 e 29 nel 1997. Il Consiglio ha trattato diversi<br />

“affari” disciplinari delicati (commistione pubblicità-informazione;<br />

privacy e minori; libertà di cronaca e di critica; scuole di<br />

giornalismo “fasulle”; morosità reiterata di un iscritto).<br />

4.1. La libertà <strong>dei</strong> direttori e il diritto a pubblicare (che<br />

ancora non c’è). Un iscritto ha fatto presente di avere inviato<br />

tre lettere al Corriere della Sera, a proposito delle tensioni<br />

degli abitanti di via Meda nei confronti degli extracomunitari<br />

(argomento al quale il Corriere della Sera, come tutti i giornali<br />

milanesi, ha dedicato vari servizi). Le lettere, in cui si<br />

sollecitava maggiore attenzione sul problema, però, non<br />

sono state pubblicate. “Chiedo che l’<strong>Ordine</strong> – scrive il collega<br />

– dichiari che in casi come questo le lettere ai giornali debbono<br />

essere necessariamente pubblicate: per motivi che non<br />

hanno a che vedere con quelli dell’articolo 8 della legge 8<br />

febbraio 1948 n.47, ma che attengono ai doveri del giornalista,<br />

in parte fissati dalla legge sull’ordinamento della professione,<br />

in parte desumibili dalle norme che si sono andate<br />

affermando attraverso la giurisprudenza e la dottrina, nonché<br />

attraverso la stessa disciplina contrattuale della categoria.<br />

Doveri in base ai quali si dovrebbero fornire ai lettori (o agli<br />

utenti) la completezza dell’informazione”.<br />

Non si vede come l’<strong>Ordine</strong> possa obbligare un giornale a<br />

pubblicare lettere su avvenimenti sui quali ritiene di avere<br />

fornito una informazione completa attraverso i servizi <strong>dei</strong> suoi<br />

redattori.<br />

Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia si è già occupato<br />

della libertà <strong>dei</strong> direttori responsabili, stabilendo quanto<br />

segue:<br />

● Rientra nella libertà di ogni direttore pubblicare o non<br />

pubblicare un comunicato e farlo controllare dai redattori<br />

per accertarne il fondamento (Consiglio Lombardia,<br />

11.10.1993, estensore Franco Abruzzo).<br />

● Non è sindacabile la libertà del direttore di un quotidiano<br />

o di un periodico di pubblicare o di non pubblicare inchieste<br />

relative a determinati fatti, argomenti o realtà di interesse<br />

generale e sociale (Consiglio Lombardia, 13 luglio<br />

1998, <strong>Ordine</strong> medici Milano contro Briglia, estensore<br />

Franco Abruzzo).<br />

Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> non può (e non deve) compromettere<br />

la libertà degli iscritti all’Albo e soprattutto di un direttore<br />

responsabile. Il ruolo-guida dell’<strong>Ordine</strong> non trova sostegno<br />

nell’ordinamento giuridico. L’argomento è stato trattato dalla<br />

Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1968: “La legge n.<br />

6)/1963... disciplina l’esercizio professionale giornalistico e<br />

non l’uso del giornale come mezzo della libera manifestazione<br />

del pensiero... La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari<br />

conferiti ai Consigli non siano tali da compromettere<br />

la libertà degli iscritti”. La Corte costituzionale, sul rovescio<br />

dell’articolo 21 Cost., ha costruito un diritto all’informazione<br />

<strong>dei</strong> cittadini, ma non un diritto <strong>dei</strong> cittadini a pubblicare lettere<br />

e articoli trasmessi a un giornale. È auspicabile che questo<br />

nuovo diritto – il diritto a pubblicare – diventi oggetto di un<br />

provvedimento specifico del legislatore.<br />

4.2. La libertà di critica. Il Consiglio ha difeso in diversi casi<br />

la libertà di cronaca e di critica <strong>dei</strong> giornalisti “attaccati” con<br />

esposti da uomini politici. Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

della Lombardia è solito richiamare l’articolo 2 della legge<br />

professionale secondo il quale “è diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />

giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza<br />

delle norme di legge dettate a tutela della personalità<br />

altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della<br />

verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti osservati sempre i doveri imposti<br />

dalla lealtà e dalla buona fede”. Il diritto di critica risponde a<br />

una logica diversa rispetto all’esercizio del diritto di cronaca:<br />

l’azione civile del risarcimento del danno conseguente ad<br />

eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione<br />

si prescrive nel termine di 180 giorni dalla diffusione della<br />

notizia ritenuta diffamatoria”.<br />

3.8. Cassazione: “Il risarcimento del danno non attende<br />

la conclusione del rito penale”. Sprint dalla Cassazione<br />

per i risarcimenti patrimoniali nelle cause intentate da persone<br />

che sono state diffamate attraverso la stampa o la Tv. I<br />

procedimenti civili e penali viaggiano, per la Suprema Corte,<br />

su binari paralleli. Il giudice civile può, infatti, dare il via libera<br />

ai processi di risarcimento del danno indipendentemente<br />

dall’esito o dalla pendenza del giudizio penale nei confronti<br />

dell’autore della diffamazione.<br />

In contrasto con il giudice istruttore di Roma, la Cassazione<br />

(massima n.13/<strong>2000</strong>) ha accolto la richiesta del procuratore<br />

di Napoli, Agostino Cordova, nella causa che lo oppone al<br />

gruppo Reti televisive Spa per un programma condotto da<br />

Vittorio Sgarbi. Il nuovo Codice, secondo i giudici, ha abolito<br />

Bilancio dell’attività deontologica nel 1999<br />

“In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si<br />

differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il<br />

primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di<br />

fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente,<br />

di una opinione che, come tale, non può pretendersi<br />

rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura,<br />

non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente<br />

soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue<br />

che l’esercizio di tale diritto non può trovare altro limite<br />

che non sia quello dell’interesse pubblico e sociale della critica<br />

stessa, in relazione all’idoneità delle persone e <strong>dei</strong><br />

comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile<br />

e oggettivamente apprezzabile attenzione dell’opinione<br />

pubblica” (Cass. pen., sez. V, 16 <strong>aprile</strong> 1993; Riviste: Mass.<br />

Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 100, solo massima). I moderni<br />

mezzi di comunicazione di massa (telefono cellulare, internet,<br />

radio, tv, fax) consentono di seguire gli avvenimenti,<br />

anche a distanza, e di ricostruirli con sufficiente puntualità.<br />

“Le sanzioni disciplinari in genere, in quanto destinate ad<br />

incidere su posizioni soggettive di preminente interesse, non<br />

possono sottrarsi al “principio di legalità”, inteso nel senso<br />

che le stesse possono legittimamente applicarsi solo in relazione<br />

a comportamenti riconducibili ad espresse previsioni.<br />

La legge professionale <strong>dei</strong> giornalisti, all’articolo 2, contempla<br />

quale dovere generale, l’obbligo inderogabile del “rispetto<br />

della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti, osservati sempre i doveri<br />

imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, mentre per quanto<br />

attiene alle sanzioni disciplinari, le stesse sono previste, in<br />

linea generale, per fatti non conformi al decoro e alla dignità<br />

professionali, o che compromettano la propria reputazione o<br />

la dignità dell’<strong>Ordine</strong> (art. 48). In base a tale quadro normativo,<br />

risulta evidente che il dovere di imparzialità, non è<br />

compreso tra quelli previsti quali sanzionabili dal Consiglio<br />

dell’<strong>Ordine</strong>, né tale mancanza, può rientrare tra i fatti non<br />

conformi al decoro ed alla dignità professionali o tra quelli<br />

“Signor Presidente, ho letto con attenzione la Sua lettera<br />

del 21 giugno u.s., che consente interessanti spunti per<br />

l’analisi <strong>dei</strong> rapporti tra informazione e mondo finanziario.<br />

Colgo quindi I’occasione per esprimerle alcune considerazioni<br />

sull’argomento.<br />

Come anche riconosciuto dalla letteratura in materia, la<br />

stampa, agendo in situazione di completa indipendenza<br />

dai soggetti osservati, svolge un ruolo importante nel verificare<br />

l’effettiva trasparenza del mercato e l’efficacia della<br />

supervisione delle Autorità: gli organi di informazione, nel<br />

valutare se le notizie diffuse dalle imprese e dalle Autorità<br />

risultino comprensibili e se i loro comportamenti siano<br />

coerenti con gli intendimenti espressi, concorrono a verificare<br />

la credibilità degli operatori economici.<br />

La correttezza dell’informazione, d’altronde, è assicurata<br />

dalla pluralità delle fonti e dalla concorrenza interna al<br />

settore <strong>dei</strong> media: il successo editoriale premia, nel tempo,<br />

le pubblicazioni caratterizzate da maggiore professionalità<br />

e indipendenza di giudizio.<br />

Sussiste tuttavia l’eventualità, come Ella fa notare, che la<br />

missione informativa della stampa possa essere indebolita<br />

da comportamenti manchevoli. Essi possono consistere in<br />

azioni fraudolente ovvero derivare da un’inadeguata conoscenza<br />

<strong>dei</strong> temi della finanza e quindi da un’impropria interpretazione<br />

<strong>dei</strong> fatti economici.<br />

Il problema della manipolazione dell’informazione finanziaria<br />

e espressamente riconosciuto dal “Testo Unico della<br />

Finanza” (d. lgs. 58 del 1998), che prevede una specifica<br />

la “pregiudiziale penale” in base alla quale con il vecchio rito<br />

la definizione delle cause risarcitorie non aveva luogo, anzi i<br />

processi venivano sospesi, fino a che non fosse provata la<br />

responsabilità penale dell’imputato per diffamazione. Inoltre il<br />

giudice civile — spiega la suprema Corte — può accogliere<br />

la richiesta di risarcimento anche se avanzata nei confronti<br />

del solo responsabile civile e non anche di quello penale.<br />

3.9. La registrazione delle testate on-line o telematiche.<br />

L’articolo 5 della legge sulla stampa n. 47/1948 sulla registrazione<br />

delle testate scritte, già esteso (con l’articolo 10 della<br />

legge n. 223/1990) ai telegiornali e ai radiogiornali, dovrebbe<br />

ricomprendere anche i giornali che utilizzano la rete per la<br />

diffusione. Si calcola che i quotidiani on-line siano oggi 60 e<br />

che saranno 300 tra due anni. La registrazione obbligatoria<br />

(che oggi è accettata, sul piano della interpretazione estensiva,<br />

da alcuni tribunali come Milano, Roma, Napoli e Voghera)<br />

è la condizione giuridica per l’applicazione del contratto<br />

giornalistico a quanti fanno informazione nelle testate web.<br />

che compromettono la reputazione del giornalista o la dignità<br />

dell’<strong>Ordine</strong>, né tantomeno tra gli “abusi” o le “mancanze di<br />

grave entità”, tanto più che è “diritto insopprimibile <strong>dei</strong><br />

giornalisti la libertà di informazione e di critica”, secondo<br />

quanto previsto dalla stessa legge professionale” (Tribunale<br />

civile di Roma, Sezione prima, sentenza n. 1 del 12 gennaio<br />

1999, Pres. Bucci, Rel. Ciancio).<br />

4.3. Le cronache finanziarie. Il Governatore della Banca<br />

d’Italia, Antonio Fazio, e il Presidente della Consob, Luigi<br />

Spaventa, hanno risposto alla lettera con la quale il 21 giugno<br />

scorso il presidente del’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della Lombardia,<br />

a nome del Consiglio, ha chiesto “segnalazioni e notizie<br />

sull’informazione economico-finanziaria, nei casi in cui la<br />

stessa appaia scorretta, per agire sul piano disciplinare contro<br />

gli iscritti all’Albo che abbiano violato i principi deontologici<br />

della professione giornalistica”. Fazio e Spaventa scrivono<br />

che le Autorità di vigilanza hanno l’obbligo di riferire alla magistratura<br />

eventuali casi di pubblicazione di notizie viziate da<br />

falsità, tendenziosità, incompletezza dolosa o, comunque, tali<br />

da aver influito illecitamente sull’andamento del mercato.<br />

Spaventa in particolare, mentre si riserva di informare il<br />

Procuratore generale della Repubblica (titolare del potere di<br />

iniziativa disciplinare nei riguardi <strong>dei</strong> giornalisti iscritti all’Albo),<br />

auspica “iniziative di studio e di analisi sull’informazione finanziaria<br />

che coinvolgano le scuole di giornalismo e le facoltà<br />

universitarie di Scienza delle comunicazioni. Si può immaginare<br />

anche un confronto più diretto tra giornalisti e autorità di<br />

vigilanza sulle problematiche dell’informazione finanziaria<br />

(per esempio, sotto forma di seminari periodici) nella comune<br />

consapevolezza degli effetti che le notizie possono avere sulle<br />

scelte del mercato”. Deve essere precisato che sulle vicende<br />

legate al titolo Hdp, questo Consiglio non ha ricevuto alcunché<br />

dalla Consob. Le cronache parlano di aggiotaggio e di<br />

giornalisti coinvolti nelle manovre speculative.<br />

Questo il testo della lettera di Antonio Fazio<br />

tutela penale contro la diffusione di notizie false idonee a<br />

determinare gravi turbative di mercato (art. 181). Il medesimo<br />

provvedimento legislativo riconosce il ruolo di rilievo<br />

che le Autorità di controllo sulla borsa possono svolgere<br />

nell’azione di contrasto di tali condotte e attribuisce pertanto<br />

alla Consob una specifica competenza ad accertare<br />

eventuali violazioni delle disposizioni in argomento (art.<br />

185). Il raccordo tra le indagini penali e le funzioni svolte<br />

dalle Autorità di vigilanza sui mercati è quindi affidato a tali<br />

previsioni. Il disegno di tutela è infine rafforzato dall’obbligo<br />

per le Autorità di vigilanza, di carattere generale, di riferire<br />

alla Magistratura i fatti di possibile rilievo penale che creino<br />

turbativa al mercato.<br />

Quanto alla corretta interpretazione <strong>dei</strong> fatti economici, la<br />

creazione di canali informativi privilegiati non sembra essere<br />

idonea a migliorare la dialettica tra mercati, Autorità e<br />

media. La trasparenza dell’azione delle Autorità richiede,<br />

piuttosto, che la Banca d’Italia illustri, come è solita fare, le<br />

sue politiche agli operatori e all’opinione pubblica in apposite<br />

sedi ufficiali e diffonda con regolarità dati e informazioni<br />

economiche.<br />

L’ipotesi di attivare un canale informativo diretto tra l’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia e questo Istituto è, inoltre,<br />

preclusa dall’esistenza di specifici vincoli di riservatezza e,<br />

in particolare, dall’obbligo del segreto d’ufficio imposto<br />

dall’art. 7 del d. lgs 385 del 1993 (c.d. “Testo Unico Bancario”).<br />

Colgo l’occasione, signor Presidente, per inviarle i<br />

migliori saluti. Antonio Fazio”.<br />

4 ORDINE 4 <strong>2000</strong>

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